Assistente Parlamentare: dalla storia del diritto alle moderne strutture di lobby
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Assistente Parlamentare - Daniele Zumbo
legislazione.
Capitolo 1 – Le fonti del diritto
Alla base della produzione e realizzazione di norme giuridiche vi sono le f onti del diritto, queste vengono solitam ente distinte in varie tipologie differenti.
Le fonti del diritto, nel loro intento globale, sono gli atti attraverso cui gli ordinam enti giuridici possono m odificare o abolire precedenti norme giuridiche.
Il sistema delle fonti è pera ltro molto complesso, ulte riore distinzione che viene com unemente fatta è tra le f onti di cognizione e fonti di produzione.
Un esempio di fonte di cognizione è la Gazzetta Ufficiale¹.
Tali fondi, in cui rientrano anche i codici, sono quei documenti che raccolgono l’insieme delle norme e danno quindi possibilità al popolo di conoscere le nor me vigenti e le possibili applicazioni.
Le fonti di produzione invece, sono quegli atti necess ari a produrre norme giuridiche. Ovvero, sono quelle che definiscono procedimenti e soggetti che producono il sistema normativo.
Proprio queste trovano ulteriore suddivisione in fonti atto e fonti fatto.
Le fonti giuridiche segnalate come atti, sono quelle che vengono realizzate dagli organi statali, pertanto emesse in forma scritta. A loro volta queste vanno distinte in fonti statali e non statali.
Perché viene fatta tale suddivisi one? Gli atti giuridici, non sono nel loro co mplesso emanati da or dinamenti giuridici esterni, capita talvolta che il diritto se gua le orm a di com portamenti, consuetudini.
Le fonti definite atti
sono quelle derivanti esclusivamente da documentazione scritta, ovvero da una volontà m anifesta dello Stato. Diversamente, quelle che vengono definite com e fonti fatto
sono quelle condizioni che non hanno riscontro scritto, ma trovano la loro origine dal comportam ento o da atti di produzione giuridica (ad esem pio casi particolari inerenti sentenze di giudizio). Queste sono fondate unicam ente sulla consuetudine.
1.1 La costituzione
La costituzione è la Fons Fontium, ovvero la fonte principale dello Stato stesso, la quale nasce dal potere costituente, il principale potere politico.
La costituzione della Repubblica Italian a è la legge fondativa dello Stato, nata dall’approvazi one dell’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947.
La costituzione fu poi prom ulgata dal capo dello stato provvisorio, Enrico De Nicola ² e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, entrando in vigore il 1 gennaio 1948.
La costituzione è form ata da 139 articoli che a lo ro volta sono suddivisi in sezioni differenti:
- Principi fondamentali, gli articoli principali che vanno da 1 a 12;
- Parte prima, i diritti e doveri de i cittadini dello Stato Italiano, dall’articolo 13 al 54;
- Parte seconda, contenente l’ ordinamento della Repubblica, espresso dall’articolo 55 al 139;
Infine, negli articoli I-XVIII, troviamo le disposizioni transitorie e finali, che rappresentano dunque un extra costitu zionale di volta in volta diverso.
La costituzione è la base, nonché fonte del diritto stesso, è il perno centrale di tutta la legislat ura italiana da cui dipende ogni atto. Essa è definita scri tta, rigida, lunga, votata, compromissoria, democratica e programmatica. Questo serve a spiegare come essa è stata costituita, come viene portata avanti e quale funzione ha nello Stato.
1.2 Leggi costituzionali e di revisione costituzionale
La costituzione rigida contie ne al suo interno le leggi costituzionali, ovvero gli atti norm ativi. Tali atti vengo no adottati dal Parlam ento in cas o di una procedura aggravata, ovvero quando le leggi ordinarie non bastano.
Dunque, ponendo alcu ni limiti, la legg e costituzionale può integrare o modificare le leggi preesistenti, in tale caso s i parla di legge di revisione costituzionale.
Sin dallo Statuto Albertino ³ furono istituite delle leggi costituzionali, che ad oggi richiedono un particolare processo.
Le leggi costituzionali possono es sere attuate in bas e ad un procedimento⁴, esplicato nell’articol o 138 della costituzione stessa, questo determina tutte le fasi dall’iniziativa alla pubblicazione finale.
