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ENCICLOPEDIA GIURIDICA della Sovranità per un sano patriottismo costituzionale
ENCICLOPEDIA GIURIDICA della Sovranità per un sano patriottismo costituzionale
ENCICLOPEDIA GIURIDICA della Sovranità per un sano patriottismo costituzionale
E-book863 pagine11 ore

ENCICLOPEDIA GIURIDICA della Sovranità per un sano patriottismo costituzionale

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Info su questo ebook

L’«Enciclopedia Giuridica della Sovranità per un sano patriottismo costituzionale» è un’Opera enciclopedica che Giuseppe Palma aveva in mente già da diverso tempo, finché si è deciso – sacrificando per oltre un anno sia la famiglia che gli affetti più cari – di mettersi a lavoro e realizzare finalmente questo primo volume che a sua volta si suddivide in due parti: la Parte Prima raccoglie tre libri e un paper scritti e pubblicati da Palma dal 2014 al 2017 in ordine sia ai Principi Fondamentali della nostra Costituzione secondo quelle che furono le intenzioni dei Padri Costituenti, sia al difficile rapporto tra Costituzione e Trattati europei, oltre che all’incostituzionalità dell’eventuale realizzazione degli “Stati Uniti d’Europa” e al rapporto impossibile tra Costituzione e moneta unica europea; mentre la Parte Seconda raccoglie – sempre sui medesimi argomenti - alcuni degli scritti più incisivi dei giuristi Luciano Barra Caracciolo, Paolo Maddalena, Giuseppe Guarino, Paolo Becchi, Vladimiro Giacché, Marco Mori e Luigi Pecchioli. In Appendice, oltre ad ulteriori articoli di Palma sul rapporto tra Costituzione da un lato e Trattati europei, euro ed eventuali “Stati Uniti d’Europa” dall’altro (alcuni dei quali scritti insieme ad altri autori), è altresì riportato il testo integrale della nostra Costituzione. Sempre in Appendice, il lettore potrà consultare un disegno di legge costituzionale (il n. 2703/2017 – XVIIa Legislatura) interamente redatto da Giuseppe Palma, presentato in Senato (comunicato alla Presidenza) il 15 febbraio 2017 a firma di due senatrici della Repubblica, riguardante principalmente l’abrogazione del vincolo del pareggio di bilancio e la costituzionalizzazione dei “contro-limiti”, della piena occupazione e della preminenza dell’interesse nazionale.
Per il prossimo anno dovrebbe uscire anche il secondo ed ultimo volume dell’Enciclopedia che riguarderà i tentativi di revisione costituzionale – quindi l’obiettivo dichiarato di costituzionalizzare i vincoli esterni – e l’approfondimento circa i principali profili di criticità della moneta unica europea, entrambi argomenti affrontati in questo primo volume ma che nel Volume II saranno approfonditi con gli scritti anche dei principali economisti italiani che nell’ultimo decennio ne hanno studiato tutti gli aspetti (vi saranno infatti gli scritti di Alberto Bagnai, Claudio Borghi, Antonio Maria Rinaldi, Paolo Barnard, Marco Cattaneo, Cristiano Manfré e altri). Ciò che serve al Paese in questo preciso momento storico, scrive Palma nell’introduzione, è risvegliare un sano patriottismo costituzionale.
Questo primo volume dell’Enciclopedia è editato in e-book, sia in formato pdf che in formato epub. L’edizione epub, al solo scopo di facilitarne la consultazione considerato l’alto numero di pagine (circa mille), non contiene le note a piè di pagina, che sono invece interamente riportate nell’edizione pdf. I riferimenti bibliografici a piè di pagina si trovano pertanto nella sola versione pdf. La prefazione a questo primo volume dell’Enciclopedia è a cura di Paolo Maddalena, già vicepresidente della Corte costituzionale. Scrive Palma nell’introduzione: «Sono davvero contento che Paolo Maddalena abbia accettato di dedicare il suo tempo all’Opera, non solo perché siamo amici - e questo per me è motivo di orgoglio e di vanto -, ma anche perché era giudice della Corte costituzionale quando questa emanò l’importantissima sentenza n. 284/2007, la prima in ordine cronologico sui cosiddetti “contro-limiti”».
 
LinguaItaliano
Data di uscita14 feb 2018
ISBN9788867827640
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    ENCICLOPEDIA GIURIDICA della Sovranità per un sano patriottismo costituzionale - Giuseppe Palma

    ENCICLOPEDIA GIURIDICA

    della Sovranità

    per un sano patriottismo costituzionale

    Raccolta di scritti

    a cura di Giuseppe PALMA

    Prefazione di Paolo MADDALENA

    (già vicepresidente della Corte costituzionale)

    Volume I

     Editrice GDS

    Giuseppe PALMA

    © ENCICLOPEDIA GIURIDICA della Sovranità

       per un sano patriottismo costituzionale

    Raccolta di scritti

    a cura di Giuseppe Palma

    (prefazione di Paolo Maddalena)

    Editrice GDS di Iolanda Massa

    Via Pozzo n. 34, Vaprio d’Adda (MI), cap 20069

    Tel. 02-90970439; Partita Iva: 07638380969

    E-mail: edizionigds@hotmail.it ; iolanda1976@hotmail.it

    Prima Edizione e-book: febbraio 2018

    PREFAZIONE di Paolo MADDALENA

    (già vicepresidente della Corte costituzionale)

    Sotto la spinta dell’imperante pensiero neoliberista, una infinità di menzogne, propalate dai mass madia e dai politici in genere, ha occupato la mente delle persone, le quali hanno finito per credere che la cosiddetta globalizzazione sia una necessità inderogabile e che uscire dall’ euro sarebbe una catastrofe.

    Esiste invece un esteso pensiero antineoliberista, che, con serietà scientifica, si oppone a queste idee, alzando il velo di Maia e facendo apparire le verità. Un pensiero che prospetta soluzioni, spesso dolorose, ma che sono indispensabili per salvare la nostra Patria dall’invasione economica della finanza internazionale, la quale, come è agevolmente rilevabile da chiunque, ci sta togliendo le fonti produttive di ricchezza nazionale, conducendoci alla sudditanza e, alla fine, alla schiavitù.

    Molto benemerita è dunque questa "Enciclopedia giuridica della sovranità", curata in modo chiaro e ineccepibile da Giuseppe Palma, il quale, oltre a scrivere il capitolo introduttivo e a riportare nella Parte Prima le sue principali opere sul tema del ripristino della sovranità costituzionale, ha raccolto sapientemente una serie di scritti di autorevoli giuristi ed economisti che si sono ispirati a un "sano patriottismo costituzionale".

    Sono molteplici gli argomenti trattati, ma noi ci limiteremo a ricordare solo alcune considerazioni che ci sono apparse essenziali e che, a nostro avviso, possono offrire al lettore una idea dell’importanza teorica e pratica di questa originalissima Enciclopedia.

    Per cominciare, facciamo riferimento innanzitutto alla chiarificazione del concetto di globalizzazione. Si legge nel testo che occorre tener distinta la globalizzazione delle comunicazioni dalla globalizzazione delle Istituzioni. Il che significa che il nostro Parlamento non deve eseguire le direttive che la finanza internazionale impone alle istituzioni economiche mondiali e europee, non deve cioè emanare leggi che favoriscono gli interessi delle multinazionali e delle banche, ma le leggi che tutelano gli interessi degli Italiani. D’altro canto, gli Italiani devono lavorare per l’economia nazionale, rendendo forte l’economia italiana, vendendo agli stranieri le merci prodotte e non le fonti di produzione della ricchezza, come le rotte aeree, le linee ferroviarie, i servizi pubblici essenziali e così via dicendo. Di questo passo (si pensi, da ultimo, alla vendita di Italo a un fondo statunitense), diverremo sempre più poveri, e sempre più soggetti alla volontà sopraffattrice della finanza internazionale.

