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Compedio pratico di Deontologia e Ordinamento Forense: Corso pratico di diritto
Compedio pratico di Deontologia e Ordinamento Forense: Corso pratico di diritto
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E-book125 pagine1 ora

Compedio pratico di Deontologia e Ordinamento Forense: Corso pratico di diritto

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Info su questo ebook

Il compendio pratico di deontologia e ordinamento forense si rivolge ai candidati a sostenere l’esame di abilitazione professionale ma anche ad avvocati che intendano tenersi sempre aggiornati e svolgere la professione in correttezza nonché a quanti vogliono comunque approfondire la materia. Il compendio si caratterizza per chiarezza espositiva, semplicità e sintesi, al fine di consentire di apprendere e memorizzare facilmente ogni argomento. Il suo punto di forza è l’approccio pragmatico ad ogni questione, che permetterà di individuare immediatamente i concetti fondamentali della materia.
 
AVV. FEDERICA LONGO - PRESIDENTE dell'Associazione "Corso Pratico di
Diritto"
Avvocato del Foro di Roma specializzato in diritto del lavoro, diritto civile, diritto di
famiglia e diritto dell'immigrazione.
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con
votazione 110/110, ha frequentato presso la medesima università la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali.
Ha collaborato con importanti studi legali situati in Roma, specializzati nel campo del
diritto del lavoro, del diritto civile e del diritto amministrativo.
Ha superato brillantemente l'esame di Stato alla prima sessione utile presso la Corte
di Appello di Roma.
Nel 2014 ha conseguito un Master in diritto di famiglia ed è ora impegnata in un
Corso Specialistico di diritto del lavoro e della previdenza sociale.
Attualmente cura corsi on-line di preparazione all'esame di Avvocato e la redazione
della rivista giuridica "The Legal Journal".
AVV. FILOMENA MASI - VICE PRESIDENTE dell'Associazione "Corso Pratico di
Diritto".
Avvocato del Foro di Avellino specializzato in diritto bancario, diritto commerciale,
diritto fallimentare e diritto internazionale.
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Siena, con votazione
105/110, ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso
l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Ha collaborato con importanti studi legali situati in Avellino, Lisbona e Roma,
specializzati nel campo del diritto bancario ed internazionale.
Ha superato brillantemente l'esame di Stato alla prima sessione utile presso la Corte
di Appello di Napoli.
Nel 2016 ha conseguito un Master in diritto e commercio internazionale presso la
Business School de "Il Sole 24 ore".
Attualmente offre consulenza nel campo dell'e-commerce e del diritto bancario.
LinguaItaliano
EditorePubMe
Data di uscita7 mag 2021
ISBN9788833668765
Compedio pratico di Deontologia e Ordinamento Forense: Corso pratico di diritto

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    Anteprima del libro

    Compedio pratico di Deontologia e Ordinamento Forense - Filomena Masi

    633/1941)

    1. L’ORDINAMENTO FORENSE

    L’ordine forense è il complesso degli iscritti negli albi degli avvocati che si articola in:

    ordini circondariali;

    consiglio nazionale forense (CNF).

    Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, istituiti per garantire:

    Il rispetto dei principi previsti dalla L. 247/2012 e delle regole deontologiche;

    La tutela dell’utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

    Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

    L’ordine circondariale forense è l’ordine degli avvocati costituito presso ciascun tribunale, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario.

    Presso ogni consiglio dell’ordine sono costituiti:

    - il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del Tribunale;

    - il comitato delle pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell’ordine.

    Sono organi dell’ordine circondariale:

    l’assemblea degli avvocati iscritti all’albo e agli elenchi speciali, avente il compito di eleggere i componenti del consiglio, approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, esprimere il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio, esercitare ogni altra funzione attribuita dall’ordinamento professionale. Essa è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. IlD.L. 135/2018ha previsto che per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31/12/2018, l’assemblea si svolge entro il mese diluglio 2019.

    il consiglio, eletto con voto segreto dall’assemblea, che dura in carica quattro anni ed è costituito da un numero di componenti proporzionale al numero degli iscritti, con rispetto dell’equilibrio tra i generi;

    il presidente, che rappresenta l’ordine circondariale ed è eletto dal consiglio;

    il segretario, eletto dal consiglio;

    il tesoriere, eletto dal consiglio;

    il collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e un supplente, nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili. I revisori durano in carica 4 anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.

