Lineamenti di diritto penale del lavoro
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Lineamenti di diritto penale del lavoro - Carlo Pacileo
lavoro.
I INFORTUNI SUL LAVORO, MALATTIE PROFESSIONALI ED IPOTESI DI REATO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
1 Il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (Decreto legislativo n. 81 del 2008)
1.1 La nuova normativa
Il primo e fondamentale riferimento normativo in Italia in materia di sicurezza sul lavoro è il Decreto legislativo del 2 aprile 2008 n. 81, meglio conosciuto come Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro
.
Il decreto è entrato in vigore il 15 maggio del 2008 e, coordinato in seguito con il Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, ha abrogato la legislazione pregressa, tra cui il Decreto Legislativo n. 626 del 1994 pur mantenendone l’impostazione e le finalità.
Il provvedimento in esame è stato elaborato dal legislatore in attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123.
Il Testo Unico in sostanza coordina, riordina e riforma tutte le principali norme, allora in vigore, in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, con il preciso scopo di armonizzare le disposizioni, così da migliorare l’organizzazione e la gestione della sicurezza nelle aziende.
Il Testo Unico, così come elaborato e formulato, è la raccolta ordinata di articoli, commi ed allegati nella quale il legislatore indica ed impone ad aziende, imprenditori – datori di lavoro e lavoratori quanto essenziale fare e fattivamente attuare in materia di prevenzione e di tutela dell’integrità psicofisica in ogni ambiente di lavoro.
Per meglio comprendere le caratteristiche e, soprattutto, la filosofia del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 è utile analizzare la Relazione illustrativa allo schema di decreto attuativo della delega di cui all’art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 123.
«La normativa in materia di sicurezza è il risultato di una stratificazione di norme, molte delle quali di derivazione comunitaria, emanate nell’arco di quasi sessanta anni. Il governo, nella consapevolezza dell’assoluta priorità della materia della sicurezza, ha perseguito con convinzione l’obiettivo di procedere al riassetto ed alla riforma delle disposizione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A tale scopo, la legge delega 3 agosto 2007, n. 123, ha previsto, non solo un’operazione di riorganizzazione della normativa della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro bensì anche la rivisitazione della medesima materia attraverso l’armonizzazione di tutte le leggi vigenti, in una logica unitaria ed innovativa e nel pieno rispetto delle previsioni dell’art. 117 della Costituzione, il cui terzo comma attribuisce alla competenza ripartita di Stato e Regioni la materia della tutela e sicurezza del lavoro.
Il presente decreto legislativo è stato elaborato nel pieno rispetto della filosofia delle direttive comunitarie in materia e del D.Lgs. 626/94, il quale, come noto, trova i suoi capisaldi nella programmazione della sicurezza in azienda, da realizzare tramite la partecipazione di tutti i soggetti delle comunità di lavoro…».
Veniva espressa, quindi, l’esigenza di una normativa nuova, efficace ed aggiornata, che divenisse riferimento unico per il mondo del lavoro, che unificasse e concentrasse su un solo punto obblighi, adempimenti, misure, prescrizioni, ovvero la prevenzione dei rischi.
La normativa speciale, contenuta nel Testo Unico, mira ad attuare la sicurezza sul lavoro mediante la sua anticipazione, ossia organizzare l’attività lavorativa in condizioni tali che la vita, l’integrità fisica e la salute non siano esposte a pericolo. La tutela è perciò finalizzata a beni non esclusivi del lavoratore, ma appartenenti a tutti, quali la salute e l’integrità fisica. Ne consegue che tutela della sicurezza del lavoro significa anticipazione della tutela dell’integrità fisica di fronte a situazione tipiche di pericolo, connesse alle varie tipologie di lavorazioni ed attività produttive⁴.
Tuttavia, sarebbe sbagliato ritenere che la portata innovativa del Testo Unico si esaurisca nel riordino e nel coordinamento delle disposizioni legislative già in vigore; non mancano, infatti, sul piano contenutistico, sostanziali profili di novità.
Al solo scopo di sintesi, si riportano le più significative innovazione introdotte con il Decreto legislativo n. 81 del 2008:
• l’ampliamento dell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, che vengono estese a tutti i lavoratori inseriti in un ambiente di lavoro, senza differenziazioni, compresi i lavoratori autonomi;
• l’aumento di adempimenti sia sostanziali che formali e l’introduzione di specifiche tecniche sugli aspetti documentali e organizzativi;
• l’inserimento nella valutazione dei rischi delle situazioni di stress-lavoro correlate;
• la trasformazione in articoli di legge di alcune delle interpretazione giurisprudenziali consolidate;
• la definizione di un sistema di qualificazione delle imprese;
• la revisione del sistema sanzionatorio con un inasprimento delle sanzioni.
Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 è indirizzato, come detto, ai datori di lavoro ed ai lavoratori e, quindi, a tutte le figure professionali che operano nei luoghi di lavoro, alle quali vengono assegnati specifici compiti, attribuzioni, mansioni, obblighi e responsabilità, all’interno di un sistema fatto di misure, nonché di prassi consolidate necessarie per la sicurezza.
Il campo di applicazione del decreto, come è facile intuire, è molto vasto, in quanto comprende qualsiasi tipo d’impresa, anche autonoma o familiare, tutti i lavoratori, con o senza retribuzione, compresi quelli aventi contratti a progetto ed ogni tipologia di rischio.
Tuttavia, l’analisi che seguirà sarà circoscritta agli obblighi imposti al datore di lavoro, alle relative ipotesi di responsabilità penale ed alle correlate sanzioni, nonché agli obblighi incombenti sul lavoratore. Ciò allo scopo di fornire un quadro generale del vigente diritto penale del lavoro
, mantenendo il focus sull’imprenditore – datore di lavoro.
1.2 Gli obblighi del datore di lavoro – il Documento di Valutazione dei Rischi
Il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, in attuazione dei principi generali di sicurezza e prevenzione che lo ispirano, prevede un complesso sistema di obblighi tassativi in capo al datore di lavoro, rinviando al prosieguo della trattazione l’analisi dell’individuazione dei soggetti responsabili, la cui mancata osservanza determina una responsabilità penale cui è correlata l’applicabilità di sanzioni penali di natura contravvenzionale.
Tale sistema è strutturato in misure ed obblighi generali, ovvero di diretta applicabilità ad ogni realtà aziendale, ad ogni tipologia di attività lavorativa ed ad ogni ambiente lavorativo e ricavabili dal combinato disposto degli articoli 15 e 18, contenuti nelle disposizioni generali del Testo Unico ed in obblighi specifici previsti per i singoli tipi di attività, contenuti nei successivi titoli.
Tali obblighi possono essere classificati dal punto di vista oggettivo e soggettivo.
Una prima grande classificazione è quella concernente la natura degli obblighi. Questi si dividono in comandi, ovvero obblighi positivi o di fare, e divieti, ovvero obblighi negativi o di non fare⁵.
Dal punto di vista soggettivo, si può distinguere tra obblighi propri del datore di lavoro (ad esempio mancata predisposizione del documento di valutazione dei rischi), obblighi propri del datore di lavoro e del dirigente (ad esempio articoli 55 comma 5, 68, 159), obblighi propri del preposto (ad esempio articoli 56, 179), obblighi del medico competente (ad esempio articolo 57 comma 2) e delle altre figure aziendali previste dal Testo Unico per i specifici tipi di attività.
Passando ora all’analisi dei singoli obblighi generali incombenti sul datore di lavoro, risultanti dal combinato disposto degli articoli 15 e 18 del e considerati i principi fondamentali del Testo Unico, essi possono essere raggruppati nei seguenti profili:
• analisi e valutazione di tutti i rischi connessi all’attività lavorativa;
• programmazione ed organizzazione delle strutture di sicurezza;
• formazione ed informazione del personale.
L’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 fissa ed elenca le misure generali di tutela dei lavoratori a carico del datore di lavoro consistenti, come già sottolineato, in obblighi di portata generale e validi per ogni realtà lavorativa ed aziendale.
La prima di tali misure impone al datore di lavoro «la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza» connessi all’attività lavorativa.
La scelta del legislatore delegato di indicare la valutazione dei rischi quale prima misura generale nell’elenco ex articolo 15 non è affatto casuale.
La valutazione dei rischi, infatti, non è una misura di sicurezza in senso proprio, ma è il presupposto razionale di qualsiasi programmazione della sicurezza e dell’individuazione delle misure cautelari pertinenti, il cui scopo è appunto quello di contrastare i rischi riconoscibili⁶.
A sottolineare la centralità di tale obbligo di valutazione, l’articolo 17 prevede la non delegabilità da parte del datore di lavoro del relativo adempimento. Esso, pertanto, non potrà essere oggetto di delega di funzioni e della relativa mancata osservanza risponderà penalmente solo il datore di lavoro.
La valutazione dei rischi connessi all’attività lavorativa si realizza, in