Scopri milioni di eBook, audiolibri e tanto altro ancora con una prova gratuita

Solo $11.99/mese al termine del periodo di prova. Cancella quando vuoi.

Diritto del lavoro: Sintesi ragionata di Diritto del lavoro per concorsi pubblici e esami universitari
Diritto del lavoro: Sintesi ragionata di Diritto del lavoro per concorsi pubblici e esami universitari
Diritto del lavoro: Sintesi ragionata di Diritto del lavoro per concorsi pubblici e esami universitari
E-book238 pagine2 ore

Diritto del lavoro: Sintesi ragionata di Diritto del lavoro per concorsi pubblici e esami universitari

Valutazione: 0 su 5 stelle

()

Leggi anteprima

Info su questo ebook

Sintesi ragionata per concorsi pubblici e esami universitari. Aggiornata al D-L. 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto crescita). Indice:
1 - Il diritto del lavoro
1.1 Nozione
1.2 Il lavoro nella Costituzione
1.3 Il lavoro nel codice civile, nelle leggi speciali e negli atti aventi forza di legge
1.4 Il lavoro nelle leggi regionali
1.5 La contrattazione collettiva e la contrattazione individuale
1.6 Gli usi
1.7 Il lavoro nel diritto dell’Unione europea
1.8 Il lavoro nel diritto internazionale
2 - Lavoro subordinato, autonomo e parasubordinazione
2.1 Il rapporto di lavoro subordinato
2.2 Il lavoro autonomo
2.3 Il rapporto di lavoro parasubordinato
3 - La disciplina del rapporto di lavoro subordinato
3.1 Il contratto individuale di lavoro
3.2 La capacità del lavoratore e del datore di lavoro
3.3 Diritti e doveri del lavoratore e del datore di lavoro
3.4 La retribuzione
3.5 La classificazione dei lavoratori: mansioni, qualifiche e categorie
3.6 La durata del contratto di lavoro
3.7 Il sistema di garanzie civilistiche a tutela dei diritti del lavoratore
3.8 Procedura per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro
3.9 La nullità e l’annullabilità del contratto di lavoro
3.10 La certificazione dei contratti di lavoro
4 - Politiche attive per l’occupazione
4.1 Nozione e soggetti attivi
4.2 Servizi per l’impiego
4.2.1 Agenzie per il lavoro
4.2.2 Altri soggetti dell’attività di intermediazione
4.2.3 Borsa continua nazionale del lavoro
4.3 Patto per il lavoro
4.4 Collocamento mirato
5 - Somministrazione, appalto e distacco
5.1 Contratto di somministrazione
5.2 Appalto
5.3 Distacco
6 - Tutela del lavoro minorile, della genitorialità, contro le discriminazioni nel rapporto di lavoro
7 - Luogo e durata della prestazione. Rapporti di lavoro a orario flessibile
7.1 Luogo della prestazione
7.2 Durata della prestazione
7.3 Lavoro notturno
7.4 Contratto a tempo parziale o flessibile
7.5 Lavoro intermittente
8 - Sospensione e cessazione del rapporto di lavoro
8.1 Introduzione
8.2 Malattia e infortunio
8.3 Congedo di maternità, di paternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio
8.4 Congedo per la formazione
8.5 Congedi per lutto, grave infermità o gravi motivi familiari
8.6 Gravidanza, malattia e infortunio dei lavoratori autonomi
8.7 Cessazione del rapporto di lavoro
8.8 Licenziamento individuale
9 - Altri rapporti di lavoro speciali
9.1 Contratto di lavoro a tempo determinato
9.2 Contratto a tutele crescenti
9.3 Lavoro occasionale
9.4 Lavoro agile (smart working)
9.5 Apprendistato
9.6 Telelavoro
10 - Gli ammortizzatori sociali
10.1 Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’Impiego (NASpI)
10.2 Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL)
10.3 Reddito di cittadinanza
11 - Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
11.1 Definizione e caratteri
11.2 Il pubblico impiego e la Costituzione
11.3 Il Testo unico sul pubblico impiego
12 - Sicurezza nei luoghi di lavoro
12.1 Definizioni
12.2 Sistema istituzionale
12.3 Misure di tutela e obblighi
12.4 Servizio di prevenzione e protezione
12.5 Sorveglianza sanitaria
12.6 Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori
12.7 Uso dei dispositivi di protezione individuale
12.8 Videoterminali
13 - Elementi di diritto sindacale
 
