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Compendio di PROCEDURA CIVILE facile facile
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E-book336 pagine3 ore

Compendio di PROCEDURA CIVILE facile facile

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Info su questo ebook

La terza edizione del Compendio di Procedura Civile aggiornata agli ultimi interventi legislativi. In particolare:
- la riforma del Processo esecutivo (DL 83/2015, conv. in L. 132/2015 e L. 221/2015):
- le regole generali ad esempio: pubblicità degli atti esecutivi; contenuto dell’atto di precetto; ricerca telematica dei beni da pignorare; termini per l’istanzacdi assegnazione; vendita telematica; conversione del pignoramento;
- l'esecuzione mobiliare e immobiliare ad esempio: impignorabilità di alcuni animali, pignoramento di veicoli e rimorchi, nomina del custode, pignoramento di pensioni e stipendi, delega delle operazioni di vendita;
- l'esecuzione presso terzi ad esempio in materia di dichiarazione del terzo;
• il PCT (Processo civile telematico): viene rafforzato l’utilizzo consentendo il deposito telematico degli atti introduttivi del processo e dei primi atti difensivi;
• le controversie con i consumatori (D.Lgs. 130/2015): nuove modalità di calcolo dell’equa riparazione, più gravoso l’accesso al risarcimento del danno;
• la riforma della Legge Pinto sull’irragionevole durata del processo (L. 208/2015): nuove modalità di accesso al risarcimento del danno e di calcolo dello stesso;
• gli incentivi fiscali all’utilizzo di strumenti alternativi al processo essenzialmente per negoziazione assistita e arbitrato.
Il tutto in modo chiaro e conciso, nello spirito della Manualistica STUDIOPIGI. Anche la Procedura civile è "facile facile".
LinguaItaliano
Data di uscita21 lug 2017
ISBN9788826485140
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    Compendio di PROCEDURA CIVILE facile facile - Pietro Giaquinto

    Tavola dei Contenuti (TOC)

    DUE PAROLE DELL'AUTORE

    CAPO I

    § 1. VERSO IL CONCETTO DI PROCESSO

    § 2. LE FONTI DEL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

    CAPO II

    § 1. GIURISDIZIONE ED ATTIVITA' GIURISDIZIONALE

    § 2. LA GIURISDIZIONE CIVILE

    § 3. FORME DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE IN SEDE DI COGNIZIONE

    CAPO III

    § 1. IL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

    § 2. L' ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE ED I SUOI PRESUPPOSTI

    § 3. L'AZIONE E LA TUTELA DEL DIRITTO LESO

    § 4. IL PROCESSO E LA SUA FUNZIONE PUBBLICA

    § 5. CARATTERI E PRINCIPI DEL PROCESSO CIVILE

    § 6. I LIMITI DELLA GIURISDIZIONE

    § 7. LA GIURISDIZIONE ORDINARIA E LE GIURISDIZIONI SPECIALI. LA COMPETENZA

    § 8. COMPETENZA PER MATERIA E PER VALORE IN GENERALE

    § 9. COMPETENZA PER MATERIA E VALORE DEI DIVERSI GIUDICI

    § 10. LA COMPETENZA PER TERRITORIO

    § 11. DEROGHE ALLA COMPETENZA TERRITORIALE

    § 12. LA PREGIUDIZIALITÀ, LA COMPENSAZIONE E LA DOMANDA RICONVENZIONALE

    § 12. IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE, L' INCOMPETENZA. IL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE, IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA

    § 14. GUARENTIGIE E DOVERI DEL GIUDICE. ASTENSIONE, RICUSAZIONE, RESPONSABILITÀ

    § 15. CANCELLIERE, UFFICIALE GIUDIZIARIO E AUSILIARI DEL GIUDICE

    § 16. IL PUBBLICO MINISTERO NEL PROCESSO CIVILE

    § 17 LE PARTI E I DIFENSORI

    IL LITISCONSORZIO

    § 18. SUCCESSIONE NEL DIRITTO CONTROVERSO E SUCCESSIONE NEL PROCESSO

    § 19. IL DIFENSORE

    LA PROCURA ALLE LITI

    § 20. GLI ATTI DEL PROCESSO. CARATTERI DEGLI STESSI

    FORMA DEGLI ATTI

    I PROVVEDIMENTI

    COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

    I TERMINI

    CAPO IV

    § 1. IL PROCESSO DI COGNIZIONE DI PRIMO GRADO

    LA CITAZIONE

    § 2. EFFETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI DELLA DOMANDA

    § 3. NULLITÀ E SANATORIA DELLA CITAZIONE

    LE DIFESE DEL CONVENUTO

    § 4. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E TRATTAZIONE DELLA CAUSA

