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Le normative sulla scuola nell'Italia liberale Raccolta delle leggi. Dal 1901 alle soglie del Regime fascista
Le normative sulla scuola nell'Italia liberale Raccolta delle leggi. Dal 1901 alle soglie del Regime fascista
Le normative sulla scuola nell'Italia liberale Raccolta delle leggi. Dal 1901 alle soglie del Regime fascista
E-book715 pagine9 ore

Le normative sulla scuola nell'Italia liberale Raccolta delle leggi. Dal 1901 alle soglie del Regime fascista

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Questo secondo volume della raccolta delle normative concernenti la scuola durante l'età liberale, raccoglie le norme nazionali emesse in Italia dal 1901 fino all'avvento del regime fascista nel 1922.
I testi delle norme vengono riportati in ordine cronologico – indicando anche gli estremi della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – e forniscono in tal modo un percorso sull'evoluzione delle disciplina normativa e delle teorie sottostanti nell'ambito dell'istruzione scolastica, a tutti i livelli, dalle scuole elementari all'Università, compresi i programmi didattici di vari ordini scolastici e le scuole femminili.
LinguaItaliano
Data di uscita29 gen 2021
ISBN9791220257541
Le normative sulla scuola nell'Italia liberale Raccolta delle leggi. Dal 1901 alle soglie del Regime fascista

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    Le normative sulla scuola nell'Italia liberale Raccolta delle leggi. Dal 1901 alle soglie del Regime fascista - Mirko Riazzoli

    Contents

    Raccolta delle leggi. Dal 1901 alle soglie del Regime fascista

    Introduzione

    Regio Decreto 5 dicembre 1901, n. 514. Per la trasformazione in «Scuola diplomatico-consolare» del corso complementare di scienze economico-amministrative annesso alla Facoltà giuridica della R. Università di Roma.

    Regio Decreto 12 giugno 1902, n. 175. Disposizioni per le dispense dagli esami finali negli Istituti d'istruzione secondaria.

    Legge 19 febbraio 1903, n. 45. Nomine, licenziamenti e stipendi dei direttori didattici e degli insegnanti delle scuole elementari comunali.

    Regio Decreto 8 marzo 1903, n. 134, concernente modificazioni ai RR. decreti 8 novembre nn. 467 a 470 che, regolano la carriera dell'insegnamento e dell'amministrazione nella pubblica istruzione.

    Regio Decreto 26 marzo 1903, n. 135. Concernente modificazione all'art. 2 del R. decreto 5 dicembre 1901, n. 514, che istituisce la scuola diplomatico-coloniale.

    Legge 28 luglio 1904, n. 403, contenente disposizioni per regolare la materia degli esami nelle scuole medie ed elementari

    Legge 8 luglio 1904, n. 407. Provvedimenti per la scuola e peri maestri elementari.

    Legge 28 luglio 1904, n. 403. Disposizioni per regolare la materia degli esami nelle scuole medie ed elementari.

    Regio Decreto 13 ottobre 1904, n. 598. Che approva e contiene il regolamento per gli esami nelle scuole medie ed elementari.

    Regio Decreto 14 dicembre 1905, n. 610. Che modifica l'ordinamento degli istituti superiori di magistero di Roma e Firenze.

    Legge 30 giugno 1907, n. 414. Provvedimenti per l'insegnamento industriale e commerciale.

    Regio Decreto 15 settembre 1907 , n. 652. Che approva l'annesso regolamento per l'applicazione del testo unico dalle leggi sulla conversione in governative delle scuole medie dipendenti da Provincie, Comuni ed altri enti morali e sulla istituzione di scuole medie governative non obbligatorie.

    Regio Decreto 6 febbraio 1908, n. 150. Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare.

    Legge 27 giugno 1909, n. 414. Che stabilisce ispezioni didattiche e disciplinari per le scuole medie.

    Legge 19 luglio 1909, n. 525. Istituzione di una scuola normale femminile in Reggio Calabria e di una scuola normale maschile in Catanzaro.

    Legge 26 dicembre 1909, n. 805. Insegnamento ed insegnanti di educazione fisica.

    Regio Decreto 10 aprile 1910, n. 278, che approva il regolamento per l'esecuzione dell'art. 2 della legge 19 luglio 1909, n. 525, per la conversione di scuole normali in promiscue.

    Regio Decreto 9 agosto 1910, n. 795. Che approva il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

    Legge 4 giugno 1911, n. 487. Riguardante i provvedimenti per la istruzione elementare e popolare (legge Credaro).

    Legge 21 luglio 1911, n. 861. Istituzioni di corsi magistrali in comuni sedi di ginnasio isolato e privi di scuola normale.

    Legge 27 giugno 1912, n. 677. Concernente l'Ispettorato delle scuole medie e normali.

    Legge 14 luglio 1912, n. 854. Riordinamento dell'istruzione professionale.

    Legge 25 maggio 1913, n. 517. Concernente la trasformazione di Istituti di istruzione e di educazione.

    Regio Decreto 22 giugno 1913, n. 1217. Col quale è approvato l'annesso regolamento per gli esami nelle scuole medie e normali.

    Regio Decreto 16 agosto 1914, n. 1081. Col quale viene approvato l'annesso regolamento in esecuzione della legge 27 giugno 1912, n. 677, sull'Ispettorato delle scuole medie e normali.

    Regio Decreto 26 novembre 1914, n. 1501. Col quale viene rettificato l'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 16 agosto 1914, n. 1081, per l'esecuzione della legge 27 giugno 1912, n. 677, sull'ispettorato delle scuole medie e normali.

    Decreto Luogotenenziale 15 luglio 1915, n. 1230. Col quale vengono approvate norme di regolamento per la Giunta provinciale per le scuole medie.

    Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1993. Col quale è approvato l'annesso regolamento per le scuole italiane all'estero.

    Decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1652. Che approva il regolamento per l'applicazione della legge 25 maggio 1913, n. 517, concernente la trasformazione di istituti di istruzione e di educazione.

    Regio Decreto 29 agosto 1919, n. 1896. Che detta norme per la promozione degli alunni nelle scuole medie.

    Regio Decreto 9 ottobre 1919, n. 1968. Che approva il regolamento organico per i RR. Istituti superiori di magistero femminile di Roma e di Firenze.

