Il diritto ereditario vol. 1- L'apertura della successione
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Anteprima del libro
Il diritto ereditario vol. 1- L'apertura della successione - Francesca Tessitore
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CAPITOLO 1 – L’APERTURA DELLA SUCCESSIONE
Articoli di riferimento:
Tempo e luogo - L’art. 456 ce. dispone che La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
Accertamento decesso - La morte dell’individuo deve essere accertata secondo alcuni parametri legali per i quali, in questa sede, non si darà rilievo dell’ampio dibattito sorto tra giuristi e medici sull’esatto momento in cui un soggetto può definirsi defunto, sotto un profilo etico, morale, clinico e giuridico. Per il profilo che a noi interessa, ossia per stabilire se un soggetto per l’ordinamento giuridico italiano può definirsi defunto oggi si annovera la L. 29.12.1993, n. 578, dettata in materia di trapianti, il cui articolo 1 indica che La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo
Oggi esiste ancora un mancato coordinamento tra la norma summenzionata e la L. 12.08.1993, n. 301, in materia di innesti di cornea, nella quale, all’articolo 2, viene indicata la morte in base al criterio dell’arresto cardiaco irreversibile. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull’annosa questione, con la sentenza 27.07.1995, n. 414 ha affermato che il soggetto deve essere considerato morto, quando mancano le funzioni cerebrali, anche se è ancora in atto la circolazione sanguigna.
Morte e mancata nascita - Proseguendo, è da sottolinearsi come alla morte non sia possibile equiparare la mancata nascita. L’individuo, infatti, acquista capacità giuridica con la nascita (intesa come separazione del feto dall’alveo materno con inizio della vita extrauterina in via autonoma) e, nel caso in cui non si verifichi la nascita come supra intesa, non può verificarsi la morte del soggetto, intesa sempre in senso giuridico.
Il tempo - La corretta determinazione del tempo in cui avviene l’apertura della successione riveste notevole importanza in quanto dà il via ad una serie di conseguenze:
Il luogo - Per quanto concerne il luogo di apertura della successione, questo non coincide con il luogo fisico del decesso ma è rappresentato dall’ultimo domicilio, inteso come il luogo in cui il de cuius aveva i suoi interessi materiali, economici, morali, sociali e familiari al momento del decesso. La sua esatta collocazione è rilevante ai fini:
FOCUS ON - GIURISPRUDENZA
LA COMPETENZA PER TERRITORIO.
Cassazione civile 2 agosto 2013, n. 18560.
La determinazione della competenza per territorio nelle cause ereditarie va stabilita ex art. 22 cod. proc. civ. e art. 456 cod. civ., con riferimento al luogo di apertura della successione, in cui il de cuius aveva al momento della morte l'ultimo domicilio, intendendosi con tale locuzione la relazione tra la persona ed il luogo che essa ha scelto come centro dei propri affari ed interessi, prescindendosi dalla dimora o dalla presenza effettiva del de cuius in detto luogo (Cass., Sez. 2, 29 marzo 1996, n. 2875; Cass., Sez. 2, 20 luglio 1999, n. 7750).
LA PROSECUZIONE DEL PROCESSO.
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 8 febbraio 2006, n. 2807.
La legittimazione ad causam non si trasmette infatti puramente e semplicemente al chiamato all'eredità per effetto della mera apertura della successione, ma si trasferisce a quello dei soggetti facenti parte di tale novero che l'abbia accettata, espressamente ovvero tacitamente (cfr. Cass. n. 11634/1991 e n. 8391/98 cit.). Il chiamato all'eredità che abbia assunto la veste effettiva di erede, sia nel caso di giudizio instaurato ex novo, sia in caso di riassunzione del giudizio nel cui alveo è maturato l'evento interruttivo, deve essere pertanto specificamente individuato nella suddetta qualità dal soggetto che agisce in giudizio, sul quale grava l'onere, non già di dimostrare che detto soggetto non vi abbia rinunciato (cfr. cass. n. 2331/1984), ma quanto meno di dedurre la sussistenza effettiva delle condizioni da cui possa desumersi che egli abbia accettato l'eredità. Nella specie, nel tessuto argomentativo del ricorso in esame non risultano esposti elementi da cui possa dedursi che le intimate siano state evocate in giudizio quali eredi del (omissis) per aver accompagnato alla loro veste di chiamate all'eredità un comportamento compatibile con la volontà di accettare l'eredità del loro congiunto, ovvero perché avessero espressamente manifestato tale volontà, sicché, pur prescindendo dalla considerazione che neppur esse, costituendosi, hanno dedotto né dimostrato di aver rinunciato all'eredità in epoca precedente alla notifica del ricorso, resta inteso che la notifica effettuata nei loro confronti deve ritenersi affetta da nullità. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 291 c.p.c., con la conseguenza che deve essere concesso al ricorrente termine per rinnovare la notifica del presente ricorso nei confronti del curatore dell'eredità giacente (...).
IL CONCETTO DI MORTE.
Corte Costituzionale 27 luglio 1995, n. 414.
Allo stato attuale della scienza e del prevalente pensiero, può dirsi che la recente legge n. 578 del 1993, (...) non si ponga in contrasto con norme e principi costituzionali per quanto concerne il circoscritto oggetto del presente giudizio, attinente alla chiarificazione della nozione di morte e l'indicazione dei criteri di accertamento della stessa. In particolare, è sufficiente accennare che l'art. 1 della legge identifica l'unico concetto di morte nella
cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo, e i successivi articoli indicano i metodi di accertamento, anche distinguendo fra le diverse cause patologiche: sempre, tuttavia, nell'ipotesi che le stesse siano tali da comportare la predetta cessazione. Si ritiene invero che, estinguendosi irreversibilmente ogni funzionalità del
tronco cerebrale, si determina la disgregazione di quella unitarietà organica che distingue la persona da un insieme di parti anatomiche, ancorché singolarmente vitali. Il successivo regolamento (emanato con d.m. 22 agosto 1994, n. 582) precisa ulteriormente le moderne modalità dell'accertamento.
CAPITOLO 2 – COMMORIENZA, ASSENZA E MORTE PRESUNTA
Articoli di riferimento:
La commorienza - La norma dettata dall’art. 4 c.c., dettata in materia di commorienza, la quale enuncia che Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona ad un’altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.
costituisce un’applicazione delle regole generali in materia di onere della prova. Essa disciplina la presunzione semplice di commorienza, anche al fine di evitare giudizi in merito alle caratteristiche fisiche che potrebbero permettere la presunzione di sopravvivenza di un soggetto anziché un altro. Diversamente, il legislatore ha disciplinato una presunzione assoluta di commorienza in caso di calamità naturali.
L’assenza - L’assenza è disciplinata dagli articoli 48 ss. c.c. secondo i quali "Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell’ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza, su istanti degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso." L’assenza è quindi una sentenza, resa dal Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o residenza dello scomparso, su domanda di chiunque abbia ragionevolmente diritti dipendenti dalla morte dello scomparso da almeno due anni dal giorno in cui si ha l’ultima notizia.
La dichiarazione di morte presunta - La dichiarazione di morte presunta, disciplinata dall’art. 58 c.c. enuncia che "Quando sono trascorsi