Contratti informatici: Telematici e Cibernetici, natura giuridica e caratteristiche
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Contratti informatici - Angelo Parasporo
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I SISTEMI CIBERNETICI AD AGENTI SOFTWARE
In questi ultimi anni si è assistito anche in Italia a una sempre crescente e rapida diffusione del commercio elettronico o e-commerce, grazie alla capillare diffusione sul territorio di reti Internet che consentono a chiunque di stipulare contratti mediante il ricorso ad appositi protocolli di trasmissione standardizzati.
Dal punto di vista giuridico, il commercio elettronico si configura come un’attività commerciale avente a oggetto la conclusione di contratti attraverso lo scambio di documenti redatti e poi trasmessi per via telematica.
In considerazione dello strumento utilizzato, tali contratti sono stati definiti anche come contratti d’informatica[1] che possono essere suddivisi in due differenti categorie: i contratti a oggetto informatico e i contratti telematici.[2]
Contratto telematico e contratto cibernetico
I contratti ad oggetto informatico sono i contratti il cui oggetto è costituito da un bene informatico quale il software, ovvero l’hardware ,ovvero dalla prestazione di un servizio a oggetto informatico quali, ad esempio, l’assistenza e la manutenzione di prodotti informatici, l’assistenza su reti informatiche, nonché i contratti informatici, in senso stretto ,nei quali lo strumento informatico costituisce solamente il mezzo attraverso il quale le parti addivengono alla conclusione del contratto.
Per contro, i contratti telematici[1]
o digitali o automatici hanno per oggetto una trasmissione di dati: sono considerate tali anche quelle operazioni negoziali che trasferiscono beni o diritti tramite la rete, come accade nei contratti stipulati via internet. Tuttavia, il tentativo di creare in questo ambito differenti categorie all'interno delle quali fare rientrare fattispecie contrattuali omogenee rischia spesso di andare soggetto a rapida obsolescenza alla luce della continua evoluzione delle tecnologie informatiche che condanna dottrina e giurisprudenza a un continuo e inarrestabile lavoro di adeguamento per cogliere la peculiarità della contrattazione telematica.
Nei contratti on-line la telematica diventa lo strumento utilizzato per lo sviluppo del contratto nelle sue fasi cruciali. Non si tratta solamente di una particolare forma di comunicazione, ma anche di una particolare tecnologia che richiede lo sviluppo di una disciplina giuridica ad hoc.
Vieppiù, in questo ambito, il compito risulta piuttosto arduo, in quanto internet rappresenta una sorta di finestra virtuale sul mondo e conseguentemente assai spesso viene a sovvertire molte certezze giuridiche già acquisite ,quali, a titolo esemplificativo, quelle legate alla territorialità e alla materialità del diritto; infatti, nella rete viene a mancare il concetto di spazio fisico, esistendo, al contrario, solamente il cyberspazio o realtà virtuale[1].
Ne consegue che tutti gli scambi che quivi si concludono sono dematerializzati, vale a dire manca un reale spostamento fisico di beni e servizi, esistono, infatti, soltanto trasmissioni di insiemi di impulsi elettronici e di flussi di informazioni.
[1] LEVY, L’intelligenza collettiva: per un’antropologia del cyberspazio, Feltrinelli, 2000, 9; MALDONADO, Reale e virtuale, Feltrinelli,1994
[1] DI COCCO, in AA.VV. Manuale di diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie, Clueb, 2000, fornisce la seguente definizione di contratti telematici: i contratti telematici possono essere definiti come i contratti conclusi esclusivamente in forma elettronica, grazie all’utilizzo di strumenti informatici e/o telematici, senza l’impiego del tradizionale documento cartaceo
[1]
[1]
La fattispecie
Benché, fino a un recente passato ,fossero stati sollevati dubbi in ordine alla legittimità della stessa contrattazione nella rete, la conclusione dei contratti c.d. on- line[1] è diventato oggi un fenomeno largamente diffuso e irreversibile, tanto da rappresentare, in taluni settori ,uno strumento commerciale di straordinaria portata e di rara efficacia.
