Guida Bilanci 2023
Di AA.VV.
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devono tenere conto di alcune criticità causate dalla situazione economica, anche se molti
segnali invitano all’ottimismo. Novità e conferme sono commentate nelle pagine seguenti con occhio particolare alle aree più sensibili del bilancio.
Per esempio, sugli ammortamenti, resta la possibilità di sospenderli come previsto dall’articolo 5-bis del decreto Sostegni-ter (come convertito dalla legge 25/2022). Possibilità più teorica che pratica, tenendo conto che non c’è più la deroga al presupposto della continuità aziendale: potrebbe (forse) interessare poche imprese, per
esempio alcune colpite dagli effetti della guerra in Ucraina. Così, le imprese, in certe situazioni, potranno applicare le regole usate nei bilanci precedenti seguendo il documento interpretativo n. 9 dell’Oic. Deroga a parte, restano le regole
generali del Codice civile e dei principi contabili, in base alle quali è possibile
(in alcuni casi obbligatorio) rivedere la stima degli ammortamenti, motivando
nella nota integrativa la modifica di criteri e coefficienti (articolo 2426, n. 2).
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Guida Bilanci 2023 - AA.VV.
LA CHANCE
Ammortamenti sospesi ma va salvata la continuità
Alessandro Germani Franco Roscini Vitali
Nei processi di redazione dei bilanci, gli ultimi anni sono stati differenti rispetto al passato: gli eventi che hanno colpito il sistema mondiale - prima con il Covid, che ha interessato il 2020 e il 2021, e poi con la guerra russo ucraina e l’incremento dei prezzi della materie prime nel 2022 - hanno fatto sentire i propri effetti. Non c’è dubbio che, quando si ha a che fare con situazioni del genere, le imprese e i trend economici non possono non essere condizionati.
La risposta al Covid ha comportato per il 2020 la deroga alla continuità aziendale unitamente alla sospensione degli ammortamenti (articolo 60, comma 7-bis, del Dl 104/202o) e alla possibilità di sterilizzare le perdite (si veda a pagina 12) per evitare i noti effetti sul patrimonio netto connessi all’obbligo di ricapitalizzazione in presenza di perdite che riducono il capitale per oltre un terzo, fino ai casi ancora più patologici che comportano la riduzione sotto il limite legale.
Quanto alla possibilità di sospendere gli ammortamenti, essa è stata reiterata successivamente, per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022, in forza dell’articolo 5-bis del decreto Sostegniter (Dl 4/2022). Addirittura, il recente decreto Milleproroghe (Dl 198/2022) ha ulteriormente prorogato la misura di sospensione degli ammortamenti anche per l’esercizio 2023.
Vediamo quali implicazioni comporta la sospensione per l’attuale chiusura dei bilanci 2022.
Ci si ritrova con la possibilità di sospendere in tutto o in parte gli ammortamenti dell’esercizio in chiusura e andrebbe compreso a chi, da un punto di vista pratico, la norma possa applicarsi. Non tanto come requisito soggettivo, che appare chiaro e non mutato rispetto al passato, ma in termini di opportunità effettiva.
Generalmente, infatti, questa manovra si ricollega all’esigenza di limitare l’impatto dei costi e quindi l’emersione di maggiori perdite del conto economico, in presenza di difficoltà di gestione. Ciò potrebbe quindi riguardare, nel corrente anno 2022, quelle imprese che siano state colpite fattivamente dalla crisi russo ucraina avendo avuto interrelazioni commerciali con questa area che hanno inciso profondamente sui loro bilanci.
I MOTIVI
Meno crisi e più responsabilità
I bilanci hanno meno bisogno di interventi straordinari e non ci sono più deroghe sulla continuità aziendale
Ma non sembra un riferimento che possa riguardare un numero così significativo di imprese come nel 2020 e 2021, quando l’effetto negativo del Covid sui conti aziendali era stato molto più generalizzato. A ciò si deve aggiungere che nel 2022 (ma pure nel 2021), non era in vigore alcuna norma di deroga alla continuità aziendale come quella stabilita per il solo 2020.
