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Riforma Orlando, la nuova prescrizione
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E-book83 pagine1 ora

Riforma Orlando, la nuova prescrizione

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Info su questo ebook

La L. 103/17 ha modificato l’art. 159 c.p. , soprattutto i commi 2 e 3, ed ha così contemperato, nel modo più semplice e lineare, due distinti interessi spesso apparsi non solo contrapposti, ma anche inconciliabili. Oggi sono divenuti meno contrastanti l'interesse dell'imputato ad impugnare, ad introdurre il giudizio d'impugnazione al fine di ottenere una sentenza favorevole, e l'interesse dello Stato ad evitare che, anche a causa dello svolgimento del giudizio d'impugnazione, abbia a maturare la prescrizione.

Risulta oggi infatti privato di valore, ai fini della prescrizione, il tempo necessariamente impiegatosi nel grado d'impugnazione; ciò però solo quando possa occorrere per il seguito che si veda impegnativo, ed entro i precisi limiti di tempo di mesi 18. Nel tempo occorso alla decisione sull'appello, se esso venisse accolto, con l’annullamento della condanna o con l’assoluzione, la prescrizione però non si sarà avvicinata.

Il tradizionale principio “Contra non valentem agere non currit praescriptio” si applica oggi, per gli ultimi 18 mesi rispetto all’ultima sentenza, all’ipotesi che il giudice dell’impugnazione avesse annullato la sentenza precedente.

L’annullamento in Cassazione, analogamente, comporta per il successivo giudizio di rinvio che la prescrizione sia differita in base alla nuova sospensione, che evidentemente dovrà precederla.
LinguaItaliano
Data di uscita24 feb 2020
ISBN9788831659246
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    Riforma Orlando, la nuova prescrizione - Giuseppe Miano

    Indice

    CENNI SU NOZIONI ELEMENTARI RELATIVE AL TEMA DISCUSSO.

    PREFAZIONE

    1. La nuova sospensione è dovuta al caso dell’impugnazione accolta.

    2. Argomenti a favore della tesi minoritaria.

    3. La no­vi­tà ri­guar­da so­lo i pre­sup­po­sti del­la so­spen­sio­ne; gli ef­fet­ti ti­pi­ci re­sta­no im­mu­ta­ti.

    4. Il cal­co­lo sem­pli­fi­ca­to, in par­ti­co­la­re per gli ap­pel­li de­ci­si en­tro i 18 me­si dal­la con­dan­na

    5. Un caso a sé: la condanna per diversi reati ed il suo annullamento parziale.

    6. Gli utili chiarimenti della Relazione ministeriale

    7. La sospensione con inizio dalla condanna in appello, dovuta all’annullamento in Cassazione (art. 159 cpv. n. 2 c.p.).

    APPENDICE NORMATIVA

    Giu­sep­pe Mia­no

    RI­FOR­MA OR­LAN­DO,

    LA NUO­VA PRE­SCRI­ZIO­NE

    UNA NUO­VA TE­SI IN DI­SAC­COR­DO DA QUEL­LA PRIN­CI­PA­LE VER­SIO­NE RI­DOT­TA, CON LA SIN­TE­SI DEL­LE RA­GIO­NI DEL CON­TRA­STO.

    TI­TO­LO | Ri­for­ma Or­lan­do, la nuo­va pre­scri­zio­ne

    AU­TO­RE | Giu­sep­pe Mia­no

    ISBN | 978-88-31659-24-6

    Pri­ma edi­zio­ne di­gi­ta­le: 2020

    © Tut­ti i di­rit­ti ri­ser­va­ti all'Au­to­re.

    Que­sta ope­ra è pub­bli­ca­ta di­ret­ta­men­te dall'au­to­re tra­mi­te la piat­ta­for­ma di sel­fpu­bli­shing You­can­print e l'au­to­re de­tie­ne ogni di­rit­to del­la stes­sa in ma­nie­ra esclu­si­va. Nes­su­na par­te di que­sto li­bro può es­se­re per­tan­to ri­pro­dot­ta sen­za il pre­ven­ti­vo as­sen­so dell'au­to­re.

