Riforma Orlando, la nuova prescrizione
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Anteprima del libro
Riforma Orlando, la nuova prescrizione - Giuseppe Miano
Indice
CENNI SU NOZIONI ELEMENTARI RELATIVE AL TEMA DISCUSSO.
PREFAZIONE
1. La nuova sospensione è dovuta al caso dell’impugnazione accolta.
2. Argomenti a favore della tesi minoritaria.
3. La novità riguarda solo i presupposti della sospensione; gli effetti tipici restano immutati.
4. Il calcolo semplificato, in particolare per gli appelli decisi entro i 18 mesi dalla condanna
5. Un caso a sé: la condanna per diversi reati ed il suo annullamento parziale.
6. Gli utili chiarimenti della Relazione ministeriale
7. La sospensione con inizio dalla condanna in appello, dovuta all’annullamento in Cassazione (art. 159 cpv. n. 2 c.p.).
APPENDICE NORMATIVA
Giuseppe Miano
RIFORMA ORLANDO,
LA NUOVA PRESCRIZIONE
UNA NUOVA TESI IN DISACCORDO DA QUELLA PRINCIPALE VERSIONE RIDOTTA, CON LA SINTESI DELLE RAGIONI DEL CONTRASTO.
TITOLO | Riforma Orlando, la nuova prescrizione
AUTORE | Giuseppe Miano
ISBN | 978-88-31659-24-6
Prima edizione digitale: 2020
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Per pensare con intelligenza una testa soltanto non basta.
Cechov, Quaderni
L’importanza del trascorrere del tempo per le vicende e le decisioni giuridiche può essere talvolta modesta, ma talvolta molto notevole.
È avvenuto, come si può leggere in un massimario, che un Presidente di Tribunale sia stato condannato (sarà stato multato) per rivelazione di segreto della camera di consiglio, per avere risposto ad un detenuto con irritazione: Chiede ancora una volta di essere scarcerato! Ma se l’ultima sua richiesta è di ieri e l’abbiamo respinta dopo 30 secondi all’unanimità, cosa vuole oggi? Cosa può essere cambiato da ieri?
La vicenda, oltre a far riflettere sul fatto che solo raramente si può sapere quel che sia avvenuto in camera di consiglio (quando ciò accade è per lo più per condotte rivelatrici degli stessi giudici, come –potrebbe essere avvenuto, non è accertato- la lettura di una sentenza emessa prima che discutesse il difensore) porta la nostra attenzione sull’importanza dello scorrere del tempo e sulla discrezionalità del giudicante in riferimento ad esso, ma anche sul fatto che la discrezionalità si riduce ed è poi minima, sino a divenire inesistente, quando si calcoli la prescrizione. Quando si tratta di calcolare, lo spazio per le opinioni dovrebbe essere nullo; salvo le precisazioni seguenti.
CENNI SU NOZIONI ELEMENTARI RELATIVE AL TEMA DISCUSSO.
Premetto brevissimi cenni sull’istituto della prescrizione, necessari per l’eventuale lettore non addetto ai lavori, che giova conoscere per poter valutare la tesi che esporrò. Com'è noto a molti, il trascorrere del tempo determina l’estinzione del reato per prescrizione.
Una volta giunta la prescrizione, vi saranno importanti conseguenze nel caso che un processo fosse in corso, riguardanti soprattutto il soggetto già divenuto imputato: il giudice non potrà pronunciare nei suoi confronti la sentenza di condanna; spesso, neppure quella di assoluzione.
Il codice fissa il tempo minimo e il tempo massimo perché maturi la prescrizione considerando la gravità del reato che è -o potrebbe essere- oggetto di accertamento in un processo.
Il codice penale stabilisce infatti anzitutto il tempo minimo, che è indicato facendo riferimento al massimo della pena detentiva prevista per esso; in quali casi si avrà un aumento di quel tempo minimo; quale possa poi risultare il tempo massimo, ove debba calcolarsi più di un aumento.
Per la maggior parte dei delitti, essendo essi puniti con la reclusione nel massimo fino a sei anni, il tempo minimo di prescrizione è pari appunto a sei anni. È tempo minimo perché prima che quel tempo sia trascorso nessun giudice potrebbe dichiarare maturata la prescrizione, dunque se un giudice dichiarasse il reato estinto per prescrizione in tale periodo deciderebbe in modo errato, non farebbe esatta applicazione della legge penale.
Trascorso quel tempo minimo nell'inerzia dell'Autorità Giudiziaria, è maturata la prescrizione. Lo si potrà affermare con ragione. Viceversa il compimento durante quel tempo minimo di un atto come l'interrogatorio o l'ordinanza di custodia cautelare o la condanna o gli altri atti elencati (tassativamente quelli dell’art. 160 c.p., riportato nell’Appendice normativa) avrà l'effetto di interrompere la prescrizione, ossia dal compimento dell'atto interruttivo decorrerà un nuovo periodo pari a quello minimo previsto per la prescrizione.
Dunque ad esempio l'interrogatorio compiuto dal fatto dopo mesi tre determina che la prescrizione maturerà oltre i sei anni dal fatto. I sei anni andranno contati nuovamente, a partire dall'atto interruttivo. L’interrogatorio compiuto dopo tre mesi dal fatto determina che la prescrizione maturi dopo i sei anni dallo stesso, dunque dal fatto oltre il tempo di mesi tre ed anni sei (si dirà anni sei e mesi tre).
Il limite al possibile aumento dei tempi per la prescrizione è, salvo eccezioni, di un quarto del tempo minimo, dunque nel caso più frequente sarà di anni sette e mesi sei. L’ultimo atto interruttivo potrebbe avere anche un peso minimo