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Compendio per Stakeholders
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E-book305 pagine3 ore

Compendio per Stakeholders

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Info su questo ebook

Questo volume contiene una parte delle basi essenziali necessarie per acquisire le competenze richieste dai moderni paradigmi organizzativi per il management della P.A. È il supporto ideale per interpretare e promuovere il cambiamento pubblico amministrativo.
LinguaItaliano
Data di uscita3 apr 2014
ISBN9788891136534
Compendio per Stakeholders

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    Compendio per Stakeholders - Catia Chiella

    Te.

    DIRITTO PRIVATO

    Nozioni Introduttive

    Il diritto in senso oggettivo è la norma giuridica, cioè la regola della vita di relazione, garantita mediante sanzioni esterne di diverso tipo.

    In senso soggettivo è una posizione di vantaggio tutelata dalla norma giuridica.

    L’insieme di tali norme costituisce un ordinamento.

    Nell’ambito del nostro ordinamento giuridico la massima istituzione è lo Stato, il quale detiene il potere legislativo ed esprime l’unità nazionale. Il nostro Stato si inserisce per altro nel più ampio contesto dell’Unione Europea.

    Le sanzioni sono di diverso tipo:

    - Sanzioni penali: che puniscono il trasgressore con limitazione dei diritti della persona o del patrimonio, per esempio con la reclusione e la sanzione;

    - Sanzioni esecutorie: che puniscono il trasgressore con la cessazione dell’attività di danneggiamento, per esempio restituire la cosa al proprietario;

    - Sanzioni risarcitorie: che puniscono il trasgressore con la reintegrazione del danno provocato, per esempio risarcire o riparare il bene danneggiato;

    - Sanzioni invalidatorie: che puniscono il trasgressore con la privazione dell’efficacia dell’atto compiuto.

    L’imperatività della norma giuridica consiste nella sua inderogabilità, ossia l’impossibilità a essere sostituita con altre norme legali.

    Le norme possono essere anche derogabili, ossia gli interessati possono sostituirle con altre disposizioni legali o negoziali.

    La norma è generale quando è rivolta a una generalità di destinatari.

    Generalità e astrattezza sono caratteristiche tipiche delle norme giuridiche, così disciplinate per regolamentare una vasta comunità. La scienza del diritto indaga sulle norme giuridiche che regolano i rapporti sociali, mentre la sociologia del diritto studia le cause naturalistiche prodotte dall’applicazione delle leggi.

    Il diritto privato regola i rapporti tra i cittadini, sia economici che personali, mentre il diritto pubblico regola i rapporti tra i cittadini e le pubbliche amministrazione e tra le pubbliche amministrazioni, in genere considerati rapporti autoritari speciali.

    Il diritto comunitario è il complesso delle norme emanate dalle autorità sovrannazionali che formano l’Unione Europea.

    Le fonti del diritto

    Fonti del diritto sono gli atti o i fatti dai quali si desumono le norme giuridiche, e sono:

    Le leggi costituzionali – le leggi ordinarie – i regolamenti – gli usi.

    Accanto alle leggi costituzionali si pongono i regolamenti comunitari che sono norme della UE aventi diretta applicazione nell’ordinamento statale.

    Le leggi costituzionali enunciano le basilari scelte politiche del nostro ordinamento e stabiliscono l’organizzazione e le funzioni dei poteri pubblici, le leggi ordinarie devono rispettare i principi costituzionali.

    Le leggi ordinarie sono le leggi dello Stato, codici e leggi speciali. Il codice civile si divide in sei libri: persone e della famiglia – successioni – proprietà – obbligazioni – lavoro – tutela dei diritti. Le leggi speciali sono le leggi che lo Stato emana nel corso del tempo.

    Il regolamento è un precetto normativo di grado inferiore rispetto alle leggi emanate dallo Stato e dagli enti pubblici.

    Gli usi, sono quelle norme non scritte che sono giuridicamente vincolanti.

    Vi sono poi anche i contratti collettivi, che disciplinano i rapporti di lavoro.

