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Le colonie africane Una raccolta delle norme fasciste sull'ordinamento coloniale dal 1936 alla fine del regime
Le colonie africane Una raccolta delle norme fasciste sull'ordinamento coloniale dal 1936 alla fine del regime
Le colonie africane Una raccolta delle norme fasciste sull'ordinamento coloniale dal 1936 alla fine del regime
E-book818 pagine9 ore

Le colonie africane Una raccolta delle norme fasciste sull'ordinamento coloniale dal 1936 alla fine del regime

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Info su questo ebook

Questo volume raccoglie le norme emesse dal 1936, l’anno della proclamazione dell’Impero, riguardanti le colonie italiane in Africa (Eritrea, Etiopia, Libia e Somalia), fino al 1942 quando, in seguito alle sconfitte subite nei due fronti africani, le stesse vennero perse.
Le norme, ordinate in ordine cronologico, riguarda la parte organizzativa e istituzionale delle colonie (ordinamenti giuridici, amministrativi, istituzionali, militari, doganali e simili, norme che regolano le istituzioni delle popolazioni autoctone, le scuole), non le norme daziarie, i regolamenti su attività economiche specifiche e simili.
Vengono però riportate alcune norme riguardanti la nuova polizia razziale adottata dal regime, prima nelle colonie e poi introdotta anche sul suolo metropolitano.
LinguaItaliano
Data di uscita28 apr 2021
ISBN9791220297943
Le colonie africane Una raccolta delle norme fasciste sull'ordinamento coloniale dal 1936 alla fine del regime

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    Le colonie africane Una raccolta delle norme fasciste sull'ordinamento coloniale dal 1936 alla fine del regime - Mirko Riazzoli

    Contents

    Mirko Riazzoli

    Una raccolta delle norme fasciste sull'ordinamento coloniale dal 1936 alla fine del regime

    Introduzione

    Regio Decreto 26 marzo 1936, n. 924. Istituzione di Tribunali sciaraitici in Libia.

    Regio Decreto 30 marzo 1936, n. 851. Riorganizzazione dell'Istituto Coloniale Fascista.

    Regio Decreto-Legge 9 maggio 1936, n. 754. Dichiarazione della sovranità piena ed intera del Regno d'Italia sull'Etiopia ed assunzione da parte del Re d'Italia del titolo di Imperatore d'Etiopia. Convertito dalla legge 18 maggio 1936, n. 867 (GURI 25 maggio 1936, n.120).

    Regio Decreto-Legge 1 giugno 1936, n. 1019. Ordinamento e amministrazione dell'Africa Orientale Italiana. Convertito dalla legge 11 gennaio 1937, n. 285 (GURI 24 marzo 1937, n.69).

    Regio Decreto-Legge 8 giugno 1936, n. 1192. Costituzione di una Sezione autonoma del Consorzio di credito per le opere pubbliche per i finanziamenti delle opere pubbliche in Africa Orientale Italiana. Convertito con modificazioni dalla legge 11 gennaio 1937, n. 262 (GURI 22 marzo 1937, n.67).

    Regio Decreto-Legge 2 luglio 1936, n. 1371. Ordinamento monetario nell'Africa Orientale italiana. Convertito dalla legge 11 gennaio 1937, n. 260 (GURI 22 marzo 1937, n.67).

    Regio Decreto-Legge 1 ottobre 1936, n. 2357. Soppressione della Camera di commercio coloniale italiana e attribuzione all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (I.C.E.) delle funzioni riguardanti i rapporti economici fra le colonie ed i paesi esteri. Convertito dalla legge 10 giugno 1937, n. 1200 (GURI 28 luglio 1937, n.173).

    Regio Decreto 12 novembre 1936, n. 2466. Istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e la urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia.

    Regio Decreto 12 novembre 1936, n. 2239. Estensione ai territori dei Governi della Somalia italiana, del Galla e Sidama e dell'Harar delle disposizioni dell'ordinamento fondiario per l'Eritrea in materia di espropriazione a causa di pubblica utilità.

    Regio Decreto-Legge 14 dicembre 1936, n. 2374. Costituzione dei ruoli tecnici coloniali. Convertito con modificazioni dalla legge 10 giugno 1937, n. 1241 (GURI 2 agosto 1937, n.177).

    Regio Decreto-Legge 30 novembre 1936, n. 2331. Costituzione dell'«Azienda Miniere Africa Orientale» (A.M.A.O.). Convertito dalla legge 10 giugno 1937, n. 1085 (GURI 17 luglio 1937, n.164).

    Legge 11 gennaio 1937, n. 262. Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1192, sulla costituzione di una Sezione autonoma del Consorzio di credito per le opere pubbliche per i finanziamenti delle opere pubbliche in Etiopia.

    Regio Decreto 18 gennaio 1937, n. 1080. Istituzione di tributi municipali in Eritrea.

    Regio Decreto 8 aprile 1937, n. 431. Modificazione della denominazione del Ministero delle colonie.

    Regio Decreto-Legge 12 aprile 1937, n. 976. Istituzione del Comando superiore delle Forze armate dell'Africa Settentrionale.

    Regio Decreto-Legge 19 aprile 1937, n. 880. Sanzioni per i rapporti d'indole coniugale fra cittadini e sudditi. Convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2590 (GURI 3 marzo 1938, n.51).

    Regio Decreto-Legge 19 aprile 1937, n. 881. Istituzione di un Comando superiore di marina in Libia. Convertito dalla legge 23 dicembre 1937, n. 2309 (GURI 26 gennaio 1938, n.20).

    Regio Decreto 10 giugno 1937, n. 1211. Regolamento organico del Corpo della polizia coloniale.

    Regio Decreto 1 luglio 1937, n. 1233. Ripartizione in uffici del Ministero dell'Africa Italiana.

    Regio Decreto 1 luglio 1937, n. 1932. Ordinamento del Consigli e degli Uffici coloniali dell'economia corporativa nell'Africa Orientale Italiana.

    Regio Decreto-Legge 14 luglio 1937, n. 1502. Istituzione di una Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per la costruzione e la gestione di case popolari in Libia. Convertito dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2599 (GURI 4 marzo 1938, n. 52).

    Regio Decreto 7 ottobre 1937, n. 2556. Costituzione dell'Istituto fascista autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa Orientale Italiana.

    Regio Decreto 14 ottobre 1937, n. 2607. Ordinamento tributario dei municipi della Libia.

    Regio Decreto 15 novembre 1937, n. 2708. Ordinamento politico, amministrativo e militare per l'Africa Orientale Italiana.

    Regio Decreto 23 dicembre 1937, n. 2223. Modificazioni per l'A. O. I. all'ordinamento amministrativo contabile per l'Eritrea e la Somalia Italiana.

    Regio Decreto 23 dicembre 1937, n. 2644. Ordinamento del servizio catastale e tecnico erariale nell'Africa Orientale Italiana.

    Legge 30 dicembre 1937, n. 2590. Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 880, sulle sanzioni per i rapporti d'indole coniugale fra cittadini e sudditi.