    LA CONTUMACIA

    TRATTAZIONE DELLA CAUSA

    § 5. LE ATTIVITÀ DEL GIUDICE

    IL CONTROLLO SUL RITO

    LE QUESTIONI PRELIMINARI E PREGIUDIZIALI

    § 6. L’ISTRUZIONE PROBATORIA

    INTERROGATORIO LIBERO E CONSULENZA TECNICA

    § 7. LA PROVA DOCUMENTALE: PROFILI GENERALI

    INTRODUZIONE DELLA PROVA DOCUMENTALE

    LA SCRITTURA PRIVATA

    LE ALTRE PROVE DOCUMENTALI

    § 8. LA PROVA TESTIMONIALE

    ASSUNZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE

    LA TESTIMONIANZA SCRITTA

    LA CONFESSIONE

    IL GIURAMENTO

    § 9. LA FASE DECISORIA

    LA DECISIONE

    § 10. I PROVVEDIMENTI ANTICIPATORI DI CONDANNA

    § 11. LE ORDINANZE E LA SENTENZA

    LA SENTENZA DI CONDANNA GENERICA

    § 12. EFFETTI DELLA SENTENZA. LA PROVVISORIA ESECUZIONE

    LA CORREZIONE DELLA SENTENZA

    § 13. LA SOSPENSIONE

    LA DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE

    EFFETTI DELLA SOSPENSIONE

    § 14. L’INTERRUZIONE

    § 15. L’ESTINZIONE

    § 15. IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

    CAPO V

    § 1. PROFILI GENERALI

    § 2. GIUDICATO FORMALE E IMPUGNAZIONI STRAORDINARIE

    § 3. LE IMPUGNAZIONI INCIDENTALI

    § 4. MEZZI DI IMPUGNAZIONE E MEZZI DI GRAVAME

    § 5. L’APPELLO ED IL COSIDDETTO FILTRO

    LE CRITICHE DOTTRINALI

    § 6. IL RICORSO PER CASSAZIONE

    § 7. IL GIUDIZIO DI RINVIO

    § 8. LA REVOCAZIONE

    § 9. L’OPPOSIZIONE DI TERZO

    CAPO VI

    § 1. L’ESECUZIONE FORZATA NEL QUADRO DELL’ORDINAMENTO

    ESECUZIONE DIRETTA ED ESECUZIONE INDIRETTA

    IL TITOLO ESECUTIVO

    § 2. TITOLO ESECUTIVO IN SENSO SOSTANZIALE ED IN SENSO DOCUMENTALE. L'EFFICACIA CONTRO TERZI

    § 3. STRUTTURA GENERALE DEL PROCESSO ESECUTIVO

    § 4. L’ESPROPRIAZIONE FORZATA

    IL PIGNORAMENTO

    GLI EFFETTI CONSERVATIVI DEL PIGNORAMENTO

    § 5. LE VICENDE ANOMALE RELATIVE AL PIGNORAMENTO

    § 6. LA VENDITA E L’ASSEGNAZIONE IN GENERALE

    LA DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO

    § 7. L’ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA

    § 8. L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE

    LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO

    § 9. L' ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO

    CAPO VII

    § 1. GENERALITA'

    § 2. I PROCEDIMENTI SOMMARI

    CARATTERI DEI PROCEDIMENTI SOMMARI

    FASI DEL NUOVO RITO

    AMBITO APPLICATIVO

    PROPOSIZIONE DEL RICORSO

    LA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO

    § 3. I PROCEDIMENTI CAUTELARI E POSSESSORI

    I SEQUESTRI

    I PROCEDIMENTI POSSESSORI

    § 4. I PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE O CAMERALI

    IL PROCEDIMENTO DI DELIBAZIONE

    § 5. GLI ALTRI PROCEDIMENTI SPECIALI. IL PROCESSO DEL LAVORO

    § 6. GLI ALTRI PROCEDIMENTI SPECIALI. L’ARBITRATO

    GLI ARBITRI

    IL PROCEDIMENTO E IL GIUDIZIO

    LE IMPUGNAZIONI

    CAPO VIII

    § 1, LE RADICI NORMATIVE

    § 2. LE MODALITA’ DI DEPOSITO IN DIGITALE

    § 3. LA RATIO DEL SISTEMA

    § 4. LA CONSULTAZIONE

    § 5. I PAGAMENTI TELEMATICI

    § 6. LE NOTIFICAZIONI TELEMATICHE VIA U.N.E.P.

