I PRIMI PASSI DELL’ASPIRANTE AVVOCATO. Dall’ultimo semestre universitario all’iscrizione all’Albo (II ed.): Guida pratica alle novità del tirocinio professionale e dell’esame avvocato
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Gli Autori, avvocati e membri AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), formano un’affiatata Squadra di lavoro da anni impegnata nella formazione dei praticanti (anche tramite il Corso AIGA - sez. Locri di preparazione all’esame scritto di avvocato, oggi giunto alla 5a ed.).
Francesco Avveduto. Avvocato, Consulente Privacy - DPO. Membro del Direttivo di sezione AIGA, Tesoriere 2017/2019 e 2019/2021 e Resp. Dip. privacy e trattamento dati di sezione, svolge consulenza e formazione in materia di privacy e trattamento dati per avvocati, commercialisti, p.a. e imprese. Ha scritto per Altalex (Wolters Kluwer).
Manuela Calautti. Avvocato. Membro della giunta AIGA 2019/2021. Svolge formazione postlaurea con particolare attenzione ai praticanti avvocati; Direttore 2019 del cit. Corso di preparazione all’esame scritto. Collabora con Il Quotidiano Giuridico (Wolters Kluwer); co-autrice della prima ed. del presente volume, è nel comitato di redazione di Esame Avvocato 2/2018 e 3/2019 (Diritto Avanzato).
Fabrizio Chiefari. Avvocato. Componente del Direttivo AIGA di sezione (già Tesoriere 2015-2017), svolge altresì attività di formazione postlaurea. Collabora con Il Quotidiano Giuridico (Wolters Kluwer); co-autore della prima ed. del presente volume.
Antonia Fabiola Chirico. Avvocato Cassazionista, Commissario esame avvocato 2019. Presidente di sezione AIGA e componente Dip. Diritto Bancario e Societario Fondazione AIGA T. Bucciarelli, svolge altresì attività di formazione postlaurea. Collabora con Il Quotidiano Giuridico ed Altalex (Wolters Kluwer); co-autrice della prima ed. del presente volume, è nel comitato di redazione di Esame Avvocato 3/2019 (Diritto Avanzato).
Elisabetta Macrì. Avvocato, Custode Giudiziario. Componente Dip. Nazionale AIGA Università e Rapporti con il MIUR, svolge altresì attività di formazione postlaurea. Collabora con Il Quotidiano Giuridico (Wolters Kluwer); co-autrice della prima ed. del presente volume, è nel comitato di redazione di Esame Avvocato 3/2019 (Diritto Avanzato).
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Anteprima del libro
I PRIMI PASSI DELL’ASPIRANTE AVVOCATO. Dall’ultimo semestre universitario all’iscrizione all’Albo (II ed.) - Manuela Calautti
MANUELA CALAUTTI, ANTONIA FABIOLA CHIRICO, ELISABETTA MACRÌ, FRANCESCO AVVEDUTO, FABRIZIO CHIEFARI
I PRIMI PASSI DELL’ASPIRANTE AVVOCATO Dall’ultimo semestre universitario all’iscrizione all’Albo (II Ed.)
Francesco Avveduto, Manuela CALAUTTI, Fabrizio CHIEFARI, Antonia Fabiola CHIRICO, Elisabetta MACRÌ
I PRIMI PASSI DELL’ASPIRANTE AVVOCATO. Dall’ultimo semestre universitario all’iscrizione all’Albo (ii Edizione)
© Copyright 2020 Diritto Avanzato
Milano, marzo 2020
Diritto Avanzato
Direzione editoriale: Giulio SPINA
Direzione scientifica: Luigi VIOLA
www.dirittoavanzato.it
Tutti i contenuti sono stati inviati dall’Autore quale materiale originale, inedito e di esclusiva paternità dello stesso (salvo ove diversamente indicato in nota).
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In caso di Volume cartaceo, sono consentite le fotocopie solo per uso personale, nei limiti del 15% e nel rispetto delle normative sul diritto d’autore.
Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge.
