Difendersi dalle banche: Titoli di credito, usura, cattivi pagatori, banche dati, cancellazione elementi pregiudizievoli e protesti
Di AA. VV.
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Difendersi dai tassi usurari applicati da alcune banche si può. Non è semplice, perché è complicato il meccanismo utilizzato per camuffarli, ma si può.
Questo manuale ha lo scopo di spiegare, in modo semplice e comprensibile a tutti, i vari istituti che regolano i rapporti di credito in Italia.
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Difendersi dalle banche - AA. VV.
Sommario
COME DIFENDERSI DALLE BANCHE
PARTE PRIMA
I TITOLI DI CREDITO IN GENERALE
1) Nozione
2) Rapporto cartolare e rapporto sottostante
3) Letteralità
4) Autonomia
5) Titoli astratti e titoli causali
6) Titoli rappresentativi di merce
7) Legittimazione attiva e passiva
8) Titoli impropri e documenti di legittimazione
9) Emissione del titolo di credito
10) Circolazione della titolarità e circolazione involontaria
11) Titoli al portatore
12) Titoli all’ordine
13) Ammortamento dei titoli all’ordine (art. 2016 cod. civ.)
14) Titoli nominativi
15) Eccezioni cartolari
16) Eccezioni reali
17) Eccezioni personali in senso stretto
18) La cambiale
19) Requisiti della cambiale
20) Accettazione della cambiale
21) Avallo
22) La girata
23) Cessione della provvista
24) Scadenza della cambiale
25) Azioni
26) Protesto
27) Azione causale
28) Le azioni extracambiarie
29) La cambiale come titolo esecutivo
30) L’assegno
31) La girata
32) Eccezioni opponibili
33) Tipologie di assegno bancario
34) L’assegno ed il decreto salva Italia
35) Le azioni
36) Il protesto di assegno
37) Sanzioni relativa alla L. 386 del 15.11.1990
PARTE SECONDA – L’usura
Capitolo n. I
Gli interessi usurari
Capitolo n. II
I mutui usurari e la sentenza della Corte Costituzionale n. 9/2002.
Capitolo n. III
La commissione di massimo scoperto in relazione al reato di usura ex art. 644 del codice penale.
Capitolo n. IV
La vigenza della L. n. 108/1996 nel tempo e la questione relativa agli interessi usurari prima della riforma in riferimento alla Cass. Civ., Sez. I, 3 settembre 2010 n. 19042.
Capitolo n. V
La posizione della Banca d’Italia relativamente alla legge antiusura
Capitolo n.VI
Usura e dolo relativo alla fattispecie delittuosa nell’ambito bancario con esame delle conseguenze del procedimento in sede civile e penale.
Capitolo VII
L’articolo n. 10, comma 2° del D.L. 223/2006 (decreto Bersani) relativamente ai contratti bancari.
Capitolo VIII
L’anatocismo.
Parte terza – Banche dati e protesti
Capitolo n. I
1) Istruzioni per la cancellazione dal registro informatico dei protesti
E’ fondamentale sottolineare che, solo con la presentazione della domanda, la Camera di Commercio procederà alla cancellazione del nominativo dal Registro Informatico dei Protesti. Contro il provvedimenti di rigetto dell’istanza o di mancata decisione sulla stessa entro i termini previsti, l’interessato può ricorrere al Giudice di Pace del luogo in cui risiede.
2) Cancellazione del protesto di cambiali, vaglia cambiari ed assegni.
3) La Legge 15 agosto 2000, n. 235
Modello di istanza al Presidente della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di………………
Capitolo n. II - Cattivi pagatori
- Nuove regole – Descrizione schematica
1) Centrali rischi ed i Sistemi di Informazione Creditizia.
2) La Crif S.p.a.