    § 7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

    FONTI BIBLIOGRAFICHE

    PIETRO GIAQUINTO

    Compendio di

    PROCEDURA CIVILE

    facile facile

    2018

    Collana Manuali Giuridici

    STUDIOPIGI

    TUTTI I DIRITTI RISERVATI

    Vietata la riproduzione anche parziale

    Tutti di diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono a

    STUDIOPIGI EDITORE

    (art. 64 , D. Lgs. 10-2-2005, n. 30)

    DUE PAROLE DELL'AUTORE

    Materia in continua evoluzione, il diritto processuale civile cerca di stare al passo con il repentino mutare del tempo, varando il PCT (Processo Civile Telematico), e, soprattutto provando ad andare verso il tanto auspicato snellimento del pesante fardello di arretrati che grava sui Tribunali di tutta Italia.

    Desiderio finora irrealizzato, ma sicuramente nella mente di quello che il MANDRIOLI-CARRATTA definisce un infaticabile legislatore, che solo nell'ultimo biennio ha sfornato diverse novità, tra cui il D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con ulteriori modifiche dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 (disciplina del processo esecutivo e quella del processo civile telematico).

    Altre novità sono quelle proposte con la L. 27 febbraio 2015 n. 18, sulla responsabilità civile dei magistrati, con la L. 6 maggio 2015 n. 55, che ha ridotto il periodo di separazione dei coniugi necessario per avanzare domanda di divorzio, con la legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015 n. 208), che è intervenuta, per l’ennesima volta, sulla disciplina dei danni derivanti dalla violazione della «ragionevole durata del processo» (c.d. legge Pinto) e, da ultimo, con il D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, che ha trasformato alcune fattispecie di reato in illeciti sottoposti a sanzione pecuniaria civile.

    Senza dimenticare gli interventi giurisprudenziali dei giudici della nomofilachia, che hanno caratterizzato gli ultimi mesi; perciò è inevitabile riproporre un nuovo compendio che tenga conto, sempre nello spirito della sinteticità elementare, propria della Manualistica Studiopigi, dei più significativi interventi normativi.

    Nell'augurare a tutti, studenti e concorsisti, i più sinceri auguri di successo, mi tocca ricordare, come sempre, che: Il presente manuale non intende in alcun modo sostituire i sacri testi adottati nelle diverse facoltà italiane, ma solo fornire allo studente un utile strumento sullle nozioni di base per un approccio più rapido e conciso alla materia. Ad maiora.

    CAPO I

    BREVE STORIA DEL PROCESSO CIVILE

    § 1. VERSO IL CONCETTO DI PROCESSO

    GIORDANO FERRI, nell'esporre il famoso saggio intitolato Verso il processo civile moderno (KNUT WOLFGANG NÖRR, Verso il processo civile moderno. Dal diritto naturale al Novecento, traduzione di C. FOTI, Roma, Aracne in Storia del diritto e delle Istituzioni: Studi, 2013), ci ricorda, come, a ben vedere, non siano stati molti i contributi scientifici sulla storia del diritto processuale civile nell’Italia del XX e XXI secolo: solo poche pagine sulla storia generale del processo civile italiano, e poco più.

    Tra le poche, spicca l’opera di SALVIOLI sulla storia della procedura civile e criminale, apparsa tra il 1925 e il 1927 ed incentrata sugli ordinamenti giudiziari, sulle magistrature, sul procedimento civile e penale dalla caduta dell’Impero romano all’epoca comunale e dall’epoca comunale all’unità italiana.

    Ma anche in quest'opera, in realtà, la ricostruzione del procedimento civile del XIX secolo consiste solo in una rapida analisi delle iniziative legislative preunitarie che ponevano in essere novità procedurali rilevanti, come nel caso del Regno Lombardo-Veneto ove il Regolamento giudiziario del 1796, introdotto dal governo austriaco nel 1815, trasformava il giudizio da orale e pubblico in scritto e segreto, permetteva alle parti due atti (e non più petizione e replica all’attore, risposta e duplica al convenuto), introduceva il sistema della prova legale, poi foriero di ulteriori sviluppi.

