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Fondamenti di Diritto Canonico: Seconda edizione
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Fondamenti di Diritto Canonico: Seconda edizione
E-book250 pagine3 ore

Fondamenti di Diritto Canonico: Seconda edizione

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Info su questo ebook

Aggiornata con la riforma del processo canonico nella parte riguardante la nullità del vincolo matrimoniale voluta da Papa Francesco con il motu proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus", ecco la seconda edizione de i "Fondamenti di DIRITTO CANONICO"; con una nuova impaginazione, una sintesi rivista ma con la stessa semplicità di ogni compendio STUDIOPIGI, ormai strumento indispensabile per ogni studente universitario alla ricerca di una modalità di approccio alle materie di studio davvero "facile facile".
STUDIOPIGI#lostudiofacile
LinguaItaliano
Data di uscita21 feb 2016
ISBN9788892556508
Fondamenti di Diritto Canonico: Seconda edizione

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    Fondamenti di Diritto Canonico - Pietro Giaquinto

    Pietro Giaquinto

    Fondamenti di

    DIRITTO CANONICO

    Facile Facile

    ( Seconda Edizione - 2016)

    _______________________
    Collana Manuali Giuridici
    STUDIOPIGI

    CAPO I

    LE RAGIONI DEL DIRITTO CANONICO

    1. LA CHIESA E IL DIRITTO

    Abituati come siamo ad immaginare la Chiesa come un'organizzzione di tipo spirituale ed astratta, potremmo, a primo impatto, faticare non poco a pensare ad un suo ordinamento di tipo giuridico.

    Ma ci basterà riflettere sulla sua duplice natura, al tempo stesso divina ed umana, per renderci conto che, pur nella sua dimensione tendente al celeste, la Chiesa, nel tempo, ha sviluppato le proprie istituzioni dinamicamente, al pari di quelle dell'umanità laica.

    "L’opera redentrice di Cristo, che ha come fine la salvezza degli uomini, riguarda anche la instaurazione dell’ordine temporale. La missione della Chiesa perciò non consiste soltanto nel portare il messaggio di Cristo e la sua grazia agli uomini, ma anche nel permeare e perfezionare l’ordine delle realtà temporali con lo spirito evangelico" (AA 5).

    Una duplice natura dicevamo, quindi, un doppio binario, che soddisfi in pieno il fine di salvezza perseguito dalla Chiesa, che, adempiendo alle prescrizioni del suo Fondatore, si pone Stato tra gli Stati nella sua dimensione terrena; e si organizza giuridicamente per meglio strutturare la gerarchia dei suoi uffici ed i rapporti con il potere temporale e politico, in quello che durante l'ultimo Concilio è stato definito "dualismo cristiano, e che distingue, non separa né confonde il temporale dal religioso, e ne stabilisce i rapporti".

    E se, nel corso dei secoli, alcuni hanno interpretato la codificazione canonistica come ostacolo allo sviluppo dei carismi o pericoloso strumento di oppressione, questi non hanno evidentemente saputo cogliere la perfetta fusione delle due anime della Chiesa, ed il continuo sviluppo simbiotico delle istituzioni divine e terrene, così come aveva voluto il Fondatore, considerato il primo legislatore del popolo dei credenti.

    Stato e Chiesa appaiono quindi come società diverse e autonome ciascuna nel proprio ordine, guidate dalle rispettive autorità. Ma poiché la Chiesa ha una missione più eccelsa e trascendente di quella dello Stato, la sua giurisdizione non si limita agli affari prettamente ecclesiastici, ma si estende anche su quelle cose temporali che, pure indirettamente, riguardano il bene delle anime, affinché le istituzioni civili non solo non impediscano ma favoriscano il compito spirituale della Chiesa.

    Il diritto, dunque, entra a pieno titolo nell'economia della Chiesa come strumento di realizzazione della giustizia sociale, in equilibrio con l'altra e più alta forma di giustizia spirituale che è la Santità; e studiare il diritto canonico, ci impone il costante sforzo di non dimenticare mai la doppia anima della Chiesa, poiché esso è riflesso e espressione di tale natura.

    Le stesse istituzioni ecclesiastiche, pur nella loro concretezza storica, di cui sono figlie e di cui spesso soffrono i limiti, vanno colte e lette nel costante connubio della loro duplice dimensione storico-divina.

