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Le colonie africane Una raccolta delle norme sull'ordinamento coloniale dal 1912 all'avvento del regime fascista
Le colonie africane Una raccolta delle norme sull'ordinamento coloniale dal 1912 all'avvento del regime fascista
Le colonie africane Una raccolta delle norme sull'ordinamento coloniale dal 1912 all'avvento del regime fascista
E-book817 pagine9 ore

Le colonie africane Una raccolta delle norme sull'ordinamento coloniale dal 1912 all'avvento del regime fascista

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Questo volume raccoglie le norme emesse dal 1912, l'anno della fine della guerra per la conquista della Libia, riguardanti le colonie italiane in Africa (Eritrea, Libia e Somalia), fino al 1922 quando, in seguito alla Marcia su Roma, venne instaurato il regime fascista.
Le norme, ordinate in ordine cronologico, riguarda la parte organizzativa e istituzionale delle colonie (ordinamenti giuridici, amministrativi, istituzionali, militari, doganali e simili, norme che regolano le istituzioni delle popolazioni autoctone, le scuole), non le norme daziarie, i regolamenti su attività economiche specifiche e simili.
LinguaItaliano
Data di uscita15 apr 2021
ISBN9791220292603
Le colonie africane Una raccolta delle norme sull'ordinamento coloniale dal 1912 all'avvento del regime fascista

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    Le colonie africane Una raccolta delle norme sull'ordinamento coloniale dal 1912 all'avvento del regime fascista - Mirko Riazzoli

    Contents

    Mirko Riazzoli

    Una raccolta delle norme fasciste sull'ordinamento coloniale dal 1912 all'avvento del regime fascista

    Introduzione

    Regio Decreto 21 febbraio 1915, n. 250. Col quale vengono apportate alcune modificazioni all'ordinamento scolastico per la Tripolitania e per la Cirenaica approvato con Regio decreto 15 gennaio 1914, n. 56.

    Legge 13 giugno 1912, n. 555. Sulla cittadinanza italiana. Estratto.

    Legge 6 Luglio 1912, n. 749. Che autorizza l'istituzione del Ministero delle colonie.

    Regio Decreto 28 aprile 1912, n. 418. Col quale viene istituito un compartimento d'ispezione per le opere pubbliche nella Libia, con sede a Tripoli.

    Regio Decreto 23 maggio 1912, n. 552. Col quale viene istituito un comando militare marittimo nel porto di Tripoli e rade adiacenti.

    Regio Decreto 25 luglio 1912, n. 892. Col quale sono approvate le norme pel funzionamento di una succursale della Banca d'Italia in Tripoli.

    Regio Decreto 2 settembre 1912, n. 955. Concernente la nomina di due distinti comandanti rispettivamente per i corpi di occupazione in Tripolitania e in Cirenaica e ne determina le attribuzioni.

    Regio Decreto 9 gennaio 1913, n. 39. Col quale viene provveduto allo ordinamento del governo in Libia.

    Regio Decreto 6 febbraio 1913, n. 69. Col quale viene regolata l'Amministrazione della giustizia penale nelle zone di Governo civile nella Libia.

    Regio Decreto 6 febbraio 1913, n. 86. Col quale vengono stabilite norme per il servizio dello stato civile in Tripolitania ed in Cirenaica.

    Regio Decreto 23 febbraio 1913, n. 156. Col quale viene regolato l'esercizio delle operazioni bancarie in Libia per parte di Società commerciali.

    Regio Decreto 6 marzo 1913, n. 390. Col quale vengono portate modificazioni alle parti seconda e terza dell'ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea approvato con R. decreto 22 settembre 1905, n. 507.

    Regio Decreto 20 marzo 1913, n. 286. Riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili in Libia

    Regio Decreto 20 marzo 1913, n. 289. Col quale vengono approvati gli annessi ordinamento giudiziario e disposizioni relative alle leggi da applicarsi in Libia.

    Regio Decreto 27 marzo 1913, n. 402. Col quale viene istituito a Tripoli un comando di legione dei R. carabinieri.

    Regio Decreto 6 aprile 1913, n. 315. Col quale vengono regolati i rapporti di sudditanza degli indigeni della Libia.

    Regio Decreto 22 giugno 1913, n. 844. Concernente l'ordinamento delle truppe indigene della Libia.

    Regio Decreto 15 agosto 1913, n. 1111. Concernente il funzionamento di una filiale della Banca d'Italia in Eritrea.

    Regio Decreto 15 agosto 1913, n. 1161. Col quale è approvato il regolamento per la gestione amministrativa e contabile della Colonia eritrea.

    Regio Decreto 6 settembre 1913, n. 1175. Concernente i ruoli organici della Colonia eritrea e della Somalia italiana.

    Regio Decreto 4 gennaio 1914, n. 11. Portante modificazioni agli articoli 10, 16, 17 e 32 dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e la Cirenaica approvato con R. decreto 20 marzo 1913, n. 289.

    Regio Decreto 8 gennaio 1914, n. 15. Relativo all'ordinamento sanitario nella Tripolitania e nella Cirenaica.

    Regio Decreto 11 gennaio 1914, n. 39. Col quale viene approvato l'ordinamento amministrativo contabile riguardante i beni patrimoniali, i contratti ed i servizi in economia per la Tripolitania e la Cirenaica.

    Regio Decreto 11 gennaio 1914, n. 151. Col quale viene istituito, presso il Ministero delle colonie, un Comitato superiore amministrativo per tutti gli affari riguardanti la Tripolitania e la Cirenaica.

    Regio Decreto 15 gennaio 1914, n. 35. Col quale è approvato l'ordinamento politico ed amministrativo della Tripolitania e della Cirenaica.

    Regio Decreto 15 gennaio 1914, n. 56. Col quale viene approvato l'ordinamento scolastico della Tripolitana e della Cirenaica.

    Regio Decreto 15 gennaio 1914, n. 76. Col quale viene approvato il nuovo ordinamento dei servizi per le opere pubbliche in Tripolitania e in Cirenaica, in sostituzione di quello del 9 marzo 1913, n. 288.

    Regio Decreto 22 gennaio 1914, n. 147. Relativo all'ordinamento militare della Tripolitania e della Cirenaica.

    Regio Decreto 29 gennaio 1914, n. 77. Che approva l'annessa convenzione stipulata tra il Governo e la Banca d'Italia, con la quale alla Banca stessa è affidato il Servizio di R. tesoreria nella Colonia eritrea.

    Regio Decreto 2 marzo 1914, n. 169. Col quale viene istituito un ufficio agrario in Tripoli.

    Regio Decreto 21 maggio 1914, n. 714. Col quale vengono modificati gli articoli 99 e 101 dell'ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea e l'art. 215 del relativo regolamento.