3) Cosa sapere sulla cancellazione
4) Cancellazione dei ritardi di pagamento
PARTE TERZA- Formulario
1) Atto di precetto su assegno
2) Atto di precetto su cambiale
3) Ricorso per decreto ingiuntivo
4) Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
5) Atto di citazione in opposizione a precetto
ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO PER GRAVI MOTIVI
6) Ricorso per ottenere l’ammortamento di una cambiale
7)Ricorso per ottenere l’ammortamento di assegno bancario
8) Istanza di riabilitazione
9) Istanza per richiedere la cancellazione del proprio nominativo dal registro informatico dei protesti
10) Modello di quietanza di pagamento
11) Richiesta di informazioni contenute nella Centrale di allarme interbancaria.
RICHIESTA DI INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA
12) Richiesta di informazioni contenute nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.
13) Richiesta di ottenere la visura crif
14) modello di querela da depositare al fine di richiedere alla Procura che venga analizzato l’eventuale reato di usura nel rapporto di conto corrente.
15) Modello di perizia
con criteri di calcolo per analizzare i tassi applicati su di un rapporto di conto corrente
16) Modello di richiesta di rimborso all’istituto di credito.
COME DIFENDERSI DALLE BANCHE
TITOLI DI CREDITO – USURA – CATTIVI PAGATORI – BANCHE DATI CANCELLAZIONI ELEMENTI PREGIUDIZIEVOLI E PROTESTI
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PARTE PRIMA
I TITOLI DI CREDITO IN GENERALE
1) Nozione
Il Legislatore del 1942 detta una disciplina generale dei titoli di credito e, mancando una definizione della categoria, questa va ricavata sulla base del referente economico di questo concetto giuridico: la circolazione della ricchezza mobiliare. Il titolo di credito, pertanto, può esser definito come il documento che contiene una promessa unilaterale di effettuare una data prestazione a favore di colui che lo presenterà al debitore. Tale funzione è quella di garantire la mobilizzazione della ricchezza rendendo sicura e semplice la circolazione dei crediti.
Infatti l’art. 1992 cod.civ. dispone: il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purchè sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge
.
Appare subito chiaro il parallelismo tra l’art. 1992 cod.civ. e l’art. 1153 cod.civ ; quest’ultimo sancisce il fondamentale principio del possesso vale titolo
.
Il secondo comma dell’art. 1992 cod. civ., in osservanza alle regole di circolazione, sancisce che il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto
.
I titoli di credito circolano tramite cessione ex art. 1260 e ss. cod.civ. e da ciò ne consegue che:
• la posizione del cessionario dipenda da quella del cedente;
• con l’acquisto del diritto in via derivativa, i diritti siano gli stessi del dante causa;
• il debitore abbia la facoltà di opporre all’acquirente le stesse eccezioni che avrebbe opposto al cedente, compresa la compensazione (art. 1248 cod. civ.);
• l’efficacia sia subordinata a notifica o accettazione del debitore ceduto;
• la disciplina della cessione dei crediti sia onerosa sotto il profilo formale (notifica al debitore) e sostanziale (rischio eccezioni da parte del debitore ceduto).
L’art. 1153 cod. civ. ci spiega quali siano gli effetti dell’acquisto col possesso
e come possa avvenire l’acquisto a titolo originario dei beni mobili; tale disciplina viene applicata per analogia ai titoli di credito: infatti il «possesso in buona fede vale titolo». Ai fini che si verifichi quanto dettato dal contenuto dell’art. 1153 cod.civ. è necessario:
• un titolo astrattamente idoneo all’acquisto;
• la buona fede al momento dell’acquisto;
• il possesso materiale della cosa.
Non ci sono ulteriori formalità per acquistare la titolarità del bene, anche in caso di acquisto a non domino e di esistenza di diritti di terzi sul bene. I titoli di credito infatti consentono la circolazione indiretta della ricchezza mobiliare attraverso la circolazione di un documento rappresentativo della stessa.
Il documento menziona un determinato diritto (in genere di credito) e consente, attraverso la circolazione del documento – che avviene attraverso le forme della circolazione dei beni mobili – la circolazione del diritto in esso menzionato (che dunque non circola secondo le forme sue proprie).
