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Le colonie africane Una raccolta delle norme fasciste sull'ordinamento coloniale fino al 1935
Le colonie africane Una raccolta delle norme fasciste sull'ordinamento coloniale fino al 1935
Le colonie africane Una raccolta delle norme fasciste sull'ordinamento coloniale fino al 1935
E-book1.274 pagine15 ore

Le colonie africane Una raccolta delle norme fasciste sull'ordinamento coloniale fino al 1935

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Questo volume raccoglie le norme emesse dall’avvento al potere del fascismo fino al 1935, l’anno dell’inizio della guerra con l’Abissinia, riguardanti le colonie italiane in Africa (Eritrea, Libia e Somalia). Le norme, ordinate in ordine cronologico, riguarda la parte organizzativa e istituzionale delle colonie (ordinamenti giuridici, amministrativi, istituzionali, militari, doganali e simili, norme che regolano le istituzioni delle popolazioni autoctone, le scuole), non le norme daziarie, i regolamenti su attività economiche specifiche e simili.
LinguaItaliano
Data di uscita28 apr 2021
ISBN9791220297936
Le colonie africane Una raccolta delle norme fasciste sull'ordinamento coloniale fino al 1935

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    Le colonie africane Una raccolta delle norme fasciste sull'ordinamento coloniale fino al 1935 - Mirko Riazzoli

    Le colonie africane

    Una raccolta delle norme fasciste sull'ordinamento coloniale fino al 1935

    Introduzione

    Questo volume raccoglie le norme emesse dall’avvento al potere del fascismo fino al 1935, l’anno dell’inizio della guerra con l’Abissinia, riguardanti le colonie italiane in Africa (Eritrea, Libia e Somalia).

    Le norme, ordinate in ordine cronologico, riguarda la parte organizzativa e istituzionale delle colonie (ordinamenti giuridici, amministrativi, istituzionali, militari, doganali e simili, norme che regolano le istituzioni delle popolazioni autoctone, le scuole), non le norme daziarie, i regolamenti su attività economiche specifiche e simili.

    Regio Decreto 31 dicembre 1922, n. 1817. Che sopprime il Consiglio coloniale ed il Comitato superiore amministrativo ed istituisce in loro vece, presso il Ministero delle colonie, a decorrere dal 1° gennaio 1923, un Consiglio superiore coloniale.

    (GURI n. 19, 24 gennaio 1923)

    VITTORIO EMANUELE III

    per grazia di Dio e per volontà della Nazione

    RE D'ITALIA

    Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce al Governo del Re pieni poteri per la riforma della pubblica Amministrazione;

    Viste le leggi 24 maggio 1903, n. 205 e 5 aprile 1908 n. 161 con le quali venne istituito un Consiglio coloniale per gli affari riguardanti l'Eritrea e la Somalia;

    Visto il R. decreto 11 gennaio 1914, n 151, relativo alla istituzione di un Comitato superiore amministrativo, per gli affari riguardanti la Tripolitania e la Cirenaica;

    Sentito il Consiglio dei ministri;

    Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Art. 1.

    A decorrere dal 1° gennaio 1923 sono soppressi il Consiglio coloniale ed il Comitato superiore amministrativo e le loro attribuzioni, stabilite dalle disposizioni vigenti sono demandate ad un Consiglio superiore coloniale, che viene istituito presso il Ministero delle colonie in sostituzione dei due consessi predetti.

    Art. 2.

    Il Consiglio superiore coloniale è così composto:

    1° del sottosegretario di Stato alle colonie, che lo presiede;

    2º di quattro rappresentanti del Parlamento, eletti, due per ciascuna, dalle assemblee legislative nel proprio seno;

    3º di due membri del Consiglio di Stato;

    4° di un membro della Corte dei conti;

    5º di un rappresentante dell'avvocatura generale erariale;

    6º di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

    7° di un rappresentante del Ministero degli affari esteri e di uno del Ministero delle finanze;

    8° dei due direttori generali e del capo dell'ufficio speciale studi e propaganda del Ministero delle colonie;

    9° di quattro esperti, estranei all'Amministrazione, liberamente scelti dal Ministro delle colonie, che li propone alla nomina Regia.

    I componenti di cui nei numeri 2°, 3°, 4º, 5º, 6º, 7º, e 9º, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

    I rappresentanti della Camera dei deputati continueranno a far parte del Consiglio, anche se cesseranno dal mandato politico, fino alla scadenza della nomina.

    I componenti di cui ai nn. 3°, 4°, 5°, 6º, 7º e 9° sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro delle colonie;

    Con suo decreto il Ministro designa i funzionari che adempiono alle mansioni di segretario del Consiglio superiore coloniale, scegliendoli nel personale amministrativo del Ministro delle colonie, in numero non maggiore di due.

    Art. 3.

    Sarà sentito il parere del Consiglio superiore coloniale anche sui provvedimenti che il Governo del Re è autorizzato a prendere per il disposto del R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247.

    Art. 4.

    È applicabile, per il funzionamento del Consiglio superiore coloniale, la disposizione di cui all'art. 7 del R. decreto 11 gennaio 1914.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 31 dicembre 1922.

    VITTORIO EMANUELE

    Regio Decreto 25 gennaio 1923, n. 386. Concernente l'Amministrazione delle isole in Egeo.

    (GURI n.79, 4 aprile 1923)

    VITTORIO EMANUELE III

    grazia di Dio e per volontà della Nazione

    RE D'ITALIA

    Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

    Sentito il Consiglio dei ministri;

    Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato ad interim per gli affari esteri, di concerto con quello delle finanze;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Art. 1.

    Per l'Amministrazione delle Isole in Egeo, il Governatore di esse ha facoltà' di servirsi di personale comandato dalle Amministrazioni dello Stato, il quale sarà posto a disposizione di quel Governo per un periodo di un quadriennio, salvo conferma.

    La designazione di tale personale viene fatta dal Governatore sopra elenchi compilati dall'Amministrazione interessata tra impiegati che ne facciano domanda, o in mancanza scelti di autorità.

    Art. 2.

    Gli impiegati delle varie amministrazioni dello Stato destinati nelle Isole Egee conserveranno il posto rispettivo di anzianità nei ruoli organici delle Amministrazioni cui appartengono.

    Godranno, pur rimanendo nelle Isole, dei vantaggi di carriera che dalle rispettive amministrazioni loro siano fatti, e saranno in ogni caso promossi secondo le norme di legge senza pero' essere esonerati dalle prove e dagli esami eventualmente prescritti dalle disposizioni che regolano le rispettive loro carriere.

    Art. 3.

    Annualmente, o quando gli impiegati delle varie Amministrazioni cessino dal servizio nelle Isole, il Governatore compilerà' per ciascuno di essi un rapporto informativo sul modo come ha disimpegnato le proprie attribuzioni. Detto rapporto, viene, pel tramite del Ministero degli affari esteri, trasmesso all'Amministrazione alla quale appartiene il funzionario, per essere allegato tra i documenti personali.

    Art. 4.

    Quando il Governatore creda disporre il richiamo in patria degli impiegati destinati nelle Isole da' notizia di tale provvedimento alle Amministrazioni cui essi appartengono, stabilendo il termine dal quale cessa la loro dipendenza dal Governo delle Isole.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì' 25 gennaio 1923.

    VITTORIO EMANUELE

    Regio Decreto 25 marzo 1923, n. 770. Che estende nella Tripolitania e nella Cirenaica le disposizioni del R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, sulla istituzione di una milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

    (GURI n.90, 17 aprile 1923)

    VITTORIO EMANUELE III

    per grazia di Dio e per volontà della Nazione

    RE D'ITALIA

    Visto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, col quale è istituita una milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

    Vista la legge 6 luglio 1912, n 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

    Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289;

    Sentito il Consiglio dei ministri;

    Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le colonie;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Articolo unico.

    Sono estese in quanto applicabili, nella Tripolitania e nella Cirenaica, le disposizioni di cui al R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, col quale è istituita una milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

    VITTORIO EMANUELE.

    Regio Decreto 27 agosto 1923, n. 2484, Norme sull'ordinamento giudiziario della Cirenaica.