    Si è detto che la finanza ha conquistato l’Europa. E’ ora di aggiungere che l’Unione Europea, con la sua politica di austerità sta consegnando l’Italia nelle mani della finanza. A causa della "moneta unica", e cioè del cambio fisso che la moneta unica esprime, noi disponiamo di un euro che è in sostanza una lira sopravvalutata, mentre la Germania dispone di un euro che è in realtà un marco svalutato: come è possibile, allora, che l’Italia competa con la Germania in un clima di forte competitività, come dispone il Trattato di Lisbona? Inoltre è da tener presente che il vincolo del pareggio di bilancio, che il governo Monti ha introdotto in Costituzione, ci impedisce una politica economica espansiva e ci costringe a svendere le stesse fonti di produzione, come si è appena visto, nonché immobili artistici e storici, isole, montagne, tratti di litorale, fino alla perdita totale del nostro territorio. A queste condizioni, uscire dall’euro, il quale ci porta a morte sicura, non è più una scelta, è una necessità per salvare la stessa nostra vita.  Si dice che noi possiamo vivere di turismo, ma come facciamo a vivere di turismo, se i migliori alberghi italiani sono passati in mano straniera? La verità è che dovremmo diventare uno "Stato in deroga", come era l’Inghilterra prima della brexit, rinunciando all’euro e, se del caso, addirittura uscendo dall’Unione Europea, tenendo presente che entrambe queste possibilità (invero propenderei per la prima) sono attuabili a norma dei Trattati Europei, come è chiarissimamente spiegato nel testo.

    Altro grave problema trattato negli scritti di questa Enciclopedia è quello che concerne la gerarchia delle fonti giuridiche. La Corte Europea e poi anche la nostra stessa Corte costituzionale hanno affermato la supremazia dei Trattati e delle norme da questi derivate (Regolamenti e Direttive) sulla legislazione ordinaria italiana, sicché il giudice comune, deve, in caso di contrasto tra la normativa europea e quella italiana, far prevalere la prima, cancellando così la seconda. E’ un assurdo. E l’assurdo è ancora più marcato se si pensa che la nostra Corte costituzionale ha sancito che i Trattati internazionali, e cioè, per quanto ci riguarda, i Trattati Europei, nonché il diritto da questi derivato, costituisce una norma interposta tra la nostra Costituzione e la legislazione italiana, mantenendo alla Corte costituzionale il potere, detto dei contro-limiti, di non dare ingresso alle norme europee che risultino in contrasto con i principi e i diritti fondamentali tutelati dalla nostra Costituzione. E, se la norma europea, che il giudice comune ha ritenuto prevalente sulla legislazione italiana, è contraria alla nostra Costituzione, cosa succede? Non succede perfettamente nulla: resta nell’ordinamento italiano come norma europea incostituzionale fino a quando qualcuno non sollevi sul punto, nel corso di un giudizio, una questione di legittimità costituzionale. E’ chiaro, a questo riguardo, che ammettere la supremazia della legislazione europea è stata pura follia. Follia che nel testo è molto bene illustrata.

    Altro tema molto interessante è quella concernente la questione della "cessione di sovranità ai sensi dell’art. 11 della Costituzione. Detto articolo recita testualmente: L’Italia … consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Sulla base di questo articolo, noi abbiamo ceduto all’UE  la sovranità monetaria". Nel testo si spiega magistralmente che la sovranità non è cedibile, poiché essa appartiene originariamente alla Comunità politica statale, ed il potere costituente è già esso stesso diritto, legittimandosi da sé come momento organizzativo che dà vita alla Costituzione del Corpo sociale nel quale si esprime. L’atto costitutivo delle Comunità economiche prima, della Comunità europea poi, ed infine dell’Unione Europea non è originario, ma derivato dalla sovranità degli Stati che vi hanno dato vita per cui la loro origine è unicamente pattizia, non già sociale come invece quella delle Comunità storiche. Per questo è impossibile parlare di una Costituzione Europea sottoscritta dagli Stati membri non eletti dal Popolo. Il Potere costituente è solo nel Popolo, non già nei rappresentanti del Popolo. Senza l’elezione popolare di una Assemblea costituente europea è del tutto improprio parlare di Costituzione europea. L’errore fondamentale è stato quello di scambiare l’espressione "limitazioni di sovranità, scritta nell’art. 11 Cost., con l’espressione cessione di sovranità". La sovranità, come si è appena visto, non può essere ceduta dall’Italia che originariamente la possiede, né creata dall’Unione Europea, che è priva di un potere costituente. Non si è capito, in sostanza, che la Costituzione consente limitazioni soltanto dell’esercizio di parti della sovranità, che è cosa ben diversa dalla cessione di sovranità.  E ciò implica che l’Italia, a termine di Costituzione, deve restare pienamente e illimitatamente sovrana, potendo revocare in qualsiasi momento l’esercizio della parte di sovranità temporaneamente ceduto.

    Oggi ci troviamo di fronte all’assurdo che Ministri non eletti dal Popolo, in quanto membri di un Consiglio dei Ministri Europeo, con l’accordo della Commissione Europea, e con la ridicola procedura di codecisione del Parlamento Europeo, ritengono di far prevalere sulle leggi nazionali quelle di origine europea e ignorano che non appartiene assolutamente a loro il potere di imporre a tutti i cittadini una Costituzione Europea. Per fortuna Francia e Olanda hanno  votato no a questo tipo di Costituzione con un referendum, ma i Ministri eurocrati non si sono ancora arresi: hanno travasato nel Trattato di Lisbona i contenuti dello schema non approvato della Costituzione europea. E’ un fatto ignobile: per spostare la sovranità dal Re al Popolo ci sono state migliaia di morti e fu con la rivoluzione francese che si potè costituire la prima Assemblea legislativa, stabilendosi che la Legge è espressione della Volontà popolare. Come si può sopportare che singoli soggetti eurocrati, affermino il loro volere, prescindendo totalmente dalla volontà delle singole Nazioni? A tal proposito, le parole riportate nel testo in esame sono molto profonde e pregnanti.

    Come agevolmente si capisce la situazione che si è creata è estremamente confusa. Quello che è certo è che con il Trattato di Maastricht, istitutivo dell’Unione Europea, e con il Trattato di Lisbona sul funzionamento dell’Unione Europea, il pensiero neoliberista, il cui fine è quello di far vincere il più forte, ci ha messo con le spalle al muro.

    Sono moltissimi gli argomenti che ancora andrebbero trattati, ma riteniamo che si sia detto abbastanza per far capire quanto importante sia la lettura di questa Enciclopedia, la quale, tra le molte verità che svela, fa comprendere soprattutto che questo mondo capitalistico, che ha abbandonato le sane teorie di Keynes, per seguire le sopraffattrici idee neoliberiste, sta facendo regredire le nostre società nella più profonda inciviltà, sta distruggendo i Popoli e le Nazioni, in una parola, sta disgregando le Comunità politiche, in modo da sottoporre ai voleri di una oligarchia sfruttatrice i singoli individui, divenuti incapaci di difendersi e di sentirsi parte attiva della  propria Nazione.

    A questo punto, l’unica nostra salvezza sta nell’attuazione della Costituzione, specie di quella economica, rivitalizzata dal voto referendario del 4 dicembre 2016. La  nostra Costituzione, come è scritto nell’Enciclopedia di cui stiamo trattando,  contiene tutte le norme necessarie per capovolgere l’attuale situazione. Si tratta, in poche parole, di attuare il principio di eguaglianza economica di cui all’art. 3 Cost. e di rendere attivo il Titolo terzo della Parte prima, intitolata ai Rapporti economici. Se ciò avvenisse, e la lettura di questa Enciclopedia sarebbe certamente di grandissimo aiuto, potremmo dire di aver trasformato l’attuale sistema economico predatorio, ispirato ad assicurare il dominio del più forte, in un sistema economico produttivo, ispirato ai sani principi, della nostra etica repubblicana: la libertà, l’eguaglianza e la solidarietà".

    Paolo MADDALENA

    INTRODUZIONE e PRESENTAZIONE dell’OPERA

    L’«Enciclopedia Giuridica della Sovranità per un sano patriottismo costituzionale» è un progetto che avevo in mente già da diverso tempo, finché mi sono deciso – sacrificando per oltre un anno sia la famiglia che gli affetti più cari – di mettermi a lavoro e realizzare finalmente questo primo volume che a sua volta si suddivide in due parti: la Parte Prima raccoglie tre libri e un paper da me scritti e pubblicati dal 2014 al 2017 in ordine sia ai Principi Fondamentali della nostra Costituzione secondo quelle che furono le intenzioni dei Padri Costituenti, sia al difficile rapporto tra Costituzione e Trattati europei, oltre che all’incostituzionalità dell’eventuale realizzazione degli "Stati Uniti d’Europa" e al rapporto impossibile tra Costituzione e moneta unica europea; mentre la Parte Seconda raccoglie – sempre sui medesimi argomenti - alcuni degli scritti più incisivi dei giuristi Luciano Barra Caracciolo, Paolo Maddalena, Giuseppe Guarino, Paolo Becchi, Vladimiro Giacché, Marco Mori e Luigi Pecchioli.