Possiamo pertanto affermare che il titolo di credito sia un documento in cui è incorporato un diritto letterale ed autonomo destinato alla circolazione, documento idoneo a conferire:
• la titolarità del diritto al proprietario del documento,
• la legittimazione all’esercizio del diritto al possessore del documento (che dunque non deve provare di essere titolare del diritto di cui trattasi in quanto si presume che la proprietà coincida con il possesso).
I titoli di credito si distinguono in titoli al portatore, all’ordine e nominativi in base alle diverse leggi di circolazione.
Il diritto menzionato nel documento può avere ad oggetto:
• prestazione di una somma di denaro (titolo di credito in senso stretto),
• consegna di una determinata quantità di merci (titolo rappresentativo di merce),
• posizione in una collettività organizzata (titolo di partecipazione).
La funzione dei titoli di credito è duplice: infatti, da un lato, questi tendono ad agevolare la circolazione della ricchezza mobiliare e, dall’altro, garantiscono maggiore certezza all’acquirente.
Il collegamento che esiste tra documento e diritto in esso menzionato viene definito in via metaforica con la denominazione di incorporazione
. Il diritto esterno sul titolo porta con sé il diritto interno alla prestazione menzionata nel titolo.
In virtù di tale collegamento:
– l’acquirente del documento acquista automaticamente il diritto che è in esso indicato, nei termini riportati sul documento medesimo;
– il possessore è legittimato all’esercizio del diritto incorporato nel titolo, senza dover dare la prova della validità ed efficacia del rapporto inerente tra debitore e possessore del titolo, ma fondandosi sulla unilaterale dichiarazione di impegno trascritta sul documento e sul possesso dello stesso in conformità con la legge di circolazione del titolo;
Nonostante l’incorporazione del diritto nel titolo inteso quale strumento materiale, il diritto menzionato nel titolo non si estingue in caso di distruzione del titolo stesso, anche se volontaria.
2) Rapporto cartolare e rapporto sottostante
Il rapporto fondamentale è la relazione tra chi emette il titolo e il primo prenditore.
Il rapporto cartolare è, al contrario, la relazione tra chi possiede il titolo che ha diritto alla prestazione indicata e il debitore della prestazione.
Il debitore, nel redigere e sottoscrivere il documento, crea un estratto unilaterale del rapporto giuridico sottostante ridotto agli elementi essenziali e letterali più semplici. Il collegamento è dato dal contratto di rilascio, cioè dell’accordo tra debitore e primo prenditore, in base al quale la soddisfazione dell’obbligazione contenuta nel titolo determina l’estinzione dell’obbligazione nascente dal rapporto sottostante. Il contratto di rilascio può essere contenuto in un autonomo contratto ovvero in una clausola del negozio fondamentale.
La fonte del rapporto cartolare è la dichiarazione del debitore contenuta nel titolo ed il contenuto del rapporto cartolare è quello indicato dal titolo, anche se non coincide con l’obbligazione sottostante.
La circolazione del rapporto cartolare avviene attraverso la circolazione del documento che lo contiene.
A seguito dell’incorporazione il diritto diviene insensibile rispetto al rapporto sottostante. L’insensibilità del rapporto cartolare rispetto al rapporto sottostante viene definita astrattezza del titolo di credito; il debitore, pertanto, è insensibile rispetto alle vicende relative alla circolazione del titolo.
Anche l’eventuale terzo acquirente del titolo è insensibile rispetto alle vicende circolatorie precedenti nonché al rapporto tra debitore e primo prenditore; infatti, a seguito dell’emissione di un titolo di credito, il debitore ha una obbligazione cartolare che si aggiunge all’obbligazione derivante dal rapporto fondamentale.
