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Il concorso per qualifiche varie all'Automobile Club d'Italia (ACI): Le materie comuni ai diversi profili
Il concorso per qualifiche varie all'Automobile Club d'Italia (ACI): Le materie comuni ai diversi profili
Il concorso per qualifiche varie all'Automobile Club d'Italia (ACI): Le materie comuni ai diversi profili
E-book537 pagine7 ore

Il concorso per qualifiche varie all'Automobile Club d'Italia (ACI): Le materie comuni ai diversi profili

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Info su questo ebook

Questo Compendio è il manuale degli insegnamenti di base utili a tutti coloro che vogliono cimentarsi nel concorso pubblico per 305 posti varie qualifiche (Area B e C) bandito dall'Automobil Club d'Italia (ACI) nelle scorse settimane.
In esso, in particolare, sono esposti, con estrema chiarezza, gli argomenti che più frequentemente vengono richiesti ai candidati in sede concorsuale.
Nelle prime sezioni vengono tracciate, innanzitutto, le basi fondamentali del pensiero giuridico, con attenzione al diritto civile ed amministrativo, nella parte che più da vicino coinvolge la Pubblica Amministrazione in generale (con breve storia dell'Ente pubblico ACI), anche alla luce delle ultime riforme (D.L 90/2014 modificato e convertito nella L. 114/2014); al "nuovo" procedimento amministrativo, alla sua trasparenza ed al diritto di accesso agli atti delle pubbliche amministrazioni; e al diritto penale, nella parte relativa ai reati contro la P. A. Chiuderà il compendio una sintesi della normativa sulla tutela della privacy ed altra relativa ai principi base dell'Informatica.
LinguaItaliano
Data di uscita19 nov 2019
ISBN9788835334323
Il concorso per qualifiche varie all'Automobile Club d'Italia (ACI): Le materie comuni ai diversi profili

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    Anteprima del libro

    Il concorso per qualifiche varie all'Automobile Club d'Italia (ACI) - Pino Lastrada

    PINO LASTRADA

    Il concorso per

    qualifiche varie all'Automobile Club d'Italia

    (ACI)

    2019

    Collana Corsi e Concorsi

    STUDIOPIGI

    TUTTI I DIRITTI RISERVATI

    Vietata la riproduzione anche parziale

    Tutti di diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono a

    STUDIOPIGI EDITORE

    (art. 64 , D. Lgs. 10-2-2005, n. 30)

    INDICE DEI CONTENUTI

    PREFAZIONE........................................................................................................................pag 9

    SEZIONE PRIMA

    DIRITTO AMMINISTRATIVO.............................................................................................pag 11

    CAPO I

    LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..................................................................................pag 13

    Organizzazione della Pubblica Amministrazione-Gli enti pubblici-Il rapporto di servizio.

    CAPO II

    IL POTERE AMMINISTRATIVO..........................................................................................pag 23

    Generalità–La normativa specifica–L'attività normativa–I ricorsi statali ed individuali–La repressione dei crimini internazionali.

    CAPO III

    L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA .......................................................................................pag 43

    Generalità-Gli atti amministrativi-Categorie di atti e provvedimenti-Il controllo della Corte Costituzionale.Le autorità indipendenti-Il silenzio della Pubblica Amministrazione.

    CAPO IV

    I PRINCIPI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA...............................................................pag 57

    L'attività amministrativa ed il principio di legalità-Gli atti amministrativi-La discrezionalità amministrativa-I procedimenti amministrativi-Gli atti ed i provvedimenti amministrativi-Efficacia dei provvedimenti amministrativi-Elementi degli atti amministrativi-La legge 241/1990 sull'attività amministrativa-Alcuni tipi di provvedimenti amministrativi-Atti normativi, di direzione, di indirizzo, di coordinamento, di programmazione-Cause di invalidità dei provvedimenti amministrativi-L'autotutela-Il silenzio della Pubblica Amministrazione-Le forme di tutela contro l'attività amministrativa illegittima-I ricorsi amministrativi-Il riparto della giurisdizione in materia amministrativa tra giudice ordinario e giudice amministrativo-Alcune caratteristiche del giudizio amministrativo-La giurisdizione dei giudici ordinari in materia amministrativa.

    CAPO V

    LE ATTIVITÀ DI DIRITTO PRIVATO..................................................................................pag 65

    Interessi pubblici e strumenti di diritto privato-I contratti delle pubbliche amministrazioni-L'influenza del diritto europeo-Pubblico e privato nei contratti delle pubbliche amministrazioni-Impresa e società.

    CAPO VI

    IL NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO............................................................pag 71

    Generalità-Il procedimento e la Costituzione-I principi generali dell'attività amministrativa-I principi dell'ordinamento comunitario-Sul principio di trasparenza-Partecipazione e trasparenza del procedimento amministrativo-Poteri pubblici e regola del procedimento-Le fasi del procedimento. L'iniziativa-Le fasi del procedimento. L'istruttoria-I pareri e le valutazioni tecniche-La distribuzione degli incombenti istruttori-La conferenza di servizi-La partecipazione del privato-L'accesso ai documenti-La conclusione del procedimento: il termine-La conclusione del procedimento: il provvedimento amministrativo-Semplificazione amministrativa e liberalizzazione delle attività private-Patologia dell'atto ed autotutela decisoria-Gli accordi tra amministrazioni e privati.

    CAPO VII

    PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NUOVE TECNOLOGIE............................................pag 113

    La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione ed il concetto di e-government-Realizzazione del modello di cd Open Government con l'uso delle ICT-Gli attori-La riforma del CAD-Il processo amministrativo telematico-La telematizzazione dell'avvio del procedimento amministrativo-Il responsabile del procedimento digitale.