    Legge 30 dicembre 1937, n. 2591. Conversione in legge del R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1320, sulla istituzione in Libia di un ufficio speciale per la manutenzione ed il miglioramento delle strade di grande comunicazione.

    Regio Decreto-Legge 21 febbraio 1938, n. 1053. Ordinamento del notariato e degli archivi notarili della Libia. Convertito dalla legge 30 dicembre 1938, n. 2159 (GURI 15 febbraio 1939, n. 38).

    Regio Decreto 17 marzo 1938, n. 380. Estensione ai territori dei Governi della Somalia Italiana, dell'Harar e dei Galla e Sidama di alcune norme dell'ordinamento fondiario dell'Eritrea, approvato con R. decreto 7 febbraio 1926-IV, n. 269.

    Regio Decreto-Legge 11 aprile 1938, n. 1092. Estensione alla Libia della legislazione relativa all'esercizio della professione forense. Convertito dalla legge 30 dicembre 1938, n. 2156 (GURI 14 febbraio 1939, n.37).

    Regio Decreto-Legge 17 maggio 1938, n. 701. Provvedimenti per un piano di colonizzazione demografica in Libia. Convertito dalla L. 30 dicembre 1938, n. 2211 (GURI 8 marzo 1939, n.56).

    Regio Decreto 1 luglio 1938, n. 1327. Ordinamento delle truppe libiche.

    Regio Decreto 21 luglio 1938, n. 1640. Autorizzazione alle filiali di Asmara, Massaua e Mogadiscio del Banco di Roma a compiere in Eritrea ed in Somalia, rispettivamente, operazioni di credito agrario di esercizio.

    Regio Decreto-Legge 7 settembre 1938 XVI, n. 1381 Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri. Il RDL non venne mai convertito in legge, ma le sue disposizioni vennero riprese nel Regio Decreto-Legge 1728/1938.

    Regio Decreto-Legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 Provvedimenti per la difesa della razza italiana (una rettifica in GURI n. 280, 9 dicembre 1938). Convertito in legge senza modifiche con legge 274/1939 (GURI n.83, 11 aprile 1939). Estratto

    Regio Decreto-Legge 9 gennaio 1939, n. 70. Aggregazione delle quattro provincie libiche al territorio del Regno d'Italia e concessione ai libici musulmani di una cittadinanza italiana speciale con statuto personale e successorio musulmano. Convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739 (GURI 5 giugno 1939, n. 131).

    Regio Decreto-Legge 13 febbraio 1939, n. 284. Provvedimenti per l'incremento della colonizzazione demografica in Libia. Convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739 (GURI 5 giugno 1939, n. 131).

    Regio Decreto 30 marzo 1939, n. 784. Istituzione di una legione della Milizia nazionale forestale nell'Africa Orientale Italiana.

    Regio Decreto 28 aprile 1939, n. 1668. Consulte corporative dell'Africa Italiana, Comitato corporativo, Consigli ed Uffici dell'economia corporativa della Libia e disciplina delle attività economiche nell'Africa Italiana.

    Regio Decreto 6 luglio 1939, n. 1317. Ordinamento giudiziario militare per l'Africa Orientale Italiana.

    Legge 26 luglio 1939, n. 1193. Organizzazione bellica delle terre italiane d'oltremare.

    Regio Decreto 14 settembre 1939, n. 1480. Ordinamento di polizia per l'Africa Orientale Italiana.

    Regio Decreto 22 settembre 1939, n. 2054. Istituzione presso il Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana, di una Sezione agraria di Istituto tecnico superiore specializzato nell'agricoltura coloniale ed approvazione del relativo statuto.

    Regio Decreto 4 dicembre 1939, n. 2095. Ordinamento giudiziario militare per la Libia.

    Regio Decreto-Legge 4 dicembre 1939, n. 2149. Temporanea attribuzione al Governatore generale della Libia della facoltà di emanare norme per il riordinamento del sistema tributario. Convertito dalla legge 13 maggio 1940, n. 719 (GURI 4 luglio 1940, n. 155).

    Legge 29 giugno 1939, n. 1004. Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana.

    Regio Decreto 6 giugno 1940, n. 754. Regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana.

    Regio Decreto 10 giugno 1940, n. 714. Dichiarazione dello stato di guerra dei territori della Libia, dell'Africa Orientale Italiana e dei Possedimenti.

    Legge 29 giugno 1940, n. 1029. Costituzione, inquadramento e trattamento economico del Raggruppamento lavoratori della Libia.

    Regio Decreto 16 luglio 1940, n. 1235. Estensione all'Africa Orientale Italiana delle norme vigenti nel Regno in materia di assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.

    Regio Decreto 14 giugno 1941, n. 857. Modificazione dell'art. 9 dell'ordinamento giudiziario militare per la Libia.

    Legge 9 ottobre 1942, n. 1420. Limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia.

    L'autore

    Mirko Riazzoli

    Le colonie africane

    Una raccolta delle norme fasciste sull'ordinamento coloniale dal 1936 alla fine del regime

    Introduzione

    Questo volume raccoglie le norme emesse dal 1936, l'anno della proclamazione dell'Impero, riguardanti le colonie italiane in Africa (Eritrea, Etiopia, Libia e Somalia), fino al 1942 quando, in seguito alle sconfitte subite nei due fronti africani, le stesse vennero perse.

    Le norme, ordinate in ordine cronologico, riguarda la parte organizzativa e istituzionale delle colonie (ordinamenti giuridici, amministrativi, istituzionali, militari, doganali e simili, norme che regolano le istituzioni delle popolazioni autoctone, le scuole), non le norme daziarie, i regolamenti su attività economiche specifiche e simili.

    Vengono però riportate alcune norme riguardanti la nuova polizia razziale adottata dal regime, prima nelle colonie e poi introdotta anche sul suolo metropolitano.

    Regio Decreto 26 marzo 1936, n. 924. Istituzione di Tribunali sciaraitici in Libia.

    (GURI n. 125, 30 maggio 1936)

    VITTORIO EMANUELE III

    PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

    RE D'ITALIA

    Visto l'art. 29 dell'ordinamento organico della Libia approvato con R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

    Visto l'art. 38 dell'ordinamento giudiziario per la Libia approvato con R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 2167;

    Visto il R. decreto 19 luglio 1929-VII, n. 1486, relativo alla istituzione di Tribunali sciaraitici in Tripolitania;

    Visto il R. decreto 19 luglio 1929-VII, n. 1487, relativo alla istituzione di Tribunali sciaraitici in Cirenaica;

    Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, sentito il Governatore generale della Libia;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Art. 1.

    Sono istituiti in Libia i seguenti Tribunali sciaraitici:

    1) Tribunale sciaraitico di Mizda con giurisdizione sul territorio dell'omonima residenza e con sede a Mizda.

    2) Tribunale sciaraitico di Soluch con giurisdizione sul territorio dell'omonima residenza e con sede a Soluch.

    3) Tribunale sciaraitico di Apollonia con giurisdizione sul territorio dell'omonima residenza e con sede ad Apollonia.

