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Concorso DSGA - La gestione contabile e l’attività contrattuale delle istituzioni scolastiche: Aggiornato al Decreto 129 del 2018
Concorso DSGA - La gestione contabile e l’attività contrattuale delle istituzioni scolastiche: Aggiornato al Decreto 129 del 2018
Concorso DSGA - La gestione contabile e l’attività contrattuale delle istituzioni scolastiche: Aggiornato al Decreto 129 del 2018
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Concorso DSGA - La gestione contabile e l’attività contrattuale delle istituzioni scolastiche: Aggiornato al Decreto 129 del 2018

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Manuale per la preparazione al concorso per 2004 DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi). Tutta la normativa  sulla gestione contabile e l’attività contrattuale delle istituzioni scolastiche. Nuova edizione aggiornata al nuovo Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 28 agosto 2018, n. 129).
Indice:
CAPITOLO 1 LA CONTABILITÀ PUBBLICA
1.1 Le fonti normative: la Costituzione
1.2 L’articolo 81 della Costituzione
1.3 Il processo di bilancio dello Stato
1.3.1 Il Documento di economia e finanza (DEF) e il Documento programmatico di bilancio (DPB)
1.3.2 La legge di bilancio
1.3.3 Il Rendiconto Generale dello Stato
1.4 L’armonizzazione contabile dei bilanci delle pubbliche amministrazioni
CAPITOLO 2 L’AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
2.1 L’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche
2.1.1 Le risorse finanziarie nelle istituzioni scolastiche autonome
2.1.2 I fondi del MIUR
2.2 Il regolamento contabile delle istituzioni scolastiche: dal D.I. 44 del 2001 al Decreto 28 agosto 2018, n. 189
2.2.1 Il D.I. 44 del 2001
2.2.2 Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129
2.2.3 L’entrata in vigore e l’applicazione del Decreto n. 129/2018
2.3 Le scritture contabili
2.3.1 Il Programma annuale
2.3.2 La gestione del Programma
2.3.3 Il servizio di cassa
2.3.4 Il Fondo economale per le minute spese.
2.3.5 Il conto consuntivo
2.3.6 Le gestioni economiche separate: le aziende agrarie e speciali e i convitti
2.4 La gestione patrimoniale
CAPITOLO 3 L’ATTIVITÀ NEGOZIALE
3.1 L’attività negoziale: tipologie di contratti e limiti dell’attività negoziale delle istituzioni scolastiche
3.2 La procedura dell’evidenza pubblica
3.3 Le fasi della procedura ad evidenza pubblica
3.3.1. La determina a contrarre
3.3.2. La gara e la scelta del contraente
3.3.3. L’aggiudicazione
3.3.4. L’approvazione e l’esecuzione
3.4 Le direttive europee a tutela della concorrenza
3.5 I principi fondamentali desumibili dai Trattati
3.6 Le direttive europee
3.6.1 Lo svolgimento delle gare e i criteri di aggiudicazione
3.6.2 La trasparenza
3.6.3 Tipologia delle procedure di aggiudicazione
3.7 Il Codice dei contratti pubblici: la struttura
3.7.1 Le soglie di rilevanza europea
3.7.2 Le fasi delle procedure di affidamento
3.7.3 Procedure di scelta del contraente
3.7.4 Procedure semplificate sotto soglia europea
3.8 L’attività negoziale nel decreto 129 del 2018
3.8.1 Funzioni e poteri del Dirigente scolastico, del Direttore dei servizi generali e amministrativi e del consiglio d’istituto
3.8.2 Strumenti di acquisto e negoziazione: centrali di committenza e MePA
3.8.3 Il collaudo e le verifiche finali
3.8.4 La trasparenza dell’attività contrattuale
CAPITOLO 4 IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
4.1 I revisori dei conti
4.2 I compiti dei revisori
4.3 Verbali
CAPITOLO 5 LA GESTIONE FISCALE
5.1 Generalità
5.2. Imposta sul reddito delle persone giuridiche
5.4. Imposta sul valore aggiunto
LinguaItaliano
EditoreA. Amato
Data di uscita10 feb 2017
ISBN9788826019758
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    Concorso DSGA - La gestione contabile e l’attività contrattuale delle istituzioni scolastiche - A. Amato

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    CAPITOLO 1 LA CONTABILITÀ PUBBLICA

    1.1 Le fonti normative: la Costituzione

    La contabilità pubblica è l’insieme delle norme che disciplinano l’attività di gestione dei pubblici poteri, vale a dire l’organizzazione finanziario-contabile, la gestione patrimoniale, l’attività contrattuale, la gestione del bilancio, il sistema dei controlli e la responsabilità degli amministratori delle amministrazioni pubbliche.

