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Bilanci 2021 - La guida completa
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E-book159 pagine1 ora

Bilanci 2021 - La guida completa

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Info su questo ebook

Il decreto milleproroghe ha appena introdotto una proroga sui termini di approvazione dei bilanci di esercizio 2020 delle aziende. Ma ciò non implica che si possa occuparsene anche all'ultimo momento. Non solo per la tradizionale complessità delle operazioni, ma anche perché nel caso dell'esercizio 2020 c'è da fare i conti con la pandemia: dalla contabilizzazione di aiuti, agevolazioni e crediti d'imposta fino alle valutazioni da effettuare sulla continuità aziendale. E ci sono anche le novità Oic e Ias. Tutto questo influisce anche sull'attività di revisori e sindaci, perché ha riflessi sulle norme che regolano il loro comportamento. Tutto questo è oggetto della guida Bilanci 2021.
LinguaItaliano
Data di uscita5 mar 2021
ISBN9788863458534
Bilanci 2021 - La guida completa

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    Bilanci 2021 - La guida completa - Aa.vv.

    L’approvazione slitta anche per l’esercizio 2020

    di Franco Roscini Vitali

    L’ articolo 3, comma 6, del Dl Milleproroghe proroga gli effetti dell’articolo 106 del Dl 18/2020. Questo dispone, in deroga agli articoli 2364 (Spa) e 2478-bis (Srl) del Codice civile e delle disposizioni statutarie, la convocazione dell’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Ora ciò vale anche per i bilanci 2020.

    È una facoltà, esercitabile anche dalle società che, nello statuto, non hanno previsto la convocazione dell’assemblea per approvare il bilancio nel maggior termine di 180 giorni, che potrà portare, per le seconde convocazioni, a luglio.

    Inoltre, società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga agli statuti, per le assemblee ordinarie e straordinarie il voto in elettronico o per corrispondenza e l’intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione. L’assemblea si può svolgere anche esclusivamente con tali mezzi, se garantiscono l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e il diritto di voto, senza necessità che presidente, segretario e notaio siano nello stesso luogo, ove previsti.

    Le Srl possono consentire il voto con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, anche in deroga all’articolo 2479, comma 4 e agli statuti.

    Le Spa quotate, per assemblee ordinarie e straordinarie, possono ricorrere al «rappresentante designato» e prevedere, nell’avviso di convocazione, interventi in assemblea solo tramite questi, conferendogli deleghe e subdeleghe.

    Queste disposizioni si possono applicare anche alle società quotate sull’Aim e alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

    Banche popolari, di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 2539 anche in deroga ai limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto. Nell’avviso di convocazione, possono prevedere che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite tale soggetto.

    Per le società a controllo pubblico (articolo 2, comma 1, lettera m Dlgs 175/2016) tali norme valgono nell’ambito delle risorse da legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

    1. COVID-19: L’IMPATTO DELL’EMERGENZA

    NORME ANTI-CRISI

    Effetti da Covid 19, sospeso il test di continuità

    di Tiziano Sesana

    L’ emergenza sanitaria da Covid-19 ha messo a dura prova la continuità aziendale delle imprese, talvolta compromettendola. Il legislatore ha cercato di arginare questo impatto prevedendo la sospensione della valutazione della prospettiva della continuazione dell’attività ai fini della redazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

    La valutazione della prospettiva della continuità aziendale, di cui all’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1 del Codice civile, comporta di fatto che nella fase di preparazione del bilancio la direzione aziendale effettui una valutazione prospettica, constatando la capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.

