L'estradizione
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L'estradizione - Studium Legis
dall'articolo
700.
Art. 716.
Arresto da parte della polizia giudiziaria.
1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona
nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se
ricorrono le condizioni previste dall'articolo 715 comma 2. Essa provvede altresì al
sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.
2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il ministro di
grazia e giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone
l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto
l'arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale.
3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte
di appello, entro novantasei ore dall'arresto, lo convalida con ordinanza disponendo
l'applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa
immediatamente il ministro di grazia e giustizia.
4. La misura coercitiva è revocata se il ministro di grazia e giustizia non ne chiede
il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida.
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 715 commi 5 e 6.
Art. 717.
Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva.
1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e
716, il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque
giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall'articolo
716, provvede, all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso
all'estradizione facendone menzione nel verbale.
2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della
corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia designando,
in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3.
Il difensore deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data fissata
per i predetti adempimenti e ha diritto di assistervi.
Art. 718.
Revoca e sostituzione delle misure.
1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono
disposte in camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del procedimento
davanti alla corte di cassazione, dalla corte medesima.
2. La revoca è sempre disposta se il ministro di grazia e giustizia ne fa richiesta.
Art. 719.
Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari.
1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla
corte di appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata, dopo la
loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona
interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per
violazione di legge.
Capo II
Estradizione dall'estero
Art. 720.
Domanda di estradizione.
1. Il ministro di grazia e giustizia è competente a domandare a uno Stato estero
l'estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere
eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tal fine il
procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto si procede o è stata
pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al ministro di grazia e giustizia,
trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.
2. L'estradizione può essere domandata di propria iniziativa dal ministro di grazia e
giustizia.
3. Il ministro di grazia e giustizia può decidere di non presentare la domanda di
estradizione o di differirne la presentazione dandone comunicazione all'autorità
giudiziaria richiedente.
4. Il ministro di grazia e giustizia è competente a decidere in ordine all'accettazione
delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere
l'estradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento
giuridico italiano. L'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni
accettate.
5. Il ministro di grazia e giustizia può disporre, al fine di estradizione, le ricerche
all'estero dell'imputato o del condannato e domandarne l'arresto provvisorio.
Art. 721.
Principio di specialità.
1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà
personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettata ad altra
misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso
da quello per il quale l'estradizione è stata concessa, salvo che vi sia l'espresso
consenso dello Stato estero o che l'estradato, avendone avuta la possibilità, non
abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua
definitiva liberazione ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto
volontariamente ritorno.
_______________
Cfr. Cassazione penale, SS.UU., sentenza 6 marzo 2008, n. 10281 in Altalex
Massimario.
Art. 722.
Custodia cautelare all'estero. (1)
1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione
presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita
dall'articolo 303 comma 4, fermo quanto previsto dall'articolo 304 comma 4.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 21 luglio 2004, n. 253 ha dichiarato
l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non prevede che la custodia
cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo
Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti
dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale.
PARTE III
CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Data firma accordo 13-12-1957
Luogo firma accordo Parigi
Tipo accordo Multilaterale
Vigenza internazionale 18-04-1960
Data firma Italia 13-12-1957
Data ratifica Italia 06-08-1963
Data entrata in vigore per Italia 04-11-1963
Pubblicazione G.U. n.84 del 28.03.1963
CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE (Parigi,
1957)
I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa, considerato che
lo scopo del Consiglio d’Europa è di attuare una unione più stretta
fra i suoi Membri, considerato che questo obiettivo può essere
conseguito mediante la conclusione di accordi o un’azione comune
nel settore del diritto;
convinti che l’accettazione di regole uniformi in materia di
estradizione è tale da far progredire siffatta opera di unificazione;
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 – Obbligo dell’estradizione
Le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reciprocamente,
secondo le regole e le condizioni stabilite negli articoli seguenti, gli
individui perseguiti per un reato o ricercati per l’esecuzione di una
pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della
Parte richiedente.
Articolo 2 – Reati motivanti l’estradizione
1. Danno luogo all’estradizione i fatti che le leggi della Parte
richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una
misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno
un anno o con una pena più severa. Quando la condanna a una pena è
stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul
territorio della Parte richiedente, la sanzione presa deve essere di
almeno
quattro
mesi.
2. Se la domanda di estradizione concerne più fatti distinti puniti
ciascuno dalla legge della Parte richiedente e della Parte richiesta
con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà,
ma di cui taluni non adempiono la condizione sulla quota della pena,
la Parte richiesta avrà la facoltà di accordare l’estradizione anche per
questi ultimi.
3. Ciascuna Parte Contraente, la cui legislazione non autorizza
l’estradizione per taluni reati indicati nel paragrafo 1 del presente
articolo potrà, per quanto la concerne, escludere tali reati dal campo
di applicazione della Convenzione.