    Regio Decreto-Legge 20 novembre 1919, n. 2630. Col quale si provvede al decentramento di alcune attribuzioni dell'Amministrazione dell'istruzione pubblica relative alle scuole medie e normali. Convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (GURI n. 104, 5 maggio 1925).

    Regio Decreto 29 gennaio 1920, n. 253. Che stabilisce norme circa le attribuzioni dell'ispettorato delle scuole medie.

    Regio Decreto 5 agosto 1920, n. 1256. Concernente il decentramento di alcune attribuzioni dell'Amministrazione della istruzione pubblica relative alle scuole medie e normali.

    Regio Decreto 25 novembre 1920, n. 1736. Che apporta modificazioni al regolamento organico per i RR. Istituti di magistero femminile di Roma e di Firenze, approvato col R. decreto 9 ottobre 1919, n. 1968.

    L'autore

    Mirko Riazzoli

    Le normative sulla scuola nell'Italia liberale

    Raccolta delle leggi. Dal 1901 alle soglie del Regime fascista

    Introduzione

    Questo secondo volume della raccolta delle normative concernenti la scuola durante l'età liberale, raccoglie le norme nazionali emesse in Italia dal 1901 fino all'avvento del regime fascista nel 1922.

    I testi delle norme vengono riportati in ordine cronologico – indicando anche gli estremi della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – e forniscono in tal modo un percorso sull'evoluzione delle disciplina normativa e delle teorie sottostanti nell'ambito dell'istruzione scolastica, a tutti i livelli, dalle scuole elementari all'Università, compresi i programmi didattici di vari ordini scolastici e le scuole femminili.

    Regio Decreto 5 dicembre 1901, n. 514. Per la trasformazione in «Scuola diplomatico-consolare» del corso complementare di scienze economico-amministrative annesso alla Facoltà giuridica della R. Università di Roma.

    (GURI n.308, 30 dicembre 1901)

    VITTORIO EMANUELE III

    per grazia di Dio e per volontà della Nazione

    RE D'ITALIA

    Visti i decreti Ministeriali 10 dicembre 1878 e 27 settembre 1879;

    Viste le deliberazioni concordi della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Roma, del 22 aprile 1891 e 1° giugno 1901, in merito alla riorganizzazione del «Corso complementare di Scienze economico-amministrative», annesso alla predetta Facoltà;

    Sentito il parere del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione;

    Udito il Consiglio dei Ministri;

    Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la

    Pubblica Istruzione;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Art. 1.

    Il «Corso complementare di Scienze economico-amministrative», annesso alla Facoltà giuridica della R. Università di Roma, è trasformato in una «Scuola diplomatico-coloniale». Tale Scuola avrà per fine di accrescere la coltura superiore; di convenientemente preparare gli aspiranti alle carriere dipendenti dal Ministero degli Affari Esteri; e, in generale, di promuovere la diffusione di quelle cognizioni scientifiche che meglio giovano all'emigrazione, ai commerci ed all'espansione pacifica dell'Italia all'estero.

    Art. 2.

    Gli insegnamenti speciali che vi si impartiscono, mediante incarichi, sono i seguenti:

    1°. Diritto diplomatico, consolare e marittimo, e storia dei trattati;

    2°. Politica dell'emigrazione e delle colonie;

    3°. Politica commerciale e legislazione doganale comparata;

    4°. Geografia politica e coloniale.

    Potranno in seguito esserne aggiunti degli altri, corrispondenti ai fini indicati della Scuola.

    Art. 3.

    I corsi si comporranno di lezioni pubbliche e di conferenze private od esercizi pratici, secondo che sarà determinato dal Consiglio direttivo della Scuola.

    Art. 4.

    Gli insegnanti dei singoli corsi compongono il Consiglio direttivo, il quale sarà presieduto da uno degli insegnanti medesimi, scelto e nominato dal Ministro.

    Art. 5.

    Possono inscriversi alla Scuola: i laureati in una Università del Regno; coloro che hanno conseguito il diploma delle Scuole superiori di commercio di Venezia, Genova e Bari o dell'Istituto di Scienze sociali «Cesare Alfieri» di Firenze; i licenziati della Sezione di commercio e ragioneria dei RR. Istituti tecnici; i giovani forniti degli attestati di ultima promozione nell'Accademia navale, nell'Accademia militare e nella Scuola superiore di Guerra; i giovani espressamente inviati, a scopo di perfezionamento, dalle Camere di commercio italiane all'estero.

    Art. 6.

    Dopo un biennio, gl'inscritti alla Scuola potranno ottenerne il diploma, sottoponendosi ad un esame che consisterà in una tesi scritta ed in tesi o dispute orali, secondo le norme che verranno stabilite da apposito Regolamento.

    Art. 7.

    In base ai risultati del primo esperimento, e d'accordo coi Ministri degli Affari Esteri, dell'Agricoltura, Industria e Commercio e della Marina, sarà compilato un Regolamento pel migliore ordinamento e servizio interno della Scuola.

    Art. 8.

    Sono abrogati i decreti Ministeriali sopracitati del 10 dicembre 1878 e del 27 settembre 1879.

    Articolo transitorio.

    Per il primo anno, e per le sole materie non insegnate ufficialmente nella Facoltà giuridica della R. Università di Roma, il Ministro potrà derogare dalle norme stabilite dagli articoli 143 e 144 del Regolamento universitario vigente, circa la nomina degli incaricati ai singoli corsi.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 5 dicembre 1901.

    VITTORIO EMANUELE.

    Regio Decreto 12 giugno 1902, n. 175. Disposizioni per le dispense dagli esami finali negli Istituti d'istruzione secondaria.

    (GURI n.139, 16 giugno 1902)

    VITTORIO EMANUELE III

    per grazia di Dio e per volontà della Nazione

    RE D'ITALIA

    Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725;

    Veduta la legge 12 luglio 1896, n. 293, sulle Scuole normali e complentari;

    Veduti i Regolamenti per i Ginnasi ed i Licei del 3 febbraio 1901, per gl'Istituti tecnici e nautici e per le Scuole tecniche del 21 giugno 1885, per le Scuole normali e complementari del 3 dicembre 1896;

    Veduto il R. decreto 14 settembre 1898, n. 433;

    Vedute le antecedenti e susseguenti disposizioni;

    Sentito il Consiglio dei Ministri;

    Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Art. 1.

    Il Collegio degli insegnanti dei RR. Istituti d'istruzione secondaria classica, tecnica, normale e complementare, nella seconda metà di giugno, tenuto conto delle prove e delle medie bimestrali o trimestrali, conferisce senza esami le promozioni e le licenze.

