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Le “Leggi Fascistissime” Le norme che hanno riformato lo stato e istituzionalizzato il regime
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Le “Leggi Fascistissime” Le norme che hanno riformato lo stato e istituzionalizzato il regime
E-book343 pagine4 ore

Le “Leggi Fascistissime” Le norme che hanno riformato lo stato e istituzionalizzato il regime

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Info su questo ebook

Questo libro raccoglie una serie di norme emesse durante il periodo fascista che andarono progressivamente a modificare gli istituti esistenti nello stato italiano per renderlo sempre più autoritario e modificarlo secondo i principi della dottrina fascista.
Oltre alle norme generalmente definite “Leggi fascistissime” emesse del 1922 e 1926, il primo periodo di presa e consolidamento del nuovo regime (come ad esempio la legge n. 2263 del 24 dicembre 1925, e la legge 31 dicembre 1925, n. 2307), che sono il cuore di questa raccolta, vengono riportate varie altri testi che andarono a plasmare, progressivamente, lo stato secondo i principi del regime fascista, si riportato quindi anche le norme riguardanti l'istituzione della Milizia Volontaria e del Gran Consiglio del Fascismo, oltre alle riforme delle istituzioni locali e della Camera dei deputati.
LinguaItaliano
Data di uscita5 dic 2020
ISBN9791220235686
Le “Leggi Fascistissime” Le norme che hanno riformato lo stato e istituzionalizzato il regime

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    Le “Leggi Fascistissime” Le norme che hanno riformato lo stato e istituzionalizzato il regime - Mirko Riazzoli

    Contents

    Introduzione

    Legge 3 dicembre 1922, n. 1601. Concernente: Delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione.

    Regio Decreto n. 31 del 14 gennaio 1923. Col quale è istituita una milizia volontaria per la sicurezza nazionale

    Regio Decreto-Legge 15 luglio 1923, n. 3288. Norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche. Convertito dalla legge 31 dicembre 1925, n. 2309 (GURI 5 gennaio 1926 n. 3).

    Legge 18 novembre 1923, n. 2444. Modificazioni alla legge elettorale politica, testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

    Regio Decreto-Legge 10 luglio 1924, n. 1081. Norme di attuazione del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288 sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche. Convertito dalla legge 31 dicembre 1925, n. 2308 (GURI 5 gennaio 1926, n. 3).

    Legge 26 novembre 1925, n. 2029. Regolarizzazione dell'attività delle Associazioni, Enti ed Istituti e dell'appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da Istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

    Legge 24 dicembre 1925, n. 2263. Attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

    Legge 24 dicembre 1925, n. 2300. Dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato.

    Legge 31 dicembre 1925, n. 2307. Disposizioni sulla stampa periodica.

    Legge 31 gennaio 1926, n. 100. Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

    Legge 4 febbraio 1926, n. 237. Istituzione del Podestà e della Consulta municipale nei Comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti.

    Legge 3 aprile 1926, n. 563. Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro.

    Legge 3 aprile 1926, n. 660. Estensione delle attribuzioni dei Prefetti.

    Regio Decreto 2 luglio 1926, n. 1131. Istituzione del Ministero delle corporazioni.

    Regio Decreto-Legge 3 settembre 1926, n. 1910. Estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i Comuni del Regno.

    Regio Decreto 6 novembre 1926, n. 1848. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

    Legge 25 novembre 1926, n. 2008. Provvedimenti per la difesa dello Stato.

    Regio Decreto 12 dicembre 1926, n. 2062. Norme per l'attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato.

    Regio Decreto 13 marzo 1927, n. 313. Ulteriori norme di attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato.

    Regio Decreto 14 luglio 1927, n. 1347. Integrazione del Consiglio nazionale delle corporazioni.

    Regio Decreto 1 marzo 1928, n. 380. Modifiche alle norme di attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato.

    Legge 17 maggio 1928, n. 1019. Riforma della rappresentanza politica.

    Regio Decreto 27 settembre 1928, n. 2209Disposizioni per l'attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, concernente provvedimenti per la difesa dello Stato.

    Legge 9 dicembre 1928, n. 2693. Ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo.

    Legge 27 dicembre 1928, n. 2962. Riforma dell'Amministrazione provinciale.

    Legge 14 dicembre 1929 n. 2099. Modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista.

    Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

    Legge 5 gennaio 1939, n. 10. Riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni.

    Legge 19 gennaio 1939, n. 129. Istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

    L'autore

    Dello stesso autore

    Raccolte di normative

    Mirko Riazzoli

    Le Leggi Fascistissime

    Le norme che hanno riformato lo stato e istituzionalizzato il regime

    Introduzione

    Questo libro raccoglie una serie di norme emesse durante il periodo fascista che andarono progressivamente a modificare gli istituti esistenti nello stato italiano per renderlo sempre più autoritario e modificarlo secondo i principi della dottrina fascista.