    CAPO VIII

    LA RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE....................................pag 127

    Introduzione-L'articolo 28 della Costituzione-Responsabilità della Pubblica Amministrazione e responsabilità degli agenti-Pluralità di criteri di imputazione della responsabilità-Lesione dell'interesse legittimo e risarcibilità-Il danno da ritardo-La responsabilità da atto lecito-Il paradigma costituzionale-La responsabilità contrattuale-L'arricchimento senza causa-La responsabilità patrimoniale-La responsabilità amministrativa-La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

    CAPO IX

    CENNI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.......................................................................pag 139

    Le forme di tutela contro l'attività amministrativa illegittima-I ricorsi amministrativi-Il riparto della giurisdizione in materia amministrativa tra giudice ordinario e giudice amministrativo-Alcune caratteristiche del giudizio amministrativo-La giurisdizione dei giudici ordinari in materia amministrativa.

    SEZIONE SECONDA

    DIRITTO CIVILE................................................................................................................pag 149

    CAPO I

    CENNI DI INTRODUZIONE AL DIRITTO.........................................................................pag 151

    Principi generali-Il diritto e le sue distinzioni-Le fonti del diritto-L'interpretazione della norma-La norma nel tempo e nello spazio-Le raccolte di norme. Leggi, codici e testi unici-I rapporti giuridici-Sviluppo del rapporto giuridico-L'acquisto del diritto e la sua tutela.

    CAPO II

    I SOGGETTI DEL DIRITTO................................................................................................pag 161

    La persona fisica e la capacità giuridica-L'incapacità di agire-L'incapacità naturale-L'incapacità relativa. Emancipazione ed inabilitazione-La rappresentanza legale-L'assistenza-La legittimazione-La sede della persona-La cittadinanza-Cessazione della persona fisica-La dichiarazione di morte presunta-Gli atti di stato civile-I diritti della personalità e le libertà civili-L'integrità  morale-La persona giuridica.

    CAPO III

    IL NEGOZIO GIURIDICO IN GENERALE.........................................................................pag 175

    Atti e fatti giuridici-Classificazione degli atti giuridici-Il negozio giuridico-La classificazione dei negozi giuridici-Elementi di un negozio giuridico-La forma-La dichiarazione di volontà-La mancanza di volontà e contrasto tra volizione e dichiarazione-La simulazione.

    CAPO IV

    IL NEGOZIO GIURIDICO ED IL CONTRATTO.................................................................pag 193

    Atti e fatti giuridici. Le loro vicende-Il negozio giuridico come figura unitaria-Il contratto-La vendita in particolare-Patologia del negozio giuridico-Recesso, rescissione e risoluzione.

    CAPO V

    LE OBBLIGAZIONI............................................................................................................pag 209

    Che cos'è un' obbligazione-Le fonti delle obbligazioni-Le obbligazioni naturali-Le obbligazioni nascenti da atti unilaterali, dalla legge e da fatti illeciti.

    CAPO VI

    MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSI  DALL'ADEMPIMENTO........pag 221

    In generale-La novazione-La remissione-La compensazione-La confusione-L'impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore.

    SEZIONE TERZA

    DIRITTO DEL PUBBLICO IMPIEGO..................................................................................pag 233

    CAPO I

    IL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO............................................................................pag 235

    Gli elementi caratteristici del rapporto-L'accesso al pubblico impiego-Le tipologie contrattuali-Incompatibilità e cumulo di impieghi-La contrattazione collettiva-Procedimento d efficacia del  contratto collettivo-La disciplina applicabile al rapporto di lavoro-Le mansioni del dipendente pubblico-La responsabilità disciplinare-Mobilità individuale e collettiva-La riforma della dirigenza pubblica-La tutela giurisdizionale-L'ultima ristrutturazione del pubblico impiego.

    SEZIONE QUARTA

    NOZIONI DI DIRITTO PENALE........................................................................................pag 249

    CAPO I

    PRINCIPI DI DIRITTO PENALE........................................................................................pag 251

    Definizione e caratteri del diritto penale-Le partizioni del diritto penale-Caratteri fondamentali del vigente sistema penale-La norma penale e le partizioni del diritto penale-I principi ispiratori del diritto penale-L'interpretazione in generale ed il divieto di analogia-Concorso di norme e concorso di reati-Il reato, i delitti e le contravvenzioni-Il soggetto attivo del reato-Gli elementi essenziali generali del reato-Cause di esclusione della coscienza e della volontà-L'elemento soggettivo o psicologico del reato-L'oggetto giuridico del reato-L'imputabilità-Le cause oggettive di esclusione del reato-Il delitto doloso di azione-Il delitto colposo di azione-L'evento e il nesso di causalità-Il delitto preterintenzionale-Il delitto tentato-La pena.

    CAPO II

    DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..........................................pag 277

    Nozioni generali-I soggetti investiti di mansioni pubbliche-Concetto di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio-Persone esercenti un servizio di pubblica utilità-La rilevanza ai fini del fatto delittuoso-I delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.-Il peculato-La malversazione a danno dello Stato-Ratio e linee guida della legge 6 novembre 2012 n. 190-Concussione. Nuova disciplina e rapporti con la vecchia-Induzione indebita a dare o promettere utilità-La corruzione e i suoi rapporti con la concussione e l'induzione indebita-Distinzione tra concussione e truffa-Il traffico di influenze illecite-Altre fattispecie di corruzione-L'abuso d'ufficio. Evoluzione della norma-L'ingiustizia del vantaggio patrimoniale e del danno-I reti minori contro la P.A.