Il portatore del titolo ha pertanto due tipologie di azioni:
• azione cartolare che necessita, quale requisito per proporre l’azione, del deposito del titolo in cancelleria o la sua offerta in restituzione (art. 66, comma 3, R.D. 1669 del 1933). Questo principio tende ad evitare che il debitore possa essere esposto ad ulteriori pretese cartolari ovvero al rischio di circolazione del titolo. Il debitore infatti può legittimamente rifiutare l’adempimento in via stragiudiziale dell’obbligazione cartolare se non viene offerta la restituzione del titolo. Con l’estinzione dell’obbligazione cartolare si ottiene anche l’estinzione dell’obbligazione causale;
• azione causale (che può essere esperita alternativamente o cumulativamente a quella cartolare nei confronti del precedente portatore o, se primo portatore, nei confronti del debitore).
3) Letteralità
Il contenuto del diritto ( e dunque la prestazione del debitore ) è esattamente quello indicato nel titolo, che limita dunque l’impegno del debitore a prescindere dal rapporto sottostante. È questa la cosiddetta letteralità
del titolo di credito.
Sulla base della letteralità
si distingue tra:
• titoli completi, quando tutti gli elementi del rapporto cartolare siano indicati nel titolo, che dunque consente di individuare compiutamente l’obbligazione del debitore (es. cambiale);
• titoli incompleti, quando alcuni elementi del rapporto cartolare sono individuabili in altri documenti (es. obbligazioni emesse da una SpA, per cui occorre fare riferimento alla delibera assembleare di emissione).
Anche in caso di titoli incompleti vale il principio della letteralità
per cui il contenuto del diritto è quello che risulta dal titolo e dai documenti cui esso rinvia, che sono riportati nel titolo stesso. Per tale ragione è necessario che i documenti siano soggetti a pubblicità legale o agevolmente accessibili, affinché il contenuto del rapporto cartolare possa essere facilmente individuato.
4) Autonomia
A seguito dell’incorporazione il diritto diviene insensibile rispetto alla posizione dei precedenti possessori. È questa la cosiddetta autonomia del titolo di credito. Infatti l’acquisto del diritto menzionato nel titolo avviene in via originaria (anche in caso di acquisto derivativo) e dunque non subisce alcuna influenza dai vizi relativi all’emissione o alle precedenti trasmissioni e, in generale, ai rapporti tra emittente e precedenti possessori. Ogni successivo portatore del titolo di credito ha una posizione indipendente da quella dei precedenti portatori.
A seguito dell’acquisto del diritto in via originaria ed autonoma, si può rilevare la differenza fondamentale con l’acquisto del titolo a mezzo di cessione del credito. Infatti l’acquisto in buona fede dal non proprietario è tutelato come per i beni mobili, e proprio per questo le eccezioni personali relative ai precedenti possessori sono inopponibili dal debitore, fatto salvo il solo caso in cui il nuovo possessore abbia agito intenzionalmente a danno del debitore.
5) Titoli astratti e titoli causali
I titoli astratti sono quelli ove l’obbligazione cartolare può essere riferita ad una serie indefinita di rapporti sostanziali (es.cambiale); i titoli causali, al contrario, sono quelli ove l’obbligazione cartolare è riferita ad un determinato rapporto sostanziale (es. polizza di carico, riferita ad un contratto di trasporto; fede di deposito, riferita ad un contratto di deposito; libretto di risparmio, riferito ad un determinato contratto di deposito bancario).
Entrambi sono autonomi rispetto al rapporto fondamentale e in entrambi il contenuto della prestazione del debitore viene desunto esclusivamente dalla lettera del titolo.
Nei titoli causali vi è però la possibilità per il debitore di opporre eccezioni ex causa relative al rapporto sostanziale (e non le eccezioni personali). Si dubita pertanto della riferibilità di tali titoli alla categoria titoli di credito e alla ricorrenza del principio di autonomia.
6) Titoli rappresentativi di merce
Tale categoria, appartenente sempre alla sfera dei titoli al portatore, è considerata sotto la qualifica di titoli causali. Infatti, in virtù di tali titoli, è riconosciuto