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Superare il concorso Consiglieri parlamentari della Camera dei deputati
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Superare il concorso Consiglieri parlamentari della Camera dei deputati
E-book138 pagine1 ora

Superare il concorso Consiglieri parlamentari della Camera dei deputati

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Superare il concorso Consiglieri parlamentari della Camera dei deputati

Tutto ciò che c'è da sapere per vincere!
Preparazione preselezione e scritti!
Oltre 20 tracce a forte rischio di uscita!
Con software online per simulare i quiz!
LinguaItaliano
Data di uscita31 gen 2024
ISBN9791223002148
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    Superare il concorso Consiglieri parlamentari della Camera dei deputati - Autori vari

    SUPERARE IL CONCORSO

    CONSIGLIERI PARLAMENTARI della

    CAMERA DEI DEPUTATI

    INDICE

    -INDICE p. 2

    -QUELLO CHE BISOGNA SAPERE:

    --DIRITTO COSTITUZIONALE p. 4

    --DIRITTO E PROCEDURA PARLAMENTARE p. 5

    --DIRITTO CIVILE p. 5

    --POLITICA ECONOMICA p. 6

    --STORIA D’ITALIA DAL 1861 AD OGGI p. 6

    -LE TRACCE A RISCHIO DI USCITA:

    -- DIRITTO COSTITUZIONALE p. 9

    --DIRITTO CIVILE p. 29

    --POLITICA ECONOMICA p. 36

    --STORIA D’ITALIA DAL 1861 AD OGGI p. 52

    -LA PROVA PRESELETTIVA p. 68

    QUELLO CHE BISOGNA SAPERE

    DIRITTO COSTITUZIONALE

    1: Principii costituzionali fondamentali

    2: Le fonti. Il principio di trasparenza e il diritto di accesso agli atti. Il c.d. FOIA.

    3: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, P.A., Magistratura

    4: Organi di rilievo costituzionale e Autorità Indipendenti

    5: La Corte Costituzionale

    6: Enti territoriali: Regioni, Province, Comuni

    7. La risarcibilità dell’interesse legittimo. Enti pubblici ed in house. Gli organismi di diritto pubblico. Interessi diffusi ed interessi collettivi.

    8: Il procedimento amministrativo. La nullità ed annullabilità del provvedimento amministrativo. L’azione di nullità. L'azione di condanna, di accertamento e risarcitoria nel codice del processo amministrativo. Il riparto di giurisdizione tra GO e GA.

    9: Potestà regolamentare. Azione amministrativa. Il silenzio-inadempimento (o rifiuto). Silenzio-rigetto, silenzio-assenso e novità legislative.

    10: L’autotutela.

    11: I vari tipi di bilanci, la gestione finanziaria e la gestione economica

    12: Gestione finanziaria e contabile degli enti pubblici territoriali: Regioni, Province, Comuni

    13: Gestione finanziaria e contabile degli altri enti pubblici

    14: Beni ed attività negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

    15: Responsabilità contabile e giurisdizione della Corte dei Conti

    DIRITTO E PROCEDURA PARLAMENTARE

    1: Organizzazione e funzionamento della Camera dei deputati

    2: Presidente, Ufficio di Presidenza e Conferenza dei Presidenti dei Gruppi

    3: I Gruppi parlamentari

    4: Le Giunte

    5: Le Commissioni Permanenti

    6: L’organizzazione dei lavori delle Commissioni e dell’Assemblea

    7. L’organizzazione dei lavori del Parlamento in seduta comune

    8: Discussioni, votazioni, numero legale, ordine delle sedute, pubblicità dei lavori

    9: Il procedimento legislativo

    10: Le procedure di indirizzo

    11: Le procedure di controllo

    12: Le procedure di informazione

    DIRITTO CIVILE

    1: I soggetti del diritto: persone fisiche, giuridiche e di fatto. I rapporti familiari.

    2: I diritti reali.

    3: La proprietà e le successioni.

    4: I rapporti obbligatori.

