Codice di procedura penale
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Diritto penale per voi
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Codice di procedura penale - Invictus Editore
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CODICE DI PROCEDURA PENALE
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CODICE DI PROCEDURA PENALE
approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447.
AA.VV.
All Rights Reserved
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Via Pasquale Galluppi, 85
47521 Cesena (FC)
Italia
Copyright © 2015 by Invictus società cooperativa
www.invictuseditore.it
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO I
Giurisdizione
Articolo 1
Giurisdizione penale (1).
1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario
[102 Cost.; 1 ord. giud.] secondo le norme di questo codice.
(1) Per la giurisdizione dei tribunali militari, v. art. 103 Cost., artt. 263 e 264 c.p.m.p. e artt. 231 e 232 c.p. m.g. Per gli
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, v. l'art. 24 l. 15 dicembre 1990, n. 395. Per la giurisdizione penale dell
Corte costituzionale, limitata ai reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione dalla l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, v
artt. 134 e 135 Cost., come modificati da detta legge. V. anche l'art. 96 Cost., che sottopone alla giurisdizione ordinaria
reati «ministeriali».
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO I
Giurisdizione
Articolo 2
Cognizione del giudice.
1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente
stabilito [3, 30, 2633, 3248, 479] (1).
2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile
amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.
(1) V. anche artt. 1 l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 l. 11 marzo 1953, n. 87, relativi alla devoluzione alla Cort
costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale da parte del giudice Per la pregiudiziale comunitaria v art 17
Trattato Cee firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato e reso esecutivo con l. 14 ottobre 1957, n. 1203.
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO I
Giurisdizione
Articolo 3
Questioni pregiudiziali.
1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o d
cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso
può sospendere il processo [181b; 246 trans.] fino al passaggio in giudicato [324 c.p.c.] della
sentenza che definisce la questione [479].
2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione [606]. La corte
decide in camera di consiglio [611].
3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti [467].
4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o
di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO II
Competenza
SEZIONE I
Disposizione generale
Articolo 4
Regole per la determinazione della competenza. (1)
1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato
consumato o tentato [56 c.p.]. Non si tiene conto della continuazione [81 c.p.], della recidiva [99
c.p.] e delle circostanze del reato [61 s. c.p.], fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le
quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad
effetto speciale [633 c.p.; 210 coord.; 259 trans.].
(1) Per la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, v. art. 36 1d.lg. 8 giugno 2001, n
231.
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO II
Competenza
SEZIONE II
Competenza per materia
Articolo 5
Competenza della corte di assise (1).
1. La corte di assise è competente:
a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore
nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio [56, 575 c.p.], di rapina, d
estorsione, di associazioni di tipo mafioso anche straniere, comunque aggravati e dal decreto de
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2);
b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 (3) del codice penale;
c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotes
previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale (4);
d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione
dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale [241-313 c.p.]
sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a diec
anni (5).
d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 de
codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni (6).
(1) Sulla corte di assise, vedi l. 10 aprile 1951, n. 287.
(2) Lettera così sostituita dall'art. 1 d.l. 22 febbraio 1999, n. 29, conv., con modif., in l. 21 aprile 1999, n. 109,
successivamente modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. 12 febbraio 2010, n. 10, conv., con modif., in l. 6 april
2010, n. 52, che ha sostituito le parole "di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630
primo comma, del codice penale, con le parole
di rapina, di estorsione, di associazioni di tipo mafioso anche straniere
comunque aggravati". V., inoltre, quanto disposto dall'art. 3 d.l. n. 29, cit.
(3) Le parole «, 600, 601 e 602», che figuravano dopo la parola 584, sono state soppresse dall'art. 61 a)l. 11 agost
2003, n. 228. Ai sensi dell'art. 16 1l. n. 228, cit., tale disposizione si applica solo ai reati commessi successivamente all
data di entrata in vigore della legge medesima (7 settembre 2003).
(4) V. artt. 3962 n. 2, 5712, 5722, 5913 c.p.; artt. 18 4 e 19 6l. 22 maggio 1978, n. 194; art. 14l. 10 maggio 1976, n. 342
(5) Sui delitti di cui alla XII disp. finale della Costituzione, v. l. 20 giugno 1952, n. 645.
