Il custode giudiziario nelle esecuzioni immobiliari
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Anteprima del libro
Il custode giudiziario nelle esecuzioni immobiliari - Claudio Miglio
Autori
CAPITOLO I
La figura del Custode giudiziario
e del Professionista Delegato
Custode e Professionista Delegato sono due figure tipiche di ausiliario del Giudice delle Esecuzioni nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare.
La figura del Custode è quella tipica del professionista che si occupa di conservare ed amministrare beni sequestrati o pignorati, qualora la legge non disponga diversamente, e si tratta di una figura già preesistente alla riforma del processo esecutivo del 2005.
La figura del Professionista Delegato si consolida, invece, solo recentemente con la riforma del processo esecutivo del 2005, che, ha introdotto la possibilità per i dottori commercialisti e gli avvocati di svolgere anch’essi l’attività di vendita delegata nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari.
Da sottolineare, tuttavia, che nel corso degli anni le prassi consolidatesi nei vari Tribunali italiani hanno creato a volte una distinzione netta e a volte una confusione fra le due figure.
In passato, prima della riforma del processo esecutivo, erano esclusivamente i notai ad avere delega alla vendita nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari e solo e per effetto della riforma del 2005, la possibilità di esercitare compiti di Custode o di Professionista Delegato è stata estesa anche ad altri professionisti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo degli avvocati, ai quali, a rotazione possono essere assegnati dal Giudice dell’Esecuzione incarichi di custodia o di delega nelle procedure esecutive immobiliari.
La figura del Custode e/o del Professionista Delegato è una figura altamente professionalizzata nella quale confluiscono un insieme di caratteristiche tecnico-giuridiche ed elevate attitudini alla gestione delle dinamiche relazionali nei confronti del micro sistema sociale ( quali ad esempio la famiglia, l’azienda, etc. ) che per ovvie ragioni viene violato profondamente fin dalla nomina del custode. Ben si può comprendere che maggiore è la propensione individuale a tali attitudini e minori sono i problemi gestionali di un incarico di tale genere.
Quindi, trattasi di una figura poliedrica con forte spirito di adattabilità, poiché essendo il custode un vero e proprio ausiliario del Giudice delle esecuzioni, e quindi un destinatario di rilevanti deleghe ed adempimenti, è importante, allorquando questi voglia raggiungere un migliore sistema di lavoro, utilizzare un approccio mediato nei confronti del soggetto esecutato, nel rispetto della dignità della persona.
Sebbene la giustizia italiana abbia sofferto per molto tempo della patologia dell’accumulo
ovvero di quello che in medicina è definita dispofobia², finalmente con la riforma del processo esecutivo, si è tentato di eliminare il più possibile situazioni ormai consolidate negativamente dove i titolari di un titolo esecutivo erano costretti a tempi di attesa della procedura molto lunghi, durante i quali, il debitore oltre a disporre personalmente del bene pignorato³ non soggiaceva, se non in rari casi, al Giudice dell’esecuzione.
Il codice di procedura civile, benché al Titolo I Capo III art. 65⁴ abbia come titolo Custode, non offre al lettore una descrizione della figura del Custode, ma è insito, comunque che egli debba essere un garante che unisce obblighi di natura privatistica che gravano su di esso e che si riflettono su tutte le parti coinvolte nella procedura esecutiva, compreso il Giudice delle esecuzioni. Tant’è che egli ha l’obbligo di conservare e amministrare i beni pignorati con la diligenza del buon padre di famiglia.
Ma, se volessimo analizzare con maggior dettaglio i compiti o meglio la tipologia di attività svolte dal Custode potremmo sicuramente far riferimento ad un elenco di attività non totalmente afferenti alla parte giuridica in quanto si ritrova a svolgere:
- attività di tipo relazionale/psicologica⁵;
- attività di tipo commerciale;
- attività di tipo giuridiche/amministrative.
Infatti, così come anticipato in precedenza, si tratta di una figura che deve tutelare gli interessi di più parti tenendo tuttavia ben presente che se da un lato vi è la custodia
di un bene materiale, e dunque la tutela di crediti e di creditori (che nella fattispecie risultano parte forte nel processo esecutivo), dall’altra essendoci sicuramente il debitore esecutato (ovvero la parte debole del processo esecutivo) si avrà sicuramente a che fare con la parte emozionale della persona e con problemi che toccano la parte sociale, da cui non si può prescindere (attività di tipo relazionale/psicologica).
È il caso ad esempio di situazioni limite dove ci si ritrova a gestire esecuzioni immobiliari che vedono la presenza di persone disabili, minori o semplicemente di persone che non sanno o non vogliono gestire la propria rabbia⁶. O al contrario, si possono incontrare persone totalmente sopraffatte dagli eventi che non riescono neanche a reagire.
La gestione, dunque, della parte psicologica, per i professionisti coinvolti, è fondamentale. Già dal primo incontro con la parte esecutata è importante capire se vi sono i presupposti per l’instaurazione di una migliore relazione
tra il Custode nominato dal Tribunale e la persona a cui sarà venduto un bene materiale al fine di evitare contrasti o fraintendimenti che potrebbero portare anche ad una complicazione della gestione della procedura esecutiva.
L’adozione di atteggiamenti non giudicanti
, da parte dei professionisti coinvolti, è fondamentale nella relazione con la persona definita debitore esecutato
. In fin dei conti, il professionista non è stato nominato per dare giudizi o fare sentenze, non è questo il suo compito, tutt’altro.
Il compito è quello di tutelare il bene materiale e/o i frutti che produce finché la procedura esecutiva non abbia la naturale conclusione. È per questo motivo che l’utilizzo di atteggiamenti aggressivi, se non ovviamente motivati da casi e circostanze ben precisi, fa incorrere il Custode in un maggior dispendio di energie e tempi che certamente danneggiano anche la procedura esecutiva.
È chiaro che si tratta di politiche relazionali non rappresentate in nessuna norma giuridica così come è chiaro che in generale il Custode dovendo gestire nel miglior modo possibile tutte le incombenze ad esso assegnate con la nomina