International Prof: Come internazionalizzare la professione docente in Italia e in Europa
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È per questo che si propone una panoramica della storia politica europea e dei cambiamenti prodotti dall’avvicendamento delle maggioranze europarlamentari, dal confronto tra i punti di vista interni alla Commissione e all’organizzazione internazionale deputata a favorire l'integrazione delle culture: il Consiglio d'Europa. Il cammino verso un sistema educativo internazionale è aperto e l'obiettivo della cittadinanza europea come risultato dell'unità nella diversità diventa sempre più vicino.
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International Prof - Antonietta De Luca
Antonietta De Luca
INTERNATIONAL PROF
Come internazionalizzare la professione docente in Italia e in Europa
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www.elisonpublishing.com
elisonpublishing@hotmail.com
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Elison Publishing
Via Milano 44
73051 Novoli (LE)
ISBN 9788869631115
Indice
Capitolo I
Capitolo II
L'autrice
Bibliografia
Notes
Capitolo I
L’Unione Europea e le sue istituzioni educative nel quadro internazionale.
a. Legislazione e ordinamento tra politiche linguistiche e politiche educative.
La legislazione europea prevale sugli ordinamenti nazionali e si esprime in quattro tipi diversi di atti giuridici:
regolamenti: si applicano direttamente a stati, istituzioni e cittadini di tutti i membri dell’Unione
decisioni: con identica validità dei regolamenti, si applicano solo a singoli stati
direttive: obbligano al raggiungimento di determinati obiettivi, ma lasciano agli stati la discrezionalità sulle strategie per raggiungerli
pareri e raccomandazioni: indicazioni non vincolanti
Tra gli organi interistituzionali si ricordano:
Servizio europeo per l’azione esterna: per governare la politica estera e le sedi estere dell’Unione
Eurostat: l’ufficio che cura le statistiche ufficiali dell’Unione europea
Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea: pubblica, stampa e distribuisce informazioni sull’Unione e sulle sue attività
Ufficio europeo per la selezione del personale (EPSO, European Personnel selection Office: assume il personale per le istituzioni dell’UE e gli altri organismi
Scuola europea di amministrazione (EAS, European Administrative School): il centro di istruzione per il personale di tutte le istituzioni europee
Tra gli altri organismi compaiono:
mediatore europeo: difende i cittadini e le organizzazioni europee dalla cattiva amministrazione da Strasburgo
garante europeo della protezione dei dati: assicura il rispetto del diritto alla privacy dei cittadini dell’Unione da parte delle istituzioni e degli organi dell’UE e ha sede a Bruxelles
Agenzie con funzioni tecniche, scientifiche o gestionali sono:
Agenzia europea dell’ambiente
Agenzia europea delle sostanze chimiche
Agenzia europea per i medicinali
Agenzia europea per la sicurezza aerea
Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
Agenzia europea per la sicurezza marittima
Agenzia ferroviaria europea
Autorità europea per la sicurezza alimentare
Agenzia europea per la difesa
Istituto dell’Unione europea per gli studi sulla sicurezza
Centro satellitare dell’Unione europea
Europol
Eurojust
Cepol
Fondi per lo sviluppo regionale
L’Unione Europea contempla tra gli scopi sanciti nel Trattato di Amsterdam¹ quello di uniformare il tessuto socio-economico delle regioni del continente comunitario, a tal fine promuove e finanzia attività atte a promuovere:
decremento della disoccupazione
investimento nelle infrastrutture
differenziazione e ripresa delle attività economiche locali
sostegno alle piccole e medie imprese
investimento in ambito educativo e sanitario nelle aree ad obiettivo 1
sviluppo dell’ambiente produttivo
promozione della ricerca di nuove tecnologie
sviluppo della società dell’informazione
tutela dell’ambiente
pari opportunità nell’accesso al lavoro
cooperazione interregionale e transnazionale.
