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Il Processo Civile Telematico - Percorsi di approfondimento sulla giustizia digitale
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E-book165 pagine1 ora

Il Processo Civile Telematico - Percorsi di approfondimento sulla giustizia digitale

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Info su questo ebook

Nel volume si espone e si commenta la disciplina vigente sul processo civile telematico (PCT) e sulle attività necessarie per interagire con i sistemi informatici del Ministero della giustizia. Regole tecniche e specifiche tecniche impongono il rispetto di alcuni processi e dei formati dei file. Avvocati, notai, commercialisti e altri professionisti sono quotidianamente impegnati con il PCT per diverse attività e il volume si propone di essere una sorta di "navigatore" per agevolare il percorso.

Il contenuto - aggiornato al D.Lsg. 179/2016 (modifiche al CAD) abbraccia l'intero spettro del processo civile telematico con indicazione aggiornata della disciplina vigente anche per gli altri processi telematici, il processo amministrativo telematico (PAT) e il processo tributario telematico (PTT).
LinguaItaliano
Data di uscita21 set 2016
ISBN9791220013185
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    Anteprima del libro

    Il Processo Civile Telematico - Percorsi di approfondimento sulla giustizia digitale - Nicola Fabiano

    PCT

    Premessa

    La presente trattazione è stata realizzata considerando le disposizioni vigenti sul processo civile telematico (PCT). Si è pensato di realizzare una sorta di navigatore per potersi orientare meglio nell’attività professionale illustrando i diversi istituti.

    Il lungo processo di digitalizzazione della PA ha riguardato anche il settore della giustizia. Il Processo Civile Telematico, il cui acronimo è PCT, è parte di progetto più ampio di e-government sul processo telematico che utilizza l’informatica applicandola al processo civile nelle sue singole fasi.

    La tendenza attuale è quella di un utilizzo sempre maggiore delle tecnologie e ciò ha indotto il legislatore a sostenere il progetto della giustizia digitale soprattutto con la realizzazione di piattaforme informatiche per la gestione dei fascicoli processuali. Ciò nel tentativo di allinearsi ai sistemi esistenti nei Paesi europei e nel resto del mondo.

    L’osservatore attento sa che la giustizia si presta molto alla gestione informatizzata dei processi (intesi non come procedimenti giudiziari, ma come singole fasi di attività complesse). Da anni si parla di machine-learning e di intelligenze artificiali (AI) ma solo di recente si presta maggiore attenzione a questo fenomeno; Internet of Things (IoT), Big Data; protezione dei dati personali e sicurezza informatica, poi, sono molto più vicini alla giustizia di quanto si possa immaginare, ma spesso vengono relegati ad ottenere scarsa attenzione. In realtà, il c.d. switch al digitale - sebbene lento - si sta realizzando con conseguente cambiamento delle modalità di organizzazione e di gestione dell'attività professionale. Il professionista oggi può migliorare l’organizzazione dell’attività professionale se fruisce di servizi soprattutto informatici. Pertanto, il link, la cerniera tra l’attività professionale e l’organizzazione informatizzata della giustizia è proprio nei servizi disponibili per il professionista.

    Si parla di Processo Telematico (PT) per indicare l’utilizzo delle tecnologie nelle diverse giurisdizioni, sebbene il primo e più diffuso sistema sia il Processo Civile Telematico (PCT) al quale si affiancano il Processo Amministrativo Telematico (PAT) e il Processo Tributario Telematico (PTT).

    La Corte di Cassazione ha avviato la sperimentazione per il PCT e attualmente è possibile il deposito telematico di istanze.

    La Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati della Corte dei Conti ha emanato le istruzioni tecnico-operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti.

    Com’è evidente sono state realizzate diverse piattaforme informatiche per ciascuna giurisdizione e ciò non può essere valutato in termini positivi.

    Si ha bisogno di certezze anche in questo campo: piattaforme diverse con regole e specifiche tecniche diverse possono disorientare gli operatori del diritto.

    Questo processo di digitalizzazione della giustizia, comunque, deve indurre a una riflessione sulla necessità di adeguata formazione in materia di informatica giuridica. Dovremmo dedicarci maggiormente all’approfondimento delle tematiche connesse con l’innovazione perché costituiscono il sentiero del futuro e soprattutto al confronto.

    Il proposito del presente lavoro dovrebbe essere quello di costituire un compendio sul processo telematico e specificamente sul Processo Civile Telematico (PCT) rinviando ad altre eventuali trattazioni gli ulteriori temi sulla giustizia digitale (PAT, PTT).

    Il Processo Telematico (PT) e le principali fonti normative

    La disciplina del processo telematico è contenuta in numerose disposizioni e quindi non è unitaria, ma richiede un processo di coordinamento tra diverse norme.