    (GURI n.281, 30 novembre 1923)

    VITTORIO EMANUELE III

    CHIAMA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

    RE D'ITALIA

    Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

    Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, ed il decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938;

    Visto il R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica;

    Viste le norme sull'ordinamento giudiziario della Cirenaica approvate da quel Parlamento;

    Sentito il Consiglio dei Ministri;

    Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Art. 1.

    Sono approvate le unite norme sull'ordinamento giudiziario della Cirenaica viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

    Art. 2.

    È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

    Art. 3.

    Con decreto del Ministro delle colonie, su proposta del Governatore, saranno coordinate in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, e delle norme complementari all'ordinamento stesso approvate con decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938; apportandovi le modificazioni a tal fine necessarie.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1923.

    VITTORIO EMANUELE.

    Norme sull'ordinamento giudiziario della Cirenaica.

    TITOLO I. Giurisdizione ordinaria.

    Art. 1.

    Per tutte le cause civili e penali di competenza del Tribunale per gli indigeni, giudica il Tribunale regionale.

    Nei giudizi penali che non siano di competenza del giudice unico, il Tribunale regionale composto del magistrato di carriera, che lo presiede, e di due assessori cittadini italiani, i quali giudicano con voto deliberativo.

    Art. 2.

    Gli assessori sono prescelti fra i cittadini residenti nella sede del Tribunale di riconosciuta ineccepibile rettitudine, di sufficiente capacità e di età non inferiore ai 30 anni.

    Vengono proposti al principio di ogni anno da una Commissione costituita dal giudice regionale che la presiede, dal rappresentante del pubblico ministero o da un suo delegato, da un rappresentante del Commissario di Governo, dal Cadì locale, dal Mufti o da un notabile nominato d'accordo fra il Commissario di Governo e il Cadì, dal presidente del Tribunale rabbinico o da un notabile israelita designato dal Commissario di Governo e dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati o dal più anziano degli avvocati esercenti presso il Tribunale o la Sezione.

    La scelta degli assessori musulmani sarà fatta dalla Commissione in base a liste presentate dagli Imam e dai Muchtar rionali.

    La nomina è fatta dal Governatore il quale, con suo decreto, determina l'indennità giornaliera spettante agli assessori per ogni udienza a cui intervengono.

    Art. 3.

    Nella scelta degli assessori il giudice dovrà tenere opportuno conto della razza, della religione e del ceto sociale degl'imputati.

    Art. 4.

    La redazione della sentenza spetta al presidente.

    Il dispositivo dovrà essere-esteso per intero prima della pronunzia della sentenza e dovrà portare le firme degli assessori.

    Art. 5.

    L'autorità giudiziaria ordinaria, in determinate contingenze e limitatamente alle cause civili vertenti fra musulmanni o fra israeliti, ha facoltà, di rinviare le parti, se consenzienti, per atti istruttori od anche per il giudizio, alla giurisdizione sciaraitica o rabbinica.

    Art. 6.

    Sono soppressi i collegi di conciliatura per musulmani istituiti con decreto Luogotenenziale 3 dicembre 1915, n. 1895. La loro competenza, elevata fino a L. 1000, è deferita ai Cadì come è

    disposto al 4° comma dell'art. 14 del presente ordinamento.

    Art. 7.

    Il giudice regionale, oltre alla facoltà conferitagli dall'articolo 19 prima parte del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, esercita tutte le funzioni che i codici vigenti assegnano al pretore.

    Egli, pertanto nei limiti della competenza del pretore, riceve le denunzie, provvede alle istruttorie, procede ai giudizi senza intervento del pubblico ministero e compie gli atti inerenti a tale funzione.

    Nei tribunali nei quali sono assegnati più giudici regionali il presidente della Corte di appello su proposta del presidente del Tribunale, sentito il pubblico ministero, al principio di ciascun anno può dare incarico ad un giudice regionale di esercitare le funzioni di pretore.

    È applicabile il disposto dell'art. 6 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, alle sentenze appellabili pronunziate dal giudice regionale colle funzioni di pretore.

    Art. 8.

    Nei giudizi penali avanti al Tribunale regionale l'intervento del pubblico ministero è sempre facoltativo.

    Art. 9.

    L'autorità giudiziaria, nei giudizi penali, quando vi siano imputati presenti ed altri contumaci, ha facoltà, non oltre l'apertura del dibattimento, di ordinare lo stralcio della causa riguardanti i contumaci e procedere al giudizio degli imputati presenti; la stessa autorità dopo la pubblicazione della sentenza in confronto degl'imputati presenti può pronunciare in Camera di consiglio senz'altro sentenza contro i contumaci.

    In tale caso il condannato, ove la pena inflitta non sia prescritta o altrimenti estinta, ha diritto al rinnovamento del dibattimento nelle forme ordinarie, costituendosi alle autorità.

    Art. 10.

    I giudizi d'appello da sentenze di condanna pronunziate dai Tribunali o dalle Sezioni della Cirenaica a carico di detenuti si svolgono di regola senza la presenza dell'imputato, salvo che l'imputato o il pubblico ministero presso la Corte d'appello non abbiano richiesta la comparizione personale, oppure si sia costituita la parte civile e la comparizione sia stata ordinata d'ufficio dal presidente della Corte.

    In ogni caso sarà comunicata la data di dibattimento.

    Art. 11.

    Le sentenze penali di condanna pronunziate dal giudice singolo, sono appellabili secondo le norme dell'art. 477 del Codice di procedura penale.

    Art. 12.

    Il giudice, qualora concorrano speciali motivi inerenti alle condizioni locali, può, nell'applicare la pena, scendere al disotto del minimo fissato dalla legge per il reato commesso, purché non si tratti d'imputato che sia recidivo.

    Art. 13.

    La facoltà dell'oblazione a senso dell'art. 53 del decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938, è ammessa anche per i reati di competenza del pretore punibili fino a L. 300 di pena pecuniaria e pel caso previsto dal decreto Governatoriale 15 gennaio 1916.

    TITOLO II Giurisdizioni speciali.

    Capo I. Del Tribunale sciaraitico.

    Art. 14.

    Il Tribunale della Sciaria conosce di tutte le controversie fra musulmani in materia di statuto personale, diritto di famiglia, diritto successorio, pratiche religiose, salvo alle parti consenzienti la facoltà di cui all'art. 27 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289.

    Saranno pure di competenza dei Tribunali sciaraitici le controversie relative alla validità della costituzione dei «waqf», alla loro amministrazione e sorveglianza e all'interpretazione e applicazione degli atti costitutivi.

    Il Tribunale della Sciaria conosce parimenti delle cause civili rinviategli dall'autorità giudiziaria ordinaria a senso dell'art. 5 del presente decreto.

    È pure demandata ai Cadì, elevandola sino a L. 1000, la competenza attribuita ai collegi indigeni di conciliatura con il decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1895, del quale restano ferme, in quanto applicabili, tutte le norme relative alla procedura e all'appello.

    Inoltre, a richiesta di una delle parti, saranno devolute alla giurisdizione dei tribunali sciaraitici le controversie civili fra musulmani sulla proprietà e possesso del bestiame e i contratti ad esso relativi, sempre che la controversia si riferisca a un numero non superiore a trenta capi di bestiame piccolo, o a dieci di bestiame cammellino o bovino, o ad un capo di bestiame equino (cavalli, muli, asini), coi suoi nati nel caso si tratti di femmina.

    All'esecuzione si provvederà ai sensi dell'art. 20 del presente ordinamento.

    Art. 15.

    Le cause in materia di Sciufaa saranno giudicate dai Tribunali ordinari secondo le consuetudini locali, in base al rito hanafita.

    Potranno tuttavia essere devolute ai Tribunali della Sciaria con il consenso delle due parti.

    Art. 16.

    In ogni sede di Commissariato funzionerà un Tribunale sciaraitico retto da un Cadì.

    Art. 17.

    Nei distretti la giustizia sciaraitica sarà amministrata, per le cause di minore importanza, da un Naib el Cadì il quale avrà sede in un capoluogo di distretto e giurisdizione su uno o più distretti.