    La procedura civile è percepita dal SALVIOLI nella sua dimensione storica come insieme di regole procedurali che, sebbene in forme e misure diverse dalla procedura penale, partecipano della natura delle istituzioni politiche e ne riflettono lo spirito. Ma nulla di più.

    Circa invece gli sparsi contributi scientifici su tematiche specifiche, da ricordare è l'attenta analisi del VIORA sulle ragioni del fallimento dei tentativi di riforma, nella prima metà del secolo XVIII, avvenuti attraverso la promulgazione nel 1723 delle Leggi e Costituzioni di S.M. il Re di Sardegna che, se nel libro II e III trattavano delle Magistrature e del processo civile, nonostante le difficoltà in cui versava l’ordinamento giudiziario, si limitavano a riprendere le leggi di Emanuele Filiberto del 1560-61 e di Carlo Emanuele I del 1581 e 1583, lasciando permanere le peculiari caratteristiche e i maggiori difetti del processo di diritto comune.

    Così come, ricorda il FERRI, le riflessioni dell'AJELLO sul fallimento napoletano di Carlo di Borbone cui si lega la prammatica del 14 marzo 1738, che semplificava il sistema dei tribunali e accelerava il corso dei processi, e le prammatiche del 1739 e del 1740 che istituivano il Supremo Magistrato del Commercio e il Consolato di terra e del mare, abolendo le sportule ed introducendo la figura del giudice stipendiato dallo Stato con i proventi delle tasse giudiziarie: la prammatica del 1738 venne abrogata nel 1748 pur non avendo in dieci anni prodotto efficacia alcuna; nel 1746 i Consolati vennero aboliti e venne ridotta la competenza del Supremo Magistrato del Commercio.

    Attenta la sensibilità scientifica con cui, in tempi più recenti, PETRONIO guardò alla codificazione del processo civile della Lombardia austriaca, ove nel 1785 entrò in vigore il Regolamento del processo civile di Giuseppe II dopo il tentativo di riforma approdato al Senato nel 1753 e dopo il Nuovo Piano della pratica civile, e criminale per lo Stato di Milano elaborato da GABRIELE VERRI e GIUSEPPE SANTUCCI.

    Tutti però lontani dall'affrontare una storiografia scientifica ed unitaria della materia.

    Le cose non furono molto diverse se pensiamo alla codificazione unitaria: anzi, in questo periodo più di altri, la cultura giuridica italiana soffrì la mancanza di un lavoro storiografico complessivo sul processo civile e sulla scienza giuridica processualistica: sempre il Ferri ci fa nortare che lo stesso AQUARONE, nel delineare i problemi e le fasi dell’unificazione legislativa, in un’opera documentata da atti legislativi e discussioni assembleari, si limita a descrivere il momento finale della formazione del codice di rito, sottolineando come «i problemi toccati dalla legislazione processuale non fossero della medesima importanza di quelli riferentisi alla legislazione sostanziale, e che gl’interessi pubblici e privati da essa investiti fossero lungi dall’avere lo stesso carattere macroscopico, se confrontati con l’estesissima gamma di interessi d’ogni genere dipendenti dalle norme contenute in un codice civile».

    La base di partenza per un’analisi storico-giuridica si presenta dunque fragile e potenzialmente si orienta ad essere anch’essa stretta nella tenaglia del formalismo codicistico e di quella cultura giuridica, come ci ricorda il TARUFFO o l'opera stessa di GIOVANNI TARELLO del 1989 che, seppur incentrata sulle riforme legislative del codice di rito unitario avvenute nel corso dello scorso XX secolo, prende essenzialmente in esame il filone neopandettistico capeggiato da CHIOVENDA, con un’attenzione particolare alla sua teoria dell’azione, uno dei perni della filosofia novecentesca sul processo.

    La ricostruzione dottrinale del Tarello ha come obiettivo primario l’apporto che la cultura giuridica nel secolo breve ha dato alla costruzione effettiva degli istituti processuali, come nel caso ampiamente trattato di FRANCESCO CARNELUTTI e del progetto di codice del 1926, ma anche e soprattutto la storia delle idee e della loro conflittualità vissuta tra singoli giuristi quali il CHIOVENDA, ALESSANDRO PEKELIS, PIERO CALAMANDREI e RICCARDO ORESTANO, cui l’Autore dedica considerevole spazio.