    Nel dettaglio, i miei testi raccolti nella Parte Prima sono:

    a)       "Il Male Assoluto. Dallo Stato di Diritto alla modernità Restauratrice. L’incompatibilità tra Costituzione e Trattati dell’UE. Aspetti di criticità dell’Euro", edito sia in versione cartacea che in e-book da Editrice Gds, prima edizione ottobre 2014, seconda edizione febbraio 2015;

    b)      "La Costituzione come nessuno l’ha mai spiegata. Un viaggio con la più bella del mondo in occasione dei suoi 70 anni", edito sia in versione cartacea che in e-book da Key editore, marzo 2017;

    c)       "L’incompatibilità tra Costituzione italiana ed eventuale costruzione degli U.S.E. (Stati Uniti d’Europa). I principali aspetti di criticità"; paper scritto a quattro mani con l’avvocato Marco Mori, pubblicato il 16 settembre 2015 sulla rivista scientifica di diritto e fisco Diritto Italiano;

    d)      "TTIP – Che cos’è, cosa prevede e perché occorre fermarlo – dossier di diritto ed economia", edito in versione e-book da Editrice Gds, giugno 2016.

    Nella Parte Seconda, come già specificato, ho invece raccolto alcuni scritti (articoli, saggi, dossier e parti di libri) degli altri sette giuristi sopra menzionati.

    In Appendice, oltre ad ulteriori miei articoli sul rapporto tra Costituzione da un lato e Trattati europei, euro ed eventuali Stati Uniti d’Europa dall’altro (alcuni dei quali scritti insieme ad altri autori), è altresì riportato il testo integrale della nostra Costituzione. Sempre in Appendice, il lettore potrà consultare un disegno di legge costituzionale (il n. 2703/2017 – XVIIa Legislatura) da me interamente redatto, presentato in Senato (comunicato alla Presidenza) il 15 febbraio 2017 a firma delle senatrici De Pin e Casaletto, riguardante principalmente l’abrogazione del vincolo del pareggio di bilancio e la costituzionalizzazione dei contro-limiti, della piena occupazione e della preminenza dell’interesse nazionale.

    Lo scopo di scrivere e curare addirittura un’Enciclopedia si colloca quindi nella necessità di fornire al lettore una raccolta unitaria di libri, dossier, saggi e articoli sia miei che degli altri giuristi di cui sopra. E ciò al fine di concentrare - in un’Opera unica nel suo genere - le analisi circa le gravi criticità connesse al rapporto Costituzione-Trattati europei, ma  anche e soprattutto per divulgare – nell’anno in cui ricorre il 70° anniversario dell’entrata in vigore della nostra Costituzione – quello che è il significato primigenio dei Principi Fondamentali della più bella del mondo, cioè la Costituzione italiana del 1948.

    Se il tempo, la famiglia e gli impegni professionali me lo consentiranno, per il prossimo anno uscirà anche il secondo ed ultimo volume dell’Enciclopedia che riguarderà i tentativi di revisione costituzionale – quindi l’obiettivo dichiarato di costituzionalizzare i vincoli esterni – e l’approfondimento circa i principali profili di criticità della moneta unica europea, entrambi argomenti affrontati in questo primo volume ma che nel Volume II saranno approfonditi con gli scritti anche dei principali economisti italiani che nell’ultimo decennio ne hanno studiato tutti gli aspetti (vi saranno infatti gli scritti di Alberto Bagnai, Claudio Borghi, Antonio Maria Rinaldi, Paolo Barnard, Marco Cattaneo, Cristiano Manfré e altri).

    La libertà, la democrazia ed il ripristino sostanziale dei Principi inderogabili della Costituzione primigenia – divenuti ormai carta straccia - passano necessariamente dal risveglio di un sano patriottismo costituzionale. E questa Enciclopedia Giuridica si pone l’obiettivo di fornire al lettore le fondamenta giuridiche ed economiche per la comprensione di quanto sinora evidenziato, utili al risveglio di un ormai moribondo patriottismo costituzionale.

    Questo primo volume dell’Enciclopedia è editato in e-book, sia in formato pdf che in formato epub. L’edizione epub, al solo scopo di facilitarne la consultazione considerato l’alto numero di pagine, non contiene le note a piè di pagina, che sono invece interamente riportate nell’edizione pdf. I riferimenti bibliografici a piè di pagina si trovano pertanto nella sola versione pdf. Qualora ne ricorreranno le condizioni editoriali, vi sarà successivamente anche un’edizione cartacea.

    Ringrazio infine l’amico Paolo Maddalena, già vicepresidente della Corte costituzionale, per aver scritto la prefazione a questo primo volume dell’Enciclopedia. Sono davvero contento che Paolo abbia accettato di dedicare il suo tempo all’Opera, non solo perché siamo amici - e questo per me è motivo di orgoglio e di vanto -, ma anche perché era giudice della Corte costituzionale quando questa emanò l’importantissima sentenza n. 284/2007, la prima in ordine cronologico sui cosiddetti contro-limiti.

    Giuseppe PALMA

    PARTE PRIMA

    Gli scritti di

    Giuseppe PALMA

    (avvocato e saggista)

    Capitolo I  

    IL MALE ASSOLUTO

    Dallo Stato di Diritto alla modernità Restauratrice

    L’incompatibilità tra Costituzione e Trattati dell’UE

    Aspetti di criticità dell’Euro

    I

    Brevi cenni sulla Storia del Diritto

    dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri.

    I principi fondamentali dello Stato di Diritto

    e l’essenza della nostra Costituzione

    Con il saggio intitolato "La Rivoluzione francese e i giorni nostri. Dall’Ancien Régime alla nuova Aristocrazia europea […] (Editrice GDS, ottobre 2013), mi sono occupato di analizzare nello specifico – e con metodo scientifico – la storia della Rivoluzione francese e del suo diritto, concentrando l’attenzione sia sulle comparazioni storico-giuridiche tra i processi sommari del 1793-94 e lo stato in cui versa la giustizia italiana degli ultimi vent’anni, sia sull’involuzione dello Stato di Diritto e dei suoi principi a vantaggio di nuove forme di giustizia" congeniali al neo Ancien Régime europeo.

    Senza entrare nel merito (non è questa la sede opportuna), mi preme comunque sottolineare come alcune norme introdotte negli ultimi anni sia nel processo civile che in quello penale ledano palesemente il dettato costituzionale, e ne sono esempi evidenti sia l’introduzione della disciplina della c.d. mediazione obbligatoria che lede spudoratamente l’art. 24 della Costituzione, sia l’introduzione del c.d. filtro in appello nel processo civile, il quale – nella sostanza - rende quasi del tutto inutile il mezzo di impugnazione, al pari della norma sulla manifesta infondatezza quale filtro nel ricorso per Cassazione nel processo penale.

    Ciò premesso, dal punto di vista dei principi fondanti lo Stato di Diritto, appare evidente come – trascorsi poco più di duecento anni dall’esperienza rivoluzionaria francese – quei pilastri di civiltà giuridica costati milioni di vite umane sono già da parecchi anni sacrificati sull’altare del falso cambiamento e di una modernità Restauratrice che mira, neppure tanto di nascosto, ad instaurare una nuova forma di Ancien Régime globale che sottometta nuovamente centinaia di milioni di persone.

    E’ ovvio che nel corso di due secoli sono mutate sia le vesti che le pelli, così come si sono raffinati ed adeguati gli strumenti, ma il fine è sempre lo stesso: creare una potentissima Aristocrazia europea sostanzialmente immune dai processi democratici, sacrificando oltre misura quei sacrosanti principi che, in termini di vite umane, sono costati un prezzo altissimo!

    La Rivoluzione francese partorì la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789 e la Costituzione del 1791; le guerre napoleoniche posero la miccia nei cuori dei popoli europei che scoppiò nei moti del 1820-21, in quelli del 1830-31 e successivamente nelle ribellioni del 1848-49; la Grande Guerra ebbe un’incidenza notevole per il consolidamento della sovranità nazionale soprattutto in quegli Stati (tra cui l’Italia) che avevano sofferto per decenni la dominazione straniera; ed infine dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale sorsero le basi per la consacrazione e l’effettività dei diritti inalienabili della persona e dei principi di libertà, democrazia e uguaglianza sostanziale per cui ciascun popolo divenne capace e maturo di darsi una Carta fondamentale dello Stato che fosse il faro dell’intera legislazione.

