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Guida pratica al decreto ingiuntivo (con formulario)
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Guida pratica al decreto ingiuntivo (con formulario)
E-book96 pagine1 ora

Guida pratica al decreto ingiuntivo (con formulario)

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Info su questo ebook

Il presente manuale pratico è uno strumento di immediata utilità per il professionista legale chiamato a intervenire nell’ambito del recupero crediti. Oltre ad una schematica e funzionale trattazione teorica, il volume propone un ampio formulario pronto all’uso. Inoltre viene analizzata la questione relativa al rapporto tra decreto ingiuntivo e tentativo di mediazione alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali in materia.
LinguaItaliano
Data di uscita12 lug 2017
ISBN9788833000183
Guida pratica al decreto ingiuntivo (con formulario)

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    Guida pratica al decreto ingiuntivo (con formulario) - Salvatore Primiceri

    assistita

    Capitolo 1 - Il procedimento di ingiunzione

    (artt.633 – 656 c.p.c.)

    1. Definizione e condizioni di ammissibilità

    Il procedimento di ingiunzione consente ad un creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa certa e determinata, di ottenere, tramite ricorso presso la cancelleria del giudice competente, un decreto che ingiunga al debitore il pagamento o la consegna della cosa.

    Il decreto ingiuntivo, infatti, è il provvedimento mediante il quale il giudice, su richiesta del titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, fondato su una prova scritta, ingiunge al debitore di adempiere un’obbligazione (pagare una determinata somma o consegnare una determinata quantità di cose, ecc.), entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, avvertendolo che entro lo stesso termine potrà proporre opposizione e che, in mancanza di una eventuale opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.

    Si tratta di procedimento speciale e sommario, in quanto il giudice emana il decreto esclusivamente sulla base della documentazione probatoria prodotta dal ricorrente al termine della fase monitoria.

    La ratio del procedimento per decreto ingiuntivo è quella di offrire al creditore uno strumento di immediata tutela che gli permetta di ottenere rapidamente un titolo per agire esecutivamente nei confronti del debitore, senza dover attendere i lunghi tempi del giudizio ordinario. Il provvedimento (decreto) viene emanato in assenza di contraddittorio fra le parti ( inaudita altera parte); tale provvedimento rappresenta il termine della fase monitoria del procedimento di ingiunzione, disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c.

    Il debitore non è quindi coinvolto in tale fase ma può instaurare il giudizio entro quaranta giorni dalla notifica dell’ingiunzione attraverso l’opposizione al decreto ingiuntivo.

    A questa fase potrebbe scaturire, nel caso di opposizione su iniziativa del debitore ingiunto, un procedimento ordinario di primo grado a cognizione piena, durante il quale si procede all’accertamento, nel merito, della pretesa azionata in contraddittorio con il debitore nei cui confronti il decreto è stato emesso.

    Come già accennato, la ratio del decreto ingiuntivo è quella di ridurre i tempi di riscossione di un credito, per questo è da considerarsi uno strumento rapido per instaurare il procedimento esecutivo che vede il suo inizio con l’atto di precetto, ovvero con l’invito al debitore di adempiere entro e non oltre dieci giorni dalla notifica di quest’ultimo atto.

    Le condizioni di ammissibilità del ricorso sono disciplinate dall’art.633 del c.p.c.

    Il giudice ritiene fondato il ricorso e pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

    se del diritto fatto valere si dà prova scritta;

    se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

    se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

    IN SINTESI

    2 . La prova scritta

    Affinché il giudice possa ritenere fondata la domanda presentata dal creditore ed emettere il decreto ingiuntivo, l'art. 633, comma 1, numero I, c.p.c. dispone espressamente che chi lo richiede deve dare del suo credito prova scritta.

    Le prove scritte valide per ottenere il provvedimento di ingiunzione sono:

    le polizze;

    le promesse unilaterali per scrittura privata;

    i telegrammi;

    gli estratti autentici delle scritture contabili.

    È valida la prova scritta che può trarsi relativamente ai fatti giuridici costitutivi di un diritto di credito, da qualunque documento, meritevole di fede quanto ad autenticità, proveniente dal debitore o da un terzo che abbia intrinseca legalità anche se sia priva di efficacia probatoria assoluta.

    Nel caso in cui il credito sia sorto da prestazioni professionali relative ad onorari di professionisti i cui tariffari sono ufficialmente approvati (per l'iscrizione ad ordini o albi), l'art. 636 c.p.c. sancisce che alla domanda sia allegata la parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta dal ricorrente e vidimata dall’ordine professionale di appartenenza.

    Prova scritta per i crediti dello Stato e degli Enti Pubblici

    Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'art. 442, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato corporativo e dai funzionari degli enti.

    3. Il giudice competente

    Il ricorso deve essere proposto presso la cancelleria del giudice competente ovvero presso il giudice di pace o il tribunale in composizione monocratica che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria (art. 637 c.p.c.).

    Per quanto riguarda i crediti indicate al punto secondo dell’art.633 è competente anche l’ufficiale giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce. Gli avvocati e i notai che intendono procedure per ingiunzione contro i propri clienti possono adire il giudice per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine presso il cui albo risultano iscritti oppure il consiglio notarile da cui dipendono.

    IN SINTESI

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