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Prontuario di diritto penitenziario
Prontuario di diritto penitenziario
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E-book188 pagine1 ora

Prontuario di diritto penitenziario

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Info su questo ebook

Collana IUS FACILE per la preparazione di esami e concorsi. Il potente indice ipertestuale consente di muoversi con facilità all’interno degli argomenti trattati.
Il diritto penitenziario regola, nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato, l'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale disciplinata da un insieme di norme giuridiche di diritto pubblico. Il diritto penitenziario concerne l'organizzazione, i mezzi, le modalità ed i principi che attengono all'organizzazione carceraria ed alle pene alternative alla detenzione, sperabilmente alla luce del solenne imperativo dell'umanizzazione del trattamento penitenziario e della rieducazione del condannato, con particolare riferimento alla tutela dei diritti del soggetto condannato a pena detentiva; il diritto dell'esecuzione penale, anche se quest'ultimo si può ritenere che comprenda l'intero diritto penitenziario riguarda invece l'esecuzione del titolo esecutivo (cioè della sentenza di condanna). Il Diritto Penitenziario italiano è diritto pubblico interno, in quanto volto alla tutela di beni giuridici che, seppure di diretta pertinenza dei singoli, assumono sempre rilevanza in funzione di un interesse pubblico. Il diritto in questione costituisce una disciplina giuridica autonoma, in quanto si giova di principi e proprie regole diversi da quelle di altre branche del diritto. Al riguardo, si suole distinguere tra autonomia scientifica (didattica o accademica), autonomia legislativa ed autonomia giuridica. Il diritto penitenziario ha, infatti, anzitutto, autonomia scientifica, ovvero forma necessariamente oggetto di studi specializzati, come riconosciuto in Italia con il R.D. 01.10.1931, n. 1329, istitutivo della prima cattedra per il suo insegnamento presso l’Università di Roma. Il riconoscimento di una sua autonomia legislativa, invece, è attualmente solo parziale in quanto non esiste in Italia un codice dell’esecuzione, ossia una legge organica che comprenda tutte le norme giuridiche relative all’esecuzione delle pene, della carcerazione preventiva e delle misure di sicurezza. Quanto all'autonomia giuridica, infine, – se per essa si intende "la possibilità di formulare norme organiche, sistematiche di una branca del diritto, che abbiano raggiunto un tale sviluppo da meritare di costituire un distinto ordinamento giuridico" – è inevitabile riconoscere che al Diritto Penitenziario spetta tale tipo di autonomia. Le norme, infatti, che lo costituiscono, sebbene contenute in sedi diverse, sono collegate dalla finalità di realizzare l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza nel loro contenuto di restrizione dei beni giuridici del condannato e dell'internato, e nel loro fine di retribuzione, di difesa sociale e di rieducazione ad un tempo. La normativa attuale fa riferimento principale alla legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al Regolamento di esecuzione della predetta legge con D.P.R. 29 aprile 1976 n. 431.
LinguaItaliano
Data di uscita3 lug 2015
ISBN9788979441765
Prontuario di diritto penitenziario

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    Anteprima del libro

    Prontuario di diritto penitenziario - AA. VV.

    Indice

    PRONTUARIO DI DIRITTO PENITENZIARIO

    Evoluzione storica e fonti

    Carcere nell’antichità:

    Nel mondo romano:

    Nel mondo medioevale:

    Mondo feudale

    Nascita del problema penitenziario.

    Illuminismo: 1700

    1800

    Il fondamento della pena

    Scuola classica

    Scuola correzionalista

    ISTUTUZIONI PENITENZIARIE IN ITALIA

    L. 10/ott/1986 n. 663 legge gozzini.

    L. 27/mag/1998 n. 165 riforma Simeone

    L’esecuzione penale

    Giudicato, irrevocabilità ed esecutività.

    Organi dell’esecuzione

    La pena sine titulo viene detratta dalla pena indicata in sentenza.