    4) Tribunale sciaraitico di Murzuch con giurisdizione sui territori delle sottozone militari di Murzuch e Gat e con sede a Murzuch.

    5) Tribunale sciaraitico di El Giof con giurisdizione sul territorio dell'omonima sottozona militare e con sede ad El Giof.

    Art. 2.

    1) La giurisdizione del Tribunale sciaraitico di Tripoli comprende il territorio dell'omonima residenza e ha sede a Tripoli.

    2) La giurisdizione del Tribunale sciaraitico di Zuara comprende il territorio della omonima residenza e ha sede a Zania.

    3) La giurisdizione del Tribunale sciaraitico di Ez-Zauia comprende il territorio della omonima residenza e ha sede a Ez-Zuara.

    4) La giurisdizione del Tribunale sciaraitico di Sugh el Giumaa comprende il territorio dell'omonima residenza e ha sede a Sugh el Giamaa.

    5) La giurisdizione del Tribunale sciaraitico di El Azizia compiendo il territorio della omonima residenza e ha sede ad El Azizia.

    6) La giurisdizione del Tribunale sciaraitico di Tagiura comprende il territorio dell'omonima residenza e ha sede a Tagiura.

    7) La giurisdizione del Tribunale sciaraitico di Nalut comprende il territorio dell'omonima residenza e ha sede a Nalut.

    8) La giurisdizione del Tribunale sciaraitico di Gadames comprende il territorio dell'omonima residenza e ha sede a Gadames.

    9) La giurisdizione del Tribunale sciaraitico di Jefren comprende il territorio dell'omonimo distretto e ha sede a Jefren.

    10) La giurisdizione del Tribunale sciaraitico di Giado comprende il territorio dell'omonimo distretto e ha sede a Giado.

    11) La giurisdizione del Tribunale sciaraitico di Garian comprende il territorio dell'omonima residenza e ha sede a Garian.

    12) La giurisdizione del Tribunale sciaraitico di Tarhuna comprende il territorio dell'omonima residenza e ha sede a Tarhuna.

    13) La giurisdizione del Tribunale sciaraitico di El Gusbat

    comprende il territorio dell'omonima residenza e ha sede ad El Gusbat.

    14) La giurisdizione del Tribunale sciaraitico di Homs comprende il territorio dell'omonima residenza e ha sede ad Homs.

    15) La giurisdizione del Tribunale sciaraitico di Zliten comprende il territorio dell'omonimo circondario e ha sede a Zliten.

    16) La giurisdizione del Tribunale sciaraitico di Beni Ulid comprende il territorio dell'omonima residenza e ha sede a Beni Ulid.

    17) La giurisdizione del Tribunale sciaraitico di Misurata comprende il territorio dell'omonima residenza e ha sede a Misurata.

    18) La giurisdizione del Tribunale sciaraitico di Sirte comprende i territori delle residenze di Sirte e Nufilia e ha sede a Sirte.

    19) La giurisdizione del Tribunale sciaraitico di Agedabia comprende il territorio dell'omonima residenza e ha sede ad Agedabia.

    20) La giurisdizione del Tribunale sciaraitico di Bengasi comprende i territori delle residenze di Bengasi e di Tocra e ha sede a Bengasi.

    21) La giurisdizione del Tribunale sciaraitico di Barce comprende il territorio dell'omonima residenza e ha sede a Barce.

    22) La giurisdizione del Tribunale sciaraitico di Derna comprende il territorio dell'omonima residenza e ha sede a Derna.

    23) La giurisdizione del Tribunale sciaraitico di Tobruch comprende i territori delle residenze di Tobruch e di Porto Bardia e ha sede a Tobruch.

    24) La giurisdizione del Tribunale sciaraitico di Hun comprende i territori delle sottozone militari di Hun e Brach e ha sede a Hun.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV

    VITTORIO EMANUELE

    Regio Decreto 30 marzo 1936, n. 851. Riorganizzazione dell'Istituto Coloniale Fascista.

    (GURI n.117, 20 maggio 1936)

    VITTORIO EMANUELE III

    PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

    RE D'ITALIA

    Visto il R. decreto 4 febbraio 1935-XIII, n. 287, con il quale fu approvato il vigente statuto dell'Istituto coloniale fascista;

    Riconosciuta l'opportunità di completare l'attuale organizzazione dell'Istituto Coloniale Fascista aggiungendo agli attuali compiti di propaganda e di formazione della coscienza coloniale altri relativi all'attività scientifica e culturale;

    Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1928-IV, n. 100:

    Udito il parere del Consiglio di Stato;

    Sentito il Consiglio dei Ministri;

    Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Art. 1.

    Lo statuto dell'Istituto Coloniale Fascista (I.C.F.), approvato col R. decreto 4 febbraio 1935-XIII, n. 287, è abrogato e sostituito da quello annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Ministro per le colonie, proponente.

    Art. 2.

    Le modificazioni ed aggiunte che si rendesse necessario di recare all'annesso statuto dovranno essere approvate con decreto Reale da emanare, previo parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per le colonie, di concerto con il Ministro per le finanze, sentito il parere del Consiglio direttivo dell'Istituto Coloniale Fascista.

    Art. 3.

    La vigilanza e la tutela sull'Istituto Coloniale Fascista sono esercitate dal Ministero delle colonie.

    Art. 4.

    Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 30 marzo 1936 - Anno XIV

    VITTORIO EMANUELE.

    CAPO I. - Scopo.

    Statuto dell'Istituto Coloniale Fascista.

    Art. 1.

    L'Istituto Coloniale Fascista (I.C.F.), è l'organo nazionale della cultura, degli studi e della propaganda coloniale ed ha sede in Roma.

    Art. 2.

    L'Istituto sviluppa la propria attività nel Regno, nelle Colonie ed eventualmente all'estero secondo le direttive del Ministero delle colonie, mediante esplorazioni e missioni e con la pubblicazione di opere periodiche, di collezioni di libri scientifici, opuscoli di carattere popolare e di propaganda, mediante l'istituzione di biblioteche e di corsi di lezioni e con ogni altro mezzo atto a sviluppare la conoscenza delle Colonie.

    CAPO II - Membri e soci.

    Art. 3

    L'Istituto Coloniale Fascista è costituito da membri da soci.

    Art. 4.

    I membri si dividono in ordinari e corrispondenti.

    I membri ordinari, residenti abitualmente nel territorio dello Stato, non possono superare il numero di quaranta e, all'atto della prima attuazione del presente statuto, sono nominati con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le colonie, sentito il Segretario del Partito Nazione Fascista, fra coloro che per studi, o missioni o servizi compiuti nelle Colonie italiane o straniere abbiano acquistato speciale competenza e notorietà, per quanto si riferisce a problemi di carattere coloniale. Essi debbono essere iscritti al Partito Nazionale Fascista.

    I membri corrispondenti, residenti abitualmente all'estero, non possono superare il numero di venti e sono nominati dal Ministro per le colonie, di sua iniziativa o su proposta del Ministero degli affari esteri. Essi debbono essere in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a membro ordinario e, se cittadini, essere iscritti al Partito Nazionale Fascista.