    Hanno diritto di eleggere i consiglieri dell’ordine circondariale forense tutti coloro che sono iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti mentre sono esclusi gli avvocati sospesi dall’esercizio della professione.

    Ciascuno elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai 2/3 dei consiglieri da eleggere.

    Sono eleggibili a consigliere gli iscritti che hanno diritto di voto e che non hanno riportato nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento. Il D.L. 135/2018 ha stabilito che, ai fini dell’ineleggibilità, devono essere conteggiati anche i mandati svolti prima dell’entrata in vigore della L. 247/2012.

    Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

    I consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati e la ricandidatura è possibile solo quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

    Il consiglio è sciolto se:

    - cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti;

    - non è in grado di funzionare regolarmente;

    - non adempie agli obblighi prescritti dalla legge:

    - ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

    Il consigliere distrettuale di disciplina non può assumere i seguenti incarichi, in quanto incompatibili con la carica di consigliere:

    - consigliere nazionale;

    - componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza forense;

    - membro di un consiglio distrettuale di disciplina;

    - incarichi giudiziari da parte di magistrati del circondario (curatore fallimentare, difesa di una procedura fallimentare, nomina di amministratore giudiziario, assunzione di tutela o curatela degli incapaci, amministratore di sostegno, arbitro, difensore d’ufficio).

    Qualora l’eletto si trovi in una condizione di incompatibilità, deve scegliere per uno degli incarichi entro 30 giorni dalla proclamazione: in difetto, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza.

    Le funzioni dei consigli circondariali sono le seguenti:

    tenuta degli albi, elenchi e registri;

    vigilanza sulla condotta degli iscritti;

    controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale;

    organizzazione e promozione di eventi formativi per l’adempimento dell’obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;

    organizzazione e promozione di corsi e scuole di specializzazione;

    controllo sulla formazione continua degli avvocati;

    tutela dell’indipendenza e del decoro professionale, promuovendo iniziative per elevare la cultura e la professionalità degli iscritti;

    controllo del corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense;

    approvazione di regolamenti interni;

    adozione dei provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti in caso di morte o perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse;

    costituzione di camere arbitrali, di conciliazione e organismi di risoluzione alternativa delle controversie;

    intervento nelle contestazioni tra gli iscritti o tra gli iscritti e i clienti, adoperandosi per comporle;

    costituzione o adesione ad unioni regionali o interregionali tra ordini;

    costituzione o adesione ad associazioni o fondazioni, purché abbiano ad oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;

    vigilanza sulla corretta applicazione delle norme dell’ordinamento giudiziario, segnalando violazioni e incompatibilità agli organi competenti;

    svolgimento di tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;

    rilascio dei pareri di congruitàdelle parcelle, su richiesta dell’iscritto, in caso di mancato accordo tra avvocato e cliente.

    2. IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: COSTITUZIONE E FUNZIONI

    Il CNF è l’organo di autogoverno della classe forense, avente la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello nazionale.

    È composto da avvocati iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, dura in carica quattro anni ed ha sede presso il Ministero della Giustizia.

    Il meccanismo di elezione dei componenti del CNF è basato sull’elezione da parte dei componenti dei vari Consigli dell’ordine, riuniti su base distrettuale, a loro volta eletti dagli iscritti all’albo e integra un sistema elettorale che dovrebbe risultare idoneo a selezionare candidati di profilo, tale da non dare adito a dubbi circa la possibilità di condizionamenti e interferenze nell’esercizio delle funzioni.

    Ciascun distretto di corte d’appello, il cui numero complessivo degli iscritti agli albi sia inferiore a 10.000 elegge un componente mentre se il distretto ha un numero di iscritti agli albi pari o superiore a 10.000, vengono eletti due componenti, garantendo la presenza di entrambi i sessi.

    Nei distretti fino a 10.000 iscritti, risulta

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