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La tutela del consumatore-contraente debole nella dimensione personalistica
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E-book63 pagine45 minuti

La tutela del consumatore-contraente debole nella dimensione personalistica

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Info su questo ebook

Il presente lavoro intende fornire uno spaccato del processo di armonizzazione del disposto di derivazione comunitaria relativo al Diritto dei contratti nell’ottica della tutela del consumatore-contraente debole, attraverso un’attenta analisi della produzione normativa dell’Unione Europea in materia.
LinguaItaliano
Data di uscita9 nov 2015
ISBN9788893215077
La tutela del consumatore-contraente debole nella dimensione personalistica

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    La tutela del consumatore-contraente debole nella dimensione personalistica - Andrea Ferretti

    633/1941.

    1. LA COMUNICAZIONE N. 447 DEL 25/07/2007

    Con questa Comunicazione, la Commissione delle Comunità europee relaziona circa lo stato di avanzamento del quadro comune di riferimento (QCR) iterando quanto specificato nella relazione del 2005 che viene assunta, quindi, come punto di partenza. La relazione al suo primo punto attribuisce una nuova (rispetto alla relazione del 2005 e ai 6 seminari tenuti nel corso del periodo interessato da questa relazione) priorità al Diritto contrattuale nella prospettiva del consumatore. Per garantire tale priorità, i ricercatori hanno concordato di riferirsi ad una azione basata su tre forme di approccio alla disciplina: revisione dell’acquis, essenzialità del contesto e pertinenza diretta. La revisione consente di correggere, migliorare e modificare l’acquis attraverso dati relativi a temi di Diritto contrattuale nazionale dei consumatori; i dati devono essere riferibili ad ambiti generali e dovranno costituire il contesto essenziale; i dati devono attinenti, cioè immediatamente riferibili all’acquis e costituirne il presupposto. Il senso di un riesame dell’acquis risponde all’obiettivo della realizzazione di un effettivo mercato interno tra imprese e consumatori che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese.

    Si è fatto precedentemente riferimento alla serie di seminari sul Diritto contrattuale comunitario dei consumatori ma si è obbligati a soffermarsi sui temi da essi affrontati poiché tali temi costituiranno per la Commissione i nuclei concettuali fondanti alla elaborazione del QCR. Dai seminari sul Diritto contrattuale comunitario dei consumatori discende il concetto di consumatore, nella sua accezione negativa ed escludente per cui il consumatore è esclusivamente persona fisica ed esserlo esclude l’essere professionista (ovviamente il rapporto di esclusione si manifesta in modo vicendevole). Per quanto riguarda il test di abusività si esclude riguardo alla adeguatezza del prezzo e all’oggetto del contratto e in ordine alla sua applicazione ci sono opinioni divergenti tanto da non raggiungere un accordo.¹ Nell’ambito di queste attività seminariali si affronta anche il tema della conoscibilità al fine di prendere qualunque decisione in piena cognizione di causa. Su questo punto si sottolinea la necessità di fornire informazioni circa specifici settori (Diritto contrattuale in materia di assicurazioni, servizi finanziari) e l’obbligo di fornire una serie di informazioni precontrattuali al consumatore che si trova in una condizione particolarmente svantaggiata; in caso di inadempimento a tale obbligo o nel caso di informazioni false e/o ingannevoli, il consumatore dispone del diritto di recesso. Il campo di applicazione del diritto di recesso viene limitato ai contratti di tipo B2C e la parte che esercita tale Diritto non è obbligata a dichiararne i motivi. In quanto alla nozione di colpa e al tema di un’azione risarcitoria ci si rimette alla nozione generale di lucrum cessans e danno emergente senza considerazione delle perdite non pecuniarie. Emerge che le istanze di armonizzazione contenute nella Comunicazione in commento, sono minime nel senso che i legislatori nazionali possono conservare o modificare, in relazione ad una maggiore o minore severità, le norme in materia di tutela dei consumatori, ma ciò che è interessante notare che le nozioni generali definite in tale Comunicazione saranno oggetto di atti comunitari successivi (Proposta di Direttiva n. 614 del 8/10/2008, Direttiva n.83 del 6/11/2011) protese ad una armonizzazione massima o completa, tale da uniformare il grado di tutela dei consumatori europei. In tal senso, il riesame dell’acquis dei diritti contrattuali dei consumatori ha aperto la prospettiva della costruzione di un Diritto europeo dei contratti.

    2. LA PROPOSTA DI DIRETTIVA N.614 DEL 28/10/2008

    La proposta della Direttiva in commento affronta il problema della frammentazione giuridica dei disposti nazionali come effetto della armonizzazione minima proposta dagli atti precedenti di derivazione comunitaria. Inoltre ha l’ambizioso progetto di ordinare la materia di quattro precedenti Direttive (la numero 85/577/CEE concernente la tutela dei consumatori nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali, la Direttiva numero 93/13/CEE relativa alle clausole abusive nei contratti, la Direttiva

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