Grazie a Salvatore,
per essere stato il primo
a credere nel nostro progetto
ed averci accompagnato nel corso
della nostra avventura nel mondo
degli aspiranti avvocati
ISBN: 9788835381365
Questo libro è stato realizzato con StreetLib Write
http://write.streetlib.com
Indice dei contenuti
DIRITTO AVANZATO
AUTORI
PRESENTAZIONE
PREMESSA - Le nuove (rectius quali) prospettive della pratica forense dopo il DM 70/2016
CAPITOLO I- Diritto intertemporale e disciplina a regime dopo la legge n°247/2012 e il regolamento n°70/2016
CAPITOLO II - Il tirocinio professionale
1. Il tirocinio professionale: ante e post riforma ex lege 247/2012 in combinazione con il Dpr 137/2012
2. L’avvocato stabilito in Italia: definizione e riferimenti normativi
3. Il tirocinio professionale fuori dallo studio
CAPITOLO III - Il praticante avvocato: quali i diritti?
CAPITOLO IV - Il praticante avvocato: quali gli obblighi?
CAPITOLO V - Il codice deontologico
1. Premessa
2. I doveri del praticante avvocato e le relative sanzioni disciplinari
CAPITOLO VI - Il trattamento dati e la tutela della privacy
1. Premessa
2. Il ruolo del praticante nell’attività di trattamento dati
3. Gli adempimenti per la corretta tenuta dei dati
CAPITOLO VII - L’impegno solenne
1. Premessa
2. L’importanza del giuramento, ora impegno solenne, quale elemento costitutivo dell’esercizio della professione forense per il praticante
3. L’importanza del giuramento, ora impegno solenne sotto l’aspetto etico-deontologico
CAPITOLO VIII - La scuola forense
1. Premessa
2. Organizzazione generale delle Scuole Forensi
3. Il programma formativo della Scuola Forense
4. La durata della Scuola forense
5. Verifiche intermedie e finale
6. I costi della Scuola forense e le borse di studio
CAPITOLO IX - L’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
1. Premessa
2. Il bando d’esame
3. La commissione esaminatrice
4. La prova scritta
5. Strumenti utilizzabili e istruzioni pratiche sullo svolgimento della prova d’esame
6. La correzione delle prove scritte
7. La prova orale
8. L’iscrizione all’Albo e l’impegno solenne dell’Avvocato
9. Consigli per la preparazione all’esame di abilitazione
CAPITOLO X - Il regime fiscale del praticante avvocato abilitato al patrocinio
1. Premessa
2. L’apprendistato negli studi professionali
3. Prestazione professionale occasionale
4. Apertura di partita I.V.A.
5. Apertura di partita I.V.A. e problematiche post abilitazione
6. Fatturazione
INDICE DELLE F.A.Q.
INDICE DELLA MODULISTICA
DIRITTO AVANZATO
Centro Studi
Diritto A vanzato
EDIZIONI
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rispetto alla radicalizzazione sul presente,
che diventa subito passato appena viene enunciato.
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NOTIZIE E AGGIORNAMENTI
(segnalazioni e novità editoriali; eventi e formazione;
sconti e promozioni; estratti e materiali gratuiti)
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AUTORI
Francesco AVVEDUTO
Avvocato, Consulente Privacy - DPO. Membro del Direttivo di sezione AIGA, Tesoriere 2017/2019 e 2019/2021 e Resp. Dip. privacy e trattamento dati di sezione, svolge consulenza e formazione in materia di privacy e trattamento dati per avvocati, commercialisti, p.a. e imprese. Ha scritto per Altalex (Wolters Kluwer).
Manuela Calautti
Avvocato. Membro della giunta AIGA 2019/2021. Svolge formazione postlaurea con particolare attenzione ai praticanti avvocati; Direttore 2019 del cit. Corso di preparazione all’esame scritto. Collabora con Il Quotidiano Giuridico (Wolters Kluwer); co-autrice della prima ed. del presente volume, è nel comitato di redazione di Esame Avvocato 2/2018 e 3/2019 (Diritto Avanzato).
Fabrizio Chiefari
Avvocato. Componente del Direttivo AIGA di sezione (già Tesoriere 2015-2017), svolge altresì attività di formazione postlaurea. Collabora con Il Quotidiano Giuridico (Wolters Kluwer); co-autore della prima ed. del presente volume.
Antonia Fabiola Chirico
Avvocato Cassazionista, Commissario esame avvocato 2019. Presidente di sezione AIGA e componente Dip. Diritto Bancario e Societario Fondazione AIGA T. Bucciarelli, svolge altresì attività di formazione postlaurea . Collabora con Il Quotidiano Giuridico ed Altalex (Wolters Kluwer); co-autrice della prima ed. del presente volume, è nel comitato di redazione di Esame Avvocato 3/2019 (Diritto Avanzato).