    Regio Decreto 2 agosto 1914, n. 865. Che modifica l'ordinamento militare della Tripolitania e della Cirenaica ed autorizza la costituzione di bande irregolari nella Cirenaica.

    Regio Decreto 6 agosto 1914, n. 864. Che modifica l'art. 18 del R. decreto 12 settembre 1905, n. 507 sul Consiglio amministrativo della colonia Eritrea.

    Regio Decreto 24 settembre 1914, n. 1271. Riguardante l'ordinamento dei servizi archeologici nella Libia.

    Regio Decreto 4 marzo 1915, n. 329. Col quale viene soppresso il comando di legione dei reali carabinieri in Tripoli e l'organico degli ufficiali dei carabinieri reali viene diminuito di un colonnello.

    Regio Decreto 18 marzo 1915, n. 402. Col quale è approvato l'ordinamento doganale della Tripolitania e della Cirenaica.

    Regio Decreto 22 agosto 1915, n. 1347. Col quale vengono modificate alcune disposizioni del R. decreto 17 ottobre 1912, n. 1088.

    Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915 , n. 1363. che approva norme provvisorie amministrative-contabili per la Tripolitania e la Cirenaica.

    Decreto Luogotenenziale 30 settembre 1915, n. 1512. Col quale i tribunali regionali di Misurata, Sirte, Beni-Ulid, Jefren e Ghadames sono soppressi, e la loro giurisdizione è devoluta al tribunale regionale di Tripoli.

    Decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1979. col quale è approvato l'ordinamento dei servizi per le opere pubbliche in Tripolitania ed in Cirenaica.

    Decreto Luogotenenziale 30 marzo 1916, n. 409. Recante disposizioni per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche e di forniture per conto dello Stato in Tripolitania ed in Cirenaica durante lo stato di guerra.

    Decreto Luogotenenziale 26 agosto 1916, n. 1145. Concernente le norme per il funzionamento della Comunità israelitica di Tripoli e per la giurisdizione dei tribunali rabbinici della Libia.

    Regio Decreto 11 marzo 1917, n. 469. Col quale sono istituiti Comitati consultivi indigeni per la Tripolitania e per la Cirenaica ed un Comitato centrale consultivo misto presso il Ministero delle Colonie.

    Decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938. Col quale sono approvate le norme complementari dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvato col R. decreto 20 marzo 1913, n. 289.

    Decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1265. Che reca provvedimenti per la sistemazione economico-finanziaria della Colonia eritrea.

    Decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1820. Che autorizza la Banca d'Italia ad istituire una filiale nella Somalia italiana, anche per il servizio di tesoreria.

    Decreto Luogotenenziale 16 dicembre 1917, n. 2155. A decorrere dal 1° ottobre 1917, è istituita in Tripoli una scuola media commerciale, e se ne stabilisce l'ordinamento.

    Decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 794. Che modifica il capo IV dell'ordinamento fondiario per la Colonia eritrea approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 378.

    Decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 908. Che apporta modificazioni all'ordinamento amministrativo della Colonia eritrea, approvato col R. decreto 22 settembre 1905, n. 507.

    Decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1238. Che apporta modificazioni all'ordinamento amministrativo per la Somalia italiana, approvato col R. decreto 4 luglio 1910, n. 562.

    Decreto Luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1422. Che apporta modificazioni all'ordinamento giudiziario della Somalia italiana approvato con R. decreto 8 giugno 1911, n. 937.

    Decreto Luogotenenziali 3 ottobre 1918, n. 1589. Che approva l'ordinamento archeologico della Colonia Eritrea.

    Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1918, n. 2007. Che estende alla Cirenaica le disposizioni del decreto Luogotenenziale 28 luglio 1918, n.1175, relative al patrocinio dei beni auqaf.

    Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2100. Che modifica il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, concernente l'ordinamento militare della Tripolitania e della Cirenaica.

    Decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 769. Che estende alla Tripolitania ed alla Cirenaica alcune disposizioni del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, concernente la esecuzione di opere pubbliche.

    Regio Decreto 17 maggio 1919, n. 886. Relativo alla costituzione del Governo nella Tripolitania e nella Cirenaica.

    Regio Decreto 1 giugno 1919, n. 931. Che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania.

    Regio Decreto 16 agosto 1919, n. 1609. Che stabilisce norme circa l'istituzione dei tribunali speciali in Tripolitania e Cirenaica e il rimpatrio e l'espulsione dei cittadini italiani, dei cittadini e sudditi stranieri e dei nativi di altre colonie italiane, autorizzandosi inoltre il coordinamento in unico testo delle disposizioni del decreto stesso e di quelle dei decreti 9 gennaio 1913, n. 39, e 17 maggio 1919, n. 886.

    Regio Decreto-Legge 31 ottobre 1919, n. 2401. Che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica.

    Regio Decreto 1 febbraio 1920, n. 199. Relativo all'amministrazione della giustizia penale nella Tripolitania e nella Cirenaica, ed alla applicazione della condanna condizionale, della libertà provvisoria e della liberazione condizionale nei procedimenti avanti ai tribunali militari.

    Regio Decreto 25 aprile 1920, n. 570. Che approva le norme per le elezioni al Parlamento locale e agli altri Consigli elettivi della Cirenaica.

    Regio Decreto 22 giugno 1920, n. 900. Che apporta modificazioni all'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica approvato con R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, relativamente alle condizioni di arruolamento e di trattamento dei militari italiani ed indigeni del R. corpo di truppe coloniali della Libia.

    Regio Decreto 22 luglio 1920, n. 1085. Che abolisce i Comitati consultivi per la Tripolitania e per la Cirenaica, istituiti con R. decreto 11 marzo 1917, n.469.

    Regio Decreto 14 agosto 1920, n. 1191. Che approva alcune modifiche alle norme per le elezioni al Parlamento e agli altri Consigli elettivi della Cirenaica approvate col R. decreto 25 aprile 1920, numero 570.

    Regio Decreto 17 gennaio 1921, n. 76. Che modifica l'art. 10 dell'ordinamento militare per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvato con R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147.

    Regio Decreto 30 gennaio 1921, n. 120. Che estende alla Tripolitania ed alla Cirenaica le disposizioni vigenti nel Regno circa la protezione della proprietà industriale, letteraria ed artistica.

    Regio Decreto 24 febbraio 1921, n. 230. Che modifica gli articoli 99 e 101 dell'ordinamento giudiziario della colonia Eritrea approvato con R. decreto 2 luglio 1908; n. 325, circa le funzioni di notaio e di conservatore delle ipoteche nella Colonia stessa.

    Regio Decreto 7 aprile 1921, n. 518. Concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli uffici agrari della Tripolitania e della Cirenaica.