    Non possono essere dichiarati idonei per la promozione gli alunni che non conseguirono durante l'anno nelle medie bimestrali o trimestrali sei decimi nel profitto in ciascuna materia, e nella condotta; per la licenza gli alunni che non conseguirono sette decimi nel profitto per ciascuna materia, e nella condotta.

    L'esame di licenza rimane obbligatorio nelle Scuole normali e negli Istituti tecnici e nautici per le materie professionali indicate nell'articolo 2 del R. decreto 14 settembre 1898, n. 433.

    Art. 2.

    Gli alunni, non dichiarati idonei nello scrutinio finale, sono sottoposti agli esami di promozione con le norme vigenti, nell'unica sessione autunnale per tutte le materie in cui nello scrutinio suddetto non riportarono i punti di idoneità.

    Chi non sia stato promosso per non aver conseguiti i punti richiesti sulla condotta, deve sostenere nella detta sessione tutti gli esami.

    I giorni degli esami sono fissati dal R. Provveditore agli studi, o dal Presidente della Giunta di vigilanza, giusta le norme in vigore.

    Art. 3.

    Gli esami di ammissione in tutti i RR. Istituti secondari classici, tecnici, normali e complementari hanno luogo nei primi quindici giorni di ciascun anno scolastico e nei giorni fissati dal R. Provveditore agli studi e dal Presidente della Giunta di vigilanza.

    Art. 4.

    Gli esami di licenza nei RR. Istituti classici, tecnici, normali e complementari, per gli alunni interni non dichiarati idonei e non licenziati senza esami in fin d'anno, e per gli alunni provenienti da Scuola privata o paterna, continuano a darsi in due sessioni, in quella estiva di luglio, e in quella autunnale al cominciare del novello anno scolastico, a norma delle disposizioni vigenti.

    Gli alunni interni danno gli esami solamente nelle materie in cui nello scrutinio generale non conseguirono i punti d'idoneità.

    I giovani allontanatisi dall'Istituto Regio o pareggiato non più tardi della fine del secondo bimestre, sono considerati come esterni.

    Chi non consegna la licenza nelle suddette due sessioni è obbligato a rifare l'intero esame nell'anno susseguente.

    I giorni degli esami di licenza per le due sessioni, estiva ed autunnale, sono fissati, a norma delle disposizioni vigenti, dal Ministro, o dal R. Provveditore agli studi, o dal Presidente della Giunta di vigilanza.

    Art. 5.

    Conseguono la licenza d'onore gli alunni dei Ginnasi e Licei, delle Scuole tecniche e degli Istituti tecnici e nautici governativi, i quali abbiano ottenuto, nello scrutinio finale di ciascun anno dell'intero corso, una media di otto decimi per ciascuna materia, ed una media complessiva di profitto e di condotta, alla fine del corso, di nove decimi.

    Art. 6.

    I giovani provenienti da Scuola privata o paterna si inscrivono per gli esami di licenza, a norma delle disposizioni vigenti, presso il R. Provveditore agli studi della Provincia o presso le Presidenze degli Istituti tecnici e nautici.

    Il Ministero può stabilire sedi speciali pei candidati suddetti e nominare apposite Commissioni esaminatrici.

    I membri delle Commissioni speciali hanno diritto alle propine secondo le norme vigenti.

    Art. 7.

    La disposizione dell'articolo 1°, riguardante gli esami di licenza, non è applicabile agl'Istituti secondari pareggiati classici, tecnici e complementari, pei quali rimangono ferme le norme stabilite dai Regolamenti vigenti.

    Sono applicabili invece agli Istituti pareggiati suddetti, ed anche ai normali, le odierne disposizioni riguardanti gli esami di ammissione e di promozione.

    Art. 8.

    Nessun'altra sessione d'esami di ammissione, di promozione o di licenza è consentita, oltre quelle prescritte dall'odierno decreto.

    Art. 9.

    Le tasse scolastiche di licenza continuano a pagarsi nella misura e nel tempo stabiliti dalle disposizioni vigenti, tanto dai licenziati senza esami, come dai licenziandi con esami.

    I componenti la Commissione esaminatrice hanno diritto alle rispettive propine anche per i licenziati senza esami.

    Le tasse d'immatricolazione ed ammissione restano immutate.

    Art. 10.

    Le presenti disposizioni avranno vigore con l'anno scolastico in corso.

    Sono abrogate le disposizioni regolamentari, quelle contenute nel R. decreto 23 agosto 1900, n. 317, e tutte le altre precedenti e susseguenti, contrarie all'odierno decreto.

    Disposizioni transitorie.

    Art. 1.

    Nell'anno scolastico in corso, gli alunni non promossi senza esami da una classe all'altra, secondo le precedenti disposizioni, ma che sarebbero col Regolamento vigente ammessi agli esami in seguito allo scrutinio finale, potranno dare questi esami nelle due sessioni di luglio e di ottobre.

    Art. 2.

    Il Collegio degli insegnanti, nell'anno scolastico in corso, può, col voto di due terzi tra i presenti, dichiarare non maturo per il conseguimento della promozione o della licenza senza esami anche un alunno che abbia conseguito nelle medie bimestrali o trimestrali i punti per ciascuna materia indicati nel presente decreto.

    Art. 3.

    Il Ministro può, nell'anno scolastico in corso, nominare un suo Commissario negli Istituti Regi, quando e dove lo creda opportuno, per assistere all'ultima prova bimestrale ed ai lavori dello scrutinio finale.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 12 giugno 1902.

    VITTORIO EMANUELE.

    Legge 19 febbraio 1903, n. 45. Nomine, licenziamenti e stipendi dei direttori didattici e degli insegnanti delle scuole elementari comunali.

    (GURI n.44, 23 febbraio 1903)

    VITTORIO EMANUELE III

    per grazia di Dio e per volontà della Nazione

    RE D'ITALIA

    Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

    Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

    Art. 1 - Tutte le nomine degli insegnanti per le scuole elementari comunali debbono essere deliberate in seguito a concorso.

    Da questa regola non sarà lecito derogare, se non nei casi riconosciuti volta per volta dall'Ufficio provinciale scolastico, nei quali sia necessario provvedere d'urgenza alla nomina dell'insegnante o per rifiuto del Comune di nominarlo o per esito sfavorevole del concorso bandito o per vacanza improvvisamente verificatasi dopo 167 la scadenza dei termini del concorso o durante l'anno scolastico.

