Scopri milioni di eBook, audiolibri e tanto altro ancora con una prova gratuita

Solo $11.99/mese al termine del periodo di prova. Cancella quando vuoi.

Lezioni di ordinamento e deontologia forense 2024
Lezioni di ordinamento e deontologia forense 2024
Lezioni di ordinamento e deontologia forense 2024
E-book291 pagine3 ore

Lezioni di ordinamento e deontologia forense 2024

Valutazione: 0 su 5 stelle

()

Leggi anteprima

Info su questo ebook

Testo utile per la preparazione del candidato all’esame di abilitazione forense e anche per l'aggiornamento professionale per gli operatori del diritto.
L’opera è aggiornata sia alle ultime decisioni del Consiglio Nazionale Forense che a quelle della Corte di Cassazione, maggiormente rilevanti e attuali.
LinguaItaliano
Data di uscita1 gen 2024
ISBN9791220294263
Lezioni di ordinamento e deontologia forense 2024

Correlato a Lezioni di ordinamento e deontologia forense 2024

Ebook correlati

Diritto per voi

Visualizza altri

Articoli correlati

Recensioni su Lezioni di ordinamento e deontologia forense 2024

Valutazione: 0 su 5 stelle
0 valutazioni

0 valutazioni0 recensioni

Cosa ne pensi?

Tocca per valutare

La recensione deve contenere almeno 10 parole

    Anteprima del libro

    Lezioni di ordinamento e deontologia forense 2024 - Arcangela Maria Tamburro

    copertina
    Arcangela Maria Tamburro

    Lezioni di ordinamento e deontologia forense 2024

    III Edizione Gennaio 2024

    STREETLIB SRL

    Corso Venezia 10

    20121 Milano

    P.I/C.F. IT05338720963

    ISBN 979-12-2029-426-3

    I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione, di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

    UUID: 71930744-a249-48a1-a118-783761f838ea

    Questo libro è stato realizzato con StreetLib Write

    https://writeapp.io

    INDICE

    PREFAZIONE

    LEZIONI DI ORDINAMENTO FORENSE

    Lezione 1

    1. L’ordinamento forense

    2. Definizione di avvocato

    3. Forme di esercizio della professione di avvocato

    4. Lo svolgimento dell’incarico. Sostituzione

    5. Il compenso e il c.d. equo compenso

    6. Informazioni sull’esercizio della professione (art. 10 L. n. 247/2012)

    7. Il segreto professionale

    8. Le specializzazioni

    9. Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni (art. 12 L. n. 247/2012)

    Lezione 2

    1. Premessa

    2. L’ordine circondariale forense (artt. 24-33 L. 31 dicembre 2012, n. 247)

    3. Lo Sportello per il cittadino

    4. Il Consiglio Nazionale Forense (artt. 34-38 L. 31 dicembre 2012, n. 247)

    5. Il Congresso Nazionale Forense (art. 39 L. 31 dicembre 2012, n. 247)

    Lezione 3

    1. Premessa generale: albi ed elenchi

    2. Iscrizione e cancellazione

    3. La prescrizione del domicilio professionale

    4. Avvocati degli enti pubblici

    5. Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori

    6. Condizioni permanenza di iscrizione all’albo

    7. Sospensione dall’esercizio professionale

    8. Incompatibilità

    8.1. Il caso del giurista d’impresa

    9. La difesa d’ufficio

    Lezione 4

    1. Premessa. Definizione di Formazione continua, ambito soggettivo di applicazione, esenzioni ed esonero

    2. Le attività di aggiornamento e formazione

    3. Contenuto dell’obbligo formativo (art. 12 Reg. n. 6/2014) e attestato di formazione continua (art. 25 Reg. n. 6/2014)

    Lezione 5

    1. Il tirocinio professionale

    2. L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio alla professione di avvocato

    LEZIONI DI DEONTOLOGIA FORENSE

    Lezione 1

    1. Struttura e norma solenne della funzione dell’avvocato (art. 1 cdf)

    2. Norme deontologiche e ambito di applicazione

    3. I doveri deontologici fondamentali

    A) Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza (art. 9 c.d.f.) e doveri di correttezza e lealtà verso i colleghi e le Istituzioni forensi (art. 19 c.d.f.)

    B) Doveri di fedeltà (art. 10 c.d.f.), diligenza (art. 12 c.d.f.), segretezza e riservatezza (art. 13 c.d.f.)

    C) Doveri di competenza (art. 14 c.d.f.) e di aggiornamento professionale e di formazione continua (art. 15 c.d.f.)

    D) Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo (art. 16 c.d.f.)

    E) Dovere di evitare incompatibilità (art. 6 c.d.f.)

    F) Doveri nei rapporti con gli organi di informazione (art. 18 c.d.f.)

    G) Informazione sull’esercizio dell’attività professionale (art. 17 c.d.f.)

