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Le colonie italiane in Africa Una raccolta delle norme sulla loro organizzazione dalla nascita al 1911
Le colonie italiane in Africa Una raccolta delle norme sulla loro organizzazione dalla nascita al 1911
Le colonie italiane in Africa Una raccolta delle norme sulla loro organizzazione dalla nascita al 1911
E-book827 pagine10 ore

Le colonie italiane in Africa Una raccolta delle norme sulla loro organizzazione dalla nascita al 1911

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Info su questo ebook

Questo volume raccoglie le norme emesse dal 1889, che istituisce le truppe indigene,, fino al 1911 quando iniziò la guerra per la conquista della Tripolitania e della Cirenaica, la futura Libia.
Le norme, ordinate in ordine cronologico, riguarda la parte organizzativa e istituzionale delle colonie (ordinamenti giuridici, amministrativi, istituzionali, militari, doganali e simili, norme che regolano le istituzioni delle popolazioni autoctone, le scuole), non le norme daziarie, i regolamenti su attività economiche specifiche e simili.
LinguaItaliano
Data di uscita15 apr 2021
ISBN9791220292580
Le colonie italiane in Africa Una raccolta delle norme sulla loro organizzazione dalla nascita al 1911

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    Le colonie italiane in Africa Una raccolta delle norme sulla loro organizzazione dalla nascita al 1911 - Mirko Riazzoli

    Contents

    Mirko Riazzoli

    Una raccolta delle norme sulla loro organizzazione dalla nascita al 1911

    Introduzione

    Regio Decreto 14 luglio 1887 , n. 4783. Che determina la formazione del corpo speciale d'Africa.

    Regio Decreto 25 dicembre 1887, n. 5148. Che approva il nuovo ordinamento degli uffici del Ministero degli Affari Esteri. Estratto.

    Regio Decreto 30 giugno 1889, n. 6215. Che istituisce per i presidi d'Africa «truppe indigene», in base alle annesse tabelle.

    Regio Decreto 1 gennaio 1890, n. 6592. Che organizza una amministrazione civile nella colonia Eritrea.

    Legge 1 luglio 1890, n. 7003. Che dà facoltà al Governo del Re di emanare alcune leggi nell'Eritrea.

    Regio Decreto 29 settembre 1890, n. 7160. Concernente le facoltà che saranno esercitate direttamente dal Governatore civile e militare dell'Eritrea.

    REGIO DECRETO 25 gennaio 1891, n. 37. Che dà un segretario generale per gli affari civili al governatore dell'Eritrea e istituisce un ufficio per la colonizzazione nella medesima.

    Regio Decreto 11 marzo 1891, n. 100. Che stabilisce la nomina d'una Commissione per provvedimenti disciplinari e amministrativi nella Colonia Eritrea.

    Regio Decreto 25 settembre 1891, n. 573. Che abolisce il Consiglio di Governo nella Colonia Eritrea e sopprime la carica di Consigliere coloniale.

    Regio Decreto 1 ottobre 1891, n. 583. Che concerne il governo della Colonia Eritrea, ed approva le norme per regolare le relazioni fra i funzionari ad essa preposti.

    Regio Decreto 10 marzo 1892, n. 87. Che determina le attribuzioni del governatore civile dell'Eritrea.

    Regio Decreto 5 maggio 1892, n. 270. Che concerne l'applicazione delle leggi del regno nella colonia Eritrea

    Regio Decreto 8 dicembre 1892, n. 747. Sull'ordinamento della pubblica sicurezza nella Colonia Eritrea.

    Regio Decreto 19 gennaio 1893, n. 23. Portante l'accertamento e la costituzione del Demanio dello Stato nella colonia Eritrea.

    Regio Decreto 28 dicembre 1893, n. 700. Che concerne l'ordinamento del Ministero degli affari esteri. Estratto.

    Regio Decreto 18 febbraio 1894, n. 67. Che istituisce, alla dipendenza del Ministero degli affari esteri, un corpo di ufficiali e commessi coloniali.

    Regio Decreto 18 febbraio 1894, n. 68. Sull'ordinamento dei servizi civili e militari nella Colonia Eritrea.

    Regio Decreto 22 Maggio 1894, n. 201. Sul riordinamento giudiziario nell'Eritrea.

    Convenzione fra il regio Governo e la Società anonima commerciale italiana del Benadir. Roma, 25 maggio 1898

    Accordo provvisorio per la gestione del Benadir, firmato dalla società anonima commerciale italiana del Benadir e dal presidente del consiglio, dai Ministri degli affari esteri, delle finanze, del tesoro e della marina.

    Legge 31 dicembre 1899, n. 466. Che approva la Convenzione relativa ella concessione, da parte del R. Governo, alla Società Anonima commerciale italiana del Benadir (Somalia italiana) delle città e dei territori del Benadir e del rispettivo «hinterland».

    Regio Decreto 1 febbraio 1900, n. 65. Col quale viene soppressa la Camera di Commercio di Massaua.

    Regio Decreto n. 48 11 febbraio 1900. Riflettente l'approvazione dell'Ordinamento organico che determina e regola la costituzione ed il funzionamento dei varii servizi civili e militari della Colonia Eritrea.

    Regio Decreto 8 aprile 1900, n. 147. Che costituisce in Sezione autonoma, l'Ufficio coloniale presso il Ministero degli Affari Esteri.

    Regio Decreto 31 maggio 1900, n. 218. Estendente alla Colonia Eritrea le disposizioni del Codice di commercio relative alle Società commerciali e sul loro fallimento.

    Regio Decreto 27 giugno 1901, n. 336. Col quale viene sistemato il servizio dello stato civile presso i Commissariati regionali della Colonia Eritrea.

    Regio Decreto 16 luglio 1901, n. 368. Col quale viene soppresso il Comitato per l'agricoltura, industria e commercio, nella Colonia Eritrea, e vi si sostituisce un Consiglio del commercio.

    Regio Decreto 30 luglio 1901, n. 419. Che porta modificazioni all'articolo 3 (2° e 3° comma) dell'Ordinamento organico della Colonia Eritrea.

    Regio Decreto 9 febbraio 1902, n. 51, portante l'ordinamento giudiziario nella Colonia Eritrea

    Regio Decreto 30 marzo 1902, n. 168. Contenente l'ordinamento dei vari servizi civili e militari della Colonia Eritrea.

    Regio Decreto 14 ottobre 1902, n. 466. Contenente disposizioni regolamentari e di procedura per l'attuazione dell'ordinamento giudiziario della Colonia Eritrea.

    Legge 24 maggio 1903, n. 205. Ordinamento della Colonia Eritrea.

    Regio Decreto 2 maggio 1904, n. 311. Che regola la giustizia in materia penale nei possedimenti italiani del Benadir.

