Autoriciclaggio e responsabilità degli enti collettivi
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Anteprima del libro
Autoriciclaggio e responsabilità degli enti collettivi - Maurizio Arena
riciclaggio
Introduzione
La legge 15 dicembre 2014 n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio
) ha inserito nel codice penale il delitto di autoriciclaggio, all’art 648-ter.1.
A decorrere dall’1 gennaio 2015 è, pertanto, punibile la condotta di riciclaggio tenuta dallo stesso soggetto che ha commesso (o ha concorso a commettere) il delitto dal quale derivano i proventi oggetto della condotta di riciclaggio.
Tale condotta, come è noto, non era punibile alla stregua dell’espressa esclusione contenuta nell’art 648-bis c.p. (Riciclaggio), che configurava la responsabilità per il delitto di riciclaggio solo se il soggetto agente non avesse commesso (o concorso a commettere) il delitto-presupposto.
Il delitto di autoriciclaggio viene pure inserito tra i reati che possono determinare la responsabilità dell’ente collettivo ex art 25-octies del d.lg. 231/2001.
Questo il testo dell’art. 648-ter.1 c.p.:
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
1. L’autoriciclaggio nel d.lg. 231/2007
Va innanzitutto rilevato che l’autoriciclaggio – che oggi assume rilievo penale – era da intendersi come già ricompreso nella nozione c.d. amministrativa di riciclaggio, ex art 2 d.lg. 231/2007 (Legge Antiriciclaggio), quest’ultima rilevante (esclusivamente) ai fini della segnalazione delle operazioni sospette ex art 41 del medesimo decreto.
Infatti, secondo l’art 2, in vigore dal 29 dicembre 2007, costituiscono riciclaggio le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente:
a) la conversione o il