    Regio Decreto 10 aprile 1921, n. 551. Che istituisce nella Colonia Eritrea, una Camera di commercio, con sede in Asmara.

    Regio Decreto 3 novembre 1921, n. 1691. Che approva talune disposizioni, abrogandone altre, relative all'Amministrazione della giustizia in Tripolitania.

    Regio Decreto 19 gennaio 1922, n. 329. Che modifica l'art. 55 dell'ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea, approvato con R. decreto 2 luglio 1908, n. 325.

    Regio Decreto 5 febbraio 1922, n. 368. Che approva l'ordinamento scolastico per i cittadini musulmani della Cirenaica.

    Regio Decreto 26 marzo 1922, n. 619. Che rende permanenti talune disposizioni e modifica altre del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 769, in materia di appalti per opere pubbliche in Tripolitania e in Cirenaica.

    Regio Decreto 7 maggio 1922, n. 863. Che abroga gli articoli 21, 22 e 60 del R. decreto 10 dicembre 1914, n. 1510, concernente l'ordinamento del personale civile della Colonia Eritrea.

    Regio Decreto 28 maggio 1922, n. 839. Riguardante la istituzione del servizio telefonico pubblico nella Cirenaica e nella Tripolitania.

    Regio Decreto 28 maggio 1922, n. 1068. Col quale si conferiscono alcuni poteri al governatore della Somalia.

    Regio Decreto 20 luglio 1922, n. 1131. Che estende nella Tripolitania e nella Cirenaica il sistema monetario e le disposizioni riguardanti la circolazione dei biglietti di Stato e di Banca vigenti nel Regno.

    L'autore

    Mirko Riazzoli

    Le colonie africane

    Una raccolta delle norme fasciste sull'ordinamento coloniale dal 1912 all'avvento del regime fascista

    Introduzione

    Questo volume raccoglie le norme emesse dal 1912, l'anno della fine della guerra per la conquista della Libia, riguardanti le colonie italiane in Africa (Eritrea, Libia e Somalia), fino al 1922 quando, in seguito alla Marcia su Roma, venne instaurato il regime fascista.

    Le norme, ordinate in ordine cronologico, riguarda la parte organizzativa e istituzionale delle colonie (ordinamenti giuridici, amministrativi, istituzionali, militari, doganali e simili, norme che regolano le istituzioni delle popolazioni autoctone, le scuole), non le norme daziarie, i regolamenti su attività economiche specifiche e simili.

    Regio Decreto 21 febbraio 1915, n. 250. Col quale vengono apportate alcune modificazioni all'ordinamento scolastico per la Tripolitania e per la Cirenaica approvato con Regio decreto 15 gennaio 1914, n. 56.

    (GURI n. 71, 20 marzo 1915)

    VITTORIO EMANUELE III

    per grazia di Dio e per volontà della Nazione

    RE D'ITALIA

    Veduta la legge 25 febbraio 1912, n. 83;

    Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il Regio decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

    Veduto il Regio decreto 15 gennaio 1914, n. 56;

    Sentito il Consiglio dei ministri;

    Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di concerto con i ministri degli affari esteri, del tesoro e della pubblica istruzione;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Agli articoli 1, 23 e 27 dell'ordinamento scolastico della Tripolitania e Cirenaica, approvato con Nostro decreto 15 gennaio 1914, n. 56, sono sostituiti i seguenti:

    Art. 1.

    Nella Tripolitania e nella Cirenaica, per l'istruzione dei cittadini e dei sudditi italiani, possono essere:

    1° con decreto del ministro delle colonie, inteso il governatore:

    a) giardini d'infanzia;

    b) scuole elementari maschili, femminili o miste a tipo italiano;

    c) corsi popolari ai sensi delle leggi 8 luglio 1904, n. 407 e 4 giugno 1911, n. 486;

    d) istituti d'istruzione media, classica e tecnica;

    e) una scuola di coltura islamica;

    2° con decreto del governatore:

    a) scuole italo-arabe.

    Art. 23.

    Alle scuole coraniche, che si segnalino per migliore osservanza delle norme igieniche, per proprietà, ordine, profitto, numero di frequentanti e nell'estendere l'insegnamento a discipline comprese nei programmi delle scuole elementari a tipo italiano, potranno essere concessi sussidi, secondo le norme che saranno stabilite ai sensi dell'articolo 32.

    Art. 27.

    Alle istituzioni ausiliarie, come: patronati scolastici, ricreatorii, biblioteche, circoli di lettura, ecc., che sorgano nei vari centri della colonia, potranno essere accordate sovvenzioni secondo le disposizioni che verranno stabilite ai sensi dell'art. 32.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 21 febbraio 1915.

    VITTORIO EMANUELE.

    Legge 13 giugno 1912, n. 555. Sulla cittadinanza italiana. Estratto.

    (GURI n. 153, 30 giugno 1912)

    Art. 15.

    È equiparato al territorio del Regno, per gli effetti della presente legge, il territorio delle colonie italiane, salvo le disposizioni delle leggi speciali che le riguardano.

    Legge 6 Luglio 1912, n. 749. Che autorizza l'istituzione del Ministero delle colonie.

    (GURI n. 169, 18 luglio 1912)

    VITTORIO EMANUELE III

    per grazia di Dio e per volontà della Nazione

    RE D'ITALIA

    Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

    Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

    Articolo unico.

    Il Governo del Re è autorizzato ad istituire il Ministero delle colonie, a determinarne le attribuzioni e a dare le disposizioni per l'ordinamento e l'assunzione del personale.

    Il Governo ha pure facoltà di spostare e modificare con decreti Reali gli organici delle Amministrazioni centrali dello Stato in quanto occorra per trasferire al Ministero delle colonie servizi ora dipendenti da altri Ministeri.

    La maggiore spesa per l'istituzione di detto Ministero per l'esercizio 1912-913 non dovrà eccedere la somma di L. 200.000.

    Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a San Rossore, addì 6 luglio 1912.

    VITTORIO EMANUELE

    Regio Decreto 28 aprile 1912, n. 418. Col quale viene istituito un compartimento d'ispezione per le opere pubbliche nella Libia, con sede a Tripoli.

    (GURI n. 114, 13 maggio 1912)

    VITTORIO EMANUELE III

    per grazia di Dio e per volontà della Nazione

    RE D'ITALIA

    Visto l'art. 5 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo reale del genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522;

    Visto il Nostro decreto 3 settembre 1906, n. 516, col quale venne approvato il nuovo ordinamento dei compartimenti d'ispezione del genio civile, ripartendoli in numero di sedici, giusta l'elenco annesso al decreto stesso;

    Visto il Nostro decreto 1° febbraio 1912, n. 94, col quale sono stati istituiti uffici del genio civile nella Libia per l'esecuzione delle opere pubbliche in quella regione;

    Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    A decorrere dal 1° maggio 1912 è istituito un Compartimento d'ispezione per le opere pubbliche nella Libia, con sede a Tripoli, che prenderà il numero di ordine XVII.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 28 aprile 1912.