    Lezione 2

    1. Conferimento dell’incarico (art. 23 c.d.f.)

    2. Conflitto di interessi (art. 24 c.d.f.)

    3. Accordi sulla definizione del compenso (art. 25 c.d.f.)

    4. Adempimento del mandato (art. 26 c.d.f.)

    5. Doveri di informazione (art. 27 c.d.f.)

    6. Riserbo e segreto professionale (art. 28 c.d.f.)

    7. Richiesta di pagamento (art. 29 c.d.f.)

    8. Gestione di denaro altrui (art. 30 c.d.f.)

    9. Compensazione (art. 31 c.d.f.)

    10. Rinuncia al mandato (art. 32 c.d.f.)

    11. Restituzione di documenti (art. 33 c.d.f.)

    12. Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso (art. 34 c.d.f.)

    13. Dovere di corretta informazione (art. 35 c.d.f.)

    14. Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti (art. 36 c.d.f.)

    15. Divieto di accaparramento di clientela (art. 37 c.d.f.)

    Lezione 3

    1. Rapporto di colleganza (art. 38 c.d.f.)

    2. Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza (art. 46 c.d.f.)

    3. Altri doveri connessi al rapporto di colleganza

    A) Rapporti con i collaboratori dello studio e i praticanti (art. 39 e 40 c.d.f.)

    B) Rapporti con parte assistita da collega (art. 41)

    C) Notizie riguardanti il collega (art. 42 c.d.f.)

    D) Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega (art. 43 c.d.f.)

    E) Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega (art. 44 c.d.f.)

    F) Sostituzione del collega nell’attività di difesa (art. 45 c.d.f.)

    G) Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega (art. 47 c.d.f.)

    H) Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega (art. 48 c.d.f.)

    Lezione 4

    1. Doveri del difensore (art. 49 c.d.f.)

    2. Dovere di verità (art. 50 c.d.f.)

    3. La testimonianza dell’avvocato (art. 51 c.d.f.)

    4. Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti (art. 52 c.d.f.)

    5. Rapporti con i magistrati (art. 53 c.d.f.), con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e consulenti tecnici (art. 54 c.d.f.)

    6. Rapporti con i testimoni e persone informate (art. 55 c.d.f.)

    7. Ascolto del minore (art. 56 c.d.f.)

    8. Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione (art. 57 c.d.f.)

    9. Notifica in proprio (art. 58 c.d.f.) e Calendario del processo (art. 59 c.d.f.)

    10. Astensione dalle udienze (art. 60 c.d.f.)

    11. Arbitrato (art. 61 c.d.f.)

    12. Mediazione (art. 62 c.d.f.)

    Lezione 5

    1. Rapporti con i terzi (art. 63 c.d.f.)

    2. Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (art. 64 c.d.f.)

    3. Minaccia di azioni alla controparte (art. 65 c.d.f.)

    4. Pluralità di azioni nei confronti della controparte (art. 66 c.d.f.)

    5. Richiesta di compenso professionale alla controparte (art. 67 c.d.f.)

    6. Assunzione di incarichi contro una parte già assistita (art. 68 c.d.f.)

    Lezione 6

    1. Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi (art. 69 c.d.f.)

    2. Rapporti con il Consiglio dell’Ordine (art. 70 c.d.f.)

    3. Dovere di collaborazione (art. 71 c.d.f.)

    4. Esame di abilitazione (art. 72 c.d.f.)

    Lezione 7

    1. Responsabilità e potestà disciplinare

    2. Le sanzioni disciplinari e loro determinazione

    LEZIONE SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

    IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

    1. Norme generali

    2. I Consigli distrettuali di disciplina forense

    3. I principi fondamentali che regolano il procedimento disciplinare. I poteri ispettivi del CNF

    4. Prescrizione dell’azione disciplinare

    5. Decisione e sanzioni. Casi di riapertura del procedimento

    6. Impugnazione della decisione disciplinare e sua esecuzione

    7. La sospensione cautelare

    8. Fasi del procedimento disciplinare

    PREFAZIONE

    Scopo del testo è la preparazione del candidato all’esame di abilitazione forense in modo non dispersivo nella materia in esso trattata.

    Ogni lezione è strutturata in modo che il candidato sia in grado di apprendere e memorizzare le norme costituenti l’ordinamento professionale e quelle deontologiche, approfondite dalle interpretazioni e pareri del CNF, oltre che dalle decisioni della Cassazione.

    L’opera è aggiornata alle ultime decisioni e regolamenti del Consiglio Nazionale Forense che alle decisioni della Cassazione, maggiormente rilevanti e attuali.

    ***************

    Ringrazio fin d’ora i lettori che provvederanno a segnalare eventuali errori, inesattezze od omissioni riscontrate all’interno dell’opera.