Il 2004 è anche l’anno del grande ampliamento dell’unione e dell’inclusione che l’ha vista crescere da quindici a ventisette stati, il che ha significato anche riflettere su un’efficace revisione degli assetti istitituzionali nell’ambito di una convenzione europea redatta a tal fine. La stipula del trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa² nasce in questa sede e, anche se non configura il profilo di uno Stato federale né di una confederazione, imprime un’energica propulsione verso una cooperazione più intensa. La volontà di edificare un sistema basato su una comunità di diritto si esprime nel testo approvato dalla convenzione europea nella forma di un trattato internazionale che non priva i singoli stati membri della loro identità nazionale e rappresenta una sorta di compromesso tra i partiti nazionalisti e i partiti federalisti. Recepisce dunque anche il pensiero di Spinelli, quando afferma che
Il problema che in primo luogo va risolto e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell’Europa in stati nazionali sovrani. […] Tutti gli uomini ragionevoli riconoscono ormai che non si può mantenere un equilibrio di stati europei indipendenti, con la convivenza della Germania militarista a parità di condizioni degli altri paesi, né si può spezzettare la Germania e tenerle il piede sul collo una volta che sia vinta. Alla prova, è apparso evidente che nessun paese in Europa può restarsene da parte mentre gli altri si battono, a niente valendo le dichiarazioni di neutralità e di patti di non aggressione. È ormai dimostrata l’inutilità, anzi la dannosità di organismi sul tipo della Società delle Nazioni, che pretendeva di garantire un diritto internazionale senza una forza militare capace di imporre le sue decisioni, e rispettando la sovranità assoluta degli stati partecipanti. Assurdo è risultato il principio del non intervento, secondo il quale ogni popolo dovrebbe essere lasciato libero di darsi il governo dispotico che meglio crede, quasi che la costituzione interna di ogni singolo stato non costituisse un interesse vitale per tutti gli altri paesi europei. Insolubili sono diventati i molteplici problemi che avvelenano la vita internazionale del continente — tracciato dei confini nelle zone di popolazione mista, difesa delle minoranze allogene, sbocco al mare dei paesi situati nell’interno, questione balcanica, questione irlandese, ecc. — che troverebbe nella Federazione Europea la più semplice soluzione — come l’hanno trovata in passato i corrispondenti problemi degli staterelli entrati a far parte della più vasta unità nazionale avendo perso la loro acredine, col trasformarsi in problemi di rapporti fra le diverse provincie. […] le dinastie, considerando i diversi paesi come proprio tradizionale appannaggio, rappresentavano, con i poderosi interessi di cui erano l’appoggio, un serio ostacolo alla organizzazione razionale degli Stati Uniti d’Europa, i quali non possono poggiare che sulla costituzione repubblicana di tutti i paesi federati. E quando, superando l’orizzonte del vecchio continente, si abbraccino in una visione di insieme tutti i popoli che costituiscono l’umanità, bisogna pur riconoscere che la Federazione Europea è l’unica concepibile garanzia che i rapporti con i popoli asiatici e americani si possano svolgere su una base di pacifica cooperazione, in attesa di un più lontano avvenire, in cui diventi possibile l’unità politica dell’intero globo³.
La battuta di arresto dell’iter costituente in seguito all’esito negativo del referendum in vari paesi, capofila Francia e Paesi Bassi, ha condotto all’approvazione del Trattato di Lisbona⁴ che è il risultato dell’impegno della Germania a superare l’impasse: l’aspetto costituente dell’integrazione europea non accontenta tutti i paesi e bisogna mediare con quelli che preferiscono mantenere aperti degli spazi di libera adesione alle politiche in questione. Dopo l’esitazione irlandese, l’accordo entra in vigore al termine del 2009.
A tal proposito, vale la pena di mettere a confronto le due prospettive utilizzate da Dieter Grimm e Jurgen Habermas. Per Grimm, non ci può essere nessuna costituzione europea senza un solido riferimento a una nazione, a un’etnia, a un popolo autenticamente europeo (no demos thesis). L’Europa senza un popolo è un processo acefalo. I trattati non esprimono altro che una prassi intergovernativa che non implica la presenza di una volontà e un consenso popolari. Implicitamente, Grimm ammette che la soluzione politico-istituzionale non è in grado di per sé di condurre a unità culture diverse tra loro. Sul fronte opposto, invece, Habermas ritiene che una costituzione non solo è necessaria ma anche utile, nel senso di determinare un attaccamento della società ad alcuni principi fondamentali validi per l’Europa (patriottismo costituzionale). Habermas punta, quindi, su nozioni astratte come la cittadinanza e la società civile, dando per scontato che la fedeltà a una costituzione possa risolvere l’antitesi tra le culture. Detto in estrema sintesi, Grimm ci dice che dalla diversità non si può giungere all’unità, che, non potendo, quindi, l’Europa riprodursi nella forma di uno stato sovrano, semplicemente non può esistere. Habermas, invece, crede che la fedeltà a una costituzione sia in grado di sussumere le diversità, articolandole pacificamente all’interno di uno spazio discorsivo, a cui tutti gli attori accedono con gli stessi diritti e soggetti alle stesse regole⁵.