    La fondamentale fonte normativa in materia è costituita dalla Costituzione che, in alcuni articoli, riporta i principi essenziali in materia.

    articolo 23, secondo cui nessuna prestazione personale può essere imposta se non in base alla legge. La disposizione fissa una riserva di legge in materia tributaria (i tributi o le imposte possono essere richiesti ai cittadini soltanto per legge e non, ad esempio, con provvedimenti amministrativi);

    articolo 97, secondo cui le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento europeo, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico

    articolo 100, sui controlli da parte della Corte dei conti;

    articolo 103, sulla giurisdizione contabile della Corte dei conti;

    articolo 119, che riconosce autonomia finanziaria ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni.

    Ma è soprattutto l’articolo 81 che riporta i principi fondamentali in materia di bilanci dello Stato.

    1.2 L’articolo 81 della Costituzione

    Dopo le modifiche della Legge costituzionale 1/2012, l’art. 81 della Costituzione così recita:

    "Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.[In questo primo comma è affermato il principio del pareggio di bilancio]

    Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.[Il secondo comma individua i casi in cui, in deroga al principio del pareggio di bilancio, allo Stato è consentito ricorrere all’indebitamento]

    Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.[Il comma 3 afferma il principio della copertura finanziaria delle leggi]

    Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.[Il quarto comma stabiliscono la cadenza annuale dell’approvazione del bilancio da parte del Parlamento]

    L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.[Il comma 5 prende in esame l’eventualità che il Parlamento non approvi il bilancio entro il 31 dicembre]

    Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale".[L’ultimo comma dell’art. 81 affida ad una apposita legge il compito di stabilire il contenuto della legge di bilancio e i criteri per assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito].

    1.3 Il processo di bilancio dello Stato

    Sulla base dei principi enunciati in Costituzione, la Legge 31 dicembre 2009 n. 196 (come modificata più volte, in particolare con L. 163/2016) prevede il processo di bilancio dello Stato si articoli nei seguenti documenti contabili.

    1.3.1 Il Documento di economia e finanza (DEF) e il Documento programmatico di bilancio (DPB)

    Il Documento di economia e finanza (DEF), disciplinato dalla legge n. 196/2009 come modificata dalla legge n. 163/2016, viene presentato alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno. È il principale strumento della programmazione economico-finanziaria in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine. Viene proposto dal Governo e approvato dal Parlamento.

    Entro il 27 settembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere la "Nota di aggiornamento al DEF", per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF alla luce delle nuove informazioni disponibili sull’andamento del quadro macroeconomico.

    Entro il 15 ottobre di ogni anno, inoltre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione Europea e all’Eurogruppo un progetto di Documento programmatico di bilancio (DPB) nel quale illustrano il proprio progetto di bilancio per l’anno successivo. In particolare, il Documento contiene l’obiettivo di saldo di bilancio e le proiezioni delle entrate e delle spese.

    1.3.2 La legge di bilancio

    Il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, presentato annualmente dal Governo alle Camere entro il 15 ottobre, illustra le entrate e le spese dello Stato relative al triennio della manovra finanziaria. Con la manovra sono individuate, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dal DEF.

    L’iter che porta all’approvazione della legge di bilancio annuale inizia con la predisposizione da parte del Governo del disegno di legge di bilancio che viene presentato al Parlamento entro il 20 ottobre di ogni anno e che va approvato dal Parlamento (sessione di bilancio) entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’anno finanziario cui si riferisce (in caso contrario scatterebbe l’esercizio provvisorio). Il bilancio di previsione è costituito da uno stato di previsione dell’entrata e da tanti stati di previsione della spesa quanti sono i ministeri con portafoglio, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.

    La legge di bilancio (dopo la L. 163/2016) è articolata in due sezioni:

    1.3.3 Il Rendiconto Generale dello Stato

    Il Rendiconto Generale dello Stato è il documento che espone i risultati della gestione del bilancio dello Stato dell’esercizio finanziario scaduto il 31 dicembre dell’anno precedente: esso consente al Parlamento

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