    In quest'ultimo caso, ove il Comune non provveda entro 15 giorni da quello in cui la vacanza si è verificata, disporrà il Provveditore agli studi, il quale di ogni nomina di urgenza darà notizia al Consiglio Provinciale Scolastico nella sua prima seduta.

    Qualunque nomina fatta senza concorso è provvisoria e non può avere durata maggiore dell'anno scolastico per il quale fu necessario, in via eccezionale, di provvedere: col chiudersi di questo il maestro s'intende di fatto licenziato, senza che occorra per parte del Comune deliberare e notificargli alcun atto di licenziamento.

    Art. 2 - Il concorso è indetto da ciascun Comune ai posti vacanti nelle sue scuole, non più tardi del 15 giugno e per titoli.

    Se trascorso questo termine, il Comune non si è valso del proprio diritto, il Consiglio provinciale scolastico indirà esso stesso il concorso, salvi restando i diritti del Comune alla nomina della Commissione e dell'insegnante.

    Ai Comuni che corrispondano al maestro uno stipendio superiore al minimo legale, aumentato di un decimo o gli assegnino gratuitamente una conveniente abitazione, e che abbiano sulle nomine e la carriera degl'insegnanti un regolamento approvato dal Consiglio provinciale scolastico, è data facoltà di indire il concorso anche per esami, alle condizioni contenute nel Regolamento stesso.

    Art. 3 - La Commissione giudicatrice è sempre presieduta dal sindaco o da chi ne fa le veci.

    Se il concorso è solo per titoli, i membri della Commissione, oltre il presidente, sono quattro;

    se il concorso è per titoli e per esame, possono essere anche sei.

    Due membri della Commissione sono sempre nominati dal Consiglio provinciale scolastico quando la Commissione è di cinque, tre quando è di sette; gli altri sono nominati dalla Giunta municipale. I commissari dovranno essere scelti tra persone idonee a norma del Regolamento.

    Il Comune può delegare direttamente al Consiglio provinciale scolastico l'esame dei titoli e la formazione della graduatoria del concorso per titoli è la nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esame.

    Art. 4 - La Commissione giudicatrice è la stessa per tutti i posti messi a concorso da un Comune e per quell'anno.

    Essa graduerà tutti i concorrenti eleggibili. Secondo il merito, il quale, ove il concorso sia anche per esame, dovrà risultare dalla votazione media sui titoli e sull'esperimento.

    Il Consiglio comunale coll'intervento, pena di nullità, della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, procederà alla nomina, scegliendo per provvedere al primo posto vacante fra i primi tre della graduatoria; al secondo fra i primi quattro; al terzo fra i primi cinque, e così di seguito.

    Ove la nomina del Consiglio comunale non sia fatta secondo questa regola, il Consiglio provinciale scolastico procederà alla nomina; la quale sarà considerata come nomina regolare di concorso ed avrà tutti gli effetti derivanti dalla medesima.

    La terna o la graduatoria di un concorso non potranno in nessun caso avere altra durata ed efficacia se non per i posti che rimanessero vacanti durante l'anno scolastico, per il quale fu bandito.

    Ove, indetto il concorso, per causa del Comune o della Commissione giudicatrice, non si sia provveduto alla nomina dell'insegnante entro il 15 settembre, il Consiglio provinciale scolastico vi provvederà, non più tardi del 15 ottobre.

    Art. 5 - Nessuna nomina è valida se l'insegnante non è fornito di legale abilitazione all'insegnamento, eccezione fatta per gl'insegnanti preposti alle scuole fuori classe in mancanza di aspiranti patentati, constatata da pubblico concorso, e se l'atto di nomina non è approvato dal Consiglio provinciale scolastico, il quale dovrà esaminare i verbali delle Commissioni esaminatrici e i reclami degl'interessati e assicurarsi che tutte le norme stabilite dalle leggi e dai Regolamenti speciali siano state osservate.

    Art. 6 - L'insegnante che ha ottenuto il posto in seguito a concorso è nominato per un triennio di prova. Compiuto il triennio, la nomina acquista carattere di stabilità salvo che il maestro sia stato prima della scadenza del triennio licenziato dal Comune per ragioni didattiche e in seguito a parere conforme del R. Provveditore degli studi. La deliberazione del licenziamento deve contenere, a pena di nullità, il parere motivato del Provveditore e deve essere notificata giudizialmente all'insegnante e comunicata insieme all'avvenuta notifica al Consiglio provinciale scolastico; il quale, nel caso che sia stata omessa da parte del Comune la notifica al maestro, si sostituisce ad esso per la notifica stessa entro 15 giorni.

    Art. 7 - Fermo il disposto degli articoli 334, 335, 337 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, il Consiglio comunale può sempre in qualunque tempo, licenziare con deliberazione motivata il maestro per una delle cause seguenti:

    a) per negligenza abituale nell'adempimento dei propri doveri;

    b) per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità;

    c) per fatti notori che lo abbiano fatto cadere nella pubblica disistima;

    d) per essere incorso, negli ultimi cinque anni, tre volte nella pena della censura e due in quella della sospensione;

    e) per avere fatto, tra gli alunni, propaganda di principi contrari all'ordine morale ed alla costituzione dello Stato.

    La deliberazione motivata del licenziamento sarà presa, in ogni caso, dopo udite le difese del maestro e non sarà esecutiva se non dopo l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico.

    La stessa facoltà del licenziamento è data al Consiglio provinciale scolastico, sentito il parere del Consiglio comunale.

    Il Consiglio provinciale scolastico, prima di deliberare il licenziamento di un maestro, lo inviterà ad esporre per iscritto le proprie ragioni e sentirà il parere dell'ispettore scolastico.

    Art. 8 - Coloro che furono licenziati per le cause di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, saranno riammessi ai concorsi quando quelle cause venissero a cessare; quelli invece licenziati per altre cause potranno, secondo la gravità del caso, essere nello stesso giudizio di licenziamento dichiarati esclusi dai concorsi per sempre, ovvero solo per un tempo determinato.

    Art. 9 - Il Consiglio provinciale scolastico, col consenso dei Comuni interessati e dell'insegnante, potrà trasferire questo da uno ad altro Comune della Provincia.