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    Qual­sia­si di­stri­bu­zio­ne o frui­zio­ne non au­to­riz­za­ta co­sti­tui­sce vio­la­zio­ne dei di­rit­ti dell’au­to­re e sa­rà san­zio­na­ta ci­vil­men­te e pe­nal­men­te se­con­do quan­to pre­vi­sto dal­la leg­ge 633/1941.

    Per pen­sa­re con in­tel­li­gen­za una te­sta sol­tan­to non ba­sta.

    Cechov, Quaderni

    L’im­por­tan­za del tra­scor­re­re del tem­po per le vi­cen­de e le de­ci­sio­ni giu­ri­di­che può es­se­re tal­vol­ta mo­de­sta, ma tal­vol­ta mol­to no­te­vo­le.

    È av­ve­nu­to, co­me si può leg­ge­re in un mas­si­ma­rio, che un Pre­si­den­te di Tri­bu­na­le sia sta­to con­dan­na­to (sa­rà sta­to mul­ta­to) per ri­ve­la­zio­ne di se­gre­to del­la ca­me­ra di con­si­glio, per ave­re ri­spo­sto ad un de­te­nu­to con ir­ri­ta­zio­ne: Chie­de an­co­ra una vol­ta di es­se­re scar­ce­ra­to! Ma se l’ul­ti­ma sua ri­chie­sta è di ie­ri e l’ab­bia­mo re­spin­ta do­po 30 se­con­di all’una­ni­mi­tà, co­sa vuo­le og­gi? Co­sa può es­se­re cam­bia­to da ie­ri?

    La vi­cen­da, ol­tre a far ri­flet­te­re sul fat­to che so­lo ra­ra­men­te si può sa­pe­re quel che sia av­ve­nu­to in ca­me­ra di con­si­glio (quan­do ciò ac­ca­de è per lo più per con­dot­te ri­ve­la­tri­ci de­gli stes­si giu­di­ci, co­me –po­treb­be es­se­re av­ve­nu­to, non è ac­cer­ta­to- la let­tu­ra di una sen­ten­za emes­sa pri­ma che di­scu­tes­se il di­fen­so­re) por­ta la no­stra at­ten­zio­ne sull’im­por­tan­za del­lo scor­re­re del tem­po e sul­la di­scre­zio­na­li­tà del giu­di­can­te in ri­fe­ri­men­to ad es­so, ma an­che sul fat­to che la di­scre­zio­na­li­tà si ri­du­ce ed è poi mi­ni­ma, si­no a di­ve­ni­re ine­si­sten­te, quan­do si cal­co­li la pre­scri­zio­ne. Quan­do si trat­ta di cal­co­la­re, lo spa­zio per le opi­nio­ni do­vreb­be es­se­re nul­lo; sal­vo le pre­ci­sa­zio­ni se­guen­ti.

    CENNI SU NOZIONI ELEMENTARI RELATIVE AL TEMA DISCUSSO.

    Pre­met­to bre­vis­si­mi cen­ni sull’isti­tu­to del­la pre­scri­zio­ne, ne­ces­sa­ri per l’even­tua­le let­to­re non ad­det­to ai la­vo­ri, che gio­va co­no­sce­re per po­ter va­lu­ta­re la te­si che espor­rò. Com'è no­to a mol­ti, il tra­scor­re­re del tem­po de­ter­mi­na l’estin­zio­ne del rea­to per pre­scri­zio­ne.

    Una vol­ta giun­ta la pre­scri­zio­ne, vi sa­ran­no im­por­tan­ti con­se­guen­ze nel ca­so che un pro­ces­so fos­se in cor­so, ri­guar­dan­ti so­prat­tut­to il sog­get­to già di­ve­nu­to im­pu­ta­to: il giu­di­ce non po­trà pro­nun­cia­re nei suoi con­fron­ti la sen­ten­za di con­dan­na; spes­so, nep­pu­re quel­la di as­so­lu­zio­ne.