    CAPO III

    I REATI INFORMATICI.....................................................................................................pag 307

    Origine e definizione-L'informatica giuridica-La risposta dell'ordinamento giuridico in Italia. Le tipologie di reato-La posizione dell'Europa.

    SEZIONE QUINTA

    LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA...............................................................................pag 313

    CAPO I

    LA NORMATIVA SULLA PRIVACY..................................................................................pag 315

    La genesi legislativa-La terminologia del codice-I preposti alla salvaguardia della privacy-Corretto trattamento dei dati, cessazione e sanzioni.

    SEZIONE SESTA

    NOZIONI DI INFORMATICA............................................................................................pag 323

    CAPO I

    ELEMENTI DI INFORMATICA DI BASE...........................................................................pag 325

    Una definizione di informatica-Il file-Il sistema operativo-Hard disk e file system-L'indirizzo IP-Dispositivi e terminologie-I protocolli di comunicazione e la posta elettronica-Breve introduzione a Word-La formattazione di un documento-Prontuario delle scelte rapide da tastiera.

    NOTE BIBLIOGRAFICHE..................................................................................................pag 343

    PREFAZIONE

    Questo Compendio è il manuale degli insegnamenti di base utili a tutti coloro che vogliono cimentarsi nel concorso pubblico per 305 posti varie qualifiche (Area B e C) bandito dall'Automobil Club d'Italia (ACI) nelle scorse settimane.

    In esso, in particolare, sono esposti, con estrema chiarezza, gli argomenti che più frequentemente vengono richiesti ai candidati in sede concorsuale.

    Nelle prime sezioni vengono tracciate, innanzitutto, le basi fondamentali del pensiero giuridico, con attenzione al diritto civile ed amministrativo, nella parte che più da vicino coinvolge la Pubblica Amministrazione in generale (con breve storia dell'Ente pubblico ACI), anche alla luce delle ultime riforme (D.L 90/2014 modificato e convertito nella L. 114/2014); al nuovo procedimento amministrativo, alla sua trasparenza ed al diritto di accesso agli atti delle pubbliche amministrazioni; e al diritto penale, nella parte relativa ai reati contro la P. A. Chiuderà il compendio una sintesi della normativa sulla tutela della privacy ed altra relativa ai principi base dell'Informatica.

    Ai candidati tutti l'augurio, da parte della MANUALISTICA STUDIOPIGI, di una proficua collaborazione e di una felice conclusione delle prove concorsuali.

    SEZIONE PRIMA

    DIRITTO AMMINISTRATIVO

    CAPO I

    LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

    § 1. ORGANIZZAZIONE  DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

    La Pubblica Amministrazione (P.A.) comprende:

    -i ministeri formati da organi complessi perché articolati in organi centrali e periferici;

    -gli enti pubblici territoriali (Regioni, Comuni, Province, Città Metropolitane);

    -gli enti pubblici non territoriali (o enti istituzionali) tra i quali gli Enti Pubblici Economici i cui impiegati erano disciplinati da norme di diritto privato già prima della privatizzazione del pubblico impiego perché la loro attività si svolge in regime prevalentemente di diritto privato, ma che anche dopo la trasformazione in SPA non si è completamente dismessa la titolarità pubblica delle azioni;

    -tutti gli organi dei primi tre, che sono centri di imputazione di competenze esterne, ed i loro uffici come strutture serventi dell'organo (ma secondo un'altra accezione tutti sarebbero uffici e quelli in grado di manifestare all'esterno la volontà dell'ente meriterebbero il nome di organo);

    -le figure di incerta classificazione come gli organi dell'ordinamento della comunità come il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e al livello locale il difensore civico (comunale, provinciale, regionale); che hanno una posizione di terzietà rispetto gli organi della burocrazia e sono di incerta qualificazione in quanto non hanno personalità giuridica, sono riferibili più all'ordinamento generale che non ad un ente particolare e non hanno un loro bilancio.

    Altra figura di incerta qualificazione sono le agenzie che affiancano quelle burocratiche ed hanno la gestione concreta del denaro (ad esempio l'Agenzia delle Entrate e l'ARAN) e le autorità indipendenti (in gergo, authorities) come l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Banca d'Italia. Queste autorità e le agenzie non sempre sono dotate di personalità giuridica, ma sono terze rispetto all'apparato burocratico;

    -la P.A. comprende anche, sotto certi aspetti quali la sottoposizione alla normativa sugli appalti pubblici o la legittimazione passiva nei giudizi amministrativi, gli organismi di diritto pubblico. Sono configurati dalla giurisprudenza europea in modo da comprendere non solo soggetti pubblici, ma in alcuni casi anche soggetti privati che agiscono in veste pubblica e come tali in grado di resistere in giudizio davanti al giudice amministrativo come Amministrazione resistente (il concessionario di lavori pubblici è un imprenditore privato che deve applicare la normativa sulla scelta del contraente a cui è soggetta la P.A. e può essere parte resistente davanti al TAR come la P.A.);

    -le società di capitali a prevalente partecipazione pubblica quali quelle che provengono dalla privatizzazione a metà (i concessionari di lavori e servizi pubblici);  

    -i soggetti del c.d. terzo settore (come le organizzazioni no-profit, o le onlus).

    AMMINISTRAZIONE DIRETTA

    Quando lo Stato persegue fini pubblici direttamente con i propri organi centrali e periferici, si parla di amministrazione diretta, con riferimento all'attività amministrativa esercitata dal Governo centrale e dagli organi che lo rappresentano nell'ambito del territorio.

    Si ha amministrazione diretta centrale, quando è lo Stato (nelle vesti del Governo) che direttamente amministra la funzione pubblica, con i suoi organi centrali, senza delegare né ad organi periferici, né ad altri enti.

