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Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano: Supplemento Ordinario della G.U del Regno n. 170 del 24 luglio 1943
Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano: Supplemento Ordinario della G.U del Regno n. 170 del 24 luglio 1943
Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano: Supplemento Ordinario della G.U del Regno n. 170 del 24 luglio 1943
E-book104 pagine25 minuti

Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano: Supplemento Ordinario della G.U del Regno n. 170 del 24 luglio 1943

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La nobiltà dell'Italia (anche detta aristocrazia italiana) è la classe sociale aristocratica che si formò nei vari Stati preunitari italiani e che, successivamente, divenne la nobiltà del Regno d'Italia, dal 1861 (proclamazione del Regno d'Italia) al 1946 (nascita della Repubblica Italiana). Il presente documento costituisce la legislazione allora promanata da Vittorio Emanuele III riguardo alle prerogative dinastiche di casa Savoia e i relativi ordinamenti giuridici in materia per quanto riguarda la nuova nomina, la conferma e l'uso dei titoli nobiliari all'interno del Regno così come tutte quelle specifiche che legittimavano, stabilivano e sanzionavano il corretto uso dei titoli nobiliari.
LinguaItaliano
EditoreSanzani
Data di uscita24 nov 2022
ISBN9791222028071
Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano: Supplemento Ordinario della G.U del Regno n. 170 del 24 luglio 1943

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    Anteprima del libro

    Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano - Vittorio Emanuele III di Savoia

    Art. 1.

    È approvato e reso esecutivo l'Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano, firmato, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

    Art. 2.

    Permangono abrogate le antiche leggi, disposizioni e consuetudini che con norme diverse, nei diversi Stati, prima della unificazione politica regolavano la concessione, il riconoscimento, la successione, l'uso e la perdita dei titoli e delle distinzioni nobiliari.

    Permangono altresì abrogati tutti i Nostri decreti e tutte le disposizioni in materia contrarii al presente Ordinamento dello Stato Nobiliare o in esso non contemplati.

    Art. 3.

    Nulla è innovato in ordine alle sanzioni contro l'abuso dei titoli nobiliari, stabilite dai decreti legge 20 marzo 1924-II, n. 442, e 28 dicembre 1924-III, numero 2337, convertiti rispettivamente nelle leggi 17 aprile 1925-III, n. 473, e 21 marzo 1926-IV, n. 597.

    Art. 4.

    Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta

    Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 7 giugno 1943-XXI

    VITTORIO EMANUELE

    M USSOLINI

    Visto, il Guardasigilli: D E M ARSICO

    Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1943

    Atti del Governo, registro. 459, foglio 61. – M ANCINI

    O R D I N A M E N T O

    DELLO STATO NOBILIARE ITALIANO ________

    CAPITOLO I

    NORME GENERALI

    § I.- DELLA PREROGATIVA REGIA E DELLE DISTINZIONI NOBILIARI.

    Art. 1.

    È attributo della Sovrana Prerogativa del Re Imperatore:

    stabilire norme giuridiche aventi forza di legge per l'acquisto, la successione, l'uso e la revoca dei

    titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari;

    concedere nuovi titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari; rinnovare titoli e predicati, estinti per mancanza di chiamati alla successione; sanare le lacune e le deficienze nella prova di antiche concessioni o nel passaggio dei relativi titoli e

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