Acconciatore imprenditore. Tutto quello che serve sapere sugli aspetti giuridici, burocratici e fiscali per avviare, gestire e cessare una attività di acconciatore, di barbiere e di un salone di bellezza.
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Acconciatore imprenditore. Tutto quello che serve sapere sugli aspetti giuridici, burocratici e fiscali per avviare, gestire e cessare una attività di acconciatore, di barbiere e di un salone di bellezza. - Mario Stamerra
CAPITOLO 1 QUADRO
GENERALE
NOZIONE DI IMPRENDITORE
Chi è imprenditore? Quando una attività è considerata impresa?
La nozione di imprenditore è definita nell’art. 2082 del codice civile e, secondo tale articolo, "imprenditore è colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi".
Analizzando dettagliatamente l’articolo 2082, l’impresa è una attività economica perché ha come scopo il raggiungimento di un profitto, di un guadagno.
L’impresa è una attività professionale (esercitata professionalmente) e questo implica che l’attività non sia svolta saltuariamente, ma sia svolta in maniera continuativa e abituale
. Ciò ovviamente deve essere valutato in base alle caratteristiche dell’attività svolta, in quanto ognuna possiede un diverso ciclo di svolgimento. Ad esempio, chi organizza una volta uno spettacolo pubblico non è un imprenditore in quanto trattasi di attività svolta saltuariamente, mentre chi organizza spettacoli in modo abituale è imprenditore.
L’impresa è una attività organizzata perché essa si realizza attraverso la collaborazione di diversi soggetti (a capo dei quali si trova sempre l’imprenditore) e il coordinamento di fattori produttivi e di mezzi.
Per fattore produttivo si intende qualsiasi elemento necessario alla produzione di un bene o all’erogazione di un servizio: nell’economia classica, quella degli economisti storici, i fattori produttivi erano individuati nella Terra, nel Lavoro e nel Capitale. Per Terra si intendeva il complesso delle risorse naturali (materie prime, energie naturali, terreni); per Lavoro si intendeva l’attività fisica, umana ed intellettuale capace di lavorare le risorse naturali; per Capitale si intendeva il complesso delle risorse economiche necessarie ad incentivare il lavoro e la terra.
A capo di tutto ciò, c’è l’Imprenditore.
L’imprenditore è colui che ha l’iniziativa ed il rischio di impresa.
La qualità di imprenditore può essere assunta sia da persona fisica (persona) sia da una persona giuridica (società).
Ci sono vari tipi di imprese. Esse si possono classificare in base a tre criteri:
1. Secondo il soggetto (ditta individuale, società, associazione ecc.);
2. Secondo il tipo di attività economica (artigianale, commerciale, professionale ecc.);
3. Secondo le dimensioni (microimpresa, impresa di media dimensione, impresa di grandi dimensioni).
In base al tipo di attività, possiamo distinguere fra imprese commerciali ed imprese artigiane.
L’impresa commerciale è quella con la quale l’imprenditore commercializza (compra e vende) dei beni senza apportarne modifiche o senza trasformare le materie prime in prodotto finito.
L’impresa artigianale, invece, è quella che trasforma la materia prima, soprattutto con la manodopera, in prodotto da vendere o servizio da offrire.
L’Acconciatore e il Barbiere si collocano, quindi, nel settore artigianale.
Vediamo nel dettaglio.
DEFINIZIONE DI ARTIGIANO
É artigiana l’impresa, di produzione di beni o di prestazione di servizi, che è esercitata personalmente, professionalmente e, in qualità di titolare, da un imprenditore (artigiano) il quale ne assume la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e che svolge continuativamente in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
OBBLIGHI PER LE IMPRESE ARTIGIANE
L’artigianato in genere è disciplinato dalla Legge n. 443 dell’08 agosto 1985, chiamata anche Legge-quadro per l’artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 24 agosto 1985.
Viene, poi, demandata alle Regioni la facoltà di emanare norme legislative e provvedimenti in materia di artigianato nell’ambito dei princìpi di cui alla legge n. 443/1985, in conformità all’articolo 117 comma 1 della Costituzione.
Le stesse Regioni possono delegare agli enti locali le funzioni amministrative di loro competenza.
Le imprese artigiane sono obbligate ad iscriversi, oltre al registro delle imprese, anche all’Albo delle Imprese Artigiane. Tale iscrizione è regolamentata dalle leggi regionali e dalle leggi speciali di settore.