Elisabetta Macrì
Avvocato, Custode Giudiziario. Componente Dip. Nazionale AIGA Università e Rapporti con il MIUR, svolge altresì attività di formazione postlaurea. Collabora con Il Quotidiano Giuridico (Wolters Kluwer); co-autrice della prima ed. del presente volume, è nel comitato di redazione di Esame Avvocato 3/2019 (Diritto Avanzato).
PRESENTAZIONE
Il Volume costituisce una vera e propria guida pratica sul percorso per il conseguimento del titolo di Avvocato. L’Opera – in questa II edizione, aggiornata alle ultime riforme normative (d.l. 162/2019 conv., con mod., in l. 8/2020) e alle più recenti circolari e pronunce del Consiglio Nazionale Forense – è corredata da oltre 100 F.A.Q. ( Frequently Asked Questions) e fac-simile di moduli e istanze. L’auspicio – come già specificato nella presentazione della I edizione – è che Diritto Avanzato, grazie a questo Libro, possa aiutare ed accompagnare molti Giovani Giuristi nel loro percorso di avvicinamento al mondo forense e di crescita umana e professionale.
Gli Autori, avvocati e membri AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati – sez. Locri), formano un’affiatata Squadra di lavoro da anni impegnata nella formazione dei praticanti.
Giulio SPINA
(Direttore editoriale Diritto Avanzato )
PREMESSA - Le nuove (rectius quali) prospettive della pratica forense dopo il DM 70/2016
di Antonia Fabiola CHIRICO
Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense (d’ora in poi CNF) Avv. Guido Alpa (in carica dal 2004 al 2015) ha presentato la riforma forense nei seguenti termini: " l’avvocatura saprà conservare i valori della tradizione e ammodernarsi assecondando le esigenze di una società moderna. Grazie alla riforma i cittadini potranno fruire di un servizio di giustizia più efficiente. I giovani avranno maggiori opportunità di lavoro. La crisi economica non prevarrà sulle nostre forze e sulle nostre risorse".
Non possiamo dire di certo che l’intento innovatore in detta legge non sia stato palesato, sol che occorre appurare col tempo e nel concreto se detto intento avrà trovato terreno fertile nell’avvocatura; e ciò perché detta riforma, entrata a singhiozzo con l’attuazione dei successivi regolamenti, riguarda un po’ tutti gli operatori del diritto e, quindi, non solo l’avvocato, ma anche i praticanti, oltreché i laureandi in giurisprudenza nell’ultimo semestre del loro percorso di studio.
Non a caso l’avvocato assume un ruolo fondamentale nella riforma di cui si sta trattando, attesa la di lui fondamentale funzione nell’ambito della formazione del praticante avvocato e, ciò, non solo attraverso la trasmissione delle competenze tecniche, pratiche e strategiche proprie e tipiche della professione forense, (quindi attraverso anche quello spirito critico e dialettico che può scaturire tra dominus e praticante), ma anche e soprattutto, in ragione della funzione sociale della professione: essendo tenuto proprio l’avvocato a formare il praticante sulla deontologia e sull’etica professionale, ispirandolo all’osservanza dei relativi precetti morali, e assolvendo, così, a tuttotondo [1] , al suo obbligo formativo.
Sennonché, la legge n. 247 del 31 dicembre 2012, pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 5 d.d. 18 gennaio 2013 e titolata " la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense", coi Titoli II e IV, mutando notevolmente lo svolgimento della pratica legale, ha, di primo acchito, sollevato forti incertezze, non solo tra i Consigli dell’Ordine degli Avvocati (d’ora in poi C.O.A.), in merito al dies a quo della sua applicabilità e interpretazione, ma anche tra gli studenti di Giurisprudenza e i praticanti, cui è indirizzato il presente libello.
Si è assistito, invero, a una interpretazione quasi del tutto disomogenea della mentovata legge da parte dei vari C.O.A., sino a quando con la Circolare d.d. 7 giugno 2013 n.11 non è intervenuta la Commissione consultiva del C.N.F. adottando due pareri attinenti, rispettivamente, alla disciplina del tirocinio e al giuramento del praticante abilitato.
