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Codice dei beni culturali e del paesaggio: Quinta edizione
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Codice dei beni culturali e del paesaggio: Quinta edizione
E-book416 pagine5 ore

Codice dei beni culturali e del paesaggio: Quinta edizione

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Questo libro è destinato in primis agli studenti di Lettere, Beni culturali e Architettura, delle Scuole di specializzazione e dei Master: il linguaggio vuole essere semplice e di facile comprensione per coloro che non possiedono nozioni giuridiche, così da poter essere utilizzato anche da chi cerca uno strumento di prima consultazione in questa materia.
LinguaItaliano
Data di uscita2 apr 2020
ISBN9788878536159
Codice dei beni culturali e del paesaggio: Quinta edizione

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    Codice dei beni culturali e del paesaggio - Maria Beatrice Mirri

    Maria Beatrice Mirri

    Codice dei beni culturali e del paesaggio

    Maria Beatrice Mirri

    CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

    isbn: 978-88-7853-703-3

    isbn ebook: 978-88-7853-615-9

    © 2005-2019 Maria Beatrice Mirri

    Iª edizione 11 maggio 2005

    IIª edizione 11 maggio 2007

    IIIa edizione 22 novembre 2011

    IVa edizione 15 dicembre 2014

    Va edizione 5 aprile 2017

    Edizioni SETTE CITTÀ

    Via Mazzini 87- 01100 Viterbo

    tel +39.0761.303020 - fax +39.0761.1760202

    info@settecitta.eu www.settecitta.eu

    ISBN: 9788878536159

    Questo libro è stato realizzato con StreetLib Write

    http://write.streetlib.com

    Indice dei contenuti

    Dedica

    Avvertenza

    Introduzione

    Cap. I Inquadramento sistematico

    1. Disciplina attuale

    2. Organizzaione del MIBACT

    3. Struttura del Codice

    4. Disposizioni generali

    4.1 Patrimonio culturale

    4.2 Tutela e valorizzazione

    4.3 Beni culturali

    4.4 Beni di interesse religioso

    4.5 Professionisti dei beni culturali

    Cap. II Beni culturali e regime giuridico

    1. Beni culturali di appartenenza pubblica e privata

    2. Cose soggette a specifiche disposizioni di tutela

    3. Verifica dell'interesse culturale

    4. Procedimento di dichiarazione

    5. Ricorso

    6. Catalogazione, vigilanza ed ispezione

    Cap. III Conservazione dei beni culturali

    1. Protezione e conservazione

    2. Interventi soggetti ad autorizzazione

    3. Misure di conservazione

    4. Interventi conservativi

    4.1 Interventi volontari ed imposti

    4.2 Archivi e documenti

    4.3 Custodia coattiva, comodato, deposito

    5. Altre forme di protezione

    5.1 Tutela indiretta

    5.2 Mostre ed esposizioni

    5.3 Cartelli, pubblicità e commercio

    5.4 Distacco di affreschi ed elementi decorativi

    5.5 Studi d'artista

    Cap. IV Circolazione

    1. Circolazione in ambito nazionale

    1.1 Alienazione di beni di appartenenza pubblica

    1.2 Denuncia

    1.3 Prelazione

    1.4 Commercio

    2. Circolazione in ambito internazionale

    2.1 Uscita definitiva

    2.2 Uscita temporanea

    2.3 Ingresso nel territorio nazionale

    2.4 Esportazione dall'Unione Europea

    2.5 Restituzione di beni illecitamente usciti

    Cap. V Ricerche, scoperte, espropriazione

    1. Ritrovamenti e scoperte

    1.1 Occupazione temporanea e concessione di ricerca

    1.2 Scoperta fortuita e premio

    1.3 Appartenenza delle cose ritrovate e Convenzione Unesco

    2. Espropriazione

    Cap. VI Valorizzazione

    1. Fruizione e valorizzazione

    1.1 Luoghi della cultura

    1.2 Uso dei beni culturali

    2. Principi della valorizzazione

    3. Norme transitorie

    Cap. VII Beni paesaggistici

    1. Disposizioni generali

    2. Individuazione dei beni paesaggistici

    3. Pianificazione paesaggistica

    4. Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

    Cap. VIII Regime sanzionatorio

    1. Illeciti amministrativi

    2. Contravvenzioni e delitti

    3. Reati a tutela della conservazione dei beni culturali

    4. Violazioni in materia di alienazione

    5. Uscita o esportazione illecite

    6. Violazioni in materia di ricerche archeologiche

    7. Falsificazione di opere d'arte

    8. Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa

    Codice dei beni culturali e del paesaggio

    Dedica

    a Maurizio Fagiolo dell’Arco

    Avvertenza

    Questo libro è destinato in primis agli studenti di Lettere, Beni culturali e Architettura, delle Scuole di specializzazione e dei Master: il linguaggio vuole essere semplice e di facile comprensione per coloro che non possiedono nozioni giuridiche, così da poter essere utilizzato anche da chi cerca uno strumento di prima consultazione in questa materia.