L’Unione europea resta dunque un soggetto politico a carattere sovranazionale ed intergovernativo con uno spazio doganale condiviso dal momento dell’approvazione del Trattato di Schengen⁶ all’interno dei quale i cittadini godono di libertà di movimento, lavoro e investimento all’interno degli stati membri. Non configurandosi comeuna classica organizzazione intergovernativa né come una federazione di Stati, l’Ue risulta essere un organismo politico sui generis, alle cui istituzioni gli stati membri delegano solo parte della propria sovranità nazionale. Nel corso degli anni, tuttavia, ha progressivamente acquisito molte prerogative tipiche di una federazione, con il graduale trasferimento di poteri e di sovranità dagli Stati membri agli organismi comunitari. L’Unione si fonda tutt’oggi su trattati internazionali recepiti a livello interno da tutti gli Stati membri, ma ha acquisito una propria personalità giuridica. Il suo funzionamento è solidamente incardinato su cinque testi fondamentali:
Trattato sull’Unione europea TUE (Maastricht)
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea TFUE ⁷(Roma)
Trattato Euratom
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (vincolante)
Trattato di Lisbona.⁸
Dal Trattato di Maastricht⁹ all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona¹⁰ l’Unione Europea è stata strutturata in tre pilastri, oggi rientrano tutti sotto il primo, il cosiddetto metodo comunitario. Il Consiglio d’Europa, diverso dal Consiglio dell’Unione Europea, non è un organismo istituzionale dell’Ue, ma una organizzazione internazionale nata al fine di promuovere e di armonizzare
la democrazia parlamentare
lo stato di diritto
i diritti dell’uomo
l’identità culturale europea
la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa
le pratiche sociali e giuridiche degli stati membri
Istituito con il Trattato di Londra¹¹ il 5 Maggio 1949, il Consiglio d’Europa è composto da 47 Stati membri e ha sede in Strasburgo. Le sue funzioni consistono per lo più in attività di facilitazione negozionale preliminari alla stipula di accordi o convenzioni tra stati-membri, ma anche tra questi e stati terzi e non hanno valore vincolante per i suoi aderenti che, infatti, devono eventualmente ratificarne i patti. Cinquant’anni dopo, con la caduta del muro, il ruolo di questa organizzazione è stato importante come fonte di ispirazione di un modello politico valido per i paesi dell’Est e del Centro-Europa e come supporto ai processi di riforma che andavano attraversando nell’era dell’immediato post-comunismo mediante lo strumento della consulenza esperta sui temi di propria competenza. Solo nel 1993 è stato ridefinito il mandato politico del Consiglio d’Europa nel corso del vertice che ha avuto luogo a Vienna. In quella sede i capi di Stato e di governo hanno stabilito che la sua funzione principale dovesse essere di garante della sicurezza democratica, riconfermando in pieno la sua vocazione originaria. Anche per quanto riguarda l’applicazione di questo principio nella scuola, la preoccupazione per l’aspetto della cittadinanza democratica è evidente.
Les récommandations du Conseil de l’Europe (2002) sur l’Education pour la citoyenneté démocratique indiquent clairement que tous les niveaux du système d’enseignement doivent contribuer à la mise en oeuvre de ce concept dans les programmes, soit au travers d’une matiere scolaire specifique, soit en tant que thématique transversale. Ces memes récommandations appellent à l’adoption d’approches multidisciplinaires pour faciliter l’acquisition des savoirs, des attitudes et des competences nécessaires aux individus pour vivre ensemble en harmonie dans une société démocratique et multiculturelle (1)¹².