    Art. 5.

    Per i membri ordinari i posti che si rendano vacanti dopo la prima attuazione del presente statuto sono coperti da persone in possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell'articolo precedente nominate con decreto del Capo del Governo su proposta del Ministro per le colonie, sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista, in base a terne proposte dall'Istituto.

    I membri ordinari e corrispondenti sono esenti dal pagamento di qualsiasi quota obbligatoria. Coloro, fra essi, che devono assolvere speciali incarichi ed attendere alla compilazione di pubblicazioni, possono ottenere il rimborso delle spese sostenute oppure una indennità che viene stabilita, di volta in volta, dal Consiglio direttivo.

    Essi ricevono, inoltre, gratuitamente, tutte le pubblicazioni dell'Istituto.

    Art. 6.

    Possono essere soci dell'Istituto i cittadini italiani di buona condotta morale e politica, ovunque residenti, di età non inferiore ai 18 anni. I soci si dividono in perpetui e ordinari e sono ammessi in seguito a domanda rivolta alla Presidenza, che decide in merito.

    Sono ammessi come soci perpetui anche società, enti, associazioni nazionali, ditte e case industriali, agricole e commerciali Italiane.

    Il Consiglio direttivo può conferire il titolo di «socio benemerito» a persone ed enti che abbiano cooperato in modo speciale ai fini dell'Istituto.

    Art. 7.

    La quota di socio perpetuo è di L. 500 (lire cinquecento) da versare una volta tanto, da investire in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

    La quota di socio ordinario è di L. 20 (lire venti) per ogni anno solare o frazione di esso, salvo riduzioni a favore di speciali categorie di soci, la cui determinazione è di competenza del Consiglio direttivo.

    L'ammontare della quota di socio ordinario può essere variato con provvedimento del Consiglio direttivo approvato dal Ministero delle colonie.

    Art. 8.

    Il socio ordinario è tenuto a pagare l'intera quota di associazione all'atto dell'ammissione, in qualunque tempo dell'anno essa avvenga. Le quote successive devono essere pagate entro il primo trimestre dell'anno solare. Il socio che non avesse pagato entro il predetto termine può essere dichiarato moroso e radiato.

    Le quote di associazione possono essere esatte dall'Istituto mediante tratta che il socio, per il solo fatto dell'avvenuta sua ammissione, si obbliga ad accettare.

    Art. 9.

    I soci ricevono gratuitamente o con riduzioni speciali le pubblicazioni periodiche dell'Istituto e godono, inoltre, di tutti i vantaggi e di tutte le agevolazioni che potranno essere accordate dal regolamento o con deliberazione del Consiglio direttivo.

    CAPO III. - Direzione e presidenza dell'Istituto.

    Art. 10.

    Il presidente ed il vice presidente dell'Istituto sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per le colonie, sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista.

    Il segretario generale dell'Istituto è nominato con decreto del Ministro per le colonie.

    Il direttore scientifico dell'Istituto è nominato dal presidente, su designazione dei presidenti delle Sezioni scientifiche.

    L'amministratore dell'Istituto è nominato dal presidente ed è scelto fra i membri ordinari dell'Istituto.

    Il presidente, il vice presidente, il direttore scientifico e l'amministratore sono nominati per tre anni e possono essere confermati. Coloro che sono nominati per coprire vacanze verificatesi durante il triennio decadono alla fine del triennio stesso.

    Art. 11.

    L'Istituto è retto da un Consiglio direttivo composto nel modo seguente:

    il presidente;

    il vice presidente;

    il segretario generale;

    un rappresentante del Ministero delle colonie nominato con decreto del Ministro;

    un rappresentante del Ministero della stampa e della propaganda nominato con decreto del Ministro;

    un rappresentante del Partito Nazionale Fascista nominato dal Segretario del Partito;

    i presidenti delle Sezioni scientifiche dell'Istituto indicate all'art. 19;

    il direttore scientifico;

    l'amministratore.

    Segretario del Consiglio è il segretario generale dell'Istituto.

    I rappresentanti dei Ministeri delle colonie e della stampa e propaganda e quello del Partito Nazionale Fascista durano in carica tre anni e possono essere confermati. Coloro che sono nominati per coprire vacanze verificatesi durante il triennio decadono alla fine del triennio stesso.

    Il Consiglio direttivo è convocato mediante avviso scritto dal presidente o da chi ne fa le veci almeno tre volte all'anno e ogni volta egli lo ritenga opportuno o ne sia richiesto da almeno tre consiglieri.

    Art. 12.

    Al Consiglio direttivo spetta:

    a) deliberare i bilanci, preventivo e consuntivo;

    b) erogare i fondi stanziati nella parte straordinaria del bilancio;

    c) deliberare i regolamenti generali dell'Istituto;

    d) stabilire le direttive generali per lo svolgimento dell'azione dell'Istituto.

    Le adunanze del Consiglio sono valide quando vi intervenga almeno la metà dei componenti.

    Art. 13.

    Nel caso che il Consiglio direttivo non sia, per qualsiasi motivo, in grado di funzionare regolarmente, può essere sciolto con decreto Reale emanato su proposta del Ministro per le colonie, udito il parere del Consiglio di Stato, sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista. Con lo stesso decreto le attribuzioni del presidente e del Consiglio direttivo sono affidate ad un commissario, nominato per un periodo di sei mesi; tale periodo può essere prorogato sino ad un anno.

    Art. 14.

    Il presidente dell'Istituto, e in caso di assenza o di impedimento chi ne fa le veci, è il legale rappresentante dell'Istituto, del quale dirige e sorveglia ogni attività.

    Art. 15.

    Il presidente o chi ne fa le veci può adottare tutti i provvedimenti che rivestano carattere di urgenza, salvo riferirne al Consiglio alla prima riunione. Egli può, inoltre, procedere alla nomina di Commissioni permanenti o temporanee per lo studio di particolari argomenti di competenza dell'Istituto e per il raggiungimento degli scopi sociali, chiamandone, eventualmente a far parte persone estranee al Consiglio, purché siano membri dell'Istituto.

    Esso provvede alla nomina ed al licenziamento del personale nei limiti del regolamento previsto dall'art. 27 del presente statuto, al coordinamento delle attività delle Sezioni e alle relazioni dell'Istituto con gli altri enti aventi finalità coloniali.

    Il presidente può affidare a singoli membri del Consiglio direttivo speciali incarichi e funzioni per il migliore svolgimento di alcune particolari attività dell'Istituto. Può chiamare a prender parte, volta per volta, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio direttivo e delle Sezioni scientifiche, anche rappresentanti di altri enti che hanno finalità coloniali. Può inoltre rappresentare o delegare persone a rappresentare l'Istituto in Commissioni o assemblee che trattino materie di carattere coloniale.

    Art. 16.

    Agli uffici dell'Istituto presiede il segretario generale coadiuvato dai funzionari e dagli impiegati previsti nell'apposita, pianta organica del personale.

    Art. 17.