    5: Il contratto, la sua nullità e i rimedi contro i difetti sopravvenuti.

    POLITICA ECONOMICA

    1: Principii fondamentali della politica economica, teorie e interpretazioni

    2: Le politiche di bilancio, della crescita e dell’occupazione

    3: Stabilità e crescita

    4: Innovazione finanziaria e crescita

    STORIA D’ITALIA DAL 1861 AD OGGI

    1: Dalla Rivoluzione Francese alla nascita dello Stato (1789-1861)

    2: L’età dell’Imperialismo ed il sorgere dei nazionalismi (1861-1914)

    3: I conflitti mondiali (1914-1945)

    4: La Guerra Fredda (1945-1991)

    5: Gli ultimi anni di storia (dal 1991 ad oggi)

    LE TRACCE A RISCHIO DI USCITA

    DIRITTO COSTITUZIONALE

    1) Tratti il candidato dell’atto amministrativo implicito: natura, elementi, problematiche ed esempi.

    La dottrina tradizionale soleva ritenere la forma scritta quale elemento imprescindibile dell'atto amministrativo, i cui elementi costitutivi erano tradizionalmente individuati:

    1) nell'intestazione,

    2) nel preambolo,

    3) nella motivazione,

    4) nel luogo,

    5) nella data e

    6) nella sottoscrizione.

    La giurisprudenza, contestando la tetragona idea dottrinale, superò il detto formalismo privo di evidente riscontro normativo.

    In effetti, la prima definizione dei tratti salienti dell'atto implicito fu fatta dalla sentenza del 24 maggio 1936 della V sezione del Consiglio di Stato.

    Come si diceva, la giurisprudenza più evoluta, ritenne di giungere ad una fuga in avanti cronologicamente assai avanzata rispetto alle successive considerazioni dottrinare, che si inseriscono nelle speculazioni tendenti a ritenere fondamentale il principio di libertà delle forme, in assenza di una previsione legislativa di diverso tenore.

    Tornando all'oggetto dell'analisi, va ricordato come la manifestazione di volontà implicita possa derivare da comportamento (ossia un fatto) o da altro atto amministrativo.

    Esso, pur non manifestando direttamente ed esplicitamente una determinata volontà, tuttavia la presuppone, quindi può dirsi che l'atto amministrativo implicito non sia formalmente esternato dalla Pubblica Amministrazione ma la sua esistenza sia implicata da altri provvedimenti.

    E' poi evidente come esso debba essere l'unica e sola conseguenza dell’atto espresso (si pensi, ad esempio, ad una determinazione consequenziale) quale risultate della volontà della Pubblica Amministrazione.

    L'atto amministrativo implicito, al contrario del silenzio, è considerato un atto amministrativo a tutti gli effetti.

    I requisiti dell'atto amministrativo implicito sono:

    1) la certezza,

    2) la chiarezza e

    3) l'univoca manifestazione di volontà insita nell'atto stesso.

    Tuttavia, è evidente come venga lasciato spazio alla discrezionalità: la giurisprudenza richiede una manifestazione espressa di volontà (ossia un comportamento concludente o un altro atto amministrativo) da parte dell'organo della Pubblica Amministrazione competente ad adottarlo, nell'esercizio delle sue attribuzioni e da cui desumere l'atto implicito.

    E' evidente dunque come l'atto presupposto e quello implicito debbano entrambi rientrare nella sfera di competenza dell'autorità che li ha emanati, a pena della loro evidente irregolarità.

    Ci si chiede se l'atto implicito sia compatibile con il dovere di motivazione ex art. 3 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni: per una scuola d i pensiero, dato che la motivazione è desumibile dall'atto presupposto, non vi sarebbe necessità di ulteriore apparato motivazionale, ma a tale tesi si contrappone quella che ritiene necessario esplicitare le ragioni di fatto e di diritto del provvedere.