Il primo parere, infatti, ha riguardato l’interpretazione dell’art. 48 della nuova legge professionale forense, in merito alla non applicabilità della nuova disciplina del tirocinio forense – fatta salva la riduzione della durata a diciotto mesi – per i due anni successivi all’entrata in vigore della legge; mentre il secondo ha riguardato le modalità di giuramento del praticante abilitato, a seguito dell’entrata in vigore della nuova legge professionale, prendendo in esame, nel complesso, la questione dell’immediata applicabilità della nuova disciplina dell’abilitazione al patrocinio, con riferimento al periodo transitorio di due anni previsto dall’art. 48 della nuova legge.
Honeste vivere neminem laedere suum cuique tribuere
[1] Da interpretarsi proprio nel significato originario del termine ossia nel senso figurativo di ‘ scultura a tuttotondo ’, quale: scultura a tutto rilievo, compiuta in ogni sua parte, sicché si può girare intorno a essa (per es., le statue)
(Treccani.it, s. v. tondo) e così ha l’obbligo l’avvocato di formare, melius forgiare, il di lui praticante.
CAPITOLO I- Diritto intertemporale e disciplina a regime dopo la legge n°247/2012 e il regolamento n°70/2016
di Antonia Fabiola CHIRICO
La legge di riforma n. 247/2012 ha decisamente modificato l’abilitazione del praticante avvocato. E ciò per rispondere, a parere di chi scrive, anche ai principali obiettivi e principi ispiratori della riforma forense, che sono stati sintetizzati dal C.N.F. nei seguenti termini:
a) rafforzare la preparazione e la qualità delle prestazioni professionali degli avvocati per tutta la durata della professione (dall’accesso in poi - formazione continua - specializzazione - esercizio continuativo della professione);
b) rendere il contratto professionale trasparente (compensi concordati liberamente e conoscibili; pubblicità informativa);
c) tutelare l’affidamento dei cittadini (assicurazione obbligatoria; responsabilità rafforzata delle società tra avvocati);
d) potenziare il controllo disciplinare (terzietà giudice);
e) consentire forme di esercizio della professione più moderne (associazioni multidisciplinari e società di capitale con garanzia di indipendenza e libertà professionale);
f) favorire l’ingresso dei giovani meritevoli (accesso qualificato e compensi al praticante);
g) preservare la indipendenza e l’autonomia dell’avvocato;
h) potenziare la tutela dell’interesse pubblico da parte degli Ordini forensi (es. istituzione sportello del cittadino);
i) potenziare la rappresentanza di genere negli organismi forensi;
j) aggiornare la professione in linea con le norme comunitarie e le esigenze di apertura del mercato professionale.
Infatti, con l’abilitazione di cui alla precedente normativa il " praticante avvocato abilitato al patrocinio coincideva, nei limiti sempre previsti dall’abilitazione, al
procuratore legale" ex art. 82 c.p.c., atteso che questi poteva patrocinare in proprio oltreché essere inserito nel mandato alla difesa.
Di contro, la legge di riforma del 2012, come si evince dalla lettura dell’art. 15 della L. 247/2012, che istituisce alla lett. g) " il registro dei praticanti ed alla lett. h)
l’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g), ha introdotto l’istituto del c.d.
patrocinio sostitutivo, dando origine, così, alla nuova figura del
praticante avvocato abilitato al patrocinio sostitutivo".
Orbene, la disciplina dell’abilitazione del praticante avvocato ante L. 247/2012 era ed è tutt’ora regolata, stante la disciplina transitoria, dall’art. 8 RDL 1578/1933 statuente che: "I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore. Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d’ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero. A tal proposito, si pone all’attenzione del lettore una recente pronuncia della Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza del 14/12/2017 n. 30057, che sul punto, in tema di pratica forense, ha statuito che:
Ciò posto non può che ribadirsi, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Ss.Uu. 17761/08), in tema di pratica forense, che il R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 art.8 prevede uno speciale registro in cui sono iscritti i laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica per la professione di avvocato, i quali, dopo un anno dalla iscrizione, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare, limitatamente a determinati procedimenti, il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro medesimo. Una volta decorso il sessennio, l’iscritto non potrà più esercitare detto patrocinio, senza però dover subire la cancellazione dal registro anzidetto, in assenza di specifica previsione normativa che la contempli, potendo, quindi, mantenere l’iscrizione per coltivare l’interesse a proseguire la pratica forense non in veste informale, ma con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica dipendenze con un professionista già abilitato. Né appare ravvisabile una situazione di overruling
, in forza della quale restano salvi gli effetti degli atti processuali compiuti dalla parte che abbia fatto incolpevole affidamento sulla stabilità di una previgente interpretazione giurisprudenziale, atteso che l’indirizzo interpretativo su menzionato non ha comportato il mutamento dell’interpretazione di una regola del processo che preveda una preclusione o una decadenza in precedenza non prevista (Cass.929/2017): esso concerne, al contrario, un determinato assetto normativo di carattere sostanziale, avente ad oggetto le condizioni per il legittimo esercizio del patrocinio".