    Regio Decreto 26 giugno 1904, n. 411. Approvazione del regolamento per la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia eritrea.

    Regio Decreto 22 settembre 1905, n. 507. Che approva l'annesso ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea.

    Legge 30 giugno 1907, n. 499. Ordinamento della Somalia italiana meridionale (Benadir).

    Legge 5 aprile 1908 n. 161. Per l'ordinamento della Somalia italiana

    Regio Decreto 2 luglio 1908, n. 325. Concernente il riordinamento giudiziario della Colonia Eritrea.

    Regio Decreto 31 gennaio 1909, n. 80. Che rende obbligatoria pei nazionali della Colonia Eritrea l'istruzione elementare.

    Regio Decreto 31 gennaio 1909, n. 378. Che approva l'ordinamento fondiario per la Colonia Eritrea.

    Regio Decreto 22 aprile 1909, n. 508. Che modifica l'ordinamento amministrativo per la Colonia Eritrea.

    Regio Decreto 11 luglio 1909, n. 620. Che approva le disposizioni per l'attuazione dell'ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea.

    Legge 20 marzo 1910, n. 129. Recante provvedimenti per la Colonia Eritrea e per la Somalia italiana.

    Regio Decreto 4 luglio 1910, n. 562. Che approva l'annesso regolamento amministrativo per la Somalia italiana.

    Regio Decreto 7 luglio 1910, n. 708. Che approva l'annesso regolamento per l'amministrazione della giustizia nella Somalia italiana.

    Regio Decreto 13 aprile 1911, n. 417. Che apporta modificazioni ad un articolo dell'ordinamento amministrativo della Somalia italiana.

    Regio Decreto 8 giugno 1911, n. 937. Che approva l'ordinamento della giustizia nella Somalia italiana.

    Regio Decreto 15 giugno 1911, n. 857. Che istituisce una R. tesoreria in Mogadiscio (Somalia italiana).

    Regio Decreto 6 luglio 1911, n. 904. Che apporta un'aggiunta all'art. 91 dell'ordinamento amministrativo per la Somalia italiana.

    Legge 6 luglio 1911, n. 764. Che modifica la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia italiana.

    Regio Decreto 12 agosto 1911, n. 1030. Che approva l'ordinamento doganale per la Somalia italiana

    Regio Decreto 8 ottobre 1911 n. 1128, col quale vengono fissate le attribuzioni del Comandante dei corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica.

    Regio Decreto 5 novembre 1911, n. 1247. Che pone sotto la sovranità piena ed intera del regno d'Italia la Tripolitania e la Cirenaica. Viene poi convertito in legge 25 febbraio 1912, n. 83 (GURI n.47, 25 febbraio 1912).

    Autore

    Mirko Riazzoli

    Le colonie italiane in Africa

    Una raccolta delle norme sulla loro organizzazione dalla nascita al 1911

    Introduzione

    Questo volume raccoglie le norme emesse dal 1889, che istituisce le truppe indigene, fino al 1911 quando iniziò la guerra per la conquista della Tripolitania e della Cirenaica, la futura Libia.

    Le norme, ordinate in ordine cronologico, riguarda la parte organizzativa e istituzionale delle colonie (ordinamenti giuridici, amministrativi, istituzionali, militari, doganali e simili, norme che regolano le istituzioni delle popolazioni autoctone, le scuole), non le norme daziarie, i regolamenti su attività economiche specifiche e simili.

    Regio Decreto 14 luglio 1887 , n. 4783. Che determina la formazione del corpo speciale d'Africa.

    (GURI n.180, 3 agosto 1887)

    UMBERTO I

    per grazia di Dio e per volontà della Nazione

    RE D'ITALIA

    Vista la legge del 10 luglio 1887, n. 4714 (Serie 3ª), che autorizza un credito di 20,000,000 di lire per spese militari in Africa;

    Vista la legge 18 aprile 1886 n. 3814 (Serie 3ª), sul computo del tempo trascorso in servizio nei presidii della costa del Mar Rosso;

    Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra,

    Abbinino decretato e decretiamo:

    Articolo 1.

    Il corpo speciale d'Africa, determinato dalla legge del 10 luglio sopracitata, fa parte integrante dell'esercito.

    Esso è costituito come in appresso, in base alle annesse tabelle graduali e numeriche di formazione, d'ordine Nostro firmate dal Ministro della Guerra:

    Comando, stato maggiore e servizi annessi;

    Due reggimenti di fanteria (cacciatori), ciascuno di 3 battaglioni su 4 compagnie;

    uno squadrone di cavalleria (cacciatori a cavallo);

    Una brigata di 4 compagnie d'artiglieria (cannonieri);

    Una compagnia del genio;

    Una compagnia di sanità;

    Una compagnia di sussistenza;

    Una, compagnia treno.

    Articolo 2.

    Gli ufficiali ed i militari di truppa del corpo speciale d'Africa debbono essere cittadini dello Stato.

    Articolo 3.

    Gli ufficiali d'ogni grado del corpo speciale d'Africa sono tratti dagli ufficiali dell'esercito che ne facciano domanda.

    Gli ufficiali superiori e capitani sono ufficiali in effettività di servizio dell'esercito permanente; gli ufficiali subalterni sono tratti, parte dagli ufficiali in effettività di servizio dell'esercito permanente, e parte dagli ufficiali in congedo in quella proporzione che sarà determinata dal Ministro della Guerra.

    Articolo 4.

    Per l'avanzamento gli ufficiali dell'esercito permanente continueranno ad essere inscritti nei ruoli d'anzianità dell'arma o del corpo da cui provengono. L'avanzamento degli ufficiali richiamati dal congedo illimitato sarà regolato secondo le norme applicabili agli ufficiali in congedo illimitato. Essi per altro potranno ottenere promozione per merito di servizio o per azioni segnalate di guerra.

    Cessando dal far parte del corpo speciale essi rientreranno nella posizione in congedo illimitato, conservando il grado conseguito.

    Articolo 5.

    I militari di truppa, graduati e soldati, sono reclutati, in seguito a volontaria domanda, parte fra i militari sotto le armi, o parte fra i militari in congedo, in quelle proporzioni che saranno stabilite dal Ministro della Guerra.

    Articolo 6.

    La ferma dei militari di truppa per il corpo speciale è di anni quattro, e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha luogo l'arrolamento. Tale ferma rescindibile dopo due anni di servizio, o in seguito a volontaria domanda, o per determinazione del Ministro della Guerra.

    Ultimata la ferma, i militari di truppa possono essere mantenuti in servizio, mediante successive rafferme di due anni ciascuna, fino al 32° anno di età se caporali e soldati, ed al 36° anno di età se sottufficiali.

    Articolo 7.

