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L’evoluzione della disciplina delle società in house nella legislazione e nella giurisprudenza
L’evoluzione della disciplina delle società in house nella legislazione e nella giurisprudenza
L’evoluzione della disciplina delle società in house nella legislazione e nella giurisprudenza
E-book317 pagine4 ore

L’evoluzione della disciplina delle società in house nella legislazione e nella giurisprudenza

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Info su questo ebook

Dai periodici convegni e seminari organizzati dalla Confservizi-CISPEL Sardegna, tesi ad approfondire le tematiche più scottanti, le più recenti novelle legislative, nonché tutte le problematiche segnalate dagli Associati in tema di società partecipate e società in house, nasce il presente volume.
Nello stesso si ripercorrono tutte le novità legislative e giurisprudenziali più recenti, fino alla direttiva sugli appalti pubblici 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 che porterà numerosi cambiamenti nella materia in esame.
Lo scritto è suddiviso in due parti. Una prima sezione di carattere storico illustra disposizioni normative anche recenti che sono state poi superate a livello giurisprudenziale o legislativo, ma che restano di grande utilità ai fini della conoscenza della materia. Nella seconda parte sono invece affrontati tutti i temi di più attuale interesse alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza più recente.





La Confservizi-CISPEL Sardegna è l’associazione regionale, senza scopo di lucro, che rappresenta il sindacato d’impresa dei soggetti gestori di servizi pubblici in Sardegna. Essa è una delle diciassette associazioni regionali nelle quali la Confservizi nazionale si ripartisce e svolge numerosi compiti e servizi a favore dei propri Associati, tra cui quello di supporto costante per la formazione e l’aggiornamento degli Associati stessi.
LinguaItaliano
Data di uscita14 apr 2014
ISBN9788898738236
L’evoluzione della disciplina delle società in house nella legislazione e nella giurisprudenza

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    L’evoluzione della disciplina delle società in house nella legislazione e nella giurisprudenza - Carlo Sanna

    Mattia Pani – Carlo Sanna

    L’evoluzione della disciplina delle società in house

    nella legislazione e nella giurisprudenza

    amicolibro

    Mattia Pani – Carlo Sanna

    L’evoluzione della disciplina delle società in house

    nella legislazione e nella giurisprudenza

    Proprietà letteraria riservata

    l'opera è frutto dell’ingegno degli autori

    © 2014 AmicoLibro

    via Oberdan 2

    75024 Montescaglioso (MT)

    www.amicolibro.eu

    info@amicolibro.eu

    Prima Edizione

    finito di stampare nel mese di aprile 2014

    Questo libro nasce come strumento rivolto a tutti gli Associati della Confservizi–CISPEL Sardegna con i migliori auspici di un buon lavoro e di una continua e proficua collaborazione.

    Paolo Piras

    Presidente della

    Confservizi-CISPEL Sardegna

    Indice

    Prefazione: Il ruolo di formazione e di informazione della Confservizi-CISPEL Sardegna

    Parte I - Evoluzione storica delle società in house

    1. Il regolamento in materia di servizi pubblici locali (D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168), il regime degli affidamenti alle società in house e la gara a doppio oggetto

    1. L’evoluzione della legislazione italiana in materia di società in house e di servizi pubblici locali a rilevanza economica

    2. Disciplina nazionale e comunitaria di riferimento e ambito applicativo del regolamento

    3. Limitazione nell’attribuzione dei diritti di esclusiva, obbligo di espletamento della procedura ad evidenza pubblica e la gara a doppio oggetto

    4. Liquidazione del socio privato e subentro del nuovo gestore, limitazioni all’affidamento in house e il parere dell’Autorità garante della concorrenza

    5. L’assoggettamento delle società in house al patto di stabilità, la sentenza della Corte costituzionale 325/2010 e le ulteriori norme del regolamento

    2. Le società in house e i servizi pubblici locali a rilevanza economica nel D.L. 138/2011

    1. L’art. 4, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138

    2. Criticità del sistema

    3. L’in house providing nella giurisprudenza europea e costituzionale e nella legislazione nazionale (artt. 4 e 9 del D.L. 95/2012)