L’iscrizione dell’impresa all’Albo delle Imprese Artigiane genera automaticamente l’iscrizione dell’imprenditore artigiano (o dei soci artigiani) al fondo previdenziale obbligatorio gestito dall’INPS.
Per verificare se un'impresa è in possesso dei requisiti per essere qualificata artigiana, occorre porre attenzione alle caratteristiche dell'attività svolta dall'imprenditore come persona e dall'impresa come soggetto economico, nonché alla natura giuridica ed alla dimensione dell’impresa.
L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane è costitutiva ai fini previdenziali, assistenziali, assicurativi, di classificazione delle imprese con dipendenti nonché per l’accesso a tutte le agevolazioni disposte in favore delle imprese artigiane.
REQUISITI ESSENZIALI PER LA QUALIFICA DI ARTIGIANO
1) Requisiti dell’imprenditore artigiano
Per essere qualificato artigiano, l’imprenditore deve esercitare personalmente l'impresa artigiana, professionalmente, assumerne la responsabilità, in modo pieno e personale, nella conduzione dell'impresa e svolgere il proprio lavoro in modo continuo e prevalente.
2) Attività svolta dall’impresa
L'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, verificata la sussistenza degli altri requisiti, è obbligatoria per quelle imprese che svolgono attività di produzione di beni, anche semilavorati, e di prestazione di servizi.
Occorre dimostrare il possesso di particolari requisiti stabiliti da specifiche leggi di settore per lo svolgimento di alcune di queste attività.
Le attività disciplinate da specifica legislazione di settore sono acconciatura (barbieri, parrucchieri); autonoleggio con conducente; autoriparazioni; autotrasporto di cose e persone; estetica; installazione, riparazioni, manutenzione di impianti elettrici, elettronici, idrici, riscaldamento, condizionamento, sanitari; odontotecnica; ottica; parasanitarie; pulizia, sanificazione, derattizzazione, disinfestazione.
3) Natura giuridica dell’impresa
L'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane, fatti salvi gli altri requisiti, è obbligatoria per le imprese, in possesso degli altri requisiti previsti che sono gestite con la natura giuridica di ditte individuali; società cooperative; società in nome collettivo (S.n.c.) - in questo tipo di società la maggioranza dei soci, o almeno la metà in caso di due soci, deve lavorare prevalentemente nell'impresa; società a responsabilità limitata unipersonale (S.r.l. unipersonale) - in questo tipo di società l'unico socio non deve essere socio unico di altra S.r.l. o socio accomandatario di S.a.s.; società in accomandita semplice (S.a.s.) - in questo tipo di società nessun socio accomandatario può essere socio unico di altra S.r.l. o socio accomandatario di S.a.s., tutti i soci accomandatari devono essere imprenditori artigiani iscritti all’INPS.
Le Società a responsabilità limitata (S.R.L.) con più soci hanno, invece, facoltà di iscrizione all’Albo Artigiani.
Tuttavia, per ottenere la qualifica di impresa artigiana, nella S.r.l. con più soci, oltre che dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 443/85, i soci artigiani devono detenere la maggioranza del capitale sociale e devono detenere la maggioranza negli organi deliberanti.
Non sono comunque iscrivibili all’Albo Imprese Artigiane, le imprese organizzate con natura giuridica di società per azioni (S.p.A.); società in accomandita per azioni (S.a.p.a.); le imprese che superano i limiti dimensionali di cui alla legge n. 443/85; le imprese nelle quali la maggioranza dei soci non presta attività prevalente nell’impresa; le S.a.s. nelle quali tutti i soci accomandatari non svolgano l'attività prevalente nell'impresa; le S.a.s. nelle quali il socio accomandatario è socio unico di una S.r.l. o socio accomandatario di altra S.a.s.; le S.r.l. unipersonali nelle quali il socio unico è socio unico di altra S.r.l. o socio accomandatario di S.a.s.; le S.r.l. con più soci quando i soci artigiani non detengono le maggioranze del capitale sociale e la maggioranza negli organi deliberanti.
Discuteremo, in modo più ampio, delle varie differenze di natura giuridica adottabili in fase di costituzione nelle prossime pagine.
REQUISITI PER L’ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE
Con la terminologia di attività di acconciatore
si considerano "tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare¹".
Il termine acconciatore
comprende le attività di barbiere
, parrucchiere per uomo
, parrucchiere per donna
, parrucchiere misto
, termini utilizzati dal legislatore precedentemente alla legge n. 174 del 17 agosto 2005.
