Ordinamento finanziario e contabile - Concorso Istruttore Enti locali: Sintesi aggiornata per concorsi a Istruttore e Istruttore direttivo Enti locali
Di A. Adami
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Indice
Capitolo 1 L’AUTONOMIA FINANZARIA DEGLI ENTI LOCALI
1.1 L’art. 119 della Costituzione
1.2 L’equilibrio di bilancio (art. 119, comma 6 Cost.)
1.2.1 L’attuazione della legge cost. 1/2012: la Legge 24 dicembre 2013, n. 243
1.3 L’art. 117 della Costituzione
Capitolo 2 LE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI
2.1 Le entrate tributarie degli enti locali
2.2 La legge 42/2009 sul federalismo fiscale
2.3 La potestà regolamentare in materia di entrate
2.4 La gestione delle entrate: accertamento e riscossione
2.5 L’IMU (Imposta Municipale propria)
2.5.1. Presupposto d’imposta e soggetti passivi
2.5.2 Base imponibile
2.5.3. Aliquote IMU, detrazioni d’imposta ed esenzioni
2.5.4 Versamenti e dichiarazioni IMU
2.6 Il tributo comunale sui rifiuti (TARI)
2.7 Il tributo sui servizi indivisibili (TASI)
2.8 L’imposta di soggiorno e quella di sbarco
2.9 L’addizionale comunale all’IRPEF
2.10 Addizionale comunale sui diritti di imbarco
2.11 La TOSAP/COSAP
2.12 L’imposta sulla pubblicità e i diritti per le pubbliche affissioni
2.13 L’ISCOP (Imposta di scopo)
2.14 Le entrate tributarie delle province
2.15 Le entrate extra-tributarie
2.16 Le entrate da trasferimenti
Capitolo 3 I CARATTERI DEL SISTEMA DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI
3.1 Alcuni concetti fondamentali
3.2 L’ordinamento contabile degli enti locali
3.3 Il sistema contabile armonizzato
3.4 Il regolamento di contabilità
3.5 Il servizio finanziario
Capitolo 4 IL BILANCIO DI PREVISIONE E LA PROGRAMMAZIONE
4.1 Il bilancio di previsione finanziario
4.1.1 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
4.1.2 La struttura del bilancio di previsione
4.1.3 Allegati al bilancio
4.2 Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
4.3 Il Documento Unico di Programmazione (DUP)
4.4 Variazioni al bilancio e al PEG
Capitolo 5 LA GESTIONE DEL BILANCIO
5.1 Gli atti di gestione
5.2 Le fasi di gestione delle entrate
5.2.1 L’accertamento
5.2.2 La riscossione
5.2.3 Il versamento
5.3 La gestione delle spese
5.3.1 L’impegno
5.3.2 La liquidazione
5.3.3 Ordinazione e pagamento
5.4 I residui
5.5 Il risultato contabile di amministrazione
5.6 Verifica degli equilibri di bilancio
5.7 Gli investimenti e i limiti all’indebitamento
5.8 Il tesoriere
5.9 Il collegio dei revisori
Capitolo 6 LA RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
6.1 Il rendiconto della gestione
6.2 Conto del bilancio
6.3 Conto economico
6.4 Conto del patrimonio
6.5. Il bilancio consolidato
6.5 Enti in deficit strutturale, enti dissestati e risanamento finanziario
Capitolo 7 I CONTROLLI
7.1 I controlli interni
7.2 I controlli esterni sugli enti locali
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Ordinamento finanziario e contabile - Concorso Istruttore Enti locali - A. Adami
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Capitolo 1 L’AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI
1.1 L’art. 119 della Costituzione
Ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione, gli enti locali hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
Questo il testo completo dell’art. 119:
"I comuni, le province, le città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
I comuni, le province, le città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e Regioni.
I comuni, le province, le città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.
E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".
L'articolo 119 Cost. stabilisce, dunque, che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali è esercitata in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Oltre che alle Regioni, anche a comuni, province e città metropolitane è perciò riconosciuta autonomia di entrata e il potere di stabilire ed applicare tributi ed entrate propri. Tuttavia, sebbene l'articolo 119 ponga formalmente sullo stesso piano regioni ed enti locali, la riserva di legge di cui all’articolo 23 della Costituzione - che sancisce che nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge - preclude a questi enti l’esercizio di una potestà impositiva diretta analoga a quella delle regioni.
1.2 L’equilibrio di bilancio (art. 119, comma 6 Cost.)
L'articolo 119 della Costituzione attualmente vigente è il risultato delle modifiche apportate con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 che ha introdotto l principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.
In primo luogo, tale legge costituzionale, riformulando l'articolo 81 della Costituzione (nonché modificandone gli articoli 97, 117 e 119), introduce il principio dell'equilibrio tra entrate e spese del bilancio dello Stato, al netto degli effetti del ciclo economico e salvo eventi eccezionali, correlandolo a un vincolo di sostenibilità del debito di tutte le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole in materia economico-finanziaria derivanti dall'ordinamento europeo.
Con specifico riguardo all’art. 119, la riforma del 2012 ha condizionato al primo comma l’autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali al rispetto dell’equilibrio dei rispettivi bilanci e ha previsto che tali enti debbano concorrere all’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea.
Inoltre, al sesto comma ha ulteriormente limitato le possibilità di indebitamento degli enti territoriali, aggiungendo un ulteriore requisito a quelli esistenti (finanziamento di spese di investimento e contestuale definizione di piani di ammortamento): per il complesso degli enti di ciascuna Regione deve essere rispettato l’equilibrio di bilancio.
1.2.1 L’attuazione della legge cost. 1/2012: la Legge 24 dicembre 2013, n. 243
La legge costituzionale del 2012 rinvia a una legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera
(una legge rinforzata) per la individuazione di una serie di elementi, tra cui le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni. I principi cui deve ispirarsi la legge rinforzata sono elencati in una lunga lista dalla stessa legge costituzionale, all’art. 5: la legge rinforzata deve tra l’altro stabilire le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali. La medesima legge deve disciplinare la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, e le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.
Alla nuova disciplina è stato dato seguito mediante la legge rinforzata
24 dicembre 2013, n. 243, la quale ha disciplinato l'applicazione del principio dell'equilibrio tra entrate e spese nei