    Il co­di­ce fis­sa il tem­po mi­ni­mo e il tem­po mas­si­mo per­ché ma­tu­ri la pre­scri­zio­ne con­si­de­ran­do la gra­vi­tà del rea­to che è -o po­treb­be es­se­re- og­get­to di ac­cer­ta­men­to in un pro­ces­so.

    Il co­di­ce pe­na­le sta­bi­li­sce in­fat­ti an­zi­tut­to il tem­po mi­ni­mo, che è in­di­ca­to fa­cen­do ri­fe­ri­men­to al mas­si­mo del­la pe­na de­ten­ti­va pre­vi­sta per es­so; in qua­li ca­si si avrà un au­men­to di quel tem­po mi­ni­mo; qua­le pos­sa poi ri­sul­ta­re il tem­po mas­si­mo, ove deb­ba cal­co­lar­si più di un au­men­to.

    Per la mag­gior par­te dei de­lit­ti, es­sen­do es­si pu­ni­ti con la re­clu­sio­ne nel mas­si­mo fi­no a sei an­ni, il tem­po mi­ni­mo di pre­scri­zio­ne è pa­ri ap­pun­to a sei an­ni. È tem­po mi­ni­mo per­ché pri­ma che quel tem­po sia tra­scor­so nes­sun giu­di­ce po­treb­be di­chia­ra­re ma­tu­ra­ta la pre­scri­zio­ne, dun­que se un giu­di­ce di­chia­ras­se il rea­to estin­to per pre­scri­zio­ne in ta­le pe­rio­do de­ci­de­reb­be in mo­do er­ra­to, non fa­reb­be esat­ta ap­pli­ca­zio­ne del­la leg­ge pe­na­le.

    Tra­scor­so quel tem­po mi­ni­mo nell'iner­zia dell'Au­to­ri­tà Giu­di­zia­ria, è ma­tu­ra­ta la pre­scri­zio­ne. Lo si po­trà af­fer­ma­re con ra­gio­ne. Vi­ce­ver­sa il com­pi­men­to du­ran­te quel tem­po mi­ni­mo di un at­to co­me l'in­ter­ro­ga­to­rio o l'or­di­nan­za di cu­sto­dia cau­te­la­re o la con­dan­na o gli al­tri at­ti elen­ca­ti (tas­sa­ti­va­men­te quel­li dell’art. 160 c.p., ri­por­ta­to nell’Ap­pen­di­ce nor­ma­ti­va) avrà l'ef­fet­to di in­ter­rom­pe­re la pre­scri­zio­ne, os­sia dal com­pi­men­to dell'at­to in­ter­rut­ti­vo de­cor­re­rà un nuo­vo pe­rio­do pa­ri a quel­lo mi­ni­mo pre­vi­sto per la pre­scri­zio­ne.

    Dun­que ad esem­pio l'in­ter­ro­ga­to­rio com­piu­to dal fat­to do­po me­si tre de­ter­mi­na che la pre­scri­zio­ne ma­tu­re­rà ol­tre i sei an­ni dal fat­to. I sei an­ni an­dran­no con­ta­ti nuo­va­men­te, a par­ti­re dall'at­to in­ter­rut­ti­vo. L’in­ter­ro­ga­to­rio com­piu­to do­po tre me­si dal fat­to de­ter­mi­na che la pre­scri­zio­ne ma­tu­ri do­po i sei an­ni dal­lo stes­so, dun­que dal fat­to ol­tre il tem­po di me­si tre ed an­ni sei (si di­rà an­ni sei e me­si tre).

    Il li­mi­te al pos­si­bi­le au­men­to dei tem­pi per la pre­scri­zio­ne è, sal­vo ec­ce­zio­ni, di un quar­to del tem­po mi­ni­mo, dun­que nel ca­so più fre­quen­te sa­rà di an­ni set­te e me­si sei. L’ul­ti­mo at­to in­ter­rut­ti­vo po­treb­be ave­re an­che un pe­so mi­ni­mo

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