    I tribunali del Naib el Cadì saranno costituiti con decreto del Governatore, udito il Commissario di Governo ed il Cadì, della circoscrizione, il quale ne designerà i titolari, da riconoscersi con decreto del Governatore.

    La competenza di ogni Naib sarà determinata dal Cadì, nell'atto di delega.

    Art. 18.

    Alla revoca del Naib, il Cadì potrà procedere su parere conforme di una Commissione composta dal Cadi, dai deputati del distretto, dal Mudir o sindaco del distretto e da un funzionario delegato dal Commissario di Governo.

    Art. 19.

    Le sentenze del Tribunale sciaraitico, eccetto quelle relative a controversie di valore non superiore alle L. 200, sono appellabili, nel termine di 30 giorni dalla pronunzia in presenza delle parti e dalla notifica della sentenza, al Tribunale sciaraitico superiore di cui all'art. 22.

    Il Cadì puòriformare le sentenze del suo Naib sia d'ufficio che ad istanza di parte. Le sentenze dei Naib el Cadì sono appellabili al Tribunale sciaraitico superiore nel termine indicato nel primo comma, previa omologazione del Cadì.

    Art. 20.

    L'esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti del Cadì che non siano suscettibili del rimedio dell'appello è affidata allo stesso Cadì senza necessità dell'omologazione prevista dall'articolo 8 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289.

    La richiesta della forza pubblica per l'esecuzione forzata delle sentenze e dei provvedimenti di cui al 1° comma è fatta al procuratore del Re o al capo della Sezione giudiziaria unendo una copia del provvedimento da eseguire.

    Art. 21.

    Qualora la decisione contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico e al diritto pubblico interno, il Governatore puòordinare la temporanea sospensione dell'esecuzione.

    Art. 22.

    È istituito in Bengasi il Tribunale sciaraitico superiore per la Cirenaica, costituito da un Cadì che lo presiede e da due ulema.

    Il Cadì presidente del Tribunale sciaraitico superiore viene eletto dai Cadì della Cirenaica fra i medesimi e resta in carica quattro anni.

    All'uopo, prima della istituzione del Tribunale sciaraitico superiore, oltre ai cinque Cadì delle sedi di Commissariato, il Parlamento nominerà, un sesto Cadì, il quale avrà diritto di partecipare alla elezione sia come elettore che come eleggibile.

    La sede rimasta eventualmente vacante sarà coperta dal Cadì in soprannumero.

    Nelle successive elezioni il nuovo eletto a Presidente del Tribunale sciaraitico superiore sarà sostituito da quello cessante.

    La stessa persona non puòessere eletta per due volte consecutive.

    In caso di assenza o di impedimento di uno dei componenti il Tribunale sciaraitico superiore, egli sarà sostituito dal Cadì viciniore che non abbia partecipato al giudizio di prima istanza.

    Art. 23.

    Il Tribunale sciaraitico superiore conosce in seconda istanza delle decisioni appellabili pronunciate dal Cadì o delle cause rinviategli a sensi dell'art. 5 del presente decreto.

    Le sue decisioni sono esecutive senza omologazione.

    Sono applicabili per le decisioni del Tribunale sciaraitico superiore le disposizioni dei precedenti articoli 19 e 20.

    Art. 24.

    Quando una causa proposta avanti al Cadì sia identica o connessa con altra già pendente davanti all'autorità giudiziaria ordinaria il Cadì deve sospendere ogni decisione e rinviare gli atti all'autorità davanti a cui è in corso il giudizio per la causa identica o connessa.

    La stessa autorità giudiziaria ordinaria giudicherà sulla connessione o identità e, se ne sarà il caso, anche in merito.

    Capo II. Del Tribunale rabbinico.

    Art. 25.

    Di tutte le controversie fra israeliti in materia di statuto personale, diritto di famiglia, diritto successorio, pratiche religioso giudica il Tribunale rabbinico, salva, a richiesta di una delle parti, la facoltà di cui all'art. 27 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289.

    Il Tribunale rabbinico conosce inoltre delle cause civili, rinviategli a sensi dell'art. 5 del presente decreto.

    Nei riguardi degli israeliti cittadini metropolitani e stranieri il Tribunale rabbinico ha competenza solo in materia religiosa.

    Sono applicabili alle decisioni del Tribunale rabbinico le disposizioni degli articoli 19 e 20 del presente decreto.

    L'ultimo comma dell'art. 27 del. R. decreto 15 aprile 1917, n. 938, è modificato come segue:

    «Il Tribunale, sentito sulla interpretazione delle norme talumdiche il Tribunale rabbinico di Tripoli, pronuncia definitivamente in conformità delle decisioni del medesimo».

    TITOLO III. Disposizioni generali.

    Art. 26.

    La giurisprudenza dell'autorità che amministra giustizia in materia di diritto consuetudinario vigente può, ove occorra, essere raccolta e coordinata con decreto del Governatore, sentiti i capi delle giurisdizioni.

    Art. 27.

    L'autorità giudiziaria in casi di necessità puòdelegare atti d'istruttoria civili e penali ai cancellieri, agl'interpreti ed agli altri funzionari addetti al servizio delle cancellerie e delle segreterie.

    Art. 28.

    Oltre il caso previsto dall'art. 22 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, con decreto del giudice regionale possono essere affidate determinate funzioni di segreteria e di cancelleria, come l'assistenza alle udienze ed alle istruttorie, anche a personale non di ruolo.

    Art. 29.

    I Tribunali della Sciaria stabiliranno le norme del proprio funzionamento che, previa approvazione, andranno in vigore con decreto del Governatore.

    Art. 30.

    Con decreto Governatoriale saranno sancite le norme che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente decreto.

    TITOLO IV. Disposizioni transitorie.

    Art. 31.

    Fino a che non sarà istituito il Tribunale sciaraitico superiore, l'appello delle sentenze dei Cadì sarà regolato secondo le disposizioni dell'art. 20 delle norme approvate con decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938.

    Art. 32.

    Tutte le questioni di carattere transitorio che siano per sorgere dall'applicazione del presente regolamento vanno risolte con le norme contenute nei Regi decreti 30 novembre 1865, n. 2606 e 1° dicembre 1889, n. 6509, recanti le disposizioni transitorie per l'attuazione dei Codici civile e penale nel Regno.

    Per i giudizi in corso e per i gravami si applicano le norme degli articoli 81 e 82 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289.

    Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:

    Il Ministro per le colonie:

    Federzoni

    Regio Decreto 15 ottobre 1923, n. 2372. Estensione alla Tripolitania e alla Cirenaica di alcune disposizioni dei Regi decreti 22 dicembre 1922, n. 1641 e 9 aprile 1923, n. 719, che concedono amnistia e indulto.

    (GURI n.270, 17 novembre 1923)

    VITTORIO EMANUELE III

    PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

    RE D'ITALIA

    Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno;

    Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, che approva l'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e la Cirenaica ed il decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938;

    Visti gli articoli 86 e 87 del Codice penale; 589 e 591 del Codice di procedura penale;

    Sentito il Consiglio dei Ministri;

    Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto, coi Ministri per la guerra e per la marina;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Art. 1.

    Sono estese alla Tripolitania e alla Cirenaica, in quanto applicabili, e con le limitazioni di cui agli articoli seguenti, le disposizioni del R. decreto 9 aprile 1923, n. 719, che concede amnistia ed indulto per vari reati comuni e militari.

    Art. 2.

    Le disposizioni di cui agli articoli 1, lettera b, c, ed e, 2, lettera a) ed ultimo comma, si applicano soltanto ai cittadini italiani metropolitani.

    Art. 3.

    L'indulto di cui all'art. 5, primo comma, non si estende ai cittadini italiani non metropolitani per i reati previsti all'art.1, lettere b e c ed all'art. 2, primo comma, e pei reati preveduti dalle leggi militari.

    La esclusione di cui al precedente comma non ha effetto nei riguardi dei cittadini italiani non metropolitani o dei sudditi italiani coloniali facenti parte delle truppe che prestarono o che prestano servizio in Tripolitania e in Cirenaica.