    Sono organi dell'amministrazione diretta centrale: I) Il Presidente della Repubblica II) il Presidente del Consiglio dei Ministri; III) il  Consiglio dei Ministri; IV) i Ministri; V) il Consiglio di Stato; VI) la  Corte dei Conti; VII) il CNEL; VIII) l'Avvocatura di Stato.

    L'organizzazione della Pubblica Amministrazione fa capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; i Ministri sono posti a capo di un Ministero, vale a dire di una struttura di uomini e di mezzi, che ha il compito di gestire i diversi settori della Pubblica Amministrazione.

    L'art. 95, co. 2 Cost., affermando che i ministri (nei confronti del Parlamento) sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri, concorre, almeno in parte, a definire il rapporto tra il ministro e la burocrazia ministeriale (e, in primo luogo, i dirigenti).

    Questa formula (che afferma la responsabilità del ministro per gli atti del suo dicastero) è stata interpretata, anche prima della sua costituzionalizzazione, nel senso che tutti gli atti del ministero fossero giuridicamente imputabili al ministro (anche se non posti in essere dallo stesso); si trattava, però, di un'evidente esagerazione che, come già affermava il Presidente del Consiglio BETTINO RICASOLI nel 1866 (alle origini dell'Italia unita), eliminava di fatto la responsabilità dei dirigenti (mettendo, così, in discussione il buon andamento dell'amministrazione stessa).

    La questione del rapporto tra ministro e dirigente non si esaurisce, però, nell'art. 95, ma è presa in considerazione anche dagli artt. 28 e 97 Cost.

    In particolare, l'art. 97, come detto, dopo aver enunciato i princìpi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, prescrive che nell'ordinamento degli uffici siano determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Ora, poiché l'inciso proprie è riferito sia alla responsabilità che alla competenza, se ne deduce che la competenza non può essere limitata al ministro, ma deve essere estesa anche ai dirigenti, i quali sono chiamati a rispondere degli atti compiuti nell'esercizio di tale competenza, senza che possano trincerarsi dietro la responsabilità ministeriale (in tal senso cfr MERLONI).

    Che i funzionari (e, quindi, anche i dirigenti) rispondano direttamente dei propri atti, compiuti in violazione dei diritti, risulta poi confermato dall' art. 28 Cost.: ne rispondono secondo le leggi penali, civili e amministrative; viceversa, i ministri (ex art. 95 Cost.) rispondono politicamente degli atti dei loro dicasteri (e quindi, anche di quelli posti in essere dai dirigenti).

    In definitiva, le tre disposizioni su analizzate (artt. 95, 97 e 28 Cost.) compongono, come si può notare, un quadro in cui la responsabilità politica del ministro (per gli atti del suo dicastero) convive con la responsabilità diretta del dirigente (che è titolare di una sua sfera di competenza) e forniscono anche un criterio per distinguere il contenuto di tale responsabilità: una responsabilità politica del ministro ed una responsabilità civile, penale e amministrativa del dirigente (della quale, però, è bene precisarlo, è tenuto a rispondere anche il ministro, essendo egli stesso funzionario e, quindi, destinatario dei precetti contenuti negli artt. 28 e 97 Cost.).

    AMMINISTRAZIONE LOCALE O INDIRETTA

    L'altro grande braccio dell'amministrazione pubblica è costituito dall'amministrazione locale (comuni, province e città metropolitane).

    Le province, istituite subito dopo l'unificazione italiana sul modello francese, vivono oggi una fase di profonda incertezza tra tentativi di abrogazione (dopo la conversione in legge del cosiddetto Disegno di Legge DEL RIO del 2014) e mancate riforme costituzionali (dopo la bocciatura referendaria del progetto dell'ex Governo RENZI del 2016); le città metropolitane, sono previste dal nuovo testo dell'art. 114 Cost.; i comuni, infine, sono le istituzioni territoriali più antiche, risalenti addirittura al medioevo.

    Gli enti locali si distinguono dagli altri enti pubblici per la modalità di investitura degli organi di base, che non poggia su una nomina, ma su una elezione (in tal senso si è espressa la Consulta con le sentt. 42/61 e 96/68); in questa prospettiva, il primo e più importante tratto caratteristico dell'ente locale è quello della elettività dei suoi organi di base (un principio che risale ad epoca remota e che solo il fascismo ha cercato di negare); l'elettività degli organi comporta, di conseguenza, la possibilità che la maggioranza al comune ovvero alla provincia sia di colore diverso dalla maggioranza al Parlamento nazionale o al consiglio regionale (ed è questa l'implicazione fondamentale dell'autonomia dell'amministrazione locale).

    Circa le modalità di elezione bisogna distinguere tra prima e dopo la riforma del 1993. Prima di essa i cittadini eleggevano il consiglio (comunale o provinciale) e questi, a sua volta, eleggeva il sindaco (o il presidente della provincia) e i componenti della giunta; tale meccanismo, però, non era particolarmente idoneo ad assicurare stabilità all'esecutivo dell'ente locale, dal momento che alcuni consiglieri della maggioranza, aspirando a far parte della giunta (o ad esserne a capo, in qualità di sindaco o di presidente della provincia), potevano sabotare l'esecutivo, togliendo ad esso l'appoggio (con il preciso intento di determinarne la caduta e di provocare un avvicendamento che avrebbe potuto favorirli).

    In virtù di tali considerazioni, con la L. 81/93, il sistema di rappresentanza è radicalmente mutato: cosicché all'elezione del consiglio è stata affiancata l'elezione diretta del sindaco (o del presidente della provincia) e all'elezione della giunta, da parte del consiglio, è subentrata la nomina del sindaco.