    L'insegnante in seguito a sua domanda e col consenso dei Comuni interessati e l'approvazione dei rispettivi Consigli provinciali scolastici, può essere trasferito anche da uno ad un altro Comune di diversa Provincia.

    L'insegnante trasferito non perderà i diritti acquisiti neppure se si trova nel triennio di prova.

    Art. 10 - L'aumento del decimo concesso dal Comune al maestro con l'atto di nomina ed i miglioramenti di stipendio ottenuti dal maestro a qualsiasi titolo durante il sessennio, come pure il licenziamento rimasto per qualunque ragione inefficace, non costituiscono ostacolo agli effetti dell'aumento del decimo, il quale deve corrispondersi dal Comune in base allo stipendio minimo assegnato alla scuola nella quale insegna il maestro al momento in cui compie il sessennio d'insegnamento.

    Le maestre che insegnano nelle classi maschili o nelle miste hanno diritto allo stipendio stabilito per i maestri, anche se questo eccedesse il minimo legale.

    Art. 11 - Nessuna classe con un solo maestro potrà avere più di sessanta allievi.

    Quando, per un mese almeno, questo numero sarà oltrepassato, o quando un'aula non possa convenientemente contenere gli alunni che frequentano la scuola, il Municipio provvederà o con l'aprire una seconda scuola in altra parte del territorio, o col dividere la prima per classi in sale separate e con sotto-maestri.

    Dopo due anni di esperimento con sotto-maestro, a ciascuna classe dovrà essere proposto un maestro effettivo.

    Art. 12 - Le scuole tenute da Corpi morali saranno accettate a sgravio totale o parziale degli obblighi del Comune, sempreché le medesime siano pubbliche e gratuite e mantenute in conformità delle leggi e dei regolamenti e gli insegnanti retribuiti, come i comunali.

    La convenzione tra i Municipi ed i Corpi morali dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico.

    Art. 13 - Non possono essere sequestrate, né pignorate le pensioni comunali dei maestri se non per ragioni d'alimenti dovuti per legge, e non oltre la metà, né possono essere cedute in qualsiasi modo.

    Art. 14 - Se entro dieci giorni dalla scadenza dello stipendio dei maestri elementari i Comuni non avranno rilasciato i relativi mandati di pagamento, la Giunta provinciale amministrativa, su reclamo in carta libera dell'insegnante, a norma dell'articolo 197 della legge comunale e provinciale, emetterà d'ufficio i relativi mandati, i quali saranno esigibili, non ostante l'opposizione del Comune.

    Se l'esattore ritardasse il pagamento, la multa del 4 per cento in cui incorre andrà a vantaggio dell'insegnante.

    Quando l'esattoria manchi di titolare, o suggerita da un sorvegliante, se non vi siano fondi di cassa, il Prefetto con suo decreto ordinerà al tesoriere della provincia di fare il pagamento del mandato, salvo alla provincia di ripeterne dal Comune il rimborso, insieme all'interesse del 5 per cento, di cui nella legge 26 marzo 1803, n. 159, a mezzo di mandato d'ufficio rilasciato dalla Giunta provinciale amministrativa.

    Art. 15 - La Direzione didattica è obbligatoria pei Comuni aventi una popolazione non inferiore a diecimila abitanti o che abbiano almeno venti classi; è facoltativa per gli altri Comuni, i quali possono a tal fine unirsi in consorzio.

    La Direzione didattica obbligatoria sarà tenuta soltanto da Ispettori scolastici o da persone abilitate a quell'ufficio, le quali non potranno avere insegnamento, salvo nel caso di supplenza. La Direzione didattica facoltativa potrà essere conferita per incarico anche a maestri di nomina definitiva e aventi classe propria, quando non sia intercomunale; ma saranno preferiti gli Ispettori scolastici e gli abilitati alla Direzione didattica. In ogni caso nessuno potrà essere nominato direttore didattico, neppure per incarico, se non ha insegnato lodevolmente almeno cinque anni in una scuola elementare pubblica inferiore o superiore.

    Il diploma di direttore didattico si conferisce per titoli e per esame.

    Art. 16 - Lo stipendio del direttore didattico senza insegnamento non può essere inferiore allo stipendio normale massimo aumentato di un decimo, con cui il Comune o uno dei Comuni consorziati retribuisce i maestri. Esso deve essere aumentato quale che sia la misura dello stipendio, di quattro decimi sessennali nella stessa ragione di quello dei maestri.

    Un maestro nominato direttore conserva i diritti acquisiti, sia per la misura dello stipendio, sia per la stabilità dell'ufficio.

    Art. 17 - La nomina, la conferma, il trasferimento, le punizioni disciplinari, il licenziamento e il pagamento di stipendio del direttore sono regolati dalle stesse norme e garanzie stabilite pei maestri negli articoli precedenti.

    Art. 18 - Nessun direttore, quando la nomina sia obbligatoria, potrà avere altro ufficio pubblico retribuito estraneo alle scuole del Comune.

    Art. 19 - Sono considerati direttori didattici, e debbono possederne i titoli richiesti dalla presente legge, i direttori generali, gl'ispettori scolastici municipali, i direttori locali, i dirigenti e in genere tutti gli stipendiati comunali preposti alle scuole elementari o a gruppi di scuole di un Comune o di Comuni consorziati.

    Art. 20 - Contro le decisioni riguardanti la nomina, la conferma e il licenziamento dei maestri elementari e dei direttori didattici, tanto i Comuni, quanto i maestri o i direttori interessati e i provveditori possono ricorrere al Ministro della pubblica istruzione, che provvederà sentita la Commissione consultiva istituita presso il Ministero per l'esame delle controversie scolastiche.

    Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena diversa dal licenziamento, dalla deposizione o dell'interdizione non è ammesso ricorso che per soli motivi di legittimità.

    Il ricorso dovrà essere presentato entro trenta giorni da quello in cui l'atto del Consiglio provinciale scolastico fu comunicato al ricorrente, e licenziato dalla Commissione consultiva e dal Ministero non oltre sessanta giorni dalla data della presentazione.

    In caso di licenziamento, finché non siasi avuto una decisione definitiva sul ricorso del maestro o del direttore didattico, oppure non siano trascorsi i termini per proporlo, non si potrà provvedere all'ufficio, pena di nullità, salvoché in via provvisoria.

    Art. 21 - Fermi i diritti acquisiti, i regolamenti comunali dovranno essere conformati alla presente legge entro un anno dalla sua promulgazione.