L’articolo definisce ugualmente sia le leggi co stituzionali che quelli di revisione costituziona le, prevedendo che per entrambe sia necessaria la m aggioranza assoluta di ogni ram o del Parlamento, due deliberazioni, tra le quali è necessario che intercorrano tre mesi.
La legge, una volta approvata, viene pubblicata sulla Gazzetta, la quale determina la conoscenza del popolo.
L’articolo pone una distinzione tra le leggi di revisione costituzionale e le leggi cost ituzionali in genere m a, non ne differenzia il processo di formazione.
Esse sono dunque distinte formalmente, ma non materialmente.
Le leggi d i revisione costituzionale sono idonee a m odificare, sostituire o abrogare dispos izioni già contenute nella costituzione, diversamente invece, le leggi costitu zionali, affiancano o com pletano le leggi contenute nella costituzione. Sono dunque per certi versi, opposte.
In particolare, le leggi costitu zionali sono denominate in modo similare alle leggi ordinarie.
1.3 La legge
Lex, dal latino, è un atto norm ativo. La legge nel diritto sta ad indicare la norma giuridica⁵ e l’atto normativo⁶.
La legge viene em anata da un s oggetto legittimato a costituirla, viene inoltre definita com e sanzionatoria, ovvero nel m omento in cui viene stabilita, vengono già previste delle conseguenze in una fattispecie concreta. Ovvero, nel momento in cui il precetto non viene rispettato, il soggetto subisce una sanzione.
Si parla dunque di un susseguirsi d i eventi, laddove accadendo A, si determina B.
La norma altro non è che una regola di condotta, più specificamente un comando, in quanto un individuo non è solo invitato a rispettale tale regola, bensì è obbligato.
Le leggi individuano e regolam entano i com portamenti, hanno un carattere coattivo, determ inando quindi una netta differenza da altri tipi di regole, come quelle morali o religiose.
La norma giuridica ha alcune caratteristiche, essa è:
- Generale, ovvero non rivolta ad un unico soggetto m a ad una moltitudine, in questo caso, il popolo.
- Astratta, poiché essa si riferisce ad un caso probabile e non ad un caso concreto.
- Novità, in quanto essa viene em anata per regolare tipi di comportamento di cui non ci si aspettava esistesse le necessità di regolare.
- Imperatività, che ne determina una sanzione.
- Positività, poiché ess a viene rea lizzata dallo Stato ch e è un’autorità.
- Bilateralità, poiché la n orma da diritto ad un so ggetto ma allo stesso tempo impone un obbligo.
1.4 Gli atti aventi forza di legge: decreti legge e decreti legislativi
Per atti aventi forza di leggi si intendono quegli atti emanati dal Governo, quali le ordinanze ⁷ e i decreti ⁸, ovvero gli atti normativi a cui l’ordinam ento attribuisce forza di legge ordinaria.
La forza, sta nella possibilità di abrogare, derogare e modificare la legge ordinaria. Questa tipolog ia di a tto è un a deroga della separazione dei poteri.
Un decreto legge è un esem pio di atto che ha forza di leg ge, questo è un esempio particolare poiché viene adottato in casi di urgenza dal Governo, secondo quant o riportato dall’articolo 77 della costituzione.
Il decreto legge deve essere c onvertito in legge ordinaria in 60 giorni dalla sua proposta, in caso contrario perde di efficacia.
Nel suddetto caso si parla di decadenza
.
In taluni casi il decreto legge vien e anche utilizzato per una complessa situazione. Ad oggi, il decreto legge è lo strum ento maggiormente utilizzato dai Governi per far approvare i disegni legge.
Diversamente il d ecreto legislativo, definito anche decreto delegato, è un atto norm ativo con forza di leg ge utilizzato dal Governo, ovvero il potere esecuti vo, sotto delega apposita del Parlamento, ovvero il potere legislativo.
Per quanto riguarda l’Italia, il decreto legge è strutturato e regolato dall’articolo 76 della co stituzione. In pratica, tale decreto è lo strumento attraverso la quale le Cam ere⁹ decidono in merito a casi non disciplinati dalle normali leggi.
Si parla di legge delega , di quella che disciplina le situazioni, le direttivi e i lim iti che il Governo d eve utilizzare per i dec reti legislativi.