    Su queste basi possiamo affermare che il modello costituzionale al quale si ispira oggi il sistema locale è di tipo presidenziale (sul modello statunitense): ed infatti, i rappresentanti eletti (il consiglio) e il capo dell'esecutivo (sindaco o presidente) hanno un'investitura popolare diretta; forte di questa investitura, quindi, il sindaco o il presidente della provincia sceglie gli assessori (i componenti della giunta) sulla base di un rapporto di natura fiduciaria, che dovrebbe prescindere dalle appartenenze ai partiti e alle liste collegate (anche se ciò, a ben vedere, risulta quasi inevitabile a causa degli accordi fatti in vista delle elezioni).

    Con il modello presidenziale, che presuppone (nel capo dell'esecutivo) un'investitura che prescinde dalla fiducia del legislativo (il consiglio) contrasta, però, l'istituto della mozione di sfiducia, disciplinato dall'art. 52 D.Lgs. 267/00; è, tuttavia, previsto un potente correttivo: se, infatti, la sfiducia viene votata ne consegue lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario; in altri termini, i consiglieri sanno che se la loro iniziativa (la presentazione della mozione di sfiducia) avrà sèguito, cesseranno automaticamente di essere consiglieri, perché l'organo (il consiglio) verrà disciolto.

    Analizzando nel dettaglio il meccanismo elettorale, questo è diverso a seconda che il comune abbia meno o più di 15000 abitanti: nel primo caso ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato ad una lista di candidati al consiglio comunale (in questo caso, quindi, l'elettore, votando per il candidato sindaco, vota anche per la lista che lo sorregge, nell'ambito della quale può votare anche il candidato consigliere che preferisce). Terminata la votazione, viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti; e alla lista collegata sono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al consiglio (gli altri, ovviamente, sono assegnati in modo proporzionale alle altre liste).

    Nei comuni con più di 15000 abitanti, invece, il sindaco viene eletto con la maggioranza assoluta dei voti validi; pertanto, se nessun candidato supera il 50% dei voti, la domenica successiva si procede ad un secondo turno (cd ballottaggio), al quale sono ammessi i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. È importante specificare, inoltre, che in questi casi la candidatura a sindaco è collegata ad una o più liste, ma il collegamento non è così stretto come nei comuni minori, perché l'elettore può votare la lista, ma può non votare il candidato sindaco ad essa collegato (e scegliere un candidato collegato ad un'altra lista). Ciò significa, in altri termini, che pur essendo possibile che il candidato sindaco venga eletto al primo turno, è altrettanto possibile che la lista o le liste collegate non raggiungano il 50% dei voti: in tal caso è previsto un premio di maggioranza (il 60% dei seggi del consiglio), purché la lista (o il gruppo di liste) abbia conseguito il 40% dei voti (e nessun altra lista abbia, ovviamente, superato il 50% dei voti).

    Per converso, se il sindaco viene eletto dopo il ballottaggio, e la lista o le liste collegate non hanno conseguito il 60% dei voti, anche in questo caso esse ottengono un premio di maggioranza (il 60% dei seggi), sempre che nessun altra lista o gruppo di liste abbia superato, al primo turno, il 50% dei voti.

    Il procedimento dettato per l'elezione nei comuni maggiori si applica anche alle province.

    § 2. GLI ENTI PUBBLICI

    La P.A. comprende anche il complesso degli enti pubblici, tra cui lo Stato, che è l'Ente Pubblico per antonomasia; esso è considerato persona giuridica unitaria, a differenza dei paesi anglosassoni in cui non esiste il dogma della unitarietà della persona giuridica statale per cui i vari organi (come la corona, o il parlamento) sono soggetti distinti.

    CATEGORIE  DI ENTI PUBBLICI

    La prima distinzione degli enti pubblici è fatta tra enti territoriali ed enti istituzionali (o non territoriali), tra cui gli enti pubblici economici che agiscono prevalentemente in regime di diritto privato, e quelli non economici, che sono persone giuridiche di diritto pubblico, disciplinati da norme derogatorie rispetto alle regole di tipo civilistico, caratterizzate dal perseguimento di un interesse pubblico (ad esempio l'INPS).  

    Sono enti pubblici territoriali le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità Montane e le Aree Metropolitane.

    Si distingue poi tra:

    -enti strumentali (o ausiliari) ed enti autonomi (o indipendenti): gli enti strumentali perseguono fini propri dell'ente di riferimento e sono perciò legati a questo da vincoli di soggezione; gli enti indipendenti godono invece di autonomia nella determinazione del loro indirizzo politico;

    -enti locali ed enti nazionali, a seconda che siano destinati ad operare su tutto il territorio nazionale, oppure su un circoscritto ambito territoriale;

    -enti autarchici ed enti economici; i primi dotati di sia pur minima potestà pubblica, estrinsecantesi nella possibilità di compiere atti amministrativi. Gli enti economici non operano, invece, in regime di diritto amministrativo, bensì di diritto privato, ed hanno ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa commerciale;

    -enti necessari ed enti non necessari, a seconda che la loro esistenza sia inderogabilmente richiesta dall'ordinamento nel loro ambito di riferimento;

    -enti ad appartenenza necessaria o ad appartenenza facoltativa; tra i primi, lo Stato.

    BREVE STORIA E FUNZIONI DELL'AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA (ACI)

    L'Automobile Club d'Italia (ACI) è un ente pubblico non economico della Repubblica Italiana.