    L'amministratore controfirma tutti i mandati di pagamento disposti dal presidente, o da chi ne fa le veci. Assiste, con voto deliberativo, alle sedute di tutte le sezioni e commissioni nelle quali vengano trattate materie attinenti alla gestione finanziaria dell'Istituto. Le funzioni di amministratore sono incompatibili con quelle di tesoriere.

    Art. 18.

    Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto è esercitato per mezzo di tre revisori dei conti nominati dal Ministro per le colonie di concerto con il Ministro per le finanze. I revisori durano in carica un anno e possono essere confermati. Essi debbono essere invitati ad assistere alle sedute del Consiglio direttivo.

    CAPO IV - Sezioni scientifiche.

    Art. 19.

    Presso la sede dell'Istituto sono costituite le seguenti Sezioni scientifiche:

    1. Sezione storico-geografica;

    2. Sezione politico-amministrativa;

    3. Sezione economica e tecnica;

    4. Sezione di scienze fisiche, naturali e mediche;

    5. Sezione filologica, letteraria e artistica;

    6. Sezione per l'istruzione, la stampa e la propaganda.

    Art. 20.

    Le norme per il funzionamento delle singole Sezioni, nei casi non previsti dal presente statuto, saranno stabilite con apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo e approvato dal Ministro per le colonie.

    Art. 21.

    In ciascuna Sezione almeno la metà dei componenti e in ogni caso non meno di cinque devono essere membri ordinari.

    Ogni Sezione nomina, fra i suoi componenti, un presidente, un vice presidente e un segretario di sezione.

    Art. 22.

    Alle sedute delle Sezioni può intervenire il direttore scientifico dell'Istituto, con voto deliberativo. Su richiesta di una Sezione possono essere invitati alle sedute di essa, nelle quali debbano trattarsi argomenti di notevole importanza, anche i presidenti e, eventualmente, i membri di altre Sezioni, con voto consultivo. Delle adunanze di ogni Sezione viene redatto processo verbale da comunicare alla presidenza dell'Istituto.

    Per la trattazione di argomenti di carattere generale o di speciale importanza possono essere tenute sedute a Sezioni riunite, convocate dal presidente dell'Istituto.

    Le Sezioni riunite sono presiedute dal presidente e in sua assenza dal vice presidente o dal presidente di sezione di rango più' elevato secondo l'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni.

    CAPO V. - Sezioni locali.

    Art. 23.

    Per l'esercizio attivo della propaganda e per l'incremento della cultura coloniale, possono essere costituite normalmente in ogni capoluogo di provincia o di colonia, ed eventualmente anche in altri centri, Sezioni locali, ciascuna delle quali presieduta da persona nominata dal presidente dell'Istituto d'intesa con il segretario federale del Partito Nazionale Fascista. Ogni Sezione locale costituisce nel suo seno un Centro giovanile di azione coloniale.

    Il presidente della Sezione locale è anche presidente del «Centro giovanile di azione coloniale», ed è coadiuvato, per questo settore di attività, da un fiduciario designato dal segretario federale del Partito Nazionale Fascista, d'accordo con il segretario del locale Gruppo universitario fascista. In quelle località nelle quali non sia possibile far sorgere una Sezione dell'Istituto può essere costituito un «Centro giovanile di azione coloniale», del quale è presidente di diritto il segretario del Gruppo Universitario Fascista (G.U.F.).

    CAPO VI. - Pubblicazioni e corsi di cultura.

    Art. 24.

    Le pubblicazioni ordinarie dell'istituto sono:

    a) i rendiconti dell'Istituto;

    b) l'Annuario delle Colonie, redatti a cura del direttore scientifico. L'Istituto potrà Inoltre provvedere alla pubblicazione di un bollettino di notizie dell'Agenzia organo dell'Istituto.

    Art. 25.

    Le pubblicazioni di carattere scientifico straordinario sono proposte dalle singole Sezioni scientifiche e deliberate dal Consiglio direttivo in speciale adunanza da tenere nel primo trimestre di ogni anno. In tale seduta deve essere formulato il programma di tutte le pubblicazioni da fare durante l'anno. Tale programma deve formare oggetto di particolare comunicato, dopo che avrà ottenuto l'approvazione del Ministero delle colonie, allo scopo di evitare che le stesse iniziative siano prese, nello stesso tempo, da altri enti.

    Art. 26.

    Presso la sede dell'Istituto e, ove occorra, presso le Sezioni locali, sono tenuti corsi di cultura coloniale affidati a persone di particolare competenza, presi, ove occorra, accordi con il Ministero dell'educazione nazionale.

    CAPO VII. - Personale e uffici.

    Art. 27.

    Le norme per l'ordinamento degli uffici, la consistenza, l'assunzione, il trattamento economico, la carriera, il trattamento di quiescenza ed il licenziamento del personale, sono stabilite da apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo e approvato da Ministero delle colonie, di concerto con quello delle finanze.

    Art. 28.

    Le spese occorrenti per il personale, compreso quello incaricato dello svolgimento dei corsi di cultura coloniale, non possono superare un terzo delle spese erogate, a qualsiasi titolo, per il funzionamento generale dell'Istituto.

    CAPO VIII. - Amministrazione.

    Art. 29.

    L'Istituto provvede allo svolgimento della propria azione con i mezzi finanziari che derivano:

    a) dalle quote dei soci;

    b) dai contributi che gli pervengano da amministrazioni pubbliche o da privati, accettati, quest'ultimi, con deliberazione del Consiglio direttivo;

    c) dalle rendite patrimoniali;

    d) dal prodotto della vendita delle proprie pubblicazioni;

    e) dai proventi delle sue iniziative.

    Art. 30.

    L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Però all'effetto di liquidare, esigere o pagare l'importo di operazioni relative al detto periodo, la chiusura dei conti si protrae sino all'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo, nel quale giorno i conti stessi sono definitivamente chiusi.

    Art. 31.

    Il bilancio preventivo deve determinare la previsione della entrata e della spesa di competenza dell'esercizio cui si riferisce, tenendo conto dei risultati degli esercizi precedenti.

    Art. 32.

    Entro il mese di marzo, l'Amministratore presenta il conto finanziario della propria gestione, riferita all'esercizio scaduto.

    Il conto finanziario deve essere compilato in conformità alle norme stabilite per le istituzioni pubbliche di beneficenza con gli articoli 67 e seguenti del regolamento di contabilità approvato con decreto 5 febbraio 1891, n. 99, in quanto siano applicabili.

    Art. 33.

    Al Ministero delle colonie sono comunicati, per l'approvazione, entro dicembre, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e, appena adottate, le deliberazioni che modificano gli stanziamenti, il conto consuntivo, nonché' le deliberazioni che importano variazioni di patrimonio e quelle che stabiliscono qualsiasi programma di attività editoriale.

    Il Ministro per le colonie può ordinare ispezioni amministrative e verifiche di cassa e disporre l'esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori, quando la Presidenza ne rifiuti o ne ritardi l'adempimento. Ha inoltre facoltà di promuovere l'annullamento di ufficio delle deliberazioni contenenti violazioni di leggi o di regolamenti.

    CAPO IX. - Disposizioni generali e transitorie.