    Il procedimento di esecuzione

    Classificazione dei detenuti

    Gli internati

    Principio di legalità

    Tipi di misure di sicurezza

    Detentive:

    Patrimoniali

    Le misure cautelari

    Principi generali

    Tipi di misure cautelari

    Presupposti di applicabilità

    Gravita’ del delitto.

    Gravi indizi di colpevolezza

    Sorveglianza particolare

    Procedimento

    Permessi premio

    Divieti

    Collaborazione con la giustizia

    Regolarità nella condotta carceraria

    Competenza e contenuto

    Provvedimenti e reclami in materia di permessi.

    Art 4 bis l 354/75

    Divieto di concessione dei benefici

    Affidamento in prova al servizio sociale

    Requisiti per l’applicabilità dell’Affidamento in prova al servizio sociale.

    Istanza e proposta di affidamento.

    Competenza e procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza.

    Funzione del centro di servizio sociale.

    Sospensione e revoca.

    La detenzione domiciliare

    Differenze con gli arresti domiciliari:

    Competenza e procedimento

    Sospensione e revoca

    La semiliberta

    Differenze con l’affidamento al servizio sociale:

    Differenze con la semidetenzione

    TERMINI

    Divieti

    Sospensione e revoca.

    Le licenze

    La liberazione anticipata

    Applicabilità

    La liberazione condizionale

    Concessione e revoca

    Effetti

    La legge 689 del 1981

    La semidetenzione.

    Differenze con la semiliberta

    Liberta controllata

    Applicazione della sanzione sostitutiva

    Esecuzione. Sospensione. Conversione. revoca

    Il magistrato di sorveglianza

    Competenza

    Tribunale di sorveglianza

    Competenze

    Procedimento di sorveglianza

    Competenze

    Le misure cautelari

    Principi generali

    Tipi di misure cautelari

    Presupposti di applicabilità

    Criteri di scelta

    Il trattamento penitenziario

    Finalità del trattamento:

    Diritti del detenuto

    L’assistenza dei detenuti

    Le modalità di trattamento

    Trattamento degli imputati

    Osservazione e trattamento dei condannati

    Sorveglianza particolare

    Procedimento

    Elementi del trattamento

    Istruzione

    La religione

    Attività culturali ricreati e sportive.

    Rapporti con la famiglia

    Corrispondenza

    Controlli

    Procedimento applicativo.

    I colloqui con i difensori.

    I colloqui investigativi.

    Il lavoro

    La mercede

    Il peculio

    Lavoro all’esterno

    Permessi di necessità

    Modalità.

    Permessi premio

    Disciplina

    Divieti

    Collaborazione con la giustizia

    Regolarità nella condotta carceraria

    L’aids

    Il regime penitenziario

    Ingresso in istituto.

    Perquisizione personale

    Colloquio

    Visita medica

    Comunicazioni

    Perquisizioni personali.

    Istanze e reclami

    Ricompense

    Sanzioni disciplinari

    Procedimento disciplinare

    Trasferimenti

    Traduzioni

    Uso delle manette ai polsi.

    La dimissione o scarcerazione del detenuto.

    Misure alternative alla detenzione e la remissione del debito.

    Art 4 bis l 354/75

    Divieto di concessione dei benefici

    Affidamento in prova al servizio sociale

    Istanza e proposta di affidamento.

    Competenza e procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza.

    Funzione del centro di servizio sociale.

    Sospensione e revoca.

    La detenzione domiciliare

    Differenze con gli arresti domiciliari:

    Sospensione e revoca

    La semiliberta

    Procedimento

    TERMINI

    Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.

    La legge 689 del 1981

    La semidetenzione.

    Liberta controllata

    La magistratura di sorveglianza

    Il magistrato di sorveglianza

    Competenza

    Tribunale di sorveglianza

    PRONTUARIO DI DIRITTO PENITENZIARIO

    AA.VV.