    Il testo viene ulteriormente aggiornato tenendo conto delle ultime leggi che hanno apportato modifiche ai temi trattati, come la legge Madia del 22 luglio 2014, n. 110 sulle professioni in materia di beni culturali (per cui è richiesta la specifica qualifica per interventi di tutela, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione di beni culturali e, a tal fine, sono istituiti presso il Ministero elenchi nazionali di professionisti del settore culturale); la legge Franceschini 29 luglio 2014, n. 106 (Art bonus) sulle donazioni in favore della cultura, la riproduzione di beni culturali e la consultabilità dei documenti di archivio e la legge n. 182/2015 sulla limitazione del diritto di sciopero nei servizi culturali pubblici.

    È stato anche emanato il Regolamento 29 agosto 2014, n. 171 di organizzazione del MIBACT, che ridisegna il Ministero tenendo conto della materia aggiunta del turismo, trasforma le Direzioni (ex Soprintendenze) regionali in Segretariati relativi ad ogni Regione a statuto ordinario e trasferisce molti poteri importanti alle nuove Commissioni regionali per il patrimonio culturale (dalla dichiarazione e verifica alla tutela indiretta).

    Si è usato il neretto per indicare gli argomenti più importanti, mentre il corsivo designa i punti salienti cui prestare attenzione e le novità del codice dei beni culturali rispetto alla legislazione precedente ed infine il sottolineato quelle relative all’intervento dei decreti legislativi integrativi e correttivi n. 62 e 63 del 2008, alla legge n. 106 del 2011 e alle leggi del 2011, 2014 e 2015.

    Introduzione

    Cap. I Inquadramento sistematico

    1. Disciplina attuale

    Il Codice dei beni culturali e del paesaggio , approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (sulla base della legge delega 6 luglio 2002, n. 137 e pubblicato in G.U. 24 febbraio 2004, n. 45), è stato presentato dal Ministro per i beni e le attività culturali Urbani come il primo nella storia del nostro Stato.

    Al di là dell’orgoglio del Ministro di legare il suo nome al nuovo strumento normativo, salutandolo come una rivoluzione copernicana nella tutela del patrimonio culturale, esso si presenta come una riproposizione ed evoluzione del sistema giuridico che ha regolato il settore almeno negli ultimi cento anni.

    È del 1902 la prima legge di tutela del patrimonio artistico dopo l’unità d’Italia, subito sostituita dalla legge Rosadi del 1909 e dal relativo regolamento di attuazione del 1913 (tuttora in vigore): tali leggi scaturiscono dalla lunga tradizione degli Stati preunitari, che vede i suoi albori nel Quattrocento e Cinquecento nello Stato della Chiesa e nel Granducato di Toscana e prosegue ininterrottamente con provvedimenti sempre più specifici e puntuali fino all’unificazione di metà Ottocento [1] .

    Nel ventennio tra le guerre mondiali vengono emanate le fondamentali leggi Bottai n. 1089 e 1497 del 1939, che sono poi recepite insieme ad altre disposizioni nel Testo Unico dei beni culturali e ambientali n. 490 del 29 ottobre 1999 (G.U. 27 dicembre 1999, n. 302). Non si tratta quindi di un intervento su un settore privo di regolamentazione, ma del recepimento di una normativa ormai stabilizzata alla fine del XX secolo e suscettibile di ulteriori ritocchi e aggiornamenti, derivanti dall’evoluzione del quadro normativo generale con particolare riferimento alla riforma dello Stato e al decentramento (non ancora giunto a risultati certi e appaganti soprattutto dopo il referendum del 4 dicembre 2016, che non ha confermato la riforma costituzionale).