    VITTORIO EMANUELE

    Regio Decreto 23 maggio 1912, n. 552. Col quale viene istituito un comando militare marittimo nel porto di Tripoli e rade adiacenti.

    (GURI n. 141, 15 giugno 1912)

    VITTORIO EMANUELE III

    per grazia di Dio e per volontà della Nazione

    RE D'ITALIA

    Visto il R. decreto 24 settembre 1911, n. 1023, che indice la mobilitazione di un corpo per una spedizione oltremare, delle occorrenti forze navali e degli occorrenti servizi costieri;

    Visto il R. decreto 8 ottobre 1911, n. 1128, che fissa le attribuzioni del comandante del corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica;

    Visto il R. decreto 18 febbraio 1912, n. 133, che porta norme per il servizio amministrativo e tecnico della marina mercantile in Tripolitania e Cirenaica;

    Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83, che converte in legge il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, in virtù del quale la Tripolitania e la Cirenaica furono poste sotto la sovranità piena ed

    intera del Regno d'Italia;

    Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello della guerra;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Art. 1.

    È istituito nel porto di Tripoli e rade adiacenti un comando militare marittimo, al quale è preposto un capitano di vascello, col titolo di comandante militare marittimo di Tripoli.

    Art. 2.

    Il comandante militare marittimo di Tripoli dipende direttamente dal comandante del corpo di occupazione in Tripolitania e Cirenaica.

    Art. 3.

    Il comandante militare marittimo sovraintende a tutto quanto riguarda lo svolgimento dei servizi militari ed i bisogni del corpo di occupazione nel porto di Tripoli, ferme restando le attribuzioni assegnate al personale del corpo delle capitanerie di porto dal Regio decreto 18 febbraio 1912, n. 133, per il servizio amministrativo e tecnico della marina mercantile.

    Art. 4.

    Il comandante militare marittimo pel disimpegno delle sue funzioni può sempre chiedere il concorso del personale del corpo delle capitanerie di porto incaricato dei servizi della marina mercantile.

    Art. 5.

    Il comandante militare marittimo di Tripoli avrà alla sua dipendenza immediata tutto il personale addetto ai servizi militari del porto di Tripoli.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 23 maggio 1912.

    VITTORIO EMANUELE

    Regio Decreto 25 luglio 1912, n. 892. Col quale sono approvate le norme pel funzionamento di una succursale della Banca d'Italia in Tripoli.

    (GURI n. 204, 29 agosto 1912)

    VITTORIO EMANUELE III

    per grazia di Dio e per Volontà della Nazione

    RE D'ITALIA

    Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

    Veduto il R. decreto 10 dicembre 1911, n. 1367, convertito nella legge 23 maggio 1912, n. 511;

    Veduto il R. decreto 13 giugno 1912, n. 721 che approva alcune modificazioni ed aggiunte allo statuto delle Banca d'Italia;

    Veduta la deliberazione del 20 maggio 1912 del Consiglio superiore della Banca d'Italia, colla quale è stata istituita una succursale in Tripoli e sono state deliberate le norme pel suo funzionamento;

    Sentito il Consiglio dei Ministri;

    Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Articolo unico.

    Sono approvate le norme pel funzionamento di una succursale della Banca d'Italia a Tripoli, contenute nell'unito allegato, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1912.

    VITTORIO EMANUELE.

    Allegato.

    NORME pel funzionamento della succursale in Tripoli

    Capo I. Disposizioni generali.

    Art. 1.

    La dotazione, ond'è parola nel terzo capoverso dell'art. 63-bis dello statuto, per le filiali della Libia è fissata a 4 milioni di lire, da fornire gradatamente in relazione all'incremento degli affari.

    Per le spese d'impianto e per ogni altra spesa necessaria alla fondazione e all'avviamento delle filiali della Libia, la Banca d'Italia assegna sul suo bilancio, a fondo perduto, la somma di L. 200,000, che saranno ammortizzate per quote annuali costanti, a partire dal bilancio dell'esercizio 1912.

    Art. 2.

    La dotazione di 4 milioni di che all'articolo precedente sarà prelevata dalla riserva patrimoniale straordinaria considerata dall'articolo 67 dello statuto. Essa formerà il fondo patrimoniale d'esercizio della succursale di Tripoli e delle altre filiali che si fondassero nella Libia.

    Per la parte eventualmente non disponibile della riserva straordinaria sarà fatto un prelevamento temporaneo dalla massa di rispetto ordinaria, mediante cessione di titoli appartenenti alla stessa massa di rispetto, per compiere la dotazione sopra detta. Il credito della massa di rispetto, per siffatta eventuale cessione temporanea di titoli, sarà coperto appena la riserva straordinaria potrà disporre dei fondi occorrenti a tale reintegrazione.

    Art. 3.

    Il predetto fondo di dotazione sarà fruttifero per la riserva straordinaria ond'è tratto. Gli interessi, a carico del bilancio della succursale di Tripoli, o delle filiali della Libia, s'intendono fissati nella misura di 3 per cento per l'anno 1912, di 3 1/2 per cento per l'anno 1913, e di 3 3/4 per cento per il 1914 e per gli anni successivi.

    Art. 4.

    Sulla parte della dotazione speciale costituita da titoli, la succursale di Tripoli potrà ottenere, occorrendo, dalla Banca congrue anticipazioni di somme in contanti per applicarne il ricavato alle operazioni cui è autorizzata.

    Le suddette anticipazioni saranno regolate con le modalità che verranno stabilite dalla direzione generale.

    Art. 5.

    La succursale di Tripoli, in caso di bisogno, e previa autorizzazione del direttore generale, potrà riscontare una parte del suo portafoglio presso la sede della Banca d'Italia in Palermo.

    Su tali operazioni di risconto sarà applicato il saggio di favore in uso per gli Istituti di credito intermediari esistenti in Italia.

    Art. 6.

    Per la contabilità della dotazione speciale e per lo svolgimento delle operazioni relative, la succursale di Tripoli terrà aperto con la Banca un conto speciale, nel quale iscriverà:

    a credito della Banca, tutte le somme prelevate per qualsiasi causa, distinte per contanti e titoli;

    a debito, tutte le somme versate dalla succursale, con la stessa distinzione.

    Capo II. Operazioni.

    Art. 7.

    La succursale di Tripoli avrà facoltà di impiegare nelle operazioni cui è autorizzata tutte le somme che si troverà disponibili in dipendenza della dotazione assegnatale, e quelle che le perverranno da terzi a titolo di deposito in conto corrente e a risparmio, e per l'emissione di buoni nominativi fruttiferi.

    Art. 8.