    Al termine della ferma di quattro anni al militare di truppa spetta un premio di lire duemila; questo premio sarà di lire seicento se la ferma sarà rescissa dopo due anni di servizio.

    Per ogni rafferma di due anni compita, spetta ai militari di truppa un premio di lire mille.

    Articolo 8.

    Al corpo speciale sono devoluti gli assegni e le indennità stabiliti per le truppe del R. esercito, e le speciali indennità prescritte per le truppe in campagna.

    Articolo 9.

    Con apposita istruzione il Ministro della Guerra determinerà la data di formazione del corpo speciale e i particolari esecutivi che si riferiscono al reclutamento, all'arredamento, all'amministrazione ed al servizio del corpo stesso.

    Articolo 10.

    Per l'amministrazione delle truppe in Africa è istituito un «deposito speciale d'Africa» con sede a Napoli.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 14 luglio 1887.

    UMBERTO.

    Tabella graduale e numerica di formazione N. 1

    Omissis

    Tabella graduale e numerica di formazione N. 2

    Omissis

    Tabella graduale e numerica di formazione N. 3

    Omissis

    Tabella graduale e numerica di formazione N. 4

    Omissis

    Tabella graduale e numerica di formazione N. 5

    Omissis

    Tabella graduale e numerica di formazione N. 6

    Omissis

    Tabella graduale e numerica di formazione N. 7

    Omissis

    Tabella graduale e numerica di formazione N. 8

    Omissis

    Regio Decreto 25 dicembre 1887, n. 5148. Che approva il nuovo ordinamento degli uffici del Ministero degli Affari Esteri. Estratto.

    (GURI n.8, 11 gennaio 1888)

    Ordinamento del Ministero e attribuzioni dei vari Uffici.

    Uffici di cui si compone il Ministero degli Affari Esteri

    Gabinetto del ministro

    Segreteria generale

    Divisione I.

    Affari politici.

    Sezione 1. - Politica generale.

    Sezione 2. - Politica commerciale.

    Sezione 3. - Colonie italiane.

    Divisione I.

    Affari politici.

    Sezione 3ª

    Colonie italiane.

    Emigrazione e colonie - Possedimenti coloniali italiani - Scuole, associazioni ed istituti italiani all'estero - Esplorazioni commerciali, scoperte geografiche e viaggi scientifici - Indagini statistiche fuori del Regno.

    Archivio e copia speciale per gli affari d'indole riservata.

    Regio Decreto 30 giugno 1889, n. 6215. Che istituisce per i presidi d'Africa «truppe indigene», in base alle annesse tabelle.

    (GURI n. 171, 19 luglio 1889)

    UMBERTO I.

    per grazia di Dio e per volontà della Nazione

    RE D'ITALIA

    Vista la legge 29 giugno 1889, N. 6141 (Serie 3ª), che approva lo stato di previsione della spesa pel Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1889-90, al cui capitolo 38 (spese pei distaccamenti d'Africa) è inscritta apposita somma per il riordinamento degli «Irregolari» (Truppe indigene);

    Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Art. 1.

    Sono istituite per i presidi d'Africa «Truppe indigene» le quali fanno parte integrante dell'esercito e sono costituite come in appresso, in base alle annesse tabelle graduali e numeriche di formazione, d'ordine Nostro firmate dal Ministro della Guerra:

    Un reggimento fanteria di quattro battaglioni su 4 compagnie;

    Uno squadrone esploratori;

    Una batteria da montagna;

    Due buluk di zaptiè;

    Un'orta interna di due o più compagnie.

    Art. 2.

    Le norme per il reclutamento, l'ordinamento e l'amministrazione delle truppe indigene saranno, per cura del Ministro della Guerra, pubblicate in apposita «Istruzione».

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 30 giugno 1889.

    UMBERTO.

    Bertole-Viale.

    Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.

    Tabella graduale e numerica di formazione del reggimento fanteria indigena.

    Tabella graduale e numerica di formazione della batteria da montagna indigena.

    Omissis

    Regio Decreto 1 gennaio 1890, n. 6592. Che organizza una amministrazione civile nella colonia Eritrea.

    (GURI n.4, 7 gennaio 1890)

    UMBERTO I

    per grazia di Dio e per volontà della Nazione

    RE D'ITALIA

    Volendo dare un assetto stabile ai possedimenti ed ai protettorati italiani nel mar Rosso;

    Visti i Nostri decreti del 5 novembre 1885 e del 17 aprile 1887;

    Sulla proposta del presidente del consiglio, ministro ad interim degli affari esteri;

    Udito il consiglio dei ministri;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Art. 1.

    I possedimenti italiani del mar Rosso sono costituiti in una sola colonia col nome di Eritrea.

    Art. 2.

    La colonia avrà un bilancio ed una amministrazione autonomi. Il comando generale e l'amministrazione della medesima sono affidate a un governatore civile e militare.

    Art. 3.

    Il governatore ha il comando di tutte le forze di terra e di mare che sieno di guarnigione nel mar Rosso.

    Art. 4.

    Per tutto ciò che spetta all'amministrazione civile della colonia il governatore dipende dal Ministero degli affari esteri. Per tutto ciò che concerne i servigi militari, egli dipende dal Ministero della guerra. Per ciò che concerne il navilio, dipende dal Ministero della marina.

    Art. 5.

    Il governatore nell'esercizio delle sue funzioni sarà coadiuvato da tre consiglieri civili, uno per l'interno, uno per le finanze ed i lavori pubblici ed uno per l'agricoltura ed il commercio.

    Art. 6.

    I tre consiglieri saranno nominati da Noi su proposta del ministro degli affari esteri. Essi debbono essere cittadini italiani e non possono esercitare il commercio.

    Art. 7.

    I consiglieri coloniali sono equiparati nel grado e nello stipendio ai prefetti del Regno. Saranno a carico del bilancio coloniale.

    Art. 8.

    Le attribuzioni del consigliere coloniale per l'interno comprendono:

    a) l'amministrazione civile;

    b) l'amministrazione della giustizia;

    c) la polizia e la sicurezza pubblica;

    d) l'istruzione pubblica;

    e) la polizia sanitaria;

    f) le prigioni e gli altri luoghi di detenzione o relegazione;

    g) i rapporti con le autorità dipendenti da governi esteri che hanno possedimenti nel mar Rosso o nel golfo di Aden.

    Art. 9.

    Le attribuzioni del consigliere coloniale per le finanze e i lavori pubblici comprendono:

    a) l'amministrazione finanziaria, le dogane, le tasse e contribuzioni diverse;

    b) i lavori pubblici e la viabilità;

    c) i porti, la costruzione e la manutenzione dei medesimi, la sorveglianza delle spiagge, dei fari o segnali, l'iscrizione marittima, gli uffici di porto;

    d) le poste, i telegrafi e le ferrovie;

    e) le casse governative.

    Art. 10.

