Legge di stabilita' 2014 - guida alle novita'
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Indice:
Introduzione
Legge di Stabilità 2014: panoramica sugli obiettivi di bilancio perseguiti e sintesi delle maggiori misure
1. Tra incentivi ed esodati. Come cambia il mercato del lavoro
2. Pubblico impiego, cosa cambia. Dal blocco dell’indennità di vacanza contrattuale, alla limitazione del turn over e al limite massimo retributivo annuo del personale della P.A.
3. Entrate, fisco e finanze: la nuova Imposta comunale unica; agevolazioni e detrazioni; le nuove misure a favore dei lavoratori.
4. Ambiente e territorio ed energia: messa in sicurezza del territorio e riqualificazione energetica
5. Difesa, forze armate e forze di polizia: i programmi di acquisizione di sistemi d’arma e le missioni internazionali.
6. Infrastrutture: finanziamenti alle infrastrutture strategiche e interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale e ferroviaria.
7. Istruzione, beni culturali, editoria e sport: tutte le novità
8. Finanza territoriale e politiche di coesione
9. Sistema produttivo, politiche per le imprese
10. Trasporti: le novità su finanziamenti e affidamenti. Come cambia il P.R.A.
11. Le politiche sociali previste dalla Legge di Stabilità. Previdenza: come cambiano le pensioni
12. Settore pubblico e misure sulla spesa: misure di contenimento e razionalizzazione
13. Agricoltura: sostegno e finanziamenti alle attività d’impresa
14. Società pubbliche: la nuova discipline delle società a partecipazione locale e pubblica.
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Legge di stabilita' 2014 - guida alle novita' - Giurdanella & Partners - Studio Legale
pubblica.
Introduzione
Legge di Stabilità 2014: panoramica sugli obiettivi di bilancio perseguiti e sintesi delle maggiori misure
Le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. Legge di stabilità 2014) contengono le misure necessarie a perseguire quegli obiettivi di consolidamento di saldi di finanza pubblica già indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 e stabiliti in sintonia con i vincoli imposti dall'Unione Europea.
Le misure contenute nel provvedimento avranno efficacia pienamente operativa a partire dal 2014. Tuttavia le risorse utilizzate per la manovra economica eccedono quelle reperite per circa 2,7 miliardi; il corrispondente disavanzo di bilancio che ne deriva non sembra comunque eccedere il quadro programmatico di finanza pubblica previsto nella Nota. Per il biennio successivo, viceversa, le misure producono un effetto restrittivo, con una eccedenza delle risorse reperite rispetto a quelle utilizzate per circa 3, 5 miliardi nel 2015 e 7,3 miliardi nel 2016, in modo da consentire il conseguimento degli obiettivi di indebitamento indicati nella Nota già citata.
Il provvedimento pone in essere un intervento normativo di ampia portata e molto diversificato, che va ad incidere su tutti i principali settori economici dello Stato, anche a seguito delle numerose modifiche operate nel doppio esame al quale è stato sottoposto da parte delle due Camere del Parlamento.
Tra le novità più rilevanti (e discusse) introdotte dal testo appena approvato, sicuramente la c.d. Web Tax, ovvero l’obbligo per i soggetti stranieri di aprire partita Iva in Italia, per poter fornire servizi online nel nostro Paese. Introdotta in una prima versione piuttosto rigida, la norma è stata poi attenuata e in parte svuotata di contenuto anche a seguito delle polemiche sollevate dagli addetti ai lavori secondo cui la disposizione avrebbe estromesso l’Italia dal mercato globale relativamente alla rete. Nella versione approvata viene cancellato l’obbligo di aprire la partita Iva per aziende che operano nell’e-commerce, ma permane per gli spazi pubblicitari e il diritto d’autore.
Il testo approvato conferma anche il fondo taglia cuneo, pur privato della norma sulla priorità data all’assegnazione delle risorse alle spese inderogabili e al rigore dei conti. Approvati anche i tagli sulle tasse gravanti su imprese e lavoratori, compensati dalle risorse che arriveranno dalla spending review e dalla lotta all’evasione fiscale.
Viene introdotto il cumulo reddito-pensione per i dipendenti pubblici, anche se attenuato dalla previsione di un tetto pari a 300mila euro applicabile anche ai vitalizi dei parlamentari. Il tetto comunque non potrà essere applicato ai contratti in essere.
Toccata e fuga sulle pensioni, con la rivalutazione al 95% di quelle comprese tra 1.500 e 2mila euro.
Nasce il Fondo Politiche Attive per il Lavoro, al quale andranno 55 milioni nel triennio 2014 – 2016. Le iniziative concrete saranno rimesse ad n decreto del ministero del Lavoro da emanarsi in 90 giorni.
Diventa legge anche il piano di ammodernamento degli impianti sportivi esistenti e di costruzione di nuovi stadi, ma solo se non comportano la realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale.
Viene confermato il bonus bebè per le famiglia a basso reddito, per un importo pari a circa 22 milioni per i nuovi nati e i bimbi adottati per l’anno 2014.
Nuovo giro di vite sui contanti: il canone di locazione o di affitto non si potrà più pagare in contanti. L’attività di monitoraggio viene affidata ai Comuni.