    Al momento, peraltro, sono differenti le disposizioni sul processo civile telematico (PCT), sul processo amministrativo telematico (PAT) e sul processo tributario telematico (PTT). Lo scenario attuale costituisce un indice abbastanza chiaro di come avanzi - sebbene con lentezza - il processo di digitalizzazione della giustizia, la cui principale ed evidente incongruenza è costituita dall’utilizzo di piattaforme informatiche differenti per le relative giurisdizioni; sarebbe stato più utile - soprattutto per gli operatori - accedere a un’unica piattaforma informatica per ogni tipo di attività connessa con il processo. È auspicabile una modifica in questo senso.

    Complessivamente, l’impianto normativo del PT si articola in norme aventi forza di legge (di rango primario) e norme regolamentari che disciplinano le regole e le specifiche tecniche del processo.

    Ciò posto, riguardo al PCT, al momento attivo unicamente nei Tribunali e nelle Corti di Appello, la disciplina primaria di riferimento è contenuta nella legge 221/2012 (che ha convertito il decreto legge 179/2012) e specificamente nell’art. 16-bis (introdotto dall’art. 1, comma 19, della legge 228/2012). La frammentaria evoluzione normativa emerge proprio dalle numerose modifiche apportate nel tempo, tanto che l’ultimo intervento al citato articolo 16-bis è stato effettuato mediante la legge 6/8/2015, n. 132 che ha convertito il decreto legge n. 83/2015.

    Come si è detto, al di là della disciplina di rango primario, va menzionata la disciplina di natura regolamentare che è contenuta nel D.M. 21/2/2011, n. 44 - pubblicato nella G.U. n. 89 del 18/4/2011 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione) e nel Provvedimento del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati Della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del 16/4/2014 - pubblicato nella G.U. n. 99 del 30/4/2014 (Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44).

    Per consentire il deposito telematico nel processo esecutivo è stato emanato il Decreto del Ministero della giustizia del 19/3/2015 recante "Indicazione dei dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione".

    Con D.M. 28/12/2015 è stata apportata una modifica al citato provvedimento del 16/4/2014.

    Il Ministero della giustizia ha poi emanato la circolare del 23/10/2015 relativa agli adempimenti di cancelleria nel PCT.

    Pertanto, riepilogando e con riserva di illustrare la normativa del PCT nel capitolo successivo, la disciplina principale di riferimento è la seguente:

    D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nella GU n.112 del 16/5/2005 - Suppl. Ordinario n. 93;

    D.L. 179/2012, articoli 16-bis - 16-undecies

    D.M. 21/2/2011, n. 44

    Provv. 16/4/2014

    Decreto del Ministero della giustizia 23/3/2015 (Indicazione dei dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione)

    Circolare del Ministero della giustizia del 23/10/2015 (Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico);

    Decreto del Ministero della giustizia 28/12/2015, (Modifiche alle specifiche tecniche previste dall’artico- lo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24), pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 4 del 7/1/2016.

    D.Lgs. 26/8/2016, n. 179 (Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella GU n. 214 del 13/9/2016.

    L’art. 16-bis sostanzialmente disciplina il deposito telematico degli atti processuali presso i Tribunali e le Corti di Appello¹. Attualmente, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 1-bis, dell’art. 16-bis del citato D.L. 179/2012, è consentito il deposito telematico di tutti gli atti (introduttivi, di costituzione e endoprocessuali), restando facoltativo, invece, il deposito cartaceo o analogico per gli atti introduttivi e di costituzione.

    Al di là delle numerose norme che disciplinano il PCT va sempre tenuto presente il principio fondamentale di gerarchia delle fonti, in base al quale le norme di rango primario prevalgono su quelle di rango secondario. Per il PCT sono numerose le norme di rango secondario (D.M. 44/2011, Provv. 16/4/2014, circolari e decreti ministeriali, ecc.) ma esse non possono prevalere, sebbene disciplinino in maniera più dettagliata alcuni processi, sulle norme di rango primario.

    Il Processo Amministrativo Telematico (PAT) è disciplinato dalle seguenti norme:

    D.Lgs. 2/7/2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo);

    D.P.C.M. 16/2/2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico);

    D.L. 30/6/2016, n. 117 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico), convertito con modificazioni dalla legge 12/8/2016, n. 161 pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 196 del 23/8/2016. Il termine per l’avvio del processo amministrativo telematico è stato prorogato all’1/1/2017 con l’obbligatorietà dal 31/3/2017. Infatti la legge di conversione ha introdotto il comma 1-bis all’art. 2 che recita:

    "Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del

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