    Gli usi negoziali sono clausole che vengono inserite nei contratti. Le leggi regionali attengono alla potestà legislativa delle Regioni per materie non in concorrenza con leggi dello Stato per la regolamentazione di carattere prettamente locale. I regolamenti comunitari sono direttamente applicabili all’interno degli Stati membri, le direttive invece vincolano gli Stati membri a realizzare determinati risultati.

    La giurisprudenza in senso oggettivo è l’insieme delle sentenze che vengono emesse dagli organi giudiziari, in senso soggettivo indica l’insieme delle autorità giudicanti.

    L’equità è il principio di contemperamento di contrapposti interessi.

    Le leggi e i regolamenti, per avere efficacia, devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

    L’interpretazione della Legge

    L’interpretazione della norma giuridica è l’atto che ne determina il significato, deve essere letterale per attribuire alla legge il significato manifestato dalle parole, e deve essere anche funzionale per applicare l’intenzione del legislatore senza perdere di vista il fine ultimo. L’intento è l’obbiettivo, lo scopo, la ragion d’essere della legge.

    L’interpretazione deve anche essere sistematica, coerente col sistema generale dei valori della comunità che si identifica nella Costituzione.

    L’interpretazione deve essere evolutiva, deve tenere conto dei valori sociali ed evolversi nel tempo insieme a essi.

    In mancanza di una specifica previsione normativa si rende allora necessario il ricorso all’analogia, che consiste nell’applicazione di una norma che regola una fattispecie simile.

    Quando non vi sono disposizioni di legge simili, si ricorre all’applicazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato, innanzitutto quelli espressi nella Costituzione e poi dal complesso delle leggi.

    Le norme comunitarie non sono ermeneutiche e si desumono dalla prassi della corte di giustizia, in genere l’interpretazione è letterale e funzionale.

    Il Diritto intertemporale

    La legge entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

    La durata di efficacia della legge può essere predeterminata, oppure può essere abrogata da sentenze della corte costituzionale, da referendum popolari, oppure da una legge successiva.

    Il diritto transitorio o intertemporale è l’insieme delle norme che regolano il conflitto nel tempo.

    In generale la norma giuridica è irretroattiva. Essa cioè non detta regole valevoli per un tempo anteriore a quello della sua entrata in vigore.

    Un’eccezione al principio della irretroattività è posta dalla Costituzione in tema di decreti legge emanati dal Governo senza delegazione del Parlamento in casi di straordinaria necessità e urgenza. Questi decreti perdono la loro efficacia normativa retroattivamente, cioè fin dall’inizio, se non sono convertiti in legge dalle Camere entro due mesi dalla pubblicazione.

    Ogni legge emanata può contenere disposizioni transitorie per regolare il conflitto tra la vecchia e nuova normativa.

    Capacità giuridica e capacità d’agire

    La persona fisica acquista la capacità giuridica definitiva con la nascita e la conserva fino al momento della morte.

    La nozione di capacità giuridica è distinta rispetto a quella di capacità di agire, la quale indica l’idoneità del soggetto a esplicare direttamente la propria autonomia negoziale e processuale.

    L’incapacità speciale è la preclusione del soggetto al compimento di determinati atti giuridici.

    Anche al concepito la legge riconosce la possibilità di essere titolare di diritti subordinatamente all’evento della nascita e i diritti attribuiti al concepito sono esercitati dal suo rappresentante legale. La capacità di agire è la generale idoneità del soggetto a compiere e ricevere atti giuridici incidenti sulla propria sfera personale e patrimoniale.

    La capacità di agire si esplica nella capacità negoziale e nella capacità di stare in giudizio.

    L’incapacità di agire non comporta menomazione della capacità giuridica perché egli ne dispone attraverso il suo rappresentante.

    La persona fisica acquista la capacità di agire al raggiungimento della maggiore età, e può perderla a causa di infermità mentale e di condanna penale.

