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Il sistema dei controlli degli enti locali: Teoria e test per concorsi pubblici
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E-book84 pagine51 minuti

Il sistema dei controlli degli enti locali: Teoria e test per concorsi pubblici

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Sintesi ragionata per concorsi pubblici. Tutti i principali punti del sistema dei controlli degli enti locali: controllo di regolarità amministrativa e contabile, sugli equilibri finanziari, di gestione, strategico, di qualità dei servizi. I controlli della Corte dei conti. Aggiornato alla legge n. 58 del 29 giugno 2019 di conversione del Decreto crescita (D.L. n. 34/2019).
INDICE
Capitolo 1 Programmazione e controllo degli enti locali
1.1 La programmazione degli enti locali
1.2 Il regime dei controlli interni nella Pubblica Amministrazione
1.3 Controlli interni ed esterni sugli enti locali
1.4 I controlli esterni sugli enti locali
1.5 I controlli interni sugli enti locali
1.6 Il sistema dei controlli
Capitolo 2 Il controllo di regolarità amministrativa e contabile
2.1 Introduzione
2.2 Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile
2.3 Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile
2.4 Le risultanze del controllo
Capitolo 3 Il controllo sugli equilibri finanziari
3.1 Introduzione
3.2 Contenuti
3.3 Fasi
Capitolo 4 Il controllo di gestione
4.1 Evoluzione normativa del controllo di gestione
4.2 Il controllo di gestione nel TUEL
4.3 Finalità e oggetto del controllo di gestione
4.4 Modalità del controllo di gestione
4.5 Referto annuale
4.6 Aspetti del controllo di gestione nell’ente locale
4.7 Strumenti del controllo di gestione nell’ente locale
Capitolo 5 Il controllo strategico
5.1 Introduzione
5.2 Il D.Lgs. 150/2009 e l’organismo indipendente di valutazione della performance (OIV)
5.3 Organi coinvolti
5.4 Attuazione
5.5 Differenze tra controllo strategico e controllo di gestione
Capitolo 6 Il controllo degli organismi gestionali esterni e il controllo di qualità dei servizi erogati
6.1 Il controllo degli organismi gestionali esterni
6.2 Il controllo di qualità dei servizi erogati
Capitolo 7 Il controllo della Corte dei Conti
7.1 I controlli esterni sugli enti locali e la Corte dei Conti
7.2 Il controllo sulla gestione da parte della Corte dei Conti
7.3 Il controllo collaborativo sulla gestione finanziaria
LinguaItaliano
Data di uscita13 set 2019
ISBN9788834184936
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    Anteprima del libro

    Il sistema dei controlli degli enti locali - C. Espedito

    finanziaria

    Capitolo 1 Programmazione e controllo degli enti locali

    1.1 La programmazione degli enti locali

    La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente (Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio – Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

    Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli artt. 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

    L’attività di programmazione di un ente locale può essere scomposta nelle seguenti fasi: pianificazione strategica, che è definita nelle linee programmatiche e nel Documento Unico di Programmazione; programmazione, che è definita nei bilanci e nel Piano Esecutivo di Gestione.

    Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

    a) il Documento unico di programmazione (DUP);

    b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP;

    c) lo schema di bilancio di previsione finanziario;

    d) il piano esecutivo di gestione e delle performances;

    f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;

    g)  lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;

    h) le variazioni di bilancio;

    i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento.

    1.1.1 Le linee programmatiche

    Per quanto riguarda le linee programmatiche, l’art. 46, comma 3, del TUEL stabilisce che: Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Relativamente all’attività del consiglio è l’art. 42, comma 3, del TUEL a stabilire che: Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

    1.1.2 Il bilancio di previsione

    Il documento di maggiore rilevanza nel sistema di bilancio degli enti locali è costituito dal bilancio di previsione finanziario, che deve essere presentato dalla Giunta al consiglio entro il 15 novembre dell’anno precedente ed approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre. Il bilancio, riferito ad almeno un triennio (quanto alle previsioni di competenza, mentre quelle di cassa sono solo per il primo esercizio), ha finalità: politico-amministrativa, di programmazione finanziaria, di destinazione delle risorse e di verifica degli equilibri finanziari. In caso di mancata approvazione entro il temine di legge si procede all’esercizio provvisorio, da autorizzarsi con legge o con apposito DPCM del Ministro dell’interno ovvero, in mancanza di tale autorizzazione, è consentita, con specifici limiti e vincoli, la gestione provvisoria.

    A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione.

    Sulla base delle nuove disposizioni introdotte (nell’articolo 151 del TUEL) dal D.Lgs. n. 118/2011, entro il 31 luglio l’ente approva inoltre il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato. Dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato sono esonerati i soli enti locali con meno di 5.000 abitanti (così l’art. 233-bis del TUEL dopo la Legge di bilancio 2019).

    Sulla medesima base (articolo 227 TUEL) contestualmente

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