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Delegazione, espromissione, accollo e cessione del credito
Delegazione, espromissione, accollo e cessione del credito
Delegazione, espromissione, accollo e cessione del credito
E-book196 pagine2 ore

Delegazione, espromissione, accollo e cessione del credito

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Info su questo ebook

L’opera è interamente dedicata agli istituti tipici della cessione del credito ed a quelli concernenti la modifica negoziale del soggetto passivo del rapporto obbligatorio: delegazione, espromissione e accollo.
A ciascuno degli istituti affrontati è dedicato un capitolo ad hoc. L’obiettivo è illustrare in modo esaustivo, con precisione e aderenza all’apparato normativo vigente, natura e funzionamento degli istituti in studio, nonché fornire una trattazione approfondita delle varie questioni e problematiche (teoriche e pratico-operative) rilevanti in materia. Ciò, anche grazie ai numerosi e puntuali riferimenti giurisprudenziali e dottrinali.
All’autorevolezza dello scritto, si abbina una piena fruibilità del testo (anche nella versione digitale: eBook disponibile in formato Pdf, ePub e Kindle), garantita dall’organicità, sistematicità ed organizzazione dei contenuti, dalla chiarezza espositiva e dalla facile reperibilità delle singole questioni d’interesse all’interno del volume.
Come sempre, sul portale dell'editore sono consultabili estratti gratuiti. 
L’opera, aggiornata al dicembre 2020, è utile sia a fini professionali, che di studio e ricerca.


Ruggero Stincardini
Avvocato; Professore titolare di insegnamento del corso di Diritto Civile presso Università E-Campus di Novedrate (CO); specialista nelle materie del diritto dei contratti, del diritto concorsuale e del diritto sportivo; ruggero@stincardini.it.

Maila Rocchi
Avvocato; collaboratrice della cattedra di Istituzioni di diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia; studiolegalemailarocchi@gmail.com.
LinguaItaliano
Data di uscita2 feb 2021
ISBN9791220259019
Delegazione, espromissione, accollo e cessione del credito

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    Delegazione, espromissione, accollo e cessione del credito - Ruggero Stincardini

    factoring

    CAPITOLO I La successione nel debito

    1. Le fattispecie di successione nel debito

    La delegazione, l’espromissione e l’accollo sono vicende negoziali (fattispecie volontarie) comportanti una modifica del soggetto passivo di un rapporto obbligatorio che può realizzarsi con l’aggiunta di un nuovo debitore obbligato solidalmente con il primo (effetto cumulativo) [1] oppure con la liberazione del debitore originario (effetto liberatorio).

    Tali figure rappresentano le fattispecie tipiche previste dall’ordinamento per l’intervento di un nuovo debitore nel rapporto obbligatorio e sono disciplinate agli artt. 1268 -1276 c.c.

    A seconda dei diversi effetti che si determinano dall’operazione modificativa possono, invero, delinearsi relativamente alle tre figure in esame due differenti ipotesi: (a) che il nuovo debitore si aggiunga al precedente configurandosi un cumulo di debitori (delegazione, espromissione ed accollo cumulativi); (b) che il nuovo debitore si sostituisca al precedente liberandolo (delegazione, espromissione ed accollo liberatori).

    La successione nel debito con effetto liberatorio del soggetto obbligato ab origine, così come previsto dal legislatore in riferimento ad ognuno dei tre istituti de quibus [2] , necessita di un’espressa manifestazione di assenso del creditore in difetto del quale si verifica l’aggiunta di un nuovo debitore a quello originario che non viene liberato.

    Simile impostazione propria della modificazione del lato passivo dell’obbligazione trova la sua ratio nell’esigenza di tutelare il creditore ponendolo in condizione di consentire la sostituzione (con effetto liberatorio) dell’originario obbligato avendo potuto preventivamente valutare, anche in un’ottica fiduciaria, il nuovo soggetto obbligato ed il suo patrimonio.

    Sotto tale profilo emerge la differenza con la fattispecie del trasferimento del credito in cui la sostituzione del creditore (modifica lato attivo dell’obbligazione) non è subordinata al consenso del debitore risultando indifferente a quest’ultimo il destinatario del proprio adempimento.