    Quanto poi alla denominazione di ‘codice’, appare ridondante e imprecisa se riferita ad una legge di 184 articoli, da sottoporre ad ulteriori revisioni ed aggiornamenti negli anni successivi (come era pure previsto per il Testo Unico del 1999): piuttosto - come è scritto nella Relazione illustrativa della Commissione Trotta, che ha elaborato il decreto legislativo - " aspira a divenire un vero e proprio codice dei beni culturali e paesaggistici" [2] .

    Si parla di codice con riferimento ad un corpo organico di leggi fondamentali di un settore del diritto [3] e pertanto si può affermare che si tratta di un punto di arrivo e contemporaneamente di partenza e verifica futura.

    Occorre peraltro rilevare una notevole differenza rispetto al Testo Unico n. 490/99: esso risultava dal lavoro di coordinamento e armonizzazione delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali esistenti ed aveva quindi un carattere essenzialmente compilativo, come univocamente disposto dalla sintetica delega contenuta nell’art. 1 della legge Veltroni n. 352/97.

    L’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 contiene invece una delega amplissima, ispirata a principi generalissimi e genericamente orientati ad una razionalizzazione degli interventi e degli strumenti del settore, quindi una disposizione con un oggetto straordinariamente aperto [4] .

    L’obiettivo è di una globale ridefinizione della disciplina legislativa di tutte le materie confluite nel Ministero per i beni e le attività culturali col decreto legislativo n. 368/98 (beni culturali e ambientali; cinematografia; teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo; proprietà letteraria e diritto d’autore) e nel 2013 della materia del turismo , contemporaneamente alla ulteriore riorganizzazione amministrativa del Ministero, attuata con decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e con d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, modificato dal d.P.R. 2 luglio 2009, n. 91 e poi con decreto del Presidente Consiglio dei Ministri (dPCM) 29 agosto 2014, n. 171 e relativi aggiornamenti.

    L’organizzazione del MIBACT attualmente, oltre al Ministro, 3 Sottosegretari e un Segretario generale, un Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici e 8 Comitati tecnico-scientifici specializzati, prevede 11 Direzioni generali, 17 Segretariati, Commissioni per il patrimonio culturale e Poli museali regionali, 40 Soprintendenze uniche (accorpando quelle specializzate preesistenti), archivistiche e bibliografiche e molti Istituti dotati di autonomia speciale. È a questi organi e alle loro competenze che si deve fare riferimento per i procedimenti e gli atti previsti dal codice dei beni culturali (c.b.c.).

    Era già stata sottolineata la difficoltà del Ministero a concepirsi non più come amministrazione statale e apparato centrale, ma come chiave di volta di un sistema complesso [5] , situazione ancor più aggravata dai ripetuti tagli di bilancio, dalla drastica riduzione del personale scientifico invecchiato e senza ricambio e dal prevalere di impostazioni economiche e privatizzanti rispetto a quelle culturali [6] .

    La nuova disciplina legislativa deve ispirarsi a diversi principi e criteri direttivi: innanzitutto l’adeguamento agli artt. 117 e 118 cost. (modificati dalla riforma del Titolo V della costituzione, attuata con legge costituzionale n. 3/2001) [7] ; così pure l’adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali ed ancora il miglioramento dell’efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali.

    Riguardo alla materia dei beni culturali e ambientali, la codificazione deve essere orientata ad aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione degli enti territoriali e dei soggetti pubblici e privati, senza però determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata né l’abrogazione degli strumenti attuali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare.

    In seguito, l’emanazione dei previsti decreti correttivi e integrativi n. 156 (in relazione ai beni culturali) e 157 (in relazione ai beni paesaggistici) del 24 marzo 2006 (pubblicati in G. U. 27 aprile 2006, n. 102) e n. 62 e 63 del 26 marzo 2008 (pubblicati in G. U. 9 aprile 2008, n. 84) ha segnato l’ulteriore tappa del processo di riassetto normativo del settore culturale.

    Anche l’art. 4, c. 16 della legge 12 luglio 2011, n. 106 [8] ha apportato una incisiva modifica alla disciplina, elevando per i beni immobili pubblici a 70 anni (anziché 50), il limite per poter essere dichiarati beni culturali insieme alla condizione che l’autore non sia più vivente. Tale disposizione appare del tutto incongrua e singolare in una disciplina ormai consolidata, basata sul riferimento all’autore deceduto (risalente alla Deliberazione di Ferdinando I di Toscana del 1602) e al limite temporale di 50 anni per cose mobili e immobili, stabilito ormai da un secolo nella prima legge unitaria del 1902.