    Art. 4.

    È pure estesa in Tripolitania e in Cirenaica, in quanto applicabile e nei soli riguardi dei cittadini italiani metropolitani, la disposizione di cui all'art. 1 del R. decreto 22 dicembre 1922, n. 1641, relativa all'amnistia per i reati commessi in occasione e per causa di movimenti politici determinati da movente politico, quando il fatto sia stato commesso esclusivamente per fine nazionale, immediato o mediato.

    È inoltre estesa, limitatamente ai reati indicati nel primo comma del presente articolo, la disposizione di cui all'art. 6 del R. decreto 22 dicembre 1922, n. 1641, relativo all'indulto.

    Art. 5.

    Il presente decreto avrà efficacia per i reati commessi fino al 9 aprile 1923.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

    VITTORIO EMANUELE.

    Regio Decreto-Legge 15 ottobre 1923, n. 2602. Estensione ai Governatori della Eritrea e della Somalia delle facoltà accordate, in materia di bilancio, ai Governatori della Tripolitania e della Cirenaica coi Regi decreti legge 25 marzo 1923, n. 880 e 29 aprile 1923, n. 1212. Convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 (GURI 5 maggio 1925, n. 104).

    (GURI n.294, 15 dicembre 1923)

    VITTORIO EMANUELE III

    PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

    RE D'ITALIA

    Sentito il Consiglio dei Ministri;

    Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Le facoltà accordate al Governatore della Tripolitania con gli articoli 3 e 4 del decreto Reale 25 marzo 1923, n. 880 ed al Governatore della Cirenaica col decreto Reale 29 aprile 1923, n. 1212, sono estese ai Governatori della Eritrea e della Somalia limitatamente allo esercizio finanziario 1923-1924. Rimangono escluse dalle facoltà predette le somme stanziate per opere pubbliche provenienti da mutui con la Cassa depositi e prestiti od assegnate con leggi speciali.

    Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua, Conversione in legge.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi è dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

    VITTORIO EMANUELE.

    Regio Decreto 9 novembre 1923, n. 2763. Modificazione all'ordinamento giudiziario della Colonia Eritrea.

    (GURI n.3, 4 gennaio 1924)

    VITTORIO EMANUELE III

    PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

    RE D'ITALIA

    Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea;

    Visto il R. decreto 2 luglio 1908, n. 325, sull'ordinamento giudiziario della Colonia stessa;

    Visto il R. decreto 31 maggio 1912, n. 781, col quale fu modificato l'articolo 61 (primo comma) di quest'ultimo ordinamento;

    Riconosciuta la necessità di apportare una nuova modificazione al detto articolo (secondo comma);

    Udito il governatore della Colonia;

    Udito il Consiglio superiore coloniale;

    Udito il Consiglio dei Ministri;

    Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    L'art. 61 (secondo comma) dell'ordinamento giudiziario della Colonia Eritrea è modificato come segue:

    «Art. 61 (secondo comma). - Essi hanno l'obbligo di rimanere in Colonia almeno quattro anni, ma possono essere richiamati in qualunque tempo».

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

    VITTORIO EMANUELE.

    Regio Decreto 20 dicembre 1923, n. 3036. Modificazioni all'ordinamento giudiziario della Somalia Italiana.

    (GURI n. 21, 25 gennaio 1924)

    VITTORIO EMANUELE III

    PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

    RE D'ITALIA

    Vista la legge 3 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia Italiana;

    Visto il R. decreto 8 giugno 1911, n. 937, che approva l'ordinamento giudiziario di quella Colonia;

    Visto il decreto Luogotenenziale 1° settembre 1918, numero 1422, che apporta ad esso alcune varianti;

    Ritenuta la necessità di introdurre nell'ordinamento stesso nuove modificazioni, allo scopo di renderlo meglio adeguato alle esigenze cui è destinato a soddisfare;

    Udito il Consiglio superiore coloniale;

    Udito il Consiglio dei Ministri;

    Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e col Ministro per la guerra;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Art. 1.

    Agli articoli 3, 5, 10, 20, 25, 26, 29, 30, 39, 40, 62 e 65 dell'ordinamento giudiziario della Somalia Italiana, approvato con il R. decreto 8 giugno 1911, n. 937, e modificato col decreto Luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1422, sono sostituiti i seguenti:

    «Art. 3. - Le cause tanto in materia civile che penale, in cui siano interessati cittadini o stranieri, vengono giudicate in conformità alle leggi italiane in quanto le condizioni locali lo consentano; le cause in cui siano interessati esclusivamente sudditi coloniali o assimilati, vengono giudicate secondo le norme del diritto mussulmano (sceria), in quanto non sia modificato dalla consuetudine (testur) e salvo i casi di eccezione stabiliti dal presente ordinamento.

    «Il Governatore, con decreti motivati, può introdurre nel diritto indigeno le modificazioni richieste per renderlo compatibile con i principi fondamentali delle leggi italiane».

    «Art. 5. - Il Governatore ed i funzionari sia civili che militari in servizio della Colonia, che abbiano funzioni di governo, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni fuorché dalle superiori autorità , né sottoposti per qualsiasi ragione a procedimento penale od arrestati, salvo i casi di flagranza, senza previa autorizzazione data dal Ministero delle colonie se si tratta del Governatore e dal Governatore se si tratta di altri funzionari.

    «Il Governatore informa il Ministero delle colonie delle richieste ricevute dall'autorità giudiziaria e delle risposte date.

    «Ottenuta l'autorizzazione, quando il giudice abbia riconosciuto che vi sono prove sufficienti a carico dell'imputato, rimette gli atti al procuratore generale della Corte di cassazione di Roma per la designazione dell'autorità giudiziaria del Regno che dovrà conchiudere in sede istruttoria e avanti la quale, secondo la competenza stabilita dal Codice di procedura penale, dovrà , se del caso, svolgersi il processo; a meno che il Ministro per le colonie o il Governatore non abbia chiesto che il giudizio segua in Colonia, secondo le norme di cui al titolo IV dell'ordinamento approvato con R. decreto 8 giugno 1911, n. 937.

    «Per i giudizi a carico di funzionari civili o militari non compresi fra quelli sopra indicati, il Governatore può chiedere che lo svolgimento di essi abbia luogo nel Regno e sulla richiesta si provveda analogamente a quanto dispone il comma precedente».

    «Art. 10. - Il Governatore, con suo decreto, potrà incaricare delle funzioni di consulente legale un funzionario della Colonia, che abbia i requisiti necessari per tale ufficio, ovvero il giudice della Colonia. Tanto l'uno che l'altro, percepiranno per tale titolo una indennità speciale di annue L. 4000».

    «Art. 20. - Avanti le autorità giudiziarie della Colonia le parti possono comparire personalmente.

    «Le autorità giudiziarie possono nominare alle parti un difensore d'ufficio anche per le cause civili, scegliendolo fra i cittadini italiani residenti in Colonia o tra i funzionari del Governo».

    «Art. 25. - Il residente conosce:

    1° Dei delitti devoluti nella Madre patria alla competenza dei pretori dal Codice di procedura penale;

    2° Di tutti i delitti, non compresi nell'art. 29, commessi in danno di cittadini italiani o stranieri da sudditi coloniali od assimilati;

    3° Di tutti i delitti che non siano compresi nell'art. 29 non siano devoluti alla competenza del Tribunale militare a termini dell'art.

    62, commessi da individui di truppa non italiani in effettivo servizio o da indigeni al servizio dell'Amministrazione, ovvero commessi contro di essi, da sudditi coloniali o assimilati;

    4° Delle contravvenzioni da chiunque commesse.

    «Dalle sentenze del residente, salvo quelle pronunciate in materia di contravvenzione, è ammesso appello al giudice coloniale. In questo caso contro la decisione del giudice coloniale non è ammesso ricorso».

    «Art. 26. - Il giudice coloniale conosce dei delitti commessi da cittadini o stranieri che per il Codice di procedura penale sarebbero devoluti al tribunale della Madre patria.

    «Contro la sentenza del giudice coloniale è ammesso appello alla Corte d'appello di Roma».