    Le attribuzioni del consigliere coloniale per l'agricoltura ed il commercio comprendono:

    a) il demanio pubblico;

    b) la direzione e l'incoraggiamento dell'agricoltura, delle industrie e del commercio;

    c) la sorveglianza delle strade carovaniere, il transito a traverso le differenti tribù;

    d) le relazioni con gli indigeni ed i loro capi, tanto all'interno che all'esterno della colonia, la scelta e conferma in ufficio dei sultani, naib, sceik, cadi, scium, kantibay, le trattative politiche con l'Etiopia.

    Art. 11.

    I tre consiglieri riuniti insieme e presieduti dal governatore costituiscono il consiglio del Governo.

    Art. 12.

    Questo consiglio è convocato dal governatore. Sono di sua competenza tutti gli affari più importanti che concernono la politica e l'amministrazione della colonia.

    Art. 13.

    Il consiglio coloniale delibera a pluralità di voti. In caso di parità prevale il voto del governatore.

    Nelle materie di grave interesse politico o amministrativo, il governatore può sospendere le deliberazioni del consiglio, riferendone al ministro degli affari esteri, il quale deciderà.

    Art. 14.

    Ogni disposizione anteriore contraria al presente decreto è abrogata.

    Art. 15.

    Il presente decreto avrà vigore a partire dalla sua data.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 1° gennaio 1890.

    UMBERTO

    Legge 1 luglio 1890, n. 7003. Che dà facoltà al Governo del Re di emanare alcune leggi nell'Eritrea.

    (GURI n. 180, 1 agosto 1890)

    UMBERTO I

    PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

    RE D'ITALIA.

    Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

    Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

    Art. 1. - È data facoltà al Governo del Re di emanare nell'Eritrea le leggi che regolino:

    a) Io stato personale degli indigeni e le loro relazioni di diritto privato;

    b) le condizioni della proprietà immobiliare;

    e) i rapporti di diritto fra italiani, stranieri ed indigeni;

    d) gli ordinamenti locali della giustizia, della polizia e dell'amministrazione finanziaria, civile e militare in quanto non importino una spesa a carico del bilancio generale dello Stato.

    Esso è pure autorizzato a pubblicare nella colonia le leggi civili e penali del Regno, con quelle modificazioni che crederà richieste dalle condizioni locali e che non riguardino lo stato personale e di famiglia dei cittadini italiani.

    Art. 2. - È data facoltà al Governo del Re:

    a) di concedere nell'Eritrea a privati ed a società, a scopo di colonizzazione agricola terreni demaniali o di qualsivoglia natura e di determinarne le condizioni purché vi sia espresso il patto di decadenza del concessionario nel caso di non adempimento degli obblighi imposti, e purché ogni singola concessione a chiunque fatta non comprenda estensioni di terreno superiori ad un massimo di diecimila ettari, e quando si tratti di società non si accordino diritti per un periodo di tempo che ecceda i cinquanta anni;

    b) di provvedere alle opere di pubblica utilità in quanto non importino pesa a carico del bilancio generale dello Stato;

    e) di decretare tasse ed imposte e dove sia opportuno per la condizione speciale dei luoghi e delle popolazioni sospenderne il pagamento per un tempo non superiore ad un decennio;

    d) di stipulare coi Sovrani o capi delle regioni finitime o pross1m1 ai possedimenti italiani convenzioni di amicizia e di commercio e stabilire con essi patti di buon vicinato per la sicurezza della Colonia.

    Art. 3. - Per l'esercizio delle facoltà concesse negli articoli 1 e 2 della presente legge, il Governo provvederà con decreti reali, sentito il consiglio di Stato.

    Art. 4. - Ogni anno, il Governo del Re presenterà al Parlamento una relazione per esporre i provvedimenti emanati, le concessioni fatte, lo sta o dei pubblici servizi, i rapporti della Colonia con le popolazioni e le convenzioni stipulate.

    In allegato al bilancio dello Stato verranno presentati ogni anno al Parlamento il bilancio preventivo della Colonia e il resoconto consuntivo dell'esercizio antecedente, col conto dei residui attivi e passivi, il conto di cassa e il conto dei debiti e dei crediti patrimoniali.

    Art. 5. - Il Governo del Re non potrà, senza la previa approvazione del Parlamento, contrarre mutui e accendere debiti, il cui servizio d'interessi o di rimborso sia a carico del bilancio coloniale, quando il rimborso totale oltrepassi il termine di cinque esercizi dalla data dell'impegno preso.

    Art. 6. - Le facoltà concesse al Governo del Re con la presente legge dureranno fino al 31 dicembre 1899.

    Art. 7. - Ogni disposizione generale o speciale contraria alla presente legge è abrogata.

    Art. 8. - La presente legge avrà vigore a partire dal giorno della sua pubblicazione.

    Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addì 1° luglio 1890.

    UMBERTO.

    Regio Decreto 29 settembre 1890, n. 7160. Concernente le facoltà che saranno esercitate direttamente dal Governatore civile e militare dell'Eritrea.

    (GURI n. 248, 22 ottobre 1890)

    UMBERTO I.

    per grazia di Dio e per volontà della Nazione

    RE D'ITALIA

    Visto il Nostro decreto del 1° gennaio 1890, n. 6592 (serie 3ª);

    Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro ad interim

    degli Affari Esteri;

    Udito il Consiglio dei Ministri;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Art. 1.

    Le facoltà di cui al comma d dell'articolo 10 del succitato decreto saranno esercitate direttamente dal Governatore civile e militare dell'Eritrea.

    Art. 2.

    Il presente decreto avrà vigore a partire dalla sua data.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Monza, addì 29 settembre 1890.

    UMBERTO.

    REGIO DECRETO 25 gennaio 1891, n. 37. Che dà un segretario generale per gli affari civili al governatore dell'Eritrea e istituisce un ufficio per la colonizzazione nella medesima.

    GU n.34 del 11-02-1891)

    UMBERTO I.

    per grazia di Dio e per volontà della Nazione

    RE D'ITALIA

    Visto il Nostro decreto del primo gennaio 1890, n. 6592 (serie 3ª)

    e la legge del primo luglio anno medesimo, n. 7003, (serie 3ª);

    Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro ad interim

    degli Affari Esteri;

    Udito il Consiglio dei Ministri;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Art. 1.

    Il Governatore dell'Eritrea avrà un segretario generale per gli affari civili;

    Art. 2.

    E' istituito nel Governo dell'Eritrea un ufficio per la colonizzazione;

    Art. 3.

    L'ufficio sopra detto della colonizzazione sarà affidato a Consigliere per l'agricoltura, il quale farà le proposte relative alle concessioni di terreni demaniali nei possedimenti italiani nel Mar Rosso.

    Art. 4.