Col successivo vertice a Strasburgo, nel 1997, i capi di Stato e di governo del Consiglio d’Europa hanno deciso di dare più forza alle attività del Consiglio d’Europa in quattro ambiti:
democrazia e diritti dell’uomo
coesione sociale
sicurezza dei cittadini
valori democratici
diversità culturale
In fine, durante il vertice di Varsavia del 2005, sono stati adottati una dichiarazione Politica e un piano d’azione dai quali risulta l’aggiunta di due nuovi compiti: il rafforzamento della sicurezza dei cittadini europei contro la minaccia del terrorismo, del crimine organizzato e la tratta di esseri umani e il potenziamento della cooperazione con altre organizzazioni internazionali ed europee. L’assetto istituzionale dell’Unione Europea ad oggi, tuttavia, si può dire non abbia ancora sviluppato la potenzialità sostanzialmente democratica che solo l’Europarlamento potrebbe esprimere, quando avesse poteri meno limitati e meno determinati dalle funzioni preponderanti del Consiglio dell’Ue e della Commissione. Inoltre, i lavori parlamentari sono relativamente seguiti dai mass media nella maggior parte degli Stati nazionali, dunque tarda ancora a formarsi un’opinione pubblica consapevole e in grado di cogliere e di seguire attivamente lo sviluppo del processo di integrazione e vantaggi e svantaggi conseguenti alle sue politiche. In questo contesto ogni argomento relativo al settore educativo può trovare spazio solamente nel dibattito del Consiglio dell’Unione Europea quando si convochino i ministri dell’educazione dei paesi-membri, se rientrasse nelle linee-guida della politica comunitaria fissata dal Consiglio Europeo, tuttavia nel 1995 l’attenzione al problema educativo si affaccia timidamente tra le righe del Trattato di Barcellona¹³ che, in materia di cooperazione euromediterranea, sancisce tra gli obiettivi dell’accordo quello di potenziare la cooperazione nei settori sociale, culturale e umano¹⁴. Già dal 1987, tuttavia, nasce un’idea che comincia a suggerire, secondo il paradigma della circolazione, la spinta al confronto tra le differenze in ambito universitario, l’istruzione superiore è, infatti, la prima a sperimentare il Progetto Erasmus che, pur con i suoi limiti, incoraggia un percorso di integrazione nell’accademia d’Europa che sfocerà nel tempo in quel Processo di Bologna dove viene formulato il credito formativo come unità di conoscenza comune a tutti i sistemi di istruzione superiore dell’Unione. Solo a titolo di esempio, nel discorso sulla politica e sulla legislazione, si cita l’esperienza del programma Erasmus che ha impresso una spinta propulsiva all’unificazione della cultura partendo dall’istruzione superiore. L’Erasmus finanzia parzialmente soggiorni di studio all’estero legalmente riconosciuti dalle università dei paesi di provenienza europea a studenti meritevoli ed è finalizzato all’educazione delle nuove generazione alla cittadinanza e allo sviluppo di un senso di appartenenza alla comunità europea. Sono più di un milione gli studenti in mobilità tra i 2.199 atenei del continente dei 31 paesi aderenti al programma Socrates. Il criterio di selezione per accedere ai finanziamenti stanziati per la realizzazione di soggiorni di studio Erasmus non tiene conto, tuttavia, dello status socio-economico di provenienza, creando di fatto una mobilità di tipo elitario, dal momento che il contributo fissato è talmente ridotto da dover essere pensato come integrazione alle spese che lo studente vincitore deve si per sé essere in grado di sobbarcarsi. All’art.2 del Bando Erasmus 2010-2011 dell’ateneo citato a titolo di esempio, si legge infatti che:
Le borse di studio sono destinate agli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 1. essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Paese partecipante al Programma ovvero: i 27 Stati membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), i 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e il Paese Candidato all’adesione (Turchia); oppure essere cittadino di altri Paesi, purché residente permanente o soggetto registrato come apolide o che goda, in Italia, dello status di rifugiato. Si specifica che per residenti permanenti
sono da intendersi gli studenti stranieri aventi i requisiti utili all’ottenimento del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui al Decreto Legislativo n. 3 dell’8 gennaio 2007 – Articolo 9 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) e successive modifiche, o in possesso da almeno cinque anni consecutivi di un permesso di soggiorno in corso di validità. 2. essere regolarmente iscritto presso l’Università degli Studi Roma Tre per l’a.a. 2009/2010, ad un Corso di Laurea Triennale o ad un Corso di Laurea Specialistica, Magistrale, Magistrale a ciclo unico, al Corso di Laurea di Scienza della Formazione Primaria, oppure ad un Corso di Master o di Dottorato di Ricerca. Durante il soggiorno Erasmus lo studente dovrà essere regolarmente iscritto all’a.a. 2010/11. Potrannopartecipare anche coloro che hanno effettuato la pre-immatricolazione ad un Corso di laurea specialistica o magistrale, fermo restando l’obbligo del perfezionamento dell’iscrizione per l’a.a. 2010/2011 prima dell’inizio dell’utilizzo della borsa. In ogni caso, la borsa di studio dovrà essere usufruita per intero nel corso di un unico ciclo (triennale, magistrale biennale, magistrale ciclo unico),indipendentemente dalla durata della borsa; 3. non aver già beneficiato dello status di studente Erasmus per motivi di studio; 4. per gli iscritti al 3° anno della laurea triennale (A.A. 2009/2010), impegnarsi ad iscriversi in qualità di fuori corso ripetente o a Corsi di laurea specialistica o magistrale per il 2010/2011 attivati presso l’Università Roma Tre¹⁵.
Non sfuggirà all’attenzione che tra i requisiti richiesti manca