    Con riguardo alle varie ipotesi di successione nel debito è questione controversa - anche in giurisprudenza - se l’effetto liberatorio ( rectius la liberazione del debitore originario) possa derivare, oltre che da una espressa manifestazione di volontà del creditore, pure da un suo contegno concludente univocamente diretto a tale risultato.

    In argomento si è sviluppata un’interpretazione (restrittiva) secondo cui la liberazione non può costituire il risultato di fatti concludenti che sono per definizione sintomatici di una manifestazione tacita di volontà e concettualmente contrapposti alla dichiarazione espressa [3] , nonché altra (estensiva) che ammette, invece, questa possibilità [4] .


    [1] La responsabilità solidalmente può anche assumere i connotati di sussidiarietà (concetto che verrà analizzato in seguito).

    [2] In relazione alle norme previste dal legislatore per ognuno dei tre istituti in esame si confrontino gli articoli 1268 (in tema di delegazione), 1272 (in tema di espromissione) e 1273 (in tema di accollo) del codice civile.

    [3] Si cfr. Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 24.06.2009, n.14780, in Giust. civ. Mass., 2009, 6, 968, secondo cui " L’accollo può avere efficacia liberatoria per l’originario debitore solo quando il creditore esprima in tal senso una volontà espressa ed in equivoca, in mancanza della quale tale debitore - non potendo ritenersi liberato - conserva l’interesse ad agire nei confronti dell’accollante, per l’inadempimento delle obbligazioni da questi assunte, per effetto dell’accollo, nei confronti del terzo creditore"; Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 21.04.2006, n.9371, in Giust. civ. Mass., 2006, 12, secondo cui " L’adesione del creditore alla convenzione d’accollo, intervenuta fra il debitore ed un terzo, non determina di per se la liberazione del debitore accollato, essendo a tal fine necessaria, ai sensi del comma 2 dell’art 1273 c.c., un’espressa previsione o dichiarazione del creditore medesimo, restando altrimenti il debitore originario obbligato in solido con il terzo"; Cassazione civile, sezione quinta, del 24.01.2002, n.848, in Giust. civ. Mass., 2002, 127, nonché in Contratti, 2002, 977 con nota di DI CLEMENTE, secondo cui " L’art. 1268 c.c., subordinando la liberazione del debitore ad una dichiarazione espressa del creditore, esclude che la liberazione possa costituire l’effetto di fatti concludenti, per definizione sintomatici di una manifestazione tacita di volontà e comunque concettualmente contrapposti alla dichiarazione espressa". Si cfr. anche QUAGLIARIELLO, voce Espromissione, in Nuovissimo Digesto Italiano, vol. VI, 1960, 885, nonché GIACOBBE-GIACOBBE, Della delegazione, dell’espromissione e dell’accollo, in Commentario del Codice civile Scialoja-Branca (Libro quarto, Delle obbligazioni) , Bologna-Roma,1992, 84 ss.

    [4] In tal senso si cfr. Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 19.11.1994, n.9835, in Arch. nuova proc. pen., 1994, fasc. 11, secondo cui " In caso di modificazione nel lato passivo del rapporto obbligatorio, l’effetto liberatorio del debitore originario non può derivare se non da una espressa manifestazione di volontà del creditore, ovvero da un suo contegno concludente, univocamente diretti a tale risultato "; Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 21.11.1983, n.6935 (in tema di espromissione), in Giust. civ. Mass. , 1983, fasc. 10, secondo cui " La regola posta dall’art. 1272, comma 1, c.c., circa la natura cumulativa dell’espromissione, salva dichiarazione espressa del creditore di liberazione del debitore originario, non impone che la manifestazione di volontà di liberare il debitore sia espressa in maniera sacramentale, purché sia univocamente diretta a tale risultato, anche mediante un contegno concludente, soprattutto quando, per la prospettata estinzione per altra causa del debito principale, l’esclusione della solidarietà tra espromittente e debitore risponda in concreto all’interesse del creditore ad all’intento pratico perseguito dalle parti di assicurare effettivamente al medesimo il soddisfacimento del suo credito" . In argomento si cfr. anche MANCINI, La delegazione, l’espromissione e l’accollo , in Trattato di diritto privato (diretto da RESCIGNO), vol. IX, Torino, 1999, 487.

