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RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA. Le novità in vigore dal 22.6.2022 introdotte dalla l. 26.11.2021, n. 206
RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA. Le novità in vigore dal 22.6.2022 introdotte dalla l. 26.11.2021, n. 206
RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA. Le novità in vigore dal 22.6.2022 introdotte dalla l. 26.11.2021, n. 206
E-book206 pagine2 ore

RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA. Le novità in vigore dal 22.6.2022 introdotte dalla l. 26.11.2021, n. 206

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Info su questo ebook

Il presente volume è interamente dedicato alle novità in materia di Diritto di famiglia in vigore dal 22 giugno 2022 introdotte dalla legge 26 novembre 2021, n. 206 (recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”).
Il volume dà conto, in modo chiaro e ordinato, di tutte le dette modifiche normative, analizzandone la logica sottesa e gli impatti concreti, anche in un’ottica di sistema (inserendo le novità in commento all’interno dell’apparato normativo vigente nonché richiamando, ove opportuno, gli orientamenti giurisprudenziali di merito e legittimità rilevanti in materia).
Il volume, nel formato ebook, è disponibile in pdf, kindle ed epub; sul portale dell’editore sono, come sempre, disponibili estratti gratuiti.
Piano dell’opera: legge 26 novembre 2021 n. 206; l’idea di una riforma nel rito; problematiche applicative sulla competenza; la legge delega e le nuove disposizioni immediatamente precettive; l’art. 403 c.c.; l’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile; il curatore speciale del minore; l’art 709 ter c.p.c.; negoziazione assistita.
LinguaItaliano
Data di uscita12 giu 2022
ISBN9791221353013
RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA. Le novità in vigore dal 22.6.2022 introdotte dalla l. 26.11.2021, n. 206

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    RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA. Le novità in vigore dal 22.6.2022 introdotte dalla l. 26.11.2021, n. 206 - Caterina Rizzelli

    Capitolo I Legge 26 novembre 2021 n. 206

    1. Introduzione

    In data 9 dicembre 2021, è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 292, la Legge 26 novembre 2021 n. 206 contenente la Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

    La c.d. riforma del processo civile, è intervenuta a seguito della grave situazione in cui versa la giustizia civile e su impulso della dottrina che ha sempre sostenuto che, per accelerare i processi salvaguardando i principi del contraddittorio, non basta riformare le regole – cosa a cui il legislatore è ricorso molto spesso negli ultimi anni- ma occorre migliorare l’efficienza di tutto il personale giudiziario.

    La legge contiene delle novità significative anche – e soprattutto- nel diritto di famiglia in quanto, ad avviso degli operatori, è proprio questo il ramo più nevralgico dell’ordinamento e, quindi, quello più esposto a critiche e incertezze.

    Non poteva non notarsi, infatti, come, il settore famiglia, presentasse serie problematiche, oltre che in merito alle inutili lungaggini processuali, anche in ordine ai contrasti tra giudicati nei giudizi di separazione e di annullamento degli effetti civili del matrimonio, tra tribunali ordinari e tribunali per i minorenni, tra procedimenti relativi ai figli nati dentro o fuori dal matrimonio, nonché tra prassi disomogenee nelle varie sedi dei tribunali.

    Nel marzo del 2021, all’indomani del suo insediamento, la Ministra Cartabia ha esposto ai due rami del Parlamento le proprie linee al processo civile con l’obiettivo di riportare i tempi della giustizia entro limiti di ragionevolezza. Come chiedono la Costituzione e i principi europei. Tanto nella consapevolezza che si possono porre le basi per un processo virtuoso, ma che il suo completamento richiederà del tempo. Sarà un processo graduale, che dovrà essere accompagnato da una costante rilevazione dell’andamento dei tempi di ciascun ufficio giudiziario in modo da poter intervenire tempestivamente per rispondere con risorse più adeguate a esigenze emergenti, per rimuovere ostacoli imprevisti e per affrontare tanti problemi che, realisticamente, non mancheranno.

    In tema di diritto di famiglia, il sistema vigente può, senza ombra di dubbio, definirsi obsoleto se si pensa che il Tribunale per i minorenni è stato istituito nel 1934 e che i processi familiari sono disciplinati dal codice civile e di procedura civile, entrambi entrati in vigore prima della seconda guerra mondiale.

    Negli anni è cambiato il concetto di famiglia, così come le ideologie sulla persona e sul matrimonio e le poche riforme attuate, non potevano di certo ritenersi sufficienti a coniugare in modo armonico e funzionale il diritto sostanziale con quello processuale.

    Per tali ragioni, l’esigenza di una riforma che contemplasse un procedimento unitario capace di garantire, oltre che la speditezza del rito anche la certezza del diritto è stata avvertita dalla Commissione Luiso [1] che ha impresso al nuovo diritto di famiglia una forte accelerazione mediante la previsione, nella legge delega, anche di norme immediatamente precettive al fine di intervenire immediatamente nelle situazioni di maggior criticità del sistema di giustizia dei minori e del diritto familiare.


    1

    Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi del 12 marzo 2021, presieduta da Francesco Paolo Luiso, Professore di Diritto Processuale Civile presso l’Università degli Studi di Pisa; Compito della Commissione è stato quello di redigere un documento nel quale siano delineate, anche mediante la prospettazione di alternative, le misure più idonee ad assicurare maggiore efficienza al processo civile e agli strumenti ad esso alternativi.

    2. La riforma

    Al centro della riforma ci sono una serie di importanti misure in materia di diritto di famiglia, con l’obiettivo di rendere il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, non frammentario, più snello e, soprattutto, non più foriero di disparità di trattamento.