    Oltre alle norme generalmente definite Leggi fascissisime emesse del 1922 e 1926, il primo periodo di presa e consolidamento del nuovo regime (come ad esempio la legge n. 2263 del 24 dicembre 1925, e la legge 31 dicembre 1925, n. 2307), che sono il cuore di questa raccolta, vengono riportate varie altri testi che andarono a plasmare, progressivamente, lo stato secondo i principi del regime fascista, si riportato quindi anche le norme riguardanti l'istituzione della Milizia Volontaria e del Gran Consiglio del Fascismo, oltre alle riforme delle istituzioni locali e della Camera dei deputati.

    Legge 3 dicembre 1922, n. 1601. Concernente: Delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione.

    (GURI n. 293, 15 dicembre 1922)

    VITTORIO EMANUELE III

    per grazia di Dio e per volontà della Saziane

    RE D'ITALIA

    Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

    Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto Segue:

    Art. 1.

    Per riordinare il sistema tributario allo scopo di semplificare, di adeguare alle necessità del bilancio o di meglio distribuire il carico delle imposte; per ridurre le funzioni dello Stato, riorganizzare i pubblici uffici ed istituti, renderne più agili le funzioni e diminuire le spese, il Governo del Re ha, fino al 31 dicembre 1923, facoltà di emanare disposizioni aventi rigore di legge.

    Art. 2.

    Entro il Blese di marzo 1924 il Governo del Re darà conto al Parlamento dell'uso delle facoltà conferite dalla presente legge.

    Art.3.

    La presente legge andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Nello stesso giorno cesseranno di aver vigore la legge 13 agosto 192 numero 1080, la proroga della legge stessa accordata dall'art. 2 della legge 22 agosto 1922, n. 1169, e ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

    Ordiniamo che la presento, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addì 3 dicembre 1922.

    VITTORIO EMANUELE

    Regio Decreto n. 31 del 14 gennaio 1923. Col quale è istituita una milizia volontaria per la sicurezza nazionale

    (GURI n.16, 20 gennaio 1923)

    VITTORIO EMANUELE III

    per grazia di Dio e per volontà della Nazione

    RE D'ITALIA

    Ritenuta la necessità di creare una milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

    Sentito il Consiglio dei Ministri;

    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri segretari di Stato per la guerra, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per la marina;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Art. 1

    È istituita una milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

    Art. 2

    La Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale è al servizio di Dio e della Patria italiana, ed è agli ordini del Capo del Governo.

    Provvede, in concorso coi corpi armati per la pubblica sicurezza e con il R. esercito, a mantenere all'interno l'ordine pubblico; prepara e conserva inquadrati i cittadini per la difesa degli interessi dell'Italia nel mondo.

    Art. 3

    Il reclutamento è volontario, e viene compiuto fra gli appartenenti alla milizia fascista fra i 17 e i 50 anni che ne facciano domanda e che, a giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri o delle autorità gerarchiche da lui delegate, ne possiedano i requisiti di capacità e moralità.

    Art. 4

    Le norme organiche e disciplinari per la costituzione e il funzionamento della milizia saranno stabilite da appositi regolamenti da redigersi, in armonia con le leggi vigenti, dal Presidente del Consiglio o dalle autorità da lui delegate.

    Art. 5

    La nomina degli ufficiali e le loro promozioni vengono compiute con Nostro decreto, su proposta dei Ministri per l'interno e per la guerra.

    Art. 6

    La milizia per la sicurezza nazionale presta servizio gratuito. Quando presta servizio fuori dal Comune di residenza dei reparti viene mantenuta a spese dello Stato.

    Art. 7

    In caso di mobilitazione generale o di richiamo parziale dell'esercito e della marina, la milizia fascista viene assorbita dall'esercito e dalla marina in armi, a seconda degli obblighi e dei gradi militari dei singoli componenti.

    Art. 8

    Le spese per la istituzione e il funzionamento della milizia per la sicurezza nazionale sono a carico de bilancio del Ministero dell'interno.

    Art. 9

    Dall'entrata in vigore del presente decreto tutte le altre formazioni a carattere o inquadramento militare di qualsiasi partito non sono permesse. I contravventori cadranno sotto le sanzioni della Legge.

    Art. 10

    Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e andrà in vigore il giorno 1° febbraio 1923.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 14 gennaio 1923

    VITTORIO EMANUELE

    Regio Decreto-Legge 15 luglio 1923, n. 3288. Norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche. Convertito dalla legge 31 dicembre 1925, n. 2309 (GURI 5 gennaio 1926 n. 3).

    (GURI n. 159, 8 luglio 1924)

    VITTORIO EMANUELE III

    PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

    RE D'ITALIA

    Udito il Consiglio dei Ministri;

    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, ad interim, per gli affari esteri, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

    Abbiamo decretato e decretiamo:

    Art.1.