    Art. 34.

    Le cariche dell'Istituto sono assegnate a cittadini italiani iscritti al Partito Nazionale Fascista.

    Art. 35.

    Per quanto non è previsto dal presente statuto, nel campo dell'azione pratica dell'Istituto, provvede il presidente.

    Art. 36.

    In caso di scioglimento dell'Istituto le sue attività patrimoniali sono, in tutto o in parte, assegnate a scopi di interesse coloniale, secondo le deliberazioni del Consiglio direttivo, approvate dal Ministero delle colonie di concerto con il Ministero delle finanze.

    Art. 37.

    Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente statuto sarà provveduto alla nomina dei membri dell'Istituto ed alla convocazione del Consiglio direttivo nominato in conformità delle disposizioni in esso contenute.

    Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

    Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato,

    Ministro Segretario di Stato per le colonie:

    Mussolini.

    Regio Decreto-Legge 9 maggio 1936, n. 754. Dichiarazione della sovranità piena ed intera del Regno d'Italia sull'Etiopia ed assunzione da parte del Re d'Italia del titolo di Imperatore d'Etiopia. Convertito dalla legge 18 maggio 1936, n. 867 (GURI 25 maggio 1936, n.120).

    (GURI n. 108, 9 maggio 1936)

    VITTORIO EMANUELE III

    PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

    RE D'ITALIA

    Visto l'art. 5, dello Statuto fondamentale del Regno;

    Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

    Vista la legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693;

    Riconosciuta l'urgente e assoluta necessità di provvedere;

    Udito il Gran Consiglio del Fascismo;

    Sentito il Consiglio dei Ministri;

    Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Art. 1.

    I territori e le genti che appartenevano all'Impero d'Etiopia vengono posti sotto la sovranità piena ed intera del Regno d'Italia.

    Il titolo d'Imperatore d'Etiopia è assunto per se' e per i suoi successori dal Re d'Italia.

    Art. 2.

    L'Etiopia è retta e rappresentata da un Governatore generale che ha il titolo di Vice Re, da cui dipendono anche i Governatori dell'Eritrea e della Somalia.

    Dal Governatore generale, Vice Re d'Etiopia, dipendono tutte le autorità civili e militari dei territori sottoposti alla sua giurisdizione.

    Il Governatore generale, Vice Re d'Etiopia, è nominato con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie.

    Art. 3.

    Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, sarà provveduto a stabilire gli ordinamenti dell'Etiopia.

    Art. 4.

    Il presente decreto, che ha vigore dal giorno della sua data, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 9 maggio 1936 - Anno XIV

    VITTORIO EMANUELE

    Regio Decreto-Legge 1 giugno 1936, n. 1019. Ordinamento e amministrazione dell'Africa Orientale Italiana. Convertito dalla legge 11 gennaio 1937, n. 285 (GURI 24 marzo 1937, n.69).

    (GURI n. 136, 13 giugno 1936)

    VITTORIO EMANUELE III

    PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

    RE D'ITALIA

    IMPERATORE D'ETIOPIA

    Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1936-XIV, n. 754, convertito nella legge 18 maggio 1936-XIV, n. 867;

    Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

    Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere;

    Sentito il Consiglio dei Ministri;

    Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    CAPO I. Organizzazione politico-amministrativa dell'Africa Orientale Italiana.

    Art. 1.

    I territori dell'Impero d'Etiopia, dell'Eritrea e della Somalia costituiscono l'Africa Orientale Italiana.

    Essa ha personalità giuridica ed è retta e rappresentata - in nome del Re Imperatore - da un Governatore generale, che ha il titolo di Vice Re d'Etiopia.

    Il Governo generale dell'Africa Orientale Italiana ha sede in Addis Abeba.

    Art. 2.

    L'Impero d'Etiopia si compone:

    del Governo dell'Amara, con Capoluogo Gondar;

    del Governo dei Gallia e Sidama, con capoluogo Gimma;

    del Governo dell'Harar, con capoluogo Harar;

    del Governatorato di Addis Abeba, che è costituita in amministrazione municipale, retta da un Governatore alla diretta dipendenza del Governo generale.

    Ciascun Governo ed il Governatorato di Addis Abeba sono dotati di personalità giuridica.

    Art. 3.

    Il territorio del Governo dell'Amara confina:

    a nord ed a nord-est con l'Eritrea lungo una linea che segue il corso del Setit-Tacazzé e quello dello Tsellari e, passando a sud del Lago Ascianghi nei pressi di Quoram, raggiunge il limite dell'Aussa;

    a sud-est con il territorio del Governo dell'Harar lungo il corso dell'Auasc sino alla confluenza del Moggio;

    a sud con il territorio del Governo dei Galla e Sidama lungo il corso del Nilo Azzurro dalla frontiera sudanese sino alla confluenza del Mugher, e lungo una linea che dal Mugher raggiunge i limiti del territorio di Addis Abeba; con territorio di Addis Abeba dal Barga alla confluenza dell'Auasc col Moggio;

    ad ovest col Sudan Anglo Egiziano.

    Il territorio del Governo dei Galla e Sidama confina:

    a nord con il territorio del Governo dell'Amara e con quello del Governatorato di Addis Abeba lungo la linea indicata nel comma precedente sino alla confluenza dell'Auasc col Moggio;

    ad est con il territorio del Governo dell'Harar, dalla confluenza del Moggio lungo una linea che, procedendo in direzione sud, segue le pendici dell'altipiano verso i laghi e raggiunge le sorgenti dell'Uebi in Hoghisò, poi segue i limiti orientali del Sidamo sino al Ganale Doria ed infine il Ganale Doria sino al confine della Somalia italiana a valle della cascata Dal Verme e di lì in linea retta a Malca Marre sul Daua Parma;

    a sud col Chenia e ad ovest col Sudan Anglo-Egiziano.

    Il territorio del Governo dell'Harar confina:

    a nord con l'Eritrea lungo il limite meridionale dell'Aussa a partire dalla Costa francese dei Somali;

    a nord ovest con il territorio del Governo dell'Amara lungo il corso dell'Auasc sino alla confluenza del Moggio;

    ad ovest coli il territorio del Governo dei Galla e Sidama lungo la linea indicata nel comma precedente;

    a sud con la Somalia italiana;

    ad est con la Costa francese dei Somali e la Somalia britannica.

    Il Governatorato di Addis Abeba comprende le regioni di Addis

    Abeba, Addis Alem e Moggio sino al torrente Barga ed al fiume Auasc.

    Art. 4.

    Il territorio del Tigrai compreso tra la linea Mareb-Belesa-Muna e la linea Tacazze-Tsellari-Lago Ascianghi e quello della Dancalia, dal bassopiano ad est del Lago Ascianghi al limite meridionale dell'Aussa fanno parte dell'Eritrea e sono posti sotto la giurisdizione di quel Governo.

    Il territorio abitato dalle popolazioni somale Ogaden compreso fra la frontiera della Somalia britannica, il fiume Dacata, l'Uebi Gestro ed il Ganale Doria fa parte della Somalia italiana ed è posto sotto la giurisdizione di quel Governo.