LinguaItaliano
Data di uscita21 mag 2019
ISBN9788834117149
Diritto del lavoro: Sintesi ragionata di Diritto del lavoro per concorsi pubblici e esami universitari

Correlato a Diritto del lavoro

Ebook correlati

Business per voi

Visualizza altri

Articoli correlati

Recensioni su Diritto del lavoro

Valutazione: 0 su 5 stelle
0 valutazioni

0 valutazioni0 recensioni

Cosa ne pensi?

Tocca per valutare

La recensione deve contenere almeno 10 parole

    Anteprima del libro

    Diritto del lavoro - A. Lavagnini

    sciopero

    Capitolo 1      Il diritto del lavoro

    1.1 Nozione

    L’insieme delle norme giuridiche che disciplinano l’attività lavorativa costituisce la legislazione del lavoro, che si distingue in:

    - diritto del lavoro, che regolamenta il rapporto individuale di lavoro, ossia i diritti e i doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro;

    - diritto sindacale, che regolamenta l’attività delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro;

    - legislazione sociale, che regolamenta le forme di tutela pubblica del lavoratore, sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

    Il diritto del lavoro in Italia si è sviluppato verso gli ultimi decenni dell’Ottocento, più tardi rispetto ad altri Paesi Occidentali, a causa del notevole ritardo del diffondersi del fenomeno dell’industrializzazione.

    Le fonti che disciplinano la materia includono le disposizioni della Costituzione, la legislazione ordinaria statale, la contrattazione individuale e collettiva, gli usi normativi e aziendali, nonché la giurisprudenza; inoltre, la stessa Costituzione, all’art. 35, co. 3, afferma che la Repubblica promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro, per cui tra le fonti internazionali si distinguono due livelli di produzione normativa aventi forza ed efficacia giuridica: quello dell’Unione europea e quello internazionale.

    1.2 Il lavoro nella Costituzione

    Nella Costituzione italiana il lavoro è l’elemento fondativo della democrazia repubblicana, infatti il comma 1 dell’art. 1 Cost. definisce l’Italia una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Altre norme costituzionali completano questa disposizione:

    - l’art. 2, che, al comma 1, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e, al comma 2, richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà;

    - l’art. 3, che sancisce il principio dell’uguaglianza giuridica e, quindi, indirettamente, vieta le discriminazioni tra lavoratori;

    - l’art. 4, che, dopo aver riconosciuto a tutti i cittadini il diritto al lavoro considerandolo come un diritto sociale, finalizzato all’eliminazione delle disuguaglianze sostanziali, sancisce il dovere di svolgere un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

    Tra gli articoli della Costituzione economica che riguardano direttamente il lavoro e la sua disciplina, occorre annoverare:

    - l’art. 35, secondo cui la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme, la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori, promuove gli accordi e le organizzazioni internazionali volti ad affermare i diritti dei lavoratori, riconosce la libertà di emigrazione;

    - l’art. 36, che stabilisce il principio di sufficienza della retribuzione inteso come la retribuzione che permette al lavoratore e alla sua famiglia un tenore di vita socialmente adeguato secondo il concetto storico e ambientale (esistenza dignitosa e libera), una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa, e che prevede che il legislatore ordinario stabilisca la durata massima della giornata lavorativa, inoltre afferma che sono irrinunciabili il diritto al riposo settimanale e quello alle ferie annuali retribuite;

    - l’art. 37, che riconosce alla donna lavoratrice gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni del lavoratore, purché le condizioni di lavoro permettano l’adempimento della funzione familiare della donna assicurandole una speciale e adeguata protezione nei momenti della maternità e della cura dell’infanzia. Quest’articolo, inoltre, contiene una riserva di legge in merito alla fissazione del limite minimo di età per svolgere attività lavorative e attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare il lavoro dei minori, i quali hanno diritto a una retribuzione equivalente a quella dei lavoratori adulti a parità di lavoro;