    Autofinanziato e con funzioni di promozione controllo e indirizzo normativo del settore automobilistico, fa parte della federazione sportiva affiliata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

    L'ACI trae le sue origini dalla istituzione, nel 1898, dell'Automobile Club di Torino che, nel 1904, assume la denominazione di Unione Automobilistica Italiana allo scopo di favorire lo sviluppo dell'automobilismo in Italia, di associare gli automobilisti e di organizzare soprattutto manifestazioni sportive.

    La fondazione di altri Automobile Club (Firenze, Milano, Genova) rende necessario costituire un unico interlocutore tra Stato ed utente della strada che, senza essere influenzato da interessi settoriali, sia rappresentativo dell'Italia anche presso le associazioni che già si erano formate all'estero.

    Nasce così, il 23 gennaio 1905, all'indomani dell'inaugurazione del Secondo Salone Internazionale di automobili allestito nel parco del Valentino di Torino, l'Automobile Club d'Italia, ente nazionale con sede temporanea a Torino. Si trattava di una federazione a carattere privatistico, riservata ai pochi eletti proprietari di un'automobile e rappresentativa dei vari AA.CC. regionali e sezioni locali, con un ruolo di rappresentanza ufficiale nei rapporti con l'estero e con attività dedicata per lo più alla regolamentazione dello sport automobilistico.

    Sono stati fondatori dell'ACI: il Marchese GINORI di Firenze, il Cav. AGNELLI, il Marchese FERRERO di Ventimiglia, l'Avvocato GORIA-GATTI di Torino, il conte CORINALDI e il Comm. RIGNANO di Padova, il Marchese di SORAGNA e il Cav. MASSONI di Milano, l'ing. GAMBA di Genova.

    Alla fine del 1914 la guerra fa sospendere ogni attività sportiva e, più in generale, spegne ogni fervore organizzativo dell'associazione, che riprende solo nel 1922 con la fondazione degli Automobile Club del Veneto, di Terni e di Roma. Nel giro di pochissimi anni, si arriva nel 1926 ad un totale di 50 Automobile Club e di quasi 10.000 soci.

    Nello stesso anno l'ACI assume la denominazione di Reale Automobile Club d'Italia RACI; una legge dello Stato trasforma infatti l'associazione in ''ente morale'' (con fini cioè di spiccata rilevanza sociale) ed aggiunge l'aggettivo ''Reale'' in considerazione del fatto che il re Vittorio Emanuele III ne assume l'Alto Patronato, assieme a BENITO MUSSOLINI.

    Tra il 1926 e il 1939 nascono gli Uffici ACI ai valichi di frontiera, ha inizio la pubblicazione delle carte stradali e si svolgono le prime Conferenze nazionali del traffico, viene salvato l'autodromo di Monza dal fallimento, e  nel 1934 gli AA.CC. provinciali acquistano l'autonomia completa e una personalità giuridica propria.

    Nel frattempo una consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione dichiara il RACI ente pubblico, anche se tale dichiarazione deriva principalmente dalla necessità di affermare la giurisdizione amministrativa del Consiglio di Stato in materia di rapporti di lavoro e di definire la responsabilità degli amministratori e del personale.

    A seguito della Costituzione repubblicana viene approvato, con D.P.R. 8 settembre 1950 n. 881, il nuovo Statuto che, ripristinando l'originale denominazione ACI, ne ribadisce la natura di Ente morale e lo qualifica Federazione di Automobile Club provinciali e di altri enti ed associazioni con fini convergenti, che però mantengono la propria autonomia gestionale e patrimoniale.

    Il boom dell'automobile del dopoguerra porta ad uno sviluppo sempre crescente della compagine associativa che dai 43.500 soci del 1945 arriva ai 305.500 del 1960.

    Si consolida anche il ruolo di ente pubblico, che viene riconosciuto e sancito definitivamente con la L. 20 marzo 1975, n. 70 (cd legge del parastato); poco dopo anche gli Automobile Club provinciali assumono questa configurazione giuridica.

    Da sempre fortemente coinvolta nel mondo dell'automobilismo sportivo, l'ACI viene riconosciuto nel 1950 come Federazione sportiva dell'automobilismo dal CONI.

    Già componente della FIA (Federation Internationale de l'Automobile), dal 1° gennaio 1978 l'ACI entra a far parte anche dell'A.I.T. (Alliance Internationale du tourisme), l'organizzazione mondiale che associa gli organismi nazionali operanti nel settore del turismo.

    Il decennio 1974-1984 deve essere considerato decisivo per la definitiva affermazione e per lo sviluppo dell'ACI.

    Si fa strada il criterio della conduzione manageriale dei servizi e i risultati non mancano: oltre due milioni di soci, un soccorso stradale efficiente su tutto il territorio nazionale, un Centro di assistenza telefonica 4212 (Pronto ACI, ACI pronto), che viene scelto dalla RAI quale partner privilegiato per la realizzazione dell'unico servizio di informazione per gli automobilisti, Onda Verde, diventato famoso in tutta Europa.

    Negli anni successivi vengono fondate alcune società collegate che consentono di operare con maggiore incisività in settori nei quali le organizzazioni di diritto privato sono oggettivamente più funzionali.

    Sul fronte dei servizi di assistenza l'ACI, confrontandosi con un mercato sempre più dinamico e competitivo e sempre meno limitato ai confini nazionali, crea la propria società di servizi ALA Service, per l'assistenza nei settori medico, automobilistico e legale.

    Gli anni '90 vedono l'ACI protagonista della creazione di ''ARC Transistance", Società Panaeuropea d'Assistenza, insieme ad i principali Automobile e Touring Club europei.