    «Art. 29. - La Corte di assise conosce dei delitti che, per il Codice di procedura, sono devoluti alla competenza della Corte di assise nella Madre patria, salvo le eccezioni del presente ordinamento (indigenato).

    «Nelle cause, nelle quali siano imputati sudditi coloniali od assimilati, è data facoltà di applicare ai medesimi una pena inferiore alla minima stabilita dalla legge italiana».

    «Art. 30. - La Corte d'assise si compone del giudice coloniale che la presiede e di quattro assessori. Questi col presidente giudicano del fatto: spetta al presidente esclusivamente decidere le questioni di diritto ed applicare la pena.

    «Qualora il presidente ritenga che il Collegio giudicante si sia ingannato a danno dell'imputato, può, anziché pronunciare la sentenza, rinviare la causa a nuovo ruolo.

    «Tale facoltà può esercitarsi una volta sola nella medesima causa.

    «La decisione non è motivata, né preceduta da discussione né soggetta a rimedi giuridici. Se la causa concerne più reati o più imputati le norme esposte si applicano solamente a quei reati o imputati per i quali il presidente ritenga che il Collegio si sia ingannato.

    «Nel nuovo giudizio interverranno altri assessori.

    «Gli assessori sono nominati, in numero non minore di dodici, tra cittadini italiani e sudditi coloniali, anno per anno, dal Governatore, nelle cui mani prestano giuramento. La formula del giuramento per i cittadini italiani è quella usata dalla magistratura: per i sudditi coloniali è quella del loro rito religioso».

    «Art. 39. - L'appello delle sentenze dei residenti al giudice coloniale si propone nel termine di quindici giorni mediante atto da depositarsi nella cancelleria della residenza; ma può essere anche proposto all'udienza stessa in cui si dà lettura, della sentenza.

    «Il residente avrà cura d'inviare, entro otto giorni dall'appello proposto, copia della sentenza all'ufficio di cancelleria del giudice coloniale, che convocherà gl'interessati ad udienza fissa.

    «Contro le sentenze penali pronunciate in contumacia e contro quelle civili notificate fuori della Colonia, l'appello può essere proposto, nel termine prescritto, mediante atto da depositarsi, per l'ulteriore invio al competente magistrato, nella cancelleria della pretura, o nel Consolato, nella cui giurisdizione avviene la notifica della sentenza al condannato, o in cui costui risiede».

    «Art. 40. - L'appello della sentenza del giudice coloniale si propone con dichiarazione presentata alla cancelleria del giudice entro 15 giorni dalla notificazione della sentenza. Per le cause civili l'appellante dovrà iniziare gli atti secondo le norme del Codice di procedura del Regno nel termine di centottanta giorni sotto pena di decadenza.

    «Nei casi previsti nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, l'appello delle sentenze del giudice può essere proposto con dichiarazione da presentare, per l'ulteriore suo corso, alla cancelleria del tribunale e della pretura, o al Consolato da cui l'appellante dipende, entro il termine prescritto».

    «Art. 62. - È devoluto al tribunale militare la conoscenza dei reati contemplati dal Codice penale militare per l'esercito commessi da soldati italiani, militari di truppa indigena e graduati nazionali e indigeni appartenenti sia al Regio corpo di truppe coloniali che al corpo di polizia.

    «Sono pure rinviati al giudizio del tribunale militare gli indigeni appartenenti al corpo delle guardie doganali e delle guardie carcerarie che si rendano colpevoli dei seguenti reati contemplati dal Codice penale per l'esercito:

    a) di diserzione commessa nei modi da esso previsti all'art. 142;

    b) di insubordinazione commessa nelle circostanze di cui all'art. 119 e seguenti;

    e) di vendita di oggetti d'armamento prevista all'articolo 213».

    «Art. 65. - Funziona da istruttore altro ufficiale nominato annualmente dal Governatore».

    Art. 2.

    Al suddetto ordinamento giudiziario della Somalia Italiana sono aggiunti i seguenti articoli:

    «Art. 20 bis. - È data facoltà al residente e al giudice, secondo la rispettiva loro competenza, di negare o ridurre l'efficacia dei patti contrattuali che siano sproporzionatamente gravosi, in modo da far presumere che non furono consentiti con sufficiente libertà».

    «Art. 62 bis. - Il Tribunale militare è composto di un presidente e di tre giudici.

    «È presidente l'ufficiale superiore di grado più elevato e più anziano presente sul luogo, escluso il comandante del Regio corpo delle truppe coloniali. Funzionerà da presidente il capitano più

    anziano presente sul luogo, in caso di mancanza od impedimento di ufficiale superiore o quando questi abbia compiuto atti istruttori anteriormente al giudizio.

    «Sono giudici gli ufficiali superiori di grado più elevato e più anziani presenti sul luogo».

    «Art. 96 bis. - Agli effetti delle disposizioni del presente ordinamento, nelle quali i valori sono indicati in lire italiane, la rupia si calcola sulla base del ragguaglio fisso di L. 1.68 per ogni rupia».

    «Art. 96 ter. - Agli effetti dell'ultimo comma dell'articolo 20 e dell'art. 34, il Governatore, tenuto conto delle condizioni locali, stabilirà con suo decreto i requisiti occorrenti per l'esercizio del patrocinio davanti le autorità giudiziarie italiane della Colonia e fisserà le norme per la liquidazione degli onorari dovuti dalle parti.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

    VITTORIO EMANUELE

    Regio Decreto 23 dicembre 1923, n. 2923. Soppressione della Camera di commercio dell'Eritrea.

    (GURI n. 19, 23 gennaio 1924)

    VITTORIO EMANUELE III

    PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

    RE D'ITALIA

    In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

    Visto il R. decreto 10 aprile 1921, n. 551, che istituì nella colonia Eritrea una Camera di commercio;

    Sentito il Consiglio dei Ministri;

    Su proposta del Ministro per le colonie;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Art. 1

    La Camera di commercio istituita col Nostro decreto 10 aprile 1921, n. 551, È soppressa.

    Art. 2

    Con decreto del Governatore della Colonia saranno stabilite le norme per la liquidazione del detto Ente.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

    VITTORIO EMANUELE

    Regio Decreto-Legge 31 gennaio 1924, n. 472. Ordinamento scolastico della Cirenaica e della Tripolitania. Convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 (GURI 5 maggio 1925, n. 104).

    (GURI n.95, 22 aprile 1924)

    VITTORIO EMANUELE III

    PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

    RE D'ITALIA

    Veduta la legge 25 febbraio 1912, n. 83;

    Veduto il R. decreto 15 gennaio 1914, n. 56, il R. decreto 21 febbraio 1915, n. 250, il decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 1108, il decreto Luogotenenziale 15 ottobre 1915, n. 1809, il decreto Luogotenenziale 16 dicembre 1917, n. 2155, il decreto Luogotenenziale 4 novembre 1918, n. 1989, il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 68, il R. decreto 13 marzo 1921, n. 584;

    Sentito il Consiglio superiore coloniale;

    Sentito il Consiglio dei Ministri;

    Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Art. 1.

    È approvato l'unito ordinamento scolastico della Cirenaica e della Tripolitania, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per le colonie.

    Art. 2.

    Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

    VITTORIO EMANUELE.

    TITOLO I. Distinzione delle scuole.

    Art. 1.

    Nella Cirenaica e nella Tripolitania possono essere istituite, con decreto del Ministro per le colonie, su parere del Governo locale:

    a) scuole di tipo italiano per la generalità dei cittadini;

    b) scuole arabe per i cittadini libici di religione musulmana.

    Art. 2.

    Le scuole di tipo italiano, che possono istituirsi in Colonia, sono:

    a) giardini d'infanzia;

    b) scuole elementari maschili, femminili e miste;

    c) istituti d'istruzione media;

    d) scuole professionali di arti e mestieri, di agricoltura pratica, ecc.

    Art. 3.

    Le scuole arabe, di cui alla lettera b) dell'art. 1, sono disciplinate con appositi ordinamenti scolastici.

    Art. 4.

    L'istruzione preelementare ed elementare è gratuita.