    - l’art. 38, che dispone che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria;

    - l’art. 39, che riconosce la libertà sindacale e stabilisce alcuni principi riguardanti i sindacati e la loro capacità di stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce;

    - l’art. 40, che garantisce il diritto di sciopero, da esercitarsi, tuttavia, nell’ambito di specifiche disposizioni legislative di regolamentazione;

    - l’art. 41, che, se da un lato sancisce la libertà di iniziativa economica privata, dall’altro la vincola al rispetto dell’utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità umana.

    1.3 Il lavoro nel codice civile, nelle leggi speciali e negli atti aventi forza di legge

    Il codice civile del 1942 contiene disposizioni in materia di diritto del lavoro, nel libro V che reca l’intestazione Del lavoro, ma anche in altri libri che disciplinano il lavoro subordinato.

    In omaggio al principio della separazione dei poteri che caratterizza la forma di governo parlamentare italiana, la Costituzione attribuisce la funzione legislativa al Parlamento (art. 70 Cost.: la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere). In virtù della previsione nel testo costituzionale della facoltà del Governo di approvare atti normativi di rango primario aventi forza di legge, decreti legislativi e decreti legge, numerosi sono tali atti che disciplinano la materia lavoristica.

    Nel nostro ordinamento, numerosi sono i provvedimenti che tutelano il lavoratore. Alcuni dei più importanti sono:

    - la L. 15 luglio 1966, n. 604, modificata e integrata dalla L. 108/1990, sui licenziamenti individuali;

    - la L. 20 maggio 1970, n. 300, cd. Statuto dei lavoratori, che stabilisce i principi fondamentali sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e che trova applicazione anche alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti;

    - la L. 11 agosto 1973, n. 533, di riforma del processo del lavoro;

    - la L. 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla L. 83/2000, che include norme sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;

    - il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, relativa alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, successivamente abrogata e trasfusa nel D.Lgs. 81/2008;

    - la L. 24 giugno 1997, n. 196, relativa alla promozione dell’occupazione;

    - il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità; successivamente modificato dal D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119;

    - il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, di attuazione della direttiva 1999/70/CE sull’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES;

    - la L. 14 febbraio 2003, n. 30, cd. legge Biagi, che ha conferito una delega al Governo per la disciplina in materia di occupazione e mercato del lavoro. Alla legge è stata data attuazione con l’approvazione del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);

    - il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, successivamente modificato dal D.Lgs. 106/2009, che è un testo unico contenente la disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di abrogazione del D.Lgs. 626/1994;

    - la L. 4 novembre 2010, n. 183, cd. collegato lavoro, che ha introdotto importanti modifiche della disciplina del lavoro;

    - il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, con cui è stato approvato il testo unico dell’apprendistato;

    - la L. 28 giugno 2012, n. 92, cd. Riforma Fornero, con disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro;

    - il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale). Il decreto, nella riorganizzazione dell’attività ispettiva, all’art. 1, comma 1, assegna il compito di assicurare l’esercizio unitario delle funzioni di vigilanza sul territorio nazionale all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), è un’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL;

    - la L. 10 dicembre 2014, n. 183, cd. Jobs Act, che conferisce al Governo deleghe in tema di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Tali deleghe sono state attuate, con i D.Lgs. nn. 22 e 23 del 4 marzo 2015, con i D.Lgs. nn. 80 e 81 del 15 giugno 2015 e con i D.Lgs. nn. 148, 149, 150 e 151 del 14 settembre 2015;

    - il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, cd. decreto dignità, convertito nella L. 9 agosto 2018, n. 9, il cui obiettivo primario è stato quello di predisporre misure volte a limitare l’utilizzo di tipologie contrattuali flessibili che hanno condotto a un’eccessiva precarizzazione, in particolare tali misure riguardano i contratti a tempo determinato e quelli di somministrazione.

