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Sicurezza sui luoghi di lavoro: Sintesi ragionata per concorsi pubblici: le norme di sicurezza sul lavoro: enti locali, sanità, scuole
Sicurezza sui luoghi di lavoro: Sintesi ragionata per concorsi pubblici: le norme di sicurezza sul lavoro: enti locali, sanità, scuole
Sicurezza sui luoghi di lavoro: Sintesi ragionata per concorsi pubblici: le norme di sicurezza sul lavoro: enti locali, sanità, scuole
E-book87 pagine1 ora

Sicurezza sui luoghi di lavoro: Sintesi ragionata per concorsi pubblici: le norme di sicurezza sul lavoro: enti locali, sanità, scuole

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Sintesi ragionata per concorsi pubblici della normativa in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro. Alla luce del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008), sono esposti i punti principali della normativa in materia: gli obblighi del datore di lavoro, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, i Dispositivi di protezione individuale. Infine, il testo si sofferma sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro in tre ambiti specifici: la pubblica amministrazione (in particolare gli enti locali), gli istituti scolastici, il settore ospedaliero e sanitario. Per concorsi ad impiegato comunale, infermiere, OSS, personale della scuola.

Indice
Capitolo 1
La normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
1.1 Le fonti normative precedenti il Testo unico
1.1.1 La Costituzione
1.1.2 Il Codice Civile
1.1.3 Lo Statuto dei lavoratori
1.2 Le norme di derivazione europea: il D.Lgs. 626/1994
Capitolo 2
Il Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
2.1 Il Testo unico: il D.Lgs. 81 del 2008
2.2 Finalità e campo di applicazione del Testo Unico sicurezza
2.3 La struttura del Testo Unico
2.4 Definizioni
2.5 Misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
Capitolo 3
I soggetti interessati dalle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
3.1 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
3.1.1 Delega del datore di lavoro
3.2 Gli obblighi del preposto
3.3 Obblighi dei lavoratori
3.4 Il Servizio di prevenzione e protezione
3.5 Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
3.6 Gli addetti alle emergenze
Capitolo 4
Gli istituti per la sicurezza
4.1 Il Documento di valutazione dei rischi
4.2 Riunione periodica
4.3 La sorveglianza sanitaria
4.4  I dispositivi di protezione individuali (DPI)
4.5 Informazione ai lavoratori
4.6 Requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro
Capitolo 5
La sicurezza sui luoghi di lavoro nella Pubblica Amministrazione (in particolare negli enti locali)
5.1 Il datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni
5.2 I compiti del datore di lavoro
5.3 La valutazione dei rischi
5.4 Il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi
5.5 Addetti alle squadre di emergenza
Capitolo 6
La sicurezza sui luoghi di lavoro nelle istituzioni scolastiche
6.1 Il datore di lavoro nelle istituzioni scolastiche
6.2 Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
6.3 Responsabilità in materia di sicurezza degli edifici scolatici
6.4 Gli studenti e l’alternanza scuola-lavoro
6.5 Ulteriori adempimenti
Capitolo 7
La sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore ospedaliero e sanitario
7.1 I rischi nel settore sanitario
7.2 Rischi biologici
7.3 Rischi chimici
7.4 Il datore di lavoro nel settore sanitario
7.5 Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario
7.5.1 Obblighi del datore dii lavoro
7.5.2 Misure di prevenzione specifiche
LinguaItaliano
Data di uscita29 ago 2017
ISBN9788822817402
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    Sicurezza sui luoghi di lavoro - Salvo Longhi

    specifiche

    Capitolo 1

    La normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

    1.1 Le fonti normative precedenti il Testo unico

    1.1.1 La Costituzione

    La principale fonte normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è costituita dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico della sicurezza sul lavoro) che ha riordinato, coordinato e radunato in un unico testo tutta la normativa riguardante la materia.

    Già prima del Testo Unico, comunque, nella Costituzione italiana all’art. 32 la tutela della salute viene riconosciuta come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e come tale deve essere garantita in tutti gli ambiti della vita sociale.

    Inoltre, nel riconoscere la libertà all’iniziativa economica privata, nella Costituzione si fa espresso divieto che la stessa si svolga in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

    1.1.2 Il Codice Civile

    Nel Codice Civile la tutela della salute e sicurezza sul lavoro viene trattata nell’art. 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro) dove si afferma che «l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».

    Ancora, la tutela della salute e sicurezza sul lavoro nel Codice civile viene trattata in relazione alla responsabilità per l’esercizio di attività pericolose stabilendo che chiunque cagioni danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

    1.1.3 Lo Statuto dei lavoratori

    A partire dal dopoguerra, su impulso della Costituzione, nella legislazione italiana si sono avuti numerosi provvedimenti legislativi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; fra tutti vanno citati i due principali provvedimenti in materia di prevenzione, anche se oggi non più vigenti:

    - D.P.R. n. 547 del 27/4/1955 Norme di prevenzione infortuni;

    - D.P.R. n. 303 del 19/3/1956 Norme generali per l’igiene del lavoro.

    Una svolta decisa si è avuta con la Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nota anche come Statuto dei lavoratori, stabilisce all’art. 9, tra l’altro, che i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

    I contratti collettivi stipulati successivamente a tale norma hanno applicato e perfezionato la disposizione di cui all’art. 9 della L. 300/1970, prevedendo sistemi di accertamento, analisi e verifica delle condizioni ambientali, l’istituzione di registri di dati ambientali e biostatistici e di libretti sanitari per i lavoratori.

    1.2 Le norme di derivazione europea: il D.Lgs. 626/1994

    I D.P.R. degli anni Cinquanta del secolo scorso erano molto tecnici, puntuali e rigidi; essi avevano la pretesa di stabilire tutte le azioni che si dovevano mettere in atto per ottenere la sicurezza.

    Il continuo progredire della tecnica aveva però dimostrato il limite di questi D.P.R., che non potevano tener conto di tutte le situazioni particolari e di tutti i nuovi sistemi di lavoro che, via via, venivano introdotti.

    A partire dagli anni Novanta, su impulso della normativa europea, la normativa sulla prevenzione degli infortuni cambia filosofia. Con i decreti legislativi che recepiscono le direttive europee in materia (prima il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, poi il D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, il decreto precursore del vigente Testo Unico) la filosofia di approccio alla sicurezza è cambiata; non vengono più dettate dall’alto tutte le azioni da compiere necessarie per la sicurezza, ma viene fissato un livello minimo di sicurezza da raggiungere e si lascia al datore di lavoro

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