    L'origine di tali istituzioni è da ricercarsi in tre elementi fondamentali:

    - In Cristo, che con la sua parola ed opera, con la sua morte e risurrezione e con l'investitura dello Spirito, ha inserito il seme fecondo della Chiesa nella storia degli uomini.

    - Negli Apostoli, che hanno accolto il seme divino e lo hanno fatto fecondare, rilanciandolo con la loro predicazione e la loro opera.

    - Nelle prime comunità cristiane, che hanno lasciato in eredità alle generazioni future e all'intera umanità il dono della fede, ricevuto dall'annuncio apostolico.

    Ora, ciò che esprime l'Istituzione ecclesiale con la codifica è proprio il diritto che, come la duplice natura della Chiesa, è anch'esso da distinguere in "divino" e "ecclesiastico".

    Si parla di "diritto divino" quando ciò che è istituito nella Chiesa è espressione diretta della stessa volontà di Cristo; si parla, invece, di "diritto ecclesiastico" riguardo alle istituzioni della Chiesa che vengono fatte risalire agli Apostoli o alle comunità cristiane.

    Va detto subito che il diritto ecclesiastico discende da quello divino e, per certi aspetti, lo incarna e lo attua nella storia.

    Fanno parte del diritto divino:

    - La Parola, da cui discendono e dipendono le seguenti istituzioni ecclesiastiche:

    - la dottrina della fede con le sue regole

    - gli organismi di controllo dottrinale

    - le scuole di teologia

    - I Sacramenti, da cui discendono e dipendono le seguenti istituzioni ecclesiastiche:

    - le regole per il culto

    - l'anno liturgico

    - i rituali

    - Il Ministero pastorale, da cui discendono le seguenti istituzioni ecclesiastiche:

    - i ministeri non ordinati (lettorato e accolitato)

    - le organizzazioni per la formazione dei ministri

    - il celibato ecclesiastico

    - l'organizzazione del governo della Chiesa

    - Le Chiese particolari, da cui discendono le seguenti istituzioni ecclesiastiche:

    - diversi raggruppamenti di fedeli

    - le parrocchie

    - le diocesi

    - l'amministrazione pontificia.

    La Chiesa dunque, una volta istituita, è diventata, sulla terra, generatrice di istituzioni, la cui finalità è quella di dare attuazione concreta al diritto divino, quale espressione della volontà prima di Cristo o, comunque, a lui riconducibile.

    Pertanto, il rapporto che si attua tra il diritto divino e il diritto ecclesiastico è molto intenso, nel senso che l'uno (diritto ecclesiastico) è l'attuazione storica, l'umanizzazione e la sacramentalizzazione, per così dire, del diritto divino, che diventa, proprio grazie al diritto ecclesiastico, realtà storica normante e, per questo, vincolante.

    Il diritto divino ci indica quel che è giusto nella Chiesa nei suoi tratti fondamentali, ma non scioglie esplicitamente e direttamente tutti gli interrogativi su cosa sia giusto in ogni caso singolo; è necessario formularlo, svilupparlo, interpretarlo e applicarlo tenendo anche conto delle circostanze particolari. Sono sorte così risposte su quel che è giusto che sono frutto dello sforzo umano, e talvolta mutuate dalla cultura giuridica civile. Così nel diritto canonico ci sono anche elementi di diritto umano i quali interpretano e applicano quello divino in ogni momento storico.

    Ad esempio il dovere di santificare le feste è di diritto divino, un comandamento della Legge di Dio; l’autorità ecclesiastica ha poi precisato questo comandamento nel precetto di ascoltare la Messa, un comandamento della Chiesa di diritto umano, applicabile in concreto nella comunità dei battezzati.

    Il diritto umano è mutabile e sempre perfettibile: quello che la ragione umana giudica oggi come giusto, domani può diventare ingiusto per un mutamento delle circostanze. Ma il diritto umano non può andare contro quello divino, in tal caso sarebbe certamente ingiusto. Al contrario deve cercare di interpretare sempre meglio le esigenze della legge divina ed estrarne tutte le conseguenze. Dunque il diritto divino è principio ispiratore e limite del diritto umano.