    2. Successione a titolo particolare e successione novativa

    La successione nel lato passivo del rapporto giuridico si realizza esclusivamente nell’ipotesi di liberazione del debitore originario (ove a questo ne subentra uno nuovo) che può connotarsi di efficacia novativa o privativa, a seconda che si determini l’estinzione del rapporto originario con conseguente costituzione di altro differente (novazione), oppure la successione particolare del nuovo debitore nel vincolo originario che continua a persistere con modifica del soggetto passivo (distinzione tra effetto novativo ed effetto privativo).

    Nel contesto di un acceso dibattito dottrinale sviluppatosi nel tempo in ordine alla configurabilità di detta distinzione, il legislatore del 1942 è intervenuto optando - in riferimento alle ipotesi di mutamento del soggetto passivo dell’obbligazione - per una soluzione normativa che privasse di riflessi pratici la distinzione all’uopo elaborata dalla dottrina tra effetto novativo ed effetto privativo (proprio della successione particolare nel debito), prevedendo l’art. 1235 c.c., nonché formulando, riguardo ad ognuno degli istituiti (delegazione, espromissione ed accollo), disposizioni specifiche per quanto concerne le eccezioni (articoli 1271, 1272, commi 2 e 3, e 1273, ultimo comma, c.c.) e comuni in merito alle garanzie (art.1275 e 1276 c.c.).

    Con il disposto di cui all’art. 1235 c.c., in base al quale " Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo", il legislatore, in particolare, ha cercato di eliminare la suddetta distinzione assoggettando la figura della novazione soggettiva passiva (sostituzione di un debitore nuovo a quello originario) alla disciplina di cui agli artt. 1268 ss. c.c.

    Nonostante le linee normative di principio, in considerazione dell’emergere, anche in sede applicativa, di casi di liberazione dell’originario debitore in cui risultano proponibili eccezioni riconducibili al precedente rapporto ed altri ove simile evenienza non si manifesta (così riproponendosi quella distinzione tra effetto privativo e novativo che il legislatore voleva rimuovere), sussistono tuttora contrasti dottrinali in ordine all’effetto (novativo o privativo) dell’assunzione del debito altrui con liberazione del debitore originario, nonché all’idoneità o non delle tre figure in esame a realizzare la successione a titolo particolare nel debito ed alla qualificazione in termini di novazione o successione delle fattispecie legislativamente disciplinate.

    In tale ambito è prevalsa l’opinione che, a prescindere dalla scelta operata dal legislatore e dalle sue implicazioni in ordine all’atteggiarsi delle fattispecie disciplinate, la distinzione tra successione a titolo particolare e successione novativa rilevi, comunque, per quei profili non espressamente disciplinati a livello legislativo quali, a titolo esemplificativo, la prescrizione, i privilegi, la clausola compromissoria ed il pactum de non petendo.

    Sulla base di siffatta impostazione, laddove si tratti di successione a titolo particolare, la disciplina del nuovo rapporto non muterebbe rispetto a quella dell’originario vincolo (es. se il credito verso il debitore originario era privilegiato anche quello nei confronti del nuovo obbligato sarà ugualmente privilegiato), mentre, nelle ipotesi di successione novativa, la regolamentazione del successivo rapporto differirebbe rispetto a quella del precedente (es. se il credito verso il debitore originario era privilegiato quello nei confronti del nuovo obbligato non conserverà, invece, il privilegio).

    In giurisprudenza si è affermato che la novazione soggettiva passiva può verificarsi o meno a seconda delle modalità e delle pattuizioni con cui avviene un mutamento soggettivo nel rapporto obbligatorio in forza degli artt. 1268 ss c.c. [1] .


    [1] Cfr. Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 14.12.1974, n. 4277.

    3. Assunzione volontaria del debito ed assunzione ex lege

    A differenza degli istituti in esame (delegazione, espromissione ed accollo) ove l’assunzione del debito è l’effetto di una scelta volontaria (convenzionale) del soggetto interessato (e/o dei soggetti interessati) riferita al trasferimento del debito stesso, sussistono ipotesi normative di assunzione legale del debito, ossia fattispecie in cui la sua traslatio si verifica per determinazione legislativa - indipendentemente dall’elemento volontaristico del soggetto interessato - quale vicenda connessa ad un più articolato negozio che ha per oggetto un bene o complesso di beni cui il debito si riferisce [1] .