    1. L’in house providing nella giurisprudenza europea

    2. L’in house providing nella giurisprudenza costituzionale

    3.  La disciplina dell’art. 4 del D.L. 95/2012

    4.  Le eccezioni stabilite dall’art. 4 del D.L. 95/2012 e l’art. 9 del D.L. 95/2012

    5. Questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 9 del D.L. 95/2012

    Parte II – La disciplina attuale delle società in house

    4. La disciplina delle società partecipate e delle società in house alla luce delle sentenze della Corte costituzionale 229/2013 e 236/2013 e della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147)

    1. Premessa: La breve vita degli artt. 4 e 9 del D.L. 95/2012

    2. La parziale illegittimità costituzionale dell’art. 4 del D.L. 95/2012

    3. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 del D.L. 95/2012

    4. La legge 147/2013 e l’abrogazione degli artt. 4 e 9 del D.L. 95/2012 e dell’art. 14 comma 32, del D.L. 78/2010

    5. L’applicazione delle regole in materia di società partecipate previste dalla legge 147/2013 a regioni ed enti locali

    6. La disciplina speciale della gestione delle perdite di bilancio delle società partecipate nella legge 147/2013

    7. La nuova disciplina sull’estensione del patto di stabilità alle società partecipate e soggetti affini

    5. La gestione del personale nelle società in house

    1. La natura pubblica delle società in house e la gestione del personale

    2. Applicabilità del principio del concorso pubblico alle società in house e normativa di attuazione

    3. Limitazioni alle assunzioni nelle società in house

    4. La mobilità tra le società pubbliche e le società in house

    6. Le società in house nella nuova direttiva europea sugli appalti pubblici del 2014

    1. La direttiva sugli appalti pubblici 2014/24/UE del 26 febbraio 2014

    2. La codificazione dell’istituto dell’in house providing nella direttiva sugli appalti pubblici 2014/24/UE del 26 febbraio 2014

    3. La definizione di società in house nell’art. 12 della direttiva sugli appalti pubblici 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 ed in particolare il requisito del controllo analogo

    4. Il superamento del requisito della partecipazione pubblica totalitaria e l’ammissibilità del controllo analogo congiunto

    5. Il requisito della prevalenza

    6. Considerazioni conclusive

    7. La responsabilità erariale degli amministratori delle società in house e l’inapplicabilità della procedura fallimentare

    1. Il fondamento della responsabilità erariale sotto il profilo soggettivo

    2. La natura pubblica delle società in house e la differenza con le altre tipologie di soggetti pubblici

    3. L’assoggettabilità degli amministratori delle società in house alla responsabilità erariale

    4. Tendenze attuali dell’ordinamento

    5. Esclusione dal regime del fallimento per le società pubbliche

    6. L’inapplicabilità della procedura fallimentare alle società in house

    Indice della bibliografia e dei principali autori richiamati

    Prefazione: Il ruolo di formazione e di informazione della Confservizi-CISPEL Sardegna

    Nel compito di scrivere alcune parole per la prefazione del presente volume dell’Avv. Mattia Pani e del Dott. Carlo Sanna, significativamente intitolato "L’evoluzione della disciplina delle società in house nella legislazione e nella giurisprudenza", credo sia importante fare una breve premessa per spiegare lo spirito di questa pubblicazione.

    Vorrei partire da un po’ lontano, spiegando quello che è il ruolo che la Confservizi-CISPEL Sardegna svolge in ambito regionale.

    La Confservizi-CISPEL Sardegna è l’associazione regionale, senza scopo di lucro, che rappresenta il sindacato d’impresa dei soggetti gestori di servizi pubblici in Sardegna. Essa è una delle diciassette associazioni regionali nelle quali la Confservizi nazionale si ripartisce e svolge numerosi compiti e servizi a favore dei propri Associati. L’ambito di operatività dell’associazione è ampio, comprendendo, sotto il profilo materiale, tutto il novero dei servizi pubblici quali trasporti, acqua, ambiente, elettricità, igiene urbana, edilizia pubblica, cultura, etc., rispetto ai quali l’associazione svolge numerose attività che vanno dalla rappresentanza sindacale, alla promozione dello sviluppo e del miglioramento dei servizi pubblici in Sardegna.