Novità anche sul fronte Imu: confermata la mini-proroga dal 16 al 24 gennaio per il pagamento dell’Imu sulla prima casa, intesa adesso come la tassa per quei contribuenti che risiedono nei comuni che nel 2013 hanno deciso di alzare l’aliquota. Pertanto i proprietari di prima casa, residenti in un Comune che applica un’aliquota superiore al 4 per mille, dovranno versare la mini-Imu per il 2013, pari al 40% della differenza tra l’imposta standard e quella realmente applicata dal municipio.
Inoltre a partire dal 24 gennaio si applicherà la maggiorazione standard Tares (pari a 0,30 euro a metro quadrato) per chi non l’ha fatto entro il 16 dicembre scorso. Respinto l’emendamento sull’esenzione Imu per i fabbricati agricoli.
A partire dal 2014, scomparirà l’imposta di bollo fisso su conto titoli pari a 34,20 euro. La misura è però compensata dall’aumento per le imprese dell’imposta da 4.500 a 14.000 euro.
Viene altresì approvato un mini condono per le cartelle esattoriali di Equitalia, comprese quelle con la fissazione al 28 febbraio 2014 del termine ultimo di versamento della somma dovuta, esclusi i relativi interessi di mora e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. A tal fine la riscossione sarà sospesa fino al 15 marzo.
Sanatoria anche per i contenziosi sui canoni del demanio marittimo, riservata ai procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013. Si dovrà scegliere tra il versamento di un’unica soluzione di un importo pari al 30% delle somme dovute o tra il versamento fino a un massimo di nove rate annuali di un importo pari al 60%, oltre agli interessi legali.
Vengono inoltre stanziati circa 50 milioni di euro a partire dal 2014 per le borse di studio a favore degli studenti universitari capaci e meritevoli ma privi di mezzi. Stanziati anche circa 80 milioni per il biennio 2014 – 2015 per la formazione specialistica dei medici.
Continua la lotta alla delocalizzazione delle imprese: le imprese italiane che hanno delocalizzato la propria produzione ad un paese non appartenente all’Unione europea decadranno dal beneficio dei contributi pubblici in conto capitale e dovranno restituire quelli già ottenuti.
Il provvedimento contiene anche aiuti per altri 17mila esodati, per un ammontare pari a 950 milioni di euro, oltre ai 6mila già garantiti dal testo originario. Sarà il quinto intervento del governo per l’accesso alla pensione per coloro che, in seguito alla riforma delle pensioni voluta dell’ex ministro Fornero, sono rimasti sprovvisti sia della pensione stessa che di un’occupazione.
1. Tra incentivi ed esodati. Come cambia il mercato del lavoro
Uno degli interventi più rilevanti concerne il mercato del lavoro, con misure che rimodulano la misura delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi derivanti da lavoro dipendente ed altre categorie assimilate.
Gli interventi sono volti essenzialmente alla riduzione del costo del lavoro e alla proroga di determinati strumenti di sostegno al reddito e di incentivazione al lavoro.
Le norme approvate sull'Incremento detrazioni per lavoro dipendente prevedono:
"All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alla lettera a), le parole: «1.840 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.880 euro»; b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:«b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro; c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro».
La disposizione, modificata durante l’esame del provvedimento al Senato, rimodula la misura delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi derivanti da lavoro dipendente ed altre categorie assimilate. A tal fine viene modificato l’articolo 13, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi – TUIR).
Le modifiche apportate al Senato hanno apportato sostanziali innovazioni al testo originario del disegno di legge; in origine si prevedeva un innalzamento delle detrazioni per i soli redditi superiori a 8.000 euro, toccando i gli importi spettanti ai redditi fino a 55.000 euro, di cui alla lettera b) e alla lettera c) del richiamato articolo 13, comma 1. Inoltre, nella formulazione originaria si intendeva sopprimere il meccanismo (previsto dal comma 2 dell’articolo 13 del TUIR) che consente di incrementare la detrazione prevista per i redditi di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c).
Per effetto dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, rispetto alle norme originarie è stato innalzato l’importo della detrazione spettante anche per i redditi non superiori a 8.000 euro e sono stati rimodulati sia gli importi delle detrazioni, sia le fasce di reddito per cui esse spettano.
Più in dettaglio:
l’importo della detrazione spettante per redditi non superiori a 8.000 euro viene innalzato a 1.880 euro (dai vigenti 1.840 euro) (lettera a) del comma 76 in esame, che reca una nuova formulazione della lettera a) dell’articolo 13, comma 1),
l’importo della detrazione spettante per redditi superiori a 8.000 euro, ma non a 35.000 euro è pari a 669 euro aumentato del prodotto tra 1.211 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 27.000 euro (lettera b) del comma 76 in esame, che incide sulla lettera b) dell’articolo 13, comma 1),
l’importo della detrazione per redditi superiori a 35.000 euro, ma non a 55.000 euro è pari a 669 euro, per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 20.000 euro (nuova formulazione della lettera c) del comma 76 in esame, che incide sulla lettera c) dell’articolo 13, comma 1).