    2. GENESI ED EVOLUZIONE DELLA CODIFICAZIONE

    IL DIRITTO

    Com'è noto, la parola diritto (ius) ha due significati diversi a seconda che si riferisca ad una realtà oppure alla scienza che la studia. Come realtà, diritto è l’oggetto della giustizia. La giustizia è la virtù che impone di dare a ciascuno quel che è suo (unicuique suum tribuere). Questo suo dovuto in giustizia ad un soggetto (che può consistere in cose molto svariate, spirituali o materiali), si chiama diritto: bisogna dare a ciascuno il suo diritto (unicuique ius suum tribuere). Lo ius o diritto è in realtà la cosa giusta, il suo che la giustizia comanda di dare a ciascuno, quel che gli è dovuto, mentre il giurista è l’uomo che sa o studia quel che è giusto allo scopo che si compia la giustizia; il suo mestiere è, quindi dire il diritto (ius dicere).

    I QUATTRO PERIODI

    Precisata l'idea di diritto, andiamo a vedere quando e come nasce la codificazione del diritto canonico.

    Questa è tradizionalmente distinta in quattro periodi con caratteristiche proprie: il primo millennio, il periodo classico (1140-1325), l’epoca moderna che arriva fino al Concilio Vaticano I e quella contemporanea definita soprattutto dalla codificazione del diritto canonico, e più di recente dal Concilio Vaticano II, le cui direttrici di ordine giuridico sono state recepite nella vigente legislazione canonica specie nei due Codici che attualmente reggono la Chiesa latina e le Chiese orientali.

    a) Il primo millennio

    In questo periodo, le aggregazioni di cristiani presero le regole della loro vita sociale sia dalla Sacra Scrittura (in particolare dal Nuovo Testamento) sia dagli insegnamenti degli Apostoli tramandati oralmente. Insieme a questi, gli stessi Vescovi emanavano norme e decisioni valide per le loro comunità, dalle quali potevano nascere delle consuetudini e tradizioni particolari. Notizie di questo embrionale diritto canonico si trovano nei documenti di quel tempo, negli scritti dei Padri apostolici (la prima generazione di autori cristiani dopo gli Apostoli), e quelli dei Padri della Chiesa (dal sec. IIº all’VIIIº); essi riflettono differenti modi di capire la vita cristiana, specie tra Oriente e Occidente. D’altro canto non poche istituzioni giuridiche ebree e romane furono accolte dalla Chiesa e cristianizzate.

    Una prima unificazione del diritto delle comunità fu data dai concili, nei quali i Vescovi radunati fissavano delle regole comuni o canoni (dal greco kanones termine contrapposto a nòmoi che stava ad indicare invece il complesso di leggi emanate dall'imperatore; da qui il termine "diritto canonico"). Anche se i sinodi erano di ambito regionale, i loro canoni venivano spesso accettati da altre chiese locali, e talvolta anche dal Vescovo di Roma, il Papa, il quale li approvava per tutta la Chiesa considerando ecumenico il concilio che li aveva emanati.

    Da parte loro i Romani Pontefici, sia motu proprio sia per rispondere a quesiti concreti, si rivolgevano alle varie comunità cristiane attraverso lettere chiamate decretali; venivano così stabiliti precedenti che servivano a risolvere casi simili anche in altre comunità. In ogni Chiesa si facevano raccolte dei canoni e delle decretali che si ritenevano in vigore; le collezioni passavano talvolta ad altre Chiese. Le molte collezioni antiche di cui oggi si ha notizia sono oggetto di studi che riguardano la loro data, l’autore, la provenienza dei loro elementi, l’ambito del loro influsso, ecc. In principio queste raccolte seguivano semplicemente il criterio cronologico, ma già nel VII sec. appaiono alcune di ordine sistematico.

    Man mano che cresce il prestigio del papato, anche di fronte al potere secolare, si afferma una tendenza centralizzante che comporta l’affermazione delle collezioni fatte sotto l’auspicio dei Papi su quelle particolari. Momento importante di questo processo sarà la riforma gregoriana (sec. XII).

    b) Il diritto canonico classico

    Proprio verso la metà del sec. XII inizia il periodo classico, nel quale avviene una vera e propria elaborazione sistematica del diritto canonico, auspicata in parte dai Romani Pontefici e fatta dai maestri delle prime università; frutto di essa è il Corpus iuris canonici, che costituirà la principale fonte scritta del diritto della Chiesa fino al primo Codice di diritto canonico (1917).