    L’AUTRICE

    Avvocato generalista del Foro di Foggia, esercente la professione dal 2008, patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, e già autrice di tre volumi pubblicati dalla casa editrice Key editore e diversi volumi pubblicati con la casa editrice StreetLib srl. È autrice altresì di numerosi articoli e note a sentenza su argomenti vari di diritto civile, penale e amministrativo, pubblicati nelle riviste giuridiche della Casa Editrice La Tribuna (CELT), con cui collabora dal 2011, oltre che di articoli in materia di ordinamento e deontologia forense pubblicati su varie riviste giuridiche telematiche.

    PRIMA LEZIONE

    Abbi un cuore che mai indurisce, un carattere che mai stanca, ed un tocco che mai ferisce.

    Charles Dickens

    LEZIONI DI ORDINAMENTO FORENSE

    Lezione 1

    L’AVVOCATO. DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI

    1. L’ordinamento forense

    La L. 31 dicembre 2012, n. 247, rubricata " Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", disciplina la professione di avvocato.

    L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:

    a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;

    b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;

    c) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale;

    d) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito (art. 1, comma 2, L. n. 247/2012).

    In sintesi, la legge si compone di 67 articoli suddivisi in sei Titoli. In particolare:

    - il Titolo I ( Disposizioni generali) contempla la disciplina relativa all’ordinamento forense e alla professione di avvocato, alle associazioni fra avvocati, alle specializzazioni, e alla pubblicità informativa, all’assicurazione per la responsabilità civile e contro gli infortuni, al conferimento dell’incarico, domicilio e segreto professionale;

    - il Titolo II ( Albi, elenchi e registri) disciplina la tenuta e l’aggiornamento dell’albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, l’obbligo di esercizio effettivo della professione, i casi di incompatibilità e lo status degli avvocati degli enti pubblici;

    - il Titolo III (Orga ni e funzioni degli ordini forensi) contiene norme relative alla composizione, funzionamento, ai poteri e scioglimento degli organi forensi;

    - il Titolo IV ( Accesso alla professione forense) disciplina il tirocinio e l’esame di Stato;

    - il Titolo V (Il procedimento disciplinare) contiene norme relative ai nuovi organi cui è assegnato il potere disciplinare, alla disciplina dell’istruttoria pre-procedimentale, al regime di sospensione cautelare, impugnazione della decisione ed esecuzione, e, infine, la previsione dei poteri ispettivi del CNF;

    - il Titolo VI ( Delega al Governo e disposizioni transitorie finali) disciplina il regime transitorio e contiene la delega al Governo per l’adozione di un Testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense.

    2. Definizione di avvocato

    L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge in via esclusiva, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, attività di assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.

    È di competenza dell’avvocato anche l’attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato.

    L’avvocato esercita funzioni a garanzia del corretto esercizio della professione legale non solo nell’interesse delle parti assistite, ma anche nell’interesse dei terzi e della collettività.

    In particolare, l’art. 2, comma 2 della L. 31 dicembre 2012, n. 247 stabilisce che l’avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti.

    Può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'art. 22 (art. 2, comma 3, L. n. 247/2012).

    È soggetto alla legge e alle regole deontologiche (art. 2, comma 4, L. n. 247/2012).

    Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: « Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento» (art. 8 L. n. 247/2012).

    3. Forme di esercizio della professione di avvocato

    La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati (art. 4, comma 1, L. n. 247/2012).

    L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale (v. par. successivo).

    La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

    Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni tra avvocati, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con D.M. 4 febbraio 2016, n. 23. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.

    Possono essere soc i delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari.

    L'attività professionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

    Pena l’incorrere in illecito disciplinare, le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

    Gli avvocati e le associazioni anzidette possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli artt. 2549 e seguenti del codice civile.

    L'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'art. 2286 c.c..

    Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

    L'esercizio della professione di avvocato può avvenire anche in forma societaria, ma è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio (art. 4 bis, comma 1, L. n. 247/2012).

    Nelle società anzidette:

    a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

    b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;

    c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

    Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.

    La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

    La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società predette, le quali sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza.

    4. Lo svolgimento dell’incarico. Sostituzione

    La legge professionale riconosce all’avvocato la libertà di accettare o meno l’incarico, salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti (art. 14, comma 1, L. n. 247/2012).

    L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società (art. 14, comma 2, L. n. 247/2012).

    L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente (art. 14, comma 1, L. n. 247/2012).

    Egli può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito (art. 13, comma 1, L. n. 247/2012).

    Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta (art. 14, comma 2, L. n. 247/2012), tuttavia rimangono personalmente responsabili verso i clienti (art. 14, comma 3, L. n. 247/2012).

    È possibile nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza (art. 14, comma 4, L. n. 247/2012).

    5. Il compenso e il c.d. equo compenso

    Il

    Ti è piaciuta l'anteprima?
    Pagina 1 di 1