    Sono privi di capacità di agire, i minori e gli interdetti giudiziali, che sono stati dichiarati incapaci di agire a seguito di provvedimento giudiziale a causa di infermità mentale. Sono incapaci anche gli interdetti legali, che hanno perduto la capacità di agire a seguito di condanna penale reclusiva non inferiore a cinque anni.

    L’incapacità di agire comporta l’inidoneità del soggetto a compiere o ricevere atti giuridici, che devono essere compiuti o ricevuti dal rappresentante legale.

    Hanno una ridotta capacità di agire gli emancipati, che sono i minori di 18 anni che hanno contratto il matrimonio, e anche i dichiarati inabilitati a causa di un’infermità mentale non grave.

    L’incapacità di agire del minore è prevista in funzione protettiva del soggetto, e cioè al fine di evitare che la mancanza di un’adeguata maturità lo pregiudichi nella vita di relazione.

    Gli atti negoziali compiuti dal minore sono annullabili, l’azione può essere esercitata dal rappresentante legale ovvero dall’interessato dopo il raggiungimento della maggiore età. Non può essere esercitata dal terzo che abbia incautamente contratto col minore.

    Il minore può inoltre esercitare i diritti e le azioni che dipendono dal rapporto di lavoro.

    Il minore non ha la capacità di stare in giudizio, cioè di essere direttamente attore o convenuto nelle cause civili.

    Il minore è legalmente rappresentato dai genitori esercenti la potestà.

    Per gli atti di straordinaria amministrazione la rappresentanza legale dei genitori è congiunta, mentre per gli atti di ordinaria amministrazione la rappresentanza è disgiunta. La morte di entrambi i genitori o la loro impossibilità di esercitare la potestà dà luogo alla nomina di un tutore.

    Per il danno arrecato dal minore sono responsabili i genitori o il tutore.

    L’emancipazione è lo stato di ridotta capacità di agire che il minore acquista con il matrimonio.

    L’emancipazione conferisce al soggetto la piena capacità di agire per quanto attiene agli atti di ordinaria amministrazione e gli atti di natura personale. Per gli atti di straordinaria amministrazione, deve compierli con l’assistenza di un curatore. L’atto resta compiuto dall’emancipato, il curatore dà il consenso al compimento dell’atto.

    L’interdizione giudiziale comporta la perdita della capacità di agire e la nomina di un tutore quale rappresentante legale.

    L’azione di interdizione può essere proposta dal coniuge e dai parenti entro il 4° grado e dagli affini entro il 2° grado. In ogni caso è legittimato ad agire il Pubblico Ministero.

    L’interdizione legale rientra fra le pene accessorie, ha una funzione sanzionatoria anche se assicura il patrimonio del soggetto a un tutore che lo rappresenta legalmente.

    L’inabilitazione è lo stato giudizialmente dichiarato di ridotta capacità di agire della persona maggiorenne che per le sue condizioni mentali o fisiche non è pienamente in grado di curare i propri interessi economici.

    L’incapacità naturale è lo stato di fatto della persona che non è in grado d’intendere e di volere.

    I Diritti fondamentali

    I diritti fondamentali dell’uomo, detti anche diritti della personalità, sono quelli che tutelano la persona nei suoi valori essenziali. Nella nostra Costituzione essi sono previsti come diritti inviolabili. Questo termine vuole esprimere il solenne impegno dello Stato a garanzia di tali diritti. L’ordinamento è preordinato in funzione dell’uomo, il quale non è quindi lo strumento dei fini dello Stato, ma il fine ultimo stesso. Rappresenta il diritto alla non ingerenza da parte di terzi. In particolare: il diritto all’integrità fisica, morale, alle libertà civili, all’intimità privata, personale, alla paternità morale.

    Una seconda categoria di diritti della personalità è quella dei diritti di solidarietà: il diritto di eguaglianza, di lavoro e retribuzione, di assistenza materiale e morale, di sicurezza sociale e alla salute.

    I caratteri comuni dei diritti della personalità sono l’indisponibilità e la non patrimonialità. Sono diritti che tutelano valori essenziali della persona a cui il titolare non può rinunciare e cedere.