    Nell’alveo della categoria di assunzione ex lege (ossia di quelle ipotesi in cui è la legge a prevedere che il debito di un soggetto sia assunto da un altro soggetto sussistendo determinati presupposti), riferibile principalmente all’accollo, sono state fatte rientrare, a titolo esemplificativo, le ipotesi di cui all’articolo 2560, comma 2, c.c. [2] , nonché quelle inerenti i fondi previdenziali (quest’ultima di elaborazione giurisprudenziale) [3] .

    Alle fattispecie di assunzione legale del debito, ove non compiutamente disciplinate, sono applicati analogicamente i principi che regolano quelle di assunzione convenzionale del debito stesso.


    [1] Per un maggior approfondimento si cfr. RESCIGNO, voce Delegazione, in Enciclopedia del Diritto, vol. XI, 1962, 957.

    [2] L’art. 2560 c.c. dispone " L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori". Si cfr. Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 06.12.2017, n.29249, in Gius. civ. Mass., 2018, secondo cui " In tema di trasferimento d’azienda, il cessionario, ove intenda avvalersi di una transazione stipulata anteriormente tra il creditore ed il cedente, non deve dichiarare di volerne profittare, ai sensi dell’art. 1304 c.c., prevedendo tale norma una solidarietà di tipo genetico che presuppone una contestualità dei comportamenti dei soggetti passivi dell’obbligazione al momento della conciliazione; la responsabilità del cessionario ex art. 2112 c.c. sorge invece al momento dell’acquisto della titolarità dell’azienda ceduta, e si aggiunge all’obbligazione del cedente, realizzando un accollo cumulativo ex lege, in un’ottica di garanzia per il creditore" e Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 09.10.2017, n.23581, in Gius. civ. Mass., 2018, secondo cui " A seguito della retrocessione al proprietario dell’azienda affittata, dei meri debiti contratti dall’affittuario - ossia dei debiti non collegati a posizioni contrattuali non ancora definite - risponde, ai sensi dell’art. 2560, comma 2, c.c., anche il proprietario dell’azienda, se essi risultano dai registri contabili obbligatori, realizzandosi un’ipotesi di accollo cumulativo ex lege; questa interpretazione trova conferma nel disposto di cui all’art. 104 bis l. fall., il quale espressamente esclude che la retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, comporti la responsabilità della procedura per i debiti maturati, diversamente da quanto disposto dall’art. 2560 c.c., prevedendo, pertanto, una espressa deroga alla disciplina ordinaria".

    [3] Si cfr. Tribunale Palermo, sezione lavoro, sentenza del 11.06.2020, n.1559, in Redazione Giuffrè 2020, secondo cui " Poiché il Fondo di Garanzia si sostituisce al datore di lavoro, in forza di un accollo cumulativo ex lege, esso sarà tenuto ad erogare il T.F.R. che il datore di lavoro era tenuto ad erogare. Con l’ulteriore conseguenza che il Fondo di Garanzia è tenuto a corrispondere al lavoratore il T.F.R. come accertato nello stato passivo della procedura concorsuale del datore di lavoro, nell’ambito della quale soltanto l’INPS può sollevare eccezioni relative all’insussistenza del debito del datore di lavoro. Coerentemente, il trattamento di fine rapporto - che il Fondo di garanzia è tenuto a pagare ai lavoratori, in sostituzione del datore di lavoro insolvente - si identifica con l’oggetto del credito che, allo stesso titolo, risulta ammesso al passivo del fallimento o di altra procedura concorsuale "; Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 01.12.2005, n.26195, in Dir. Trasporti , 2006, 2, 631, secondo cui " In ambito di lavoro portuale, poiché a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 11 dell’art. 1 d.l. 535/1996, è venuta meno la disposizione che escludeva l’obbligo del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali di corrispondere gli accessori sui crediti dei predetti lavoratori per il trattamento di fine rapporto, trovano applicazione, in relazione alle prestazioni che

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