    Nelle scuole medie di tipo italiano è obbligatorio il pagamento delle tasse stabilite per le scuole di pari grado nel Regno, con le stesse norme, modalità ed eccezioni.

    È per altro in facoltà del Governo della colonia di stabilire speciali sopratasse per le scuole di nuova istituzione.

    Le modalità di inscrizione e frequenza nelle altre scuole medie sono determinate nei decreti ministeriali di istituzione.

    Art. 5.

    Ai cittadini metropolitani della Cirenaica e della Tripolitania è esteso l'obbligo scolastico.

    TITOLO II. Amministrazione e vigilanza delle scuole.

    Art. 6.

    L'alta direzione dei servizi scolastici della Cirenaica e della Tripolitania spetta al Ministero delle colonie; l'amministrazione ai Governi locali.

    Per la direzione dei servizi scolastici il Ministero si vale di persona tecnica, scelta in conformità delle disposizioni dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1826.

    Art. 7.

    In ciascuna delle due Colonie i servizi scolastici sono affidati ad uffici di sopraintendenza, che hanno sede nel capoluogo e sono posti alla immediata ed esclusiva dipendenza del segretario generale.

    Art. 8.

    Ad ogni ufficio di sopraintendenza, oltre al personale necessario di segreteria e di servizio, sono addetti:

    a) un sopraintendente;

    b) un ispettore delle scuole primarie di tipo italiano;

    c) un ispettore delle scuole primarie arabe.

    Art. 9.

    Il sopraintendente presiede all'amministrazione delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e del personale ad esse addetto, ed esercita, direttamente e per mezzo degli ispettori, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo precedente, la vigilanza didattica e disciplinare, così sulle scuole pubbliche, come su quelle private.

    Art. 10.

    La diretta sorveglianza delle scuole primarie di tipo italiano e, limitatamente agli insegnamenti impartiti in lingua italiana, quella delle scuole primarie per i cittadini libici di religione musulmana, è affidata all'ispettore delle scuole primarie di tipo italiano; la diretta sorveglianza delle scuole primarie arabe, fatta eccezione per gli insegnamenti impartiti in lingua italiana, è affidata all'ispettore delle scuole arabe.

    Tale sorveglianza essi esercitano alla immediata dipendenza del sopraintendente scolastico, che può loro affidare anche altri incarichi e missioni.

    Art. 11.

    Presso ogni ufficio di sopraintendenza potrà essere costituito un Consiglio dell'Istruzione, organo meramente consultivo, del quale saranno chiamati a far parte, oltre ai rappresentanti del corpo insegnante, cittadini metropolitani e cittadini libici.

    Alla costituzione dei Consiglio dell'istruzione si provvede con decreto governatoriale.

    TITOLO III. Ordinamento delle scuole di tipo italiano.

    Art. 12.

    I programmi e l'ordinamento delle scuole preelementari, elementari e medie di tipo italiano sono conformi a quelli delle scuole di pari grado nel Regno, salvo le modificazioni richieste da speciali esigenze locali.

    I programmi e l'ordinamento delle scuole professionali di arti e mestieri e di agricoltura pratica saranno determinati con decreti del Ministro per le colonie.

    Art. 13.

    I certificati di ogni specie di esami sostenuti nelle scuole suddette, rilasciati nelle forme consuete, hanno tutti gli effetti di quelli ottenuti nelle scuole di pari grado del Regno.

    TITOLO IV. Del personale degli uffici di sopraintendenza.

    Art. 14.

    I sopraintendenti sono nominati dal Ministro per le colonie, e vengono scelti, d'accordo col Ministro per l'istruzione, tra il personale di ruolo da quest'ultimo dipendente.

    Art. 15.

    Gli ispettori delle scuole primarie di tipo italiano vengono scelti, mediante concorso per titoli, tra gli ispettori scolastici del Regno, i quali non abbiano superato il quarantesimo anno di età e non abbiano conseguito più di due aumenti di stipendio.

    Le norme del concorso vengono stabilite, di volta in volta, con decreto del Ministro per le colonie.

    Art. 16.

    I sopraintendenti nominati à termini dell'art. 14, e gli ispettori scolastici vincitori del concorso, di cui all'art. 15, saranno messi dal Ministero dell'istruzione a disposizione di quello delle colonie, che provvederà alla loro destinazione, secondo le norme che regolano il trattamento del personale in servizio civile in Colonia. Essi verranno collocati fuori dei rispettivi ruoli organici; i loro posti saranno dichiarati vacanti e le competenze ad essi spettanti graveranno sul bilancio del Ministero delle colonie. Essi mantengono in ogni caso il grado che avevano nel loro ruolo, e conservano tutti i diritti di carriera.

    È fatto obbligo della permanenza in Colonia di almeno un triennio per i sopraintendenti scolastici, e di almeno un quinquennio per gli ispettori delle scuole primarie di tipo italiano. È per altro in facoltà del Ministero delle colonie di restituirli, in qualunque tempo, alla amministrazione da cui provengono.

    Art. 17.

    Gli ispettori delle scuole primarie arabe vengono nominati, con decreto del Governo locale, tra i cittadini libici di religione musulmana, che, per sapere e moralità, vengano ritenuti idonei all'ufficio.

    Essi sono nominati per un biennio, e possono essere riconfermati.

    Le condizioni di nomina vengono stabilite, di volta in volta, nel decreto di assunzione.

    TITOLO V. Del personale delle scuole medie.

    Art. 18.

    I presidi e gli insegnanti delle scuole medie vengono scelti, mediante concorso per titoli, rispettivamente tra i presidi o gli insegnanti di ruolo delle scuole medie del Regno, secondo norme, che verranno stabilite, di volta in volta, dal Ministro per le colonie.

    Art. 19.

    I vincitori del concorso saranno messi dal Ministero dell'istruzione a disposizione di quello delle colonie, che provvederà alla loro destinazione, secondo le norme che regolano il trattamento del personale in servizio civile in Colonia.

    Ad essi si applicano le norme, di cui al secondo comma dell'articolo 16 del presente ordinamento, ed è fatto obbligo della permanenza in Colonia per almeno un triennio.

    È tuttavia in facoltà del Ministero delle colonie di restituirli, alla fine dell'anno scolastico, all'amministrazione da cui provengono.

    Art. 20.

    I presidi sono dispensati dall'insegnamento quando la popolazione scolastica è superiore ai duecento alunni.

    Negli istituti con meno di duecento alunni, il preside ha l'obbligo di orario di 12 ore settimanali d'insegnamento.

    Art. 21.

    Ai presidi e agli insegnanti delle scuole medie sono corrisposti dal Ministero delle colonie, oltre al trattamento, cui hanno diritto, à termini dell'art. 19, i compensi speciali e le indennità stabilite per i presidi e gli insegnanti di scuole di pari grado nel Regno.

    Per gli insegnanti l'orario d'obbligo è stabilito in 20 ore settimanali, che saranno ridotte a 18, se l'insegnamento venga impartito in due istituti di tipo o di grado diverso.

    Art. 22.

    In caso di urgente bisogno, anche alle cattedre, cui corrisponde un posto di ruolo, il Ministro per le colonie può provvedere nominando, per l'anno scolastico, insegnanti incaricati, che siano in possesso del titolo legale di abilitazione

    Agli insegnamenti, cui non corrisponde un posto di ruolo, costituiscano o no corso ed orario completo, provvede il Ministro per le colonie mediante incarichi e valendosi di preferenza di persone che si trovino nel luogo, purché legalmente abilitate.

    Art. 23.

    Agli incaricati, nominati ad un posto di ruolo, o che, assunti per un insegnamento, cui non corrisponda un posto di ruolo, abbiano corso ed orario completo, spetta, per l'orario d'obbligo, una retribuzione pari alle competenze spettanti in Colonia ad uno straordinario di scuole medie di primo grado, oltre alla indennità di caro viveri, assegnata in Colonia agli impiegati provvisori, e a quelle, di cui all'art 21.