    Art. 22 - Qualunque disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

    Disposizioni transitorie

    Art. 23 - Gl'insegnanti che all'atto dell'assunzione in ufficio, comunque avvenuta, possedevano i requisiti legali, e che nel giorno della promulgazione della presente legge abbiano insegnato lodevolmente per un triennio, ma non abbiano acquisito il diritto alla conferma sessennale di cui all'articolo 7 della legge 19 aprile 1885, n. 3089, s'intendono confermati definitivamente, salve le disposizioni degli articoli 6 e 7 della presente legge.

    I maestri che abbiano acquisito il diritto alla conferma sessennale, di cui all'articolo 7 della legge 19 aprile 1885, n. 3089, hanno diritto di compiere il triennio di prova in corso. Se questa riesce lodevole, la nomina diventa definitiva, salve le disposizioni dell'articolo 7 della presente legge.

    Lo stesso diritto di nomina definitiva hanno i maestri, che siano entrati da tre anni compiuti nel periodo sessennale della citata legge e abbiano fatto prova lodevole.

    Le stesse disposizioni saranno applicate ai direttori, che, salvo i casi contemplati nell'articolo 21, abbiano da due anni almeno, anteriormente alla promulgazione della presente legge, esercitato lodevolmente il loro ufficio.

    Art. 24 - La patente elementare di grado inferiore nei concorsi pei posti di insegnanti nelle classi inferiori è considerata equipollente alla patente di grado superiore ed al diploma di insegnamento elementare.

    Art. 25 - Il Governo del Re per tre anni dalla promulgazione della presente legge, ha facoltà di conferire il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, istituito dalla legge 12 luglio 1896, con dispensa da ogni tirocinio, da esame e dalla lezione pratica, a quei maestri di grado inferiore che sono in attività di servizio, o che lo erano prima della legge 12 luglio 1896, i quali dimostrino con certificato dell'ispettore scolastico di avere lodevolmente insegnato almeno per un triennio e dato prova della loro attitudine didattica, oppure che sieno forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico o abbiano conseguito la licenza normale.

    Art. 26 - Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a coordinare e pubblicare in un testo unico con la presente legge il capitolo secondo, titolo quinto, della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e le leggi successive che hanno derogato ad alcune delle disposizioni del detto capitolo, non che a promulgare un Regolamento per l'attuazione e l'applicazione del detto testo unico, nel quale siano anche stabilite le norme pei trasferimenti da scuola a scuola dello stesso Comune, per gli avanzamenti, pei collocamenti in aspettativa a causa di salute e pei procedimenti disciplinari.

    Il Regolamento dovrà essere pubblicato entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge.

    N. NASI

    Regio Decreto 8 marzo 1903, n. 134, concernente modificazioni ai RR. decreti 8 novembre nn. 467 a 470 che, regolano la carriera dell'insegnamento e dell'amministrazione nella pubblica istruzione.

    (GURI n.90, 17 aprile 1903)

    VITTORIO EMANUELE III

    per grazia di Dio e per volontà della Nazione

    RE D'ITALIA

    Veduti i Nostri decreti 8 novembre 1901, n. 467 a 470;

    Ritenuta la necessita' di portare alcune modificazioni ai decreti medesimi;

    Sentito il Consiglio dei Ministri;

    Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Istruzione Pubblica;

    Abbiamo decretato o decretiamo:

    Art. 1.

    Al comma a) dell'articolo 1° del R. decreto 8 novembre 1901, n. 467 è sostituito il seguente: «a) per la carriera amministrativa il diploma di laurea conseguito in una Università o in un Istituto superiore di grado eguale alle Università».

    Art. 2.

    All'articolo 4 del R. decreto 8 novembre 1901, n. 468, è sostituito il seguente: «Il direttore di Segreteria di 1ª classe è prescelto dal Ministro fra i direttori di Segreteria e capi di sezione del Ministero ed altri impiegati dipendenti dal Ministero medesimo, con il grado e lo stipendio equivalenti a quelli di direttore di Segreteria o capi di sezione al Ministero. Egli dirige la Segreteria di una delle più importanti Università del Regno, ed ha l'incarico di visitare tutte le altre Segreterie a richiesta del Ministro».

    Art. 3.

    All'articolo 1° del R. decreto 8 novembre 1901, n. 470, è sostituito il seguente: a Non possono essere chiamati ad insegnare negli Istituti di istruzione secondaria classica, tecnica, normale e complementare se non coloro che abbiano il titolo di abilitazione conseguito in un pubblico Istituto d'istruzione, e coloro che non più tardi del 31 dicembre 1903 avranno conseguito per titoli, senza esame, l'abilitazione definitiva».

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 8 marzo 1903.

    VITTORIO EMANUELE.

    Regio Decreto 26 marzo 1903, n. 135. Concernente modificazione all'art. 2 del R. decreto 5 dicembre 1901, n. 514, che istituisce la scuola diplomatico-coloniale.

    (GURI n.90, 17 aprile 1903)

    VITTORIO EMANUELE III

    per grazia di Dio e per volontà della nazione

    RE D'ITALIA

    Visto il Nostro decreto 5 dicembre 1901, n. 514, con cui è istituita la Scuola diplomatico-coloniale in Roma;

    Visto il Regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 13 aprile 1902, n. 127, e gli atti dei concorsi appositamente banditi per la detta Scuola;

    Sentito il Consiglio dei Ministri

    Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

    Abbiamo decretato e decretiamo;

    Il primo comma dell'articolo 2 del citato decreto 5 dicembre 1901 è modificato nei seguenti termini:

    «Gli insegnamenti speciali che vi si impartiscono sono i seguenti, da conferirsi secondo le norme del regolamento generale universitario per gli incaricati e gli straordinari».

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 26 marzo 1903.

    VITTORIO EMANUELE.

    Legge 28 luglio 1904, n. 403, contenente disposizioni per regolare la materia degli esami nelle scuole medie ed elementari

    (GURI n. 178, 30 luglio 1904)

    VITTORIO EMANUELE III

    per grazia di Dio e per volontà della Nazione

    RE D'ITALIA

    Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

    Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

    Art. 1.