    Qualora a seguito di tale valutazione prospettica, la direzione aziendale identifichi significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere fornite chiare e adeguate informazioni, tra cui anche piani aziendali futuri per farvi fronte. Un esempio concreto di tale informativa è rinvenibile nel documento Banca d’Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, allegato 1, esempio 2, pagine 11 e 12. Nel caso infine in cui venga constatata la perdita della «prospettiva della continuazione dell’attività» gli scenari possibili sono due:

    num1 non è ancora intervenuto l’accertamento delle cause di scioglimento ex articolo 2484. Secondo l’Oic 11, paragrafo 23, ove la valutazione prospettica porti la direzione aziendale a concludere che, nell’arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non si siano ancora accertate in base all’articolo 2485 del Codice civile cause di scioglimento di cui all’articolo 2484, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività;

    num2 avvenuto accertamento delle cause di scioglimento ex articolo 2484. Secondo l’Oic 11, paragrafo 24, quando, in base all’articolo 2485 del Codice civile, viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all’articolo 2484, il bilancio d’esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell’attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenendo conto dell’ancor più ristretto orizzonte temporale.

    Secondo l’Oic 11, tutto ciò vuol dire:

    num1 la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui è previsto l’uso in azienda;

    num2 la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni secondo l’Oic 9;

    num3 l’esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell’Oic 31;

    num4 la revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell’Oic 32;

    num5 la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate per l’Oic 25.

    Al fine di evitare che a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 venissero redatti bilanci in sostanziale ottica liquidatoria, il legislatore ha previsto di esonerare il redattore del bilancio dall’arduo compito di riflettere nel valore delle voci dei bilanci 2019 e 2020 la valutazione della continuità aziendale. Ferme restando determinate condizioni fattuali. Ciò dapprima ex articolo 7 del decreto Liquidità e poi ex articolo 38-quater della legge 77/20 di conversione del decreto Rilancio.

    Correlativamente sono stati emessi dall’Oic i documenti interpretativi n. 6 del giugno 2020 e n. 8 del novembre 2020 (in bozza). La norma dà la possibilità alle società che redigono il bilancio di esercizio (in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) secondo le norme del Codice civile di valutare il presupposto della continuità aziendale ai fini delle valutazioni di bilancio senza considerare gli eventuali effetti negativi dell’emergenza da Covid-19. Ciò salvo la società non si trovasse in uno stato di perdita di continuità aziendale già prima dell’emergenza sanitaria e senza trascurare gli obblighi informativi di cui alla nota integrativa. Con riferimento specifico ai bilanci in corso al 31 dicembre 2020 è possibile osservare:

    bull quanto all’aspetto soggettivo, che la norma si riferisce solo alle società che per la redazione del bilancio (anche consolidato) applicano le norme del Codice civile e i principi contabili nazionali; restano escluse tutte quelle società che adottano i principi internazionali;

    bull quanto all’aspetto oggettivo, che la norma prevede che la facoltà sia esercitabile per tutti i bilanci in corso al 31 dicembre 2020;

    bull quanto alla modalità di applicazione della norma per il bilancio in corso al 31 dicembre 2020, che la società può avvalersi della deroga alla valutazione della continuità aziendale se nell’ultimo bilancio approvato (per esempio quello chiuso al 31 dicembre 2019) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività (in applicazione del paragrafo 21 o del paragrafo 22 dell’Oic 11) ovvero se la società abbia usufruito della facoltà di deroga prevista dall’articolo 7 del decreto Liquidità (articolo 38-quater della legge 77/20). Non è possibile attivare la deroga se alla data di chiusura dell’esercizio precedente (ad esempio al 31 dicembre 2019) la società si trovava nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 (assenza ragionevoli alternativa alla cessazione dell’attività) o dal paragrafo 24 (accertamento di una delle cause di scioglimento) dell’Oic 11.

    Il quadro normativo concernente le informazioni da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione è rimasto immutato. Pertanto, questa norma, se da un lato consente che nella valutazione delle voci di bilancio si possa non tener conto della perdita della continuità aziendale sostanzialmente intervenuta per effetto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, dall’altro lato richiede che l’informazione sugli effetti di questa emergenza pandemica sia fornita, anche in chiave prospettica, secondo le regole ordinarie.

    In nota integrativa si dovrà quindi fornire non solo l’informativa circa la scelta fatta dall’impresa di avvalersi della deroga, ma anche un quadro aggiornato circa la capacità dell’azienda, alla data di approvazione del bilancio, di continuare a operare nel prossimo futuro.

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