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Cosa fare in caso di separazione, divorzio o fine convivenza
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E-book111 pagine1 ora

Cosa fare in caso di separazione, divorzio o fine convivenza

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Cosa fare in caso di separazione, divorzio o fine convivenza? È un dubbio comune, che spesso accompagna la decisione di porre fine alla propria storia sentimentale. I veri problemi, poi, riguardo la strada da intraprendere nascono quando, oltre ad una già complicata situazione familiare, ci si trova ad affrontare le nuove leggi e una giurisprudenza in continua evoluzione, che certo non semplificano le decisioni da prendere relativamente all'affidamento dei figli minori e alle questioni patrimoniali (assegno di mantenimento, assegnazione della casa familiare, ecc.). Questo libro si propone, esaminando la normativa più recente e la giurisprudenza più interessante, alla luce della riforma del diritto di famiglia (Legge n. 206/2021 e D.Lgs. n. 149/2022), di dare delle risposte concrete a coloro (coppie sposate e coppie conviventi) che decidono di lasciarsi e agli operatori del diritto che si occupano di tale settore.
LinguaItaliano
Data di uscita22 feb 2023
ISBN9788899203030
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    Anteprima del libro

    Cosa fare in caso di separazione, divorzio o fine convivenza - Giorgio Aldo Maccaroni

    A mio padre

    Giorgio Aldo Maccaroni

    Cosa fare in caso di separazione,

    divorzio o fine convivenza

    Terza edizione aggiornata con la riforma

    del diritto di famiglia

    (Legge n. 206/2021 e D.Lgs. n. 149/2022)

    AIDIF

    Copyright edizione e-book 2023 di Pro Aidif s.a.s. – Tutti i diritti riservati

    2015 – Prima edizione

    2020 – Seconda edizione aggiornata

    2023 – Terza edizione aggiornata

    ISBN 978-88-99203-20-7

    Pro Aidif S.A.S.

    Via Salaria, 53 - 00198 Roma

    info@aidif.it - www.aidif.it

    Realizzazione grafica e impaginazione eBook di Gabriele Giagnoli

    Licenza d’uso

    Questo eBook è concesso in uso per l’intrattenimento personale. Questo eBook non può essere rivenduto o ceduto ad altre persone.

    SOMMARIO

    INTRODUZIONE

    Ci si domanda sempre più spesso quale sia la strada da seguire nel caso in cui venga a mancare l’unità familiare che prima esisteva e che poi è stata all’improvviso compromessa, a tal punto da portare due persone a decidere di lasciarsi e ad intraprendere il doloroso cammino della separazione.

    Tale domanda riguarda non solo le questioni dell’affidamento dei figli minori, ma anche le questioni di natura patrimoniale che, per alcuni, purtroppo, rivestono un’importanza a volte anche maggiore rispetto alle prime.

    Occorre poi evidenziare che il rilevante aumento negli ultimi anni delle convivenze ha portato a considerare le questioni di cui sopra in modo sempre più esteso anche per le coppie di fatto. Queste ultime, in presenza di figli minori, nati dalla loro unione, devono trovare, al pari delle coppie sposate, una soluzione ai problemi che derivano in seguito alla rottura del loro rapporto e che riguardano i tempi e i modi di frequentazione dei propri figli, oltre che il mantenimento degli stessi.

    Le questioni da affrontare appaiono ancora più complesse se si considerano gli ultimi numerosi interventi legislativi, che, a volte, anziché semplificare le cose, le hanno ulteriormente complicate, creando molta confusione sia fra gli addetti ai lavori che fra la gente comune.

    Mediante l’excursus normativo, quindi, cercheremo di dare risposta alla domanda che affligge sia le coppie sposate che le coppie di fatto, circa la strada da seguire, per regolamentare la loro situazione, riguardante l’affidamento dei figli e le questioni economiche.

    Da quando fu introdotto l’affido condiviso, ad opera della legge n. 54 del 2006, sia il Legislatore che la Giurisprudenza hanno compiuto molti passi in avanti.

    Innanzitutto, si è capita l’esigenza di equiparare i figli naturali a quelli legittimi ed è per questo che è nata la legge n. 219 del 10 dicembre 2012, concepita con l’intento di eliminare qualsiasi distinzione fra figli nati da coppie sposate, prima conosciuti come figli legittimi e figli nati da coppie di fatto, chiamati in precedenza figli naturali. Tale legge ha introdotto delle prime norme, fra cui alcune di carattere procedurale, consentendo al Governo mediante la legge delega di disciplinare altri aspetti.

    La più importante di tali norme e forse la più utile è stata quella che ha unificato nel Giudice Ordinario la competenza relativa ai ricorsi riguardanti l’affidamento dei figli minori sia delle coppie sposate che delle coppie di fatto.

    Prima dell’avvento di tale normativa, come forse molti sapranno, vi erano due distinti organi giudiziari preposti a giudicare i differenti ricorsi relativi alle coppie sposate e alle coppie di fatto. Per le prime vi era il Tribunale Ordinario, mentre per le seconde vi era il Tribunale per i Minorenni.

    La legge n. 219 del 2012, invece, innovando l’articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, aveva previsto, elencandoli, una serie di provvedimenti per i quali il tribunale per i minorenni conservava la propria competenza e fra questi veniva a mancare qualsiasi riferimento ai ricorsi delle coppie di fatto, per regolamentare il regime di affidamento dei figli minori e relativo mantenimento, che, sempre secondo quanto riportato da detto articolo 38, erano diventati ormai di competenza del Tribunale Ordinario, così come previsto per le coppie sposate.

    La legge n. 219, oltre ad introdurre il principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e l’eliminazione di qualsiasi distinzione fra figli naturali e figli legittimi, ha introdotto altre rilevanti novità in tema, per esempio, di riconoscimento dei figli, innovando gli articoli 250 e seguenti del codice civile, e di legittimazione passiva nell’azione per la dichiarazione di paternità o di maternità.

    Una delle modifiche che ha fatto più discutere ed ha sollevato molte polemiche è stata quella relativa al riconoscimento dei figli incestuosi, possibile, come cita il nuovo articolo 251 del codice civile, previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

    È stato introdotto, inoltre, nel codice civile, l’articolo 315-bis, che ha previsto, accanto ai doveri del figlio, menzionati nel vecchio articolo 315 sostituito in toto dalla legge, i diritti dello stesso.

    La predetta legge, inoltre, ha riconosciuto al giudice il potere di prevedere garanzie patrimoniali (compreso il sequestro) a tutela del diritto degli alimenti o del mantenimento della prole.

    Queste, in sintesi, le novità più rilevanti della legge n. 219 del 2012, la quale conteneva una delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità, per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, come citava testualmente la legge, cosa che il Governo, poi, ha parzialmente fatto, con il decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 (usiamo il termine parzialmente, poiché nessuna nuova norma è stata emanata sulle questioni relative alle adozioni nonostante il Governo avesse avuto la delega ad intervenire anche in materia di adozioni). Recentemente, poi, è intervenuta la riforma del diritto di famiglia con le modifiche normative introdotte dalla legge n. 206 del 26 novembre 2021 e dal decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022.

    Parlare della riforma in atto relativa al diritto di famiglia significa imbarcarsi in un’operazione non affatto semplice. Sarebbe stato meglio commentare quanto contenuto in una nuova legge già entrata in vigore con tutti (come spesso accade) i suoi pregi e difetti.

    Le intenzioni iniziali del Legislatore, con l’annuncio dell’Istituzione del nuovo tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie, erano, senza

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