    La direzione e l'incoraggiamento delle industrie e de commercio, la sorveglianza delle strade carovaniere, il transito a traverso le differenti tribu' e simili attribuzioni saranno affidate ad un

    ufficiale coloniale sotto la dipendenza del Governatore.

    Art. 5.

    Il presente decreto avrà vigore a partire dalla sua data.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

    sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 25 gennaio 1891.

    UMBERTO

    Regio Decreto 11 marzo 1891, n. 100. Che stabilisce la nomina d'una Commissione per provvedimenti disciplinari e amministrativi nella Colonia Eritrea.

    (GURI n.58, 11 marzo 1891)

    UMBERTO I.

    per grazia di Dio e per volontà della Nazione

    RE D'ITALIA

    Vista la legge 1° luglio 1890, che conferisce al Nostro Governo particolari poteri per l'Amministrazione della Colonia Eritrea;

    Visto il Nostro Decreto 1° gennaio 1890, num. 6592 (serie 2ª);

    Considerata la convenienza di provvedere, anche dal punto di vista amministrativo e disciplinare, all'accertamento ed alla repressione dei gravi fatti denunciati come avvenuti nella Colonia Eritrea;

    Ritenuta la necessità di stabilire nella Colonia medesima tale un ordinamento che, sotto ogni aspetto, presenti guarentigie assoluta di regolarità e sicurezza;

    Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio;

    Sentito il Consiglio dei Ministri;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Art. 1.

    Una Commissione da Noi nominata avrà l'incarico di esaminare e riconoscere, in relazione coi fatti denunciati, il contegno e gli atti dei funzionari governativi d'ogni grado e categoria.

    Art. 2.

    La Commissione stessa avrà pure l'incarico di indagare come abbiano avuto esplicazione i successivi ordinamenti della Colonia, con particolare riguardo alle guarentigie legislative, amministrative e contabili, acciocché se ne possa avere norma per un nuovo e completo ordinamento.

    Art. 3.

    La Commissione è investita, per espresso mandato, di tutti quei poteri che le occorrano per l'adempimento del suo ufficio, e che siano suscettibili di delegazione ministeriale.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 11 marzo 1891.

    UMBERTO

    Regio Decreto 25 settembre 1891, n. 573. Che abolisce il Consiglio di Governo nella Colonia Eritrea e sopprime la carica di Consigliere coloniale.

    (GURI n.237, 10 ottobre 1891)

    UMBERTO I.

    per grazia di Dio e per volontà della Nazione

    RE D'ITALIA

    Visti i Nostri decreti 1° gennaio 1890 n. 6592, (serie 3ª) 29 settembre 1890 n. 7160, (serie 3ª) e 25 gennaio 1891 n. 37, (serie 3ª) relativi alla Colonia Eritrea;

    Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro degli Affari esteri;

    Udito il Consiglio dei Ministri;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Art. 1.

    È abolito il Consiglio di Governo nella Colonia Eritrea e soppressa la carica di Consigliere Coloniale.

    Art. 2.

    Le attribuzioni specificate ai comma b e d dell'art. 8 del succitato decreto 1° gennaio 1890 n. 6592, (serie 3ª) sono deferite al Governatore, finché non sia provveduto altrimenti.

    Art. 3.

    Finché non sia altrimenti provveduto, la Direzione degli uffici Coloniali dell'Interno, Ragioneria, Genio Civile, Dogana, Posta e Telegrafo e Tesoreria resterà affidata a funzionari scelti di preferenza nelle amministrazioni dello Stato, e che dovranno essere di grado non maggiore di quello di segretario di 1ª classe.

    Art. 4.

    L'indennità locale percepita dai Capi degli uffici indicati nell'articolo precedente, in conformità del decreto 10 luglio 1890 n. 6997 (serie 3ª) sarà accresciuto di lire 600, ad ogni biennio che essi resterranno in servizio, in modo però che l'emolumento loro totale, compreso lo stipendio, non superi mai la somma di lire 7,500.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Monza addì 25 settembre 1891.

    UMBERTO

    Regio Decreto 1 ottobre 1891, n. 583. Che concerne il governo della Colonia Eritrea, ed approva le norme per regolare le relazioni fra i funzionari ad essa preposti.

    (GURI n.245, 20 ottobre 1891)

    UMBERTO I.

    per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

    Visto il nostro decreto 1° gennaio 1890 n. 6592 (serie 3ª) relativo alla colonia Eritrea;

    Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro degli affari esteri, d'accordo coi Ministri della guerra e della marina;

    Udito il Consiglio dei Ministri;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Art. 1.

    Le funzioni civili e militari affidate col decreto sopracitato al governatore potranno attribuirsi a due funzionari distinti, uno dei quali sarà il governatore civile della colonia e l'altro il comandante delle regie truppe, il servizio marittimo restando affidato al comandante locale di marina.

    Art. 2.

    Sono approvate le norme annesse al presente decreto che regoleranno in tal caso le relazioni fra il governatore civile, il comandante delle truppe d'Africa ed il comandante locale marittimo.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Monza, addì 1° ottobre 1891.

    UMBERTO.

    Norme per regolare le relazioni fra il governatore civile, il comandante delle RR. truppe d'Africa ed il comandante locale di marina.

    I.

    La direzione della politica è attribuzione esclusiva del governatore civile. Tutto ciò che si riferisce alla politica, formerà soltanto oggetto di corrispondenza fra il governatore ed il Ministero degli affari esteri. Il comandante delle RR. truppe dipende direttamente dal governatore per quanto concerne l'impiego delle truppe a scopo politico. In questo caso peraltro la condotta delle operazioni militari è devoluta esclusivamente al comandante delle RR. truppe. Lo stesso dicasi per il comandante locale marittimo.

    II.

    Per ciò che concerne l'istruzione, la disciplina ed i servizi tecnici ed amministrativi delle truppe il comandante dipende direttamente dal Ministero della guerra e tiene con esso la corrispondenza necessaria. Analogamente si regola il comandante militare marittimo verso il Ministero della marina.

    III.

    Per la parte disciplinare ed amministrativa il comandante delle truppe ha le stesse attribuzioni dei comandanti di divisione in Italia, e durante il tempo in cui fosse dichiarato lo stato di guerra egli avrà gli attributi e le facoltà, deferitegli in simili casi dal codice penale per l'esercito e dalle leggi e regolamenti militari.

    IV.

    La dislocazione delle truppe e delle bande assoldate, fissata in base alle esigenze della difesa e della sicurezza della colonia, non può essere modificata se non di pieno accordo fra il governatore civile ed il comandante militare.

    V.