    Pietra basilare di questo processo è il Decreto di Graziano (1140 circa): un’ampia compilazione portata a termine dal maestro bolognese Graziano, nella quale egli volle esporre in maniera coerente e unitaria una grande mole di testi canonici, spesso contrari fra loro, sulla base dei commenti dottrinali dell’autore, il quale appunto mise alla sua opera il titolo Concordantia canonum discordantium (Concordanza dei canoni discordanti). Pur trattandosi di un’opera privata, essa ebbe un’ampia diffusione, la sua universalità fece sì che fosse considerata come il superamento delle compilazioni precedenti, le quali rimasero operative soltanto nella misura in cui furono riassunte nel Decreto.

    Le collezioni susseguenti al Decreto raccolgono ormai soltanto lo ius novum, il diritto posteriore ad esso; riportiamo quelle che insieme al Decreto di Graziano finirono per formare il Corpus iuris canonici, ovvero: a) le Decretali di Gregorio IX (1234), chiamate anche Liber Extra, che sono una compilazione in cinque libri fatta da S. Raimondo di Penyafort; b) il Liber Sextus (1298) promulgato da Bonifacio VIII a complemento delle Decretali; e c) le Decretales Clementinas, una raccolta cominciata sotto Clemente V, ma promulgata da Giovanni XXII nel 1317.

    Queste collezioni, specie il Decreto di Graziano e le Decretali di Gregorio IX, furono glossate e commentate da diversi giuristi e maestri di università; nascono così una letteratura e un metodo scientifico che sopravvivono anche dopo la codificazione del diritto canonico.

    c) L’età moderna

    Durante questo periodo il Corpus continua ad essere il nucleo centrale del diritto vigente; ad esso si aggiungono poi altri blocchi normativi e commenti dottrinali che lo sviluppano e adattano alle nuove circostanze.

    Tra questi ampliamenti vanno annoverati in primo luogo i Decreti del Concilio di Trento (1545-1565) dai quali parte una profonda riforma della disciplina ecclesiastica. Si raccolgono inoltre gli atti dei Pontefici in serie cronologiche dette Bollari; ai quali si aggiungono le sempre più numerose disposizioni e decisioni dei dicasteri della Curia romana, organizzata da Sisto V nel 1588. Tra queste raccolte si possono menzionare le Decisioni del Sacro Tribunale della Rota Romana e le Risoluzioni della Sacra Congregazione del Concilio. Si sviluppa così una crescente mole di norme scritte poco sistematica e difficile da adoperare.

    D’altro canto la fine del medioevo segna la frammentazione politica e religiosa della Cristianità, e l’affermazione degli Stati nazionali cattolici e protestanti sotto il governo dei monarchi assoluti, i quali si considerano, per ragioni sia teologiche (i protestanti) che semplicemente storiche (i cattolici), competenti ad intervenire nell’organizzazione e vita della Chiesa nazionale. Per fare fronte a questo interventismo statale la Santa Sede ricorre spesso agli accordi bilaterali o concordati, che vengono a creare un diritto canonico particolare in ogni nazione.

    L’epoca rivoluzionaria che inizia alla fine del sec. XVIII porterà all’abolizione dell’assolutismo monarchico e al trionfo del liberalismo illuminista. La commozione che i misfatti rivoluzionari e le nuove idee producono nella vita della Chiesa è grande: i liberali rifiutano la presenza della religione e della Chiesa nella vita sociale, considerandole ostacoli alla liberazione dell’uomo e alla sovranità statale. I Papi condannano più volte gli errori del liberalismo e gli eccessi rivoluzionari, che peraltro minacciavano anche la sovranità temporale del Romano Pontefice negli stati pontifici.

    Nel campo giuridico il razionalismo e l’ugualitarismo danno origine al fenomeno del costituzionalismo e alla codificazione del diritto civile, come espressione della supremazia della legge, nei paesi europei continentali e in quelli dell’America latina, che in questo periodo acquistano la loro indipendenza.

    Nel Concilio Vaticano I, convocato da Pio IX, viene definito il dogma dell’infallibilità pontificia. Questo fatto insieme alla debolezza delle chiese nazionali nei confronti dello Stato liberale giurisdizionalista, determina un rinforzarsi dell’unità della Chiesa attorno al Papa. Già nello stesso Concilio, interrotto poi in maniera brusca dall’assedio posto a Roma dalle truppe italiane nel 1870, furono avanzate proposte per una codificazione del diritto canonico, sostenute da buon numero di Padri conciliari.

    d) L’età contemporanea

    IL CODICE DEL 1917

    La situazione delle fonti legislative ecclesiastiche alla fine del XIX secolo era talmente caotica che il Card. Gasparri, che sarà il principale artefice del Codice del 1917, diceva che le leggi della Chiesa, alla pari di quelle del Diritto Romano Antico, si erano, nel corso del tempo, talmente complicate e aggrovigliate da costituire "un immenso cumulo di svariate leggi ammassate su altre ancora" (citando Tito Livio).