Da notare che la suddetta struttura ha la medesima validità solo per l’Italia e la Spagna, essa ha un particolare processo di formazione stabilito dall’articolo 14 della legge n. 400 del 1988 che ne stabilisce modalità e tempistiche.
I decreti attuativi degli statuti sono invece un caso a se stante che non va fatto rientrare con la decretazione legislativa classica.
1.5 I regolamenti dell’esecutivo
I regolamenti sono atti norm ativi, ma questi sono subordinati alla legge stessa. Pur avendo una forza normativa propria sono ritenuti inferiori alla legge e ad essi appartengono gli atti statali e non statali.
Il regolamento pur essendo una ve ra e propria legge contenente norme giuridiche, non può abrogare o modificare in alcun modo le leggi preesistenti. Sono part e di questi regolam enti quelli inerenti il Governo, i Ministri, i regolamenti regionali, comunali e gli statuti in genere.
Un regolamento vien e deliberato dal Consiglio dei Min istri, il quale agisce solo dopo specifiche direttive del Consiglio di Stato. Il regolam ento, una volta discusso, viene em anato e giunge alla Corte dei Conti che provvede al controllo.
Una volta controllato viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
I regolamenti si dividono in 4 tipologie:
- I° gruppo, il quale com prende i regolam enti inerenti l’esecuzione di leggi e decreti legislativi, l’attuazione delle leggi, le norme di principio.
- II° grupp o, racchiude quei rego lamenti che disciplinano le leggi e gli atti aventi forza di legge.
Secondo quanto descritto da Falcon, "Il regolamento governativo può disciplinare l’organizzazione e d il funzionamento delleamministrazioni pubbliche, ma deve poi precisare che ciò può accadere soltanto secondo ledisposizioni dettate dalla legge (regolamenti di organizzazione).
Inoltre quando una materia sia disciplinata dalla legge (delegificazione) il legislator e può limitarsi a determ inare le norme generali regolatrici de lla materia, abrogando la legislazione precedente e rinviando per il resto ad un successivo regolamento. Al contrario del Governo nel suo insieme, i singoli Ministri dispongono di poteri norm ativi regolamentari solo quando leggi particolari
li prevedono. Si em anano quando si tratta di norm e di contenut o tecnico: ad e sempio, limiti d i ammissibilità di sosta nze nell’ a mbiente o negli alim enti, requisiti di materiali da costruzione, ecc….
NB. Non sono veri atti norm ativi le circolari ma sono istruzioni del Ministro che d à agli uffici amministrativi del Ministero sul modo in cui una legge o un regolamento devono essere interpretati ed applicati."¹⁰
¹ La Gazzetta Ufficiale della Re pubblica Italiana, abb reviata in G.U., è la fonte ufficiale di conoscenza delle norme in vigore in Italia. È uno strum ento di diffusione, inform azione e ufficializzazione di testi legisl ativi, atti pubblici e privati che devono giungere con certezza a conoscenza dell’intera comunità.
Storicamente, la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana deriva dalla Gazzetta Piemontese, il giornale ufficiale del Regno di Sardegna dal 2 agosto 1814 al 31 dicembre 1859. Una prima Gazzetta Piemontese era stata pubblicata dal 1797 al 1800, ma fu sospesa dur ante il periodo napoleonico. Le pubblicazioni ripresero con la Restaurazione, e dal 1848 il sottotitolo recitò testualmente Giornale Ufficiale Del Regno.
Il 4 gennaio 1860, la Gazzetta Piemontese cambiò nome in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, trasformandosi nell’attuale Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dopo il referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Dal 17 marzo 1862 il sottotitolo della Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia riportò la scritta Giornale Ufficiale Del Regno d’Italia. Il carattere di foglio es clusivamente ufficiale venne as sunto tuttavia solo a partire da l 1884: prima di allora la Gazzetta Ufficiale poteva recare anche notizie non ufficiali (per esempio di cronaca, letterarie o artistiche).
La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oltre che funzioni di pubblicità, ha finalità di certificazione per il decorso del termine di vacatio legis e, di conseguenza, per individuare la data dell’entrata in vigore di certi atti normativi statali. Infatti, un atto dello S tato o di un altro organismo può essere inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per varie finalità stabilite dal legislatore. Così le leggi che, nella normalità dei casi, entrano in vigore dopo 15 giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, o altri vari atti, per esempio delle società private che, per essere dichiarate valide, devono essere rese pubbliche