    Ulteriore problematica riguarda l'obbligo di conclusione del procedimento con un provvedimento espresso ai sensi dell'art.2 della Legge 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni: l'affermativa vale ovviamente per chi considera l'atto implicito come una manifestazione espressa della volontà della Pubblica Amministrazione  esternata in forma indiretta con un comportamento inequivocabile o un altro atto amministrativo presupposto.

    Nel pubblico impiego vi è un indirizzo interpretativo che configura esistenti i rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche pure in mancanza d’un atto di nomina mentre nel settore espropriativo si parla d’atto amministrativo implicito nel caso in cui vi sia l'occupazione d’urgenza di un immobile non preceduta dalla notifica dell'ordinanza in forma scritta.

    Altri esempi di atti impliciti desunti da altri atti amministrativi sono:

    - le autorizzazioni a compiere un acquisto date ad un ente non riconosciuto (oggi non più necessarie ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 127 del 1997) come implicita volontà di riconoscerlo,

    -la concessione a terzi da parte di una Regione di una cava non sfruttata dal legittimo proprietario come implicito provvedimento di avocazione della proprietà della cava stessa,

    - la notifica all'interessato da parte dell'ufficio deliberativo di un parere reso da un organo consultivo come atto amministrativo di adesione al contenuto del parere (si pensi alla comunicazione del parere do congruità dell'Avvocatura dello Stato in relazione alla richiesta di un pubblico dipendente per il rimborso delle spese legali che implica l'adesione al parere da parte dell'Amministrazione di appartenenza),

    - la comunicazione del parere negativo della commissione edilizia sulla relativa istanza di concessione edilizia (provvedimento implicito di diniego),

    - il rilascio del certificato d’abitabilità o d'uso di un immobile dal quale si desume l'autorizzazione edilizia all'opera realizzata (ma tale certificato non riguarda la conformità urbanistica dell'opus e non impedisce l'accertamento della violazione delle relative norme urbanistiche in materia).

    L'assetto delle fonti normative è uno dei principali elementi che caratterizzano la forma di governo nel sistema costituzionale. Esso è correlato alla tutela dei valori e diritti fondamentali. Negli Stati che s'ispirano al principio della separazione dei poteri e della soggezione della giurisdizione e dell'amministrazione alla legge, l'adozione delle norme primarie spetta agli organi o all'organo il cui potere deriva direttamente dal popolo.

    A questi principi si conforma la nostra Costituzione laddove stabilisce che «la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere» (art. 70).

    In determinate situazioni o per particolari materie, attesi i tempi tecnici che il normale svolgimento della funzione legislativa comporta, o in considerazione della complessità della disciplina di alcuni settori, l'intervento del legislatore può essere, rispettivamente, posticipato oppure attuato attraverso l'istituto della delega al Governo, caratterizzata da limiti oggettivi e temporali e dalla prescrizione di conformità a principi e criteri direttivi indicati nella legge di delegazione.

    Lasciando da parte tale ultima ipotesi, è significativo che l'art. 77 Cost., al primo comma, stabilisca che «il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria».

    Tenuto conto del tenore dell'art. 70 Cost., la norma suddetta potrebbe apparire superflua se non le si attribuisse il fine di sottolineare che le disposizioni dei commi successivi – nel prevedere e regolare l'ipotesi che il Governo, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, sotto la sua responsabilità, adotti provvedimenti provvisori con forza di legge, che perdono efficacia se non convertiti in legge entro sessanta giorni – hanno carattere derogatorio rispetto all'essenziale attribuzione al Parlamento della funzione di porre le norme primarie nell'ambito delle competenze dello Stato centrale.

    È sulla base di siffatti presupposti che la Corte Costituzionale, con giurisprudenza costante dal 1995 (sentenza n. 29 del 1995), ha affermato che l'esistenza dei requisiti della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza può essere oggetto di scrutinio di costituzionalità.

    La Corte tuttavia, nell'affermare l'esistenza del detto compito, è stata consapevole che il suo esercizio non sostituisce e non si sovrappone a quello iniziale del Governo e a quello successivo del Parlamento in sede di conversione – in cui le valutazioni politiche potrebbero essere

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