    Tra i vari compiti che ogni giorno l’associazione compie, mi piace rimarcare l’importanza e la centralità della formazione e dell’informazione che essa fornisce ai propri Associati. Parlo non solo di una puntuale e costante informazione in anteprima sulle novità legislative e giurisprudenziali che, su temi di questo genere, sono sempre numerose, ma anche di un supporto costante per la formazione e l’aggiornamento di tutti gli Associati. Allo scopo di garantire un continuo aggiornamento informativo, l’Associazione ha da sempre organizzato in tutta la Sardegna periodici convegni e seminari finalizzati ad approfondire le tematiche più scottanti, le più recenti novelle legislative, nonché tutte le problematiche segnalate dagli Associati. In questi ricorrenti incontri di studio l’Associazione, grazie al supporto di esperti nelle materie di volta in volta esaminate, ha consentito ai suoi Associati di confrontarsi sulle tematiche indicate e di partecipare attivamente alla discussione delle stesse.

    Tra le varie questioni analizzate in questi seminari assume rilievo centrale quella delle società partecipate ed in particolare delle società in house. Tema che non solo è essenziale, in quanto molti tra i propri Associati rientrano sotto il profilo soggettivo in questa categoria, ma anche perché gli interventi più recenti del legislatore e della Corte costituzionale sono stati talmente frequenti da richiedere un aggiornamento continuo.  

    È proprio grazie agli interventi che gli esperti contattati dall’associazione hanno posto in essere nei nostri incontri di studio nasce questo volume; in esso in parte sono raccolti e rivisitati vari stralci degli articoli dottrinali redatti dall’Avv. Mattia Pani e dal Dott. Carlo Sanna, già pubblicati nella rivista giuridica specializzata on line Lexitalia (www.lexitalia.it), in altra parte sono, invece, presenti dei contributi innovativi.

    Nel presente volume si ripercorrono tutte le novità legislative e giurisprudenziali più recenti, fino alla direttiva europea sugli appalti pubblici 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 che porterà numerosi cambiamenti nella materia in esame.

    Lo scritto è suddiviso in due parti. Una prima sezione di carattere storico illustra disposizioni normative anche recenti che sono state poi superate a livello giurisprudenziale o legislativo, ma che restano di grande utilità a fini della conoscenza della materia. Nella seconda parte sono invece affrontati tutti i temi di più attuale interesse alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza più recente.

    In conclusione, attraverso questo volume, la Confservizi-CISPEL Sardegna conferma il proprio impegno per fornire agli Associati un contributo utile per poter affrontare il sempre più caotico panorama normativo in cui operano; e ciò anche grazie agli approfondimenti dottrinali degli Autori che potranno rappresentare argomento di ulteriore riflessione e studio.

    Ottavio Castello

    Direttore Generale della

    Confservizi-CISPEL Sardegna

    Parte I - Evoluzione storica delle società in house

    In questa sezione sono contenuti alcuni paragrafi che analizzano la tematica delle società in house sotto un profilo storico, esaminando la relativa disciplina al momento in cui la normativa è stata emanata e dunque senza tener conto delle modifiche successivamente intervenute. Si è ritenuto di riproporre, almeno in parte, questa impostazione al fine di far emergere le problematiche che, a suo tempo, sono sorte sebbene le stesse siano talvolta riferite a norme superate, abrogate o dichiarate costituzionalmente illegittime.

    In questo modo l’approfondito esame della rilevanza storica della normativa previgente (ed, in specie, del suo contenuto e dei suoi difetti) consente di fornire un valido apporto per comprendere la disciplina attuale e per valutarla in maniera critica.

    Di conseguenza sarà, poi, più agevole avere un quadro più completo ed esauriente sotto un profilo scientifico e tale da giustificare la successiva evoluzione così come descritta nella parte seconda.