    Gli incaricati assunti per insegnamenti, cui non corrisponde un posto di ruolo e che non hanno corso ed orario completo, sono retribuiti, per ogni ora di insegnamento, nella misura stabilita per gli incaricati delle stesse discipline nelle scuole medie di pari grado del Regno.

    Art. 24.

    Nonostante le disposizioni, di cui agli articoli precedenti, all'insegnamento della lingua araba può provvedersi mediante incarico, a condizioni da determinarsi caso per caso.

    Art. 25.

    Alle supplenze temporanee, che si rendessero necessarie durante l'anno, provvede il Governatore su proposta del sopraintendente.

    Art. 26.

    Al personale di segreteria, assistente e di servizio provvede il Governatore con suoi decreti.

    TITOLO VI. Del personale delle scuole elementari.

    Art. 27.

    Alla direzione e all'insegnamento nelle scuole preelementari ed elementari di tipo italiano, agli insegnamenti da impartire in italiano nelle scuole primarie arabe, si provvede rispettivamente con direttori didattici e con maestri alla diretta dipendenza del Ministero delle colonie.

    Art. 28.

    Il numero dei direttori didattici e dei maestri è stabilito ogni anno dal Ministro per le colonie, in base al numero degli alunni che hanno effettivamente frequentato i giardini d'infanzia e le scuole primarie nell'ultimo biennio.

    Nella determinazione del numero dei maestri si terrà presente che, nei giardini d'infanzia, nelle scuole femminili e nella prima classe delle scuole maschili, l'insegnamento deve essere affidato a maestre;

    nelle altre classi delle scuole maschili a maestri; nelle scuole miste di preferenza a maestre.

    Art. 29.

    I direttori didattici e i maestri vengono scelti, mediante concorso per titoli, rispettivamente tra i direttori didattici governativi e tra gli insegnanti ordinari delle scuole alla dipendenza delle amministrazioni regionali, i quali nell'ultimo biennio abbiano avuto la qualifica di «ottimo».

    Il limite di età per l'ammissione al concorso è di 40 anni per i direttori didattici, e di 35 anni per gli insegnanti.

    Le norme del concorso verranno stabilite, di volta in volta, dal Ministro per le colonie.

    Art. 30.

    Alla destinazione in Colonia dei direttori didattici e dei maestri vincitori del concorso, di cui all'articolo precedente, provvede il Ministero delle colonie, secondo le norme che regolano il trattamento del personale in servizio civile in Colonia.

    Essi vengono posti temporaneamente fuori dei rispettivi ruoli, e le competenze ad essi spettanti sono a carico del bilancio del Ministero delle colonie.

    La loro carriera si svolge secondo le norme e con le modalità con cui si sarebbe svolta nel ruolo da cui provengono.

    Art. 31.

    I direttori didattici e i maestri assunti ai termini degli articoli precedenti, debbono raggiungere, entro il termine prescritto, la residenza loro assegnata e rimanere in Colonia almeno un quinquennio.

    Tale periodo potrà essere abbreviato solo nel caso in cui una visita medica collegiale riconosca che il direttore didattico o l'insegnante non è assolutamente più atto a sopportare il clima coloniale.

    È per altro in facoltà del Ministero delle colonie di restituire, alla fine dell'anno scolastico, alla amministrazione da cui proviene quel direttore didattico o quell'insegnante, la cui opera e la cui condotta non siano giudicate utili agli effetti dell'insegnamento coloniale.

    Art. 32.

    I direttori didattici e i maestri, oltre al trattamento previsto dall'art. 30 del presente ordinamento, hanno diritto anche a quelle speciali indennità di cui fruiscono, in condizioni analoghe, i loro colleghi del Regno.

    I maestri, quando siano destinati a scuole arabe, hanno anche diritto alla indennità di insegnamento speciale.

    Art. 33.

    Il maggiore contributo al Monte pensioni per i maestri elementari derivante dal computo del servizio prestato in Colonia, ai sensi delle disposizioni che regolano il trattamento del personale in servizio civile in Colonia, sarà a carico del bilancio del Ministero delle colonie.

    Art. 34.

    In caso di necessità, ai posti che non sia possibile coprire con maestri di ruolo può provvedersi con la assunzione di incaricati, forniti di regolare titolo di abilitazione.

    Per gli insegnamenti di lavoro nelle classi superiori delle scuole elementari femminili possono essere assunte coadiutrici anche sfornite del titolo didattico.

    Nell'uno o nell'altro caso l'incarico, che non può eccedere la durata dell'anno scolastico, viene conferito, su proposta del sopraintendente, dal Governatore.

    Alle supplenze temporanee, che si rendessero necessarie nel corso dell'anno scolastico, provvede direttamente il sopraintendente.

    Art. 35.

    Agli insegnanti, cui verranno conferiti incarichi annuali d'insegnamento, a’ termini dell'articolo precedente, sarà corrisposta una retribuzione pari alle competenze che spetterebbero in Colonia ad uno straordinario dei ruoli dei maestri delle amministrazioni regionali, oltre alla indennità di caro viveri assegnata in Colonia agli impiegati straordinari.

    Ai supplenti giornalieri sarà dovuta una retribuzione pari a tanti trentesimi del compenso mensile assegnato agli incaricati, quanti sono i giorni di lezione.

    Alle coadiutrici sarà assegnata una retribuzione di L. 4000 annue, aumentabile di un decimo ogni quadriennio, oltre la indennità di caro viveri assegnata in Colonia agli impiegati straordinari.

    TITOLO VII. Della direzione delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia.

    Art. 36.

    La direzione delle scuole che, per contiguità di locali e per affinità di tipo, si possono raggruppare, sarà affidata ad un solo direttore didattico, il quale non avrà insegnamento, sempre che il numero complessivo degli alunni sia superiore a trecento.

    Art. 37.

    La direzione delle scuole, che, per la ubicazione o per lo speciale tipo, non potranno essere raggruppate con altre, sarà affidata per incarico ad uno degli insegnanti ordinari della scuola, possibilmente fornito del titolo di abilitazione alla direzione didattica.

    L'incarico, che avrà la durata di un anno, salvo conferma, verrà conferito con decreto governatoriale, su proposta del sopraintendente, e sarà retribuito con una indennità variabile da lire seicento a lire mille, secondo l'importanza della scuola.

    Art. 38.

    La direzione dei giardini d'infanzia verrà affidata per incarico a insegnanti fornite del diploma di maestra giardiniera, che abbiano almeno un biennio di lodevole servizio in Colonia.

    L'incarico viene conferito con le stesse norme, di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

    TITOLO VIII. Dei congedi.

    Art. 39.

    I presidi e gli insegnanti delle scuole medie, i direttori didattici, e i maestri elementari hanno diritto di fruire del periodo di ferie stabilito dal calendario scolastico. È in loro facoltà di allontanarsi durante tale periodo dalla Colonia; ma non potranno ottenere il rimborso delle spese di viaggio se non ogni biennio, come gli altri impiegati in servizio civile in Colonia.

    Potranno altresì ottenere congedi straordinari durante il corso dell'anno scolastico, per comprovati motivi di salute, alle stesse condizioni o con le stesse norme che regolano i congedi per il personale civile in Colonia. I congedi per motivi di famiglia non possono oltrepassare nel corso dell'anno scolastico la durata complessiva di quindici giorni.

    TITOLO IX. Della disciplina.

    Art. 40.

    Delle pene disciplinari stabilite dagli ordinamenti vigenti nel Regno per i presidi e gli insegnanti delle scuole medie, gli ispettori, i direttori didattici e gli insegnanti delle scuole primarie, le autorità della Colonia potranno infliggere le seguenti:

    a) l'ammonizione;

    b) la censura;

    c) la sospensione dallo stipendio fino ad un mese;

    d) la sospensione dall'ufficio o dallo stipendio.

    Art. 41.

    Per le mancanze ai doveri d'ufficio, che non siano tali da compromettere l'onore e la dignità e che non costituiscano grave insubordinazione, si applicano, secondo il caso, le punizioni di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo precedente.

    Per la recidiva dei fatti, che abbiano dato luogo alla ammonizione, si applica la censura, o la sospensione di cui alla lettera c).

