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IL NUOVO PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE. Introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022: (c.d. riforma del processo civile)
IL NUOVO PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE. Introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022: (c.d. riforma del processo civile)
IL NUOVO PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE. Introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022: (c.d. riforma del processo civile)
E-book160 pagine2 ore

IL NUOVO PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE. Introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022: (c.d. riforma del processo civile)

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Info su questo ebook

Il presente volume, aggiornato alla conversione in l. 24.2.2023, n. 14 del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Milleproroghe), è interamente dedicato al nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie (Titolo IV-bis del Libro II del Codice di procedura civile, introdotto dalla recente riforma del processo civile di cui al d.lgs. 10.10.2022, n. 14 attuativo della l. delega 26.11.2021, n. 206).
Il volume – che dà conto, in modo chiaro e ordinato, articolo per articolo, di tutte le modifiche normative, analizzandone la logica sottesa e gli impatti concreti – “rappresenta un prezioso contributo per gli operatori pratici chiamati in ruoli diversi ad affrontare problemi di grande rilevanza nell’ambito del diritto di famiglia” (dalla Prefazione di Alessandra GATTO, Magistrato; componente del Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della Giustizia, per la modifica del procedimento relativo a minorenni e famiglia).
Il volume, nel formato ebook, è disponibile in pdf, kindle ed epub; sul portale dell’editore sono – come sempre – disponibili estratti gratuiti.
Il volume è gratuito per gli abbonati alla RivistaLa Nuova Procedura Civile”.

Caterina RIZZELLI
Avvocato cassazionista specializzata nel diritto della famiglia, della persona e dei minori. È componente del Comitato di redazione della Rivista del Diritto di Famiglia e delle Successioni, LaTribuna editrice. Lo Studio Legale Rizzelli ha sede principale a Lecce.
LinguaItaliano
Data di uscita2 mar 2023
ISBN9791222074559
IL NUOVO PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE. Introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022: (c.d. riforma del processo civile)

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    IL NUOVO PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE. Introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Caterina Rizzelli

    PREFAZIONE

    Il volume di Caterina Rizzelli rappresenta un prezioso contributo per gli operatori pratici chiamati in ruoli diversi ad affrontare problemi di grande rilevanza nell’ambito del diritto di famiglia.

    L’Autrice analizza gli aspetti della Riforma realizzata con D. Lgs. del 10 ottobre 2022, n. 149, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022, che ha dato attuazione alla L. 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternative delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia dei diritti delle persone e delle famiglie.

    L’Autrice analizza i diritti fondamentali e le garanzie del minore oggetto della Riforma che ha introdotto importanti novità anche in tema di ascolto del minore il quale è titolare del diritto ad esprimere la propria opinione su ogni questione che lo riguarda. L’Autrice ripercorre l’evoluzione del diritto all’ascolto, menzionando la normativa nazionale e sovranazionale e soffermandosi, in particolare, sul fatto che oggi il giudice deve tener conto di quanto espresso dal minore, avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità. Il giudice non procede invece all’ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se il minore manifesta la volontà di non essere ascoltato.

    Pertanto l’ascolto del minore non può aver luogo, previa motivazione, in tutti i casi in cui risulti pregiudizievole per il minore, anche tenuto conto delle condizioni psichiche o fisiche dello stesso, o appaia del tutto privo di utilità. Il fondamento di siffatta esclusione è da ravvisare in ulteriori esigenze alle quali il legislatore attribuisce rilevanza: l’ascolto, seppur finalizzato alla ricerca dell’interesse di quest’ultimo e alla individuazione della soluzione migliore per lo stesso, non è tuttavia privo di conseguenze potendo talvolta essere dannoso per il minore.

    In determinate ipotesi l’ascolto può difatti risultare contrario all’interesse del minore tenuto conto delle condizioni dello stesso e dei disagi che a quest’ultimo possano derivarne.

    L’esclusione dell’ascolto può altresì aver luogo qualora sia il minore a non voler essere ascoltato, dovendo in questa ipotesi essere rispettata la scelta del minore a non essere coinvolto nella vicenda giudiziaria.

    Principio di grande rilevanza ampiamente analizzato dall’Autrice è sancito dall’art. 473 bis 6 (Rifiuto del minore a incontrare il genitore), nella parte in cui prevede che qualora un minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice è tenuto a procedere senza ritardo all’ascolto e ad assumere sommarie informazioni sulle cause del rifiuto. Il giudice può altresì disporre l’abbreviazione dei termini processuali.

    Il secondo comma di tale norma sancisce che il giudice procede allo stesso modo quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l’altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

    Nel volume viene citata la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e della Suprema Corte in tema di rifiuto a minore a intrattenere rapporti con uno o entrambi i genitori e viene posto in luce il diritto del minore a mantenere una relazione affettiva con essi. Viene dato atto come la nuova norma tenda a rimuovere ogni ostacolo che rischi di compromettere il suo rapporto con uno o entrambi di loro, garantendo così al minore il più ampio diritto alla bigenitorialità.

    Altro aspetto preso in considerazione dall’Autrice è quello della consulenza psicologica nella quale le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali, e devono essere fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.

    Il consulente svolge le indagini che coinvolgono direttamente il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici, e con durata e modalità tali da garantire la serenità del minore e adeguate alla sua età.

    Nella relazione, il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate. La relazione indica altresì le metodologie e i protocolli seguiti, nonché eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.

    L’Autrice sottolinea come la finalità perseguita dal legislatore delegato sia quella di individuare l’ambito delle indagini affidate al consulente e la distinzione tra i fatti oggetto di diretta osservazione, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni che il consulente compie nel proprio incarico.