    1. Il regolamento in materia di servizi pubblici locali (D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168), il regime degli affidamenti alle società in house e la gara a doppio oggetto

    1. L’evoluzione della legislazione italiana in materia di società in house e di servizi pubblici locali a rilevanza economica

    La disciplina dei servizi pubblici locali e delle società in house è da sempre stata oggetto di innumerevoli interventi normativi[1]. Attraverso questa variegata legislazione è stato regolamentato il funzionamento di tali istituti ma senza mai addivenire ad una disciplina definitiva e stabile. Tutte le modifiche intervenute, infatti, non hanno avuto un’efficacia duratura nel tempo e sono state seguite da ulteriori novelle legislative[2]. 

    In tal senso è opportuna una pur breve analisi delle disposizioni normative che si sono succedute dal 2006 al 2010, nel quale periodo si è verificato un fenomeno di vera e propria iperproduzione normativa.

    In primo luogo si segnala l’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248[3], il così detto Decreto Bersani, con il quale è stata introdotta una disciplina restrittiva nei confronti delle società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali[4]. La norma, dunque, non trova applicazione, per l’esercizio di attività di impresa a favore del mercato. La validità di tale considerazione si riscontra nell’espressa esclusione, prevista dalla medesima disposizione, relativa ai servizi pubblici locali, ai servizi di committenza e/o alle centrali di committenza.

    L’esclusione più significativa è sicuramente quella relativa ai servizi pubblici locali[5] che per loro natura, infatti, sono rivolti a soddisfare esigenze dei comuni cittadini (si pensi ad un servizio di trasporto urbano) e non della pubblica amministrazione[6].

    La disposizione in parola ha previsto che le ricordate società devono operare esclusivamente con i soggetti pubblici di riferimento e, pertanto, non possono svolgere alcun tipo di attività con nessun altro soggetto pubblico o privato, in qualsivoglia forma[7].

    Al fine di garantire l’effettività della norma è stato previsto che, decorso un ampio termine dall’entrata in vigore del decreto legge, cessino tutte le attività non consentite e che i contratti stipulati in violazione delle nuove regole siano sanzionati dalla nullità[8].

    La norma è stata introdotta allo scopo di tutelare la concorrenza ed evitare, dunque, che le società sovraindicate possano avvantaggiarsi della posizione di strumentalità che hanno rispetto ad un soggetto pubblico per poi intervenire sul mercato distorcendo la concorrenza[9].

    Non può essere trascurato che la soluzione adottata comporta l’applicazione di un criterio più restrittivo di quello previsto dalla disciplina comunitaria che non richiede l’esclusività delle attività svolte a favore della pubblica amministrazione ma, differentemente, la sola prevalenza, cosicché deve riflettersi sulla validità, anche costituzionale, di una disposizione di tale tenore[10].

    Successivamente è intervenuto in materia l’art. 23 bis, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, e le sue successive modifiche[11],  introdotto con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133. La norma in argomento si proponeva l’obiettivo primario di garantire la privatizzazione dei servizi pubblici locali attraverso due strumenti alternativi: il primo consisteva nell’individuazione di soggetti esterni alla pubblica amministrazione selezionati con procedure competitive ad evidenza pubblica; il secondo, invece, prevedeva il riferimento ad una società mista il cui socio privato era sempre scelto con procedure competitive ad evidenza pubblica.

    2. Disciplina nazionale e comunitaria di riferimento e ambito applicativo del regolamento

    Si è già rilevato che la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è continuamente oggetto di un’azione di riforma che ha raggiunto il suo culmine con l’approvazione dell’art. 23 bis del D.L 23 giugno 2008, n. 112[12] ed è, poi proseguita con l’entrata in vigore il 27 ottobre 2010 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, avente ad oggetto il "Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell’articolo 23-bis, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

    Per comprendere le ragioni dell’intervento normativo effettuato dal legislatore italiano con il regolamento in commento si consideri l’importanza della forte spinta riformatrice imposta dall’Unione europea; infatti, l’esigenza di riordino si è sviluppata parallelamente con le radicali riforme promosse a livello comunitario dal legislatore sovranazionale interessato a dare massima diffusione ai principi fissati dal Trattato Istitutivo (artt. 43 e 49) di libera concorrenza, più ampia partecipazione e non discriminazione, ritenendo gli stessi quali presupposti irrinunciabili per un corretto funzionamento della pubblica amministrazione e, dunque, per il perseguimento del pubblico interesse[13].