    Il tutto, non esagero, al costo di centinaia di milioni di morti!

    Il nostro Paese, che già dalla fine del XVIII Secolo fu scosso dalle prime rivendicazioni di matrice indipendentista, conobbe dapprima le conquiste dello Statuto Albertino (1848) e della Costituzione Romana (1849), per poi giungere – a seguito di ben due guerre mondiali - alla condivisione democratica della Costituzione repubblicana del 1948.

    Le lotte per la libertà e la democrazia hanno dunque avuto un percorso sanguinoso di circa duecento anni, un ampio periodo attraverso il quale ciascun individuo è gradualmente divenuto soggetto libero in uno Stato idoneo a garantire – a lui e all’intera comunità di cui è parte attiva - non solo l’uguaglianza formale e sostanziale, ma soprattutto quei diritti irrinunciabili che lo rendono libero dal bisogno: uno su tutti il diritto al lavoro!

    Se la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789 trasformava il suddito in cittadino riconoscendogli alcuni diritti che per secoli erano stati fortemente circoscritti al volere dei re, la Costituzione francese del 1791 – oltre ad operare una netta separazione tra i poteri dello Stato (già di per sé presente nella Dichiarazione dell’89’) – riconosceva al popolo il diritto di scegliere i propri rappresentanti, includendo la figura e le funzioni del sovrano all’interno di una cornice istituzionale dettagliatamente delineata dalla Costituzione medesima. Il dispotismo del re, e quindi l’esercizio del suo potere assoluto, cedevano l’essenza stessa dell’imperio alla volontà della Nazione, la quale scaturiva non più dall’inopinabile volontà del sovrano bensì da un’assemblea elettiva espressione della scelta di ciascun singolo cittadino che ne avesse diritto, e tutti – quindi anche il re – erano parimenti soggetti ad una nuova creatura, la legge, espressione – appunto – della volontà generale.

    Una delle conquiste di maggiore rilievo fu proprio quella della separazione tra i poteri dello Stato: la funzione legislativa (cioè il potere di fare le leggi) veniva strappata alla corona ed attribuita ad un’assemblea eletta dai cittadini (seppur con criteri di censo e attraverso un sistema elettorale a doppio livello), la funzione esecutiva restava nelle mani del re (che la esercitava attraverso ministri da lui nominati) che comunque si assoggettava alla Costituzione e alla legge, ed infine l’esercizio della funzione giudiziaria – che si trasformava in pubblica e gratuita – veniva attribuita ad una magistratura eletta dal popolo (sempre con criteri di censo).

    Tutto questo dal 1789 al 1791 a seguito di una prima Rivoluzione a carattere borghese.

    La Costituzione del 1791 cessò sostanzialmente di produrre i suoi effetti a seguito della caduta della monarchia e della proclamazione della repubblica (il tutto dal 10 agosto al 21 settembre 1792), alla quale seguirono le decapitazioni del re e della regina (rispettivamente il 21 gennaio e il 16 ottobre 1793) e lo sterminio tra fazioni rivoluzionarie contrapposte (una lotta intestina iniziata tra costituzionali e girondini, proseguita tra girondini e giacobini e conclusasi tra le diverse anime giacobine).

    A seguito di un breve ma intenso periodo di terribile dittatura giacobina (17 settembre 1793 – 28 luglio 1794), durante il quale vennero gradualmente sospese tutte le garanzie non solo costituzionali ma anche della Dichiarazione dell’89’, la Francia conobbe l’esperienza napoleonica (novembre 1799 – giugno 1815, con l’intervallo di circa un anno a seguito della prima abdicazione di Napoleone), il ritorno dei Borboni (maggio 1814 – marzo 1815; luglio 1815 – luglio 1830), la monarchia costituzionale del ramo cadetto degli Orléans (luglio 1830 – febbraio 1848) e il Secondo Impero di Luigi Napoleone III (fino alla sconfitta francese di Sedan del 1870),  periodi durante i quali l’Europa mutò radicalmente il suo destino, tant’è che nel XIX Secolo una parte dei popoli del Vecchio Continente furono beneficiari del riconoscimento formale di una serie di diritti sanciti all’interno di c.d. Costituzioni ottriate (concesse dai re) che garantivano – quanto meno da un mero punto di vista enunciativo – l’ammissione nella sfera pubblica e privata dei singoli di alcuni principi frutto dell’esperienza rivoluzionaria francese. Ma la strada da percorrere era ancora molto lunga e sanguinosa!

    In Italia (si fa per dire, visto che l’annessione della maggior parte degli Stati italiani al regno di Sardegna avvenne solo nel 1861) la prima Carta fondamentale dello Stato fu quella concessa da re Carlo Alberto di Savoia ai propri sudditi nel 1848. Questa Carta, chiamata Statuto Albertino ed estesa a tutto il Regno d’Italia a partire dal 1861 e fino al 1947 (nonostante le molteplici modifiche intervenute soprattutto in epoca fascista), sanciva formalmente il riconoscimento di alcuni principi fondamentali dello Stato di Diritto quali la libertà personale (garantita e non inviolabile), l’inviolabilità del domicilio, la libertà di pensiero e di stampa, il diritto del popolo ad essere rappresentato all’interno di una Camera eletta direttamente dai cittadini (seppur con criteri di censo), oltre ad una serie di garanzie e diritti che fino a quel momento il popolo mai aveva visti riconosciuti in una Carta fondamentale dello Stato. Si trattava, tuttavia, di una Carta gentilmente concessa dal sovrano in cui i diritti in essa contenuti erano per lo più meramente garantiti e non enunciati, ad esempio, quali inviolabili.

    Fu comunque un primo ed importantissimo passo.

    Esempio di significativa e avanzata civiltà costituzionale è dato invece dalla Costituzione della Repubblica Romana del 1849, una Carta fondamentale dello Stato elaborata da un’assemblea elettiva durante il breve periodo della Repubblica Romana di Mazzini; una Costituzione mai entrata in vigore (le truppe francesi di Napoleone III entrarono a Roma poco dopo la sua approvazione) ma che è la madre giuridica e morale della nostra Costituzione repubblicana del 1948. Nella Costituzione della Repubblica Romana, approvata sotto il cannoneggiamento francese, si parla addirittura di sovranità quale diritto eterno che risiede nel popolo, di inviolabilità delle persone, di sacralità del domicilio, di laicità dello Stato, del principio che ogni potere promana dal popolo, di libertà di insegnamento e di manifestazione del pensiero, di inviolabilità della corrispondenza, di inviolabilità dei rappresentanti del popolo per le opinioni espresse in un’assemblea eletta da tutti i cittadini che avessero compiuto i 21 anni di età (e senza alcun criterio di censo), e alla quale veniva attribuita - sulla base delle conquiste ottenute con il sangue a partire dalla Rivoluzione francese in avanti – la funzione legislativa. A differenza dello Statuto Albertino, la Costituzione della Repubblica Romana non è una Carta ottriata, bensì è il frutto esclusivo dell’esercizio della sovranità popolare da parte di un’Assemblea Costituente democraticamente eletta. Questa, inoltre, non si limita a garantire semplicemente alcuni diritti, ma arriva a consacrarli addirittura come inviolabili.

    Tutti principi che costituiranno il fuoco sotto la cenere di quanto avverrà un secolo più tardi al costo di ulteriori milioni di morti! Questa non è retorica, è la base storico-giuridica necessaria e indispensabile per poter comprendere l’attentato che l’UE – con la complicità dei Parlamenti e dei Governi degli Stati membri – ha posto in essere negli ultimi decenni attraverso l’adozione di Trattati che, nella sostanza, rendono inefficaci le conquiste democratiche ottenute con un sacrificio altissimo soprattutto in termini di vite umane.