    Fu il coraggio di Pio X (1902-1914) a sbloccare una situazione ormai insostenibile. I lavori ebbero inizio il 19 marzo 1904 e venne promulgato da Benedetto XV il 27 maggio 1917 (da qui il nome di codice "piano-benedettino").

    Il testo doveva essere in lingua latina e contenere leggi disciplinari esposte in modo breve, conciso e chiaro., il cui compito era di assorbire e riordinare tutta la legislazione ecclesiastica precedente, senza voler introdurre una nuova disciplin; applicabile solo alla Chiesa latina, si componeva di 2414 canoni distribuiti in cinque libri secondo l'antico modello giustinianeo: persone, cose e azioni.

    - Il primo libro, sotto il titolo di "Normae Generales", trattava delle fonti del diritto e del computo del tempo.

    - Il secondo libro, sotto il titolo "De personis", conteneva la disciplina riguardante i Chierici, Religiosi e Laici.

    - Il terzo libro, sotto il titolo "De rebus", disciplinava i sacramenti, il culto, il magistero e il patrimonio.

    - Il quarto libro, sotto il titolo "De processibus", conteneva la disciplina riguardante i giudici, le cause di beatificazione e canonizzazione, del modo di procedere nei confronti di situazioni particolari di parroci e chierici in genere.

    - Il quinto libro, sotto il titolo "De delictis et poenis", disciplinava circa i delitti, le pene e delle pene per i singoli delitti.

    IL CODICE DEL 1983

    Dopo le radicali innovazioni inaugurate dal Concilio Vaticano II, il Codice del 1917 risultava di fatto decisamente superato e non più adeguato alla nuova situazione venutasi a creare.

    Già nel 1959 Giovanni XXIII manifestava l'intenzione di procedere ad una radicale revisione del Codice Pio-Benedettino, ed ecco che, esattamente 24 anni dopo, Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983 firmava la costituzione di promulgazione del nuovo Codice, "Sacrae disciplinae leges", illuminato e profondamente permeato dallo spirito del Vaticano II.

    Il nuovo Codice, che può essere definito un "corpus... contenente le norme della legislazione canonica, o, più brevemente, il corpus delle leggi canoniche", è composto di soli 1752 canoni, contro i 2414 di quello precedente, distribuiti in sette libri:

    - Il primo libro, sotto il titolo "Norme Generali" (can. 1-203), tratta delle leggi, della consuetudine, dei decreti generali e delle istruzioni, di atti amministrativi, ecc.

    - Il secondo libro, sotto il titolo "Il popolo di Dio" (can. 204-746), detta norme sui fedeli in generale, laici e chierici. Disciplina la costituzione gerarchica della Chiesa, le Chiese particolari e le loro strutture interne, nonché gli istituti di vita consacrata.

    - Il libro terzo, sotto il titolo "La funzione dell'insegnare della Chiesa" (can. 747-833), disciplina il ministero della parola, l'azione missionaria, l'educazione cattolica, i mezzi di comunicazione

    sociale e la professione di fede.

    - Il libro quarto, sotto il titolo "La funzione di santificare della Chiesa" (can. 834-1253), contiene le norme sulla liturgia, i sacramenti, su altri atti del culto divino, nonché luoghi e tempi sacri.

    - Il libro quinto, sotto il titolo "I beni temporali della Chiesa" (can. 1254-1310), tratta dell'acquisizione, amministrazione e alienazione dei beni ecclesiastici in genere.

    - Il libro sesto, sotto il titolo "Le sanzioni nella Chiesa" (can. 1311-1399), è diviso in due parti riguardanti i delitti e le pene e le pene per i singoli delitti.

    - Il settimo libro, sotto il titolo "I processi" (can.1400-1752)

    Caratteristica fondamentale del Codice di diritto canonico è di costituire un corpo organico con valore normativo. È diretto a regolare in forma vincolante un vasto campo di relazioni ecclesiali. Tra tutte le leggi della Chiesa cattolica latina il Codice riveste certamente una particolare importanza. La lingua ufficiale del Codice è il latino. Esistono versioni in tutte le principali lingue correnti. Circa

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