    Le autorità militari non avranno ingerenza nei servizi civili e politici, eccezione fatta per quelle speciali attribuzioni che il governatore civile delega agli ufficiali residenti presso le tribù protette, oppure ai comandanti di presidio, le quali attribuzioni dovranno essere determinate con decreto del governatore stesso. Solo pel disimpegno di queste attribuzioni gli ufficiali residenti ed i comandanti di presidio corrisponderanno direttamente col governatore.

    VI.

    Vi sarà un unico ufficio informazioni nella colonia e dipenderà unicamente dal governatore. È stretto dovere di tutte le autorità militari della colonia di coadiuvare in questo importante servizio l'autorità civile; ma le autorità militari dovranno peraltro fare capo al comandante delle regie truppe, al quale solo spetta di corrispondere col governatore civile.

    VII.

    L'arma dei carabinieri reali ha verso il governatore civile e verso il comandante delle regie truppe la stessa dipendenza che ha l'arma medesima in Italia verso i Ministeri dell'interno e della guerra.

    VIII.

    Il servizio ferroviario e quello telegrafico nell'interno della colonia come che esercitati da militari, dipendono dal comandante delle regie truppe; ma il governo civile si varrà dell'uno e dell'altro in quella misura che crede e con quelle modalità che saranno combinate fra le due autorità.

    IX.

    Il comandante delle regie truppe aderirà nei limiti del possibile a far concorrere e favore della colonia, quando vi sia assoluta necessità e non si possa in altro modo provvedere, i servizi militari, sanitari, veterinari e farmaceutici, ma a condizione che siffatte concessioni non abbia a risentirne alcun onere finanziario l'amministrazione della guerra.

    Visto, d'ordine di S. M.

    Di Rudinì.

    Pelloux.

    S. De Saint-Bon.

    Regio Decreto 10 marzo 1892, n. 87. Che determina le attribuzioni del governatore civile dell'Eritrea.

    (GURI n. 70, 23 marzo 1892)

    UMBERTO I.

    per grazia di Dio e per volontà della Nazione

    RE D'ITALIA

    Visti i Nostri decreti 1° gennaio 1890 n. 6592 e 1° ottobre 1891 n. 583;

    Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro degli affari esteri, d'accordo coi Ministri della guerra e della marina;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

    Udito il Consiglio dei Ministri;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Art. 1.

    Il governatore civile dell'Eritrea rappresenterà nella colonia il Governo centrale, e quindi i vari Dicasteri, ed avrà da questi delegate le facoltà che possono delegarsi, giusta apposite istruzioni che saranno emanate dai singoli Ministeri d'accordo con quello degli affari esteri.

    Art. 2.

    Il governatore civile dell'Eritrea, allorquando sarà un ufficiale generale o superiore del regio esercito in attività di servizio, dovrà sorvegliare la disciplina, l'istruzione e l'amministrazione delle truppe.

    E comandante delle truppe corrisponderà direttamente col Ministero della guerra, ma la corrispondenza fra il Ministero della guerra ed il comandante delle truppe e viceversa dovrà sempre passare pel tramite del Governatore.

    Il governatore potrà pure corrispondere direttamente col Ministero della guerra.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 10 marzo 1892.

    UMBERTO

    Regio Decreto 5 maggio 1892, n. 270. Che concerne l'applicazione delle leggi del regno nella colonia Eritrea

    (GURI n. 144, 20 giugno 1892)

    UMBERTO I

    per grazia di Dio e per volontà della Nazione

    RE D'ITALIA

    Vista la legge 1.° luglio 1890, n. 7003, relativa all'applicazione delle leggi del regno nella Colonia Eritrea;

    Sulla proposta del presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri;

    Udito il parere del Consiglio di Stato;

    Udito il Consiglio dei Ministri,

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Art. 1.

    La Colonia Eritrea si distingue in Distretto di Massaua e territori dipendenti.

    Il Distretto comprende Massaua, il Serraglio, Abd el Kader, Gherar, Taulud, i villaggi di Otumlo e Moncullo, nonché il territorio interposto.

    Quando non sia detto esplicitamente il contrario, le leggi che nell'avvenire si promulgheranno per la Colonia, avranno effetto nel solo Distretto di Massaua.

    Art. 2,

    Continueranno ad aver vigore le norme legislative e le consuetudini vigenti, i decreti e le ordinanze pubblicati durante il periodo dello stato di guerra nella Colonia e quelli pubblicati dopo la cessazione di esso, fino a che ed in quanto non provvederanno le nuove leggi che saranno promulgate.

    Art. 3.

    Quando non sia altrimenti disposto, le leggi promulgate per la Colonia di vengono obbligatorie nel Distretto quindici giorni dopo che esse siano pubblicate a Massaua.

    Art. 4.

    La legge non dispone che per l'avvenire. Essa non ha effetto retroattivo.

    Art. 5.

    Le leggi saranno pubblicate in lingua italiana con la traduzione in arabo, e, quando riguardino territori dell'altipiano etiopico, in amarico; ma non potrà, in caso di non concordanza fra i vari testi, essere invocato altro testo che l'italiano.

    La traduzione sarà fatta dall'interpetre del governatore e sarà verificata dall'interprete del funzionario giudiziario più elevato della Colonia; e, qualora i due interpreti, discordino, sarà definitivamente corretta da un interpetre scelto d'accordo dai due. Ogni interprete, prima d'imprendere la versione di una legge, giurerà secondo il rito della sua religione, o prometterà, se la religione sua gl'impedisca giurare, di non alterare il senso del testo dato dal legislatore.

    Art. 6.

    Nell'applicare la legge non le si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.

    Qualora una questione non si possa decidere con una precisa disposizione delle leggi promulgate nella Colonia, o nel territorio, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.

    Ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà, per le controversie fra italiani ed indigeni, in materia civile o commerciale, secondo le leggi, i decreti, la giurisprudenza del Regno d'Italia; per le controversie fra indigeni musulmani o fra indigeni musulmani e cristiani, secondo equità e rispettando le consuetudini.

    Art. 7.

    Le quistioni relative allo stato ed alla capacità delle persone ed allo statuto matrimoniale, ai diritti di successione naturale o testamentaria, alle tutele e curatele, restano di competenza del giudice dello statuto personale.

    Quando, in una istanza, si sollevi una eccezione di tal natura, il giudice, se a lui non competa la conoscenza di quello statuto personale, rinvierà le parti avanti ai magistrati competenti, fissando un termine per procurarne la risoluzione.

    Tutte le questioni di rivendicazione di proprietà religiose o di Opere Pie musulmane, spettano al giudice musulmano, ma non per questioni di possesso legale.

    Art. 8.

    I beni mobili sono soggetti alla legge della Nazione del proprietario, salvo le contrarie disposizioni della legge del paese nel quale si trovano.

    I beni immobili sono soggetti alla legge del luogo dove sono situati.