    In particolare il Ferri ricorda come l’azione fosse percepita dal Chiovenda preliminarmente come mezzo per ottenere nel processo l’espletamento della funzione pubblica che gli era riconosciuta, come diritto potestativo, come potere giuridico di porre in essere la condizione per l’attuazione della volontà della legge: egli infatti non si limitò a distinguere e separare, sulla base di un ragionamento affine agli schemi romanistici, l’azione dalla domanda, intesa come attivazione volontaria del soggetto di diritto, ma separò in modo determinato l’azione dal diritto che si voleva tutelare e far valere in giudizio; riconobbe insomma un’autonomia processuale all’azione senza continuare a preservare, come era accaduto per il filone storicistico, un’identità tra la forma processuale con cui far valere il diritto e la stessa situazione giuridica controversa.

    Alla concezione dogmatica dell’azione il Tarello contrappone quello che definisce il carattere liberatore dell’insegnamento di ORESTANO e la teoria della dipendenza solo culturale e storica degli oggetti dell’attenzione dei giuristi, con il rifiuto della «teoria generale del diritto come teoria del diritto in universale, con la tesi della impossibilità delle teorie settoriali (in particolare dell’azione) come teorie, e della loro necessaria riduzione ad esperienze ordinamentali ormai concluse».

    Pecca dell'Orestano, secondo il Tarello, il non essersi spinto fino a dove avrebbe potuto, ossia fino alla costruzione di una vera e propria storia della scienza giuridica.

    Quindi i contributi della storiografia giuridica italiana sul processo civile, almeno fino alla prima metà del Novecento non guardano alla complessità del fenomeno processuale nella sua interezza; e tale atteggiamento sembra essere anche la conseguenza più naturale di quel filone della trattazione sistematica della materia processuale che ha avuto come principium l’insegnamento del diritto processuale nelle università tedesche dell’Illuminismo e che ha costituito, per KNUT WOLFGANG NÖRR, ragione di studio e di approfondimento nella sua opera monografica (Naturrecht und Zivilprozess. Studien zur Geschichte des deutschen Zivilprozessrechts während der Naturrechtsperiode bis zum beginnenden, tradotta in italiano appunto con il titolo Verso il processo civile moderno. Dal diritto naturale al Novecento).

    Secondo il NÖRR è a DANIEL NETTELBLADT, la cui opera Systema elementare universale iurisprudentiae naturalis in usum praelectionum academicarum adornatum risale al 1748, che si deve il principio del metodo giusnaturalistico della concettualizzazione: con lui si assiste ad una categorizzazione sistematica del processo civile, al superamento della tradizionale elencazione delle singole partizioni del processo.

    Un passo in avanti verso la sistemazione teorica del processo lo si inizia a vedere, secondo Nörr, con EMIL AUGUST FRIEDRICH EGGERS, il quale, nella sua opera Philosophiescher Abriß von dem allgemeinen bürgerlichen Rechtsverfahren, ein Versuch (1790), abbandonando l’idea di fondare le sue argomentazioni sul diritto giustinianeo e sul diritto canonico per scelta programmatica, ritiene necessario individuare il sistema in cui «il procedimento giudiziario sia sviluppato e rappresentato in un contesto appropriato, in modo succinto ma sufficiente, secondo propri concetti sovraordinati e subordinati, parti, specie, differenze, requisiti, qualità di tutte queste cose rispetto alla natura della causa».

    Alle conclusioni della dottrina tedesca Nörr contrappone il filone della cultura giuridica francese del XIX secolo che, sebben lontana da una elaborazione sistematica del processo, non è per questo giunta comunque ad una ricostruzione storica e per ciò fenomenica della realtà processuale.

    Una consapevole ricostruzione, delle mancanze della cultura giuridica francese che non è riuscita a pervenire ad un disegno solido ed unitario del processo civile e ad una «direction vraiment scientifique» nella dottrina processualistica è tratteggiata da HENRY VIZIOZ e RENÉ MOREL nella prima metà del XX secolo.

    Secondo il Vizioz ed il Morel le modalità per giungere ad un étude vraiment scientifique del processo sono il ricorso alla storia, il ricorso alla comparazione giuridica, il confronto con la giurisprudenza e la concezione sociologica del fenomeno processo, ossia la realtà processuale immersa nella complessità del diritto sostanziale cui è per natura vincolata e nella realtà sociale: solo attraverso un’analisi così impostata si potrà giungere ad identificare i principi informatori del processo ed a verificare, ad esempio, la portata della costruzione dogmatica di azione di origine chiovendiana.