    Il Governo dell'Eritrea ed il Governo della Somalia sono dotati di personalità giuridica.

    Art. 5.

    Il Governatore generale, Vice Re, dipende direttamente ed esclusivamente dal Ministro per le colonie. Egli rappresenta il Re Imperatore nell'Africa Orientale Italiana ed è il capo supremo dell'Amministrazione di essa.

    Il Governatore generale Vice Re può far grazia e commutare pene, in nome e per delega del Re Imperatore, ai sudditi dell'Africa Orientale Italiana condannati da qualsiasi organo giudiziario ordinario e straordinario dell'Africa Orientale Italiana.

    Al Governatore generale Vice Re possono essere delegate, nei riguardi dei territori che da lui dipendono, le facoltà spettanti al Governo del Re.

    Il Governatore generale Vice Re ha ai suoi ordini tutte le forze armate stanziate nei territori e nelle acque territoriali dell'Africa Orientale Italiana.

    Art. 6.

    Per gravi motivi d'ordine pubblico o di sicurezza - il Governatore generale Vice Re può, previa autorizzazione del Ministro per le colonie, istituire tribunali speciali con giurisdizione sull'intiero territorio dell'Africa Orientale Italiana o su parte di esso. Può inoltre decretare che alcuni reati siano giudicati dai tribunali speciali secondo le norme ed applicando le pene fissate dal Codice penale per l'esercito per il tempo di guerra.

    Art. 7.

    Il Governatore generale Vice Re ha alla sua immediata dipendenza un Vice Governatore generale e un Capo di Stato maggiore.

    Il Vice Governatore generale è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per le colonie, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è scelto tra i funzionari coloniali di grado II del ruolo di Governo. Egli prende rango immediatamente dopo il Governatore generale Vice Re.

    Il Capo di Stato maggiore è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per le colonie, di concerto con il Ministro per la guerra.

    Art. 8.

    Il Governatore generale Vice Re ha alla sua dipendenza un Gabinetto diretto da un funzionario coloniale del ruolo di Governo e costituito da funzionari ed impiegati dei ruoli coloniali e da ufficiali delle forze armate.

    Il Governatore generale Vice Re può inoltre costituire una Segreteria particolare per il disbrigo della sua corrispondenza personale e per i servizi della Casa vicereale.

    La composizione organica del Gabinetto e della Segreteria particolare è stabilita nell'ordinamento politico-amministrativo.

    Art. 9.

    In caso di vacanza, assenza o impedimento del Governatore generale Vice Re, la reggenza del Governo generale è affidata al Vice Governatore generale.

    In caso di vacanza, assenza o impedimento del Vice Governatore generale, il Ministro per le colonie stabilisce chi debba assumere la reggenza del Governo generale.

    Art. 10.

    Il Vice Governatore generale coadiuva il Governatore generale Vice Re nell'esercizio di tutte le sue funzioni e sovraintende - in particolare - a tutti i servizi civili e politici dell'Africa Orientale Italiana.

    Al coordinamento di tutti i servizi dell'Africa Orientale Italiana provvedono Direzioni superiori di Governo.

    A capo di ciascuna di esse è posto un Direttore superiore nominato con decreto del Governatore generale Vice Re, e scelto tra i funzionari coloniali dei gradi V e VI del ruolo di Governo.

    Il numero e le attribuzioni delle Direzioni superiori di Governo sono stabiliti dall'ordinamento politico-amministrativo.

    Art. 11.

    A capo di ciascuno dei cinque Governi in cui è ripartita l'Africa Orientale Italiana è posto un Governatore.

    I Governatori (grado II del ruolo coloniale di Governo) sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per le colonie, sentito il Consiglio dei Ministri.

    Il Governatore di Addis Abeba è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per le colonie, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è scelto tra i funzionari coloniali di grado IV del ruolo di Governo; esso può essere collocato fuori ruolo entro i limiti numerici fissati dalle norme che regolano il collocamento fuori ruolo del personale dell'Amministrazione coloniale.

    Art. 12.

    I Governatori dipendono dal Governatore generale Vice Re ed applicano le direttive generali politiche, amministrative e militari, che sono loro impartite dal Ministro per le colonie per il tramite del Vice Re. Essi corrispondono direttamente con il Ministro per le colonie per gli affari ordinari di governo.

    Art. 13.

    I Governatori dirigono - secondo le istruzioni del Governatore generale Vice Re - la politica e l'amministrazione nel territorio di propria giurisdizione, provvedono alla sicurezza, alla tutela dell'ordine pubblico ed al funzionamento di tutti gli uffici e servizi e ne coordinano l'attività. Provvedono alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi e dei regolamenti. Vigilano sull'andamento degli enti pubblici e ne possono sciogliere le amministrazioni nominando a reggerle Commissari governativi. Hanno alla loro dipendenza le forze armate stanziate nel territorio e nelle acque territoriali di propria giurisdizione e sovraintendono all'organizzazione, al governo, all'amministrazione ed all'impiego di esse.

    Nel territorio del Governatorato di Addis Abeba i poteri indicati nel comma precedente sono esercitati dal Vice Re.

    Art. 14.

    I Governatori possono costituire una Segreteria particolare per il disbrigo della corrispondenza personale ed ufficiosa. La composizione organica della Segreteria particolare è stabilita dall'ordinamento politico-amministrativo.

    Art. 15.

    Ciascun Governatore ha alla sua immediata dipendenza il Segretario generale ed il Comandante delle truppe.

    In caso di vacanza, assenza o impedimento del Governatore la reggenza del Governo spetta al Segretario generale.

    In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario generale il Governatore generale Vice Re stabilisce chi debba assumere la reggenza del Governo.

    Art. 16.

    Il Segretario generale è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le colonie, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è scelto fra i funzionari coloniali dei gradi III e IV del ruolo di Governo.

    Il Segretario generale prende rango immediatamente dopo il Governatore.

    Egli coadiuva il Governatore nell'esercizio di tutte le sue funzioni e sovraintende - in particolare - a tutti i servizi civili e politici del Governo, secondo le direttive impartitegli dal Governatore.

    Art. 17.

    Il Comandante delle truppe è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per la guerra, e sentito il Governatore generale Vice Re.

    Egli è consulente del Governatore nelle questioni militari; cura quanto ha attinenza alla difesa del territorio proponendo i necessari provvedimenti, ed ha le altre attribuzioni stabilite nell'ordinamento politico-amministrativo e negli ordinamenti militari dell'Africa Orientale Italiana.

    Il Comandante delle truppe prende rango immediatamente dopo il Segretario generale.

    Art. 18.

    Ai servizi civili e politici di ciascun Governo provvedono Direzioni di Governo, a capo delle quali sono posti Direttori di Governo, nominati con decreto del Governatore generale Vice Re e scelti fra i funzionari coloniali di grado V o VI del ruolo di Governo.

    Il numero, le attribuzioni e la ripartizione in sezioni delle Direzioni di Governo sono stabiliti dall'ordinamento politico-amministrativo.

    Art. 19.