    Le successioni legittime e testamentarie però, sia quanto all'ordine di succedere, sia circa la misura dei diritti successori e la intrinseca validità delle disposizioni, sono regolate dalla legge nazionale delle persone, della cui eredità si tratta, di qualunque natura siano i beni ed in qualunque paese si trovino.

    Art. 9.

    Le forme estrinseche degli atti tra vivi e di ultima volontà sono determinate dalla legge del luogo in cui sono fatti. E però in facoltà dei disponenti o contraenti di seguire le forme della loro legge nazionale, purché questa sia comune a tutte le parti.

    La sostanza e gli effetti delle donazioni e delle disposizioni di ultima volontà si reputano regolati dalla legge nazionale dei disponenti.

    La sostanza e gli effetti delle obbligazioni si reputano regolati dalla legge del luogo in cui gli atti furono fatti, e, se i contraenti stranieri appartengono ad una stessa Nazione, dalla loro legge nazionale. È salva in ogni caso la dimostrazione di diversa volontà.

    Art. 10.

    La competenza e le forme dei procedimenti sono regolate dalla legge del luogo in cui segue il giudizio.

    I mezzi di prova delle obbligazioni sono determinati dalla legge del luogo in cui l'atto fu fatto.

    Le sentenze pronunziate da Autorità straniere nelle materie civili avranno esecuzione nella Colonia quando, salvo speciale convenzione internazionale, l'esecuzione sia promossa, con la presentazione da parte dell'interessato o in via diplomatica, della sentenza in forma autentica, e questa si dichiari esecutiva dal gran giudice della Colonia, o dal magistrato più elevato in grado fra i residenti, premesso un giudizio di deliberazione che potrà essere promosso con citazione in via sommaria degli interessati o senza.

    Ammessa l'esecuzione, i modi di essa sono regolati dalla legge del luogo in cui si procede.

    Art. 11.

    I,e leggi penali e di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nella Colonia o nel territorio di essa dove furono promulgate. Ma nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge promulgata nella Colonia, né con pene che da essa non sieno stabilite.

    Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato; e nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisca reato; e, se vi sia stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali; e, se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sieno diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato.

    Art. 12.

    L'indigeno, o lo straniero, che abbia commesso in territorio estero un delitto contro la pace e l'ordine pubblico della Colonia, o di falsità nelle monete coloniali, è punito secondo la legge della Colonia ed è giudicato dai magistrati di essa.

    Art. 13.

    Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero e le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive della Colonia che concernano le persone, i beni o gli atti, né alle leggi riguardanti l'ordine pubblico e il buon costume.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 5 maggio 1892.

    UMBERTO.

    Regio Decreto 8 dicembre 1892, n. 747. Sull'ordinamento della pubblica sicurezza nella Colonia Eritrea.

    (GURI n.6, 9 gennaio 1893)

    UMBERTO I.

    per grazia di Dio e per volontà della Nazione

    RE D'ITALIA

    Vista la legge 1° luglio 1890, relativa all'applicazione delle leggi nella colonia Eritrea;

    Visto il Regio Decreto 5 maggio 1892 n. 270;

    Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

    Udito il parere del Consiglio di Stato;

    Udito il Consiglio dei Ministri;

    Allo scopo di provvedere all'ordinamento della pubblica sicurezza nell'Eritrea, così nel distretto di Massaua, come nei territori dipendenti;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Capo I. - Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici.

    Art. 1.

    I cittadini italiani nella colonia e gli stranieri in essa residenti possono radunarsi pacificamente senz'armi; ma i promotori di qualsiasi riunione in luogo pubblico, od aperto al pubblico, devono tre giorni innanzi, darne avviso al governatore, il quale può, per motivi d'ordine pubblico, proibirla.

    In mancanza del prescritto avviso i promotori di essa sono puniti con la multa sino a lire 200 e se la riunione avvenne in onta alla proibizione si aggiungerà alla multa, l'arresto sino a due mesi.

    Le riunioni non autorizzate saranno disciolte nel modo indicato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

    Art. 2.

    Qualora in riunioni od assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, si emettano manifestazioni, o grida sediziose, contro il governo locale o contro il governo centrale, ovvero avvengano delitti, l'ufficiale o il sott'ufficiale dei carabinieri reali presente al fatto, ne ordina lo scioglimento con tre distinte e formali intimazioni, precedute ognuna da uno squillo di tromba.

    Art. 3.

    Ove tali intimazioni restino senza effetto si procede allo scioglimento della riunione o dell'assembramento con la forza; le persone che rifiutino obbedienza sono arrestate e punite col carcere sino ad un mese e con la multa da lire 20 a 300.

    Art. 4.

    Le grida o manifestazioni sediziose, ove non costituiscano delitti cui è comminata la pena maggiore, sono punibili col carcere da 1 a 3 mesi, oltre l'espulsione riservata al governatore.

    Art. 5.

    Nessuno può dare accademie, feste da ballo e neppure qualsivoglia spettacolo, o trattenimento, o fiera in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza.

    La licenza data può venire revocata e lo spettacolo o trattenimento può essere sospeso in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico.

    I contravventori incorrono nella multa da lire 10 a 100; e quando lo spettacolo ed il trattenimento abbia avuto luogo contro il divieto dell'autorità, incorrono nel carcere sino a 15 giorni e si aggiunge la multa da lire 50 a lire 300.

    Capo II. - Degli esercizi pubblici.

    Art. 6.

    Non possono aprirsi senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, alberghi, locande, trattorie, osterie, caffè, né altri esercizi nei quali si vendano al minuto, o si consumino vino, birra, liquori ed altre bevande; né sale pubbliche per bigliardi, o per altri giuochi leciti; né stabilimenti di bagni.

    I contravventori sono puniti con la multa da lire 20 a 300. In caso di recidiva o se fuvvi rifiuto della licenza, alla multa non inferiore a lire 50, si aggiunge il carcere fino ad un mese.

    Art. 7.

    La licenza è negata a chi ha subita una condanna penale; a chi non può validamente obbligarsi secondo la legislazione civile e commerciale vigente della colonia, ed è revocata a chi venga in seguito a trovarsi in consimili condizioni.

    La licenza è sospesa ovvero revocata quando nel locale o nei locali dell'esercizio, sieno avvenuti disordini, quando sieno divenuti ritrovi di persone pregiudicate, quando in essi ovvero nei locali comunicanti siasi rifiutato l'accesso all'autorità di pubblica sicurezza, la quale ha diritto d'entrarvi in qualunque ora.

    La licenza è rifiutata pure quando nella località prescelta diventi soverchio il numero di consimili esercizi.

    Art. 8.

    La licenza è personale, e non può essere ceduta; ma si può condurre l'esercizio valendosi di interposta persona, purché essa non si trovi nel novero di quelle di cui all'articolo precedente, e purché se ne informi l'autorità di pubblica sicurezza.