4. Ciascuna Parte Contraente che vorrà prevalersi della facoltà
prevista nel paragrafo 3 del presente articolo notificherà al Segretario
Generale del Consiglio d’Europa, al momento del deposito del suo
strumento di ratificazione o di adesione, un elenco dei reati per i
quali l’estradizione è autorizzata o un elenco dei reati per i quali
l’estradizione è esclusa, indicando le disposizioni legali che
autorizzano o escludono l’estradizione. Il Segretario Generale del
Consiglio
comunicherà
gli
elenchi
agli
altri
firmatari.
5. Se, successivamente, la legislazione di una Parte Contraente
escludesse dall’estradizione altri reati, tale Parte notificherà
l’esclusione al Segretario Generale del Consiglio, che ne informerà
gli altri firmatari. La notificazione avrà effetto soltanto alla scadenza
di un termine di tre mesi dalla data del suo ricevimento da parte del
Segretario
Generale.
6. Ciascuna Parte, che avrà usato della facoltà prevista nei paragrafi
4 e 5 del presente articolo, potrà, in qualsiasi momento, sottoporre
all’applicazione della presente Convenzione i reati che sono stati
esclusi. Essa notificherà le modificazioni al Segretario Generale del
Consiglio, che le comunicherà agli altri firmatari.
7. Ciascuna Parte potrà applicare la regola della reciprocità per
quanto concerne i reati esclusi dal campo di applicazione della
Convenzione in virtù del presente articolo.
Articolo 3 – Reati politici
1. L’estradizione non sarà concessa, se il reato, per il quale essa è
domandata, è considerato dalla Parte richiesta come un reato politico
o
come
un
fatto
connesso
a
un
siffatto
reato.
2. La stessa regola sarà applicata, se la Parte richiesta ha motivi seri
per credere che la domanda d’estradizione motivata con un reato di
diritto comune è stata presentata con lo scopo di perseguire o di
punire un individuo per considerazioni di razza, di religione, di
nazionalità o di opinioni politiche o che la condizione di questo
individuo arrischi di essere aggravata per l’uno o l’altro di questi
motivi.
3. Per l’applicazione della presente Convenzione, l’attentato alla vita
di un Capo di Stato o di un membro della sua famiglia non sarà
considerato come reato politico.
4. L’applicazione del presente articolo non concernerà gli obblighi
che le Parti Contraenti avranno assunto o assumeranno in virtù di
qualsiasi altra convenzione internazionale di natura multilaterale.
Articolo 4 – Reati militari
L’estradizione per causa di reati militari che non costituiscono reati
di diritto comune è esclusa dal campo di applicazione della presente
Convenzione.
Articolo 5 – Reati fiscali
In materia di tasse e imposte, di dazi e di cambio, l’estradizione sarà
concessa, nelle condizioni previste dalla presente Convenzione,
soltanto se così è stato deciso fra le Parti Contraenti per ciascun reato
o categoria di reati.
Articolo 6 – Estradizione dei cittadini
1.
a. Ciascuna Parte Contraente avrà la facoltà di rifiutare l’estradizione
dei
suoi
cittadini.
b. Ciascuna Parte Contraente potrà, mediante una dichiarazione fatta
al momento della firma del deposito dello strumento di ratificazione
o di adesione, definire, per quanto la concerne, il termine «cittadini»
nel senso della presente Convenzione.
c. La qualità di cittadino sarà valutata al momento della decisione di
estradizione. Tuttavia, se tale qualità è accertata soltanto fra la
decisione e la data prevista per la consegna, la Parte richiesta potrà
parimente prevalersi della disposizione della lettera a del presente
paragrafo.
2. Se la Parte richiesta non procede all’estradizione di un suo
cittadino, essa dovrà, su domanda della Parte richiedente, sottoporre
il caso alle autorità competenti, affinché, ove occorra, possano essere
esercitati perseguimenti giudiziari. A tale scopo, gli inserti, le
informazioni e gli oggetti relativi al reato saranno trasmessi
gratuitamente per la via prevista nel paragrafo 1 dell’articolo 12. La
Parte richiedente sarà informata del seguito che sarà stato dato alla
sua domanda.
Articolo 7 – Luogo del reato
La Parte richiesta potrà rifiutarsi di estradare l’individuo richiesto
per un reato, che, secondo la sua legislazione, è stato commesso in
tutto o in parte sul suo territorio o in un luogo equiparato al suo
territorio.
2. Qualora il reato motivante la domanda d’estradizione sia stato
rimesso fuori del territorio della Parte richiedente, l’estradizione
potrà essere rifiutata soltanto se la legislazione della Parte richiesta
non autorizza il perseguimento di un reato dello stesso genere
commesso fuori del suo territorio o non autorizza l’estradizione per
il reato oggetto della domanda.
Articolo 8 – Perseguimenti in corso per gli stessi fatti
Una Parte richiesta potrà rifiutare d’estradare un individuo
reclamato, se egli è perseguito da essa per i fatti motivanti la
domanda di estradizione.
Articolo 9 – Ne bis in idem
L’estradizione non sarà consentita quando l’individuo reclamato è
stato definitivamente giudicato dalle autorità competenti della