    È tuttavia ammessa una parziale limitazione o rinuncia, come nel caso ad esempio dell’utilizzazione della propria immagine.

    Non patrimonialità significa che i diritti fondamentali non possono essere ridotti a merce di scambio. Anche se in caso di danneggiamento da parte di terzi per violazione della legge, assume un valore patrimoniale.

    Infatti la violazione del diritto di rispetto della personalità è considerato illecito civile e comporta il risarcimento del danno, come ad esempio nel caso di danno cosiddetto biologico.

    A chi sia negata la tutela giudiziaria dei diritti fondamentali può ricorrere alla Corte dei diritti dell’uomo.

    I diritti fondamentali spettano anche allo straniero.

    Il diritto alla vita tutela l’interesse alla propria integrità psico-fisica, il diritto alla salute comprende il diritto al rispetto della persona da parte di terzi e integra il diritto di solidarietà dello Stato. L’integrità psicofisica comporta l’astensione da parte del potere pubblico dell’uso della violenza sulle persone.

    Il diritto all’integrità psicofisica è tutelato e dà luogo al risarcimento del danno biologico.

    Il diritto all’integrità morale tutela il rispetto dell’onore e del decoro delle persone, mediante disposizioni che vietano l’ingiuria e la diffamazione. La lesione di questo diritto comporta il risarcimento del danno.

    I diritti di libertà tutelano in generale l’esigenza della persona di esplicarsi secondo le proprie idee, e si manifestano con il diritto di: libertà di circolazione e di residenza, di religione, di manifestazione, di comunicazione del pensiero, di lavoro, di associazione e di sciopero. Il diritto al segreto tutela l’interesse della persona a che i fatti della propria vita privata vengano abusivamente conosciuti. È punito con leggi civili e penali.

    Il diritto alla riservatezza comprende la protezione dei dati personali e il diritto al rispetto della propria vita privata – ogni individuo ha diritto alla privacy e alla protezione dei propri dati personali.

    Il diritto all’immagine tutela l’interesse del soggetto a che il suo ritratto non venga diffuso o esposto pubblicamente. La pubblicazione dell’immagine non richiede il consenso dell’interessato quando si tratta di un soggetto che svolge un’attività o ha una carica che lo espongano alla notorietà. La violazione del diritto all’immagine comporta l’obbligo del risarcimento.

    Un interesse essenziale della persona è quello alla propria identità, ossia a essere identificato e riconosciuto nella sua realtà individuale. L’identità della persona è tutelata dal diritto al nome, dal diritto all’identità sessuale, dal diritto all’identità morale.

    Il nome è l’appellativo che identifica socialmente la persona. Esso consta del cognome, che è l’appellativo comune al gruppo familiare, e del prenome, che è l’appellativo individuale.

    La negazione, privazione e l’usurpazione del nome sono sinonimi di lesione della dignità della persona, e possono comportare anche il risarcimento del danno.

    Lo pseudonimo è un nome diverso da quello spettante per legge, che il soggetto usa in una determinata attività letteraria o artistica.

    Il diritto al nome è riconosciuto agli enti giuridici, pur se privi di personalità.

    Il sesso è il primo segno di identificazione della persona nel contesto sociale. In tema di diritto all’identità sessuale va tenuta presente la disciplina legislativa che prevede l’attribuzione giudiziale alla persona di un sesso diverso da quello enunciato dall’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. Se necessario, il tribunale può autorizzare il trattamento medico-chirurgico per l’adeguamento dei caratteri sessuali.

    Il diritto all’identità morale si identifica con il diritto della persona a non subire l’alterazione della verità della propria vita e delle proprie idee.

    Tra i diritti di solidarietà il primo è il diritto all’eguaglianza. Questo diritto tutela l’esigenza dell’esser umano a essere trattato alla pari degli altri senza discriminazioni giuridiche di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. A seguire vi è il diritto alla retribuzione, che è un diritto fondamentale dell’uomo come pretesa a una remunerazione che garantisca al lavoratore e alla sua famiglia una vita libera e dignitosa. Annoveriamo poi il diritto alla paternità morale, cioè il diritto della persona a essere riconosciuto quale autore dell’opera d’ingegno da lui creata.