Tuttavia, questa tipologia di negoziazione inevitabilmente porta con sé problematiche giuridiche, strettamente connesse allo strumento utilizzato. Infatti, l’utilizzo della rete in luogo degli ordinari mezzi di comunicazione, quali la corrispondenza postale e il telefax, permette di ottenere indiscutibili vantaggi, ma, al contempo, anche crea numerosi rischi, connessi in primis con la sicurezza e con la riservatezza del mezzo informatico e, in secondo luogo, con la sua spiccata internazionalità e natura virtuale.
Le principali problematiche affrontate dal punto di vista giuridico sono state proprio quell’inerenti alla forma del contratto, alla certezza della provenienza dell’atto, alle modalità di manifestazione del consenso, alla sua efficacia probatoria ,al momento e al luogo di conclusione dello stesso, e, più in generale, alla possibilità di equiparare il documento informatico al documento cartaceo.[1]
Dinanzi a tali temi occorre procedere a un esame dei diversi momenti topici relativi alla stipulazione di un contratto in relazione alla disciplina dettata nel nostro ordinamento, anche con particolare riferimento agli ultimi provvedimenti normativi che, in ordine di tempo, sono intervenuti a fornire una disciplina positiva di alcuni aspetti della materia in parola: il riferimento corre inevitabile al Codice del consumo[2] e al Codice dell’amministrazione digitale.[3]
Per conto, il nostro Codice civile, non esistendo all’epoca della sua promulgazione alcuno strumento telematico, fornisce una disciplina generale del contratto che si basa su contrattazioni concluse con la presenza delle parti o mediante lo scambio di proposta e accettazione a distanza per il tramite della corrispondenza.
La sempre più ampia diffusione di elaboratori elettronici e di documenti non cartacei priva il giurista di quegli elementi fisici abituali disegnati dalla legge e interpretati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, mettendo in crisi i criteri di tangibilità e fisicità propri del nostro ordinamento.
In particolare, il riferimento è ai cambiamenti e alle nuove opportunità nel campo delle attività negoziali tra imprenditori e tra imprenditori e consumatori: il passaggio dal documento cartaceo a quello informatico, quale espressione della volontà realizzata attraverso lo strumento elettronico, ha generato fattispecie giuridiche che hanno necessitato e che, in parte, necessitano ancora di una propria autonoma fonte di regolamentazione.
L’impiego della telematica e, in particolare, della rete ha originato un’inevitabile rottura nel mondo del diritto, generando perplessità e indecisioni sul modo di fornire una disciplina positiva di queste nuove fattispecie contrattuali.
Quindi, benché i contratti on line presentino numerosi elementi indubitabilmente innovativi rispetto al Codice civile, occorre evidenziare come, tuttavia, per certi aspetti, non si differenzino in modo poi così consistente rispetto alla disciplina codicistica.
Infatti, nella maggior parte dei casi, si tratta di modelli contrattuali uniformi di fronte ai quali il destinatario dell’offerta è costretto ad aderire o a rifiutare senza la possibilità di alcuna forma di negoziazione in ordine al contenuto del contratto. Ne consegue, quindi, che, con riferimento a taluni aspetti del contratto, possono essere utilizzate le regole esistenti, tuttavia, per converso, vi sono altri aspetti che necessitano di una autonoma e specifica regolamentazione evidenziando la peculiarità del fenomeno telematico e l’inadeguatezza della disciplina codicistica nei confronti dello stesso. Dal momento in cui si sono superate la materialità del documento cartaceo e la struttura tradizionale del contratto, il giurista, al pari del legislatore, si è trovato di fronte alla necessità di adeguare il diritto esistente alla prassi, essendo spesso obbligato a coartare l’uno per interpretare l’altra. Questo perché le categorie e i principi giuridici già esistenti non riescono, di fatto, a cogliere pienamente gli aspetti di novità, in quanto sono legati a schemi predefiniti che permettono a priori di individuare il perfezionamento dell’accordo, di identificare le parti, mentre nella rete la situazione è completamente differente poiché lo strumento stesso rende possibili scambi tra soggetti fisicamente molto distanti, spesso appartenenti ad ordinamenti giuridici diversi. Ciò non esclude però che la disciplina di queste nuove fattispecie possa avvalersi dei principi fondamentali