    La detta succursale è autorizzata a compiere tutte le operazioni consentite dallo statuto della Banca d'Italia e dal regolamento generale in vigore, e quelle altre indicate nelle presenti norme.

    Alle operazioni considerate dallo statuto e dal regolamento generale sono applicabili le stesse norme vigenti in Italia, in quanto non siano modificate dalle disposizioni che seguono.

    Art. 9.

    Di regola, le operazioni di sconto avranno effetto con le norme vigenti in Italia.

    Queste norme potranno essere soggette a qualche temperamento, suggerito e consigliato dagli usi e dalle consuetudini locali, e regolarmente approvato dalla Direzione generale, con l'assenso del ministro del tesoro.

    Art. 10.

    I saggi d'interesse da applicarsi nelle operazioni di sconto e di anticipazione della succursale saranno fissati dal Consiglio superiore della Banca, in misura non inferiore a quelli praticati in Italia.

    Art. 11.

    Per le operazioni di anticipazione su fondi pubblici si osserveranno, in generale, le norme in vigore in Italia.

    Ove siano offerti in garanzia titoli di Stati esteri o altri titoli, di assoluto riposo, nazionali ed esteri, non contemplati fra quelli pei quali sono consentite le anticipazioni in Italia, il direttore della succursale ne riferirà la prima volta alla Direzione generale, la quale, dopo aver sentito il ministro del tesoro, darà l'autorizzazione di massima ad annoverare tali titoli fra quelli ammessi per le anticipazioni, e stabilirà l'ammontare da mettersi a disposizione del cliente.

    Di tali speciali autorizzazioni sarà informato il Consiglio superiore nella sua più prossima tornata.

    Art. 12.

    Le operazioni di anticipazione su deposito di merci avranno luogo, normalmente, con le modalità stabilite dallo statuto della Banca.

    Se qualche modificazione si renderà necessaria nei particolari, essa sarà proposta una volta per sempre alla Direzione generale, per la necessaria approvazione, sentito il ministro del tesoro.

    Potranno, inoltre, essere consentite operazioni di anticipazioni contro pegno di altre merci e di derrate esistenti in magazzini generali legalmente costituiti, nei depositi franchi o nella R.

    dogana; o contro merci depositate nei magazzini della Banca, alle condizioni e con le modalità da stabilirsi dalla Direzione generale, con l'assenso del ministro del tesoro.

    Infine, potranno essere oggetto di affari per la succursale le operazioni di cambio di monete d'oro e d'argento, alle condizioni che saranno fissate dalla Direzione generale, previo consenso del ministro del tesoro.

    Delle autorizzazioni e delle condizioni relative a operazioni non contemplate o non disciplinate dallo statuto della Banca sarà data notizia al Consiglio superiore nella sua più prossima tornata.

    Art. 13.

    La misura degl'interessi sulle anticipazioni contro deposito di paste d'oro e d'argento, di monete estere, di titoli, di merci e di derrate sarà determinata preventivamente dal Consiglio superiore, in ragione non inferiore a quella vigente in Italia.

    Le spese tutte derivanti dalle anticipazioni su merci e derrate staranno a carico del cliente.

    Art. 14.

    Sui depositi in conto corrente la succursale corrisponderà un interesse nella misura che sarà preventivamente determinata dal Consiglio superiore, in ragione dell'importanza dei versamenti e della aqulità della clientela.

    I ritiri di tale somme saranno regolati con le norme in vigore in Italia.

    Saranno ammessi anche i depositi a risparmio. La misura dell'interesse relativo sarà anch'essa fissata preventivamente dal Consiglio superiore. Le norme e le modalità riguardanti questi speciali depositi saranno deliberate dal Consiglio superiore, su proposta del direttore generale, e con l'assenso del ministro del tesoro.

    Art. 15.

    Le tasse di custodia sui depositi liberi aperti, chiusi e vincolati per conto terzi, e le provvigioni stabilite e vigenti in Italia per tutte le altre operazioni della Banca, come: incassi e accettazioni di effetti per conto terzi; acquisto e vendita di valori per conto terzi; ordini telegrafici di pagamento in arrivo e in partenza;

    incassi e pagamenti per conto terzi, e somiglianti operazioni, saranno applicate a Tripoli coll'aumento di un quarto sulla misura vigente in Italia, salve le eventuali modificazioni che intendesse di stabilire il Consiglio superiore.

    Capo III. Emissione di titoli nominativi.

    Art. 16.

    I vaglia cambiari della Banca saranno emessi e pagati dalla succursale di Tripoli con le stesse norme vigenti in Italia.

    Art. 17.

    All'infuori dei vaglia cambiari gratuiti in uso in Italia, la succursale medesima sarà autorizzata a emettere «Buoni a scadenza fissa» di importo non inferiore a L. 500, fruttiferi e a scadenze di 3 mesi, 6 mesi e un anno. Il saggio d'interesse di questi buoni sarà fissato preventivamente dal Consiglio superiore, e approvato dal ministro del tesoro.

    I buoni medesimi non saranno girabili, e potranno essere pagati soltanto dalla succursale di Tripoli.

    Capo IV. Amministrazione della succursale. - Funzionari.

    Art. 18.

    La succursale di Tripoli avrà , come le altre del Regno, un collegio di funzionari composto di 4 censori e sino a 8 consiglieri di sconto, scelti e nominati dal Consiglio superiore, su proposta del direttore generale, con le norme e per i termini di tempo in uso nelle filiali d'Italia.

    Questi funzionari disimpegneranno a Tripoli tutte le funzioni assegnate ai loro colleghi d'Italia dallo statuto e dal regolamento generale vigenti.

    Art. 19.

    A giudizio del direttore generale, da promuoversi caso per caso, e di che sarà data notizia al Consiglio superiore, potrà sorpassarsi al criterio assoluto delle incompatibilità prevedute dall'art. 71 dello statuto.

    Art. 20.

    È lasciato in facoltà dei funzionari della succursale di Tripoli di ottemperare al disposto dell'art. 76 dello statuto, sia eseguendo il deposito delle corrispondenti azioni della Banca ad essi intestate, sia depositando a conto corrente fruttifero presso la succursale una corrispondente somma in contanti.

    Tale deposito in conto corrente rimarrà vincolato per il termine di tempo stabilito dall'art. 77 dello statuto.

    Art. 21.

    È riserbata al direttore generale la facoltà di provvedere alla surrogazione provvisoria del direttore, in caso di sua assenza improvvisa, anche in modo diverso da quello regolato dall'art. 61 dello statuto.

    Capo V. Contabilità.

    Art. 22.

    La succursale di Tripoli terrà la sua contabilità coi metodi in uso per tutte le altre filiali della Banca e secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione generale.

