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Manuale dell’udienza da remoto - L’art. 127-bis c.p.c. nel processo ordinario di cognizione
Manuale dell’udienza da remoto - L’art. 127-bis c.p.c. nel processo ordinario di cognizione
Manuale dell’udienza da remoto - L’art. 127-bis c.p.c. nel processo ordinario di cognizione
E-book63 pagine48 minuti

Manuale dell’udienza da remoto - L’art. 127-bis c.p.c. nel processo ordinario di cognizione

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Quando il legislatore emana una norma spesso tralascia alcuni aspetti della fisiologia e pretermette l'analisi dell'inosservanza della disposizione: si tratta di quanto realizzato anche con l'introduzione dell'art. 127-bis c.p.c., disciplinante l'udienza "mediante collegamenti audiovisivi". E se non funziona il microfono e la parte da interrogarsi vuole, in alternativa, scrivere sulla chat? L'incombente processuale è valido, non è valido, può verificarsi una conversione dell'atto nullo e/o quale il regime della eventuale nullità? Inoltre, la norma parla degli "ausiliari del giudice", ma possono partecipare da remoto anche i CTP? Il manuale vuole risolvere questi ed altri problemi giuridici, che, lasciati inevasi, possono costituire un indebito freno all'epocale innovazione dell'udienza da remoto, che evidenzia l'innegabile vantaggio di neutralizzare lo spazio e il tempo del processo civile con la sola forza di pochi click.
LinguaItaliano
Data di uscita6 apr 2023
ISBN9791221470284
Manuale dell’udienza da remoto - L’art. 127-bis c.p.c. nel processo ordinario di cognizione

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    Manuale dell’udienza da remoto - L’art. 127-bis c.p.c. nel processo ordinario di cognizione - Tommaso Del Giudice

    CAPITOLO I

    UDIENZA DA REMOTO ANCHE D’UFFICIO

    Il terzo comma dell’art. 127 c.p.c., per come introdotto dal D.lgs. n. 149 del 2022, innovativamente prevede che il giudice disponga l’udienza da remoto nei limiti dell’art. 127-bis c.p.c.. Ne consegue che, dunque, il giudice può prevedere la celebrazione della successiva udienza, in tale modalità, anche d’ufficio, così superandosi, almeno inizialmente, la necessità di un consenso o di una previa istanza delle parti per come precedentemente previsti dall’art. 221, commi 6 e 7, del D.L. n. 34 del 2020, come convertito con modificazioni dalla L. n. 77 del 2020. La difforme volontà delle parti alla celebrazione da remoto potrà assumere rilevanza solo successivamente al provvedimento che disponga l’udienza da remoto, nelle forme della c.d. opposizione, che verranno analizzate successivamente.

    Il conferimento al giudice del potere di disporre anche d’ufficio la celebrazione da remoto della successiva udienza non esclude, ovviamente, che l’esercizio di tale potere sia sollecitato da un’istanza di parte. Non totalmente, tuttavia, deve ritenersi che quest’ultima iniziativa, in quanto non disciplinata, sia esercitabile senza alcun limite. Invero, l’indicata istanza risulta limitata temporalmente dall’esigenza di consentire l’osservanza del termine di quindici giorni prima della data dell’udienza, ai sensi del primo periodo del secondo comma dell’art. 127-bis c.p.c., ad eccezione dell’ipotesi dell’urgenza di cui al terzo comma. In carenza della possibilità di osservanza di tale termine a ritroso, l’istanza de qua non potrà che accompagnarsi con una richiesta di differimento di udienza e/o con quest’ultimo, anche in carenza di tale domanda. Infatti, al pari del potere di disporre l’udienza da remoto, anche il differimento di quest’ultima si concreta nell’esercizio degli ufficiosi poteri, in capo al giudice, di direzione del processo.

    Dalla afferenza delle facoltà suesposte ai poteri d’ufficio del giudice e dalla mancanza di una esaustiva disciplina dell’istanza de qua consegue altresì che quest’ultima non necessariamente, ma solo con finalità persuasiva, dovrà essere motivata, ben potendo il Giudicante provvedere anche in difformità dalla stessa o in mancanza della medesima: la titolarità di poteri totalmente ufficiosi in capo al giudicante, accompagnata dalla mancanza di una disciplina espressa dell’istanza sollecitante l’esercizio degli stessi, esclude, dunque, anche una remota applicazione analogica, in salsa esclusivamente processuale, del principio della domanda ex art. 112 c.p.c..

    CAPITOLO II

    UDIENZA INTEGRALMENTE O PARZIALMENTE DA REMOTO

    Il terzo comma dell’art. 127 c.p.c. testualmente dispone che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza. A ben vedere, dunque, la norma non consente solo che l’udienza sia interamente da remoto, con ciò intendendo che tutti coloro che vi intervengano siano collegati a distanza e non già presenti fisicamente davanti al giudice, ma anche e più genericamente che, nello svolgimento della classica e c.d. udienza a trattazione orale, ci siano tali collegamenti, dimodoché una o più parti intervengano da remoto, mentre una o più parti si trovino anche fisicamente a partecipare all’udienza nella stanza del giudice. Invero, quest’ultima ipotesi ben potrebbe riscontrarsi non solo quando specifiche, ben rare e da motivarsi esigenze consentano e/o rendano opportuno che uno dei difensori sia collegato da remoto, mentre l’altro sia fisicamente dinanzi al giudice, ma altresì ben potrebbe palesarsi laddove la parte possa stare in giudizio, difendendosi personalmente e senza un avvocato, come, esemplificativamente, nella prima udienza dei procedimenti per convalida di sfratto, oppure nel rito ex art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2011. In tali fattispecie, semmai, il problema sarà l’attuazione in concreto del contraddittorio tra i soggetti fisicamente distanti, da osservare vuoi – laddove raramente lo consenta lo strumentario informatico del giudicante – consentendo alla parte fisicamente presente in udienza di ascoltare dalle casse del personal computer del giudice quanto affermato dalla controparte a distanza, nonché di parlare con un apposito e collegato microfono per farsi ascoltare da chi sia collegato da remoto, vuoi – laddove lo strumentario informatico del giudicante sia quello ordinario – adempiendo il Giudice ad un onere di lettura – altrimenti eventuale – della porzione di verbale evidenziante quanto dichiarato da una parte, onde consentirne l’ascolto e la replica all’altra. In quest’ultimo caso, ovviamente, non si deve nemmeno affrontare il problema

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