Riforma Orlando, la nuova prescrizione. Condanna appellata, poi assoluzione. La prescrizione è sospesa anche per 18 mesi
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Recensioni su Riforma Orlando, la nuova prescrizione. Condanna appellata, poi assoluzione. La prescrizione è sospesa anche per 18 mesi
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Anteprima del libro
Riforma Orlando, la nuova prescrizione. Condanna appellata, poi assoluzione. La prescrizione è sospesa anche per 18 mesi - Giuseppe Miano
1. La nuova sospensione è dovuta al caso dell’impugnazione accolta. L’interpretazione errata nasce da una lettura parziale della Relazione ministeriale.
La nuova legge n. 103 del 2017 prevede ai fini della prescrizione un tempo più lungo di quello stabilito in precedenza; la norma di cui all’art. 159 c.p. non è del tutto chiara, ma con certezza prevede una sospensione della prescrizione, dunque una dilatazione dei tempi processuali, al fine che si possa giungere in quei tempi, resi più lunghi, ad una decisione sul merito della causa. Detto articolo individua per la nuova sospensione due presupposti, legati al giudizio d’impugnazione, tanto che la sua durata è proprio commisurata alla pendenza di quel giudizio. Com’è noto, quasi tutti gli ordinamenti prevedono, per ragioni di civiltà giuridica, diversi gradi di giudizio sino ad aversi la sentenza definitiva e, dunque, pure che nel corso di un processo siano pronunciate due sentenze difformi; in particolare può esservi prima una condanna e poi l'assoluzione o l’annullamento di quella condanna. Una tale vicenda assume oggi un particolare rilievo: proprio il contrasto tra due successive decisioni dà luogo alla sospensione ex art. 159 c.p.; essa ha la stessa lunghezza del periodo intercorso tra quelle sentenze in contrasto; non può però superare un anno e sei mesi. Secondo le nuove norme, vanno considerati i periodi del processo compresi tra la condanna in primo grado e la sentenza favorevole all’imputato emessa nel successivo giudizio d’impugnazione.
Più esattamente, quelli compresi tra il termine per il deposito della motivazione della condanna e la successiva sentenza di assoluzione o di annullamento vanno equiparati ai periodi in cui non s’è potuta svolgere attività processuale. La condanna resta atto interruttivo, ossia conserva il suo effetto tipico ex art. 160 ultimo comma c.p. (V. Appendice Normativa: La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione.).
È da notare l’importanza della disposizione dell’art. 159 comma quarto: è previsto che nei tempi in cui la prescrizione è oggi sospesa, ossia quello tra le due sentenze di merito in contrasto e quel tempo tra la sentenza d’appello e quella che seguirà e diverrà definitiva, successiva a quella del terzo grado, di annullamento (comma secondo n. 2), il processo debba essere sospeso pure ai sensi del primo comma. Sono cinque casi. In tali ipotesi i tempi delle distinte sospensioni (esse sono qualificate grandezze omogenee) andranno sommati.
Una parte della magistratura aveva richiesto che, dopo una condanna, fossero limitati gli effetti favorevoli che l’appellante acquisiva in ogni caso di appello per il fatto stesso di aver proposto appello. Quella richiesta è stata accolta. Oggi perciò, in alcuni casi, nel tempo occorrente al giudizio d’impugnazione, la prescrizione non avrà corso, sarà sospesa; ossia, potrà dirsi che era rimasta sospesa per un certo tempo, che andrà calcolato; non sarà oltre un anno e sei mesi.
Il tempo in cui la prescrizione è sospesa è -in tutto o in parte- quello richiesto dal giudizio d’impugnazione, che sia stato definito poi con sentenza favorevole all’imputato.
Il ministro Orlando nella sua Relazione alla Camera ha fatto riferimento alla volontà di introdurre specifiche parentesi di sospensione
della prescrizione dopo la condanna non definitiva
.
Il riferimento ad un noto orientamento giurisprudenziale può giovare ad inquadrare la nuova norma.
Oggi perché si possa affermare che un atto di impugnazione abbia spiegato tutti i suoi effetti, anzitutto quello di introdurre un nuovo grado di giudizio, dunque la pendenza ulteriore del processo, occorre riferirsi alla decisione del giudice dell’impugnazione, il quale può negare quell’effetto e proprio perciò fa una valutazione attenta e severa di quell’atto.
Se quel giudice valuta che l’atto di impugnazione proposto fosse generico, dichiara che in realtà un nuovo grado di giudizio non è stato introdotto, e dunque che la prescrizione, che richiede quella pendenza, non ha avuto corso.
E’ il giudice dell’impugnazione che nel valutare l’atto d’impugnazione, nel decidere se sia ammissibile o meno, decide pure se la prescrizione abbia avuto corso o meno. L’ordine cronologico delle decisioni dev’essere quello ora