    DAL IUDICIUM AL PROCESSUS

    Il contributo di Nörr, nel rappresentare attraverso una ricostruzione storica del pensiero giuridico dell’età moderna i tratti essenziali del processo civile, ha senza dubbio suscitato in Italia un ripensamento dei criteri metodologici volti ad approfondire sia le tematiche processuali che le rielaborazioni dottrinali della stessa scienza giuridica processualistica dal XVIII al XX secolo.

    Ne sono di esempio i numerosi lavori sulla codificazione moderna apparsi nei volumi della collana Testi e documenti per la storia del processo a cura di NICOLA PICARDI e ALESSANDRO GIULIANI, che hanno offerto a cultori del diritto positivo e storici del diritto l’occasione di ricostruire insieme, attraverso un dialogo istaurato fin dagli anni Novanta del Novecento, le ragioni delle iniziative legislative di natura processuale con particolare riferimento alla dottrina ed alla giurisprudenza.

    Sulla stessa nozione di processo si possono cogliere, ad esempio, elementi interessanti sotto il profilo storico nella descrizione tratteggiata dal Picardi, in un contributo monografico del 2007, circa il passaggio dal iudicium al processus, dunque, dagli ordinamenti giudiziari del periodo intermedio all’età moderna.

    Tale passaggio, lungi dal risolversi in un mero problema terminologico, rappresenta infatti «una spia attraverso la quale è dato intravedere un mutamento radicale nel modo stesso di concepire il fenomeno processuale».

    E continuatore principe di questo cammino può considerarsi GIOVANNI ALTHUSIO che diede avvio, nella terza parte della sua Dicaeologica, ad un discorso di matrice processuale volto ad individuare nella quaestio l’«ordo et forma quaestionis tractandae» cui viene riservata l’espressione processus con un significato del tutto diverso dall’antico ordo iudiciarius.

    Si tratta di una nozione, quella di processus, destinata ad avere seguito nella cultura giuridica europea, specie tedesca, e che ritroviamo in una versione più elaborata, nel XVIII secolo, lo stesso NETTELBLADT che definiva il processo come "ordo, secundum quem singuli actus in tractatione causae [...] obvenientes se invicem subsequi vel iuxta se invicem collocari debent", dunque come una sequenza ordinata di atti processuali, e che vedeva l’ordo del processo civile "secundum leges positivas determinatus est".

    § 2. LE FONTI DEL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

    La legge fondamentale in materia è costituita dal Codice di Procedura Civile. Esso, all'articolo 1 recita: La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice; formula non molto dissimile, sebbene di contenuto più ampio, è quella dell’art. 102, 1° comma, Cost., secondo cui la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario. Dal combinato disposto di queste norme, pur di diverso rango, si può evincere che dotato del potere di esercitare la giurisdizione civile è il giudice ordinario.

    Ma lo stesso codice civile contempla ipotesi di risoluzione della controversia al di fuori della giurisdizione ordinaria; esso ad esempio (artt. 806 ss.) disciplina anche l’istituto dell’arbitrato (v infra) tanto rituale, quanto irrituale (cfr. l’art. 808-ter c.p.c.); in entrambi i casi sono particolari modelli di giudizio privato (in cui la decisione è riservata ad un privato, l’arbitro) che, come fa notare il CAPPONI (B.CAPPONI-R.TISCINI Introduzione al diritto processuale civile, GIAPPICHELLI Torino, 2018) soprattutto in passato, erano ritenuti del tutto estranei alla nozione classica di attività giurisdizionale o amministrazione della giustizia (cfr., rispettivamente, l’art. 2907 c.c. e l’art. 1, r.d. 12/1941, ord. Giud.), così come l'istituto della conciliazione o mediazione.

    CAPO II

    NOZIONI PRELIMINARI

    § 1. GIURISDIZIONE ED ATTIVITA' GIURISDIZIONALE

    Quando si parla di attività dello Stato, è possibile dividerle in tre funzioni fondamentali: legislativa, giurisdizionale, amministrativa.

    La funzione giurisdizionale, di cui ci occupiamo in questo paragrafo introduttivo, rappresenta il necessario complemento della funzione legislativa, e trova conforto in

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