    La succursale stessa formerà ogni mese la situazione particolareggiata de' suoi conti, e la trasmetterà alla Direzione generale, che la comunicherà al Consiglio superiore.

    Art. 23.

    Alla fine di ogni esercizio, la predetta succursale farà il suo bilancio speciale, il quale dovrà essere verificato dal collegio dei sindaci, direttamente o per mezzo di loro speciali delegati, e sarà soggetto all'approvazione del Consiglio superiore.

    Art. 24.

    Dagli utili netti della gestione la succursale di Tripoli dovrà prelevare annualmente il 10%, per la costituzione di una riserva speciale dell'azienda. Questa riserva sarà considerata ad aumento del patrimonio prelevato dalla riserva straordinaria della Banca per la formazione della dotazione delle filiali costituite o costituende nella Libia.

    Gli utili netti residui andranno a beneficio della Banca, che li porterà nella parte attiva del suo bilancio.

    Visto, d'ordine di Sua Maestà:

    Il ministro del tesoro TEDESCO

    Regio Decreto 2 settembre 1912, n. 955. Concernente la nomina di due distinti comandanti rispettivamente per i corpi di occupazione in Tripolitania e in Cirenaica e ne determina le attribuzioni.

    (GURI n.214, 10 settembre 1912)

    VITTORIO EMANUELE III

    per grazia di Dio e per volontà della Nazione

    RE D'ITALIA

    Visto il Nostro decreto in data 8 ottobre 1911, numero 1128, col quale vengono fissate le attribuzioni del comandante del corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica;

    Visto il Nostro decreto in data 8 ottobre 1911 col quale il tenente generale Caneva cav. Carlo, designato per il comando di una armata in guerra, è nominato comandante del corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica;

    Udito il Consiglio dei ministri;

    Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri degli affari esteri, della guerra e della marina;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Art. 1.

    Il tenente generale Caneva cav. Carlo, designato per il comando di una armata in guerra, è esonerato dalla carica di comandante del corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica.

    Art. 2.

    Il tenente generale Ragni cav. Ottavio, comandante di corpo d'armata, è nominato comandante del corpo di occupazione in Tripolitania.

    Art. 3.

    Il tenente generale Briccola cav. Ottavio, comandante di divisione, è incaricato del comando del corpo di occupazione in Cirenaica.

    Art. 4.

    Le attribuzioni dei comandanti dei corpi di occupazione in Tripolitania e in Cirenaica sono, per quanto riguarda i rispettivi territori, le medesime che col Nostro decreto in data 8 ottobre 1911, n. 1128, sopra citato, erano stabilite per il comandante del corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 settembre 1912.

    VITTORIO EMANUELE

    Regio Decreto 9 gennaio 1913, n. 39. Col quale viene provveduto allo ordinamento del governo in Libia.

    (GURI n. 37, 14 febbraio 1913)

    VITTORIO EMANUELE III

     per grazia di Dio e per volontà della Nazione

    RE D'ITALIA

    Visti i Nostri decreti 8 ottobre 1911, n. 1128, 5 novembre 1911, n. 1247 e 20 novembre 1912, 1205:

    Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;

    Sentito il Consiglio dei ministri;

    Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le Colonie, di concerto coi ministri della guerra de della marina;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Art. 1.

    La Tripolitania e la Cirenaica sono costituite in due separati Governi, ognuno dei quali è retto da un governatore, investito anche del comando delle truppe di terra e di mare stanziate nel territorio e nelle acque della sua giurisdizione.

    Il governatore è nominato con decreto Reale su proposta del ministro delle colonie, di concerto col ministro della guerra, sentito il consiglio dei ministri.

    Art. 2.

    Salvo quanto è disposto dall'art. 4, 3° comma, del R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205, il governatore dipende immediatamente ed esclusivamente dal ministro delle Colonie ed, a tenore delle istruzioni da lui ricevute, dirige la politica e l'amministrazione della colonia, con facoltà di emanare regolamenti di carattere locale, stabilendo le penalità per le contravvenzioni ai medesimi.

    Al governatore si potranno delegare dal ministro delle Colonie le facoltà spettanti al governo del Re, nei riguardi della Tripolitania e della Cirenaica, che siano suscettibili di delegazione.

    Art. 3.

    Le sedi del Governo della Tripolitania e della Cirenaica sono rispettivamente stabilite in Tripoli ed in Bengasi.

    Il governatore ha l'obbligo di risiedere nel territorio della sua giurisdizione.

    In caso di impedimento spetta al ministro delle Colonie, d'accordo con quello della guerra, di stabilire chi debba sostituire il governatore e con quali attribuzioni.

    Art. 4.

    Sono posti all'immediata dipendenza del governatore;

    a) il Segretario generale per gli affari civili e politici;

    b) il capo dell'ufficio politico militare;

    c) il capo di stato maggiore.

    Art. 5.

    Il segretario generale per gli affari civili e politici è nominato con decreto Reale su proposta del ministro delle Colonie ed ha rango di prefetto.

    Egli secondo le direttive impartitegli dal governatore:

    a) sovraintende a tutti gli uffici civili;

    b) tratta direttamente o a mezzo di funzionari da lui dipendenti gli affari di carattere politico con le autorità locali e coi capi indigeni nelle circoscrizioni o in quelle parti di esse che, su proposta del governatore, siano state dichiarate, con decreto del ministro delle Colonie, zone di governo civile.

    Art. 6.

    II capo dell'ufficio politico militare è nominato con decreto del ministro delle Colonie di Concerto con quello della guerra, udito il governatore. L'Ufficio politico Militare è investito delle attribuzioni di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, in

    tutte le circoscrizioni non dichiarate zone di governo civile.

    Art. 7.

    Il capo di stato maggiore si occupa esclusivamente degli affari di carattere militare, e coadiuva il governatore nelle sue funzioni di comandante delle truppe.

    Art. 8.

    Fermo restando quanto è disposto nel terzo comma dell'art. 4 del R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205, il governatore, nella sua qualità di comandante delle truppe, esercita tutte le attribuzioni spettanti ai comandanti di corpo d'armata isolato, e, quando sia dichiarato lo statti di guerra o lo stato di assedio, ha le facoltà , che in simili casi sono conferite ai comandanti di corpo d'armata dal Codice penale per l'esercito e dalle leggi e dai regolateti miliari.

    Art. 9.

    Per ragioni gravi di ordine pubblica di sicurezza il governatore può proclamare lo stato assedio in tutto il territorio di sua giurisdizione o in parte di esso.

    Potrà inoltre istituire tribunali speciali, stabilire che alcuni reati che vengano commessi dagli abitanti siano giudicati secondo le forme ed applicando le pene fissate dal Codice penale militare per il tempo di guerra, e adottare quegli altri provvedimenti che reputi necessaria seconda delle circostanze.