    Ed ancora la legge Madia n. 110/2014 sui professionisti in materia di beni culturali, la legge Franceschini n. 106/2014, c.d. Art bonus, il Regolamento di organizzazione del MIBACT n. 171/2014 e la legge n. 182/2015, c.d. decreto Colosseo, sulle limitazioni del diritto di sciopero nei servizi culturali pubblici, hanno apportato ulteriori e significative modifiche nella materia.


    [1] M.B. Mirri, Beni culturali e Centri storici. Legislazione e problemi, Ecig, Genova, 1996, p. 47 ss.

    [2] Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, elaborata dalla Commissione Trotta, p. 2, in G.N. Carugno, W. Mazzitti, C. Zucchelli, Codice dei beni culturali , Giuffrè, Milano, 2006, p. 87 ss.

    [3] M. Cammelli, Introduzione , in Il codice dei beni culturali e del paesaggio , a cura di M. Cammelli, il Mulino, Bologna, 2004, p. 24 parla di scelta curiosa, mentre nella nuova edizione del 2007, p. 21 definisce la qualificazione di codice impropria o atecnica.

    [4] M. Cammelli, Introduzione , in Il codice dei beni culturali e del paesaggio , 2004, cit., p. 22 e 27.

    [5] M. Cammelli, Introduzione in Diritto e gestione dei beni culturali , a cura di C. Barbati, M. Cammelli, G. Sciullo, Il Mulino, Bologna, 2011, p. 17.

    [6] G. Chiarante, U. D’Angelo, Premessa , in Beni culturali e paesaggio: la nuova versione del codice , a cura di G. Chiarante, U. D’Angelo, Quaderni Associazione Bianchi Bandinelli, Roma, 2009, p. 11; cfr. anche T. Montanari, Privati del patrimonio , Einaudi, Torino, 2015.

    [7] Cfr. M.B. Mirri, Per una storia della tutela del patrimonio culturale , cit., p. 65-67.

    [8] Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 Semestre europeo- Prime disposizioni urgenti per l’economia.

    2. Organizzaione del MIBACT

    Il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo (MIBACT) è stato interessato negli ultimi anni da diverse e significative riforme, tendenti alla sua modernizzazione , razionalizzazione e semplificazione [1] .

    L’ organizzazione del MIBACT attuale prevede - oltre al Ministro, 3 Sottosegretari e un Segretario generale, un Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici e 8 Comitati tecnico-scientifici specializzati - anche 11 Direzioni generali, 17 Segretariati e altrettante Commissioni per il patrimonio culturale e Poli museali regionali, 40 Soprintendenze uniche (accorpando quelle specializzate preesistenti), archivistiche e bibliografiche e molti Istituti dotati di autonomia speciale. È a questi organi e alle loro competenze che si deve fare riferimento per i procedimenti e gli atti previsti dal codice dei beni culturali (c.b.c.).

    Sono state riviste e riorganizzate le Direzioni generali, mentre molti poteri prima spettanti al Direttore (attualmente Segretario) regionale ora sono di competenza della Commissione regionale per il patrimonio culturale, che coordina e armonizza l’attività di tutela e valorizzazione nel territorio regionale.

    Sono state separate le funzioni di tutela - affidate alle Soprintendenze Archeologia, Belle arti e Paesaggio (che ‘assicurano sul territorio la tutela del patrimonio culturale’) - da quelle di valorizzazione (nel senso di promozione della conoscenza del patrimonio culturale), svolte dai Poli museali regionali (che ‘assicurano sul territorio l’espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura’) e dai Musei (che, ‘dotati di autonomia tecnico-scientifica, svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione’).

    L’accorpamento nella Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle preesistenti ai beni storico-artistici, paesaggistici e archeologici ha certo comportato una concentrazione di funzioni e competenze ed una semplificazione per i cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione, ma è servita anche a mascherare (e non a risolvere) il cronico problema della mancanza di personale qualificato del Ministero [2] . La conclusione del primo concorso per 500 funzionari è solo l’inizio di un processo che deve condurre alla sostituzione del personale ormai decimato ed invecchiato, mentre è carente anche il personale tecnico qualificato per un lavoro così delicato e prezioso [3] .