Gli acconciatori, nell’esercizio della loro attività, possono svolgere anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie ma non quelle attività che richiedono la qualifica di estetista, come massaggi, make-up, uso di apparecchiature estetiche, a meno che tali attività non vengano demandate ad una estetista specializzata (autonoma o subordinata) che eserciti tale professione in una cabina estetica autorizzata presente all’interno dei locali.
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
Nelle prossime pagine entreremo nel dettaglio e saranno specificate alcune particolarità della professione.
L'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane ed anche al solo Registro delle Imprese di una impresa svolgente attività di acconciatura è subordinata al possesso di particolari requisiti tecnico-professionali in capo all'imprenditore artigiano (o soci artigiani) oppure ad un direttore d'azienda (Responsabile Tecnico o Preposto).
L’esercizio dell’attività è inoltre subordinato al rilascio di una autorizzazione sanitaria (ASL competente per territorio) e di una autorizzazione amministrativa (Comune in cui ha sede l’attività).
Dal 2005 la professione di acconciatore è stata regolamentata da una legge nazionale (n. 174 del 17 agosto 2005) che ne definisce il ruolo e le competenze e rende necessario qualificarsi in tale settore al fine di essere abili nell’indicare al cliente, dopo avere analizzato l’eventuale problematica o obiettivo, la soluzione più adatta alle sue esigenze tra differenti trattamenti dei capelli, della barba, delle acconciature e di tutto quanto rientrante nelle sue competenze.
FONTI NORMATIVE PRINCIPALI
Da diverso tempo si avvertiva la necessità di ridefinire e rivedere il profilo professionale del parrucchiere superando di fatto la vecchia impostazione che vedeva differenziate le varie specializzazioni raggruppandole in una unica figura che si rivolge a soggetti maschi e/o femminili che abbia l’obiettivo di intervenire sui capelli e sulla barba. In questo modo si poteva superare la differenziazione tra la figura del parrucchiere da donna, parrucchiere da uomo e barbiere, unificandole nella figura dell’acconciatore.
È stata, quindi, emanata la legge n. 174 del 17 agosto 2005.
Essa disciplina l’attività dell’acconciatore e rimodula i percorsi formativi sulla base della normativa europea al fine di consentire una perfetta integrazione degli esercenti italiani nel contesto comunitario.
Le Regioni e le Province Autonome, a loro volta, adottano norme (tramite i decreti e i regolamenti regionali) volte a favorire lo sviluppo del settore e definiscono i principi per l’esercizio delle funzioni amministrative e di competenza dei comuni. Ad essi spetta il compito di regolare l’attività, di stabilire i contenuti tecnico-culturali dei programmi di formazione e di adottare regole anche nel quadro della riqualificazione imprenditoriale urbana in collegamento con le attività di altri settori.
(Nel presente manuale verrà fatto riferimento ad alcuni regolamenti regionali, non a tutti, ed esso verrà, di volta in volta, aggiornato con le eventuali successive leggi che potrebbero entrare in vigore).
Legge 17 agosto 2005 N. 174 (G.U. n. 204 del 02/09/2005) – Disciplina dell’attività di acconciatore.
La legge 174/2005² disciplina l’attività professionale di acconciatore, in forma individuale o societaria, ovunque sia esercita, ai sensi dell’art. 117 comma 3 della Costituzione³ ed assicura l’esercizio dell’attività, l’omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato e la tutela dei consumatori.
L’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente o presso la sede designata dal cliente, occasionalmente e da parte di imprese già autorizzate in sede fissa, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. Può essere esercitata anche in luoghi di cura o riabilitazione, di detenzione o caserme, ma non può essere esercitata in forma ambulante o di posteggio (come precedentemente anticipato).
Secondo l’articolo 3 della Legge n. 174/2005, per poter essere autorizzati a svolgere l’attività di acconciatore è necessario conseguire una abilitazione professionale frequentando un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni e uno di specializzazione, superando un esame regionale il quale automaticamente abiliterà all’esercizio della professione con immediata iscrizione all’albo artigiani.
In alternativa, è possibile ottenere l’abilitazione svolgendo un periodo di inserimento di tre anni presso una impresa di acconciatura (come dipendente o titolare), da effettuarsi nell’arco di cinque anni, più un apposito corso di formazione teorica di un anno.
Il periodo di inserimento consiste in una attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare di impresa (impresa avviata con la designazione di un responsabile tecnico preposto in luogo del titolare) o socio di società, oppure come dipendente o collaboratore familiare.