    1.4 Il lavoro nelle leggi regionali

    Nella disciplina del mercato del lavoro, l’art. 117 Cost. (così come modificato dalla L. cost. 3/2001), in tema di ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni, prevede una suddivisione tra:

    - materie in cui vi è competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, co. 2, Cost.), che riguardano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relativi ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, l’ordinamento civile e la previdenza sociale;

    - materie in cui vi è competenza legislativa concorrente (art. 117, co. 3, Cost.), secondo cui lo Stato individua i principi fondamentali mentre le Regioni provvedono alla disciplina di dettaglio; tali materie riguardano la tutela e sicurezza del lavoro, collocamento e servizi per l’impiego, la tutela della salute e la previdenza complementare e integrativa;

    - materie in cui vi è competenza legislativa esclusiva delle Regioni; in tale ambito, anche se la Costituzione non indica alcun settore specifico, si fa rientrare la disciplina dell’istruzione professionale, che già nel testo costituzionale prima delle modifiche del 2001 era attribuita esclusivamente alle Regioni.

    1.5 La contrattazione collettiva e la contrattazione individuale

    I contratti collettivi regolamentano, a livello aziendale, categoriale o interconfederale, i rapporti di lavoro in modo da assicurare una tutela migliorativa rispetto a quella dettata dalla legge in modo uniforme. Il contratto collettivo è stipulato tra i sindacati dei lavoratori e le associazioni sindacali degli imprenditori con lo scopo di stabilire il trattamento minimo garantito e le condizioni di lavoro cui dovranno uniformarsi i singoli contratti individuali di lavoro.

    Il contratto collettivo è generalmente concluso a livello:

    - confederale, tra le confederazioni nazionali che rappresentano interi rami delle attività economiche e contiene la disciplina di istituti di generale applicazione;

    - nazionale di categoria, dalle organizzazioni sindacali di categoria e contiene la disciplina generale delle condizioni minime di trattamento della forza lavoro;

    - aziendale, direttamente dal datore di lavoro e, per conto dei lavoratori, dall’organo sindacale aziendale, relativamente alle condizioni di trattamento dei dipendenti all’interno dell’azienda.

    Il contratto individuale è, invece, l’accordo concluso direttamente tra singolo lavoratore e singolo datore di lavoro.

    1.6 Gli usi

    La consuetudine (o uso) è una fonte di produzione normativa spontanea e non scritta, subordinata alle norme scritte. Consiste nella ripetizione generale e costante di un comportamento nella convinzione di osservare una norma giuridica.

    Nel diritto del lavoro la consuetudine è sempre dispositiva: si applica solo in mancanza di disposizioni di legge o di contratto collettivo. Inoltre, non può derogare alla disciplina del contratto collettivo né prevalere su quella dettata dal contratto individuale. Nel tema, tuttavia, l’art. 2078 c.c. prevede una deroga alle regole dell’art. 8 delle preleggi al codice civile, poiché stabilisce che gli usi, se più favorevoli al prestatore di lavoro, prevalgono sulle norme dispositive di legge.

    1.7 Il lavoro nel diritto dell’Unione europea

    L’Italia aderisce alla Comunità europea a partire dalla sua creazione, il 25 marzo 1957 con la firma a Roma del trattato istitutivo; attualmente, è membro dell’Unione europea che, dal 1° dicembre 2009 (a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona), ha inglobato la Comunità europea.

    I principi fondamentali su cui si basa l’Unione sono contenuti in due accordi:

    - il Trattato sull’Unione europea (TUE), noto come Trattato di Maastricht, firmato il 17 febbraio 1992, che ha conservato, con il Trattato di Lisbona, la sua originaria denominazione, anche se è stato modificato nei contenuti;

    - il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che è la nuova denominazione del Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE) del 1957.

    In tale ambito, il diritto europeo del lavoro è l’insieme degli atti e delle azioni della Comunità europea, prima, e dell’Unione europea, poi, volti a disciplinare o coordinare l’attività degli Stati membri in settori come quello delle politiche per l’occupazione, la formazione professionale

    Ti è piaciuta l'anteprima?
    Pagina 1 di 1