    Il Governo del Re raccoglierà, coordinerà e pubblicherà, non più tardi del 15 ottobre 1904, tutte le disposizioni concernenti la materia degli esami nelle scuole medie (classiche, tecniche, normali e complementari), nelle scuole speciali dipendenti dal Ministero dell'Istruzione, e nelle scuole elementari; colla facoltà di abrogare e modificare quelle attualmente in vigore, anche se di origine legislativa.

    Art. 2.

    Il testo unico per tal modo approvato, non potrà essere abrogato o modificato in alcuna sua parte, se non per legge.

    Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addì 28 luglio 1904.

    VITTORIO EMANUELE.

    Legge 8 luglio 1904, n. 407. Provvedimenti per la scuola e peri maestri elementari.

    (GURI n. 182, 4 agosto 1904)

    CAPITOLO I Dell'obbligo dell'istruzione e della scuola primaria

    Art. 1 - L'obbligo dell'istruzione stabilito coll'art. 2 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, è esteso fino al dodicesimo anno di età e rimane limitata al corso elementare inferiore in quei comuni ove manchi il corso superiore obbligatorio; è esteso negli altri comuni, salve le disposizioni degli articoli 8 e 17, a tutte le classi obbligatorie del corso superiore ivi esistente.

    Nei comuni, dove al 1° gennaio 1901 esistevano classi facoltative di corso superiore, non si fa obbligo di estenderle, ma esse saranno conservate almeno nel numero attuale e resterà al comune la facoltà di continuare ad esigere i contributi degli alunni nella misura vigente al 1° gennaio 1904.

    Per le scuole facoltative di corso superiore indicate nel secondo alinea del presente articolo e per quelle che potranno essere istituite dai comuni entro il termine di due anni dalla promulgazione della presente legge, lo Stato concorrerà nello stipendio nella misura di L. 150 per ogni classe, rimanendo ferma nel comune la facoltà di imporre un contributo scolastico con approvazione del Consiglio provinciale scolastico.

    Art. 2 - L'elenco dei fanciulli obbligati per ragioni di età a frequentare la scuola pubblica, disposto dall'art. 3 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, dovrà pubblicarsi e tenersi affisso all'albo pretorio per la durata di un mese prima dell'apertura delle scuole. All'apertura delle scuole, constatata la non presentazione di fanciulli obbligati il sindaco, dopo avere avvertito i genitori o i tutori con avvisi individuali, ne dispone la ricerca, per accertare o la negligenza ai fini dell'ammonimento e dell'applicazione delle penalità sancite della ripetuta legge 15 luglio 1877, o lo stato di povertà, ai fini dell'assistenza scolastica di cui all'art. 4.

    Anche i maestri e i direttori spediranno periodicamente analoghi avvisi individuali ai genitori e tutori di fanciulli negligenti.

    Qualora gli avvisi siano spediti per posta godranno la franchigia.

    Entro il marzo del 1905 il Governo del Re emanerà il regolamento prescritto dall'articolo 4 della legge 15 luglio 1877, n. 3961.

    Art. 3 - Saranno considerati contravventori e assoggettati all'ammenda agli effetti della legge 15 luglio 1877, n. 3961, anche coloro presso i quali il fanciullo obbligato all'istruzione fosse abitualmente impiegato ad un lavoro che non sia già vietato dalla legge 19 giugno 1902, n. 242.

    Art. 4 - I comuni hanno facoltà di iscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gl'iscritti appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione di indumenti, di libri di testo e d'altro occorrente per l'istruzione, sempreché a tali bisogni non si provveda sufficientemente da Enti di pubblica beneficenza.

    I comuni potranno deliberare tali spese anche se eccedano il limite legale della sovrimposta di cui all'art. 284 della legge comunale e provinciale, testo unico, 4 maggio 1898, n. 164.

    Le autorità di vigilanza e di tutela sui Comuni cureranno perché le spese di cui nel presente, articolo siano preferite ad ogni altra spesa facoltativa, che non abbia per iscopo la pubblica sanità ed incolumità, salvi gl'impegni contrattuali esistenti.

    Nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re presenterà un disegno di legge di coordinamento e trasformazione delle fondazioni scolastiche esistenti, perché più efficacemente concorrano ai fini dell'assistenza scolastica.

    Art. 5 - Nei comuni dove i due corsi elementari inferiori, maschile e femminile, sono affidati a due soli insegnanti è data facoltà di assegnare all'uno la prima classe mista e all'altro la seconda e terza classe parimente miste.

    La separazione degli alunni per sesso ha luogo quando il numero dei fanciulli e delle fanciulle sia tale da obbligare a duplicare i corsi.

    Quando il numero degli alunni sia minore di 50, anche il corso elementare superiore può essere promiscuo.

    Il comune, con l'approvazione del R. provveditore e in via transitoria, ha facoltà di affidare le classi miste anche a maestri per attuare il riordinamento di cui nel seguente articolo e purché sia provveduto separatamente all'insegnamento dei lavori femminili.

    Art. 6 - Oltre i casi di classi multiple e alternate attualmente esistenti potrà il Comune affidare l'insegnamento, in orari diversi, di due sezioni della stessa classe o di due classi diverse, obbligatorie e facoltative, anche se appartengono l'una al corso inferiore e l'altra al corso superiore, allo stesso insegnante, a condizione che all'insegnante incaricato delle due classi o sezioni si corrispondano in più i due quinti dello stipendio stabilito dalla legge o dal Comune per la nuova classe affidatagli e che il numero delle ore di insegnamento delle due classi sia di sei con un opportuno intervallo, che verrà stabilito dal Consiglio provinciale scolastico.

    Nei casi in cui il Comune sia sussidiato per il pagamento degli stipendi dallo Stato, questo concorrerà proporzionalmente in tale aumento di due quinti.

    Non potrà procedersi all'applicazione della presente disposizione nel caso di creazione di nuove classi dello stesso grado di quello già esistenti, senza previo rapporto dell'ispettore scolastico, il quale dovrà verificare se concorrano effettivamente le condizioni imposte dall'art. 11 della legge 19 febbraio 1903, n. 45.

    Art. 7 - Le scuole elementari esistenti alla data della presente legge potranno essere riordinate dai comuni a norma degli articoli precedenti 5 e 6 con deliberazioni soggette all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico. Tale riordinamento può anche essere provocato dal R. ispettore scolastico e deliberato dal Consiglio provinciale scolastico, sentito il Consiglio comunale.