    Collana IUS FACILE, ideale per la preparazione di esami universitari e concorsi

    All Rights Reserved

    Invictus società cooperativa editrice

    Via Pasquale Galluppi, 85

    47521 Cesena (FC)

    Italia

    Copyright © 2015 by Invictus società cooperativa

    www.invictuseditore.it

    Evoluzione storica e fonti

    Carcere nell’antichità:

    Il problema penitenziario si pose nel momento in cui la società per salvaguardare la pace e la sicurezza sociale decise di isolare dalla collettività coloro che violavano l’ordine costituito richiudendoli in appositi istituti. Il carcere era visto come custodia del reo mentre la pena era una vendetta sociale. Il reo era eliminato piuttosto che rieducato. Le pene potevano essere corporali o pecuniarie.

    Nel mondo romano:

    Il diritto romano conosceva pene di carattere privatistico e pene di carattere pubblicistico per i trasgressori di norme di interesse collettivo. Le pene private erano somme di denaro versate all’offeso in ristoro del danno subito. Tra le pene pubbliche la piu’ grave rimaneva la pena capitale poi esilio, fustigazione, lavori forzati. Il carcere era un luogo ad continendos homes non ad puniendos.

    Nel mondo medioevale:

    Torna a prevalere la concezione della pena privata. La pena mirava al risarcimento o alla riparazione dell’offesa (metodo della faida). I poteri pubblici abdicano il potere della potesta’ punitiva.

    Mondo feudale

    La giustizia era amministrata dal signore. Detenzione e tortura erano mezzi istruttori per ottenere la confessione.

    Nascita del problema penitenziario.

    Illuminismo: 1700

    Il carcere viene inteso come luogo di espiazione. Il ricorso alla pena come privazione della liberta’ è la sanzione prevalente che viene applicata ai condannati. Il BECCARIA introduce principi innovatori:

    • Principio della umanizzazione della pena

    • Principio della pena come mezzo di prevenzione e sicurezza sociale e non come spettacolo pubblico di crudeltà.

    1800

    Nasce la scienza delle prigioni che vuole risolvere il problema penitenziario sotto il profilo disciplinare (isolamento, lavoro, istruzione) e architettonico (panottico di bentham).

    Il fondamento della pena.

    Scuola classica

    La pena è un provvedimento repressivo, affittivo, personale e proporzionato alla gravità del reato inflitto ad un soggetto con capacità di intendere e di volere.

    Le teorie alle quali la scuola si ispirava sono:

    • retribuzione morale, di grozio e kant, per la quale il bene deve essere ricompensato col bene il male col male

    • retribuzione giuridica: il delitto è negazione del diritto, la pena è negazione del diritto. Contrapponendo negazione a negazione si ha affermazione del diritto.

    Scuola correzionalista

    Introduce il principio della rieducazione del reo alla vita sociale.

    Scuola positiva.

    Lombroso. Sposta l’indagine dal fatto reato all’autore del fatto. Bisogna tener conto del detenuto in quanto persona umana. Bisogna studiare le cause e da li rieducare durante la carcerazione.

    La pena secondo la costituzione:

    1. Principio della necessità della pena è un elemento garantista ineliminabile dal nostro ordinamento.

    2. Principio della legalità nullum crimen sine lege nulla poena sine lege

    3. Principio della personalità la responsabilità penale è personale.

    4. Principio della proporzionalità la pena deve essere proporzionale al delitto commesso

    5. Principio del fine rieducativo

    6. Principio della umanizzazione. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

    Regolamenti interni

    È una fonte normativa terziaria subordinata alla legge ed al regolamento di esecuzione.

    Ha efficacia circoscritta nell’ambito del singolo istituto, infatti, le norme contenute variano a seconda delle necessità di ogni singolo istituto.

    E’ predisposto da un’apposita commissione composta dal magistrato di sorveglianza, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e un assistente sociale. Viene approvato dal ministro di giustizia.

    ISTUTUZIONI PENITENZIARIE IN ITALIA

    L. 26/luglio/1975 n. 354 norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della liberta. Per la prima volta tutta la materia viene regolata con legge formale.

    I punti qualificanti di questa legge sono:

    1. Principio della qualificazione

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