    Per la recidiva dei fatti, che abbiano dato luogo alla censura, per la insubordinazione grave, per l'abituale irregolarità di condotta e per i fatti che compromettono l'onore e la dignità di chi li commette, si applica la sospensione di cui alla lettera d)

    dell'articolo precedente.

    Art. 42.

    L'ammonizione, che non abbia carattere di privato avvertimento dell'immediato superiore gerarchico, e la censura sono inflitte dal sopraintendente, se si tratta di presidi, di ispettori e di direttori didattici; dal preside se si tratta di professori; dall'ispettore delle scuole primarie se si tratta di maestri; e, in questi ultimi due casi, dovranno essere confermate dal sopraintendente.

    La sospensione dallo stipendio è inflitta dal sopraintendente.

    Art. 43.

    La sospensione di cui alla lettera d) dell'art. 40, è decretata dal Governatore a tempo indeterminato. Il Governatore, data comunicazione dell'accusa all'incolpato, e raccoltane, entro congruo termine, la difesa scritta, comunica gli atti al Ministero delle colonie, affinché provochi da quello dell'istruzione il giudizio disciplinare.

    Art. 44.

    Il Governatore può concedere all'incolpato o alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio.

    TITOLO X. Delle scuole private.

    Art. 45.

    Le scuole laiche e confessionali, mantenute da singoli o da collettività, escluse quelle per cittadini musulmani o israeliti, per le quali sarà provveduto con apposite norme, sono sottoposte alle disposizioni vigenti nel Regno per gli istituti analoghi, e alla vigilanza didattica e disciplinare della Sopraintendenza.

    Art. 46.

    A tali scuole possono essere assegnati dal Ministro per le colonie congrui sussidi, inteso il Governatore, e tenuto conto della loro azione per diffondere la lingua e la cultura nazionale.

    Art. 47.

    Nonostante la disposizione dell'art. 45, il Governatore può

    negare, inteso il parere del sopraintendente, il consenso all'apertura di nuove scuole private, e può, in qualunque momento, disporre la chiusura di quelle esistenti.

    TITOLO XI. Della vigilanza igienica.

    Art. 48.

    Tutti gli istituti scolastici della Colonia sono sottoposti alla vigilanza igienico-sanitaria. All'uopo verrà messo a disposizione della Sopraintendenza un medico, possibilmente specializzato in igiene scolastica.

    La profilassi scolastica in tutti gli istituti pubblici d'istruzione e, per quanto è possibile, negli istituti privati, verrà eseguita in analogia di quanto è disposto al riguardo per le scuole del Regno.

    TITOLO XII. Disposizioni generali e transitorie.

    Art. 49.

    Gli attuali direttori centrali delle scuole primarie per la Cirenaica e la Tripolitania, nominati in seguito a concorso à termini dell'art. 20 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 68, verranno assunti nel ruolo degli ispettori scolastici del Regno, al posto che avrebbero occupato, se fossero entrati a farne parte alla data di decorrenza del loro decreto di nomina. Essi verranno collocati fuori ruolo e mantenuti a disposizione del Ministero delle colonie, ai termini dell'art. 16 del presente ordinamento.

    Art. 50.

    Gli insegnanti elementari in servizio coloniale, nominati in seguito a concorso, dell'art. 19 del R. decreto 4 gennaio 1920, n.

    68, verranno assunti nel ruolo degli insegnanti della regione d'origine, al posto, che avrebbero occupato, se fossero entrati a farne parte alla data di decorrenza del loro decreto di nomina.

    Essi verranno collocati fuori ruolo e mantenuti a disposizione del Ministero delle colonie, ai sensi degli articoli 30 e seguenti del presente ordinamento.

    I maestri del ruolo delle scuole italiane all'estero, attualmente in Colonia, potranno essere conservati in servizio fino a quando faranno parte di tale ruolo.

    Art. 51.

    Le coadiutrici e le insegnanti di lavoro nelle scuole femminili, attualmente in servizio, saranno confermate di anno in anno con decreto governatoriale; e non potranno essere licenziate che per motivi disciplinari, per comprovata mancanza di attitudine didattica o per soppressione di posto. In quest'ultimo caso, all'atto del licenziamento, sarà loro corrisposta, una volta tanto, una indennità pari a tante mensilità di retribuzione, quanti sono gli anni del servizio prestato.

    Art. 52.

    Il Ministro per le colonie ha facoltà di provvedere con suoi decreti alle norme necessarie per la esecuzione del presente ordinamento.

    Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

    Il Ministro per le colonie:

    Federzoni

    Regio Decreto 31 gennaio 1924, n. 198. Modificazione dell'art. 2 del R. decreto 23 ottobre 1922, numero 1517, concernente la ripartizione del Ministero delle colonie in uffici centrali.

    (GURI n. 46, 23 febbraio 1924)

    VITTORIO EMANUELE III

    PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

    RE D'ITALIA

    Visto il Nostro decreto 23 ottobre 1922, n. 1517, concernente la ripartizione del Ministero delle colonie in uffici centrali;

    Sentito il Consiglio dei Ministri;

    Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Articolo unico.

    L'articolo 2 del R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1517, è modificato nel seguente modo:

    Fanno pure parte integrante del detto Ministero:

    l'Ufficio cifra alla dipendenza diretta del gabinetto del Ministro;

    l'Ufficio speciale di studi relativi all'espansione coloniale, informazioni, stampa e propaganda, e l'Ufficio militare, alla diretta dipendenza del Ministro.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

    VITTORIO EMANUELE

    Regio Decreto-Legge del 1 maggio 1924, n. 1166. Costituzione di due Legioni Libiche di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Convertito dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2301 (GURI 4 gennaio 1926 n. 2).

    (GURI n.180, 1 agosto 1924)

    VITTORIO EMANUELE III

    PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

    RE D'ITALIA

    Visto il R. decreto n. 31, in data 14 gennaio 1923, che istituisce la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

    Visto il R. decreto 8 marzo 1923, n. 831, che approva il regolamento di disciplina per la M.V.S.N.;

    Visto il R. decreto 8 marzo 1923, n. 832, che approva le norme per la costituzione, la formazione, il funzionamento e le chiamate della M.V.S.N.;

    Visto il R. decreto 15 marzo 1923, n. 967, che stabilisce i gradi della M.V.S.N. e le indennità relative;

    Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 1880, relativo alle chiamate in servizio degli appartenenti alla M.V.S.N. dislocati nelle Colonie;

    Visto il R. decreto 13 dicembre 1923, n. 3111, relativo agli obblighi di servizio militare per gli appartenenti alla M.V.S.N. dislocati nelle Colonie;

    Visto il R. decreto 13 dicembre 1923, n. 3110, relativo ai capi squadra e ai vice capi squadra della M.V.S.N. dislocati nelle Colonie;

    Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, che regola l'ordinamento militare in Tripolitania e Cirenaica, e successive disposizioni;

    Visto il R. decreto n. 1784, in data 16 novembre 1922 e quello n. 1160, in data 22 aprile 1923, sulle pensioni privilegiate di guerra nella Tripolitania e Cirenaica, e quelli numero 1769 e n. 996 in data, rispettivamente, 16 novembre 1922 e 22 aprile 1923, riguardanti il conferimento delle medaglie col motto Libia, i distintivi di onore per feriti e mutilati e le croci di guerra in Libia;

    Visti i Regi decreti 31 ottobre 1923, nn. 2504 e 2503, sul nuovo trattamento economico coloniale;

    Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2893, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni;

    Visti i Regi decreti 18 marzo 1923, n. 621, e 3 febbraio 1924, n. 190, riguardanti le promozioni per merito di guerra in Libia;

    Visto il R. decreto 3 febbraio 1924, n. 189, riguardante la concessione della medaglia e della croce di guerra al valore sul campo in Libia;

    Visto il R. decreto 27 aprile 1924, n. 812, riguardante l'impiego delle Legioni regionali di M.V.S.N. in Libia;

    Riconosciuta l'opportunità di costituire, in modo permanente, due Legioni di M.V.S.N. nell'intento di sostituire con esse, gradatamente, le attuali unità di fanteria nazionale dei Regi

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