    Dal 1995 al 2000 l'ACI detiene la presidenza della Regione I dell'A.I.T. (Europa, Medio Oriente, Africa) ed assume un ruolo significativo fra gli Automobile Club e Touring Club Europei nelle campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e degli organismi dell'Unione europea, per l'elaborazione di progetti relativi a temi della sicurezza dei veicoli, delle strade e degli automobilisti, per la tutela dei consumatori motorizzati e dei turisti e per una mobilità sostenibile.

    Nel 2000 l'ACI grazie al D.P.R. 19 settembre 2000 n. 358 introdusse nello Sportello Telematico dell'Automobilista (STA), il primo progetto di cooperazione tra ACI e Ministero dei Trasporti che consentì all'automobilista di ottenere entrambi i documenti relativi agli autoveicoli: certificato di proprietà e aggiornamento della Carta di Circolazione, richiedendoli esclusivamente presso uno sportello STA attivo indifferentemente sia presso l'ACI, sia presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile (MCTC), sia presso gli Studi di Consulenza Automobilistica, evitando al cittadino inutili code in due Amministrazioni diverse.

    Nel 2015 l'ACI ha iniziato a distribuire il certificato di proprietà in formato digitale.

    Dal 20 marzo 2012 presidente dell'Automobile Club d'Italia è l'Ing. ANGELO STICCHI DAMIANI.

    § 3. IL RAPPORTO DI SERVIZIO

    La persona fisica è legata all'ente pubblico da un rapporto di servizio che può specificarsi in tre modi:

    -il rapporto di servizio onorario di chi è preposto ad uffici mediante elezione o nomina (consiglieri comunali, sindaco, ministro, dette cariche onorifiche anche perché un tempo svolte gratuitamente);

    -il rapporto di servizio coattivo un tempo molto diffuso nella forma del servizio militare obbligatorio (attualmente sospeso), tuttavia ancora oggi esistono delle forme di precettazione per garantire servizi pubblici essenziali;

    -il rapporto di servizio impiegatizio che costituisce il normale rapporto di lavoro retribuito e oggi largamente privatizzato.

    Il rapporto di servizio nelle diverse forme è alla base dell'imputazione degli atti delle persone fisiche  all'ente pubblico che talvolta si definisce rapporto organico o d'ufficio.

    Il rapporto di servizio intercorre tra la persona fisica e la persona giuridica ed è un rapporto di posizioni giuridiche correlate attive e passive insite nell'atto di assunzione che non determinano di per sé l'imputabilità degli atti all'ente pubblico.

    Diverso è invece il rapporto organico o d'ufficio, che non è un rapporto giuridico tra due soggetti, ma è il fenomeno giuridico per il quale l'attività o la volontà di una persona fisica è imputata all'ente (o anche all'ente) e che dipende dall'atto di assegnazione all'ufficio, cioè dall'assegnazione di competenze che consentono di svolgere l'attività.

    Il rapporto organico o d'ufficio presuppone un rapporto di servizio, ma ciò non sempre accade, per cui si guarda non all'atto di assunzione, ma all'atto di assegnazione col quale il dipendente viene assegnato ad un compito (si parlerà di preposizione, di addetto, di investitura). Quando manca sia l'atto di assunzione che quello di assegnazione si ha la figura del funzionario di fatto i cui atti sono riconosciuti in particolari circostanze: necessità di continuazione della funzione pubblica (ad esempio, in caso di terremoto, per mancanza dell'autorità costituita).

    Ogni rapporto di servizio (onorario, coattivo ed impiegatizio) nasce da un atto di assunzione che assume varie denominazioni e varia natura giuridica a seconda dei casi.

    Per il pubblico impiego contrattualizzato si parla di rapporto impiegatizio: l'atto di assunzione è formalmente il contratto individuale di lavoro che viene sottoscritto dal dipendente e assoggettato alla giurisdizione del giudice del lavoro (fino al 1998 competente era il giudice amministrativo); mentre per il pubblico impiego non privatizzato (FF.AA., docenti universitari, magistrati) o c'è un provvedimento unilaterale di assunzione che necessita di accettazione, o è desumibile da un comportamento concludente come la presa del servizio.

    Può capitare anche che ci sia solo l'atto di assunzione e non quello di assegnazione, oppure il contrario, nonostante sia venuto meno il rapporto di servizio: l'esistenza dell'imputabilità deve far riferimento solo all'atto di assegnazione che potrà essere illegittimo se non vi è un regolare rapporto di servizio, ma che se esiste produce i suoi effetti: per esempio il caso del c.d. funzionario di fatto per il quale a posteriori si ricostruisce la presenza di un rapporto di servizio perché ha compiuto atti legittimati dalla mancanza di strutture burocratiche dovuta a cause eccezionali.

    L'ORDINE

    Chi è inserito in un rapporto di servizio, di diritto pubblico o privato, è soggetto ad un rapporto gerarchico che si esprime attraverso l'ordine che va eseguito.

    Se l'ordine impone di tenere un comportamento che configura un reato è doveroso discostarsene altrimenti s'incorrere nella responsabilità penale (anzi per alcuni l'ordine che viola la legge penale è giuridicamente inesistente).

    Dall'illiceità dell'ordine invece può derivare una responsabilità civile che risente di una doppia imputazione, secondo l'orientamento dominante: l'art. 28 Cost. prevede la responsabilità diretta sia dell'Amministrazione che della persona fisica che ha agito, ponendosi però su piani diversi: sul piano giuridico-naturalistico di chi davvero ha agito (persona fisica), l'altra sul piano esclusivamente giuridico dell'ente in virtù del rapporto organico o d'ufficio.

    La responsabilità civile di cui all'art. 28 è attenuata dal D.Lgs. 3/1957 in quanto dispone che il pubblico dipendente risponde solo per gli atti compiuti per dolo o colpa grave.