    Si è così arrivati, dopo un lungo e costruttivo confronto tra Ministero della Giustizia, Governo e Senato, al testo definitivo della Legge 26 novembre 2021 n. 206, pubblicata il 9 dicembre 2021 ed entrata in vigore il 24 dicembre 2021, che consta di un unico articolo e 44 commi.

    Con tale legge si è introdotta la novità più significativa: quella di ricondurre ad unità tutte le regole del procedimento in tema di famiglia attraverso l’introduzione nel secondo libro del codice civile di un titolo quinto denominato norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia. Esso disciplinerà tutta la materia degli status, delle controversie nelle relazioni familiari e quelle relative ai minori. Restano espressamente esclusi i procedimenti sullo stato di adottabilità e di adozione e quelli in materia di immigrazione.

    I comparti della riforma del diritto di famiglia sono suddivisi in tre aree: la prima riguarda i metodi alternativi per la risoluzione delle controversie ed è disciplinata nel comma 4 alla lettera u; la seconda, che si riferisce al procedimento unitario, è contenuta nel comma 23; la terza, contenuta dai commi 27 e seguenti, riguarda le norme immediatamente precettive che entreranno in vigore dal 22 giugno 2022.

    Fatta eccezione per i commi 29, 32 e 36 che si riferiscono, i primi due al processo esecutivo e l’altro all’accertamento della cittadinanza, è sulle norme del diritto di famiglia, che è stata imposta l’immediata precettività, segno che, come già detto, è proprio in materia di persone, minorenni e famiglia, che il legislatore ha avvertito la necessità di intervenire in via immediata.

    3. Le singole novità

    L’art. 1 co. 23, lett. a) prevede l’inserimento nel libro secondo del codice di procedura civile, di un Titolo IV-bis, contenente Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare.

    La competenza per materia sui giudizi di separazione e divorzio di primo grado spetterà, quindi, alle sezioni circondariali del Tribunale della famiglia in composizione monocratica – e non più collegiale- mentre la competenza in grado d’appello sarà demandata alle sezioni distrettuali dello stesso Tribunale della famiglia – e non più alla Corte d’Appello- che giudicherà in composizione collegiale.

    La competenza territoriale, secondo quanto disposto dal comma 23, lett. 2, sarà attribuita al giudice del luogo di residenza abituale dei figli minori e, in assenza di essi, si applicherà il criterio attuale dell’ultima residenza abituale dei coniugi.

    Resta il dubbio di quale sia il giudice competente in caso di figli maggiorenni non autonomi economicamente. Ad avviso di chi scrive, in mancanza di diversa previsione, la competenza è quella dell’ultima residenza dei coniugi.

    Il procedimento viene introdotto con ricorso dettagliato che deve contenere, a pena di decadenza, l’allegazione dei fatti costitutivi, la formulazione delle domande anche di quelle riconvenzionali, la deduzione delle eccezioni e le iniziative probatorie anche sulle eccezioni. Il convenuto ha l’obbligo di costituirsi prima dell’udienza con la comparsa di risposta.

    Il comma 5 dell’unico articolo della legge delega, recita così:

    Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

    a) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo;

    b) prevedere che nell'atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4), del codice di procedura civile, siano esposti in modo chiaro e specifico;

    c) stabilire che nell'atto di citazione sia contenuta l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione, di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 5), del codice di procedura civile;

    d) prevedere che l'atto di citazione contenga, in aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice di procedura civile, l'ulteriore avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria ai sensi degli articoli 82 e seguenti del codice di procedura civile, in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 86 del medesimo codice c.p.c. art. 86 - Difesa personale della parte, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato".

    Si tratta di un procedimento mutuato dal processo del lavoro con preclusioni immediate e con una più complessa elaborazione della difesa per le parti.

    Nelle controversie riguardanti la famiglia, le parti hanno il dovere di depositare, non solo tutti i documenti attestanti la propria situazione economica, ma anche, in presenza di figli, il c.d. piano genitoriale, vale a dire un quadro preciso degli "impegni e attività quotidiane dei figli affinché il giudice possa emanare i provvedimenti temporanei ed urgenti.

    Norma cardine è il comma 23, che introduce importanti novità che assicurano al procedimento relativo alle controversie familiari, una maggiore celerità senza pregiudicare ma, anzi, salvaguardando il benessere del minore:

    a) alla lettera d) viene sancito l’obbligo di procedere al riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento, prevedendo altresì che, per il cambio di residenza ovvero per la scelta dell'istituto scolastico anche prima della separazione dei genitori, sia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori, ovvero, in difetto, del giudice;

    b) alla lettera e) è disposto l'intervento necessario del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile, fermo restando il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, di proporre la relativa azione;

    c) la lettera f) prevede l'introduzione del giudizio con ricorso, redatto in modo sintetico, contenente: l'indicazione del giudice, le generalità e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei figli comuni della coppia, minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali il procedimento si riferisce; la determinazione dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l'indicazione, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei provvedimenti eventualmente già adottati all'esito di uno dei procedimenti di cui alla lettera a); l'indicazione di procedimenti penali in cui una delle parti o il minorenne sia persona offesa; nelle ipotesi di domande di natura economica, il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni, disponendo le sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta; prevedere che con gli atti introduttivi le parti depositino altresì un piano genitoriale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute; prevedere che all'esito del deposito del ricorso sia fissata con decreto la data dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore, da tenere entro novanta giorni dal deposito del ricorso; prevedere inoltre che il capo dell'ufficio giudiziario vigili sul rispetto di tale termine e ne tenga conto nella formulazione dei rapporti per la valutazione di professionalità; prevedere con la fissazione della data l'indicazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta, con possibilità per il giudice relatore di assumere provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori prima dell'instaurazione del contraddittorio, quando ciò potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento o in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, fissando l'udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti entro i successivi quindici giorni; prevedere che con il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti della possibilità di avvalersi

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