(6) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. 12 febbraio 2010, n. 10, con modif., in l. 6 aprile 2010, n. 52. I
testo inserito, e poi modificato in sede di conversione, recitava: «per i delitti consumati o tentati previsti dall'articolo 51
comma 3-bis e comma 3-quater, esclusi i delitti previsti dall'articolo 416-bis del codice penale, comunque aggravati, e
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine d
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, salvo che si tratti di delitti indicati nelle lettere a), b), c
e d)».
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO II
Competenza
SEZIONE II
Competenza per materia
Articolo 6
Competenza del tribunale (1).
1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte d
assise [5] o del giudice di pace.
(1) Articolo dapprima così sostituito dall'art. 166 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi del successivo art
2471 d.lg. n. 51, cit., quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999. L'articolo è stat
ulteriormente modificato dall'art. 47 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274. Il testo previgente recitava: «1. Il tribunale
competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del pretore. 2. Il tribunale è altres
competente per i reati, consumati o tentati, previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cu
agli articoli 329, 330, primo comma, 331, primo comma, 332, 333, 334, e 335». Per i reati devoluti alla competenza de
giudice di pace, v. l'art. 4, d.lg. n. 274, cit.
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
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LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO II
Competenza
SEZIONE II
Competenza per materia
Articolo 7
[Competenza del pretore] (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 218 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51. Il testo recitava: «1. Il pretore è competente per i reat
per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sol
o congiunta alla predetta pena detentiva. 2. Il pretore è inoltre competente per i seguenti reati: a) violenza o minaccia a u
pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 1 del codice penale; b) resistenza a un pubblico ufficiale previst
dall'articolo 337 del codice penale;c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343 comma 2 de
codice penale; d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349 comma 2 del codice penale; e) favoreggiament
reale previsto dall'articolo 379 del codice penale; f) maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorr
l'aggravante prevista dall'articolo 572 comma 2 del codice penale; g) rissa aggravata a norma dell'articolo 588 comma
del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi
gravissime; h) omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale; i) violazione di domicilio aggravata a norm
dell'articolo 614 comma 4 del codice penale; l) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; m) truff
aggravata a norma dell'articolo 640 comma 2 del codice penale; n) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codic
penale». Cfr. artt. 1, 219-227 e 244, d.lg. n. 51, cit.
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO II
Competenza
SEZIONE III
Competenza per territorio
Articolo 8
Regole generali.
1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato [3901
210 coord.; 259 trans.] (1).
2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice
del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione.
3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la
consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.
4. Se si tratta di delitto tentato [56 c.p.], è competente il giudice del luogo in cui è stato
compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.
(1) Per il reato di diffamazione aggravata commesso attraverso trasmissioni radiofoniche o televisive, «il foro competent
è determinato dal luogo di residenza della persona offesa»: art. 305, ult. per., l. 6 agosto 1990, n. 223. V. anche l'art. 21 l.
gennaio 1929, n. 4; art. 14 l. 21 aprile 1962, n. 161; art. 292l. 13 settembre 1982, n. 646. V. inoltre art. 1240 c. nav.
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D P R 22 tt b 1988 447 bbli t l S l t di i 1 ll G U 250 d l 24 tt b 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO II
Competenza
SEZIONE III
Competenza per territorio
Articolo 9
Regole suppletive.
1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 8, è competente il giudice
dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.
2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente a
giudice della residenza, della dimora o del domicilio [43 c.c.] dell'imputato [60, 61].
3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice
del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la
notizia di reato [330 s.] nel registro previsto dall'articolo 335.
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO II
Competenza
SEZIONE III
Competenza per territorio
Articolo 10
Competenza per reati commessi all'estero (1).
1. Se il reato è stato commesso interamente all'estero [42 c.p.], la competenza è determinata
successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio [43 c.c.], dell'arresto [380
s.] o della consegna [720 s.] dell'imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice
competente per il maggior numero di essi [16].
2. Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza, questa
appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto pe
primo a iscrivere la notizia di reato [330 s.] nel registro previsto dall'articolo 335.
3. Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è determinata a norma deg
articoli 8 e 9.
(1) V. in tema di crimine organizzato transnazionale la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite ratificati con l. 1
marzo 2006, n. 146.
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO II
Competenza
SEZIONE III
Competenza per territorio
Articolo 11
Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1).
1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, d
imputato [60, 61] ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme d
questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto d
corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto
sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo
del distretto di corte di appello determinato dalla legge [1 att.] (2).
2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare
le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha
sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo
comma 1.
3. I procedimenti connessi [12] a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona
sottoposta ad indagini, di imputato [60, 61] ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono
di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 l. 2 dicembre 1998, n. 420, con effetto, ai sensi del successivo art. 81, dal 1
dicembre 1998, per i procedimenti relativi a reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore di detta legge
pubblicata in G.U. 7 dicembre 1998, n. 286. Il testo dell'articolo recitava: «1. I procedimenti in cui un magistrato assume l
qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebber
attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni o l
esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede ne
capoluogo del distretto di corte di appello più vicino, salvo che in tale distretto il magistrato stesso sia venut
successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo d
altro distretto più vicino a quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto. 2. I procediment
connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato son
di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1». La Corte cost., con sentenza n. 390 del 1991
aveva dichiarato incostituzionale l'ultimo comma di questo articolo.
(2) V. tabella riportata in nota all'art. 1 disp. att.
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO II
Competenza
SEZIONE III
Competenza per territorio
Articolo 11 bis
Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della direzione nazionale antimafia (1).
1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero
di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla direzione nazionale antimafia
di cui all'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941
n. 12 e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo
11.
(1) Articolo inserito dall'art. 2 l. 2 dicembre 1998, n. 420.
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO II
Competenza
SEZIONE IV
Competenza per connessione
Articolo 12
Casi di connessione.
1. Si ha connessione di procedimenti:
a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso [110 c.p.] o
cooperazione [113 c.p.] fra loro, o se più persone con condotte indipendenti [41 c.p.] hanno
determinato l'evento;
b) se una persona è imputata [60, 61] di più reati commessi con una sola azione od omissione
ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso [81 c.p.] (1);
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altr
(1) (2).
(1) Le lettere b) e c) sono state sostituite dall'art. 1 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennai
1992, n. 8. Successivamente, l'art. 11l. 1° marzo 2001, n. 63, ha modificato la lett. c). V. la disposizione transitoria di cu
all'art. 25 l. n. 63, cit. Si tenga presente che la disciplina, in base alla disposizione transitoria contenuta nell'art. 151 d.l. n
367, cit., si applica «solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto»,
cioè a partire dal 22 novembre 1991. Il testo originario delle lettere soppresse recitava: «b) se una persona è imputata d
più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni in unità di tempo e di luogo; c) s
una persona è imputata di più reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare gli altri».
(2) Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. gli artt. 6 e 7 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274.
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO II
Competenza
SEZIONE IV
Competenza per connessione
Articolo 13
Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali.
1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e
altri a quella della Corte costituzionale [134 Cost.], è competente per tutti quest'ultima (1).
2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti [264 c.p.m.p.] opera soltanto
quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'articolo
16, comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario.
(1) V. l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO II
Competenza
SEZIONE IV
Competenza per connessione
Articolo 14
Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni.
1. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati [60, 61] che al momento de
fatto erano minorenni [98 c.p.; 67; 3, 8 min.] e procedimenti relativi a imputati maggiorenni.
2. La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi quando l'imputato era
minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne.
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO II
Competenza
SEZIONE IV
Competenza per connessione
Articolo 15
Competenza per materia determinata dalla connessione (1).
1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise [5] ed
altri a quella del tribunale [6], è competente per tutti la corte di assise (2).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 167 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51. Il testo recitava: «1. Se alcuni dei procediment
connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale o del pretore, è competente pe
tutti la corte di assise. 2. Se alcuni dei procedimenti appartengono alla competenza del tribunale ed altri a quella de
pretore, è competente per tutti il tribunale».