    Proprio in relazione alla necessaria consonanza che l’intervento normativo nazionale ha rispetto alle coeve riforme comunitarie, assume particolare rilievo il parere espresso dalla Commissione europea "sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI)"[14] che rappresenta una pietra miliare per l’esatta ricostruzione storica e comprensione della materia in argomento.

    L’importanza di tale intervento comunitario trova giustificazione nel fatto che negli ultimi anni si è assistito allo sviluppo, in numerosi settori, del fenomeno dei partenariati pubblico privati (PPP)[15] ossia del fenomeno della cooperazione tra partner pubblici e privati che costituiscono un'entità a capitale misto per l'esecuzione di appalti pubblici o di concessioni specialmente di servizi.

    La richiamata disposizione comunitaria, in sostanza, rappresenta un fenomeno similare a quello disciplinato dal regolamento in esame.

    Il decreto del 7 settembre 2010, n. 168, invero costituito da soli 12 articoli, non sembra aver dato risposta a tutte le domande che erano sorte con l’introduzione del citato art. 23 bis del D.L. 112/2008, cosicché anch’esso rappresenta un mero tassello della legislazione in materia, caratterizzata in termini di un continuo divenire che limita le certezze dell’operatore giuridico[16].

    Il regolamento, sia attraverso l’art. 1 che attraverso l’art. 12, ha comunque cercato di fare un minimo di chiarezza in questa intricata materia stante la forse eccessiva attività legislativa avutasi negli ultimi anni sempre attraverso riforme parziali e spesso realizzate in condizioni d’emergenza.

    L’art. 1 del D.P.R. 168/2010 determina, al comma 1, il suo ambito applicativo il quale è individuato esclusivamente nei "servizi pubblici locali di rilevanza economica"[17]. Sono di conseguenza espressamente esclusi il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica, il servizio di trasporto ferroviario regionale, la gestione delle farmacie comunali e, infine, i servizi strumentali all’attività o al funzionamento degli enti affidanti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni).

    In proposito sembra rilevante osservare che l’esclusione delle società strumentali appare quasi scontata non rappresentando le stesse, per definizione e natura, aziende di servizi pubblici locali[18], tanto che lo stesso decreto-legge 223/2006, all’art. 13, comma 1, espressamente esclude, infatti, i servizi pubblici locali[19].

    In sostanza con tale disposizione si è inteso estromettere dall’applicazione del regolamento i servizi le cui prestazioni sono effettuate direttamente a favore della stazione appaltante sul presupposto, ovvio, che gli stessi non assumono rilevanza economica e che i medesimi soggetti non offrano le loro prestazioni anche all’esterno nel libero mercato[20].

    Ciò in quanto, come è noto, la stessa disciplina fissata dall’art. 23 bis del D.L. 112/2008 trova applicazione, per espressa definizione, limitatamente ai servizi pubblici locali di rilevanza economica.

    La disposizione conclusiva di cui all’art. 12 del regolamento, contenente le abrogazioni e le disposizioni finali, precisa che il regolamento stesso abroga o conferma l’abrogazione, tra l’altro, dell’art. 113, d.lgs. 267/2000 (testo unico in materia di enti locali)[21] e dell’art. 202, comma 1 del d.lgs. 152/2006 (testo unico in materia di ambiente) oltre ad intervenire nella materia del trasporto pubblico locale. La conclusione è che il citato art. 113 del testo unico degli enti locali, dopo i numerosi interventi normativi che lo hanno coinvolto, contiene oramai solo alcune petizioni di principio con la conseguenza che, forse, la riforma dei servizi pubblici locali ben sarebbe potuta essere stata realizzata, in maniera certamente più organica, attraverso la riformulazione dell’art. 113 del citato testo unico degli enti locali.

    Il regolamento interviene anche sul D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il testo unico in materia di ambiente, abrogando l’art. 150, comma 1[22] e l’art. 202, comma 1, ad eccezione della parte in cui vengono individuate le competenze dell’Autorità d’Ambito per l’affidamento e l’aggiudicazione.