    Il gerente responsabile di un giornale o di altra pubblicazione periodica, richiesto dagli articoli 36 e 37 dell'editto 26 marzo 1848 su la stampa, oltre ad avere i requisiti prescritti dall'editto medesimo, deve essere direttore o uno dei principali redattori ordinari del giornale o della pubblicazione e deve ottenere il riconoscimento dal Prefetto della provincia ove il giornale o la pubblicazione vengono stampati.

    I senatori e deputati non possono essere gerenti responsabili. Non possono assumere la qualità di gerenti e la perdono, se l'abbiano assunta, coloro i quali siano stati con dannati per due volte per reati commessi a mezzo della stampa.

    Il provvedimento del Prefetto che nega il riconoscimento del gerente deve essere motivato; e contro di esso si più' ricorrere al Ministro per l'interno. Avverso il provvedimento del Ministro è ammesso ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato per i motivi di legittimità.

    Art. 2

    Il Prefetto della provincia ha facoltà, salvo l'azione penale, ove sia il caso, di diffidare il gerente di un giornale o di una pubblicazione periodica:

    a) se il giornale o la pubblicazione periodica con notizie false o tendenziose rechi intralcio all'azione diplomatica del Governo nei rapporti con l'estero o danneggi il credito nazionale all'interno od all'estero o desti ingiustificato allarme nella popolazione ovvero dia motivi di turbamento dell'ordine pubblico;

    b) se il giornale o la pubblicazione periodica con articoli, commenti, note, titoli, illustrazioni o vignette istighi a commettere reati o ecciti all'odio di classe o alla disobbedienza alle leggi o agli ordini delle autorità o comprometta la disciplina degli addetti ai pubblici servizi o favorisca gli interessi di Stati, enti o privati stranieri a danno degli interessi italiani ovvero vilipenda la Patria, il Re, la Real Famiglia, il Sommo Pontefice, la Religione dello Stato, le istituzioni ed i poteri dello Stato o le Potenze amiche.

    La diffida e' pronunziata con decreto motivato udito il parere di una Commissione composta di un giudice che la presiede, e di un sostituto procuratore del Re del Tribunale del luogo ove ha sede la Prefettura nominati rispettivamente dal primo presidente e dal procuratore generale della Corte di appello, e di un rappresentante della classe giornalistica nominato dalla locale Associazione della stampa, o, in mancanza, dal presidente del Tribunale locale.

    La Commissione dura in carica un anno.

    Art. 3

    Il Prefetto della provincia, udita la Commissione di cui al precedente articolo, ha facoltà di revocare il riconoscimento del gerente responsabile diffidato due volte durante l'anno.

    Il Prefetto può negare il riconoscimento d'un nuovo gerente quando il precedente sia stato revocato oppure sia stato condannato due volte nello spazio di due anni a pena restrittiva della libertà non inferiore a sei mesi per qualunque reato commesso a mezzo della stampa, oppure quando i giornali e gli scritti periodici colpiti dai provvedimenti prefettizi assumano nuovi titoli per continuare a pubblicarsi.

    Contro i provvedimenti del Prefetto sono ammessi i ricorsi indicati nell'art. 1.

    Art. 4

    I giornali o altri scritti periodici pubblicati in contravvenzione alle precedenti disposizioni devono essere sequestrati.

    Il sequestro e' eseguito dall'autorità di pubblica sicurezza senza che occorra speciale autorizzazione.

    I colpevoli della pubblicazione abusiva sono puniti a norma delle leggi vigenti.

    Art. 5

    Sono abrogate le disposizioni dei numeri 4 e 5 dell'art. 14 del Codice di procedura penale.

    La cognizione dei reati ivi contemplati e' devoluta al Tribunale.

    Per qualsiasi altro reato di stampa commesso a mezzo della stampa la competenza si determina giusta le norme vigenti secondo la misura della pena stabilita per il reato salva in ogni caso l'osservanza delle norme sulla competenza per connessione.

    Per tutti i reati di stampa o commessi a mezzo della stampa si procede per citazione direttissima.

    Art. 6

    Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

    Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto i giornali e le pubblicazioni periodiche dovranno uniformarsi alle norme stabilite dall'art. 1.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

    VITTORIO EMANUELE.

    Legge 18 novembre 1923, n. 2444. Modificazioni alla legge elettorale politica, testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

    (GURI n. 283, 3 dicembre 1923)

    VITTORIO EMANUELE III

    PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

    RE D'ITALIA

    Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

    Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

    Art. 1

    Agli articoli 3, 39, 106 e 119 ed ai titoli III, IV e VI del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, sono sostituiti i seguenti:

    Art. 3.