    Problematico si presenta il passaggio delle Soprintendenze bibliografiche dalla competenza regionale a quella statale, con l’accorpamento alle archivistiche: anche qui emergono esigenze di economia e semplificazione, relative però a materie molto diverse e che hanno sviluppato particolari caratteristiche nel corso degli ultimi 150 anni.

    Per i nuovi Poli museali e Musei, dotati finalmente di autonomia amministrativa e scientifica (di cui sono stati scelti i direttori con concorsi internazionali) si attendono i risultati pratici; lusinghiero per il Ministero è il bilancio 2016 relativo alle visite nei musei ed aree archeologiche che, grazie anche all’apertura gratuita della prima domenica del mese ed alle iniziative musicali e di spettacoli collegate, ha registrato un aumento di 6 milioni di ingressi per un totale di 45,5 milioni di visitatori.

    Anche l ’Art bonus ha comportato la crescita dei fondi giunti dai mecenati, che possono godere di un credito di imposta al 65% per le donazioni in favore della cultura: in due anni sono arrivati circa 158 milioni di euro destinati a 1100 interventi.

    L’archeologia preventiva ha condotto ad importanti scoperte di siti ancora sconosciuti, come quello di Marcellina, vicino Roma (v. infra, p. 54) mentre la tutela del paesaggio, fondamentale insieme al patrimonio storico-artistico per l’art. 9 cost., pone ancora grandi problemi.

    Dopo aver svolto dei concorsi a livello internazionale per individuare i direttori di Poli e Musei, per ora solo le esperienze di Pompei e del Museo Egizio di Torino risultano del tutto positive, mentre per le altre il tempo mostrerà i risultati…


    [1] M. Cammelli, I tre tempi del Ministero dei beni culturali e L. Casini, La riforma del Mibact tra mito e realtà, in www. Aedon, n. 3/2016.

    [2] Molto accese sono le critiche di diverse associazioni attente alla tutela del patrimonio culturale e del territorio, come l’Associazione Bianchi Bandinelli e il Comitato per la bellezza, mentre il FAI ha aperto un forum di opinioni sul tema.

    [3] Mozione del Consiglio Superiore ‘Beni Culturali e Paesaggistici’ del MIBACT Continuare a investire sul personale del MIBACT (20 febbraio 2017).

    3. Struttura del Codice

    Il decreto legislativo n. 42/2004 è diviso in cinque parti, dedicate alle disposizioni generali, ai beni culturali, ai beni paesaggistici, alle sanzioni e alle disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore (1° maggio 2004).

    La novità rispetto alle leggi precedenti è costituita dalla prima parte relativa alle Disposizioni generali, nove articoli che hanno, secondo la Relazione, valenza generale e rilievo tali da caratterizzare l’intero codice [1] .

    Il punto focale della disciplina, il cardine è rinvenuto nel fondamentale art. 9 della Costituzione, che proclama: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, per cui la nozione culturale, sociale e giuridica di patrimonio culturale della Nazione (patrimonio storico e artistico, in endiadi con il paesaggio) assurge al rango di principio unificatore e informatore del settore, nella sua interezza [2] .

    Facendo riferimento alla tradizione storico-giuridica del settore, alla Costituzione e alle recenti evoluzioni culminate nei decreti legislativi n. 112 e 368 del 1998 e al Testo Unico del 1999, si chiarisce subito che il patrimonio culturale nazionale è un genus, costituito da due species, i beni culturali in senso stretto e i beni paesaggistici, anche essi beni culturali rappresentati dai paesaggi italiani, la cui profonda connotazione di culturalità, nella forte antropizzazione e stratificazione storica del nostro territorio, costituisce forse un unicum nell’esperienza europea e mondiale, tale da meritare tutto il rilievo e la protezione dovuti [3] .


    [1] Relazione illustrativa, cit., p. 2.

    [2] In argomento cfr. M. Ainis, M. Fiorillo, L’ordinamento della cultura , Giuffrè, Milano, 2015, p. 3 ss.

    [3] ibidem .

    4. Disposizioni generali

    4.1 Patrimonio culturale

    Si proclama all’art. 1 che "in attuazione dell’art. 9 cost., la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale … La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura". La Relazione considera il patrimonio culturale quale criterio identificativo della comunità, elemento costitutivo e rappresentativo dell’identità nazionale, così che l’art. 1, comma 1 rappresenta la pietra angolare di fondazione dell’intero impianto normativo [1] .