    Potrà anche ordinare il confino di indigeni in località

    determinate e l'espulsione di stranieri od anche di sudditi italiani, la cui presenza o per condanne riportate o per la loro condotta o per il loro contegno verso le autorità ed il Governo o per ragioni di ordine politico sia pericolosa ed intollerabile.

    I provvedimenti suddetti saranno presi con decreto motivato dal governatore, previa autorizzazione del ministro delle Colonie, e in caso di urgenza anche senza tale autorizzazione, salva però la immediata loro comunicazione al ministro.

    Art. 10.

    I funzionari civili e militari della Colonia non possono corrispondere con amministrazioni dello Stato, coi rappresentanti dell'Italia all'estero, con autorità di Stati esteri o con

    qualsivoglia altra amministrazione, ditta o persona nazionali o straniere, se non per il tramite ovvero in seguito ad espressa autorizzazione del governatore.

    Art. 11.

    Il governatore e i funzionari civili e militari della colonia non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorché dalla superiore autorità , né sottoposti per qualsiasi ragione a procedimento penale o arrestati, salvo i casi di flagranza, senza la previa autorizzazione, che è data dal ministro delle Colonie, se si tratta del governatore, e dal governatore se si tratta degli altri funzionari.

    Il governatore informa il ministro delle Colonie delle richieste ricevute dall'autorità giudiziaria e della risposta data.

    Eguale norma si osserva pei capi e notabili indigeni riconosciuti.

    Art. 12.

    Contro gli atti e i provvedimenti relativi alla amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica è ammesso il ricorso amministrativo in via gerarchica.

    Contro i provvedimenti definitivi non è ammesso altro ricorso che quello per legittimità in via straordinaria al Re.

    Contro i provvedimenti contemplati nell'art. 9 non è ammesso alcun reclamo amministrativo o giudiziario.

    Art. 13.

    Salvo quanto è stabilito all'art. 6 per le circoscrizioni non

    dichiarate zone di Governo civile, nelle altre le autorità militari hanno ingerenza in servizi civili e politici soltanto nel caso che in

    via temporanea il governatore affidi ad ufficiali delle truppe particolari missioni ovvero deleghi ai comandanti dei presidii speciali attribuzioni d'ordine civile, politico, o giudiziario.

    Art. 14.

    Le circoscrizioni territoriali politiche, amministrative e giudiziarie, udito il governatore, sono determinate con decreto Reale, su proposta del ministro delle Colonie.

    L'istituzione, la trasformazione o la soppressione dei vari uffici civili e le loro attribuzioni, anche in rapporto agli uffici ispettivi superiori del Ministero delle Colonie, sono stabilite con decreto del ministro delle Colonie, udito il governatore.

    Art. 15.

    Al governatore si applicano per quanto si riferisce al rango e agli onori, le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1892, n. 769, modificato col successivo R. decreto 15 dicembre 1910, n. 903, e quelle degli articoli 1, 2 e 3 del R. decreto 26 febbraio 1891.

    Art. 16.

    Sono abrogati il R. decreto 8 ottobre 1911, n. 1128, e 2 settembre 1912, n. 955, nonché qualsiasi altra disposizione contraria al presente decreto.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 9 gennaio 1913.

    VITTORIO EMANUELE.

    Regio Decreto 6 febbraio 1913, n. 69. Col quale viene regolata l'Amministrazione della giustizia penale nelle zone di Governo civile nella Libia.

    (GURI n. 39, 17 febbraio 1913)

    VITTORIO EMANUELE III

    per grazia di Dio e per volontà della Nazione

    RE D'ITALIA

    Visto il R. decreto 5 novembre 1911 n. 1247 convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

    Visto il decreto 30 luglio 1912 del comandante in capo del corpo di occupazione relativo all'amministrazione della giustizia nella Tripolitania e nella Cirenaica;

    Visto il R. decreto 9 gennaio 1913;

    Sentito il Consiglio dei ministri;

    Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Art. 1.

    Salvo il disposto dell'articolo 9 del R. decreto 9 gennaio 1913 sull'ordinamento del Governo in Tripolitania e in Cirenaica, nelle circoscrizioni o in quelle parti di esse, che a tenore dell'articolo 5 lettera b) dello stesso R. decreto sieno dichiarate zone di Governo civile, cessano di funzionare i tribunali militari di guerra, eccetto pei seguenti reati:

    a) delitti contro la sicurezza dello Stato, di associazione a delinquere, di eccitamento alla guerra civile, dei corpi armati, della pubblica intimidazione e di rapina;

    b) i delitti di violenza, di resistenza, di oltraggio alle autorità italiane e quelli di omicidio in persona di cittadini italiani commessi da indigeni.

    Per quelli fra i suddetti reati che sono contemplati nell'articolo 1 del decreto 13 ottobre e nell'articolo 2 del decreto 13 novembre 1911 del comandante del corpo di occupazione saranno applicate queste ultime disposizioni, le quali restano in vigore per tutto il territorio della Tripolitania e della Cirenaica.

    Art. 2.

    I dibattimenti già cominciati saranno continuati avanti i tribunali militari di guerra; tutte le altre cause penali, eccettuate quelle che si riferiscono ai reati contemplati nell'articolo precedente saranno rimesse, nello stato in cui si trovano, al magistrato ordinario.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 6 febbraio 1913.

    VITTORIO EMANUELE

    Regio Decreto 6 febbraio 1913, n. 86. Col quale vengono stabilite norme per il servizio dello stato civile in Tripolitania ed in Cirenaica.

    (GURI n.45, 24 febbraio 1913)

    VITTORIO EMANUELE III

    per grazia di Dio e per volontà della Nazione

    RE D'ITALIA

    Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

    Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

    Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le Colonie.

    Sentito il Consiglio dei ministri;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Art. 1.

    Lo stato civile pei cittadini italiani e per gli stranieri in Tripolitania e Cirenaica è regolato dalle disposizioni del Codice civile, dal R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, nonché dalle altre disposizioni vigenti nel Regno.

    Art. 2.

    Pei cittadini italiani e gli stranieri il servizio di stato civile è istituito presso ogni Municipio, e, dove questo non esiste, presso ogni Ufficio di Governo.

    Il capo del Municipio e dell'Ufficio di Governo o i loro delegati sono ufficiali dello stato civile.

    Per la celebrazione dei matrimoni fra cittadini italiani o stranieri, l'ufficiale dello stato civile deve essere cittadino italiano.

    Il governatore può con decreto da comunicarsi al ministro delle Colonie, autorizzare i comandanti dei presidi o dei distaccamenti in località lontane dagli uffici di stato civile, o di difficile comunicazione, di ricevere gli atti di nascita o di morte.

    Art. 3.