Così gli amministratori che ricorrano alla sospensione parziale o totale degli ammortamenti per alleviare il conto economico dai maggiori costi a essi ascrivibili non possono neppure beneficiare, sotto il profilo di un’eventuale loro responsabilità, del fatto che comunque vi sia una deroga alla continuità aziendale, com’era per i bilanci 2020. In altre parole, va considerato che la manovra sugli ammortamenti potrebbe in realtà essere tesa a coprire una problematica più ampia di mancanza di continuità aziendale, con tutto quel che ciò comporta.
L’impatto sui bilanci
La manovra consiste nel ridurre in tutto o in parte l’importo degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali che figurano nelle voci B 10 a e B 10 b del conto economico. In questo modo complessivamente la disposizione consente di ridurre l’impatto dei costi della voce B e, di conseguenza, di migliorare il risultato dell’area caratteristica come differenza fra il valore e i costi della produzione (A – B). Ricordiamo, tuttavia, che questa manovra non incide su alcuni indicatori che di solito sono individuati nei riclassificati presenti nella relazione sulla gestione.
Per esempio, l’Ebitda (Earning before interest taxes depreciation and amortization), noto anche come Mol (Margine operativo lordo), è un margine che si calcola prima degli ammortamenti e che piace agli analisti finanziari proprio per tale motivo.
Infatti, venendo calcolato prima, esso non risente di potenziali manovre di bilancio che possono essere effettuate dagli amministratori quali, ad esempio, quelle relative proprio agli ammortamenti. Sotto questo profilo, quindi, l’indicatore non viene impattato dalla sospensione, dipendendo dal confronto fra ricavi e costi tipici della gestione caratteristica. In altre parole, se si verifica un peggioramento per via di una contrazione delle vendite o di un incremento dei costi, il calcolo dell’Ebitda è in grado di mettere in risalto tale condizione peggiorativa.
Sotto questo profilo, quindi, la sospensione degli ammortamenti consente soltanto di non incrementare la perdita che si genera al livello sottostante, ma sarà comunque evidente il peggioramento delle condizioni di economicità della gestione generate da una riduzione dei ricavi e/o da un aumento dei costi.
Al tempo stesso gli ammortamenti hanno una grossa rilevanza dal punto di vista finanziario, come si evince nella costruzione del rendiconto finanziario: sono costi non monetari. Cioè sono costi sostenuti dall’impresa per fronteggiare l’obsolescenza dei propri cespiti e precostituire delle risorse necessarie al rimpiazzo di tali beni, ma essi non comportano delle uscite monetarie. In altre parole, si tratta di costi che non prevedono una fuoriuscita di cassa e che per tale motivo costituiscono un elemento positivo nell’ambito della generazione del flusso di cassa.
Chiaramente l’impresa che opta per la sospensione di tali componenti non genera quell’effetto positivo – in termini finanziari – che l’ammortamento consente di perseguire. Ciò sebbene la possibilità di dedurre gli ammortamenti extracontabilmente quantomeno consenta di beneficiare dello scudo fiscale.
Ambito di applicazione
La norma riguarda espressamente i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Pertanto, come evidenziato dalla circolare Assonime 11 febbraio 2021, n. 2 (paragrafo 1.1), la deroga si applica:
• ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del Codice civile (articoli 2423 - 2435-ter ) e i principi contabili nazionali emanati dall’Oic;
• agli intermediari non Ifrs che redigono il bilancio secondo le regole del Dlgs 136/2015;
• alle imprese di assicurazione che non seguono, nella redazione del bilancio d’esercizio, i principi contabili internazionali.
Dal punto di vista oggettivo, la norma si riferisce alle «immobilizzazioni materiali e immateriali» e trova applicazione «anche in deroga all’articolo 2426, primo comma, numero 2), del Codice civile». Il riferimento è da intendersi alle immobilizzazioni materiali e immateriali disciplinate dall’Oic 16 e 24.
In base alla circolare Assonime citata dovrebbero essere ricompresi fra le immobilizzazioni immateriali tanto l’avviamento quanto gli oneri pluriennali intesi quali i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo.
Vi rientrerebbero anche le altre immobilizzazioni immateriali, quali le migliorie su beni di terzi.
Sembra sostenibile che vi rientrino anche i beni gratuitamente devolvibili, ciò non vale per i beni detenuti in leasing. Ciò in quanto il metodo patrimoniale, utilizzato dai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile, non prevede l’iscrizione dei beni acquisiti in leasing nel bilancio del locatario, bensì dei soli canoni di