I Documenti Informatici E La Fine Del Cartaceo Nella Pa: Concetti, Responsabilità E Scadenze Alla Luce Del Dpcm 13 Novembre 2014: I concetti tecnici e normativi spiegati con linguaggio chiaro, immmediato e ricco di esempi
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I Documenti Informatici E La Fine Del Cartaceo Nella Pa - Alfonso Pisani
trattati.
Il documento informatico
Concetti generali
Cos’è un documento informatico? A questa domanda saremmo portati a rispondere: un file di word, oppure: un file con estensione pdf, una mail, un documento cartaceo scannerizzato ecc. Tutti esempi corretti, per carità, ma nei contesti normativi e tecnici è importante dare qualche definizione che sia omnicomprensiva di questi casi e di altri possibili, e che risponda a precisi requisiti che vedremo tra poco.
Bene; il DPR 445/00, cosidetto testo Unico sulla documentazione amministrativa, all’art 1 da questa definizione
DOCUMENTO INFORMATICO: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
Ciò significa che stiamo rappresentando un contenuto, avente una valenza dal punto di vista del diritto, con modalità informatiche, cioè in maniera tale da renderne possibile il trattamento mediante automatismi propri di un elaboratore.
Notiamo immediatamente come un documento informatico non vada assolutamente confuso con il proprio supporto su cui è memorizzato...non sentirti in colpa se lo hai fatto...anche i primi disegni di legge, quando si è iniziato a normare la materia, contenevano questo errore nella definizione.
Allora ecco subito un’altra domanda: se ho un file Microsoft Word sul mio hard disk e lo copio su una penna USB quale dei due è il mio documento...la risposta è semplice: entrambi!!! Infatti i due file sono semplicemente dei "duplicati informatici".
Ciò è perfettamente equivalente al caso in cui ho redatto un documento cartaceo in duplice copia: entrambe le copie rappresentano il documento, o se preferisci il suo contenuto, ma nessuna di esse in maniera esclusiva…
Cosa succede se apro il mio documento com Microsoft Word e lo salvo in formato pdf?? In tal caso avrò ottenuto una "copia informatica di documento in formatico". Il contenuto informativo è esattamente lo stesso e ne abbiamo solo due diverse rappresentazioni informatiche.
Se invece tramite uno scanner produco un’immagine di un documento cartaceo e la salvo in un file .tiff, . jpeg, pdf etc. ho ottenuto ancora un documento informatico? Certo in questo caso il documento è una "copia per immagine di documento analogico. In tal caso il documento appare ai nostri sensi esattamente come l’originale cartaceo, ossia, secondo il legislatore ne ha la
stessa forma".
Ultimo caso da analizzare è quello in cui, con grande pazienza, ricopio un documento cartaceo al computer o, se sono fortunato, ne faccio una scansione e ne riconosco il testo con un buon programma OCR (un software per il riconoscimento del testo) .
In tal caso abbiamo ottenuto un "copia informatica di documento analogico" cioè un documento