    Il territorio di ciascun Governo si divide in Commissariati, secondo la ripartizione che è stabilita con decreto del Governatore generale Vice Re, nei limiti fissati dagli organici del personale coloniale.

    I Commissariati possono dividersi in Residenze e queste in Vice residenze, secondo la ripartizione che è stabilita con decreto del Governatore.

    I Commissari, Residenti e Vice residenti sono nominati con decreto del Governatore e scelti tra i funzionari coloniali del ruolo di Governo; le loro attribuzioni sono stabilite dall'ordinamento politico-amministrativo.

    Art. 20.

    I capoluoghi di Commissariato con popolazione superiore ai diecimila abitanti e i capoluoghi di Governo possono essere sede di amministrazione municipale.

    Le amministrazioni municipali sono istituite con decreto del Governatore generale Vice Re, che ne stabilisce la circoscrizione.

    Ogni amministrazione municipale è dotata di personalità giuridica ed è retta da un podestà nominato dal Governatore e scelto normalmente tra i funzionari coloniali del ruolo di Governo che possono essere collocati fuori ruolo entro i limiti numerici fissati dalle norme che regolano il collocamento fuori ruolo del personale dell'Amministrazione coloniale.

    Art. 21.

    Il Governatore generale Vice Re ed i Governatori non possono corrispondere con Amministrazioni dello Stato se non per il tramite ovvero con l'autorizzazione del Ministro per le Colonie.

    Il Ministro per le colonie, previa intesa con quello degli esteri, può autorizzare il Governatore generale Vice Re ed i Governatori a corrispondere direttamente con i rappresentanti dell'Italia all'estero e con autorità di Stati esteri.

    I funzionari civili e militari non possono avere rapporti di servizio con alcuna amministrazione, ufficio, ente o persona fuori del territorio del Governo se non per il tramite o con espressa autorizzazione del Governatore.

    Art. 22.

    Presso il Governo generale è costituito un Consiglio generale, presieduto dal Governatore generale Vice Re e composto:

    dal Vice Governatore generale;

    dai Governatori;

    dal Governatore di Addis Abeba;

    dal Capo di Stato maggiore;

    dal magistrato più elevato in grado della Corte dei conti;

    dai Direttori superiori del Governo generale;

    dall'ufficiale più elevato in grado della Regia Marina, della Regia Aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dell'Africa Orientale Italiana;

    dal magistrato giudicante e dal rappresentante il Pubblico Ministero più elevato in grado dell'Africa Orientale Italiana;

    dal funzionario più elevato in grado di ciascuno dei servizi tecnici dell'Africa Orientale italiana;

    dal Segretario federale del Partito Nazionale Fascista della capitale dell'Africa Orientale Italiana;

    dal Capo della ragioneria del Governo generale.

    Per delega del Governatore generale Vice Re, il Consiglio generale può essere presieduto dal Vice Governatore generale.

    I funzionari preposti a singoli servizi del Governo generale possono essere chiamati dal Governatore generale Vice Re a partecipare al Consiglio, con voto consultivo, quando si discuta di affari che rientrino nella loro competenza.

    Art. 23.

    Il Consiglio generale deve essere sentito:

    a) sui progetti dei regolamenti da emanarsi dal Governatore generale Vice Re.

    b) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'Africa Orientale Italiana;

    c) sui programmi annuali di opere pubbliche o su altri programmi di carattere generale;

    d) sui problemi d'indole generale riflettenti la valorizzazione agricola, economica ed industriale;

    e) sulla imposizione di tributi;

    f) sulle materie per le quali sia prescritto da speciali disposizioni.

    Il Governatore Generale Vice Re, quando lo creda opportuno, può sottoporre all'esame del Consiglio generale anche affari che non rientrino nelle categorie indicate nel comma precedente.

    Quando vi siano imprescindibili motivi di urgenza, il Governatore generale Vice Re può provvedere senza chiedere il parere preventivo del Consiglio generale, ma deve comunicare il provvedimento così adottato al Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva.

    In tal caso il Governatore generale Vice Re deve anche informare immediatamente del provvedimento adottato il Ministro per le colonie il quale ne dà notizia a quello per le finanze quando il provvedimento abbia conseguenze finanziarie.

    I verbali del Consiglio generale sono comunicati in copia al Ministro per le colonie.

    Le norme per il funzionamento del Consiglio generale sono stabilite dall'ordinamento politico-amministrativo.

    Art. 24.

    È istituita una Consulta per l'Africa Orientale Italiana.

    La Consulta è presieduta dal Governatore generale Vice Re ed è composta:

    dai membri del Consiglio generale;

    dai Segretari generali dei Governi dell'Africa Orientale Italiana;

    dai Comandanti delle truppe dei Governi dell'Africa Orientale Italiana;

    dai Segretari federali del Partito Nazionale Fascista dell'Africa Orientale Italiana;

    da sei cittadini italiani nominati per un biennio con decreto del Governatore generale Vice Re e scelti fra gli appartenenti alle categorie della produzione e del lavoro dell'Africa Orientale Italiana;

    da sei capi o notabili nominati per un biennio con decreto del Governatore generale Vice Re e scelti fra i sudditi dell'Africa Orientale Italiana.

    Il Governatore generale Vice Re sottopone all'esame della Consulta i programmi di carattere economico e culturale che concernono particolarmente i sudditi dell'Africa Orientale Italiana, i provvedimenti che abbiano comunque relazione con la struttura sociale ed etnica delle popolazioni dell'Africa Orientale Italiana e le loro tradizioni, ed ogni altro provvedimento per il quale egli ritenga opportuno sentire il parere della Consulta stessa.

    La Consulta deve essere convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno.

    Art. 25.

    Presso ciascun Governo è costituito un Consiglio di Governo, presieduto dal Governatore e composto:

    dal Segretario generale del Governo;

    dal Comandante delle truppe;

    dal magistrato più elevato in grado della Corte dei conti;

    dal Segretario federale del Partito Nazionale Fascista;

    dai Direttori di Governo;

    dal magistrato giudicante e dal rappresentante il Pubblico Ministero più elevato in grado;

    dal Capo della ragioneria del Governo.

    Con decreto del Governatore generale Vice Re possono essere chiamati a partecipare al Consiglio di Governo altri membri, sia cittadini che sudditi italiani, secondo le norme stabilite dall'ordinamento politico-amministrativo.

    Art. 26.

    Il Consiglio di Governo deve essere sentito:

    a) sui progetti dei regolamenti da emanarsi dal Governatore;

    b) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;

    c) in tutti gli altri casi nei quali gli speciali ordinamenti ne prescrivano il parere.

    Il Governatore, quando lo creda opportuno, può sottoporre all'esame del Consiglio di Governo anche affari che non rientrino nelle categorie indicate nel comma precedente.

    Quando vi siano imprescindibili motivi di urgenza, il Governatore può provvedere senza chiedere il parere preventivo del Consiglio di Governo, ma deve comunicare il provvedimento così adottato al Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva.

    In tal caso il Governatore deve anche informare immediatamente del provvedimento adottato il Governatore generale Vice Re il quale ne dà notizia al Ministro per le

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