(2) Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 6 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274.
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO II
Competenza
SEZIONE IV
Competenza per connessione
Articolo 16
Competenza per territorio determinata dalla connessione.
1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono
ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave [4] e
in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.
2. Nel caso previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a) se le azioni od omissioni sono state
commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona [82], è competente
giudice del luogo in cui si è verificato l'evento.
3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni s
considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso
di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene
pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive (1).
(1) Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 8 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274.
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO III
Riunione e separazione dei processi
Articolo 17
Riunione di processi.
1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può
essere disposta [6103; 2 att.] quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi (1):
a) nei casi previsti dall'articolo 12;
b) (2);
c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b) (3).
1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale
monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale
composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi (4) (5).
(1) Alinea così sostituito dall'art. 12l. 1° marzo 2001, n. 63.
(2) Lettera soppressa dall'art. 1 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8. Il test
recitava: «b) nei casi di reato continuato» V alriguardo subart 12
(3) Lettera così sostituita alle originarie lett. c) e d) dall'art. 1 3 l. n. 63, cit. Il testo delle due lettere recitava: «c) nei cas
di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre; d) nei casi in cui la prova di un reato o di un
circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza».
(4) Comma aggiunto dall'art. 168 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
(5) Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 9 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e art. 1 d.m. 6 aprile 2001, n
204 (G.U. 31 maggio 2001, n. 125).
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO III
Riunione e separazione dei processi
Articolo 18
Separazione di processi.
1. La separazione di processi è disposta [3045, 6103], salvo che il giudice ritenga la riunione
assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti (1):
a) se, nell'udienza preliminare [416 s.], nei confronti di uno o più imputati o per una o più
imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputat
o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell'articolo 422;
b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la
sospensione del procedimento [3, 41, 47, 71, 344, 479; 28 min.];
c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell'atto di citazione o della
sua notificazione [178, 179, 420-quater], per legittimo impedimento [420-ter, 420-quater] o pe
mancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione [420-bis, 420-quater6];
d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso [178
179] ovvero per legittimo impedimento [420-ter];
e) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l'istruzione dibattimentale
[496-515] risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è
necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla
decisione;
e-bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad
essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione (2).
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere altresì disposta, sull'accordo
delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo (3).
(1) Vedi Corte cost. 10 giugno 1992, n. 266.
(2) Lettera aggiunta, in sede di conversione, dall'art. 11d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con modif., in l. 19 gennai
2001, n. 4.
(3) Il comma era stato modificato dall'art. 1 2 d.l. n. 341, cit., disposizione soppressa in sede di conversione del decreto
legge.
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO III
Riunione e separazione dei processi
Articolo 19
Provvedimenti sulla riunione e separazione.
1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le
parti.
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO IV
Provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza
Articolo 20
Difetto di giurisdizione.
1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari [326 s.], si applicano
le disposizioni previste dall'articolo 22, commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminar
[405], e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la
trasmissione degli atti all'autorità competente [620].
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO IV
Provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza
Articolo 21
Incompetenza.
1. L'incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo
salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 23, comma 2.
2. L'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza [173], prima della
conclusione dell'udienza preliminare [424] o, se questa manchi [447, 449, 453, 459, 552], entro
termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta
l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare.
3. L'incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro
termini previsti dal comma 2.
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO IV
Provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza
Articolo 22
Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari.
1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza pe
qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero (1).
2. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento
richiesto.
3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari [405], il giudice [328], se riconosce la propria
incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti a
pubblico ministero presso il giudice competente.
(1) Per il potere del giudice dell'udienza preliminare di pronunciare sentenza ex art. 22 c.p.p., v. Corte cost. 23 lugli
1991, n. 372.
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO IV
Provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza
Articolo 23
Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado.
1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza
di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la
trasmissione degli atti al giudice competente (1) (2).
2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza è
rilevata o eccepita, a pena di decadenza [173], entro il termine stabilito dall'articolo 491, comma 1
[211]. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1 [516-517].