    Ed eccoci quindi giunti alla Costituzione italiana vigente, quella concepita ed elaborata dall’Assemblea Costituente (un’assemblea eletta per la prima volta a suffragio universale e diretto e con metodo proporzionale) dal giugno 1946 al dicembre 1947, approvata il 22 dicembre 1947, promulgata dal capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

    Svolgendo una brevissima premessa di carattere storico, la nostra Costituzione è frutto non solo della lotta al nazi-fascismo (argomentazione fin troppo riduttiva), ma è anche il risultato di ben due secoli di lotte e sofferenze, è il fiore sorto dal profondo di un terreno coltivato di morti e sangue, il riflesso degli ideali e delle lotte che vanno dai primi moti rivoluzionari del 1820-21 alla fine della Seconda Guerra Mondiale, è il prodotto del sangue sgorgato dal petto di Goffredo Mameli e della sofferenza patita da Giuseppe Mazzini, è la proiezione dei versi del Marzo 1821 di Alessandro Manzoni e delle parole de La Leggenda del Piave di Giovanni Ermete Gaeta (E. A. Mario), è l’eredità del sangue versato durante la Grande Guerra dai Ragazzi del 99’ e delle preghiere di tutte le madri che durante l’occupazione tedesca affidavano le anime dei propri figli a Dio … la nostra Costituzione nasce quindi da un urlo antico, forse ancor più antico di quanto ho premesso, tant’è che sono convinto che bisogna ricercare le nostre radici comuni di resistenza all’oppressione addirittura nel momento in cui Roma cade sotto le spade dei barbari!

    Un autentico grido di dolore che un intero popolo vede terminare con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948.

    Questa, e non altro, è la nostra Costituzione!

    Non è affatto campanilismo definirla la più bella del mondo, lo è per davvero! Basta leggere il primo comma dell’art. 1: "L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. Che meraviglia! La Repubblica, quindi lo Stato, si fonda unicamente su un diritto che rende l’uomo non solo parte attiva e integrante di una medesima comunità, ma addirittura lo rende libero dal bisogno! La nostra Repubblica, quindi, non si fonda che su di un principio: il lavoro; qualsiasi altra norma – sia essa frutto della legislazione nazionale o della produzione giuridica sovranazionale - confliggente con questo principio fondamentale, è del tutto contraria all’essenza stessa della Repubblica! In pratica non esiste la Repubblica italiana se non esiste il lavoro; non esiste lo Stato italiano se esso non può fondarsi e quindi non può perseguire l’obiettivo irrinunciabile del lavoro! Ma i Padri Costituenti, indomiti, ritennero di dover addirittura tipizzare il diritto al lavoro scrivendo un’altra disposizione, cioè quella dell’art. 4 (ponendola, non a caso, subito dopo aver sancito i principi di uguaglianza formale e sostanziale): La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Non soddisfatti, decisero di scrivere anche un secondo comma: Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società". Quando rileggo queste parole non posso trattenere una certa emozione accompagnata da parecchia indignazione.

    Ma torniamo all’art. 1, il cui secondo comma è altrettanto illuminante: "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Non esiste pertanto altra sovranità se non quella che promana dal popolo, seppur il suo esercizio sia ovviamente limitato alla cornice costituzionale! Ciò detto, non esiste la Repubblica italiana - e quindi non esiste lo Stato italiano - se l’esercizio della sovranità non promana direttamente dal popolo: quindi solo il popolo è sovrano e solo i suoi rappresentanti, democraticamente eletti, sono legittimati ad esercitare la sovranità popolare. Punto! La Repubblica non conosce altro tipo di sovranità o di esercizio della stessa. E’ così e basta, senza se e senza ma! Di enorme importanza, oltre al principio di uguaglianza formale (già presente nello Statuto Albertino ed ereditato dalla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789), è anche il principio di uguaglianza sostanziale di cui al secondo comma dell’art. 3: E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

    E’ una disposizione del tutto innovativa rispetto alle Costituzioni del passato, infatti introduce il c.d. "principio di Ragionevolezza", il quale si estrinseca nell’obbligo per la Repubblica di non trattare tutti allo stesso modo (altrimenti commetterebbe ripetuti atti di ingiustizia), ma nel dover porre in essere trattamenti uguali per situazioni uguali e trattamenti diversi per situazioni differenti.

    Parimenti importanti e fondamentali sono i principi di libertà religiosa (artt. 7, 8 e 19), di libertà personale (art. 13), di domicilio (art. 14) e di corrispondenza (art. 15) – queste ultime tre definite addirittura come inviolabili e non meramente garantite -, quindi di libertà di circolazione e soggiorno (art. 16), di riunione (art. 17), di associazione (art. 18), di pensiero e di stampa (art. 21), di riconoscimento del diritto alla tutela giurisdizionale e di inviolabilità del diritto di difesa (art. 24), di libertà di insegnamento (art. 33) etc… tutti pilastri dello Stato di Diritto che, apparentemente consolidatisi, sono continuamente sotto attacco!

    Significativi sono anche i principi della tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (artt. 35 e seguenti), della libertà di iniziativa economica privata (art. 41) e del riconoscimento della proprietà privata non più ritenuta inviolabile (come lo era stata per lo Stato liberale) ma generalmente garantita (art. 42).

    Si passa successivamente ai diritti politici, quindi al suffragio universale e diretto (per cui il voto è personale, uguale, libero e segreto – art. 48), al diritto di associarsi liberamente in partiti (art. 49), al diritto di ciascun cittadino di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza (art. 51) e al riconoscimento dell’innovativo principio  di progressività tributaria (art. 53) che  sostituisce l’iniquo sistema di proporzionalità.

    Nelle successive disposizioni (che aprono la Parte II) la Costituzione sancisce anzitutto il diritto di ciascun cittadino (senza alcun limite se non quello dell’età) di eleggere direttamente sia la Camera dei deputati che il Senato della Repubblica (artt. 56, 57 e 58),  per poi occuparsi di disegnare la struttura istituzionale dello Stato e di tipizzare i meccanismi democratici di adozione delle leggi (art. 70 e seguenti), prevedendo che la funzione legislativa (ossia il potere di fare le leggi) spetti unicamente al Parlamento che è espressione democratica della sovranità popolare (con le sole due eccezioni del decreto legge e del decreto legislativo, di competenza dell’esecutivo). Il tutto in un sistema di bicameralismo paritario nel quale un progetto (o un disegno) di legge diventa legge solo se approvato sia dalla Camera che dal Senato nel medesimo testo ("La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere" – art. 70), e successivamente promulgato dal Presidente della Repubblica, il quale a sua volta può chiedere alle Camere una nuova deliberazione (art. 74).

    Per evitare eventuali soprusi o sovraricazioni da parte del Governo nei confronti del Parlamento (è bene ricordare che l’Italia ereditava quasi ventuno anni di dittatura fascista e usciva da una guerra sanguinosissima), la Costituente ridimensiona la figura del capo del Governo in Presidente del Consiglio dei Ministri, che diviene pertanto primus inter pares (primo tra i suoi pari) e non premier (primo ministro)! Il Presidente del Consiglio presiede il Consiglio dei Ministri che, per esercitare a pieno le sue funzioni, deve necessariamente godere della fiducia di entrambe le Camere ("Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere" – art. 94).

    Viene quindi delineata la figura del capo dello Stato individuata in un Presidente della Repubblica (non eletto direttamente dal popolo bensì dal Parlamento in seduta comune con la partecipazione dei delegati regionali) quale organo super partes e di garanzia, estraneo – si fa per dire visti i risvolti pratici degli ultimi vent’anni – alle dinamiche politiche e ai processi decisionali.

    Infine la magistratura, inquadrata non come potere bensì come Ordine dello Stato autonomo e indipendente da qualsiasi altro potere (art. 104), alla quale è affidato l’esercizio della funzione giurisdizionale. L’autonomia e l’indipendenza della magistratura sono garantite da un apposito organo di autogoverno (il CSM) composto secondo criteri di equilibrio.

    Importantissimo è il ruolo che i Padri Costituenti attribuiscono alla Corte Costituzionale (altrimenti detta Consulta), un organo imparziale (quanto meno in teoria) che svolge soprattutto la funzione di giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti – aventi forza di legge – dello Stato e delle Regioni (art. 134 e seguenti).

    A differenza dello Statuto Albertino, che era una Carta flessibile (le disposizioni in esso contenute erano modificabili da una semplice legge ordinaria), la Costituzione repubblicana diventa una Carta rigida e quindi modificabile - fatta eccezione per i Principi Fondamentali, per la Parte I (questa è tuttavia soggetta ad eventuale revisione in melius,) e per la forma repubblicana (intesa nel suo significato più ampio) – solo attraverso un procedimento di revisione costituzionale c.d. rafforzato e dettagliatamente definito dall’art. 138 Cost.