    Il personale insegnante, che risulti disponibile pel fatto di questo riordinamento, deve essere impiegato ad istituire sia altri corsi elementari inferiori, ove si rendano necessari, sia corsi elementari superiori anche di un solo anno. Se fra il detto personale insegnante disponibile sono delle maestre, queste possono in via transitoria essere adibite all'insegnamento elementare superiore maschile, quando non possano essere impiegate nelle classi inferiori.

    Per nessun riordinamento eseguito in applicazione della presente legge può mai il comune diminuire gli stanziamenti, nella parte effettiva ordinaria, deliberati nel bilancio preventivo dell'esercizio 1904 per l'istruzione primaria e quelli comunque relativi agli stipendi e retribuzioni dei maestri; l'eventuale eccedenza sul trattamento normale viene conservata alla persona.

    Art. 8 - Quegli alunni della scuola primaria che vogliano proseguire gli studi nelle scuole secondarie potranno, compiuta la quarta classe elementare sostenere un esame speciale di maturità valido per l'ammissione nelle dette scuole, nei modi e nelle forme da stabilirsi dal regolamento.

    È abolito l'esame di ammissione alla prima classe di qualsiasi scuola secondaria. Gli alunni di scuola privata e paterna, nati dopo il 1894 che si presentano agli esami di ammissione alle altre classi delle scuole secondarie devono presentare il diploma di maturità di cui sopra.

    Entro un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo presenterà un disegno per il riordinamento delle scuole normali.

    Art. 9 - Per l'ammissione all'esame di maturità, di cui nell'articolo precedente, sarà corrisposta all'erario dello Stato una tassa di L. 15. Gli alunni di famiglia povera che nella promozione dalla terza alla quarta elementare avranno ottenuto una media di otto decimi e non meno di sette in ciascuna materia saranno esentati dal pagamento anticipato di quella tassa; ma dovranno corrisponderla all'atto del rilascio del diploma ove nell'esame di maturità non ottenessero i punti suddetti.

    Gli alunni di scuola privata o paterna nati prima del 1895, i quali, senza avere sostenuto l'esame di maturità di cui sopra, si presenteranno agli esami di ammissione in altre classi delle scuole secondarie o di licenza delle medesime, saranno tenuti al pagamento, oltre che delle tasse ordinarie di una soprattassa di lire venti, ove non giustifichino di averla altra volta pagata.

    La tassa annua di iscrizione alle classi dei licei e ginnasi governativi è aumentata di lire otto; e quella d'iscrizione alle classi degli istituti tecnici e nautici, di scuole tecniche, di scuole normali e complementari governative, è aumentata di lire sei.

    Art. 10 - Nel termine di anni 3 dalla promulgazione della presente legge, in tutti i comuni dove i corsi elementari superiori maschili e femminili siano completi fino alla 5a classe, si istituirà una sesta classe, riducendo a tre le ore giornaliere obbligatorie di lezione tanto nel 5° che nel 6° corso, oltre le ore destinate agli esercizi ginnastici e alle materie facoltative.

    I due corsi saranno affidati ad un solo insegnante e sarà applicabile la disposizione dell'articolo 6. Le lezioni non saranno mai serali né festive. Nello stabilire gli orari si avrà riguardo alla condizione della maggior parte degli alunni, tenuto conto delle specialità dei vari luoghi.

    Saranno materie d'insegnamento della quinta e sesta classe: l'italiano; nozioni di storia civile d'Italia del XIX secolo, anche in relazione ai fatti economici; nozioni delle istituzioni civili dello Stato e di morale civile; la geografia generale ed economica, in particolare d'Italia; l'aritmetica e nozioni di geometria e di contabilità pratica ed economica domestica; nozioni di scienze naturali, fisiche e d'igiene; la calligrafia e il disegno.

    Nelle classi femminili si aggiungono i lavori donneschi.

    Il canto, il lavoro manuale e l'agraria, e anche altri insegnamenti che rispondano a speciali bisogni locali, potranno essere istituiti dai comuni su approvazione del Consiglio provinciale scolastico, sempreché i maestri abbiano la relativa idoneità, e siano impartiti in ore e con retribuzioni aggiuntive.

    Rispettando lo stato transitorio per il triennio, di cui al primo comma del presente articolo, la licenza della scuola primaria si consegue al termine del 6° anno di studio. La tassa di diploma è di lire cinque.

    Il Ministero della Pubblica Istruzione, visti gli insegnamenti obbligatori e facoltativi impartiti in ciascuna scuola elementare superiore, ed ove ne riconosca l'equivalenza, potrà consentire che il diploma di licenza elementare dopo il 6° anno di studio, sia titolo di ammissione alla seconda classe della scuola tecnica, salvo il pagamento di una sopratassa di L. 25.

    Art. 11 - Nei comuni, nei quali è obbligatorio seguire il corso elementare superiore, i programmi delle tre classi inferiori saranno modificati e coordinati a quelli dei corsi superiori.

    Saranno pure modificati e coordinati i programmi attuali dei corsi superiori delle prime classi delle scuole secondarie in armonia alle disposizioni degli articoli precedenti.

    In ogni caso, però, chi ha superato l'esame alla fine del terzo corso elementare avrà diritto all'iscrizione nelle liste elettorali in conformità delle leggi vigenti.

    Art. 12 - Sul bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione sarà annualmente concessa una retribuzione da L. 100 a L. 150 a ciascuno degli insegnanti, i quali con lodevole risultato, certificato dal R. ispettore scolastico, insegnino in scuole serali per adulti analfabeti, ed una retribuzione di L. 75 a 100 a ciascuno degli insegnanti, che nelle medesime condizioni insegnino in scuole festive per adulti analfabeti, istituite da comuni o enti morali, purché per questi ultimi concorra anche il parere favorevole del R. prevveditore della provincia. Queste retribuzioni saranno corrisposte per 3000 scuole che saranno aperte, oltre quelle esistenti, nei comuni in cui sia più alta la percentuale degli analfabeti, quale risulta dal censimento.

    La somma residua a raggiungere lo stanziamento delle 500 mila lire indicato nel successivo art. 26 continuerà ad essere applicata a sussidio delle scuole serali e festive già esistenti o da istituirli nei comuni che non siano già contemplati nel precedente comma.

    Le scuole serali sono aperte almeno sei mesi l'anno anche nei diversi periodi: le festive tutto l'anno scolastico e l'insegnamento è settimanale.

    Per quell'insegnante che, cessando la scuola serale, continuasse la scuola

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