    Viene così sottolineata l’importanza del concetto unificatore di patrimonio culturale, comprensivo dei beni culturali e paesaggistici, non solo come concetto unitario fondamentale, ma anche come criterio e chiave di interpretazione della disposizione costituzionale di ripartizione della potestà legislativa per cui è attribuito allo Stato anche il potere legislativo di tutela dei beni paesaggistici, mentre restano affidate alle Regioni, ai sensi dell’art. 5, comma 6, le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici.

    L’espressione ‘patrimonio culturale’ risulta più ampia di quella usata dall’art. 9 cost. (patrimonio storico e artistico) e allude alla conservazione di un insieme complesso ma unitario, aggregato e consolidato nel tempo, che si eredita per trasmetterlo alle generazioni successive, quasi a un fedecommesso [2] .

    Lo scopo di promozione dello sviluppo della cultura si collega alla lettura unitaria dei due commi dell’art. 9 cost. (La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione) [3] in una concezione dinamica della tutela, secondo cui i beni culturali non devono essere solo conservati passivamente, ma utilizzati come strumenti per promuovere lo sviluppo culturale.

    L’art. 9 cost., inserito nei primi articoli della Carta costituzionale, rientra fra i Principi fondamentali ed ha un valore programmatico di grande importanza, che giustifica il richiamo, che ha speciale valore per l’Italia, ad uno stato di cultura e di tutela dell’eredità di storia e di bellezza del nostro Paese [4] . Ne deriva non solo la ‘costituzionalizzazione’ dell’esigenza di tutela, oggetto della precedente disciplina, ma anche che tale esigenza viene per la prima volta elevata a compito fondamentale dello Stato. L’apparente differenza tra i due commi dell’art. 9 - rivolto il primo alla promozione della cultura e della ricerca scientifica, cui la Repubblica si impegna, e il secondo orientato alla conservazione, ponendo l’obbligo di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico nazionale - sembra alludere da una parte all’esigenza di utilizzare il bene culturale come mezzo di diffusione della conoscenza e dall’altra di preservarlo staticamente nella sua integrità. In realtà sia il primo che il secondo comma adempiono la stessa funzione di introdurre nella Carta costituzionale il valore estetico-culturale, suscettibile di sollecitare e arricchire la sensibilità della persona [5] .

    La lettura unitaria dei due commi porta a ritenere che la tutela dei beni compresi nel patrimonio storico e artistico non sia fine a se stessa, ma volta a realizzare lo sviluppo culturale e l’arricchimento spirituale della comunità sociale. D’altra parte, dall’art. 9 si deduce che i beni storici, artistici e paesistici hanno una valenza unitaria, data dal loro interesse culturale, cioè l’attitudine a soddisfare esigenze di civiltà: si supera così la visione statica della tutela del patrimonio culturale, fondata sulla conservazione, in favore di una concezione dinamica, propulsiva della cultura e dell’accrescimento della personalità dell’individuo. Per il Consiglio di Stato, " il bene culturale viene protetto per ragioni non solo e non tanto estetiche quanto per ragioni storiche, così sottolineandosi l’importanza dell’opera o del bene per la storia dell’uomo e per il progresso della scienza; nell’ intentio legislatoris e nella prassi amministrativa nonché nell’interpretazione giurisprudenziale costituzionalmente orientata (art. 9 e 33 cost.) deve pertanto ritenersi abbandonata una concezione estetizzante (o estetico-idealistica) del bene culturale (come del bene paesaggistico-ambientale), che era alla base della legge fondamentale del 1939, in favore dell’evoluzione della nozione che ne valorizza il significato di documento del tempo e dell’ambiente in cui è sorta" [6] .

    Il coordinamento dell’art. 9 con l’ art. 33 cost. (l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento [7] ) conduce a ritenere che la funzione di promozione della cultura non impone necessariamente una politica culturale dello Stato, tale da condizionare la libertà dell’arte, ma al contrario un’azione dei pubblici poteri per fornire i presupposti per uno sviluppo libero della cultura, tramite incentivazioni finanziarie o di altra natura [8] . I due precetti costituzionali non configurano un’antitesi, ma indicano che deve essere trovato un punto di equilibrio tra pubblici poteri e cultura: le istituzioni pubbliche debbono fornire solo le condizioni e i presupposti per il libero sviluppo della cultura [9] .