    Mentre scrivo queste pagine, il Parlamento sta lavorando ad una significativa revisione costituzionale che miri a porre fine al bicameralismo paritario, salvo mantenerlo solo in alcuni casi. Fermo restando che sono d’accordo con il superamento del bicameralismo perfetto (tant’è che ho anticipato il lavoro delle Camere pubblicando nel 2013 un pamphlet che prevedeva sia il superamento del bicameralismo che l’elezione diretta del Presidente della Repubblica), non posso sottrarmi dall’evidenziare un aspetto giuridico di particolare importanza: nel gennaio del 2014 la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 01/2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge n. 270/2005 (la legge elettorale c.d. Porcellum con la quale sono state elette entrambe le Camere alle elezioni politiche del 2006, 2008 e 2013) nella parte in cui questa non consentiva all’elettore di esprimere la preferenza per i candidati, oltre che nella parte in cui non veniva prevista una soglia minima di voti oltre la quale avrebbe dovuto trovare applicazione il premio di maggioranza.

    Ciò premesso, l’attuale composizione parlamentare (quella formatasi a seguito delle elezioni politiche del febbraio 2013) è gravemente delegittimata dalla pronuncia della Consulta, sia perché i deputati e i senatori eletti non sono stati scelti dagli elettori con un voto di preferenza, sia perché il premio di maggioranza – prendendo ad esempio la Camera dei deputati – è consistito nell’attribuzione di ben 340 seggi (circa il 55%) ad una coalizione politica che, pur essendo arrivata prima delle altre, ha ottenuto appena il 29,55% dei consensi, avanti di appena lo 0,37% alla coalizione arrivata seconda (29,18%). Alla luce delle predette argomentazioni, le modifiche alla Costituzione (e che modifiche!) potrebbero essere approvate grazie ad un numero di voti proveniente da quei deputati (mi limito all’esempio della Camera) illegittimamente eletti grazie all’attribuzione di un premio di maggioranza del tutto sproporzionato (dal 29,55% al 55%) e che la Consulta ha dichiarato illegittimo.

    Un domani, mentre i nostri nipoti studieranno la Costituzione modificata nella XVIIa legislatura, ce la sentiremo di parlar loro di Padri Costituenti e di Parlamento legittimo che esercitava la sovranità popolare? Non ai posteri, ma a noi, l’ardua sentenza!

    Porgo già sin d’ora le mie scuse al lettore per il brevissimo excursus storico-giuridico e per le osservazioni tecniche sull’espletando procedimento di revisione costituzionale, ma ritengo che le argomentazioni proposte siano utili per rendere maggiormente comprensibile il senso dei capitoli a seguire: se non siamo in grado di conoscere da dove proveniamo, diventa quasi impossibile comprendere dove stiamo andando!

    II

    Brevi cenni sui Trattati dell’UE.

    Il c.d. Trattato di Lisbona

    e il superamento della Costituzione italiana

    nel più assoluto silenzio

    1.    Brevi osservazioni riguardanti l’evoluzione politica del Partito Comunista Italiano (PCI). Gli errori della sinistra di casa nostra

    A seguito della caduta del muro di Berlino (novembre 1989) e del crollo dell’Unione Sovietica (1991), il Partito Comunista Italiano dovette affrontare una profonda crisi d’identità: era necessario che il PCI -  orfano ormai sia della connotazione comunista che del legame ideologico con la vecchia URSS - assumesse una nuova veste, quindi concentrò l’essenza stessa della sua politica in una condivisione acritica del progetto europeo che stava per svilupparsi di lì a poco. Una condivisione ceca e (permettetemi di dirlo) vergognosamente ipocrita che fece fare al nostro Paese un salto nel buio senza che nessuno comprendesse a pieno quanto stesse accadendo e quanto sarebbe potuto accadere in futuro: Europa a tutti i costi! Questa era la regola, senza se e senza ma. E della medesima malattia – seppur meno febbrile - fu colpita anche la Democrazia Cristiana, partito di maggioranza relativa che aveva ininterrottamente governato il Paese dal 1946 al 1993. Nel frattempo, ed esattamente nel biennio 1992-94, un ciclone mediatico-giudiziario denominato Tangentopoli spazzò via, attraverso una non casuale azione politico-giudiziaria, i partiti politici che fino a qual momento l’avevano fatta da padrona sia nell’esercizio del potere legislativo che in quello esecutivo. La magistratura, parecchio solerte con i partiti di Governo (DC e PSI), lasciò sostanzialmente indenne il principale partito di opposizione (il PCI, appunto), spianando a questo la strada verso il Governo del Paese (che si concretizzerà elettoralmente nel 1996). Il vecchio PCI, che nel frattempo era stato costretto a mutare veste in Partito Democratico della Sinistra (PDS), era comunque composto – salvo qualche eccezione – dagli stessi militanti del vecchio Partito Comunista, i quali, da ferventi sostenitori degli ideali sovietici passarono repentinamente ad essere tutti allineati verso un acritico sviluppo del progetto europeo che si faceva strada senza alcuna base democratica. Nonostante gli ultimi vent’anni di politica italiana siano stati caratterizzati per metà periodo da governi di centro-destra (Silvio Berlusconi è stato Presidente del Consiglio dei Ministri per un tempo discontinuo di circa nove anni), è bene ammettere che l’adesione incondizionata del nostro Paese ai Trattati dell’UE e alla moneta unica è avvenuta quando al Governo c’erano, direttamente o indirettamente, le forze post-comuniste alleate con le anime di sinistra dell’ormai dissolta Democrazia Cristiana.

    Ritengo inoltre interessante evidenziare che, con la graduale trasformazione da PDS in DS (Democratici di Sinistra) e successivamente in PD (Partito Democratico), la sinistra italiana ha abbandonato quelli che erano i pilastri della propria azione politica (su tutti il diritto al lavoro e le norme sulla sua tutela) per seguire una strada di matrice liberista che aveva ed ha nel suo DNA il conseguimento e la tutela del profitto finanziario, il consolidamento degli interessi delle banche e delle multinazionali e infine le cessioni di sovranità nazionale ad apparati sovranazionali non eletti e che la Costituzione non riconosce quali organismi legittimati ad esercitare la sovranità popolare. Esempi ve ne sono a decine; mi limito a farne solo quattro: 1) il Governo Prodi I introdusse le prime fattispecie di lavoro c.d. interinale (legge n. 196 del 24 giugno 1997) dimenticandosi di prevedere un adeguato sistema di ammortizzatori sociali a sostegno di chi perdeva il lavoro, generando in tal modo la terribile piaga della precarietà; 2) alla fine di luglio 2008 il Parlamento italiano autorizzò all’unanimità la ratifica del c.d. Trattato di Lisbona (ratificato definitivamente in agosto), ossia quell’accozzaglia di norme illeggibili che si pongono sostanzialmente al di sopra della nostra Costituzione e che, di fatto, ne sospendono l’efficacia. Ciò detto, benché nel luglio 2008 la maggioranza parlamentare fosse di centro-destra, è opportuno evidenziare che il PD offrì incondizionatamente tutti i suoi voti (dico bene, tutti i suoi voti) in favore dell’autorizzazione alla ratifica, nel silenzio più viscido e senza una vasta e necessaria informazione dei suoi elettori; 3) dal novembre 2011 al dicembre 2012 il PD (che sosteneva, insieme al PDL, il Governo tecnico presieduto dal prof. Mario Monti) ha votato in favore di una serie di misure che non avrebbero mai dovuto trovare asilo in una Repubblica democratica fondata sul lavoro: il Partito Democratico ha infatti espresso in Parlamento sia voto favorevole alla c.d. Riforma Fornero sulle pensioni (che da un lato ha innalzato l’età pensionabile e dall’altro ha generato il vergognoso problema degli esodati), sia voto favorevole alla parziale riforma dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (targata sempre Fornero); 4) nel 2012 i parlamentari del Partito Democratico, con la pistola dello spread puntata alla tempia, hanno votato in favore dell’autorizzazione alla ratifica del Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’unione economica e monetaria (il c.d. Fiscal Compact), spingendosi addirittura a votare – insieme ad una consistente maggioranza dei parlamentari del PDL - in favore dell’inserimento in Costituzione dello scellerato vincolo del pareggio di bilancio (art. 81 Cost.). Tuttavia, sarebbe da parte mia poco onesto non evidenziare che in quel periodo il nostro Paese era terrorizzato da uno spread che faceva fatica a scendere, ma sarebbe altrettanto poco corretto non ammettere che tutta la questione spread è stata – ed è - un vero e proprio ricatto/imbroglio ai danni del principio democratico e dell’economia nazionale.