    L'esercizio non può essere trasferito se non previa autorizzazione.

    Art. 9.

    Non è permesso affittare camere od appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede senza preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza. Questa vieta tale esercizio, quando il dichiarante si trovi nel novero delle persone di cui all'art. 7, o incorra nei casi di revoca di cui all'articolo stesso.

    I contravventori sono puniti con la multa da lire 20 a lire 500 alla quale, in caso di recidiva, si aggiunge il carcere sino a 3 mesi.

    Ove l'industria venga esercitata contro il divieto della autorità la pena è della multa da lire 50 a lire 500 e del carcere da 1 a 3 mesi.

    Art. 10.

    Gli albergatori, o locandieri, e coloro che danno alloggio per mercede devono tenere un registro delle persone alloggiate e notificare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza gli arrivi e le partenze delle dette persone.

    I contravventori incorrono nella multa sino a lire 50 ed in caso di recidiva, in quella da lire 20 a 200.

    Art. 11.

    L'orario dell'apertura e chiusura degli esercizi, di cui all'art. 6, è stabilito dall'autorità di pubblica sicurezza. Gli esercenti devono tenere acceso un lume alla porta principale dello stabilimento, dall'imbrunire alla chiusura dell'esercizio.

    In ogni esercizio deve essere esposta una tabella contenente gli articoli del presente decreto, relativi agli esercizi pubblici.

    Art. 12.

    Non possono aprirsi ed esercitarsi agenzie di prestiti sopra pegno, né agenzie pubbliche di affari, né l'ufficio di sensale, senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, la quale non la concede a chi non le risulti di buona condotta, e può negarla o revocarla per scopo di moralità.

    I contravventori sono puniti con la multa fino a lire 300, alla quale, in caso di recidiva, si aggiunge il carcere sino ad 1 mese. E se preesisteva divieto, sono puniti con la multa da lire 50 a 500 e col carcere sino ad 1 mese.

    Capo III - Della stampa.

    Art. 13.

    Nessuno può esercitare l'arte tipografica, litografica od altra affine, senza preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza, cui deve essere notificato il luogo dell'esercizio ed il nome del proprietario, o di chi lo rappresenta e del pari deve essere notificato ogni cambiamento di località o di persona.

    Il contravventore è punito con la multa da lire 100 a lire 500.

    Art. 14.

    Nessun stampato, o manoscritto, o litografia, o disegno, può essere affisso o distribuito al pubblico, né può essere venduto per le vie, o in pubblici negozi od esercizi se l'autorità di pubblica sicurezza non ne abbia data licenza.

    Sono esclusi da questa prescrizione i fascicoli, o volumi che abbiano più di 20 facciate di testo, purché non periodici, e gli stampati o manoscritti delle pubbliche amministrazioni, o relativi ad affari commerciali od a vendite e locazioni.

    I contravventori sono puniti con la multa sino a lire 50. Se si tratti di stampati, o manoscritti, o litografie, o disegni, dei quali l'autorità abbia ordinato il sequestro o proibita la vendita, o che siano stati già oggetto di condanna nella colonia, la pena è del carcere sino ad un mese e della multa da lire 50 a 500.

    Art. 15.

    Ogni stampato deve indicare il luogo, la officina e l'anno nel quale fu impresso e il nome dello stampatore. L'indicazione del nome dell'autore è obbligatoria salvo nei periodici, nei quali l'editore è responsabile degli articoli non firmati, quando l'autore non sia altrimenti conosciuto.

    Ogni stampato non avente le indicazioni prescritte nell'alinea precedente è considerato clandestino e chi lo pone in vendita, o in distribuzione, è punito con la multa da lire 100 a 300.

    Art. 16.

    Ogni stampatore deve presentare al pubblico ministero ed all'autorità di pubblica sicurezza la prima copia di qualsiasi stampato eseguito nella propria officina.

    I giornali non possono essere messi in circolazione se non due ore dopo il momento della presentazione.

    I contravventori sono puniti con la multa da lire 50 a 500.

    Art. 17.

    Qualunque cittadino italiano, il quale sia maggiorenne, goda l'esercizio dei diritti civili, e non abbia mai riportato condanne, può pubblicare un giornale, o scritto periodico, purché notifichi al governo della colonia 3 giorni prima della pubblicazione il titolo del giornale con la dichiarazione che egli ne è l'editore responsabile, e produca i documenti dimostranti che egli è nelle condizioni da questo articolo richieste e che possiede beni immobili nella colonia di un valore non inferiore a 10,000 lire.

    Venendo a mancare nell'editore responsabile una qualsiasi delle condizioni sopra indicate, cessa il diritto alla pubblicazione.

    I contravventori sono puniti col carcere da 1 a 6 mesi e colla multa da lire 100 a 500.

    Art. 18.

    L'azione penale per reati di stampa, viene esercitata contro l'autore, contro l'editore responsabile e contro lo stampatore in modo che l'uno è sempre tenuto in sussidio dell'altro; salvo il disposto dell'art. 17 per le pene pecuniarie e spese di giudizio, nel caso di giornali, o periodici.

    Art. 19.

    L'editore responsabile indicato nell'art. 17 è obbligato ad inserire non più tardi della seconda pubblicazione, successiva al giorno in cui le ha ricevute, le risposte delle persone nominate e indicate nelle sue pubblicazioni.

    L'inserzione deve essere intiera e gratuita; ma se la risposta eccede il doppio dell'articolo che le diede origine l'eccedente deve essere pagato al prezzo stabilito per gli annunzi del giornale.

    Il rifiuto, o la tardanza a pubblicare le dette risposte sono puniti con una multa non minore di lire 100 e non maggiore di lire 1000.

    La risposta non toglie il diritto a promuovere l'azione penale.

    Art. 20.

    Qualsiasi condanna definitiva dell'editore responsabile per reato mediante il giornale periodico, dà luogo alla sospensione di questo per un mese, se altra maggior pena non è comminata.

    Trascorso il tempo della sospensione il giornale o periodico può riprendere le proprie pubblicazioni con altro editore responsabile.

    Nel primo numero del giornale o periodico, pubblicato dopo la sospensione, deve essere stampata la sentenza di condanna.

    La pubblicazione del giornale o periodico durante la sospensione, è punita con multa da lire 100 a lire 300 e con la soppressione del giornale.

    La mancata pubblicazione della sentenza di condanna a norma del 2° alinea del presente articolo, è punita con la multa da lire 100 a 300 e con una nuova sospensione di un mese.

    Art. 21.

    È vietato ai giornali e ad altre pubblicazioni nella colonia:

    a) dare notizie intorno alla forza, ai movimenti, alla sede delle truppe, o bande in servizio nella colonia, o trattare intorno al loro armamento, vitto, equipaggiamento, nonché intorno agli aumenti

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