    L’art. 9 conferisce quindi alla Repubblica il carattere di ‘Stato di cultura’, assegnandole la promozione della cultura e della ricerca e la tutela dei beni che costituiscono il patrimonio culturale e paesaggistico nazionale. Ed ancora, in tale prospettiva, lo ‘Stato di cultura’ persegue l’obiettivo di promuovere ed elevare la cultura, la spiritualità e la personalità dei cittadini, in armonia con l’ art. 3 cost. (principio di uguaglianza). I beni e le cose che compongono il patrimonio culturale devono esprimere l’interesse culturale e devono essere testimonianza della civiltà di un popolo, ma la cultura di un gruppo non coincide solo con il suo patrimonio storico e artistico, bensì riguarda anche la formazione intellettuale dell’individuo, attraverso un processo educativo. Secondo la Corte costituzionale, gli interessi (urbanistici, storici, monumentali, artistici, igienico-sanitari) che si tutelano nei centri storici trovano fondamento nell’art. 9 cost., che impegna la Repubblica ad assicurare, tra l’altro, la tutela del patrimonio culturale nazionale e la tutela dell’ambiente, ad assecondare la formazione culturale dei cittadini e ad arricchire quella esistente, a realizzare il progresso spirituale e ad acuire la sensibilità dei cittadini come persone [10] .

    Il patrimonio culturale, come eredità di affetti e di memoria nonché di lingua e di storia, svolge una funzione civile ed è parte integrante, costitutiva e irrinunciabile, dell’identità nazionale emersa nel corso dei secoli. Il primato e il valore della lingua italiana sono stati appena riconosciuti dalla Corte costituzionale, per la quale il primato della lingua italiana non solo è costituzionalmente indefettibile, ma diventa ancora più decisivo per la perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell’identità della Repubblica, oltre che garanzia di salvaguardia e di valorizzazione dell’italiano come bene culturale a sé. Ed infatti, la funzione propria della lingua italiana è quella di vettore della storia e dell’identità della comunità nazionale, nonché il suo essere, di per sé, patrimonio culturale da preservare e valorizzare [11] . La memoria è richiamata per la sua funzione identitaria: il patrimonio non è strumento del ricordo, ma elemento fondante dell’identità nazionale e termine di suo riconoscimento, in coerenza con l’accezione di monumento (da monere) [12] , usato nella prima normativa del settore [13] .

    Il richiamo alla funzione del patrimonio culturale di preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio costituisce indubbiamente una novità importante e riafferma tale scopo fondamentale, anche se è stata criticato in quanto esso è la somma di tanti patrimoni regionali e locali, che il processo di omologazione tende a cancellare [14] : pur tenendo nella giusta considerazione le diverse e significative realtà locali, è decisivo il riferimento alla memoria della comunità nazionale e del suo territorio - nella prospettiva attuale del processo di integrazione europea - come coscienza della dimensione territoriale e del senso di unità nazionale.

    Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione: è importante il richiamo alla funzione di conservazione del patrimonio culturale da parte dello Stato e degli enti locali territoriali, che ne possiedono una parte rilevante, nella prospettiva di favorire il godimento da parte della collettività e la valorizzazione.

    Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale, mentre i privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione.

    L’individuazione dei soggetti, sia pubblici che privati, che entrano in relazione col patrimonio culturale conduce a delineare in modo esplicito per la prima volta il vincolo di conservazione e di pubblica fruizione incombente sui primi e di conservazione sui secondi: c’è chi dubita che, in relazione ai privati, possa parlarsi di un obbligo, non essendovi alcuna sanzione per l’inadempimento, ma al massimo di un pati (quale dovere negativo di sopportare le conseguenze discendenti dal regime speciale dei beni culturali) [15] .

    L’art. 2 dispone che il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici: i primi sono "le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà".

    In tal modo, senza prendere posizione nella annosa disputa sulla definizione di bene culturale, si è fatto ricorso ad una nozione mista o cumulativa, comprendente la individuazione normativa delle categorie già conosciute nelle leggi precedenti e la definizione unitaria e sintetica elaborata dalla Commissione Franceschini [16] , filtrata attraverso l’art. 148 del decreto legislativo n. 112/98 (che aveva già eliminato l’aggettivo materiale relativo alla testimonianza di civiltà) e l’art. 4 del T.U.

    È stato comunque riaffermato il carattere reale (da res) e materiale del bene culturale [17] , rinviando ad altri sistemi la tutela, promozione e valorizzazione di

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