    I sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito, della Marina e dell'Aeronautica non possono esercitare il diritto elettorale finché si trovano sotto le armi, fatta eccezione per i marescialli e per i gradi corrispondenti.

    Questa disposizione si applica pure agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato, compresi i militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale quando prestino effettivo servizio.

    Il comandante di zona della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale deve, non oltre il giovedì anteriore all'elezione, trasmettere al Sindaco di ciascun Comune l'elenco dei militi mobilitati in servizio ed inscritti nelle liste del Comune stesso e questo elenco vale come aggiunta a quello di coloro che sono sospesi dal voto, senza altra formalità.

    Art. 39.

    Entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei Collegio elettorale, a cura del Sindaco, saranno preparati i certificati di inscrizione nelle liste elettorali e sarà altresì provveduto perché essi siano consegnati agli elettori entro il trentesimo giorno da quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Il certificato, in carta bianca, indica la circoscrizione, la sezione, alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

    Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia, o addetta al suo servizio.

    Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa rilasciare ricevuta il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

    Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'Ufficio municipale a mezzo del Sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

    Gli elettori, a partire dal trentunesimo giorno fino al giorno antecedente alle elezioni e nel giorno stesso delle elezioni, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato di inscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

    Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nei cinque giorni antecedenti le elezioni e nel giorno stesso delle elezioni e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

    Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della Commissione provinciale elettorale, provi sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati.

    Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal trentunesimo giorno antecedente le elezioni almeno dalle ore 9 alle 19.

    Nel giorno della votazione l'ufficio dovrà essere aperto dalle ore 7 alle ore 19.

    Il sindaco, il segretario comunale e gli impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati, che contravvengano alle presenti disposizioni, sono passibili di multa da L. 300 a L. 3000.

    Pel reato previsto dal presente articolo il procuratore del Re deve procedere per citazione direttissima.

    Titolo III. COLLEGIO UNICO NAZIONALE E CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI.

    Art. 40.

    Il numero dei deputati per tutto il Regno è di 535.

    Tutto il Regno forma un Collegio unico nazionale, e sono costituite circoscrizioni elettorali, secondo la tabella A allegata come parte integrante della presente legge.

    Tale tabella contiene altresì il riparto del numero dei deputati per ogni circoscrizione giusta il risultato dell'ultimo censimento decennale della popolazione del Regno.

    Art. 41.

    Il riparto del numero dei deputati per ogni circoscrizione deve essere riveduto per legge nella prima sessione, che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale. Il riparto è fatto in proporzione della popolazione delle circoscrizioni accertata col censimento medesimo.

    I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei Comuni, Mandamenti, Circondari e Provincie, che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.

    Art. 42.

    Il Collegio unico nazionale è convocato dal Re.

    Dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno del R. decreto di convocazione del Collegio alla domenica stabilita per la elezione devono decorrere almeno settanta giorni.

    I sindaci di tutti i Comuni del Regno daranno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con appositi avvisi e cureranno, quindici giorni prima della data stabilita per le elezioni politiche, la pubblicazione, nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, del manifesto contenente le liste dei candidati trasmesso a norma dell'art. 55.

    Art. 43.

    Gli elettori votano nella sezione, alla quale si trovano inscritti.

    Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

    Quando per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta, nei trenta giorni dalla data della pubblicazione del decreto di convocazione del Collegio nella Gazzetta Ufficiale del Regno, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi della domenica precedente a quella delle elezioni.

    Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del sabato precedente la elezione.

    Art. 44.

    La Commissione provinciale trasmette le liste elettorali, di cui all'art. 30, alla competente Commissione elettorale comunale nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione del Collegio.

    Art. 45.

    La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore antimeridiane del sabato precedente l'elezione siano consegnati al presidente di ogni ufficio elettorale:

    1° il bollo della sezione munito di cinque serie di cifre mobili da 0 a 9, agli effetti dell'art. 67;

    2° un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticato dalla Commissione provinciale, ai termini dell'art. 30, due copie di tale lista autenticate in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'art. 64, una copia dell'elenco di coloro che sono contemplati nell'art. 3, ugualmente autenticata, nonché l'elenco di cui al 3° comma dello stesso art. 3;

    3° due copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione di cui all'art. 55, delle quali una copia deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e l'altra dev'essere affissa nella sala della votazione, a norma dell'art. 64, e due copie del Bollettino nazionale di cui nello stesso art. 55;

    4°i verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'art. 49;

    5° il pacco delle schede, che al presidente della Commissione stessa sarà trasmesso sigillato dal Ministero dell'interno o per sua delegazione dalla Prefettura, e sul cui involucro esterno sarà stato indicato il numero delle schede contenute;

    6° due urne di vetro trasparente armato di filo metallico ovvero circondato da rete metallica, di cui la prima è destinata a contenere le schede da consegnarsi agli elettori e la seconda quelle restituite

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