    L’Autrice approfondisce altresì le novità in tema di violenza domestica: il legislatore delegato ha previsto la possibilità per il giudice di abbreviare sino alla metà i termini processuali e di disporre tutti i mezzi di prova ritenuti opportuni anche se non richiesti. Il principio del contraddittorio viene salvaguardato con la previsione del diritto alla prova contraria. L’Autrice fa presente che l’obiettivo è quello di accelerare la risoluzione dei casi permettendo la più ampia tutela per la presunta vittima.

    Al fine di evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria, il giudice può adottare tutte le cautele possibili e disporre la celebrazione dell’udienza senza la contemporanea presenza delle parti.

    Nel caso in cui la vittima degli abusi o della violenza sia inserita in collocazione protetta, il giudice, può disporre la secretazione del suo indirizzo.

    L’Autrice si sofferma poi sugli ulteriori aspetti della Riforma nell’ambito del diritto di famiglia, completandosi in tal modo il programma dell’opera che offre una guida pratica in base ad una profonda sensibilità giuridica.

    Alessandra GATTO *


    CAPITOLO 1 Il nuovo titolo IV-bis c.p.c.

    Introduzione

    La legge n. 206/2021 ha delegato il Governo ad adottare, entro un anno dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali e ha previsto la modifica di alcune norme sostanziali e processuali nell’ambito del diritto di famiglia [1] .

    La riforma del processo civile ha previsto un nuovo rito unificato per i giudizi riguardanti la materia familiare e l’istituzione del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie a cui affidare la competenza di tutti i procedimenti da trattare nelle forme del rito unificato.

    La complessità dei contenuti della legge delegante riguardante il riassetto formale e sostanziale del processo civile ha trovato riscontro nel testo del decreto legislativo 149/2022 che ne ha attuato i principi e i criteri direttivi attraverso l’abrogazione o la modifica di alcuni articoli e l’introduzione del nuovo Titolo IV bis del secondo libro che ha previsto il rito unificato riservato ai giudizi in materia di persone, minorenni e famiglie.

    Con il predetto decreto, il Governo ha realizzato il riassetto formale e sostanziale della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie.

    Il tutto in un’ottica di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile con la garanzia del rispetto del principio del contraddittorio.

    Il settore diritto di famiglia era, infatti, caratterizzato da una notevole frammentazione sia in temi di rito e procedura che di ambiti di applicazione e presentava ancora inspiegabili differenziazioni tra figli nati fuori o dentro il matrimonio.

    Il comma 23 della legge delega contiene le linee guida dirette, attraverso l’introduzione di un unico rito nel diritto di famiglia denominato procedimento in materia di persone, diritto e famiglia, diretto a superare ogni disparità di trattamento e ad introdurre norme processuali applicabili a tutti i procedimenti di competenza del Tribunale ordinario, del Tribunale per i minorenni e del giudice tutelare.

    La finalità – come si legge nella Relazione illustrativa alla legge – è quella di contemplare un rito modellato su previsioni generali unitarie che possa così superare le numerose incertezze determinate nell’applicazione pratica delle discipline frammentarie che hanno tradizionalmente caratterizzato queste materie.

    Fanno eccezione solo i procedimenti volti alla dichiarazione di adozione o adottabilità dei minori e i procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, di protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, istituite dal D.L. 17 febbraio 2017 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46.

    La riforma processuale e ordinamentale si è resa necessaria anche in considerazione delle condanne della Corte Edu all’Italia che, negli ultimi anni, si sono intensificate perché molti procedimenti del nostro Paese sono stati spesso adottati in violazione dell’art. 8 CEDU.

    Le condanne più frequenti si riferivano soprattutto all’incapacità dell’Italia di tutelare il rapporto minore-genitore non convivente.

    La Corte ha segnalato il fatto che l’ordinamento italiano ha messo in atto solo misure stereotipate, ha permesso il passare di un lasso di tempo molto ampio tra le segnalazioni dei servizi sociali e i provvedimenti del Tribunale per i minorenni e ha leso i diritti del minore di essere rappresentato in modo terzo ed imparziale nel procedimento [2] .

    L’invito rivolto allo Stato italiano da parte della Corte Europea è stato, quindi, quello di fornirsi di uno strumento giuridico adeguato a superare una serie di problemi connessi alla pluralità di riti, alla frammentazione delle competenze tra i giudici, alle prassi distorsive e spesso non uniformi tra i vari Tribunali che hanno determinato non solo la violazione del principio del contraddittorio, ma anche l’assenza di regole processuali adeguate a salvaguardare il benessere del minore.

    Il 26 novembre 2021 la Camera ha approvato la Riforma del processo civile. La legge n. 206/ 2021 ha previsto un disegno innovativo della procedura introducendo il giudice unico della famiglia che ha come obiettivo il perseguimento del best interest of child.

    Il libro primo del nuovo codice di procedura civile prevede le disposizioni generali, il libro secondo regola il processo di cognizione, il libro terzo contiene le norme del processo di esecuzione e il libro quarto si occupa dei procedimenti speciali.

    All’interno del libro secondo è inserito il titolo IV-bis che contiene le Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie.

    Il predetto titolo consta di quattro capi e contiene 72 articoli (da 473-bis a 473-ter) suddivisi in Disposizioni generali (Capo I), Del Procedimento (Capo II), Disposizioni speciali (Capo III), Dei procedimenti in camera di consiglio (Capo IV).

    Le regole del rito unificato troveranno applicazione nei procedimenti instaurati a partire dal 30 giugno 2023, mentre le norme sull’istituzione del nuovo tribunale per le famiglie (che sostituirà quello dei minorenni), avranno effetto decorsi due anni dalla pubblicazione del decreto legislativo e quindi, verosimilmente, negli ultimi mesi del 2024.

    La legge delega prevede anche l’istituzione del Tribunale per

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