    Il termine per le denunzie delle nascite avvenute nella località dove ha sede un ufficiale dello stato civile o altra persona incaricata di riceverle, a tenore del precedente articolo è di giorni cinque e quello per le denunzie di nascita avvenute fuori delle predette località è di giorni dieci.

    Art. 4.

    Gli atti ricevuti dalle autorità, indicate nell'ultimo comma dell'art. 2, devono essere trasmessi in originale, nel più breve termine possibile, all'ufficiale dello stato civile competente, il quale, verificatene la regolarità, li trascrive nella seconda parte dei relativi registri e deposita l'originale nel volume degli allegati.

    Art. 5.

    Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti dagli ufficiali dello stato civile della Colonia devono essere trasmessi, in copia, all'ufficiale dello stato civile dell'ultimo domicilio che il padre del bambino ebbe nel Regno, e se il padre non è conosciuto a quello dell'ultimo domicilio della madre.

    Gli atti di morte devono essere trasmessi in copia all'ufficiale dello stato civile dell'ultimo domicilio che il defunto ebbe nel Regno.

    A tal fine negli atti di nascita e di morte sarà indicato l'ultimo domicilio nel Regno del genitore del bambino o del defunto.

    I detti atti saranno trascritti a tenore, degli articoli 53, n. 4, e 106, n. 4, del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602.

    Art. 6.

    Gli israeliti sono obbligati ad eseguire direttamente all'ufficiale dello stato civile le denuncie delle nascite e delle morti.

    Le denuncie dei matrimoni e dei divorzi sono fatte dai rabbini.

    Art. 7.

    Presso ciascun municipio e presso gli uffici di governo, che potranno essere designati dal governatore, è istituito un registro della popolazione indigena, in cui saranno segnate tutte le notizie, che si potranno man mano raccogliere, relative al numero e alla condizione degli abitanti, possibilmente suddivisi per tribù, per stirpi, e per famiglie.

    Il registro è tenuto al corrente con le informazioni, che i funzionari potranno assumere.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 6 febbraio 1913.

    VITTORIO EMANUELE

    Regio Decreto 23 febbraio 1913, n. 156. Col quale viene regolato l'esercizio delle operazioni bancarie in Libia per parte di Società commerciali.

    (GURI n. 57, 10 marzo 1913)

    VITTORIO EMANUELE III

    per grazia di Dio e per volontà della Nazione

    RE D'ITALIA

    Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247 convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

    Visti la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

    Allo scopo di provvisoriamente regolare l'esercizio del credito nella Tripolitania e nella Cirenaica e di impedirne gli abusi;

    Sentito il Consiglio dei ministri;

    Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Articolo unico.

    Ferma restando la facoltà che la Banca d'Italia, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia hanno, in virtù della legge 23 maggio 1912, n. 511, di aprire filiali in Tripolitania e Cirenaica, fino a che non sieno emanati provvedimenti definitivi sull'ordinamento del credito in quelle regioni, non è permesso alle Società commerciali l'esercizio di operazioni bancarie se le stesse Società non siano legalmente costituite nel Regno, e non abbiano ottenuto l'autorizzazione del ministro delle Colonie.

    È assegnato il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto perché le Società già esistenti, che compiano le operazioni suddette, si uniformino, per quanto occorre, alle precedenti disposizioni.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 23 febbraio 1913.

    VITTORIO EMANUELE

    Regio Decreto 6 marzo 1913, n. 390. Col quale vengono portate modificazioni alle parti seconda e terza dell'ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea approvato con R. decreto 22 settembre 1905, n. 507.

    (GURI n. 118, 21 maggio 1913)

    VITTORIO EMANUELE III

    per grazia di Dio e per volontà della Nazione

    RE D'ITALIA

    Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205 ed il Nostro decreto 26 giugno 1904, n. 411, per l'ordinamento della Colonia eritrea;

    Visto l'ordinamento amministrativo per la Colonia eritrea approvato con Nostro decreto 22 settembre 1905, n. 507;

    Considerata la necessità di coordinare le disposizioni riguardanti il R. corpo di truppe coloniali per quanto riguarda gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa bianca con le leggi che sono intervenute nel Regno dopo il suddetto Nostro decreto che hanno apportato innovazioni nell'ordinamento dell'esercito;

    Considerata la necessità di coordinare anche le disposizioni relative alle truppe indigene con i vari provvedimenti intervenuti dopo il suddetto Nostro decreto, per il reclutamento e l'organizzazione delle truppe stesse;

    Udito il governatore della colonia;

    Udito il parere del Consiglio coloniale;

    Udito il Consiglio dei ministri;

    Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, d'accordo con il ministro segretario di Stato per la guerra;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Nell'ordinamento amministrativo della Colonia eritrea approvato con Nostro decreto 22 settembre 1905, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

    PARTE SECONDA. Del personale

    b) Personale militare.

    Gli articoli 46, 47, 48 e 52 sono sostituiti dai seguenti:

    Requisiti degli uomini di truppa italiana.

    Art. 46. - I sottufficiali ed i carabinieri reali destinati in Colonia d'autorità dai corpi e reparti del R. esercito saranno scelti tra coloro che debbono passare ancora almeno 24 mesi sotto le armi, che abbiano costituzione fisica robusta e siano di buona condotta.

    Gli altri militari di truppa destinati in Colonia a loro domanda oppure d'autorità debbono essere scelti tra le reclute dell'ultima classe di leva che si trovino sotto le armi da non oltre quattro mesi, abbiano costituzione fisica robusta, buona condotta e non siano incorsi in condanne per reati comuni prima dell'arruolamento.

    Possono essere inviati in Colonia anche i caporali rinunziatari al grado e soldati sotto le armi da più di 4 mesi se occorrono per necessità di servizio o assumono una ferma di un anno dopo il termine dei loro obblighi di leva se sono trasferiti a loro domanda.

    Gli uomini di truppa reclutati fuori dall'esercito permanente debbono avere servito sotto le armi per più di 12 mesi, essere stati congedati da meno di 4 anni, aver riportato attestato di buona condotta, essere celibi e idonei per costituzione fisica a prestare servizio nell'arma e nel corpo cui sono destinati.

    Obblighi di servizio degli uomini di truppa italiana.

    Art. 47. - Gli uomini di truppa arruolati tra i congedati e tra i sottufficiali e carabinieri dell'esercito permanente, dietro loro domanda, contraggono una ferma di tre anni, se carabinieri e sottufficiali dei carabinieri, di due anni se di altre armi o di altri corpi. La ferma può essere rinnovata di anno in anno.

    La rafferma di un anno può venire concessa anche ai caporali e soldati all'atto del congedo della loro classe, oppure al termine della loro rafferma annuale.

    La ferma non sarà concessa ai caporali e soldati che abbiano superata l'età di 32 anni, ai sottufficiali che abbiano superata quella di 41 ed a coloro che non abbiano

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