Per ogni sede dell’impresa in cui viene svolta l’attività deve essere designato un responsabile tecnico abilitato.
Tutti gli aspiranti acconciatori devono, quindi, seguire un corso specifico finalizzato all’apprendimento teorico e pratico delle proprie mansioni. Esistono due livelli:
• acconciatore qualificato: questo titolo consente di rientrare all’interno delle figure professionali dipendenti. Per ottenere questa qualifica, è necessario iscriversi ad un corso riconosciuto a livello regionale della durata complessiva di 2 anni (1800 ore), al termine dei quali è necessario sostenere un esame scritto, orale e pratico, per il rilascio della certificazione necessaria alla qualifica su tutto il territorio nazionale;
• acconciatore specializzato: questo titolo consente di essere autonomi e lavorare all’interno di una propria attività, diventandone il Responsabile Tecnico. Per ottenere la specializzazione, è necessario un percorso di studi di 1 anno (almeno 900 ore comprese eventuali ore di stage, anche se in alcune regioni sono previste 750 ore) per un totale di 3 anni (2 anni per diventare acconciatore qualificato più 1 anno di specializzazione), al termine dei quali bisogna sostenere un esame teorico, scritto e pratico per il rilascio dell’attestato di specializzazione necessario all’apertura della propria attività. L’attestato di specializzazione si può ottenere anche dopo diversi anni dal rilascio della qualifica professionale (biennio).
Il percorso per diventare acconciatore (biennale e triennale) è subordinato all’assolvimento dell’obbligo scolastico.
È sempre opportuno ricordare che le Regioni e le Province Autonome hanno sempre una certa autonomia nel regolamentare la formazione, anche relativamente alle ore di studio e pratica.
Durante il percorso di formazione nella scuola professionale, oltre alle lezioni teoriche, sono previste le lezioni pratiche nei laboratori artigianali presso le strutture formative e anche periodi di stage da svolgere direttamente presso saloni di acconciatura già attivi al fine di completare al meglio il percorso di studi. In genere, i corsisti possono decidere individualmente la struttura presso la quale iniziare lo stage prendendo accordi con il salone di bellezza ospitante che certificherà le ore e le mansioni svolte. L’attività di stage è una attività formativa a tutti gli effetti ed è obbligatoria per il conseguimento della qualifica e rappresenta una opportunità importante per mettere in pratica quanto appreso durante la formazione e per perfezionarsi in base alle esigenze del mercato.
Ovviamente, rappresenta anche un primo approccio con una azienda già operante che potrebbe assumere l’acconciatore qualificato, appena concluso il percorso formativo.
Generalmente, in base a quanto stabilito dalle Regioni, è previsto l’obbligo di 270 ore di stage per anno.
In alternativa al percorso biennale, è possibile ottenere la qualifica di acconciatore (non la specializzazione) svolgendo un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso un salone di bellezza, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa del settore estetico della durata prevista dai contratti collettivi nazionali di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di acconciatura.
Oppure, svolgendo un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di acconciatura, seguita dai corsi regionali di formazione teorica. Il periodo di attività dovrà essere stato svolto nel corso dei cinque anni precedenti all'iscrizione ai corsi. Tale requisito dovrà essere accertato attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente (C2 storico stampabile dal sito del Centro per l’Impiego provinciale). Lo svolgimento dell'attività di acconciatore, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale (art. 3, L. n. 174/2005).
Per quanto concerne la specializzazione, questa alternativa non esiste essendo, dal settembre 2012, abilitante soltanto il corso regionale (3° anno) come indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Il requisito di ACCONCIATORE SPECIALIZZATO consente di aprire un proprio salone di bellezza oppure di essere responsabile di un altro salone (intestato ad un’altra persona che non ha requisiti) assumendo la carica di preposto (RESPONSABILE TECNICO) come dipendente full-time oppure socio.
Pertanto, per l’esercizio dell’attività di Acconciatore e poter svolgere e applicare trattamenti direttamente sul cliente finale non esiste altra alternativa che l’ottenimento della qualifica e della specializzazione (in caso di volontà di lavorare autonomamente).
L’articolo 2 comma 5 della Legge n. 174/2005 prevede che l’acconciatore ha la possibilità di vendere, senza ulteriori autorizzazioni, alla propria clientela i prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati. È chiaro che non sia possibile aprire un punto vendita (comunque consentito se presentata richiesta di autorizzazione al commercio in sede fissa al