Circa la riduzione oneri contributivi assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali, la norma approvata prevede:
"Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il predetto decreto definisce anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle modalità per l’applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39, primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi è operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Alle predette finalità e alle iniziative di cui ai commi 129 e 130 si fa fronte con le somme sopra indicate, nonché con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati. La programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015 tiene conto del predetto onere di cui ai commi 129 e 130, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".
Anche questa disposizione, modificata più volte durante l'iter di approvazione, prevede la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, secondo modalità da definire, con effetto dal 1° gennaio 2014, con specifico decreto interministeriale, adottato su proposta dell’I.N.A.I.L., tenendo conto degli andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
La riduzione opera nel limite complessivo di 1.000 milioni di euro per il 2014, 1.100 milioni per il 2015 e 1.200 milioni annui a decorrere dal 2016.
A fronte della riduzione di premi e contributi, si dispone un trasferimento in favore dell’INAIL, a carico del bilancio dello Stato, pari a 500 milioni di euro per il 2014, 600 milioni per il 2015 e 700 milioni annui a decorrere dal 2016.
Infine, si prevede che l’I.N.A.I.L., a decorrere dal 2016, effettui una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Si segnala che il testo non individua un termine entro il quale il decreto interministeriale attuativo debba essere emanato.
A seguito delle modifiche apportate al Senato, è stato dunque previsto:
che il decreto interministeriale sulle modalità di riduzione dei premi e contributi debba definire altresì le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato la propria attività da non oltre un biennio, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e ai sensi degli articoli 19 e 20 del D.M. 12 dicembre 2000;
che vengano esclusi dalla richiamata riduzione i premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti da specifiche norme. Si tratta, più specificamente: a)dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni domestici (di cui all’articolo 8 della L. 493/1999); b) dei contributi per l’assicurazione sugli infortuni dovuta per il lavoro accessorio e pari al 7% del valore del voucher (ai sensi dell’articolo 72 del D.Lgs. 276/2003); c) del contributo dovuto dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani (rideterminato al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dall’articolo 1, comma 773, della L. 296/2006, e ripartito tra le diverse gestioni previdenziali dal D.M. 104168 del 28 marzo 2007, attuativo del medesimo comma 773); c) dei contributi dovuti ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché a quelli addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali (di cui all’articolo 5 del D.P.R. 1403/1971);
che il trasferimento all’I.N.A.I.L. contestuale alla riduzione dei premi sia da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti (di cui all’articolo 39 del D.P.R. 1124/1965);
che l’aggiornamento dei premi e contributi venga operato distintamente per le singole gestioni assicurative tenendo conto dell’andamento economico, finanziario ed attuariale registrato da ognuna di esse, garantendo altresì il relativo equilibrio economico, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 38/2000;
che alle finalità già richiamate si debba far fronte con le somme in precedenza indicate nonché con quota parte delle risorse programmate dall’I.N.A.I.L. ai fini del finanziamento, per il triennio 2013-2015, dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese) e di quelli volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale, ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese, nel limite di 120 milioni annui;
che per gli anni successivi al 2015, la programmazione delle risorse destinate ai richiamati progetti debba tener conto degli oneri indicati nel presente provvedimento, fermo restando l’equilibrio del bilancio dell’ente.
La nuova legge di stabilità interviene pesantemente anche sulle misure fiscali e contributive per il lavoro. In particolare:
1. Ridetermina, come sopra indicato, l’importo delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi da lavoro dipendente, sia relativamente alle fasce di reddito cui si applicano le detrazioni, sia relativamente all’importo di tali detrazioni. Specificamente:
- l’importo della detrazione spettante per redditi superiori a 8.000 euro, ma non superiori a 28.000 euro è rideterminato in 978 euro, aumentato del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro ;
- l’importo della detrazione per redditi superiori a 28.000 euro, ma non a 55.000 euro è pari a 978 euro, per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 ;
- abroga il comma 2 dell’articolo 13 del T.U.I.R che aumenta l’entità delle detrazioni previste dalla sopra citata lettera c) dell’articolo 13 del T.U.I.R., relativamente a fasce di redditi individuati tra 23.000 euro 28.000 euro. Conseguentemente a tale modifica, vengono eliminati i fattori che rendevano le aliquote marginali effettive più elevate nello scaglione immediatamente successivo a 28.000 rispetto a quello superiore;
2. Prevede la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, secondo modalità da definire, con effetto dal 1° gennaio 2014, con specifico decreto interministeriale adottato su proposta dell’I.N.A.I.L.;
3. Riconosce, dal 1° gennaio 2014, un aumento delle indennità dovute dall’I.N.A.I.L. a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico, pari a non oltre il 50% della variazione dei prezzi al consumo I.S.T.A.T. intervenuta nel periodo 2000-2013. Si prevede infatti espressamente che "Con effetto dal 1º gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in via straordinaria, è riconosciuto un aumento delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di cui al comma 128".
4. Reca disposizioni concernenti le rendite ai superstiti dei soggetti deceduti per infortuni sul lavoro: "Con effetto dal 1º gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in via straordinaria, è riconosciuto un aumento delle indennità dovute dall'INAIL