Peraltro, lo status abilitativo del praticante avvocato abilitato al patrocinio ante L. 247/2012 incontra i limiti fissati dall’art. 7 L. 479/1999 che è articolato come segue: " I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell’abilitazione al patrocinio, possono esercitare l’attività professionale ai sensi dell’articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente: a) negli affari civili: 1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a € 25.822,84 (lire cinquanta milioni); 2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell’articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell’articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile; 3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; b) negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall’art. 550 del codice di procedura penale" .
I Giudici di legittimità (Cassazione Civile, Sez. II, sentenza 29-02-2016, n. 3917), a tal proposito, con una recente pronuncia, emessa in un caso soggetto ratione temporis alla disciplina del tirocinio forense di cui R.D.L. 27 novembre 1933 N.1578 art. 8 e successive modificazioni ( e non alla nuova disciplina dello svolgimento del tirocinio di cui all’art. 41 della sopravvenuta legge 31 dicembre 2012 n. 247), hanno statuito che: " Il R.D.L. 27 novembre 1933 N.1578 art. 8 (convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36 e successive modificazioni) prevede che il praticante avvocato, durante il periodo di pratica forense, possa esercitare un patrocinio limitato nell’attività professionale (solo dinanzi alle Preture del distretto della Corte di Appello nel quale è iscritto per la pratica) e nel tempo (dopo un anno di iscrizione nel registro e per non più di sei anni: R.D.L. n. 1578 del 1933, art.8 ; L. 27 giugno 1988, n. 242, art. 10, recante Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale
), sottoposto ad una particolare vigilanza del Consiglio dell’ordine di appartenenza (R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 14, lett. c) e a speciali adempimenti attinenti alla frequenza di uno studio di avvocato e all’esercizio del patrocinio (R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 17, n. 5; R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, artt. 1 e segg. recante Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 sull’ordinamento della professione di avvocato e di procuratore
; D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, artt. 1 e segg., recante Regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione all’esame di procuratore legale
). Viene, pertanto, riconosciuto ai praticanti avvocati uno speciale status abilitativo provvisorio, limitato e temporaneo, giustificato dalle esigenze di svolgimento del tirocinio e in vista degli esami da affrontare per conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione forense e l’iscrizione nel relativo albo (in tali termini, Corte cost.: Sentenza n. 5 del 1999; Sentenza n. 127 del 1985; Ordinanza n. 75 del 1999; Ordinanza n. 163 del 2002). Tale speciale status abilitativo provvisorio costituisce eccezione alla regola generale per cui il patrocinio legale è consentito previo superamento dell’esame di stato ed iscrizione all’albo degli avvocati; pertanto, le norme che consentono l’esercizio del patrocinio a chi, come il praticante avvocato, non ha superato l’esame di stato e non è iscritto nel detto albo professionale introducono un’eccezione ad un principio generale e come tali sono di stretta interpretazione. A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 che ha soppresso l’ufficio del pretore ed ha istituito il giudice unico di primo grado, l’ambito di esercizio di tale speciale abilitazione riconosciuta ai praticanti avvocati è stato rideterminato dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 7, che stabilisce che i medesimi, dopo il conseguimento dell’abilitazione al patrocinio, possono esercitare l’attività professionale ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 8 nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente: a) negli affari civili: 1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni; 2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell’art. 704 c.p.c., e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell’art. 688 c.p.c., comma 2; 3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; b) negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall’art. 550 c.p.p. (in tali termini, la lett. b, relativa agli affari penali, è stata modificata dal D.L. 7 aprile 2000, n. 82, art. 2 terdecies, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2000,