    I commi 3 e 4 dell’art. 12, infine, riguardano la materia del trasporto pubblico locale dove è proposta una modifica formalmente limitata[23] ma sostanzialmente significativa, di fatto attuando una vera e propria controriforma in tale delicata materia[24].

    L’insieme delle abrogazioni effettuate potrebbe far ritenere possibile, anche in questo settore, l’applicazione del comma 2, lett. b) dell’art. 23 bis del D.L. 112/2008 e, dunque, della disciplina della gara a doppio oggetto, con tutte le conseguenze in termini di apertura al mercato privato del capitale sociale che essa determinerebbe.

    3. Limitazione nell’attribuzione dei diritti di esclusiva, obbligo di espletamento della procedura ad evidenza pubblica e la gara a doppio oggetto

    La disciplina del regolamento in esame, in consonanza con quanto già previsto dall’art. 23-bis comma 2 del D.L. 112/2008[25], si pone l’obiettivo di favorire la concorrenza e, nell’art. 2, in particolare trova attenzione la regola di considerare l’affidamento diretto come un fatto eccezionale.

    Dal combinato disposto delle norme sovracitate, emerge che entro i primi mesi del 2011 le amministrazioni locali erano tenute ad avviare l’istruttoria per verificare la realizzabilità di gestioni concorrenziali dei servizi pubblici[26] potendo derogare a tale obbligo solo quando "la libera iniziativa economica privata non risulti idonea e comunque nel rispetto di criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità" [27].

    L’attribuzione di un diritto di esclusiva[28] non dipende solo dall’affidamento diretto ma soprattutto dalle condizioni che determinano la gestione unitaria obbligata.

    Il diritto di esclusiva deve armonizzarsi con "eventuali compensazioni economiche"[29]; in ragione di ciò il gestore ben potrebbe essere individuato con gara ma, una volta divenuto affidatario, godrà di una situazione paragonabile a quello di un operatore economico in regime di monopolio.

    Al fine di evitare che la decisione di derogare al sistema concorrenziale non sia supportata dal dovuto approfondimento e serietà, l’art. 2 del regolamento delinea una procedura complessa che è in grado di far emergere la validità di una scelta di questo genere.

    L’analisi e le scelte strategiche devono, dunque, essere formalizzate, prima di tutto, in una deliberazione quadro che illustra l’istruttoria compiuta ed evidenzi, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l’equità all’interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Di seguito la deliberazione deve essere adeguatamente pubblicizzata ed inviata all’Autorità antitrust per la verifica da effettuarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento e, in ogni caso, prima di conferire e rinnovare la gestione dei servizi.

    In definitiva, affidamenti diretti (in house), regimi di monopolio e più in generale tutto ciò che distorce, riduce o ostacola la concorrenza avranno sempre meno spazio nel nostro ordinamento, come è stato puntualmente osservato dalla giurisprudenza amministrativa di primo[30] e di secondo grado[31].

    Ad ogni buon conto l’art. 2 rientra all’interno della finalità principale ricercata dal regolamento corrispondente alla generalizzazione dell’obbligo di applicare le procedure competitive ad evidenza pubblica, meglio esplicitata nei successivi artt. 3 e 4 e da effettuarsi nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza[32].

    L’art. 3, in particolare, presenta un’importanza centrale nel quadro normativo in esame in quanto indica in via generale le norme applicabili per l’affidamento, in combinato disposto con la disposizione di cui all’art. 23 bis, comma 2 del D.L. 112/2008.

    In applicazione di quest’ultima norma il conferimento avviene in via ordinaria secondo le modalità di cui alla lett. a), ossia a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica ovvero, in base a quanto previsto dalla lett. b), secondo lo schema delle società miste costituite con una gara a doppio oggetto attraverso l’assegnazione ad un privato non solo della qualità di socio ma anche di specifici compiti operativi[33]. La partecipazione del socio non può essere inferiore al 40% del capitale[34].

    La scelta del socio privato contestualmente all’affidamento del servizio può, ormai, considerarsi una modalità ordinaria di affidamento come previsto espressamente dall’art. 23 bis del D.L. 112/2008 e come confermato non solo dall’Autorità di vigilanza sui contratti

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