    L'amministrato che abbia subito un danno può richiedere il risarcimento alla P.A. o in alternativa al dipendente dell'ente. Tuttavia al cittadino conviene maggiormente citare in giudizio la P.A. che il funzionario, in quanto la P.A. risponde per colpa sostanzialmente oggettiva (non solo per dolo o colpa grave) e dà più garanzie di solvibilità rispetto la persona fisica.

    La P.A., a sua volta, potrà rivalersi in via di regresso sul dipendente.

    CAPO II

    IL POTERE AMMINISTRATIVO

    § 1. L' INTERESSE

    Nel linguaggio corrente della Pubblica Amministrazione si usa in genere il termine fine con egual significato di interesse.

    Tuttavia tale fungibilità risulta possibile nel denotare la stessa cosa. La connotazione è diversa: per fine intendiamo una cosa finita, qualcosa che si esaurisce nel momento in cui viene realizzata; per interesse, invece, intendiamo qualcosa di permanente, che dura ma allo stesso tempo può mutare.

    Tale diversa connotazione dei termini, ovvero la rappresentazione della stessa cosa sotto diverso profilo, ci fa capire perché si parli sempre di più di interesse, nell'ambito pubblico, anziché di fine, in quanto al carattere di permanenza dello stato si addice di più il linguaggio degli interessi.

    Le cose che formano oggetto di interesse sono eventi o processi o stati continui o determinate caratteristiche di queste cose che, per qualificarsi come tali, devono soddisfare due caratteristiche:

    a) l'attività desiderata deve essere tale da promuovere la prosperità o le opportunità di sopravvivenza della persona;

    b) l'attività desiderata deve essere suscettibile di essere ostacolata o vanificata o da altre persone o da forze della natura;

    Tale attività, generante interesse, è gergalmente chiamata sforzo, rivalità o competizione.

    La caratteristica alla lettera a) implica la dimensione oggettiva dell'interesse ovvero la possibilità che qualcosa corrisponda al mio interesse sebbene io non lo voglia o non me ne renda conto. Inoltre, pur non ottenendo strutturalmente all'interesse, vi è la regola secondo cui è l'interessato a indicare e manifestare il suo interesse; la sua presenza o meno,tende a definire un certo regime

    politico: presuppone una piena capacità della persona negata nei regimi totalitari del nostro tempo o nelle tirannie del passato. Tuttavia anche negli ordinamenti più liberali è contenuta una certa dose di paternalismo politico poiché si presuppone sempre una certa insufficienza nella capacità dei singoli di capire il proprio interesse (es, l'istruzione obbligatoria).

    L'INTERESSE COLLETTIVO

    Quello di cui abbiamo parlato finora è l'interesse privato cioè quello del singolo soggetto.

    Al suo fianco vi è l'interesse collettivo, che non è la mera somma degli interessi privati, ma è sempre lo stesso interesse reiterato in una comunità;  inoltre è quell'interesse che il singolo da solo non può soddisfare o perché non ha i mezzi per soddisfarlo o perché presuppone un gioco di squadra, o perché l'interesse individuale ha di fronte a sé l'interesse antagonista di un'altra persona destinato a prevalere.

    Questo caso è frequente; la frequenza è correlata alla condizione alla lettera b) che fa sì che la soddisfazione dell'interesse è ostacolata da altre persone o da forze della natura.

    Ciò è premessa perché l'interesse, per essere soddisfatto, lo sia sul piano collettivo.

    Ad esempio, il lavoratore singolo è destinato a soccombere nello scontro con il datore, ma potrebbe far valere le proprie ragioni se si riunisce in un sindacato di lavoratori che recupera così, sul piano collettivo, la forza contrattuale che al singolo manca.

    Ciò fa sì che non si designi una specie di interesse ma quanto il mezzo per soddisfarlo, costituito dalla cooperazione dei portatori.

    Tale interesse è quasi sempre parziale poiché la collettività accomunata da un certo interesse è, a sua volta, parte di una comunità maggiore ed è legato ad un certo ruolo o condizione che accomuna chi rientra nella collettività accomunata dal certo interesse.

    L'INTERESSE GENERALE

    All'interesse parziale (privato o collettivo) si contrappone l'interesse generale, che è quello che riguarda l'individuo come membro del pubblico (ad esempio, consideriamo l'interesse che sia in vigore una norma che vieta l'omicidio e punisce coloro che lo commettono). Condizione indispensabile perché una tal misura possa essere considerata di interesse generale è che essa tratti allo stesso modo, indistintamente, tutti quelli che ne sono toccati.

    Perché ciò possa avvenire è necessario che l'interessato sia toccato come membro del pubblico senza considerare la specifica situazione o ruolo perché se così non fosse, avvantaggiando o svantaggiando quella determinata situazione o ruolo, sarebbe soddisfatto non l'interesse generale ma quello collettivo di un gruppo.

    Conformi all'interesse generale, le norme contenute nei codici civili, penali o di procedura che siano, considerano chiunque senza operare distinzioni. Vi sono, però, delle norme che invece si rivolgono a soggetti determinati in ragione del ruolo rivestito (es pubblico ufficiale, giudice)

    L'INTERESSE PUBBLICO

    È l'ultimo della serie ed è spesso scambiato con l'interesse generale: l'interesse pubblico. È diverso da tutti gli altri perché è stato incorporato in una norma, in una politica o in una misura pubblica.

    L'interesse generale può essere semmai un criterio per valutare più proposte che abbiano ad oggetto norme o politiche prima che vengano accolte e formalizzate come norme, mentre l'interesse pubblico è già fissato in una norma o una politica

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