(1) La Corte cost., con sentenza 11 marzo 1993, n. 76 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comm
«nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza pe
materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo»
Successivamente la Corte cost., con sentenza 15 marzo 1996, n. 70, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale de
medesimo comma «nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico minister
presso quest'ultimo quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per territorio».
(2) Per i reati di competenza del giudice di pace, v. art. 48 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274.
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO IV
Provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza
Articolo 24
Decisioni del giudice di appello sulla competenza.
1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti a
giudice di primo grado [604] competente quando riconosce che il giudice di primo grado era
incompetente per materia a norma dell'articolo 23, comma 1, ovvero per territorio o pe
connessione, purché, in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'articolo
21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello [581] (1).
2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione
inappellabile [593].
(1) La Corte cost., con sentenza 5 maggio 1993, n. 214 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comm
«nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia
gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo». Successivament
la Corte cost., con sentenza 15 marzo 1996, n. 70 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo comma «nell
parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli att
sono trasmessi al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo».
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO IV
Provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza
Articolo 25
Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza.
1. La decisione della corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante ne
corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica
da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore.
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO IV
Provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza
Articolo 26
Prove acquisite dal giudice incompetente.
1. L'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite
[33-nonies].
2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili [191
soltanto nell'udienza preliminare [416 s.] e per le contestazioni a norma degli articoli 500 e 503
(1).
(1) Per i reati di competenza del giudice di pace, v. l'art. 48 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274.
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO IV
Provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza
Articolo 27
Misure cautelari disposte dal giudice incompetente.
1. Le misure cautelari [272 s.] disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, s
dichiara incompetente per qualsiasi causa [291] cessano di avere effetto se, entro venti giorn
dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli artico
292, 317 e 321.
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO V
Conflitti di giurisdizione e di competenza
Articolo 28
Casi di conflitto.
1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:
a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o
ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona;
b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione
del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.
2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1
Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare [416 s.] e giudice de
dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo.
3. Nel corso delle indagini preliminari [326 s.], non può essere proposto conflitto positivo [54
fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione [16].
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO V
Conflitti di giurisdizione e di competenza
Articolo 29
Cessazione del conflitto.
1. I conflitti previsti dall'articolo 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che
dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO V
Conflitti di giurisdizione e di competenza
Articolo 30
Proposizione del conflitto.
1. Il giudice che rileva un caso di conflitto [28] pronuncia ordinanza con la quale rimette alla
corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l'indicazione delle parti e de
difensori.
2. Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto
ovvero dalle parti private. La denuncia è presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto
con dichiarazione scritta e motivata alla quale è unita la documentazione necessaria. Il giudice
trasmette immediatamente alla corte di cassazione la denuncia e la documentazione nonché copia
degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con
eventuali osservazioni.
3. L'ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo su
procedimenti in corso.
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO V
Conflitti di giurisdizione e di competenza
Articolo 31
Comunicazione al giudice in conflitto.
1. Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall'articolo 30 ne dà
immediata comunicazione al giudice in conflitto.
2. Questi trasmette immediatamente alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla
risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO V
Conflitti di giurisdizione e di competenza
Articolo 32
Risoluzione del conflitto.
1. I conflitti sono decisi dalla corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le
forme previste dall'articolo 127 [611]. La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e
documenti che ritiene necessari.
2. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico
ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27 ma il termine previsto da quest'ultimo
articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2.
Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988
consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato a
presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la lor
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
LIBRO PRIMO
Soggetti
TITOLO I
Giudice
CAPO VI
Capacità e composizione del giudice (1)
(1) Intitolazione così sostituita, unitamenteall'intero contenuto del capo, originariamente costituito dal solo art.33
dall'art.169 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dal termine indicatosub art. 6, salvo per quanto riguarda gli artt. 33
bis e 33-ter,per i quali è stata stabilita come data di efficacia quella del 2 gennaio2000, ai sensi dell'art. 2472-bis lett. a
d.lg. n. 51, cit., quale introdottodall'art. 3 d.l. 24 maggio 1999, n. 145, conv., con modif., dalla l. 22 luglio1999, n. 234. V
anche le note in calce agli artt.33-bis e 33-ter.