    Quanto premesso nei citati esempi corrisponde, dati alla mano, alla verità oggettiva dei fatti! E’ esattamente ciò che è avvenuto nella realtà. Piaccia o no, è proprio così. Ma ciò che deve far maggiormente riflettere il lettore è la circostanza che coloro i quali si sono macchiati di tali e gravissime responsabilità politiche nei confronti del popolo italiano, di fronte a puntuali e ragionevoli critiche non hanno neppure la dignità di sottrarsi dal lavarsi la bocca con la parola Costituzione! Si può essere d’accordo o in disaccordo su tutto, è legittimo, ma servirsi della Costituzione per sciacquarsi la coscienza delle proprie malefatte nei confronti del popolo - e soprattutto dei principi stessi della Carta Costituzionale - è a dir poco infimo e vergognoso!

    Il lettore, a questo punto, si starà sicuramente chiedendo se chi scrive abbia un’antipatia personale nei confronti della sinistra italiana, ma la risposta è secca: assolutamente no! Posso garantire di non appartenere e di non essere iscritto ad alcun partito politico e, di conseguenza, mia priorità assoluta – dopo aver studiato e approfondito i temi che affronto di volta in volta – è quella di ragionare e confrontarmi con chiunque abbia interesse a farlo senza alcuna barriera ideologica. Le osservazioni sinora svolte nel presente paragrafo sono di natura puramente critica e non vestono alcun colore di matrice partitica. Se poi qualcuno con maggiore sensibilità dovesse risentirsene, affar suo. D’altra parte, non è certo colpa di chi scrive se la sinistra anziché essere vicina agli interessi degli italiani lo è a quelli dell’eurocrazia, tant’è che le parole d’ordine – senza alcuna analisi critica - sono sempre state: Europa a tutti i costi, Euro irreversibile e anti-berlusconismo accecante! Con queste premesse, non potevamo che ritrovarci nel 2014 in braghe di tela e schiavi di un sistema sovranazionale potentissimo e del quale in pochissimi ne conoscono i connotati.

    Lasciando da parte le pur legittime critiche ed osservazioni di natura politica (che sono il sale della democrazia), sposto la mia attenzione sulle questioni tecniche strettamente attinenti l’essenza del presente pamphlet, facendo un piccolo passo indietro.

    2.    Brevi cenni sulla nascita del progetto europeo e sul suo sviluppo: i principali Trattati dell’UE e i più importanti aspetti di criticità del Trattato di Maastricht

    Una prima unione, seppur di carattere prettamente economico, si ebbe già agli inizi degli anni Cinquanta tra sei Stati del Vecchio Continente, infatti Italia, Germania ovest, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo diedero vita alla CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio), un Trattato sottoscritto a Parigi il 18 aprile 1951 con l’obiettivo di creare un mercato comune per il carbone e per l’acciaio. Successivamente, nel 1957, con i Trattati di Roma venne istituita sia la CEE (Comunità Economica Europea), che aveva come obiettivo principale quello della libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone al di fuori dei confini nazionali (in pratica una prima integrazione di carattere economico-commerciale), sia l’EURATOM (Comunità Europea dell’Energia Atomica), che aveva invece lo scopo di coordinare i programmi di ricerca degli Stati membri relativi all'energia nucleare. Nel 1973 gli Stati membri divennero nove con l’adesione del Regno Unito, della Danimarca e dell’Irlanda e, nel 1979, il Parlamento europeo venne eletto per la prima volta a suffragio universale e diretto. Il 1979 fu un anno importante anche per un altro motivo: il 13 marzo entrò in vigore lo SME (Sistema Monetario Europeo), ossia l’accordo per il mantenimento di una parità di cambio prefissata che poteva oscillare entro una fluttuazione del ±2,25% (del ±6% per Italia, Gran Bretagna, Spagna e Portogallo), avendo a riferimento una unità di conto comune (l'ECU, cioè unità di conto europea), determinata in rapporto al valore medio dei cambi del paniere delle divise dei Paesi aderenti. Fu un primo passo verso il progetto futuro di moneta unica europea. Nel 1986 venne sottoscritto l’AUE (Atto Unico Europeo) con lo scopo di completare la costruzione del mercato interno (che aveva avuto una battuta d’arresto dopo le crisi economiche degli anni Settanta) ed avviare un primo embrione di Unione politica. Tuttavia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e fino a tutto il 1991, il mondo era rigidamente diviso in due a causa della guerra fredda tra i due grandi blocchi USA – URSS, quindi gli equilibri internazionali non avrebbero potuto discostarsi da questa netta divisione. E’ alla fine degli anni Ottanta che si verifica il vero spartiacque: il 9 novembre 1989 cade il muro di Berlino, quella barriera in pietra e cemento che divideva la Germania ovest dalla Germania est (che vengono unificate), e quindi il mondo occidentale che faceva capo agli Stati Uniti d’America e il mondo dell’est europeo che faceva riferimento all’Unione Sovietica. Da un lato è la fine della guerra fredda, dall’altro è l’inizio di un nuovo Ordine che nasconde quello che diverrà il Neo-Feudalesimo globale. Dal 1991 in poi, con fin troppa consapevole coscienza, inizia un percorso irreversibile che condurrà l’intero Vecchio Continente a disegnare un progetto grandioso solo nell’apparenza ma che, nella sostanza, è marcatamente criminale ed anti-democratico.

    Ed eccoci giunti al 1992: è l’anno del TRATTATO DI MAASTRICHT (o TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA – TUE), sottoscritto il 7 febbraio 1992 a Maastricht, nei Paesi Bassi (nostro Presidente del Consiglio dei Ministri è il democristiano Giulio Andreotti mentre Ministro degli Esteri è il socialista Gianni De Michelis), tra i dodici Stati membri dell’allora Comunità Europea (Italia, Paesi Bassi, Danimarca, Spagna, Grecia, Lussemburgo, Belgio, Regno Unito, Francia, Germania, Irlanda e Portogallo). Il Trattato entra in vigore il 1° novembre 1993 ed ha come obiettivo quello di preparare la creazione dell'unione monetaria europea e gettare le basi per un'unione politica (cittadinanza, politica estera comune e affari interni). Oltre ad istituire l’Unione Europea (che sostituisce la Comunità Europea), il Trattato introduce un’apparente quanto inefficace procedura di codecisione tra il Parlamento e il Consiglio nell’adozione degli atti giuridici dell’Unione. Il suo contenuto pone altresì le basi della futura moneta unica, infatti viene sancita la nascita dell’UEM (Unione Economica e Monetaria dell’Unione Europea) che, attraverso tre successive fasi, deve concludere un percorso che porti al conio di una moneta unica europea in sostituzione di ciascuna valuta nazionale dei Paesi membri. Con la creazione dell’IME (Istituto Monetario Europeo) nel 1994, viene prevista la nascita – entro il 1° gennaio 1999 – della BCE (Banca Centrale Europea) e del SEBC (Sistema Europeo delle Banche Centrali) che avrebbe coordinato la politica monetaria unica. Al fine di poter giungere alla fase finale, ciascuno Stato firmatario del Trattato deve rispettare cinque criteri di convergenza (più comunemente conosciuti come parametri di Maastricht):

    -             Rapporto tra deficit pubblico e PIL non superiore al 3%;

    -            Rapporto tra debito pubblico e PIL non superiore al 60% (Italia e Belgio vengono esentati dal rispettare questo parametro);

    -            Tasso d’inflazione non superiore dell’1,5% rispetto a quello dei tre Paesi più virtuosi;

    -            Tasso d’interesse a lungo termine non superiore al 2% del tasso medio degli stessi tre Paesi più virtuosi;

    -            Permanenza negli ultimi due anni nello SME senza fluttuazioni della moneta nazionale.