    L’impresa familiare

    L’impresa familiare è una comunità paritaria di lavoro fondata sulla solidarietà familiare, ove i compartecipi hanno il diritto di mantenimento, il diritto di partecipazione agli utili e determinati poteri di cogestione. L’impresa familiare ha quindi la sua fonte nella legge e non nel contratto.

    La proprietà

    I diritti reali sono quelli che conferiscono un potere immediato e assoluto su una cosa. Si distinguono in diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia a seconda che conferiscano poteri di godimento o di garanzia.

    Diritto reale di godimento per eccellenza è la proprietà.

    Diritti reali di godimento su cosa altrui sono: la superficie, l’enfiteusi, l’usufrutto, l’abitazione, l’uso, le servitù.

    Diritti reali di garanzia sono: il pegno e l’ipoteca.

    L’immediatezza indica la diretta soggezione della cosa al potere del titolare.

    L’assolutezza indica la tutelabilità del diritto nei confronti di chiunque lo contesti o lo pregiudichi.

    Oggetto dei diritti reali sono le cose materiali, che hanno la caratteristica della specificità, immediatezza e determinatezza.

    La proprietà è il diritto reale che ha per oggetto la facoltà di godere delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti della legge.

    La facoltà di godimento del proprietario comprende tutte le possibili forme di utilizzazione delle cose, anche in senso giuridico gravandole di servitù, dandole in pegno, mutandone la destinazione economica o la struttura.

    Le caratteristiche della proprietà sono: la realità, la pienezza, l’elasticità, l’esclusività, l’indipendenza, l’imprescrittibilità e la perpetuità.

    In base a quanto sancito dalla Costituzione, la legge determina i modi di acquisto e di godimento della proprietà e la limitazione della proprietà allo scopo di assicurarne la funzione sociale e renderla disponibile a tutti.

    Sono vietati dalla legge gli atti emulativi, quelli cioè destinati ad arrecare solamente fastidio agli altri. Sono puniti con il risarcimento o l’inibitoria.

    La proprietà fondiaria i confini e i rapporti di vicinato

    La proprietà fondiaria si riferisce alla proprietà immobiliare e alle norme sui confini e i rapporti di vicinato. I confini sono i limiti spaziali che identificano l’immobile nella sua entità rispetto agli altri immobili. La proprietà del suolo si estende al sottosuolo fin dove è normalmente utilizzabile. Il proprietario non può opporsi allo svolgimento di attività di terzi nello spazio sovrastante a meno che non vi sia un motivo. La chiusura del fondo è rimessa all’arbitrio del proprietario. Il codice stabilisce in 3 metri la distanza minima intercorrente tra le costruzioni.

    Modi di acquisto e perdita della proprietà

    I modi di acquisto della proprietà sono a: titolo originario e a titolo derivativo. A titolo derivativo sono quelli che presuppongono la precedente titolarità del diritto in capo a un determinato soggetto, come nella vendita. Modi di acquisto a titolo originario sono quelli che prescindono dalla precedente titolarità in capo a un determinato soggetto, come nel caso dell’usucapione. Nei modi di acquisto a titolo derivativo il diritto del precedente titolare si trasferisce all’acquirente, mentre nei modi di acquisto a titolo originario, l’acquirente diventa titolare di un nuovo diritto.

    I principali modi di acquisto della proprietà a titolo derivativo sono: il contratto e la successione.

    Modi di acquisto della proprietà a titolo originario sono: l’occupazione, l’invenzione e l’accessione. Altri modi di acquisto della proprietà sono l’usucapione e il possesso in buona fede, oppure per servitù o destinazione del padre di famiglia.

    Modi di acquisto speciali sono l’espropriazione per pubblica utilità, e altre forme di appropriazione coattiva come la confisca e vendita forzata di beni.

    L’occupazione è un

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