Scopri milioni di eBook, audiolibri e tanto altro ancora con una prova gratuita

Solo $11.99/mese al termine del periodo di prova. Cancella quando vuoi.

Lezioni di condominio - L'amministratore
Lezioni di condominio - L'amministratore
Lezioni di condominio - L'amministratore
E-book36 pagine22 minuti

Lezioni di condominio - L'amministratore

Valutazione: 0 su 5 stelle

()

Leggi anteprima

Info su questo ebook

Il presente volume costituisce il volume n 4 della Collana "Lezioni di Condominio", un progetto editoriale volto ad approfondire la complessa materia del Condominio degli edifici,che quotidianamente offre spunti di riflessione, discussione e dibattito. Nel presente testo viene descritta la figura dell'Amministratore, organo di rappresentanza del Condominio; vengono descritti i requisiti previsiti per svolgere l'attività di Amministratore, la nomina, gli incombenti concernenti la fase di nomina, la cessazione dell'incarico. Vengono altresì descritte le attribuzioni e i compiti dell'Amministratore. L'ultima parte è dedicata ad alcune questioni concernenti la rappresentanza in giudizio e in mediazione. Il testo descrive dettagliatamente la figura dell'Amministratore come emergente dalla Novella del 2012, non tralasciando i riferimenti giurisprudenziali e - nel corpo del testo - una serie di esempi e suggerimenti pratici,nell'ottica di fornire al Lettore una prospettiva il più possibile esaustiva.
LinguaItaliano
Data di uscita18 nov 2015
ISBN9788893216296
Lezioni di condominio - L'amministratore

Correlato a Lezioni di condominio - L'amministratore

Ebook correlati

Riferimenti per voi

Visualizza altri

Articoli correlati

Categorie correlate

Recensioni su Lezioni di condominio - L'amministratore

Valutazione: 0 su 5 stelle
0 valutazioni

0 valutazioni0 recensioni

Cosa ne pensi?

Tocca per valutare

La recensione deve contenere almeno 10 parole

    Anteprima del libro

    Lezioni di condominio - L'amministratore - Pia Grazia Mistò

    633/1941.

    Cenni generali sull’Amministratore di Condominio

    L’Amministratore è il rappresentante del Condominio, ossia la figura di rappresentanza del Condominio nei confronti dei terzi.

    Volendo mutuare una terminologia in uso in ambito societario, potremmo definire l’amministratore come l’organo esecutivo del Condominio, mentre l’assemblea rappresenta l’organo deliberativo.

    Il rapporto che lega l’Amministratore ai condomini è inquadrabile nell’ambito del rapporto di mandato.

    Per la precisione,secondo la dottrina, trattasi di mandato a)collettivo-conferito da tutti i condomini, inclusi quelli dissenzienti rispetto alla nomina da parte dell’assemblea;b)con rappresentanza, atteso che l’amministratore ha il potere di agire nell’interesse comune sia contro i condomini che contro i terzi c)volontario,perché anche nel caso in cui la nomina sia obbligatoria la rappresentanza non è comunque ex lege ma viene conferita solo per volontà dell’organo assembleare d) presuntivamente oneroso,salva determinazione contraria dell’assemblea o del regolamento.

    Molte norme che il Codice Civile stabilisce per il rapporto di mandato si attagliano perfettamente alle problematiche legate alla figura dell’Amministratore (ad esempio gli articoli 1703-1704 1708-1711- 1719 e 1722 CC).

    D’altra parte l’art.1129 del Codice Civile, richiama espressamente le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV (ossia le disposizioni sul mandato).

    L’art.71 bis delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile stabilisce espressamente quali sono i requisiti per svolgere l’incarico di amministratore di condominio.

    In prima battuta, la disposizione in esame richiede alcuni requisiti che potremmo sommariamente definire come attinenti la sfera soggettiva del soggetto che intende svolgere l’incarico di amministratore; viene richiesto infatti il godimento dei diritti civili, la mancanza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione,l’amministrazione della giustizia,la fede pubblica, il patrimonio, e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni.

    Viene inoltre richiesta la non sottoposizione a misure di prevenzione divenute definitive-salvo che

    Ti è piaciuta l'anteprima?
    Pagina 1 di 1