    Ciò detto, il parametro maggiormente discusso è quello del rapporto tra deficit pubblico e PIL che non deve sforare il tetto rigido del 3%. Il numero 3 fu deciso inizialmente dall’ex Presidente della Repubblica francese François Mitterrand che voleva un numero qualsiasi da opporre alle continue richieste di denaro da parte dei suoi ministri. Il 3 rievocava la Trinità, quindi poteva andar bene. Sembra una favola, ma è andata proprio così! E’ il 1981 quando i socialisti francesi guidati da Mitterrand vincono le elezioni, e, per far fronte alle promesse elettorali, portano il deficit da 50 a 95 miliardi di franchi. Al fine di rientrare, Mitterrand incaricò l’allora vice-direttore del dipartimento del Bilancio al ministero delle Finanze Pierre Bilger di individuare una regola che evitasse spese pubbliche pazze. Bilger contattò due giovani esperti economici, Roland de Villepin e Guy Abeille, e sarà proprio quest’ultimo (all’epoca non ancora trentenne) ad elaborare – su sua stessa ammissione senza alcuna base scientifica - il tetto del 3%. Dirà più avanti Guy Abeille: «Prendemmo in considerazione i 100 miliardi del deficit pubblico di allora. Corrispondevano al 2,6 % del Pil. Ci siamo detti: un 1% di deficit sarebbe troppo difficile e irraggiungibile. Il 2% metterebbe il governo sotto troppa pressione. Siamo così arrivati al 3%. Nasceva dalle circostanze, senza un'analisi teorica». Lo stesso parametro fu poi utilizzato quale regola europea (anche perché Mitterrand intendeva tenere sotto controllo la forza economica di una Germania unita) ed entrò a far parte del Trattato di Maastricht. Questa regola del 3%, a distanza di circa vent’anni, è diventata una vera e propria disgrazia che impedisce agli Stati membri di far leva sulla spesa pubblica al fine di risolvere le problematiche economico-sociali. Lo stesso dicasi in merito al tetto previsto per il tasso d’inflazione (cioè non superiore dell’1,5% rispetto a quello dei tre Paesi più virtuosi): un altro limite capestro che impedisce l’adozione di qualsiasi soluzione ragionevole per far fronte a periodi di recessione.

    Il 2 ottobre 1997 viene sottoscritto il TRATTATO DI AMSTERDAM (nostro Presidente del Consiglio dei Ministri è Romano Prodi, capo della coalizione di centro-sinistra che aveva vinto le elezioni politiche del 1996, mentre Ministro degli Esteri è Lamberto Dini), entrato in vigore il 1° maggio 1999. Esso riforma le Istituzioni europee in vista dell’adesione di nuovi Stati, quindi modifica, rinumera e consolida il Trattato di Maastricht e il Trattato di Roma. Prevede inoltre un apparente processo decisionale più trasparente attraverso un più ampio ricorso alla c.d. procedura di codecisione tra Consiglio dell’UE e Parlamento europeo nell’adozione degli atti giuridici dell’Unione. In realtà si tratta di una vera e propria truffa procedurale che, riformata (anche nel nome) dal Trattato di Lisbona, altro non è che uno specchietto per le allodole di cui mi occuperò approfonditamente più avanti.

    Il 26 febbraio 2001 viene firmato il TRATTATO DI NIZZA (nostro Presidente del Consiglio dei Ministri è l’ex socialista Giuliano Amato che presiede un esecutivo sostenuto da una maggioranza di centro-sinistra, mentre Ministro degli Esteri è sempre Lamberto Dini), che entra in vigore il 1° febbraio 2003. Il Trattato, oltre a  riformare le Istituzioni europee per consentire all'UE di funzionare in maniera più efficiente dopo l'allargamento a 25 Stati membri, adotta nuovi metodi per modificare la composizione della Commissione europea e ridefinire il sistema di voto in seno al Consiglio.

    Dal Trattato di Maastricht al Trattato di Lisbona (di cui mi occuperò nel prossimo paragrafo) gli euro-burocrati hanno introdotto una serie di norme incomprensibili e scoordinate tra loro (sconosciute anche ai parlamentari europei) che mirano nella sostanza a svuotare le competenze dei Parlamenti nazionali e rendere inefficaci le Costituzioni di ciascuno degli Stati membri.

    3.    Il Trattato di Lisbona e i suoi principali aspetti di criticità. L’Unione Europea quale strumento idoneo a perseguire una  modernità Restauratrice

    Prima di entrare nel vivo del c.d. Trattato di Lisbona, è necessario fare una breve premessa.

    Il 29 ottobre 2004 viene firmato a Roma il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (la c.d. Costituzione europea), ma in realtà – sotto l’aspetto meramente formale - non si tratta di una vera e propria Costituzione come quelle di cui sono dotati ciascuno degli Stati membri, bensì di un Testo Unico (o Trattato di base) in cui vengono riordinati e recepiti i Trattati preesistenti, con poche innovazioni e senza formali trasferimenti di sovranità. Il vero obiettivo di questo Trattato di base è quindi quello di sostituire tutti i Trattati che fino a quel momento avevano costituito le fondamenta giuridiche primarie dell’Unione Europea, stabilendo un chiaro assetto politico riguardo alle sue Istituzioni, alle sue competenze, alla politica estera e alle modalità decisionali.  Gli architetti di questo progetto sono l’ex Presidente della Repubblica francese Valéry Marie René Georges Giscard d'Estaing (che presiederà un’apposita Convenzione sul futuro dell’Europa), il nostro ex Presidente del Consiglio dei Ministri Giuliano Amato ed il belga Jean-Luc Joseph Marie Dehaene (entrambi vice-presidenti della Convenzione medesima). Un lavoro importantissimo lo svolge anche la Commissione Europea (all’epoca presieduta da Romano Prodi), la quale elabora un progetto (il c.d. Progetto Penelope) quale punto di riferimento per la Convenzione. Questa lavora per diciassette mesi, fino al 10 luglio 2003. La cerimonia ufficiale per la firma della c.d. Costituzione europea avviene a Roma il 29 ottobre 2004 e trasmessa in eurovisione. Il Parlamento italiano, a stragrande maggioranza (sia alla Camera che al Senato), autorizza la ratifica del Trattato tra il gennaio e l’aprile del 2005.

    Il vero obiettivo della c.d. Costituzione europea, in realtà, non è quello di armonizzare le norme contenute nei Trattati sottoscritti e ratificati fino a quel momento, né quello di riordinare le Istituzioni europee e le loro competenze, ma è soprattutto quello di creare un unico testo rafforzato che – sostanzialmente – esautori sia l’efficacia delle Costituzioni nazionali che gli effetti della produzione legislativa di rango ordinario degli Stati membri. L’intenzione degli euro-burocrati è quella di inglobare in un unico testo tutte le norme dei Trattati preesistenti (riordinandole, armonizzandole e innovandole se necessario) in modo tale che l’intera struttura politica e di produzione giuridica dell’Unione abbia un’autorità tale che, nel tempo, possa sostanzialmente sostituire i principi costituzionali e le garanzie procedurali sancite nelle Carte fondamentali di ciascuno Stato membro. Gli euro-burocrati, tuttavia, commettono un grave errore: avallano la possibilità di sottoporre la Costituzione europea a referendum popolari. Gli elettori francesi ed olandesi esprimono un netto voto contrario, determinando uno stop fondamentale all’iter di ratifica. A quel punto, di fronte al no franco-olandese, il Consiglio europeo (composto dai capi di Stato e di Governo dei Paesi membri) decide di risolvere il problema entro il 2008 (e comunque prima delle elezioni per il Parlamento europeo del 2009). Alla fine prevale la soluzione di elaborare un Trattato di riforma (il c.d. Trattato di Lisbona) da non sottoporre a referendum popolare! In altre parole, la Costituzione europea è uscita dalla porta (per volere democratico del popolo francese e di quello olandese) ed è rientrato dalla finestra.

    Ed ecco che l’apparato eurocratico, sconfitto da un inaspettato sussulto di indipendenza nazionale, individua una strada più sicura che sfocia nel c.d. TRATTATO DI LISBONA (ufficialmente Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea o Trattato di riforma), sottoscritto il 13 dicembre 2007 (nostro Presidente del Consiglio dei Ministri è Romano Prodi, leader della coalizione di centro-sinistra che ha vinto di appena lo 0,01% le elezioni politiche del 2006, mentre Ministro degli Esteri è l’ex comunista Massimo D’Alema) ed entrato ufficialmente in vigore il 1° dicembre 2009. Il nostro Parlamento ne autorizza la ratifica all’unanimità: al Senato il 23 luglio 2008, alla Camera dopo appena otto giorni. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano vi appone la propria firma per la ratifica il 2 agosto e il deposito avviene dopo sei giorni. Il tutto nel più assoluto silenzio e senza informare adeguatamente i cittadini: non è un caso, infatti, che l’iter di ratifica avvenga tra la fine di luglio e gli inizi di agosto, mentre gli italiani sono distratti dai bagni e dal calcio-mercato.

    Ma entriamo nello specifico. Perché è così importante il Trattato di Lisbona? In realtà, come ho evidenziato pocanzi, si tratta di un Trattato che modifica sia il Trattato sull’Unione Europea (cioè il Trattato di Maastricht del 1992 - TUE) che il Trattato che istituisce la Comunità Europea (il Trattato di Roma del 1957 – TCE, fatta eccezione per il Trattato Euratom). In altre parole non

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